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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/12/2024, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 261/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini presidente
Dott. Claudio Baglioni consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261/2023 R.G. promossa
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luigi Marchetti e dall'Avv. Silvia Malacchi, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in IA, Via XIV Settembre, n. 73
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Modena, elettivamente domiciliata presso il CP_1
suo studio in IA, Via Alessi, n. 32
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c., e norme speciali)
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 7 “come in atti”
Per l'appellata CP_1
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 561/2023 emessa dal Tribunale di IA in data 04.04.2023 con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso svolta nei confronti di avente ad oggetto la CP_1
richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alle dichiarazioni rese da quest'ultima in data
30.11.2011 e 16.2.2012 in sede di sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale instaurato a suo carico nella qualità di Sindaco del Comune di Gubbio per una serie di reati contro la pubblica amministrazione ( inchiesta denominata Trust) nonché per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. ,
sul presupposto della natura calunniosa di dette dichiarazioni;
con condanna al pagamento delle spese.
In particolare contestava la sentenza di I grado nella parte in cui il primo giudice aveva Parte_1
ritenuto non provata la consapevolezza in capo a circa l'innocenza dello stesso CP_1 Pt_1
; evidenziava, quindi, gli elementi che a suo dire dimostravano detta consapevolezza;
chiedeva,
pertanto, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati fin dal giudizio di I grado, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della propria domanda con conseguente condanna di CP_1
al risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 125.000,00 ovvero in quella diversa
[...]
misura che dovesse essere accertata;
con vittoria di spese.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse argomentazioni;
chiedeva, CP_1
pertanto, previo rigetto delle istanze istruttorie , il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di I grado e con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Il Consigliere Istruttore , previa remissione della causa al Collegio per la decisione, all'udienza del
23.10.2024 riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 proponeva appello alla sentenza di I grado sul presupposto di una omessa e, comunque, Parte_1
erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice che era così giunto ad una affermare l' assenza di consapevolezza in capo a circa l'innocenza dello stesso CP_1 Pt_1
A tale riguardo ricostruiva la vicenda dando rilevanza alla circostanza che la predetta , CP_1
in occasione delle prime dichiarazioni rese in data 15.2.2010 , sempre nell'ambito dell'inchiesta che lo aveva riguardato denominata Trust, nulla aveva riferito in ordine alle presunte violenze sessuali subite;
che in occasione delle sommarie informazioni rese in data 30.11.2011 , dopo le dichiarazioni di del 29.11.2011 che aveva riferito di avances del nei riguardi della stessa Testimone_1 Pt_1
pur parlando della condotta posta in essere dall'allora sindaco nei suoi confronti ( “il CP_1
mi accolse cordialmente , parlammo per pochi minuti del mercatino , poi ci alzammo , mi Pt_1
prese la mano che io gli tendevo in segno di saluto e mi tirò a sé appoggiando le sue labbra sulle mie e
provando a continuare a baciarmi ,mentre con l'altro braccio mi cingeva le spalle e mi tirava a sé . Io
però mi sono ritratta e me ne sono andata . A questo episodio ne sono seguiti poi altri . In una seconda
occasione…lui mi prese la mano e me la teneva. Poi mi sono alzata per andarmene e lui mi ha baciata
nuovamente , contro la mia volontà come nella precedente occasione . Allora mi sono nuovamente
allontanata e gli ho detto di piantarla”) non aveva riferito dei precedenti rapporti intercorsi tra i due ed in particolare dell'incontro organizzato dalla medesima in un appartamento di IA in via Cortonese
, al quale faceva riferimento soltanto in occasione delle dichiarazioni rese in data 16.2.2012 dopo che ne aveva parlato lo stesso in sede di interrogatorio in data 15.2.2012 ; che, infine , il G.U.P. , Pt_1
all'esito dell'udienza preliminare, era giunto ad un suo proscioglimento ai sensi dell'art. 425 comma 3
c.p.p. ritenendo inattendibili le dichiarazioni di CP_1
Le circostanze sopra indicate , in realtà, non sono assolutamente in grado di fornire la prova ,
incombente proprio sul dell'esistenza del reato di calunnia , integrato in tutti i suoi elementi Pt_1
oggettivo e soggettivo.
