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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4916/2024 promossa da:
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI TA e dell'avv.
e
CO IA (C.F.: , con il patrocinio C.F._2 dell'avv. e dell'avv. MORRA FELICIA ) VIA C.F._3
MARIANNA MANFREDI 10 71042 CERIGNOLA;
Controparte_1
( ) VIA ASSISI 9 71042 CERIGNOLA;
C.F._4
RICORRENTI
con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con ricorso congiunto depositato in data 20.12.2024 i signor e Parte_1
CO IA chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio minore , nato il Per_1
4.12.2028. Le parti instavano dunque per sentir disciplinare i rapporti sulla base delle condizioni concordate.
Nelle more dello svolgimento dell'udienza di trattazione, fissata innanzi al
Giudice relatore in forma cartolare in data 3.4.2025, il signor IA si costituiva con nuovi procuratori e, allegando circostanze sopravvenute rispetto
1 all'introduzione della causa, tali da non consentire l'omologazione dell'accordo, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio (depositando altresì prova della notifica dell'atto di rinuncia) e chiedeva l'estinzione del procedimento.
Con le note depositate in vista della trattazione solo cartolare della causa, la signora dichiarava di non accettare la rinuncia agli atti notificatale Pt_1 chiedendo il rigetto della richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento. Attesa la necessità di regolare nel migliore interesse di Per_1
l'affidamento di questi alla luce della posizione assunta dal sig. IA rispetto al fratello (nato da precedente relazione della madre), la signora Per_2 chiedeva altresì concedersi termini per memorie integrative e Pt_1 modificative delle domande avanzate congiuntamente nel ricorso introduttivo.
Il Giudice relatore rimetteva gli atti al Collegio.
***
Trattasi di giudizio introdotto per sentir pronunciare, in senso conforme all'accordo precedentemente assunto tra le parti, la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e il figlio minore.
Dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza innanzi al relatore il signor
IA ha rinunciato agli atti del giudizio. Alla base della rinuncia (in ogni caso non accettata dalla parte costituita e dunque non efficace) il signor
IA ha allegato che “dall'epoca dell'accordo ad oggi sono intervenute nuove rilevanti circostanze che hanno indotto il sig. IA a rivedere la propria posizione relativamente agli incontri con il figlio minore della sola sig.ra
[...]
, avendo tale bambino manifestato disagio Pt_1 Persona_3 quanto alle modalità di frequentazione concordate (relative alla compresenza dei due figli della col signor IA) con conseguente difficoltà del Pt_1 ricorrente nella gestione della situazione di potenziale conflitto e rischio di compromissione della serenità delle relazioni familiari.
Alla luce delle circostanze come allegate, il contenuto sostanziale della rinuncia agli atti notificata deve intendersi quale revoca del consenso rispetto alle condizioni concordate tra le parti, ritenute non conformi anche all'interesse del figlio minore della coppia, . Per_1
Vi è sul punto da richiamare il disposto del penultimo comma dell'art. 473 bis
51 c.p.c., il quale riporta il testo ora abrogato dell'art. 158 c.c. dettato in tema di separazione consensuale e che il Collegio ritiene applicabile al caso di specie se pur in via analogica.
2 Rileva il Collegio che la parte ha allegato circostanze tali da non poter essere composte nella modifica degli accordi presi (anche tenuto conto della posizione del figlio minore della signora e di un terzo) e del resto in tal Pt_1 senso va intesa la nota depositata nell'interesse del signor IA in vista della trattazione solo scritta dell'udienza del 3.4.2025, avendo ivi i procuratori insistito nelle istanze sopravvenute e nella richiesta di estinzione del presente giudizio.
Peraltro, osserva il Collegio che la revoca del consenso rispetto alle condizioni della separazione consensuale sia ammissibile e impedisca di omologare gli accordi contenuti nell'originario ricorso (arg., con riferimento alla fattispecie della separazione consensuale da ord. Cass. 19540/2018). Per altro verso, poi, la sopravvenuta introduzione, nell'ambito del procedimento congiunto, di circostanze e deduzioni in contrasto con la regolamentazione previamente concordata impedisce lo svolgersi del dovuto contraddittorio e non consente all'altra parte l'esplicazione del diritto di difesa nel rispetto della normativa codicistica. Per tal verso, appare in questa sede inammissibile la richiesta formulata dalla signora di concedersi termini per memorie Parte_1 integrative e modificative delle domande avanzate congiuntamente nel ricorso introduttivo.
Ne consegue che va dichiarata l'improcedibilità del ricorso congiunto.
Avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dalle parti e all'attività effettivamente svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
• Dichiara improcedibile il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in data 9 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
Il Giudice
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4916/2024 promossa da:
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI TA e dell'avv.
e
CO IA (C.F.: , con il patrocinio C.F._2 dell'avv. e dell'avv. MORRA FELICIA ) VIA C.F._3
MARIANNA MANFREDI 10 71042 CERIGNOLA;
Controparte_1
( ) VIA ASSISI 9 71042 CERIGNOLA;
C.F._4
RICORRENTI
con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con ricorso congiunto depositato in data 20.12.2024 i signor e Parte_1
CO IA chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio minore , nato il Per_1
4.12.2028. Le parti instavano dunque per sentir disciplinare i rapporti sulla base delle condizioni concordate.
Nelle more dello svolgimento dell'udienza di trattazione, fissata innanzi al
Giudice relatore in forma cartolare in data 3.4.2025, il signor IA si costituiva con nuovi procuratori e, allegando circostanze sopravvenute rispetto
1 all'introduzione della causa, tali da non consentire l'omologazione dell'accordo, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio (depositando altresì prova della notifica dell'atto di rinuncia) e chiedeva l'estinzione del procedimento.
Con le note depositate in vista della trattazione solo cartolare della causa, la signora dichiarava di non accettare la rinuncia agli atti notificatale Pt_1 chiedendo il rigetto della richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento. Attesa la necessità di regolare nel migliore interesse di Per_1
l'affidamento di questi alla luce della posizione assunta dal sig. IA rispetto al fratello (nato da precedente relazione della madre), la signora Per_2 chiedeva altresì concedersi termini per memorie integrative e Pt_1 modificative delle domande avanzate congiuntamente nel ricorso introduttivo.
Il Giudice relatore rimetteva gli atti al Collegio.
***
Trattasi di giudizio introdotto per sentir pronunciare, in senso conforme all'accordo precedentemente assunto tra le parti, la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e il figlio minore.
Dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza innanzi al relatore il signor
IA ha rinunciato agli atti del giudizio. Alla base della rinuncia (in ogni caso non accettata dalla parte costituita e dunque non efficace) il signor
IA ha allegato che “dall'epoca dell'accordo ad oggi sono intervenute nuove rilevanti circostanze che hanno indotto il sig. IA a rivedere la propria posizione relativamente agli incontri con il figlio minore della sola sig.ra
[...]
, avendo tale bambino manifestato disagio Pt_1 Persona_3 quanto alle modalità di frequentazione concordate (relative alla compresenza dei due figli della col signor IA) con conseguente difficoltà del Pt_1 ricorrente nella gestione della situazione di potenziale conflitto e rischio di compromissione della serenità delle relazioni familiari.
Alla luce delle circostanze come allegate, il contenuto sostanziale della rinuncia agli atti notificata deve intendersi quale revoca del consenso rispetto alle condizioni concordate tra le parti, ritenute non conformi anche all'interesse del figlio minore della coppia, . Per_1
Vi è sul punto da richiamare il disposto del penultimo comma dell'art. 473 bis
51 c.p.c., il quale riporta il testo ora abrogato dell'art. 158 c.c. dettato in tema di separazione consensuale e che il Collegio ritiene applicabile al caso di specie se pur in via analogica.
2 Rileva il Collegio che la parte ha allegato circostanze tali da non poter essere composte nella modifica degli accordi presi (anche tenuto conto della posizione del figlio minore della signora e di un terzo) e del resto in tal Pt_1 senso va intesa la nota depositata nell'interesse del signor IA in vista della trattazione solo scritta dell'udienza del 3.4.2025, avendo ivi i procuratori insistito nelle istanze sopravvenute e nella richiesta di estinzione del presente giudizio.
Peraltro, osserva il Collegio che la revoca del consenso rispetto alle condizioni della separazione consensuale sia ammissibile e impedisca di omologare gli accordi contenuti nell'originario ricorso (arg., con riferimento alla fattispecie della separazione consensuale da ord. Cass. 19540/2018). Per altro verso, poi, la sopravvenuta introduzione, nell'ambito del procedimento congiunto, di circostanze e deduzioni in contrasto con la regolamentazione previamente concordata impedisce lo svolgersi del dovuto contraddittorio e non consente all'altra parte l'esplicazione del diritto di difesa nel rispetto della normativa codicistica. Per tal verso, appare in questa sede inammissibile la richiesta formulata dalla signora di concedersi termini per memorie Parte_1 integrative e modificative delle domande avanzate congiuntamente nel ricorso introduttivo.
Ne consegue che va dichiarata l'improcedibilità del ricorso congiunto.
Avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dalle parti e all'attività effettivamente svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
• Dichiara improcedibile il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in data 9 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
Il Giudice
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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