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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 840/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 10793/2018 del 10 dicembre 2018
tra
(nato a [...] il [...]; Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Barbieri C.F._1
( ), con studio in Casamicciola Terme alla Via Castiglione, C.F._2
33, e domicilio digitale Email_1 1
e
(nato a [...] il [...]; e CP_1 C.F._3
(nato a [...] il [...]; ), nella CP_2 C.F._4
qualità di eredi di (nata a [...] il [...] e ivi _1
deceduta il 7 settembre 2013), rappresentati e difesi dagli avvocati Marco
Liotti ( ) e Claudio Pepe ( ), con C.F._5 C.F._6
studio in Napoli alla Via Piedigrotta, 36, e domicili digitali:
Email_2 Email_3
e
(nato a [...] il [...]; Controparte_3
), erede sia di (nato a [...] il 18 C.F._7 Persona_2
febbraio 1927 e ivi deceduto il 4 dicembre 1997) sia di (nato Persona_3
a Lacco Ameno il 4 ottobre 1925 e ivi deceduto il 25 aprile 2013), rappresentato e difeso dall'avvocato Stanislao Giaffreda ( ), con studio C.F._8 in Ischia alla Via G. Casciaro, n. 14/A, e domicilio digitale
Email_4
e
(nato a [...] il [...]; ), quale RO C.F._9
erede sia di (nato a [...] il [...] e ivi Persona_2
deceduto il 4 dicembre 1997) sia di (nato a [...] il 4 Persona_3
ottobre 1925 e ivi deceduto il 25 aprile 2013), e (nata a [...] il 24 _1
luglio 1972; ), quale erede di nato a C.F._10 Persona_4
Lacco Ameno il 15 agosto 1930 e deceduto il 6 dicembre 2017), rappresentati e difesi dall'avvocata Amelia Impagliazzo ( ), con studio C.F._11
in Forio alla Via Leonardo Impagliazzo, 35/l, e domicilio digitale
Email_5
e
(nato a [...] il [...]; , nella Persona_3 C.F._12
qualità di erede di nato a [...] il [...] e Persona_4 2 deceduto il 6 dicembre 2017), rappresentato e difeso dall'avv. Amelia
Impagliazzo ( ), con studio in Forio alla Via Leonardo C.F._11
Impagliazzo, 35/l, e domicilio digitale
Email_5
e
PI SE (nata a [...] il [...]; ), C.F._13
erede di (nato a [...] il [...] e ivi deceduto Persona_3
il 25 aprile 2013), non costituita e
(nata a [...] il [...], ) e Controparte_5 C.F._14
PI SE (nata a [...] il [...], ), quali C.F._15
eredi di nato a [...] il [...] e deceduto il 6 Persona_4
dicembre 2017), non costituiti
Conclusioni Per l'avvocato Alberto Barbieri concludeva come segue: Parte_1
1) Accertare e dichiarare, per i motivi espressamente esposti in narrativa, che alcun
vizio nel contradditorio instaurato nel corso del giudizio di primo grado è presente. In
via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta violazione dell'art. 102 c.p.c.,
disporre l'annullamento della sentenza qui impugnata e disporre il rinvio degli atti
all'autorità giudiziaria di primo grado per i conseguenti provvedimenti;
2) Dichiarare nulla la pronuncia impugnata, perché, per i motivi espositi in narrativa,
ultra petita.
3) annullare, e/o comunque, dichiarare inefficace la sentenza impugnata, con ogni
altra pronuncia utile e/o necessaria come per legge per i motivi esposti in narrativa.
4) In via subordinata disporre la rinnovazione della Ctu, già disposta, ma non
proseguita, con ordinanza del Giudice Minucci del 05.07.2013
5) Subordinatamente e salvo ogni impugnazione e gravame, ritenere e dichiarare nulla
e/o illegittima, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza nella parte in cui
condanna l'odierno appellante, sig. al rilascio a favore degli eredi di Parte_1 3 del piano terra dell'edificio di cui è causa già oggetto della citata sentenza _1
n. 211/03;
6) Subordinatamente e salvo ogni impugnazione e gravame, ritenere e dichiarare
illegittima la sentenza, per i motivi esposti in narrativa, nella parte in cui dispone che
il custode dott. corrisponda agli eredi di le somme Controparte_6 _1
percepite da detratti i suoi compensi nella misura determinata nel Parte_1
provvedimento di nomina ed incarico
7) Annullare l'impugnata pronuncia nella parte in cui condanna il sig.
[...]
al pagamento delle spese processuali nella somma complessiva di € Pt_1
10.643,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
o, in via del tutto subordinata, ridurre
l'ammontare delle spese processuali, per i motivi esposti in narrativa, alla cifra di €
3.972,00 o nella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria riterrà
opportuna. 8) Condannare sempre essi sig.ri quali eredi di CP_1 CP_2 Per_1
e nonché eredi , e
[...] CP_7 Persona_3 RO [...]
, quali eredi di;
nonché eredi al Controparte_8 Persona_2 Persona_4
pagamento, in favore delle istanti, delle spese e compensi del doppio grado di giudizio,
oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Per e gli avvocati Claudio Pepe e Marco Liotti CP_2 CP_1
concludevano chiedendo in rito che l'appello di fosse Parte_1
dichiarato inammissibile, esclusa, inoltre, la rimessione al primo giudice invocata da e, nel merito, che fossero accolte le Controparte_3
conclusioni contenute nella loro comparsa di risposta, in ogni caso: con vittoria
di spese, compensi ed onorari del doppio grado.
Per l'avvocato Stanislao Giaffreda concludeva Controparte_3
riportandosi alla comparsa di costituzione depositata il 9 febbraio 2024 e ai propri ulteriori scritti difensivi.
Per e l'avvocata Amelia RO _1 Persona_3 4
Impagliazzo concludeva chiedendo l'accoglimento delle richieste – anche istruttorie – formulate nei propri atti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con citazione notificata il 6 dicembre 2005 agiva innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nei confronti dei coeredi
(nato a [...] il [...]), nato Persona_3 Persona_4
a Lacco Ameno il 15 agosto 1930), (nata a [...] il 14 _1
novembre 1933) e (nato a [...] il [...], indicato RO
quale unico erede di , coerede dell'attore, nato a [...] Persona_2
il 18 febbraio 1927 e deceduto il 5 dicembre 1997), affinché, dichiarata aperta la successione del padre (nato a [...] il 5 ottobre Persona_3 contrada Fango) dei quali il de cuius aveva disposto in loro favore, a titolo di disponibile, con testamento olografo pubblicato il 10 febbraio 1971. Esponeva,
al riguardo, che il de cuius aveva costruito tali immobili su suolo acquistato nel
1964 e che il restante patrimonio proveniente dalla successione mortis causa sia di sia della moglie ra stato già diviso dai sette Persona_3 CP_9
coeredi ( , Parte_1 Persona_3 Persona_4 _1
, nonché gli altri due figli della coppia, e Persona_2 RO
con atto pubblico per notaio del 3 dicembre 1987. Persona_5 Per_6
§ I.II. (erede di ), e RO Persona_2 Persona_3 ER
, nel costituirsi in giudizio (il 20 gennaio 2006), si opponevano alla
[...]
domanda di divisione, e proponevano domande riconvenzionali, ciascuno perché fosse dichiarata la sua proprietà esclusiva (acquistata per usucapione)
di uno dei cespiti menzionati nel testamento di in Persona_3
particolare, per l'immobile sito in Lacco Ameno, loc. Pannella, 1 RO
P (derivante dall'acquisto dal sig. con le relative pertinenze ed Persona_7 5 accessori; per l'immobile sito in Lacco Ameno, loc. Pannella, P.T. Persona_3
(derivante dall'acquisto dal sig. con relative pertinenze ed accessori; Persona_7
per 'immobile sito in Lacco Ameno, loc. Borbonica, II piano ed il Persona_4
piccolo locale pertinenziale a P.T. dello stesso immobile, attualmente adibito ad
alloggio autoclave e deposito, la scala di accesso e tutte le altre relative pertinenze ed
accessori. Spiegavano che ciascun coerede si era immesso nel possesso di uno dei cinque cespiti oggetto del testamento olografo, possesso esercitato da oltre quarant'anni uti domini in modo pacifico, pubblico, ininterrotto ed esclusivo.
In subordine, chiedevano che fosse loro riconosciuta l'indennità per i miglioramenti recati agli immobili posseduti e il pagamento di quanto previsto
dall'art. 936 c.c..
inoltre, riferiva di non essere l'unico erede di RO ER
, avendo questi disposto dei propri beni con testamento pubblicato il 17
[...] dicembre 1997 in favore anche di (germano del Controparte_3
convenuto e figlio di , nato il [...]). RO Persona_3
costituitasi il 15 febbraio 2006, si affermava anch'ella proprietaria _1
esclusiva di una delle unità immobiliari (sita al piano terra dell'edificio in
Lacco Ameno, località Borbonica, Piazza Fango), per la divisione di fatto intervenuta coi germani.
§ I.III. All'udienza di prima comparizione del 15 febbraio 2006 il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, fissando il termine del 18 luglio 2006 e la nuova Controparte_3
udienza del 18 ottobre 2006.
All'udienza del 18 ottobre 2016 oltre a riportarsi alle proprie _1
precedenti difese, eccepiva l'usucapione dell'unità immobiliare da lei posseduta.
Alla stessa udienza il giudice istruttore fissava la nuova udienza del 25 giugno
2007 per la trattazione, con termine fino a venti giorni prima per le eccezioni 6 non rilevabili d'ufficio. Quindi, assegnati i termini ex artt. 183 e 184 c.p.c.,
ammetteva le prove orali (per interrogatorio formale e per testimoni)
articolate dalle parti e, nel corso dell'istruttoria, dopo aver disposto una C.T.U.
(non eseguita), il 16 ottobre 2013 dichiarava l'interruzione del processo per la morte di (avvenuta il 25 aprile 2013), cui seguiva la Persona_3
riassunzione su iniziativa dell'attore (e la costituzione in Parte_1
giudizio di il 2 luglio 2014, anche come erede del padre RO
, riportandosi alle domande e difese del suo dante causa), e il Persona_3
18 luglio 2018 l'interruzione per la morte di cui seguiva la Persona_4
riassunzione su iniziativa degli eredi di ( _1 CP_2 CP_1
, i quali, tentata la notificazione collettiva e impersonale presso l'ultimo
[...]
domicilio del defunto (non riuscita poiché l'immobile risultava sgomberato ed
inaccessibile a seguito dell'evento sismico del 21-8-2017), provvedevano poi alla notificazione ai singoli eredi, identificati in , PI Controparte_5
SE, e i quali non si costituivano. Persona_3 _1
§ I.IV. Con sentenza del 10 dicembre 2018, il giudice istruttore, in funzione di giudice unico (nella persona della giudice onoraria dr.ssa Olimpia Criscuolo),
così provvedeva:
Rigetta le domande di cui all'atto introduttivo in quanto improcedibili, inammissibili
ed infondate;
- Dispone che il custode giudiziario dott. corrisponda agli eredi di Controparte_6
le somme percepite da detratti i suoi compensi nella _1 Parte_1
misura determinata nel provvedimento di nomina e incarico;
- Restano assorbite per l'effetto le domande e le eccezioni riconvenzionali;
- Condanna al rilascio a favore degli eredi di del piano Parte_1 _1
terra dell'edificio di cui è causa già oggetto della citata sentenza n. 211/ 03.
- Condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano, per Parte_1
ciascuna delle due parti costituite, in complessivi € 10.643,00 di cui: € 300,00 per 7 spese, € 2.025,00 studio controversia, € 1.349,00 domanda introduttiva, € 3.560,00
fase istruttoria, € 3.409,00 fase decisionale oltre rimborso forfettario, IVA e CPA con
attribuzione all'avv. Onofrio Castaldi dichiaratosi antistatario.
§ II. L'appello
§ II.I. Con citazione notificata il 12 febbraio 2019 proponeva Parte_1
appello, censurando la sentenza del tribunale: 1) per violazione degli articoli
102, 307 e 784 c.p.c., avendo il primo giudice ritenuto non integro il contraddittorio con riferimento a persone estranee alla comunione dei beni assegnati alle parti con testamento;
2) per la dichiarazione d'improcedibilità
della domanda, pronunciata senza neppure assegnare alle parti il termine ex
art. 102 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio;
3) per violazione degli articoli 2697 c.c. e 196 c.p.c., avendo il giudice di primo grado deciso la controversia senza attendere l'esito della C.T.U. e senza spiegare le ragioni dell'implicita revoca dell'ordinanza di ammissione di tale mezzo istruttorio;
4) per l'errata valutazione delle prove e l'errata interpretazione dell'atto di divisione del 3 dicembre 1987, che non aveva compreso nello scioglimento della comunione ereditaria i cinque cespiti di cui il de cuius aveva disposto con testamento;
5) per violazione dell'articolo 1350 c.c., essendosi ritenuto che la divisione degli immobili in comunione potesse avvenire per facta concludentia,
anziché con atto stipulato per iscritto;
6) per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione di
Ischia, n. 211/03, sulla locazione stipulata tra l'appellante e _1
potesse spiegare efficacia di giudicato sull'usucapione di uno degli immobili da parte di quest'ultima, in tal modo rilevando d'ufficio l'usucapione (in violazione dell'articolo 112 c.p.c.) senza neppure considerare che la predetta si era costituita in giudizio tardivamente, sì da essere decaduta _1
(ex art. 167 c.p.c.) dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio (qual è, appunto, l'eccezione di usucapione);
7) per essere, in ogni caso, l'usucapione insussistente, non essendo mai venuto
8 meno il compossesso dei beni in comunione, non escluso dalla circostanza che questi fossero goduti e gestiti autonomamente dai singoli comunisti;
8) per violazione dell'articolo 112 c.p.c., oltre che per l'erronea valutazione delle prove, riguardo all'ordine rivolto al custode giudiziario di corrispondere agli eredi di le rendite incassate e alla condanna in favore di costoro _1
al rilascio dell'unità al piano terra dell'edificio in Lacco Ameno alla Via Fango,
13, statuizioni emesse benché costituitasi tardivamente, non _1
avesse proposto alcuna domanda riconvenzionale, e benché l'appellante avesse legittimamente esercitato le funzioni di custode giudiziario del medesimo immobile in un altro giudizio svoltosi tra le parti (tanto che in un ulteriore giudizio il giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda possessoria proposta da;
9) per violazione degli articoli 91 e 93 _1
c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, avendo il giudice di primo grado pronunciato sulle spese di lite in favore dell'avvocato Onofrio Castaldi (difensore distrattario di e eredi di dimenticandosi CP_2 CP_1 _1
completamente dell'avv.to Impagliazzo, legale degli eredi , Persona_3 [...]
e , e senza chiarire se l'espressione «per ciascuna CP_4 Controparte_8
delle due parti» si riferisse anche alla parte processuale rappresentata dall'avv.
Impagliazzo oppure soltanto ai riconoscendo a questi ultimi una cifra CP_1
esorbitante rispetto al valore indeterminabile della causa e alla sua non elevata complessità (attesa l'esiguità dell'attività istruttoria), senza poi considerare che l'avvocato Onofrio Castaldi era stato soltanto il sesto a difendere
[...]
(precedentemente assistita da altri avvocati), ritenendo ugualmente di Per_1
dichiararsi antistatario.
Chiedeva, pertanto, che la Corte di appello accogliesse le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare, per i motivi espressamente esposti in narrativa, che alcun
vizio nel contradditorio instaurato nel corso del giudizio di primo grado è presente. In
via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta violazione dell'art. 102 c.p.c.,
disporre l'annullamento della sentenza qui impugnata e disporre il rinvio degli atti 9 all'autorità giudiziaria di primo grado per i conseguenti provvedimenti;
2) Dichiarare nulla la pronuncia impugnata, perché, per i motivi espositi in narrativa,
ultra petita;
3) annullare, e/o comunque, dichiarare inefficace la sentenza impugnata, con ogni
altra pronuncia utile e/o necessaria come per legge per i motivi esposti in narrativa;
4) In via subordinata disporre la rinnovazione della Ctu, già disposta, ma non
proseguita, con ordinanza del Giudice Minucci del 05.07.2013;
5) subordinatamente e salvo ogni impugnazione e gravame, ritenere e dichiarare nulla
e/o illegittima, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza nella parte in cui
condanna l'odierno appellante, sig. al rilascio a favore degli eredi di Parte_1
del piano terra dell'edificio di cui è causa già oggetto della citata sentenza _1
n. 211/03;
6) Subordinatamente e salvo ogni impugnazione e gravame, ritenere e dichiarare
illegittima la sentenza, per i motivi esposti in narrativa, nella parte in cui dispone che il custode dott. corrisponda agli eredi di le somme Controparte_6 _1
percepite da detratti i suoi compensi nella misura determinata nel Parte_1
provvedimento di nomina ed incarico;
7) annullare l'impugnata pronuncia nella parte in cui condanna il sig.
[...]
al pagamento delle spese processuali nella somma complessiva di € Pt_1
10.643,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
o, in via del tutto subordinata, ridurre
l'ammontare delle spese processuali, per i motivi esposti in narrativa, alla cifra di €
3.972,00 o nella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria riterrà
opportuna;
8) Condannare sempre essi sig.ri quali eredi di CP_1 CP_2 Per_1
e nonché eredi , e
[...] CP_7 Persona_3 RO [...]
, quali eredi di;
nonché eredi al Controparte_8 Persona_2 Persona_4
pagamento, in favore delle istanti, delle spese e compensi del doppio grado di giudizio,
oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
§ II.II. Il 6 giugno 2019 si costituivano congiuntamente (quale RO 10 erede sia di sia di ) e (erede di Persona_2 Persona_3 _1
i quali eccepivano, preliminarmente, la non integrità del Persona_4
contraddittorio, avendo notificato l'atto di appello all'avv. Parte_1
Impagliazzo per conto di parti ( , erede sia di Controparte_3 ER
sia di , e PI SE, erede di )
[...] Persona_3 Persona_3
non da lei rappresentate, oltre che l'inammissibilità dell'appello.
Concordavano, tuttavia, sull'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rilevato la non integrità del contraddittorio e, richiamando anche l'istruttoria orale svolta in primo grado, si dolevano dell'omesso esame della domanda di accertamento dell'usucapione, proposta da nonché da RO
e Dichiaravano, pertanto, di proporre Persona_4 Persona_3
appello incidentale (condizionato all'eventuale riforma della sentenza in senso
conforme alla domanda dell'appellante) affinché fosse accertato il loro acquisto per usucapione, per possesso ultraquarantennale pacifico, pubblico, ininterrotto ed esclusivo delle unità immobiliari in Lacco Ameno, località Pannella, primo piano (per , quale erede di ), piano terra (per RO Persona_2
, quale erede di ) e secondo piano, oltre a un RO Persona_3
piccolo locale pertinenziale a piano terra (per erede di _1 ER
), o, in subordine, perché lo scioglimento della comunione ereditaria
[...]
avvenisse mediante l'assegnazione a ciascun comunista dell'immobile già
posseduto, ovvero, in ulteriore subordine, perché fosse riconosciuta l'indennità per i miglioramenti eseguiti e il pagamento di quanto previsto dall'articolo 936 c.c.
§ II.III. Il 20 novembre 2020 si costituivano e CP_1 CP_2
quali eredi di (deceduta in Lacco Ameno il 7 settembre 2013), _1
dichiarando di riportarsi a tutte le proprie difese spiegate nel giudizio di primo grado. Deducevano l'inammissibilità dell'appello, anche perché
contenente eccezioni nuove, sostenendo che il primo giudice aveva correttamente rilevato la non integrità del contraddittorio, per la mancata 11 citazione in giudizio degli altri due eredi del de cuius . Persona_3
Richiamavano il contenuto dell'atto di divisione del 1987, nel quale le parti avevano escluso che gli immobili in contestazione facessero parte della comunione ereditaria, dandosi reciprocamente atto «che ciascuno non ha
dall'altro nulla a pretendere» con «ampia e finale e reciproca quietanza», in tal modo riconoscendo che il testamento divisionale aveva avuto esecuzione, come ammesso dallo stesso che, in sede d'interrogatorio formale Parte_1
(all'udienza del 13 gennaio 2012), aveva dichiarato «che al momento della morte
del padre lui, come i quattro fratelli erano già nel possesso esclusivo dei Per_3
beni di cui alla disponibile», ribadendo sul punto quanto già allegato nell'atto di citazione («di aver posseduto e detenuto l'appartamento al primo piano prima della
morte del padre»). Aggiungevano che mediante la divisione del 1987 i sette figli del de cuius avevano bonariamente definito la ripartizione Persona_3
dei beni ereditari, con l'assistenza di un tecnico di loro fiducia, onde Parte_1 [...]
, al momento della sottoscrizione dell'atto di divisione del 1987, aveva
[...]
tacitamente dato esecuzione alle volontà testamentarie del de cuius,
riconoscendo piena efficacia al testamento pubblicato nel 1971, ratificandosi in tal modo l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, con l'attribuzione per ciascun condividente ( , , , Per_3 ER ER Per_1 CP_4
e ) della proprietà di quanto nel possesso esclusivo Per_8 Parte_1
di ciascuno;
circostanza confermata dalla dimostrazione dell'esercizio di un potere di fatto estrinsecatosi in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, in aderenza al principio affermato dalla Corte di cassazione (cfr.
Cass. 10512/2018), secondo cui «il coerede che dopo la morte del “de cuius” sia
rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota
degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso ma a tal fine,
egli, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è però tenuto ad
estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando egli goda del
bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare 12 una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “utí condominus”, non
essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune
(Cass. 25.3.2009, n. 7221)». In pratica, aggiungevano, tutti i coeredi avevano allegato e dimostrato l'acquisto per usucapione, avendo essi esercitato sulle singole unità immobiliari «un potere di fatto non violento, non clandestino e non
equivoco, anzi nel caso di specie concordemente accettato e riconosciuto da tutti,
risultando pertanto maturata la prescrizione di ogni diritto a contestare». In
particolare, la prova del possesso esclusivo della loro dante causa _1
era desumibile dal contratto di locazione del bene stipulato proprio col fratello contratto il cui tenore coincideva con la dichiarazione di Parte_1
quest'ultimo, nell'atto per notaio di non avere «null'altro a pretendere Per_6
dai propri germani e quindi anche da per tutto quello che fosse stato di _1
proprietà del padre», ivi comprese, perciò, le proprietà immobiliari diverse dall'appartamento da lui posseduto in forza del medesimo titolo. Concludevano, pertanto, per il rigetto dell'appello e il rimborso delle spese di lite (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Luigi Abate).
§ II.IV. Con ordinanza del 4 febbraio 2022 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di e Persona_2
, fissando il termine ex art. 331 c.p.c. del 30 luglio 2022 e la Persona_3
nuova udienza del 9 dicembre 2022. Con successiva ordinanza del 5 giugno
2023 invitava l'appellante a depositare gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative (inviate ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 890/1982), relative alle notificazioni postali eseguite nei confronti di e PI SE, e, inoltre, invitava le parti a Controparte_3
interloquire sull'esistenza e sulla validità delle notificazioni eseguite per l'integrità del contraddittorio, fissando la nuova udienza del 14 settembre
2023.
§ II.V. Il 9 febbraio 2024 si costituiva , quale erede sia di Controparte_3
sia di , il quale eccepiva la nullità della Persona_2 Persona_3 13 sentenza appellata, perché emessa senza che egli fosse stato chiamato in giudizio (ancorché parte necessaria), e chiedeva la rimessione della causa al primo giudice. Deduceva, in particolare, che l'attore non aveva depositato in atti la documentazione relativa raccomandata informativa prevista dall'articolo 140 c.p.c. e che, in ogni caso, il tentativo di notificazione (come da relata del 21 marzo 2006) era avvenuto a un indirizzo erroneamente indicato come sua residenza.
Eccepiva altresì l'inammissibilità (ex art. 342 c.p.c.) nonché l'infondatezza nel merito dell'impugnazione, in ragione della divisione già operata dal de cuius
nel testamento olografo, concludendo, perciò, come segue: Persona_3
1) Preliminarmente dichiarare inammissibile ed, in ogni caso, rigettare per palese
“assoluta infondatezza”, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. Parte_1
con ogni pronuncia conseguenziale;
[...] 2) Sempre in via preliminare, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, procedendo
nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili -
dichiarare la nullità della sentenza n. 10793/2018, pubblicata in data 10.12.2018 dal
Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, nel giudizio distinto a R.G. al n.
95688/2005, GI dott.ssa Criscuolo, giacché inutiliter data, per mancata integrazione
del contraddittorio con tutti i contraddittori necessari, con rimessione delle parti
innanzi al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
3) dichiarare comunque inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello
introduttivo del presente giudizio, per l'assoluta “genericità” dello stesso, per
l'insussistenza di “specifici motivi” di impugnazione, per la mancata esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
4) dichiarare, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare, per assoluta
infondatezza, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. con Parte_1
ogni pronuncia conseguenziale;
5) condannare, per i motivi innanzi indicati, l'appellante sig. al Parte_1 14 pagamento delle spese, diritti ed onorari del grado del giudizio, con attribuzione al
sottoscritto Difensore antistatario.
§ II.VI. Il 23 aprile 2025 si costituiva (nato a [...] il 6 Persona_3
dicembre 1974), erede di il quale dichiarava di aderire Persona_4
integralmente alle difese del proprio dante causa e della sua coerede
[...]
. Per_1
§ II.VII. Fin qui riassunte le vicende processuali, va rilevato, innanzi tutto, che a seguito dell'ordinanza d'integrazione del contraddittorio in appello l'appellante ha provveduto (entro il termine perentorio del 30 luglio 2022 per la relativa notificazione) alla notificazione a mezzo posta ai due appellati e PI SE, con l'esecuzione per entrambi Controparte_3
delle formalità di cui all'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, per la mancata consegna dell'atto ai destinatari ovvero ad altra persona legittimata a ricevere l'atto a norma dell'articolo 7. Nell'avviso di ricevimento relativo alla notificazione a Controparte_3
la mancata consegna del piego al destinatario è stata imputata all'irreperibilità
e non alla temporanea assenza del destinatario, fattispecie rientrante nella previsione dell'articolo 9 della legge n. 890/82, e, quindi, la Corte ha ipotizzato la nullità del procedimento di notificazione e l'erroneità dell'esecuzione, da parte dell'agente postale, degli adempimenti di cui all'articolo 8, in luogo della restituzione dell'atto al mittente. Pertanto, con ordinanza del 4 ottobre 2023 è
stato fissato un nuovo termine (fino al 16 novembre 2023) per la rinnovazione della notificazione a , ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., Controparte_8
impregiudicata ogni valutazione in sede decisoria sull'eccezione di estinzione del
processo di appello sollevata in atti.
L'appellante ha nuovamente notificato l'atto di appello a Parte_1
presso l'indirizzo della precedente notificazione, in Controparte_3
Lacco Ameno, Via Provinciale Lacco – Fango, 164, e questa volta la consegna
è avvenuta (in data 26 ottobre 2023) a mani proprie del destinatario. 15
Già in precedenza egli aveva prodotto un certificato di residenza, risalente al
20 luglio 2022, dal quale risulta che anche a questa data (allorquando è stata eseguita la prima notificazione) risiedeva all'indirizzo Controparte_3
indicato (com'è confermato anche dal certificato di residenza storico prodotto dallo stesso , da cui risulta la sua residenza all'indirizzo Controparte_3
anzidetto a partire dal 9 ottobre 2011), onde è da presumere che solo per errore materiale l'agente postale abbia barrato la casella della mancata consegna «per
irreperibilità del destinatario» anziché quella «per temporanea assenza del
destinatario», tant'è che, invece di restituire l'atto al mittente, a norma dell'articolo 9 della legge n. 890 del 1982, ha eseguito gli adempimenti di cui all'articolo 8 (relativi appunto all'ipotesi della mancata consegna per la temporanea assenza del destinatario).
Va, quindi, affermata la validità già della prima notificazione, sì da doversi rigettare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello (ex art. 331 c.p.c.), sollevata da e (nel dedurre – nelle note di trattazione CP_2 CP_1
scritta del 27 settembre 2023 – l'inammissibilità della concessione di un nuovo termine per la notificazione a ), e da e Controparte_3 RO
(nelle note di trattazione scritta depositate il 28 settembre 2023). _1
Né, d'altro canto, risulta fondata l'eccezione di che, nel Controparte_3
costituirsi in grado di appello, ha eccepito la violazione dell'articolo 102 c.p.c.
e chiesto la rimessione della causa al giudice di primo grado, ex art. 354 c.p.c.,
per l'invalidità della notificazione dell'atto col quale è stato chiamato in causa innanzi al tribunale.
La parte deduce al riguardo che, ordinata (alla prima udienza del 15 febbraio
2005) l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede di
, mancherebbe la prova di tale notificazione e, in particolare, Persona_2
la documentazione relativa alla raccomandata informativa dovuta ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.; inoltre, la notificazione sarebbe avvenuta (il 21 marzo
2006) a un indirizzo (Via Borbonica, 34) diverso da quello in cui all'epoca 16 risiedeva (Via Provinciale Lacco-Fango, n. 118).
L'eccezione va, però, superata dovendosi considerare che, dichiarata l'interruzione del processo (all'udienza del 16 ottobre 2013) per la morte di
, l'attore ha riassunto il processo anche nei Persona_3 Parte_1
confronti di notificandogli il ricorso (contenente Controparte_3
un'adeguata esposizione della domanda proposta) e il decreto di fissazione dell'udienza nella duplice qualità di erede sia di sia di Persona_2
(con doppia consegna a mani proprie del 2 gennaio 2014). In Persona_3
tal modo, è divenuto parte del processo già in primo Controparte_3
grado.
Va poi rilevato che la sentenza di primo grado (di rigetto delle domande di cui
all'atto introduttivo in quanto improcedibili, inammissibili ed infondate),
pronunciata il 10 dicembre 2018, si fonda: i) sul rilievo della non integrità del contraddittorio, per la mancata citazione in giudizio di alcuni degli eredi di , ossia degli altri due suoi figli e Persona_3 RO ER
, che il primo giudice ha reputato non superabile (quale causa
[...]
d'improcedibilità della domanda) dall'integrazione del contraddittorio iussu
iudicis poiché gli assenti sarebbero pregiudicati dalla mancata e tardiva
partecipazione alle attività istruttorie intercorse; ii) sull'estraneità alla massa ereditaria delle unità immobiliari cui si riferisce la domanda, confermata dall'atto di divisione del 3 dicembre 1987 (nel quale si sarebbe espressamente
tenuto conto delle disposizioni testamentarie del defunto padre, così ammettendosi da parte dell'attore che nella formazione delle quote si era Parte_1
tenuto conto della disponibile già ricevuta con il testamento), risultando,
quindi, documentalmente smentito l'assunto attore che vi sia ancora una comunione
da sciogliere anche a prescindere dalla sollevata eccezione di prescrizione dell'azione
per ciò che afferisce adempimento delle disposizioni testamentarie risalenti a
trentaquattro anni prima dell'introduzione del giudizio; iii) sull'ammissione dell'attore , in sede d'interrogatorio formale (all'udienza del Parte_1 17
13 gennaio 2012), di essersi immesso nel possesso del primo piano e ER
nel secondo piano, in tal modo confermando che il testamento
[...]
divisionale aveva avuto esecuzione e ciascuno si era immesso nell'unità
immobiliare prescelta;
iv) sull'inammissibilità della domanda perché in contrasto col giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Napoli,
sezione di Ischia, n. 211/03, pronunciata nei confronti suoi e di _1
in riferimento alla locazione stipulata dai due germani nel 1975 per l'immobile al piano terra dell'edificio in Via Fango, 13.
La ragione relativa alla non integrità del contraddittorio, espressa dal primo giudice come causa d'improcedibilità della domanda, esclude che le ulteriori argomentazioni relative al merito della lite abbiano assunto efficacia decisoria,
da reputarsi limitata alla statuizione d'improcedibilità, salvo quanto è a dirsi,
in prosieguo, sulle pronunce restitutorie (delle rendite e dell'immobile)
emesse in favore degli eredi di _1 Infatti, per giurisprudenza costante, ove il giudice, dichiarata inammissibile
(e, quindi, anche improcedibile) una domanda, in tal modo spogliandosi della
potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al suo esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e,
quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr. Cass. S.U. 2155/2021, Cass. S.U. 24469/13, Cass. S.U.
3840/2007, Cass. 11675/2020, Cass. 30393/2017).
Occorre, perciò, procedere all'esame del primo motivo di appello, col quale
, denunciando la «Violazione e falsa applicazione degli art. 102, Parte_1
307, 784 c.p.c. e di ogni norma relativa alla disciplina sul litisconsorzio necessario»,
nega la necessità che al processo partecipassero anche gli altri due figli del de
cuius, e estranei alla comunione degli RO CP_10
immobili assegnati dal testatore a cinque dei suoi sette figli. 18
La doglianza è fondata.
, nato a [...] il 4 ottobre1895 e ivi deceduto il 13 Persona_3
settembre 1970, con testamento olografo datato 15 novembre 1966 e pubblicato il 10 febbraio 1971, dispose che i cinque “quartini” di sua proprietà,
costruiti sui suoli vendutigli dal parroco e da Persona_7 Persona_9
, in località “Fango” di Lacco Ameno, andassero in eredità come quota
[...]
disponibile ai figli , e ai quali ER ER Pt_1 Per_3 Per_1
rimise la scelta di ciascun “quartino” nel rispetto dell'ordine di precedenza dei
nomi come sopra segnato.
Con atto di divisione stipulato per notaio il 3 dicembre 1987 _10
(Rep. 27259, Racc. 11221), i sette figli del de cuius, ossia i cinque menzionati nel testamento più (nato a [...] il [...]) e RO
(nato a [...] il [...]), sciolsero la CP_10
comunione ereditaria sui beni lasciati dalla madre Controparte_11 nonché sui beni del padre , ad esclusione di quelli menzionati Persona_3
nel testamento olografo su richiamato, dandosi atto che con tale atto di ultima volontà, non impugnato, il de cuius aveva riservato la quota disponibile ai figli
, e e che, stimato il valore dei ER ER Pt_1 Per_3 Per_1
cespiti, le assegnazioni testamentarie non ledevano la quota di legittima degli altri coeredi.
Sta di fatto che, all'infuori degli immobili assegnati per testamento ai cinque eredi indicati nell'atto, per effetto della divisione del 1987 non v'è più alcuna comunione ereditaria, né gli altri due figli del testatore hanno alcun diritto sui beni di cui chiede la divisione. Parte_1
È, pertanto, da escludere, in contrasto con quanto affermato dal giudice di primo grado, che al giudizio dovessero partecipare anche gli altri figli del de
cuius non beneficiari della disposizione testamentaria, estranei alla comunione derivante da tale atto di ultima volontà.
Peraltro, anche a volersi ipotizzare la necessità dell'estensione del 19 contraddittorio nei confronti degli altri due discendenti del de cuius, la chiusura in rito del processo, perché non promosso anche contro costoro,
sarebbe stata consentita solo se fosse rimasto inosservato l'ordine del giudice d'integrare il contraddittorio nel termine perentorio da lui stabilito (ex art. 102
c.p.c.). Sennonché, come correttamente segnalato dall'appellante nel secondo motivo d'impugnazione, il giudice di primo grado non ha mai provveduto in tal senso, essendosi limitato, con identiche ordinanze del 27 febbraio 2017 e del 4 marzo 2017, a rilevare in motivazione, che non sono stati citati tutti i coeredi
essendo, nel caso di specie litisconsorti necessari, ed obbligatoriamente devono
partecipare al giudizio tutti i condividenti della comunione ereditaria, per poi,
anziché provvedere ex art. 102 c.p.c., invitare le parti alla precisazione delle conclusioni.
Escluso, dunque, che la domanda di scioglimento della comunione sui beni oggetto della disposizione testamentaria coinvolga anche RO (nato nel 1924) e (o i loro aventi causa), la dichiarazione CP_10
d'improcedibilità della domanda deve reputarsi erronea, con la conseguente necessità che sia esaminato il merito della lite.
La disposizione testamentaria, nel riservare soltanto a cinque dei sette figli del
de cuius la proprietà delle unità immobiliari menzionate nell'atto, ha dato luogo (ex art. 732 c.c.) a una parziale divisione del patrimonio ereditario e,
quindi, a una situazione di comunione tra i soli eredi testamentari, escluso,
invece, che il testatore abbia direttamente diviso anche tra questi ultimi i cespiti loro attribuiti: egli, invece, si è limitato a dettare le regole per la divisione (con efficacia obbligatoria per gli eredi), nel senso che le cinque unità
immobiliari, assegnate in eredità come quota disponibile ai figli , ER
e dovessero formare altrettante porzioni ER Pt_1 Per_3 Per_1
(a prescindere da eventuali differenze di valore tra le stesse e, quindi, senza che fosse dovuto alcun conguaglio: ciascuno, infatti, avrebbe scelto il proprio quartino) e che la scelta delle porzioni avvenisse secondo l'ordine di 20 preferenza dettato nella scheda testamentaria, con ulteriori disposizioni riguardo alla suddivisione delle pertinenze (essenzialmente, il suolo circostante ai due fabbricati) tra le diverse unità immobiliari.
Né, d'altro canto, è intervenuta alcuna divisione tra le parti nel rispetto della forma scritta ad substantiam prescritta dall'articolo 1350, n. 11) c.c., onde lo scioglimento della comunione può essere derivato soltanto dall'acquisto da parte di ciascun coerede della proprietà esclusiva dell'immobile posseduto per effetto del possesso continuato per almeno venti anni (ex art. 1158 c.c.),
all'esito di un accordo amichevole che, aperta la successione, ha reso ciascun comunista possessore esclusivo animo domini dell'immobile da lui posseduto,
con la consapevolezza e il consenso degli altri.
Occorre puntualizzare che in primo grado l'usucapione e, quindi, il venir meno della comunione derivante dalla successione testamentaria da
, ha formato oggetto di tempestiva domanda riconvenzionale Persona_3 da parte di (erede di ), (nato RO Persona_2 Persona_3
nel 1925) e nonché di tempestiva eccezione riconvenzionale Persona_4
da parte di _1
In particolare, al contrario di quanto sostenuto da , l'eccezione Parte_1
sollevata da è tempestiva, poiché nel regime processuale _1
anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
(applicabili solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006),
la preclusione di cui all'articolo 167, secondo comma, c.p.c. riguardava soltanto le domande riconvenzionali e non anche le eccezioni non rilevabili d'ufficio, proponibili entro il termine perentorio (fino a venti giorni prima della prima udienza di trattazione) fissato dal giudice istruttore all'udienza di prima comparizione.
Nella specie, ha sollevato l'eccezione di usucapione all'udienza _1
del 18 ottobre 2016 solo all'esito della quale il giudice istruttore ha assegnato alle parti (ex art. 180 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile) il termine di 21 decadenza per le eccezioni non rilevabili d'ufficio. Ne consegue l'ammissibilità dell'eccezione.
In appello, (nella sua qualità di erede sia di RO Persona_2
sia di , nato il [...]) e (quale erede di Persona_3 _1
costituitisi il 6 giugno 2019, nel dichiarare di proporre appello Persona_4
incidentale, hanno riproposto la domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione, dolendosi del mancato esame di essa, erroneamente ritenuta assorbita dal primo giudice nel dichiarare improcedibile ovvero inammissibile la domanda principale di . Parte_1
La doglianza è fondata, poiché, esclusa la non integrità del contraddittorio, il primo giudice avrebbe dovuto esaminare la domanda riconvenzionale anzidetta.
Quanto all'eccezione riconvenzionale sollevata in primo grado da
[...]
(nata nel 1933), la declaratoria di assorbimento della stessa (per Per_1 l'asserita improcedibilità della domanda principale), da parte del giudice di primo grado, rende ammissibile (ex art. 346 c.p.c.) la sua riproposizione in appello, da parte dei successori i quali hanno CP_1 CP_2
ribadito che ciascun erede testamentario avrebbe esercitato sull'immobile posseduto un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in aderenza al principio sulla possibilità dell'erede rimasto nel possesso di un bene ereditario di usucapire la quota degli altri eredi senza necessità di interversione del titolo del possesso ma evidenziando una inequivoca volontà di possedere non più uti condominus bensì uti dominus.
Di conseguenza, resta da accertare, anche in grado di appello, se la comunione derivante dalla successione testamentaria di sia venuta meno Persona_3
per l'acquisto da parte dei coeredi della proprietà esclusiva degli immobili da ciascuno posseduti, per effetto del possesso (acquistato in modo non violento né clandestino) esercitato continuativamente per almeno venti anni.
Com'è noto, il coerede rimasto nel possesso del bene ereditario può usucapire 22
l'altrui quota indivisa del bene comune dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (uti dominus) e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità
di compiere atti d'interversione del possesso alla stregua dell'articolo 1164 c.c.,
potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo e animo
domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui.
È pur vero che dall'articolo 1102 c.c. discende che il potere di fatto esercitato dal singolo comunista sulla cosa comune, di cui sia il solo a fare uso, pur avendo le caratteristiche richieste ai fini dell'usucapione, non è sufficiente a consentirgli di usucapire le quote degli altri coeredi. Questo perché si presume che il suo godimento non sia altro che l'espressione del potere attribuito dalla norma anzidetta a ciascun comunista, così come si presume che tale godimento sia tollerato da parte degli altri comunisti (cfr., ad esempio,
Cass. 22444/2019).
Nella specie, però, sussistono svariati elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, inducono a ritenere che nel corso degli anni il possesso da parte degli eredi testamentari di sia stato esercitato Persona_3
autonomamente, animo domini e in modalità tali da escludere il compossesso altrui, in evidente esecuzione di un accordo (verbale o tacito) che, inidoneo allo scioglimento della comunione (perché non formalizzato per iscritto), ha tuttavia mutato l'animus e, quindi, il titolo del possesso, rendendo ciascuno di loro possessore esclusivo (quindi, non più uti condominus, quale effetto della successione mortis causa) dell'unità immobiliare di cui disponeva materialmente.
E, infatti, come attestato per iscritto (in data 28 marzo 2001) dal dirigente del servizio finanziario del Comune di Lacco Ameno, ciascuno dei comunisti ha provveduto separatamente e in qualità di proprietario esclusivo al pagamento 23 dell'ICI (fin dall'istituzione del tributo), così come risulta la separata presentazione di domande di sanatoria edilizia.
È pur vero che la volontà del comunista di possedere animo domini non può
desumersi dal fatto che egli abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, dovendo presumersi, iuris tantum, che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri. Tuttavia, nel caso in esame v'è un ulteriore elemento significativo, in quanto, come risulta appunto dalla documentazione citata, non si è trattato del caso di uno o più
comunisti più diligenti degli altri che abbiano provveduto a gestire i beni comuni anche negli adempimenti fiscali, quanto piuttosto di una gestione separata e atomistica dei cinque cespiti, nel senso che ciascun coerede si è
occupato autonomamente del solo immobile da lui posseduto e goduto
(dichiarandosene proprietario esclusivo nei rapporti con la pubblica amministrazione), senza che, peraltro, da parte di alcuno sia stato mai chiesto alcun rendiconto per la ripartizione delle spese, benché le parti abbiano regolato i loro rapporti successori, rispetto al più ampio patrimonio ereditario non compreso nel testamento, mediante l'atto di divisione del 1987, nel quale,
come si evince dalle espressioni usate (e correttamente riportate dai CP_1
nelle loro difese: v. al § II.III.), le parti hanno inteso regolare e chiudere i loro rapporti derivanti dalla successione ereditaria, nella presumibile convinzione che alla divisione di fatto già realizzata (per i cespiti di cui al testamento)
sarebbe seguita quella di diritto mediante gli effetti del possesso continuato:
non si spiega altrimenti l'apparente incoerenza nel comportamento dei coeredi, che, nel porre fine allo stato di comunione relativo a un vastissimo patrimonio immobiliare (quello non regolato dal testamento), mediante elaborate e calibrate attribuzioni, costituzione di servitù e regolamenti di conti relativi a lavori di miglioria, pagamenti di imposte e di spese funerarie,
riscossioni di rendite (l'atto notarile consta di ben 62 pagine, allegati esclusi), 24 abbiano ritenuto di non procedere anche alla divisione delle cinque unità
immobiliari già oggetto da tempo di separato possesso e godimento, per di più in presenza di una disposizione mortis causa che, nel dettare un ordine di scelta tra i coeredi, aveva eliminato ogni possibile ragione di contrasto nell'assegnazione dei beni.
Elemento di valutazione ancor più grave, riguardo alla sua capacità di convincimento, oltre che preciso nei suoi presupposti e concordante con gli elementi già esaminati, è offerto dal rapporto di locazione intercorso tra
[...]
(locatrice) e (conduttore), dal contratto stipulato il 30 Per_1 Parte_1
marzo 1975 al rilascio in data 28 novembre 2005 (in seguito a sentenza di finita locazione del 2003): se è vero che condizione necessaria per stipulare il contratto di locazione è la disponibilità della cosa comune da parte del comproprietario (presupposto comune a ogni locazione), appare anomalo (se non viene spiegato nell'ambito di un possesso uti domina esercitato dalla sola locatrice) che rispetto alla previsione e al pagamento del canone siano rimasti estranei gli altri coeredi e, soprattutto, che l'ammontare di questo non sia stato determinato escludendo la quota corrispondente alla proprietà spettante pro
indiviso alla parte conduttrice.
Il possesso uti domina di quanto meno dall'inizio della locazione _1
(1975), colora del medesimo significato anche il possesso esercitato dagli altri comunisti sui cespiti da ciascuno di loro scelto, sì da doversi ritenere che l'acquisto per usucapione delle quote degli altri sia avvenuto, per il decorso del termine di venti anni, quando erano ancora in vita tutti gli eredi testamentari del de cuius, compreso , defunto il 5 dicembre Persona_2
1997.
Vanno, quindi, accolte le domande riconvenzionali di accertamento dell'usucapione, maturata già in favore di , Persona_2 Persona_3
(nato il [...]) e nato il [...], di cui si Persona_4
giovano gli eredi di costoro. 25
Deve conseguentemente ritenersi che la trascrizione della presente sentenza,
a norma dell'articolo 2651 c.c., debba avvenire in favore dei defunti ER
, e salva la successiva trascrizione
[...] Persona_3 Persona_4
dell'acquisto mortis causa dei loro eredi.
Inoltre, in accoglimento dell'eccezione di usucapione sollevata da _1
e riproposta in appello dai suoi eredi e la CP_1 CP_2
domanda di scioglimento della comunione proposta da va Parte_1
rigettata anche nei loro confronti.
Riguardo alle statuizioni in favore degli eredi di contenute nel _1
dispositivo della sentenza appellata, occorre poi distinguere.
Le rendite riscosse dal custode giudiziario, nominato in sede di sequestro giudiziario disposto nel corso del giudizio di primo grado, restano dovute agli eredi di perché derivanti dalla gestione dell'immobile da lei _1 posseduto, pur a prescindere dalla domanda di parte, trattandosi di regolare le conseguenze del venir meno del provvedimento cautelare.
Quanto, invece, alla condanna di al rilascio dell'unità Parte_1
immobiliare, che, peraltro, non potrebbe più essere eseguita, dopo che la palazzina che la comprendeva è stata rasa al suolo, perché irreparabilmente lesionata dall'evento sismico che ha colpito l'isola di Ischia nel 2017, occorre prendere atto che, come correttamente dedotto dall'appellante, la decisione è
affetta da extrapetizione, poiché emessa senza che avesse _1
proposto alcuna domanda riconvenzionale in tal senso nei confronti dell'attore . Parte_1
Peraltro, con ordinanza collegiale emessa il 28 agosto 2006 ai sensi dell'articolo
669 terdecies c.p.c., fu già ordinato a di reintegrare Parte_1
immediatamente nel possesso esclusivo dell'immobile di cui al ricorso, _1
sito in Lacco Ameno, alla Via Fango, n. 13, piano terra, mediante cessazione di
qualsiasi attività di turbativa del possesso esclusivo della ricorrente. 26
La riforma della sentenza di primo grado rende necessaria una nuova decisione sulle spese di lite anche per il giudizio di primo grado, il che rende superfluo l'ultimo motivo di appello proposto da . Parte_1
L'esito della lite vede la piena soccombenza di che, pertanto, Parte_1
deve sopportarne le spese (ex art. 91 c.p.c.).
Nel regolare le spese di lite, occorre porsi un problema interpretativo riguardante la sentenza di primo grado, il cui dispositivo contiene il seguente capo: «Condanna al pagamento delle spese processuali che si Parte_1
liquidano, per ciascuna delle due parti costituite, in complessivi € 10.643,00 di cui: €
300,00 per spese, € 2.025,00 studio controversia, € 1.349,00 domanda introduttiva, €
3.560,00 fase istruttoria, € 3.409,00 fase decisionale oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA con attribuzione all'avv. Onofrio Castaldi dichiaratosi antistatario».
Infatti, qualora il primo giudice avesse ritenuto di riconoscere il rimborso delle spese di lite solo in favore delle due parti ( e CP_2 CP_1 [...]
difese dall'avvocato Onofrio Castaldi, dovrebbe reputarsi preclusa, in
[...]
sede di appello, per il divieto della reformatio in peius, la condanna di Parte_1
a rimborsare le spese anche alle altre parti costituite in primo grado.
[...]
Invero, il dispositivo va letto alla luce del restante contenuto della sentenza e,
in particolare, dell'epigrafe, nella quale sono menzionate come parti costituite sia quelle difese dall'avv. Onofrio Castaldi sia quelle difese dall'avv. Amelia
Impagliazzo, onde è da ritenere che la condanna sia stata pronunciata in favore di tutte costoro, identificate in due distinti centri d'interesse rappresentati dai due anzidetti professionisti, salvo a riferirsi la distrazione ex
art. 93 c.p.c. al solo avvocato Castaldi (della quale l'appellante non ha interesse a dolersi, riguardando essa i rapporti interni tra il professionista e i propri assistiti).
Ne consegue che le spese del giudizio di primo grado vanno riconosciute anche alle parti difese in quella sede dall'avv. Impagliazzo.
Ai fini della determinazione dei compensi professionali si applica lo scaglione 27 da € 52.000,01 a € 260.000,00 delle tabelle 2 e 12 dei parametri forensi, da ritenere applicabile sia ove la causa si consideri di valore indeterminabile (in ragione dell'oggetto della controversia e della complessità delle questioni trattate) sia laddove in favore di ciascun convenuto si tenga conto,
separatamente, del valore dei singoli immobili rivendicati per usucapione (ex
art. 15 c.p.c.), desunto dagli estratti catastali in atti.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 10793/2018 del 10 dicembre 2018
(riguardo al cui dispositivo conferma la sola corresponsione a CP_1
e quali eredi di delle rendite riscosse dal custode CP_2 _1
nel corso del sequestro giudiziario), così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione proposta da e accoglie Parte_1
l'eccezione di usucapione sollevata da e riproposta dai suoi eredi _1 nonché le domande riconvenzionali proposte CP_1 CP_2
da , e il secondo e il terzo RO Persona_3 Persona_4
deceduti in corso di causa e ai quali sono subentrati gli eredi indicati in epigrafe);
2) per l'effetto, dichiara l'acquisto per usucapione:
- in favore di (nato a [...] il [...] e ivi Persona_2
deceduto il 4 dicembre 1997; ) e, quindi, dei suoi eredi, C.F._16
dell'unità immobiliare in Lacco Ameno, località Pannella, Via Provinciale
Lacco-Fango, 164, piano primo, in catasto urbano al foglio 10, particella 891,
subalterno 2;
- in favore di (nato a [...] il [...] e ivi Persona_3
deceduto il 25 aprile 2013; ) e, quindi, dei suoi eredi, C.F._17
dell'unità immobiliare in Lacco Ameno, Via Provinciale Lacco-Fango, 164,
piano terra, in catasto urbano al foglio 10, particella 891, subalterno 1;
- in favore di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_4 28 il 6 dicembre 2017; ) e, quindi, dei suoi eredi, dell'unità C.F._18
immobiliare in Lacco Ameno, Via Fango, secondo piano e piccolo locale pertinenziale al piano terra, in catasto al foglio 10, particella 550, subalterno 3;
3) condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate: Parte_1
- per il primo grado in € 10.350,00 (di cui € 9.000,00 per compensi ed € 1.350,00
per spese forfettarie) in favore di e RO Controparte_3
(quali eredi di e ), e in € 10.350,00 (di cui € Persona_2 Persona_3
9.000,00 per compensi ed € 1.350,00 per spese forfettarie) in favore di CP_1
quali eredi di , con attribuzione, per questi
[...] CP_2 _1
ultimi, all'avvocato Onofrio Castaldi;
- per l'appello in € 10.350,00 (di cui € 9.000,00 per compensi ed € 1.350,00 per spese forfettarie) in favore di e in € 10.350,00 CP_1 CP_2
(di cui € 9.000,00 per compensi ed € 1.350,00 per spese forfettarie) in favore di
(con attribuzione all'avvocato Stanislao Giaffreda), e in Controparte_3 € 11.127,00 (di cui € 777,00 per spese, € 9.000,00 per compensi ed € 1.350,00 per spese forfettarie) in favore di , e . RO _1 Persona_3
Così deciso il 16 settembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1895 e deceduto ivi il 13 dicembre 1970), si provvedesse alla divisione degli immobili (cinque unità immobiliari in Lacco Ameno alla Via Pannella e alla
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 840/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 10793/2018 del 10 dicembre 2018
tra
(nato a [...] il [...]; Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Barbieri C.F._1
( ), con studio in Casamicciola Terme alla Via Castiglione, C.F._2
33, e domicilio digitale Email_1 1
e
(nato a [...] il [...]; e CP_1 C.F._3
(nato a [...] il [...]; ), nella CP_2 C.F._4
qualità di eredi di (nata a [...] il [...] e ivi _1
deceduta il 7 settembre 2013), rappresentati e difesi dagli avvocati Marco
Liotti ( ) e Claudio Pepe ( ), con C.F._5 C.F._6
studio in Napoli alla Via Piedigrotta, 36, e domicili digitali:
Email_2 Email_3
e
(nato a [...] il [...]; Controparte_3
), erede sia di (nato a [...] il 18 C.F._7 Persona_2
febbraio 1927 e ivi deceduto il 4 dicembre 1997) sia di (nato Persona_3
a Lacco Ameno il 4 ottobre 1925 e ivi deceduto il 25 aprile 2013), rappresentato e difeso dall'avvocato Stanislao Giaffreda ( ), con studio C.F._8 in Ischia alla Via G. Casciaro, n. 14/A, e domicilio digitale
Email_4
e
(nato a [...] il [...]; ), quale RO C.F._9
erede sia di (nato a [...] il [...] e ivi Persona_2
deceduto il 4 dicembre 1997) sia di (nato a [...] il 4 Persona_3
ottobre 1925 e ivi deceduto il 25 aprile 2013), e (nata a [...] il 24 _1
luglio 1972; ), quale erede di nato a C.F._10 Persona_4
Lacco Ameno il 15 agosto 1930 e deceduto il 6 dicembre 2017), rappresentati e difesi dall'avvocata Amelia Impagliazzo ( ), con studio C.F._11
in Forio alla Via Leonardo Impagliazzo, 35/l, e domicilio digitale
Email_5
e
(nato a [...] il [...]; , nella Persona_3 C.F._12
qualità di erede di nato a [...] il [...] e Persona_4 2 deceduto il 6 dicembre 2017), rappresentato e difeso dall'avv. Amelia
Impagliazzo ( ), con studio in Forio alla Via Leonardo C.F._11
Impagliazzo, 35/l, e domicilio digitale
Email_5
e
PI SE (nata a [...] il [...]; ), C.F._13
erede di (nato a [...] il [...] e ivi deceduto Persona_3
il 25 aprile 2013), non costituita e
(nata a [...] il [...], ) e Controparte_5 C.F._14
PI SE (nata a [...] il [...], ), quali C.F._15
eredi di nato a [...] il [...] e deceduto il 6 Persona_4
dicembre 2017), non costituiti
Conclusioni Per l'avvocato Alberto Barbieri concludeva come segue: Parte_1
1) Accertare e dichiarare, per i motivi espressamente esposti in narrativa, che alcun
vizio nel contradditorio instaurato nel corso del giudizio di primo grado è presente. In
via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta violazione dell'art. 102 c.p.c.,
disporre l'annullamento della sentenza qui impugnata e disporre il rinvio degli atti
all'autorità giudiziaria di primo grado per i conseguenti provvedimenti;
2) Dichiarare nulla la pronuncia impugnata, perché, per i motivi espositi in narrativa,
ultra petita.
3) annullare, e/o comunque, dichiarare inefficace la sentenza impugnata, con ogni
altra pronuncia utile e/o necessaria come per legge per i motivi esposti in narrativa.
4) In via subordinata disporre la rinnovazione della Ctu, già disposta, ma non
proseguita, con ordinanza del Giudice Minucci del 05.07.2013
5) Subordinatamente e salvo ogni impugnazione e gravame, ritenere e dichiarare nulla
e/o illegittima, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza nella parte in cui
condanna l'odierno appellante, sig. al rilascio a favore degli eredi di Parte_1 3 del piano terra dell'edificio di cui è causa già oggetto della citata sentenza _1
n. 211/03;
6) Subordinatamente e salvo ogni impugnazione e gravame, ritenere e dichiarare
illegittima la sentenza, per i motivi esposti in narrativa, nella parte in cui dispone che
il custode dott. corrisponda agli eredi di le somme Controparte_6 _1
percepite da detratti i suoi compensi nella misura determinata nel Parte_1
provvedimento di nomina ed incarico
7) Annullare l'impugnata pronuncia nella parte in cui condanna il sig.
[...]
al pagamento delle spese processuali nella somma complessiva di € Pt_1
10.643,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
o, in via del tutto subordinata, ridurre
l'ammontare delle spese processuali, per i motivi esposti in narrativa, alla cifra di €
3.972,00 o nella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria riterrà
opportuna. 8) Condannare sempre essi sig.ri quali eredi di CP_1 CP_2 Per_1
e nonché eredi , e
[...] CP_7 Persona_3 RO [...]
, quali eredi di;
nonché eredi al Controparte_8 Persona_2 Persona_4
pagamento, in favore delle istanti, delle spese e compensi del doppio grado di giudizio,
oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Per e gli avvocati Claudio Pepe e Marco Liotti CP_2 CP_1
concludevano chiedendo in rito che l'appello di fosse Parte_1
dichiarato inammissibile, esclusa, inoltre, la rimessione al primo giudice invocata da e, nel merito, che fossero accolte le Controparte_3
conclusioni contenute nella loro comparsa di risposta, in ogni caso: con vittoria
di spese, compensi ed onorari del doppio grado.
Per l'avvocato Stanislao Giaffreda concludeva Controparte_3
riportandosi alla comparsa di costituzione depositata il 9 febbraio 2024 e ai propri ulteriori scritti difensivi.
Per e l'avvocata Amelia RO _1 Persona_3 4
Impagliazzo concludeva chiedendo l'accoglimento delle richieste – anche istruttorie – formulate nei propri atti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con citazione notificata il 6 dicembre 2005 agiva innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nei confronti dei coeredi
(nato a [...] il [...]), nato Persona_3 Persona_4
a Lacco Ameno il 15 agosto 1930), (nata a [...] il 14 _1
novembre 1933) e (nato a [...] il [...], indicato RO
quale unico erede di , coerede dell'attore, nato a [...] Persona_2
il 18 febbraio 1927 e deceduto il 5 dicembre 1997), affinché, dichiarata aperta la successione del padre (nato a [...] il 5 ottobre Persona_3 contrada Fango) dei quali il de cuius aveva disposto in loro favore, a titolo di disponibile, con testamento olografo pubblicato il 10 febbraio 1971. Esponeva,
al riguardo, che il de cuius aveva costruito tali immobili su suolo acquistato nel
1964 e che il restante patrimonio proveniente dalla successione mortis causa sia di sia della moglie ra stato già diviso dai sette Persona_3 CP_9
coeredi ( , Parte_1 Persona_3 Persona_4 _1
, nonché gli altri due figli della coppia, e Persona_2 RO
con atto pubblico per notaio del 3 dicembre 1987. Persona_5 Per_6
§ I.II. (erede di ), e RO Persona_2 Persona_3 ER
, nel costituirsi in giudizio (il 20 gennaio 2006), si opponevano alla
[...]
domanda di divisione, e proponevano domande riconvenzionali, ciascuno perché fosse dichiarata la sua proprietà esclusiva (acquistata per usucapione)
di uno dei cespiti menzionati nel testamento di in Persona_3
particolare, per l'immobile sito in Lacco Ameno, loc. Pannella, 1 RO
P (derivante dall'acquisto dal sig. con le relative pertinenze ed Persona_7 5 accessori; per l'immobile sito in Lacco Ameno, loc. Pannella, P.T. Persona_3
(derivante dall'acquisto dal sig. con relative pertinenze ed accessori; Persona_7
per 'immobile sito in Lacco Ameno, loc. Borbonica, II piano ed il Persona_4
piccolo locale pertinenziale a P.T. dello stesso immobile, attualmente adibito ad
alloggio autoclave e deposito, la scala di accesso e tutte le altre relative pertinenze ed
accessori. Spiegavano che ciascun coerede si era immesso nel possesso di uno dei cinque cespiti oggetto del testamento olografo, possesso esercitato da oltre quarant'anni uti domini in modo pacifico, pubblico, ininterrotto ed esclusivo.
In subordine, chiedevano che fosse loro riconosciuta l'indennità per i miglioramenti recati agli immobili posseduti e il pagamento di quanto previsto
dall'art. 936 c.c..
inoltre, riferiva di non essere l'unico erede di RO ER
, avendo questi disposto dei propri beni con testamento pubblicato il 17
[...] dicembre 1997 in favore anche di (germano del Controparte_3
convenuto e figlio di , nato il [...]). RO Persona_3
costituitasi il 15 febbraio 2006, si affermava anch'ella proprietaria _1
esclusiva di una delle unità immobiliari (sita al piano terra dell'edificio in
Lacco Ameno, località Borbonica, Piazza Fango), per la divisione di fatto intervenuta coi germani.
§ I.III. All'udienza di prima comparizione del 15 febbraio 2006 il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, fissando il termine del 18 luglio 2006 e la nuova Controparte_3
udienza del 18 ottobre 2006.
All'udienza del 18 ottobre 2016 oltre a riportarsi alle proprie _1
precedenti difese, eccepiva l'usucapione dell'unità immobiliare da lei posseduta.
Alla stessa udienza il giudice istruttore fissava la nuova udienza del 25 giugno
2007 per la trattazione, con termine fino a venti giorni prima per le eccezioni 6 non rilevabili d'ufficio. Quindi, assegnati i termini ex artt. 183 e 184 c.p.c.,
ammetteva le prove orali (per interrogatorio formale e per testimoni)
articolate dalle parti e, nel corso dell'istruttoria, dopo aver disposto una C.T.U.
(non eseguita), il 16 ottobre 2013 dichiarava l'interruzione del processo per la morte di (avvenuta il 25 aprile 2013), cui seguiva la Persona_3
riassunzione su iniziativa dell'attore (e la costituzione in Parte_1
giudizio di il 2 luglio 2014, anche come erede del padre RO
, riportandosi alle domande e difese del suo dante causa), e il Persona_3
18 luglio 2018 l'interruzione per la morte di cui seguiva la Persona_4
riassunzione su iniziativa degli eredi di ( _1 CP_2 CP_1
, i quali, tentata la notificazione collettiva e impersonale presso l'ultimo
[...]
domicilio del defunto (non riuscita poiché l'immobile risultava sgomberato ed
inaccessibile a seguito dell'evento sismico del 21-8-2017), provvedevano poi alla notificazione ai singoli eredi, identificati in , PI Controparte_5
SE, e i quali non si costituivano. Persona_3 _1
§ I.IV. Con sentenza del 10 dicembre 2018, il giudice istruttore, in funzione di giudice unico (nella persona della giudice onoraria dr.ssa Olimpia Criscuolo),
così provvedeva:
Rigetta le domande di cui all'atto introduttivo in quanto improcedibili, inammissibili
ed infondate;
- Dispone che il custode giudiziario dott. corrisponda agli eredi di Controparte_6
le somme percepite da detratti i suoi compensi nella _1 Parte_1
misura determinata nel provvedimento di nomina e incarico;
- Restano assorbite per l'effetto le domande e le eccezioni riconvenzionali;
- Condanna al rilascio a favore degli eredi di del piano Parte_1 _1
terra dell'edificio di cui è causa già oggetto della citata sentenza n. 211/ 03.
- Condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano, per Parte_1
ciascuna delle due parti costituite, in complessivi € 10.643,00 di cui: € 300,00 per 7 spese, € 2.025,00 studio controversia, € 1.349,00 domanda introduttiva, € 3.560,00
fase istruttoria, € 3.409,00 fase decisionale oltre rimborso forfettario, IVA e CPA con
attribuzione all'avv. Onofrio Castaldi dichiaratosi antistatario.
§ II. L'appello
§ II.I. Con citazione notificata il 12 febbraio 2019 proponeva Parte_1
appello, censurando la sentenza del tribunale: 1) per violazione degli articoli
102, 307 e 784 c.p.c., avendo il primo giudice ritenuto non integro il contraddittorio con riferimento a persone estranee alla comunione dei beni assegnati alle parti con testamento;
2) per la dichiarazione d'improcedibilità
della domanda, pronunciata senza neppure assegnare alle parti il termine ex
art. 102 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio;
3) per violazione degli articoli 2697 c.c. e 196 c.p.c., avendo il giudice di primo grado deciso la controversia senza attendere l'esito della C.T.U. e senza spiegare le ragioni dell'implicita revoca dell'ordinanza di ammissione di tale mezzo istruttorio;
4) per l'errata valutazione delle prove e l'errata interpretazione dell'atto di divisione del 3 dicembre 1987, che non aveva compreso nello scioglimento della comunione ereditaria i cinque cespiti di cui il de cuius aveva disposto con testamento;
5) per violazione dell'articolo 1350 c.c., essendosi ritenuto che la divisione degli immobili in comunione potesse avvenire per facta concludentia,
anziché con atto stipulato per iscritto;
6) per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione di
Ischia, n. 211/03, sulla locazione stipulata tra l'appellante e _1
potesse spiegare efficacia di giudicato sull'usucapione di uno degli immobili da parte di quest'ultima, in tal modo rilevando d'ufficio l'usucapione (in violazione dell'articolo 112 c.p.c.) senza neppure considerare che la predetta si era costituita in giudizio tardivamente, sì da essere decaduta _1
(ex art. 167 c.p.c.) dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio (qual è, appunto, l'eccezione di usucapione);
7) per essere, in ogni caso, l'usucapione insussistente, non essendo mai venuto
8 meno il compossesso dei beni in comunione, non escluso dalla circostanza che questi fossero goduti e gestiti autonomamente dai singoli comunisti;
8) per violazione dell'articolo 112 c.p.c., oltre che per l'erronea valutazione delle prove, riguardo all'ordine rivolto al custode giudiziario di corrispondere agli eredi di le rendite incassate e alla condanna in favore di costoro _1
al rilascio dell'unità al piano terra dell'edificio in Lacco Ameno alla Via Fango,
13, statuizioni emesse benché costituitasi tardivamente, non _1
avesse proposto alcuna domanda riconvenzionale, e benché l'appellante avesse legittimamente esercitato le funzioni di custode giudiziario del medesimo immobile in un altro giudizio svoltosi tra le parti (tanto che in un ulteriore giudizio il giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda possessoria proposta da;
9) per violazione degli articoli 91 e 93 _1
c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, avendo il giudice di primo grado pronunciato sulle spese di lite in favore dell'avvocato Onofrio Castaldi (difensore distrattario di e eredi di dimenticandosi CP_2 CP_1 _1
completamente dell'avv.to Impagliazzo, legale degli eredi , Persona_3 [...]
e , e senza chiarire se l'espressione «per ciascuna CP_4 Controparte_8
delle due parti» si riferisse anche alla parte processuale rappresentata dall'avv.
Impagliazzo oppure soltanto ai riconoscendo a questi ultimi una cifra CP_1
esorbitante rispetto al valore indeterminabile della causa e alla sua non elevata complessità (attesa l'esiguità dell'attività istruttoria), senza poi considerare che l'avvocato Onofrio Castaldi era stato soltanto il sesto a difendere
[...]
(precedentemente assistita da altri avvocati), ritenendo ugualmente di Per_1
dichiararsi antistatario.
Chiedeva, pertanto, che la Corte di appello accogliesse le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare, per i motivi espressamente esposti in narrativa, che alcun
vizio nel contradditorio instaurato nel corso del giudizio di primo grado è presente. In
via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta violazione dell'art. 102 c.p.c.,
disporre l'annullamento della sentenza qui impugnata e disporre il rinvio degli atti 9 all'autorità giudiziaria di primo grado per i conseguenti provvedimenti;
2) Dichiarare nulla la pronuncia impugnata, perché, per i motivi espositi in narrativa,
ultra petita;
3) annullare, e/o comunque, dichiarare inefficace la sentenza impugnata, con ogni
altra pronuncia utile e/o necessaria come per legge per i motivi esposti in narrativa;
4) In via subordinata disporre la rinnovazione della Ctu, già disposta, ma non
proseguita, con ordinanza del Giudice Minucci del 05.07.2013;
5) subordinatamente e salvo ogni impugnazione e gravame, ritenere e dichiarare nulla
e/o illegittima, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza nella parte in cui
condanna l'odierno appellante, sig. al rilascio a favore degli eredi di Parte_1
del piano terra dell'edificio di cui è causa già oggetto della citata sentenza _1
n. 211/03;
6) Subordinatamente e salvo ogni impugnazione e gravame, ritenere e dichiarare
illegittima la sentenza, per i motivi esposti in narrativa, nella parte in cui dispone che il custode dott. corrisponda agli eredi di le somme Controparte_6 _1
percepite da detratti i suoi compensi nella misura determinata nel Parte_1
provvedimento di nomina ed incarico;
7) annullare l'impugnata pronuncia nella parte in cui condanna il sig.
[...]
al pagamento delle spese processuali nella somma complessiva di € Pt_1
10.643,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
o, in via del tutto subordinata, ridurre
l'ammontare delle spese processuali, per i motivi esposti in narrativa, alla cifra di €
3.972,00 o nella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria riterrà
opportuna;
8) Condannare sempre essi sig.ri quali eredi di CP_1 CP_2 Per_1
e nonché eredi , e
[...] CP_7 Persona_3 RO [...]
, quali eredi di;
nonché eredi al Controparte_8 Persona_2 Persona_4
pagamento, in favore delle istanti, delle spese e compensi del doppio grado di giudizio,
oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
§ II.II. Il 6 giugno 2019 si costituivano congiuntamente (quale RO 10 erede sia di sia di ) e (erede di Persona_2 Persona_3 _1
i quali eccepivano, preliminarmente, la non integrità del Persona_4
contraddittorio, avendo notificato l'atto di appello all'avv. Parte_1
Impagliazzo per conto di parti ( , erede sia di Controparte_3 ER
sia di , e PI SE, erede di )
[...] Persona_3 Persona_3
non da lei rappresentate, oltre che l'inammissibilità dell'appello.
Concordavano, tuttavia, sull'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rilevato la non integrità del contraddittorio e, richiamando anche l'istruttoria orale svolta in primo grado, si dolevano dell'omesso esame della domanda di accertamento dell'usucapione, proposta da nonché da RO
e Dichiaravano, pertanto, di proporre Persona_4 Persona_3
appello incidentale (condizionato all'eventuale riforma della sentenza in senso
conforme alla domanda dell'appellante) affinché fosse accertato il loro acquisto per usucapione, per possesso ultraquarantennale pacifico, pubblico, ininterrotto ed esclusivo delle unità immobiliari in Lacco Ameno, località Pannella, primo piano (per , quale erede di ), piano terra (per RO Persona_2
, quale erede di ) e secondo piano, oltre a un RO Persona_3
piccolo locale pertinenziale a piano terra (per erede di _1 ER
), o, in subordine, perché lo scioglimento della comunione ereditaria
[...]
avvenisse mediante l'assegnazione a ciascun comunista dell'immobile già
posseduto, ovvero, in ulteriore subordine, perché fosse riconosciuta l'indennità per i miglioramenti eseguiti e il pagamento di quanto previsto dall'articolo 936 c.c.
§ II.III. Il 20 novembre 2020 si costituivano e CP_1 CP_2
quali eredi di (deceduta in Lacco Ameno il 7 settembre 2013), _1
dichiarando di riportarsi a tutte le proprie difese spiegate nel giudizio di primo grado. Deducevano l'inammissibilità dell'appello, anche perché
contenente eccezioni nuove, sostenendo che il primo giudice aveva correttamente rilevato la non integrità del contraddittorio, per la mancata 11 citazione in giudizio degli altri due eredi del de cuius . Persona_3
Richiamavano il contenuto dell'atto di divisione del 1987, nel quale le parti avevano escluso che gli immobili in contestazione facessero parte della comunione ereditaria, dandosi reciprocamente atto «che ciascuno non ha
dall'altro nulla a pretendere» con «ampia e finale e reciproca quietanza», in tal modo riconoscendo che il testamento divisionale aveva avuto esecuzione, come ammesso dallo stesso che, in sede d'interrogatorio formale Parte_1
(all'udienza del 13 gennaio 2012), aveva dichiarato «che al momento della morte
del padre lui, come i quattro fratelli erano già nel possesso esclusivo dei Per_3
beni di cui alla disponibile», ribadendo sul punto quanto già allegato nell'atto di citazione («di aver posseduto e detenuto l'appartamento al primo piano prima della
morte del padre»). Aggiungevano che mediante la divisione del 1987 i sette figli del de cuius avevano bonariamente definito la ripartizione Persona_3
dei beni ereditari, con l'assistenza di un tecnico di loro fiducia, onde Parte_1 [...]
, al momento della sottoscrizione dell'atto di divisione del 1987, aveva
[...]
tacitamente dato esecuzione alle volontà testamentarie del de cuius,
riconoscendo piena efficacia al testamento pubblicato nel 1971, ratificandosi in tal modo l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, con l'attribuzione per ciascun condividente ( , , , Per_3 ER ER Per_1 CP_4
e ) della proprietà di quanto nel possesso esclusivo Per_8 Parte_1
di ciascuno;
circostanza confermata dalla dimostrazione dell'esercizio di un potere di fatto estrinsecatosi in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, in aderenza al principio affermato dalla Corte di cassazione (cfr.
Cass. 10512/2018), secondo cui «il coerede che dopo la morte del “de cuius” sia
rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota
degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso ma a tal fine,
egli, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è però tenuto ad
estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando egli goda del
bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare 12 una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “utí condominus”, non
essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune
(Cass. 25.3.2009, n. 7221)». In pratica, aggiungevano, tutti i coeredi avevano allegato e dimostrato l'acquisto per usucapione, avendo essi esercitato sulle singole unità immobiliari «un potere di fatto non violento, non clandestino e non
equivoco, anzi nel caso di specie concordemente accettato e riconosciuto da tutti,
risultando pertanto maturata la prescrizione di ogni diritto a contestare». In
particolare, la prova del possesso esclusivo della loro dante causa _1
era desumibile dal contratto di locazione del bene stipulato proprio col fratello contratto il cui tenore coincideva con la dichiarazione di Parte_1
quest'ultimo, nell'atto per notaio di non avere «null'altro a pretendere Per_6
dai propri germani e quindi anche da per tutto quello che fosse stato di _1
proprietà del padre», ivi comprese, perciò, le proprietà immobiliari diverse dall'appartamento da lui posseduto in forza del medesimo titolo. Concludevano, pertanto, per il rigetto dell'appello e il rimborso delle spese di lite (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Luigi Abate).
§ II.IV. Con ordinanza del 4 febbraio 2022 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di e Persona_2
, fissando il termine ex art. 331 c.p.c. del 30 luglio 2022 e la Persona_3
nuova udienza del 9 dicembre 2022. Con successiva ordinanza del 5 giugno
2023 invitava l'appellante a depositare gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative (inviate ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 890/1982), relative alle notificazioni postali eseguite nei confronti di e PI SE, e, inoltre, invitava le parti a Controparte_3
interloquire sull'esistenza e sulla validità delle notificazioni eseguite per l'integrità del contraddittorio, fissando la nuova udienza del 14 settembre
2023.
§ II.V. Il 9 febbraio 2024 si costituiva , quale erede sia di Controparte_3
sia di , il quale eccepiva la nullità della Persona_2 Persona_3 13 sentenza appellata, perché emessa senza che egli fosse stato chiamato in giudizio (ancorché parte necessaria), e chiedeva la rimessione della causa al primo giudice. Deduceva, in particolare, che l'attore non aveva depositato in atti la documentazione relativa raccomandata informativa prevista dall'articolo 140 c.p.c. e che, in ogni caso, il tentativo di notificazione (come da relata del 21 marzo 2006) era avvenuto a un indirizzo erroneamente indicato come sua residenza.
Eccepiva altresì l'inammissibilità (ex art. 342 c.p.c.) nonché l'infondatezza nel merito dell'impugnazione, in ragione della divisione già operata dal de cuius
nel testamento olografo, concludendo, perciò, come segue: Persona_3
1) Preliminarmente dichiarare inammissibile ed, in ogni caso, rigettare per palese
“assoluta infondatezza”, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. Parte_1
con ogni pronuncia conseguenziale;
[...] 2) Sempre in via preliminare, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, procedendo
nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili -
dichiarare la nullità della sentenza n. 10793/2018, pubblicata in data 10.12.2018 dal
Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, nel giudizio distinto a R.G. al n.
95688/2005, GI dott.ssa Criscuolo, giacché inutiliter data, per mancata integrazione
del contraddittorio con tutti i contraddittori necessari, con rimessione delle parti
innanzi al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
3) dichiarare comunque inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello
introduttivo del presente giudizio, per l'assoluta “genericità” dello stesso, per
l'insussistenza di “specifici motivi” di impugnazione, per la mancata esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
4) dichiarare, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare, per assoluta
infondatezza, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. con Parte_1
ogni pronuncia conseguenziale;
5) condannare, per i motivi innanzi indicati, l'appellante sig. al Parte_1 14 pagamento delle spese, diritti ed onorari del grado del giudizio, con attribuzione al
sottoscritto Difensore antistatario.
§ II.VI. Il 23 aprile 2025 si costituiva (nato a [...] il 6 Persona_3
dicembre 1974), erede di il quale dichiarava di aderire Persona_4
integralmente alle difese del proprio dante causa e della sua coerede
[...]
. Per_1
§ II.VII. Fin qui riassunte le vicende processuali, va rilevato, innanzi tutto, che a seguito dell'ordinanza d'integrazione del contraddittorio in appello l'appellante ha provveduto (entro il termine perentorio del 30 luglio 2022 per la relativa notificazione) alla notificazione a mezzo posta ai due appellati e PI SE, con l'esecuzione per entrambi Controparte_3
delle formalità di cui all'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, per la mancata consegna dell'atto ai destinatari ovvero ad altra persona legittimata a ricevere l'atto a norma dell'articolo 7. Nell'avviso di ricevimento relativo alla notificazione a Controparte_3
la mancata consegna del piego al destinatario è stata imputata all'irreperibilità
e non alla temporanea assenza del destinatario, fattispecie rientrante nella previsione dell'articolo 9 della legge n. 890/82, e, quindi, la Corte ha ipotizzato la nullità del procedimento di notificazione e l'erroneità dell'esecuzione, da parte dell'agente postale, degli adempimenti di cui all'articolo 8, in luogo della restituzione dell'atto al mittente. Pertanto, con ordinanza del 4 ottobre 2023 è
stato fissato un nuovo termine (fino al 16 novembre 2023) per la rinnovazione della notificazione a , ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., Controparte_8
impregiudicata ogni valutazione in sede decisoria sull'eccezione di estinzione del
processo di appello sollevata in atti.
L'appellante ha nuovamente notificato l'atto di appello a Parte_1
presso l'indirizzo della precedente notificazione, in Controparte_3
Lacco Ameno, Via Provinciale Lacco – Fango, 164, e questa volta la consegna
è avvenuta (in data 26 ottobre 2023) a mani proprie del destinatario. 15
Già in precedenza egli aveva prodotto un certificato di residenza, risalente al
20 luglio 2022, dal quale risulta che anche a questa data (allorquando è stata eseguita la prima notificazione) risiedeva all'indirizzo Controparte_3
indicato (com'è confermato anche dal certificato di residenza storico prodotto dallo stesso , da cui risulta la sua residenza all'indirizzo Controparte_3
anzidetto a partire dal 9 ottobre 2011), onde è da presumere che solo per errore materiale l'agente postale abbia barrato la casella della mancata consegna «per
irreperibilità del destinatario» anziché quella «per temporanea assenza del
destinatario», tant'è che, invece di restituire l'atto al mittente, a norma dell'articolo 9 della legge n. 890 del 1982, ha eseguito gli adempimenti di cui all'articolo 8 (relativi appunto all'ipotesi della mancata consegna per la temporanea assenza del destinatario).
Va, quindi, affermata la validità già della prima notificazione, sì da doversi rigettare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello (ex art. 331 c.p.c.), sollevata da e (nel dedurre – nelle note di trattazione CP_2 CP_1
scritta del 27 settembre 2023 – l'inammissibilità della concessione di un nuovo termine per la notificazione a ), e da e Controparte_3 RO
(nelle note di trattazione scritta depositate il 28 settembre 2023). _1
Né, d'altro canto, risulta fondata l'eccezione di che, nel Controparte_3
costituirsi in grado di appello, ha eccepito la violazione dell'articolo 102 c.p.c.
e chiesto la rimessione della causa al giudice di primo grado, ex art. 354 c.p.c.,
per l'invalidità della notificazione dell'atto col quale è stato chiamato in causa innanzi al tribunale.
La parte deduce al riguardo che, ordinata (alla prima udienza del 15 febbraio
2005) l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede di
, mancherebbe la prova di tale notificazione e, in particolare, Persona_2
la documentazione relativa alla raccomandata informativa dovuta ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.; inoltre, la notificazione sarebbe avvenuta (il 21 marzo
2006) a un indirizzo (Via Borbonica, 34) diverso da quello in cui all'epoca 16 risiedeva (Via Provinciale Lacco-Fango, n. 118).
L'eccezione va, però, superata dovendosi considerare che, dichiarata l'interruzione del processo (all'udienza del 16 ottobre 2013) per la morte di
, l'attore ha riassunto il processo anche nei Persona_3 Parte_1
confronti di notificandogli il ricorso (contenente Controparte_3
un'adeguata esposizione della domanda proposta) e il decreto di fissazione dell'udienza nella duplice qualità di erede sia di sia di Persona_2
(con doppia consegna a mani proprie del 2 gennaio 2014). In Persona_3
tal modo, è divenuto parte del processo già in primo Controparte_3
grado.
Va poi rilevato che la sentenza di primo grado (di rigetto delle domande di cui
all'atto introduttivo in quanto improcedibili, inammissibili ed infondate),
pronunciata il 10 dicembre 2018, si fonda: i) sul rilievo della non integrità del contraddittorio, per la mancata citazione in giudizio di alcuni degli eredi di , ossia degli altri due suoi figli e Persona_3 RO ER
, che il primo giudice ha reputato non superabile (quale causa
[...]
d'improcedibilità della domanda) dall'integrazione del contraddittorio iussu
iudicis poiché gli assenti sarebbero pregiudicati dalla mancata e tardiva
partecipazione alle attività istruttorie intercorse; ii) sull'estraneità alla massa ereditaria delle unità immobiliari cui si riferisce la domanda, confermata dall'atto di divisione del 3 dicembre 1987 (nel quale si sarebbe espressamente
tenuto conto delle disposizioni testamentarie del defunto padre, così ammettendosi da parte dell'attore che nella formazione delle quote si era Parte_1
tenuto conto della disponibile già ricevuta con il testamento), risultando,
quindi, documentalmente smentito l'assunto attore che vi sia ancora una comunione
da sciogliere anche a prescindere dalla sollevata eccezione di prescrizione dell'azione
per ciò che afferisce adempimento delle disposizioni testamentarie risalenti a
trentaquattro anni prima dell'introduzione del giudizio; iii) sull'ammissione dell'attore , in sede d'interrogatorio formale (all'udienza del Parte_1 17
13 gennaio 2012), di essersi immesso nel possesso del primo piano e ER
nel secondo piano, in tal modo confermando che il testamento
[...]
divisionale aveva avuto esecuzione e ciascuno si era immesso nell'unità
immobiliare prescelta;
iv) sull'inammissibilità della domanda perché in contrasto col giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Napoli,
sezione di Ischia, n. 211/03, pronunciata nei confronti suoi e di _1
in riferimento alla locazione stipulata dai due germani nel 1975 per l'immobile al piano terra dell'edificio in Via Fango, 13.
La ragione relativa alla non integrità del contraddittorio, espressa dal primo giudice come causa d'improcedibilità della domanda, esclude che le ulteriori argomentazioni relative al merito della lite abbiano assunto efficacia decisoria,
da reputarsi limitata alla statuizione d'improcedibilità, salvo quanto è a dirsi,
in prosieguo, sulle pronunce restitutorie (delle rendite e dell'immobile)
emesse in favore degli eredi di _1 Infatti, per giurisprudenza costante, ove il giudice, dichiarata inammissibile
(e, quindi, anche improcedibile) una domanda, in tal modo spogliandosi della
potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al suo esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e,
quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr. Cass. S.U. 2155/2021, Cass. S.U. 24469/13, Cass. S.U.
3840/2007, Cass. 11675/2020, Cass. 30393/2017).
Occorre, perciò, procedere all'esame del primo motivo di appello, col quale
, denunciando la «Violazione e falsa applicazione degli art. 102, Parte_1
307, 784 c.p.c. e di ogni norma relativa alla disciplina sul litisconsorzio necessario»,
nega la necessità che al processo partecipassero anche gli altri due figli del de
cuius, e estranei alla comunione degli RO CP_10
immobili assegnati dal testatore a cinque dei suoi sette figli. 18
La doglianza è fondata.
, nato a [...] il 4 ottobre1895 e ivi deceduto il 13 Persona_3
settembre 1970, con testamento olografo datato 15 novembre 1966 e pubblicato il 10 febbraio 1971, dispose che i cinque “quartini” di sua proprietà,
costruiti sui suoli vendutigli dal parroco e da Persona_7 Persona_9
, in località “Fango” di Lacco Ameno, andassero in eredità come quota
[...]
disponibile ai figli , e ai quali ER ER Pt_1 Per_3 Per_1
rimise la scelta di ciascun “quartino” nel rispetto dell'ordine di precedenza dei
nomi come sopra segnato.
Con atto di divisione stipulato per notaio il 3 dicembre 1987 _10
(Rep. 27259, Racc. 11221), i sette figli del de cuius, ossia i cinque menzionati nel testamento più (nato a [...] il [...]) e RO
(nato a [...] il [...]), sciolsero la CP_10
comunione ereditaria sui beni lasciati dalla madre Controparte_11 nonché sui beni del padre , ad esclusione di quelli menzionati Persona_3
nel testamento olografo su richiamato, dandosi atto che con tale atto di ultima volontà, non impugnato, il de cuius aveva riservato la quota disponibile ai figli
, e e che, stimato il valore dei ER ER Pt_1 Per_3 Per_1
cespiti, le assegnazioni testamentarie non ledevano la quota di legittima degli altri coeredi.
Sta di fatto che, all'infuori degli immobili assegnati per testamento ai cinque eredi indicati nell'atto, per effetto della divisione del 1987 non v'è più alcuna comunione ereditaria, né gli altri due figli del testatore hanno alcun diritto sui beni di cui chiede la divisione. Parte_1
È, pertanto, da escludere, in contrasto con quanto affermato dal giudice di primo grado, che al giudizio dovessero partecipare anche gli altri figli del de
cuius non beneficiari della disposizione testamentaria, estranei alla comunione derivante da tale atto di ultima volontà.
Peraltro, anche a volersi ipotizzare la necessità dell'estensione del 19 contraddittorio nei confronti degli altri due discendenti del de cuius, la chiusura in rito del processo, perché non promosso anche contro costoro,
sarebbe stata consentita solo se fosse rimasto inosservato l'ordine del giudice d'integrare il contraddittorio nel termine perentorio da lui stabilito (ex art. 102
c.p.c.). Sennonché, come correttamente segnalato dall'appellante nel secondo motivo d'impugnazione, il giudice di primo grado non ha mai provveduto in tal senso, essendosi limitato, con identiche ordinanze del 27 febbraio 2017 e del 4 marzo 2017, a rilevare in motivazione, che non sono stati citati tutti i coeredi
essendo, nel caso di specie litisconsorti necessari, ed obbligatoriamente devono
partecipare al giudizio tutti i condividenti della comunione ereditaria, per poi,
anziché provvedere ex art. 102 c.p.c., invitare le parti alla precisazione delle conclusioni.
Escluso, dunque, che la domanda di scioglimento della comunione sui beni oggetto della disposizione testamentaria coinvolga anche RO (nato nel 1924) e (o i loro aventi causa), la dichiarazione CP_10
d'improcedibilità della domanda deve reputarsi erronea, con la conseguente necessità che sia esaminato il merito della lite.
La disposizione testamentaria, nel riservare soltanto a cinque dei sette figli del
de cuius la proprietà delle unità immobiliari menzionate nell'atto, ha dato luogo (ex art. 732 c.c.) a una parziale divisione del patrimonio ereditario e,
quindi, a una situazione di comunione tra i soli eredi testamentari, escluso,
invece, che il testatore abbia direttamente diviso anche tra questi ultimi i cespiti loro attribuiti: egli, invece, si è limitato a dettare le regole per la divisione (con efficacia obbligatoria per gli eredi), nel senso che le cinque unità
immobiliari, assegnate in eredità come quota disponibile ai figli , ER
e dovessero formare altrettante porzioni ER Pt_1 Per_3 Per_1
(a prescindere da eventuali differenze di valore tra le stesse e, quindi, senza che fosse dovuto alcun conguaglio: ciascuno, infatti, avrebbe scelto il proprio quartino) e che la scelta delle porzioni avvenisse secondo l'ordine di 20 preferenza dettato nella scheda testamentaria, con ulteriori disposizioni riguardo alla suddivisione delle pertinenze (essenzialmente, il suolo circostante ai due fabbricati) tra le diverse unità immobiliari.
Né, d'altro canto, è intervenuta alcuna divisione tra le parti nel rispetto della forma scritta ad substantiam prescritta dall'articolo 1350, n. 11) c.c., onde lo scioglimento della comunione può essere derivato soltanto dall'acquisto da parte di ciascun coerede della proprietà esclusiva dell'immobile posseduto per effetto del possesso continuato per almeno venti anni (ex art. 1158 c.c.),
all'esito di un accordo amichevole che, aperta la successione, ha reso ciascun comunista possessore esclusivo animo domini dell'immobile da lui posseduto,
con la consapevolezza e il consenso degli altri.
Occorre puntualizzare che in primo grado l'usucapione e, quindi, il venir meno della comunione derivante dalla successione testamentaria da
, ha formato oggetto di tempestiva domanda riconvenzionale Persona_3 da parte di (erede di ), (nato RO Persona_2 Persona_3
nel 1925) e nonché di tempestiva eccezione riconvenzionale Persona_4
da parte di _1
In particolare, al contrario di quanto sostenuto da , l'eccezione Parte_1
sollevata da è tempestiva, poiché nel regime processuale _1
anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
(applicabili solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006),
la preclusione di cui all'articolo 167, secondo comma, c.p.c. riguardava soltanto le domande riconvenzionali e non anche le eccezioni non rilevabili d'ufficio, proponibili entro il termine perentorio (fino a venti giorni prima della prima udienza di trattazione) fissato dal giudice istruttore all'udienza di prima comparizione.
Nella specie, ha sollevato l'eccezione di usucapione all'udienza _1
del 18 ottobre 2016 solo all'esito della quale il giudice istruttore ha assegnato alle parti (ex art. 180 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile) il termine di 21 decadenza per le eccezioni non rilevabili d'ufficio. Ne consegue l'ammissibilità dell'eccezione.
In appello, (nella sua qualità di erede sia di RO Persona_2
sia di , nato il [...]) e (quale erede di Persona_3 _1
costituitisi il 6 giugno 2019, nel dichiarare di proporre appello Persona_4
incidentale, hanno riproposto la domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione, dolendosi del mancato esame di essa, erroneamente ritenuta assorbita dal primo giudice nel dichiarare improcedibile ovvero inammissibile la domanda principale di . Parte_1
La doglianza è fondata, poiché, esclusa la non integrità del contraddittorio, il primo giudice avrebbe dovuto esaminare la domanda riconvenzionale anzidetta.
Quanto all'eccezione riconvenzionale sollevata in primo grado da
[...]
(nata nel 1933), la declaratoria di assorbimento della stessa (per Per_1 l'asserita improcedibilità della domanda principale), da parte del giudice di primo grado, rende ammissibile (ex art. 346 c.p.c.) la sua riproposizione in appello, da parte dei successori i quali hanno CP_1 CP_2
ribadito che ciascun erede testamentario avrebbe esercitato sull'immobile posseduto un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in aderenza al principio sulla possibilità dell'erede rimasto nel possesso di un bene ereditario di usucapire la quota degli altri eredi senza necessità di interversione del titolo del possesso ma evidenziando una inequivoca volontà di possedere non più uti condominus bensì uti dominus.
Di conseguenza, resta da accertare, anche in grado di appello, se la comunione derivante dalla successione testamentaria di sia venuta meno Persona_3
per l'acquisto da parte dei coeredi della proprietà esclusiva degli immobili da ciascuno posseduti, per effetto del possesso (acquistato in modo non violento né clandestino) esercitato continuativamente per almeno venti anni.
Com'è noto, il coerede rimasto nel possesso del bene ereditario può usucapire 22
l'altrui quota indivisa del bene comune dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (uti dominus) e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità
di compiere atti d'interversione del possesso alla stregua dell'articolo 1164 c.c.,
potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo e animo
domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui.
È pur vero che dall'articolo 1102 c.c. discende che il potere di fatto esercitato dal singolo comunista sulla cosa comune, di cui sia il solo a fare uso, pur avendo le caratteristiche richieste ai fini dell'usucapione, non è sufficiente a consentirgli di usucapire le quote degli altri coeredi. Questo perché si presume che il suo godimento non sia altro che l'espressione del potere attribuito dalla norma anzidetta a ciascun comunista, così come si presume che tale godimento sia tollerato da parte degli altri comunisti (cfr., ad esempio,
Cass. 22444/2019).
Nella specie, però, sussistono svariati elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, inducono a ritenere che nel corso degli anni il possesso da parte degli eredi testamentari di sia stato esercitato Persona_3
autonomamente, animo domini e in modalità tali da escludere il compossesso altrui, in evidente esecuzione di un accordo (verbale o tacito) che, inidoneo allo scioglimento della comunione (perché non formalizzato per iscritto), ha tuttavia mutato l'animus e, quindi, il titolo del possesso, rendendo ciascuno di loro possessore esclusivo (quindi, non più uti condominus, quale effetto della successione mortis causa) dell'unità immobiliare di cui disponeva materialmente.
E, infatti, come attestato per iscritto (in data 28 marzo 2001) dal dirigente del servizio finanziario del Comune di Lacco Ameno, ciascuno dei comunisti ha provveduto separatamente e in qualità di proprietario esclusivo al pagamento 23 dell'ICI (fin dall'istituzione del tributo), così come risulta la separata presentazione di domande di sanatoria edilizia.
È pur vero che la volontà del comunista di possedere animo domini non può
desumersi dal fatto che egli abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, dovendo presumersi, iuris tantum, che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri. Tuttavia, nel caso in esame v'è un ulteriore elemento significativo, in quanto, come risulta appunto dalla documentazione citata, non si è trattato del caso di uno o più
comunisti più diligenti degli altri che abbiano provveduto a gestire i beni comuni anche negli adempimenti fiscali, quanto piuttosto di una gestione separata e atomistica dei cinque cespiti, nel senso che ciascun coerede si è
occupato autonomamente del solo immobile da lui posseduto e goduto
(dichiarandosene proprietario esclusivo nei rapporti con la pubblica amministrazione), senza che, peraltro, da parte di alcuno sia stato mai chiesto alcun rendiconto per la ripartizione delle spese, benché le parti abbiano regolato i loro rapporti successori, rispetto al più ampio patrimonio ereditario non compreso nel testamento, mediante l'atto di divisione del 1987, nel quale,
come si evince dalle espressioni usate (e correttamente riportate dai CP_1
nelle loro difese: v. al § II.III.), le parti hanno inteso regolare e chiudere i loro rapporti derivanti dalla successione ereditaria, nella presumibile convinzione che alla divisione di fatto già realizzata (per i cespiti di cui al testamento)
sarebbe seguita quella di diritto mediante gli effetti del possesso continuato:
non si spiega altrimenti l'apparente incoerenza nel comportamento dei coeredi, che, nel porre fine allo stato di comunione relativo a un vastissimo patrimonio immobiliare (quello non regolato dal testamento), mediante elaborate e calibrate attribuzioni, costituzione di servitù e regolamenti di conti relativi a lavori di miglioria, pagamenti di imposte e di spese funerarie,
riscossioni di rendite (l'atto notarile consta di ben 62 pagine, allegati esclusi), 24 abbiano ritenuto di non procedere anche alla divisione delle cinque unità
immobiliari già oggetto da tempo di separato possesso e godimento, per di più in presenza di una disposizione mortis causa che, nel dettare un ordine di scelta tra i coeredi, aveva eliminato ogni possibile ragione di contrasto nell'assegnazione dei beni.
Elemento di valutazione ancor più grave, riguardo alla sua capacità di convincimento, oltre che preciso nei suoi presupposti e concordante con gli elementi già esaminati, è offerto dal rapporto di locazione intercorso tra
[...]
(locatrice) e (conduttore), dal contratto stipulato il 30 Per_1 Parte_1
marzo 1975 al rilascio in data 28 novembre 2005 (in seguito a sentenza di finita locazione del 2003): se è vero che condizione necessaria per stipulare il contratto di locazione è la disponibilità della cosa comune da parte del comproprietario (presupposto comune a ogni locazione), appare anomalo (se non viene spiegato nell'ambito di un possesso uti domina esercitato dalla sola locatrice) che rispetto alla previsione e al pagamento del canone siano rimasti estranei gli altri coeredi e, soprattutto, che l'ammontare di questo non sia stato determinato escludendo la quota corrispondente alla proprietà spettante pro
indiviso alla parte conduttrice.
Il possesso uti domina di quanto meno dall'inizio della locazione _1
(1975), colora del medesimo significato anche il possesso esercitato dagli altri comunisti sui cespiti da ciascuno di loro scelto, sì da doversi ritenere che l'acquisto per usucapione delle quote degli altri sia avvenuto, per il decorso del termine di venti anni, quando erano ancora in vita tutti gli eredi testamentari del de cuius, compreso , defunto il 5 dicembre Persona_2
1997.
Vanno, quindi, accolte le domande riconvenzionali di accertamento dell'usucapione, maturata già in favore di , Persona_2 Persona_3
(nato il [...]) e nato il [...], di cui si Persona_4
giovano gli eredi di costoro. 25
Deve conseguentemente ritenersi che la trascrizione della presente sentenza,
a norma dell'articolo 2651 c.c., debba avvenire in favore dei defunti ER
, e salva la successiva trascrizione
[...] Persona_3 Persona_4
dell'acquisto mortis causa dei loro eredi.
Inoltre, in accoglimento dell'eccezione di usucapione sollevata da _1
e riproposta in appello dai suoi eredi e la CP_1 CP_2
domanda di scioglimento della comunione proposta da va Parte_1
rigettata anche nei loro confronti.
Riguardo alle statuizioni in favore degli eredi di contenute nel _1
dispositivo della sentenza appellata, occorre poi distinguere.
Le rendite riscosse dal custode giudiziario, nominato in sede di sequestro giudiziario disposto nel corso del giudizio di primo grado, restano dovute agli eredi di perché derivanti dalla gestione dell'immobile da lei _1 posseduto, pur a prescindere dalla domanda di parte, trattandosi di regolare le conseguenze del venir meno del provvedimento cautelare.
Quanto, invece, alla condanna di al rilascio dell'unità Parte_1
immobiliare, che, peraltro, non potrebbe più essere eseguita, dopo che la palazzina che la comprendeva è stata rasa al suolo, perché irreparabilmente lesionata dall'evento sismico che ha colpito l'isola di Ischia nel 2017, occorre prendere atto che, come correttamente dedotto dall'appellante, la decisione è
affetta da extrapetizione, poiché emessa senza che avesse _1
proposto alcuna domanda riconvenzionale in tal senso nei confronti dell'attore . Parte_1
Peraltro, con ordinanza collegiale emessa il 28 agosto 2006 ai sensi dell'articolo
669 terdecies c.p.c., fu già ordinato a di reintegrare Parte_1
immediatamente nel possesso esclusivo dell'immobile di cui al ricorso, _1
sito in Lacco Ameno, alla Via Fango, n. 13, piano terra, mediante cessazione di
qualsiasi attività di turbativa del possesso esclusivo della ricorrente. 26
La riforma della sentenza di primo grado rende necessaria una nuova decisione sulle spese di lite anche per il giudizio di primo grado, il che rende superfluo l'ultimo motivo di appello proposto da . Parte_1
L'esito della lite vede la piena soccombenza di che, pertanto, Parte_1
deve sopportarne le spese (ex art. 91 c.p.c.).
Nel regolare le spese di lite, occorre porsi un problema interpretativo riguardante la sentenza di primo grado, il cui dispositivo contiene il seguente capo: «Condanna al pagamento delle spese processuali che si Parte_1
liquidano, per ciascuna delle due parti costituite, in complessivi € 10.643,00 di cui: €
300,00 per spese, € 2.025,00 studio controversia, € 1.349,00 domanda introduttiva, €
3.560,00 fase istruttoria, € 3.409,00 fase decisionale oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA con attribuzione all'avv. Onofrio Castaldi dichiaratosi antistatario».
Infatti, qualora il primo giudice avesse ritenuto di riconoscere il rimborso delle spese di lite solo in favore delle due parti ( e CP_2 CP_1 [...]
difese dall'avvocato Onofrio Castaldi, dovrebbe reputarsi preclusa, in
[...]
sede di appello, per il divieto della reformatio in peius, la condanna di Parte_1
a rimborsare le spese anche alle altre parti costituite in primo grado.
[...]
Invero, il dispositivo va letto alla luce del restante contenuto della sentenza e,
in particolare, dell'epigrafe, nella quale sono menzionate come parti costituite sia quelle difese dall'avv. Onofrio Castaldi sia quelle difese dall'avv. Amelia
Impagliazzo, onde è da ritenere che la condanna sia stata pronunciata in favore di tutte costoro, identificate in due distinti centri d'interesse rappresentati dai due anzidetti professionisti, salvo a riferirsi la distrazione ex
art. 93 c.p.c. al solo avvocato Castaldi (della quale l'appellante non ha interesse a dolersi, riguardando essa i rapporti interni tra il professionista e i propri assistiti).
Ne consegue che le spese del giudizio di primo grado vanno riconosciute anche alle parti difese in quella sede dall'avv. Impagliazzo.
Ai fini della determinazione dei compensi professionali si applica lo scaglione 27 da € 52.000,01 a € 260.000,00 delle tabelle 2 e 12 dei parametri forensi, da ritenere applicabile sia ove la causa si consideri di valore indeterminabile (in ragione dell'oggetto della controversia e della complessità delle questioni trattate) sia laddove in favore di ciascun convenuto si tenga conto,
separatamente, del valore dei singoli immobili rivendicati per usucapione (ex
art. 15 c.p.c.), desunto dagli estratti catastali in atti.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 10793/2018 del 10 dicembre 2018
(riguardo al cui dispositivo conferma la sola corresponsione a CP_1
e quali eredi di delle rendite riscosse dal custode CP_2 _1
nel corso del sequestro giudiziario), così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione proposta da e accoglie Parte_1
l'eccezione di usucapione sollevata da e riproposta dai suoi eredi _1 nonché le domande riconvenzionali proposte CP_1 CP_2
da , e il secondo e il terzo RO Persona_3 Persona_4
deceduti in corso di causa e ai quali sono subentrati gli eredi indicati in epigrafe);
2) per l'effetto, dichiara l'acquisto per usucapione:
- in favore di (nato a [...] il [...] e ivi Persona_2
deceduto il 4 dicembre 1997; ) e, quindi, dei suoi eredi, C.F._16
dell'unità immobiliare in Lacco Ameno, località Pannella, Via Provinciale
Lacco-Fango, 164, piano primo, in catasto urbano al foglio 10, particella 891,
subalterno 2;
- in favore di (nato a [...] il [...] e ivi Persona_3
deceduto il 25 aprile 2013; ) e, quindi, dei suoi eredi, C.F._17
dell'unità immobiliare in Lacco Ameno, Via Provinciale Lacco-Fango, 164,
piano terra, in catasto urbano al foglio 10, particella 891, subalterno 1;
- in favore di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_4 28 il 6 dicembre 2017; ) e, quindi, dei suoi eredi, dell'unità C.F._18
immobiliare in Lacco Ameno, Via Fango, secondo piano e piccolo locale pertinenziale al piano terra, in catasto al foglio 10, particella 550, subalterno 3;
3) condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate: Parte_1
- per il primo grado in € 10.350,00 (di cui € 9.000,00 per compensi ed € 1.350,00
per spese forfettarie) in favore di e RO Controparte_3
(quali eredi di e ), e in € 10.350,00 (di cui € Persona_2 Persona_3
9.000,00 per compensi ed € 1.350,00 per spese forfettarie) in favore di CP_1
quali eredi di , con attribuzione, per questi
[...] CP_2 _1
ultimi, all'avvocato Onofrio Castaldi;
- per l'appello in € 10.350,00 (di cui € 9.000,00 per compensi ed € 1.350,00 per spese forfettarie) in favore di e in € 10.350,00 CP_1 CP_2
(di cui € 9.000,00 per compensi ed € 1.350,00 per spese forfettarie) in favore di
(con attribuzione all'avvocato Stanislao Giaffreda), e in Controparte_3 € 11.127,00 (di cui € 777,00 per spese, € 9.000,00 per compensi ed € 1.350,00 per spese forfettarie) in favore di , e . RO _1 Persona_3
Così deciso il 16 settembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1895 e deceduto ivi il 13 dicembre 1970), si provvedesse alla divisione degli immobili (cinque unità immobiliari in Lacco Ameno alla Via Pannella e alla