Al riguardo occorre evidenziare , in primo luogo, che “La denuncia o la proposizione di una querela
per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del
denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o
querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia,
pagina 3 di 7 poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si
sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia
calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (Cass. civ. ord. 13093/2024 ;
Cass. civ. ord. n. 30988/2018; Cass. civ. sent. n. 11898/2016) .
Se pure nella vicenda in oggetto non ha sporto alcuna querela e/o denuncia in senso CP_1
tecnico , ha , comunque, riferito circostanze rilevanti sotto il profilo penale ed ugualmente, ai fini del risarcimento del danno in sede civile , a fronte del proscioglimento ex art. 425 comma 3 c.p.p., sul incombeva l'onere probatorio relativamente a tutti gli elementi costitutivi della calunnia . Pt_1
Ai fini della prova del reato di calunnia nella sua componente oggettiva non è sicuramente sufficiente accertare la non verosimiglianza delle accuse dovendo risultare con certezza che le stesse sono false.
Ciò comporta la necessaria emersione di una versione alternativa dei fatti suffragata da elementi di prova inconfutabili e sotto il profilo soggettivo occorre accertare che colui che ha reso le dichiarazioni era consapevole dell'innocenza del denunciato.
Ed, infatti, affinchè si possa integrare la calunnia è necessaria la certezza dell'innocenza dell'accusato e quando vi è un dubbio ragionevole su tale innocenza , il delitto non si integra;
una ingiusta accusa affinchè assuma i connotati della calunnia vera e propria necessita della piena consapevolezza , da parte dell'accusatore , dell'innocenza dell'incolpato.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato, proprio in materia di risarcimento del danno derivante da dichiarazioni calunniose, che “ Il danno da reato presuppone un reato compiuto, ossia presuppone che
la condotta del danneggiante integri gli estremi di un reato. Ora, la circostanza che il danno non
patrimoniale può derivare anche da condotte che non integrano reato non significa che quando è
invocato come conseguenza di un reato, debba prescindersi dall'accertare se quest'ultimo si è
perfezionato in tutti i suoi elementi. Altro è dire che il danno non patrimoniale può derivare anche da
condotte che non costituiscono reato, altro è dire che si prescinde dal reato sempre, ossia che quando
è invocato un reato quale causa del danno non patrimoniale, possa farsi di quest'ultimo un
accertamento non penalistico: invece, il danno da reato presuppone, per l'appunto, un reato che deve
sussistere in ogni suo elemento costitutivo” ( Cass. civ. n. 4230/2023) .
pagina 4 di 7 Riportando questi principi generali alla vicenda in oggetto occorre, in primo luogo, precisare , pur non avendo un concreto rilievo in questo giudizio, che il G.U.P. nella pronuncia di proscioglimento sopra richiamata ha soltanto ritenuto che gli elementi acquisiti in sede di indagine non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna senza, quindi, alcuna pronuncia in ordine all'insussistenza delle condotte violente riferite da CP_1
Fatto questo chiarimento , occorre evidenziare che non è stata in alcun modo fornita dal la Pt_1
prova della falsità delle dichiarazioni di né tanto meno la prova della consapevolezza CP_1
della stessa di accusarlo falsamente .
Ed infatti la circostanza che in un primo momento nulla aveva riferito in ordine alle CP_1
condotte del è pienamente giustificato dal fatto che la predetta era stata sentita sui fatti di cui Pt_1
all'inchiesta avviata a carico del sindaco per una serie di reati contro la pubblica amministrazione;
anzi tale circostanza diventa rilevante nella valutazione del suo comportamento in quanto evidenzia la sua volontà di non procedere con alcuna denuncia nei confronti del , confermando, quindi, quel Pt_1
senso di vergogna con il quale giustificava, poi, l'omissione del racconto dell'incontro con quest'ultimo presso l'appartamento di IA .
