Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria all'udienza del 23 GENNAIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 3737/2023 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], difesa dall'avv. Arturo Parte_1
Rainone
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 07.06.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e/o all'assegno mensile di invalidità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Preliminarmente, va rilevato il difetto di interesse ad agire della parte con riferimento ai requisiti sanitari dell'assegno mensile di assistenza, stante il superamento dei limiti di reddito.
Nel merito, osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte.
Ed invero, le doglianze espresse dalla parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso percentualistico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav.,
2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004,
Cass. 7273/2011). Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott.ssa in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente. Persona_1
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerla, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetta: esiti di isteroannessectomia – pregresso k pappilifero nel 1996 – rene sinistro multicistico con giuntopatia , megacolon con stipsi cronica in sospetta celiachia ed mrge –artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale, sindrome depressiva in trattamento – ipoacusia bilaterale non invalido ex lege n. 118/1971. In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta e ha evidenziato come la stessa con riferimento agli esiti di isteroannessectomia, non comporta alcuna invalidità, mentre l'ipoacusia bilaterale –risulta non valutabile in quanto il tracciato audiometrico effettuato non ha validità medico-legale.
Infine, la parte ricorrente ha depositato documentazione medica aggiuntiva e successiva all'espletamento della CTU, senza, tuttavia, allegare se e in che modo la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un aggravamento delle condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che comporti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto. Al riguardo, va evidenziato che il quadro clinico emergente dal certificato del 23.05.2023 rilasciato dal Policlinico A. Gemelli, con riferimento alla
maculopatia, già trattata chirurgicamente in data 19.01.2023, non prova alcun peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente. Ugualmente dicasi per quanto concerne la documentata frattura
composta che non ha compromesso la funzionalità dei rapporti articolari che restano conservati, come evidenziato nel referto rilasciato in data 04.08.24 dal dott. . Persona_2
Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto alla pensione di inabilità..
CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 23 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini