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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/05/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 6288/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 10.04.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
+ 2 Parte_1
c/
+ 1 CP_1
L'Avv. Ines Truosolo e l'Avv. Nicolina Rosi per parte ricorrente hanno depositato note di trattazione scritta in data 04.04.2025.
L'Avv. Alfonso Pisanzio e l'Avv. Massimiliano Cesare per parte resistente hanno Controparte_2 depositato note di trattazione scritta in data 28.03.2024.
L'Avv. Brunella Bottacchi per ha depositato note di trattazione scritta il Controparte_3
08.04.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
1 Proc. n. 6288/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6288 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”, vertente tra
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1962, (CF: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
09.12.1954 e (CF: ) nato ad [...] il [...], Parte_3 C.F._3 tutti residenti in [...], elettivamente domiciliati in
Giugliano in Campania alla Via S. Rocco n. 53 con l'Avv. Ines Truosolo (CF: ) C.F._4 che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Nicolina Rosi (CF: , come C.F._5 da procura in atti
- ricorrenti e
CF/PI: ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma al Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Cesare (CF: ) e Alfonso Pisanzio (CF: C.F._6
) che la rappresentano e difendono come da procura in atti C.F._7
- resistente nonché
(CF/PI: ), in persona del legale Controparte_3 PartitaIVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella Bottacchi (CF:
[...]
) giusta procura generale in atti per Notaio dr. di Roma in C.F._8 Persona_1 atti del 06.05.2022, elettivamente domiciliate presso , Affari Legali Territoriali Controparte_3
Napoli, Piazza Matteotti, 2 (NA)
2 - resistente
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. i ricorrenti, coniugi e Parte_1 Parte_2 figlio dei primi deducevano di essere titolari di conti Banco posta e carte Postepay Parte_3
Evolution titolare della carta Postepay Evolution n. 5333171102066616 con un Parte_1 saldo disponibile pari a € 6.300,00 circa;
titolare di un conto corrente Banco Posta Parte_3 avente il numero 1057917997, nonché titolare della Carta Poste Pay Evolution con un complessivo saldo disponibile pari a € 8.138,00; titolare del conto Postepay Evolution con carta Parte_2
n. 5333171141388351 con un saldo disponibile pari a € 2.507,00).
Lamentavano i ricorrenti di aver subito il blocco dei conti e delle operazioni in entrata e uscita, senza alcuna spiegazione da parte di e né in sede di reclamo né in sede di CP_3 CP_1 conciliazione, ritenuto, pertanto, il perdurante inadempimento delle società resistenti, con conseguente diritto al risarcimento del danno da stabilirsi in via equitativa, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) Accogliere la presente domanda e per l'effetto dichiarare l'inadempimento contrattuale della resistente, ovvero dichiarare l'illegittimo comportamento di - -Patrimonio Controparte_1
(di seguito anche codice ABI 36081 – P.IVA ) con CP_4 Controparte_1 P.IVA_1 socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di con sede legale in Viale Controparte_3
Europa n. 190 – 00144 Roma - PEC: e (P.IVA: Email_1 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t. corrente in Roma 00144 Viale Europa, 190 P.IVA_3
PEC: conseguentemente condannare le stesse alla restituzione delle Email_2 somme illegittimamente detenute sui conti indicati nella premessa del presente atto, di cui i ricorrenti risultano essere titolari.
2) Condannare e , ai sensi dell'art.1226 cc, apparendo il Controparte_1 Controparte_3 danno indeterminato e non potendo essere determinato con precisione, al pagamento in favore dei ricorrenti, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma di € 1.000,00 per ognuno di essi o in quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di assegnare a favore dei ricorrenti, oltre agli interessi legali, dal dì di presentazione del reclamo al saldo.
Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali ex art. 15 t.p., competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. costituitasi eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle Controparte_3 vicende inerenti alle carte Postepay Evolution, poiché di competenza della società Controparte_1
3 Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda dei ricorrenti, esponendo che in data 12.10.2022 riceveva dalla Questura di Roma decreti di sequestro probatorio dei conti dei ricorrenti, pertanto, il blocco dei conti rappresentava atto dovuto, in quanto l'obbligo informativo dell'esistenza del provvedimento dell'A.G. spettava agli organi a ciò preposti e non all'intermediario finanziario.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adita Autorità giudiziaria :
- rigettare la domanda
- condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite della presente procedura”.
Costituitasi contestava la domanda dei ricorrenti e deduceva che i rapporti intestati Controparte_1
a tutti i ricorrenti erano stati destinatari di accrediti provenienti da un rapporto a sua volta beneficiario di due accrediti rispettivamente di € 110.000,00 ed € 33.000,00 contestati dall'ordinante ed oggetto di apposita denuncia e che in data 20.04.22 sulla Carta Postepay 5333171102066616 intestata alla sig.ra veniva veicolato un postagiro di € 16.800,00 da tale come da Pt_1 Persona_2 allegata schermata.
Dalla carta della , poi, seguivano n. 3 pagamenti in favore del Sig. Pt_1 Parte_2
In data 13.10.22 uno dei rapporti (intestato al sig. R.G.D.) beneficiari delle somme provenienti dal medesimo rapporto dal quale originava la provvista in parte versata sulla Carta della sig.ra Pt_1 risultava sottoposta a Sequestro giudiziario AG 5451/22 di talché procedeva al blocco di CP_1 tutti i rapporti direttamente e/o indirettamente ricaricati con i proventi della denunciata frode.
Seguiva in data 13.10.2022 provvedimento di sequestro n. 13740/22 da parte dell'
[...]
tanto premesso in fatto, deduceva di aver informato la del blocco della Controparte_5 Pt_1 carta per intervenute operazioni anomale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 11 del
2010 e dall'art. 9 comma 8 delle Condizioni generali di contratto, con conseguente impossibilità di procedere allo sblocco senza previa autorizzazione delle Autorità competenti.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“in via istruttoria ordinare/autorizzare la odierna comparente a produrre la denuncia sporta dal titolare del conto ordinante.
In ogni caso nel merito rigettare le domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto.
Vinte le spese.”.
Autorizzate le parti al deposito di note ex art. 281 duodecies co 4 c.p.c, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.4.2025, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., autorizzando al deposito della querela dalla quale erano scaturite le Controparte_2
4 indagini che avevano portato al provvedimento di sequestro, nonché lo stesso provvedimento di sequestro.
Sul merito della domanda
La domanda è infondata e va disattesa.
Le resistenti e per quanto di relativa competenza riguardo Controparte_3 Controparte_1 rispettivamente ai conti Banco posta e alle carte PostePay Evolution, hanno dato prova di aver agito in ottemperanza ai provvedimenti dell'A.G. penale.
Risulta documentalmente provato che il blocco cautelativo dei conti e delle carte di cui i ricorrenti sono titolari, è da ricondursi a indagini dell'A.G. per presunte attività fraudolente.
In tal senso è chiara tanto la produzione documentale di (cfr. doc. 4 comparsa Controparte_3 di costituzione che quella di (cfr. doc. all.ti a nota di deposito Controparte_3 Controparte_1 del 14.3.2025 di . Controparte_1
I suddetti documenti, inerenti al procedimento penale n. 064228/22b, provano la disposizione da parte dell' el sequestro probatorio dei conti intestati ai ricorrenti a seguito di denuncia. CP_5
Ciò chiarito, è in discussione tra le parti dell'esistenza di un obbligo informativo da parte dell'intermediario finanziario, già in fase stragiudiziale, sì da evitare l'instaurazione stessa della lite, considerato che i ricorrenti hanno dedotto di aver avuto conoscenza delle vicende penali solo nel corso del presente giudizio, in seguito alle difese spiegate dai resistenti.
Orbene, non sembra possibile rinvenire profili di responsabilità in capo a e Controparte_3
Controparte_1
La Suprema Corte, sebbene in tempi risalenti, ha difatti chiarito che l'istituto di credito - nel caso di ordine o richiesta del giudice che comporti deroga all'obbligo del segreto bancario - non è tenuto ad informarne il cliente, non rientrando un tale adempimento negli obblighi del mandatario di cui all'art
1710 cod civ, ed essendo, inoltre, vietato per il vincolo del segreto istruttorio imposto dall'art 307 cod. proc. pen. (oggi art. 329 c.p.p.) (Cass. Civ., Sez. 1, 18 luglio 1974, Sent. n. 2147).
Tale pronuncia ha trovato negli anni conferma in una sentenza resa dal Tribunale di Roma, Sez. X,
n. 16590 del 3 settembre 2012, secondo cui “Quanto alla prima condotta contestata (pur prescindendo dal rilievo circa il fatto che il segreto istruttorio viene, salvo i casi di segretazione ex art. 329 c.p.p., nel momento in cui il sequestro è eseguito), va rilevato l'obbligo informativo a carico della banca non può estendersi alla comunicazioni di circostanze incidenti sulla gestione del conto corrente bancario per le quali è prevista una particolare e qualificata disciplina finalizzata, appunto, a garantire la conoscenza delle stesse. Il sequestro è un atto che entra nella sfera di conoscenza dell'interessato secondo la specifica procedura descritta dagli artt. 365, 366, c.p.p.. Non
5 può, quindi, configurarsi in capo all'istituto di credito-terzo destinatario del provvedimento di sequestro (ex art. 255 c.p.c.) un onere informativo a favore del cliente dell'avvenuto sequestro, atteso che la comunicazione dello stesso è, nel rispetto del diritto di difesa, rimesso ad altri organi. Né può sostenersi che la banca avrebbe, per lo meno, dovuto mettere al corrente il cliente dell'indisponibilità del conto. Infatti, non si comprende in che termini la banca avrebbe dovuto avvertirlo del vincolo di indisponibilità gravante sul proprio conto, senza riferire la causa dello stesso.”.
Ai sensi dell'art. 329 c.p.p., difatti, gli atti di indagine compiuti da P.M. e p.g. sono coperti da segreto sino a quando l'imputato non ne possa venire a conoscenza;
in ogni caso il segreto decade con la chiusura delle indagini preliminari, che si ha allorché il P.M. notifica l'avviso di chiusura indagini, ex art. 415 bis cpp, prodromico al vero e proprio esercizio dell'azione penale, che si ha con l'atto con cui si dispone o si chiede il rinvio a giudizio. Inoltre, anche quando il segreto non vi sia più (es. chiusura indagini preliminari) residua il potere di cd. “segretazione” del P.M., in caso di necessità, per la prosecuzione delle indagini.
Pertanto, l'intermediario finanziario non può avvertire il cliente dell'avvenuto sequestro, in quanto, a contrario, soggiacerebbe al disposto dell'art. 379 bis c.p., secondo cui “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale”.
Tirando le fila di quanto finora rilevato, deve concludersi che non sussiste un onere a carico dell'intermediario finanziario di rendere edotto il cliente dell'esistenza del provvedimento stesso dell'Autorità Giudiziaria, la cui comunicazione spetta appunto alle autorità competenti.
Anche nel caso di specie è lo stesso decreto di sequestro a contenere l'ordine di consegna del provvedimento all'istituto di credito “e ai titolari, se noti”.
Provata la comunicazione del sequestro a non sussistendo un obbligo di Controparte_3 comunicazione del provvedimento a carico dell'intermediario finanziario, la omessa comunicazione di questo ai ricorrenti, dichiaratisi ignari delle circostanze attinenti al sequestro, non integra condotta inadempiente sotto alcun profilo a carico della prima.
In altre parole, e hanno ottemperato agli ordini impartiti Controparte_3 Controparte_1 dall' senza essere in alcun modo tenute a rendere edotti i ricorrenti dei provvedimenti emanati CP_5 dalla stessa in suo luogo, rispondendo gli oneri comunicativi in materia ad esigenze di tutela del diritto alla difesa dei ricorrenti disciplinati nei modi e tempi dalla normativa di cui al c.p.p.
6 Per le superiori considerazioni la domanda proposta dai ricorrente va disattesa.
Sulle spese di lite
Stante la peculiarità della questione sottoposta al Tribunale e l'assenza di precedenti giurisprudenziali in merito, così come carente è la prova che i ricorrenti fossero a conoscenza delle vicende inerenti al sequestro, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Spese compensate.
Aversa, 10/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
7
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 6288/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 10.04.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
+ 2 Parte_1
c/
+ 1 CP_1
L'Avv. Ines Truosolo e l'Avv. Nicolina Rosi per parte ricorrente hanno depositato note di trattazione scritta in data 04.04.2025.
L'Avv. Alfonso Pisanzio e l'Avv. Massimiliano Cesare per parte resistente hanno Controparte_2 depositato note di trattazione scritta in data 28.03.2024.
L'Avv. Brunella Bottacchi per ha depositato note di trattazione scritta il Controparte_3
08.04.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
1 Proc. n. 6288/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6288 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”, vertente tra
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1962, (CF: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
09.12.1954 e (CF: ) nato ad [...] il [...], Parte_3 C.F._3 tutti residenti in [...], elettivamente domiciliati in
Giugliano in Campania alla Via S. Rocco n. 53 con l'Avv. Ines Truosolo (CF: ) C.F._4 che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Nicolina Rosi (CF: , come C.F._5 da procura in atti
- ricorrenti e
CF/PI: ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma al Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 14 presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Cesare (CF: ) e Alfonso Pisanzio (CF: C.F._6
) che la rappresentano e difendono come da procura in atti C.F._7
- resistente nonché
(CF/PI: ), in persona del legale Controparte_3 PartitaIVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella Bottacchi (CF:
[...]