A tale proposito deve evidenziarsi che narrava i fatti sopra indicati dopo che su quei CP_1
fatti aveva riferito , sentita sempre nell'ambito dell'inchiesta penale denominata Trust Testimone_1
, e solo in quanto le veniva richiesto di dare chiarimenti in merito ai suoi rapporti con il Pt_1
Non può , inoltre, essere data alcuna rilevanza , ai fini di ritenere la falsità delle sue dichiarazioni, alla circostanza di aver taciuto , in occasione delle dichiarazioni del 30.11.2011 , dell'incontro dalla stessa organizzato con il in un appartamento a IA;
al riguardo occorre evidenziare che , se pure Pt_1
una relazione viene iniziata in maniera consenziente , nulla impedisce che successivamente tale consenso possa venire meno .
D'altro canto precisava che ,anche in occasione dell'incontro avvenuto a IA, CP_1
aveva avuto un ripensamento e si era allontanata dall'appartamento senza consumare alcun rapporto sessuale , atteggiamento, quindi, in linea con quanto accaduto successivamente.
Né possono essere ritenute attendibili le affermazioni del , rese in sede di interrogatorio, con Pt_1
riguardo a quanto verificatosi presso l'appartamento di IA in quanto lo stesso per rendere credibile pagina 5 di 7 il suo racconto descriveva un tatuaggio che aveva tra l'ombelico e il pube e ciò in CP_1
quanto , in occasione dell'audizione della stessa in data 16.2.2012 , quest'ultima mostrava detto tatuaggio alzando semplicemente il maglione che indossava essendo posto sulla parte alta della pancia e , quindi, facilmente visibile senza la necessità di doversi togliere gli abiti.
Così inquadrata la vicenda risulta evidente che manca in primo luogo la prova della falsità delle dichiarazioni rese da e , pertanto, manca la prova concreta dell'elemento oggettivo del CP_1
reato di calunnia , ed , inoltre, come anche indicato dal primo giudice , manca completamente la prova del dolo ovverosia la prova della consapevolezza di di incolpare il pur CP_1 Pt_1
sapendolo innocente con la conseguenza che difetta la prova dell'elemento soggettivo.
Sotto questo profilo occorre ricordare che “in tema di violenza sessuale, l'iniziale consenso prestato
dalla vittima non riveste alcuna efficienza concausale rispetto alla condotta dell'autore dell'illecito,
allorquando ad esso abbia fatto seguito un successivo dissenso, degradando, in tal caso, il consenso
iniziale a mera occasione, eziologicamente irrilevante rispetto alla condotta medesima” ( Cass. civ. n.
27016/2022) , ed ancora che “ in tema di violenza sessuale, la sussistenza del consenso all'atto, che
esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento
dell'atto stesso, sicchè è irrilevante l'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa” (
Cass. pen. n. 7873/2022) .
E' evidente, pertanto, che , se pure il si fosse approcciato a negli incontri Pt_1 CP_1
presso il suo ufficio avvenuti nel 2008 sul presupposto di un suo consenso stante il loro incontro a
IA, ciò non esclude in alcun modo il reato di violenza sessuale stante il dissenso della stessa esplicitato in quel momento tanto che quest'ultima aveva percepito la condotta del CP_1
sindaco come prevaricatrice e posta in essere contro la sua volontà, ulteriore elemento, questo, che esclude il dolo della calunnia nella stessa.
pagina 6 di 7 Da quanto sopra deriva il rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
561/2023 emessa dal Tribunale di IA in data 4.4.2023 con la conseguente conferma della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di IA, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 561/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
IA in data 4.4.2023 e per l'effetto la conferma;
condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro Parte_1
5.900,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
pone a carico di il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ai Parte_1
sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
IA 27.11.2024
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini presidente
Dott. Claudio Baglioni consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261/2023 R.G. promossa
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luigi Marchetti e dall'Avv. Silvia Malacchi, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in IA, Via XIV Settembre, n. 73
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Modena, elettivamente domiciliata presso il CP_1
suo studio in IA, Via Alessi, n. 32
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c., e norme speciali)
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 7 “come in atti”
Per l'appellata CP_1
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 561/2023 emessa dal Tribunale di IA in data 04.04.2023 con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso svolta nei confronti di avente ad oggetto la CP_1
richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alle dichiarazioni rese da quest'ultima in data
30.11.2011 e 16.2.2012 in sede di sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale instaurato a suo carico nella qualità di Sindaco del Comune di Gubbio per una serie di reati contro la pubblica amministrazione ( inchiesta denominata Trust) nonché per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. ,
sul presupposto della natura calunniosa di dette dichiarazioni;
con condanna al pagamento delle spese.
In particolare contestava la sentenza di I grado nella parte in cui il primo giudice aveva Parte_1
ritenuto non provata la consapevolezza in capo a circa l'innocenza dello stesso CP_1 Pt_1
; evidenziava, quindi, gli elementi che a suo dire dimostravano detta consapevolezza;
chiedeva,
pertanto, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati fin dal giudizio di I grado, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della propria domanda con conseguente condanna di CP_1
al risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 125.000,00 ovvero in quella diversa
[...]
misura che dovesse essere accertata;
con vittoria di spese.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse argomentazioni;
chiedeva, CP_1
pertanto, previo rigetto delle istanze istruttorie , il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di I grado e con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Il Consigliere Istruttore , previa remissione della causa al Collegio per la decisione, all'udienza del
23.10.2024 riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 proponeva appello alla sentenza di I grado sul presupposto di una omessa e, comunque, Parte_1
erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice che era così giunto ad una affermare l' assenza di consapevolezza in capo a circa l'innocenza dello stesso CP_1 Pt_1
A tale riguardo ricostruiva la vicenda dando rilevanza alla circostanza che la predetta , CP_1
in occasione delle prime dichiarazioni rese in data 15.2.2010 , sempre nell'ambito dell'inchiesta che lo aveva riguardato denominata Trust, nulla aveva riferito in ordine alle presunte violenze sessuali subite;
che in occasione delle sommarie informazioni rese in data 30.11.2011 , dopo le dichiarazioni di del 29.11.2011 che aveva riferito di avances del nei riguardi della stessa Testimone_1 Pt_1
pur parlando della condotta posta in essere dall'allora sindaco nei suoi confronti ( “il CP_1
mi accolse cordialmente , parlammo per pochi minuti del mercatino , poi ci alzammo , mi Pt_1
prese la mano che io gli tendevo in segno di saluto e mi tirò a sé appoggiando le sue labbra sulle mie e
provando a continuare a baciarmi ,mentre con l'altro braccio mi cingeva le spalle e mi tirava a sé . Io
però mi sono ritratta e me ne sono andata . A questo episodio ne sono seguiti poi altri . In una seconda
occasione…lui mi prese la mano e me la teneva. Poi mi sono alzata per andarmene e lui mi ha baciata
nuovamente , contro la mia volontà come nella precedente occasione . Allora mi sono nuovamente
allontanata e gli ho detto di piantarla”) non aveva riferito dei precedenti rapporti intercorsi tra i due ed in particolare dell'incontro organizzato dalla medesima in un appartamento di IA in via Cortonese
, al quale faceva riferimento soltanto in occasione delle dichiarazioni rese in data 16.2.2012 dopo che ne aveva parlato lo stesso in sede di interrogatorio in data 15.2.2012 ; che, infine , il G.U.P. , Pt_1
all'esito dell'udienza preliminare, era giunto ad un suo proscioglimento ai sensi dell'art. 425 comma 3
c.p.p. ritenendo inattendibili le dichiarazioni di CP_1
Le circostanze sopra indicate , in realtà, non sono assolutamente in grado di fornire la prova ,
incombente proprio sul dell'esistenza del reato di calunnia , integrato in tutti i suoi elementi Pt_1
oggettivo e soggettivo.
Al riguardo occorre evidenziare , in primo luogo, che “La denuncia o la proposizione di una querela
per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del
denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o
querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia,
pagina 3 di 7 poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si
sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia
calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (Cass. civ. ord. 13093/2024 ;
Cass. civ. ord. n. 30988/2018; Cass. civ. sent. n. 11898/2016) .
Se pure nella vicenda in oggetto non ha sporto alcuna querela e/o denuncia in senso CP_1
tecnico , ha , comunque, riferito circostanze rilevanti sotto il profilo penale ed ugualmente, ai fini del risarcimento del danno in sede civile , a fronte del proscioglimento ex art. 425 comma 3 c.p.p., sul incombeva l'onere probatorio relativamente a tutti gli elementi costitutivi della calunnia . Pt_1
Ai fini della prova del reato di calunnia nella sua componente oggettiva non è sicuramente sufficiente accertare la non verosimiglianza delle accuse dovendo risultare con certezza che le stesse sono false.
Ciò comporta la necessaria emersione di una versione alternativa dei fatti suffragata da elementi di prova inconfutabili e sotto il profilo soggettivo occorre accertare che colui che ha reso le dichiarazioni era consapevole dell'innocenza del denunciato.
Ed, infatti, affinchè si possa integrare la calunnia è necessaria la certezza dell'innocenza dell'accusato e quando vi è un dubbio ragionevole su tale innocenza , il delitto non si integra;
una ingiusta accusa affinchè assuma i connotati della calunnia vera e propria necessita della piena consapevolezza , da parte dell'accusatore , dell'innocenza dell'incolpato.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato, proprio in materia di risarcimento del danno derivante da dichiarazioni calunniose, che “ Il danno da reato presuppone un reato compiuto, ossia presuppone che
la condotta del danneggiante integri gli estremi di un reato. Ora, la circostanza che il danno non
patrimoniale può derivare anche da condotte che non integrano reato non significa che quando è
invocato come conseguenza di un reato, debba prescindersi dall'accertare se quest'ultimo si è
perfezionato in tutti i suoi elementi. Altro è dire che il danno non patrimoniale può derivare anche da
condotte che non costituiscono reato, altro è dire che si prescinde dal reato sempre, ossia che quando
è invocato un reato quale causa del danno non patrimoniale, possa farsi di quest'ultimo un
accertamento non penalistico: invece, il danno da reato presuppone, per l'appunto, un reato che deve
sussistere in ogni suo elemento costitutivo” ( Cass. civ. n. 4230/2023) .
pagina 4 di 7 Riportando questi principi generali alla vicenda in oggetto occorre, in primo luogo, precisare , pur non avendo un concreto rilievo in questo giudizio, che il G.U.P. nella pronuncia di proscioglimento sopra richiamata ha soltanto ritenuto che gli elementi acquisiti in sede di indagine non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna senza, quindi, alcuna pronuncia in ordine all'insussistenza delle condotte violente riferite da CP_1
Fatto questo chiarimento , occorre evidenziare che non è stata in alcun modo fornita dal la Pt_1
prova della falsità delle dichiarazioni di né tanto meno la prova della consapevolezza CP_1
della stessa di accusarlo falsamente .
Ed infatti la circostanza che in un primo momento nulla aveva riferito in ordine alle CP_1
condotte del è pienamente giustificato dal fatto che la predetta era stata sentita sui fatti di cui Pt_1
all'inchiesta avviata a carico del sindaco per una serie di reati contro la pubblica amministrazione;
anzi tale circostanza diventa rilevante nella valutazione del suo comportamento in quanto evidenzia la sua volontà di non procedere con alcuna denuncia nei confronti del , confermando, quindi, quel Pt_1
senso di vergogna con il quale giustificava, poi, l'omissione del racconto dell'incontro con quest'ultimo presso l'appartamento di IA .
A tale proposito deve evidenziarsi che narrava i fatti sopra indicati dopo che su quei CP_1
fatti aveva riferito , sentita sempre nell'ambito dell'inchiesta penale denominata Trust Testimone_1
, e solo in quanto le veniva richiesto di dare chiarimenti in merito ai suoi rapporti con il Pt_1
Non può , inoltre, essere data alcuna rilevanza , ai fini di ritenere la falsità delle sue dichiarazioni, alla circostanza di aver taciuto , in occasione delle dichiarazioni del 30.11.2011 , dell'incontro dalla stessa organizzato con il in un appartamento a IA;
al riguardo occorre evidenziare che , se pure Pt_1
una relazione viene iniziata in maniera consenziente , nulla impedisce che successivamente tale consenso possa venire meno .
D'altro canto precisava che ,anche in occasione dell'incontro avvenuto a IA, CP_1
aveva avuto un ripensamento e si era allontanata dall'appartamento senza consumare alcun rapporto sessuale , atteggiamento, quindi, in linea con quanto accaduto successivamente.
Né possono essere ritenute attendibili le affermazioni del , rese in sede di interrogatorio, con Pt_1
riguardo a quanto verificatosi presso l'appartamento di IA in quanto lo stesso per rendere credibile pagina 5 di 7 il suo racconto descriveva un tatuaggio che aveva tra l'ombelico e il pube e ciò in CP_1
quanto , in occasione dell'audizione della stessa in data 16.2.2012 , quest'ultima mostrava detto tatuaggio alzando semplicemente il maglione che indossava essendo posto sulla parte alta della pancia e , quindi, facilmente visibile senza la necessità di doversi togliere gli abiti.
Così inquadrata la vicenda risulta evidente che manca in primo luogo la prova della falsità delle dichiarazioni rese da e , pertanto, manca la prova concreta dell'elemento oggettivo del CP_1
reato di calunnia , ed , inoltre, come anche indicato dal primo giudice , manca completamente la prova del dolo ovverosia la prova della consapevolezza di di incolpare il pur CP_1 Pt_1
sapendolo innocente con la conseguenza che difetta la prova dell'elemento soggettivo.
Sotto questo profilo occorre ricordare che “in tema di violenza sessuale, l'iniziale consenso prestato
dalla vittima non riveste alcuna efficienza concausale rispetto alla condotta dell'autore dell'illecito,
allorquando ad esso abbia fatto seguito un successivo dissenso, degradando, in tal caso, il consenso
iniziale a mera occasione, eziologicamente irrilevante rispetto alla condotta medesima” ( Cass. civ. n.
27016/2022) , ed ancora che “ in tema di violenza sessuale, la sussistenza del consenso all'atto, che
esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento
dell'atto stesso, sicchè è irrilevante l'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa” (
Cass. pen. n. 7873/2022) .
E' evidente, pertanto, che , se pure il si fosse approcciato a negli incontri Pt_1 CP_1
presso il suo ufficio avvenuti nel 2008 sul presupposto di un suo consenso stante il loro incontro a
IA, ciò non esclude in alcun modo il reato di violenza sessuale stante il dissenso della stessa esplicitato in quel momento tanto che quest'ultima aveva percepito la condotta del CP_1
sindaco come prevaricatrice e posta in essere contro la sua volontà, ulteriore elemento, questo, che esclude il dolo della calunnia nella stessa.
pagina 6 di 7 Da quanto sopra deriva il rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
561/2023 emessa dal Tribunale di IA in data 4.4.2023 con la conseguente conferma della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di IA, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 561/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
IA in data 4.4.2023 e per l'effetto la conferma;
condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro Parte_1
5.900,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
pone a carico di il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ai Parte_1
sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
IA 27.11.2024
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 7 di 7