) giusta procura generale in atti per Notaio dr. di Roma in C.F._8 Persona_1 atti del 06.05.2022, elettivamente domiciliate presso , Affari Legali Territoriali Controparte_3
Napoli, Piazza Matteotti, 2 (NA)
2 - resistente
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. i ricorrenti, coniugi e Parte_1 Parte_2 figlio dei primi deducevano di essere titolari di conti Banco posta e carte Postepay Parte_3
Evolution titolare della carta Postepay Evolution n. 5333171102066616 con un Parte_1 saldo disponibile pari a € 6.300,00 circa;
titolare di un conto corrente Banco Posta Parte_3 avente il numero 1057917997, nonché titolare della Carta Poste Pay Evolution con un complessivo saldo disponibile pari a € 8.138,00; titolare del conto Postepay Evolution con carta Parte_2
n. 5333171141388351 con un saldo disponibile pari a € 2.507,00).
Lamentavano i ricorrenti di aver subito il blocco dei conti e delle operazioni in entrata e uscita, senza alcuna spiegazione da parte di e né in sede di reclamo né in sede di CP_3 CP_1 conciliazione, ritenuto, pertanto, il perdurante inadempimento delle società resistenti, con conseguente diritto al risarcimento del danno da stabilirsi in via equitativa, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) Accogliere la presente domanda e per l'effetto dichiarare l'inadempimento contrattuale della resistente, ovvero dichiarare l'illegittimo comportamento di - -Patrimonio Controparte_1
(di seguito anche codice ABI 36081 – P.IVA ) con CP_4 Controparte_1 P.IVA_1 socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di con sede legale in Viale Controparte_3
Europa n. 190 – 00144 Roma - PEC: e (P.IVA: Email_1 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t. corrente in Roma 00144 Viale Europa, 190 P.IVA_3
PEC: conseguentemente condannare le stesse alla restituzione delle Email_2 somme illegittimamente detenute sui conti indicati nella premessa del presente atto, di cui i ricorrenti risultano essere titolari.
2) Condannare e , ai sensi dell'art.1226 cc, apparendo il Controparte_1 Controparte_3 danno indeterminato e non potendo essere determinato con precisione, al pagamento in favore dei ricorrenti, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma di € 1.000,00 per ognuno di essi o in quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di assegnare a favore dei ricorrenti, oltre agli interessi legali, dal dì di presentazione del reclamo al saldo.
Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali ex art. 15 t.p., competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. costituitasi eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle Controparte_3 vicende inerenti alle carte Postepay Evolution, poiché di competenza della società Controparte_1
3 Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda dei ricorrenti, esponendo che in data 12.10.2022 riceveva dalla Questura di Roma decreti di sequestro probatorio dei conti dei ricorrenti, pertanto, il blocco dei conti rappresentava atto dovuto, in quanto l'obbligo informativo dell'esistenza del provvedimento dell'A.G. spettava agli organi a ciò preposti e non all'intermediario finanziario.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adita Autorità giudiziaria :
- rigettare la domanda
- condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite della presente procedura”.
Costituitasi contestava la domanda dei ricorrenti e deduceva che i rapporti intestati Controparte_1
a tutti i ricorrenti erano stati destinatari di accrediti provenienti da un rapporto a sua volta beneficiario di due accrediti rispettivamente di € 110.000,00 ed € 33.000,00 contestati dall'ordinante ed oggetto di apposita denuncia e che in data 20.04.22 sulla Carta Postepay 5333171102066616 intestata alla sig.ra veniva veicolato un postagiro di € 16.800,00 da tale come da Pt_1 Persona_2 allegata schermata.
Dalla carta della , poi, seguivano n. 3 pagamenti in favore del Sig. Pt_1 Parte_2
In data 13.10.22 uno dei rapporti (intestato al sig. R.G.D.) beneficiari delle somme provenienti dal medesimo rapporto dal quale originava la provvista in parte versata sulla Carta della sig.ra Pt_1 risultava sottoposta a Sequestro giudiziario AG 5451/22 di talché procedeva al blocco di CP_1 tutti i rapporti direttamente e/o indirettamente ricaricati con i proventi della denunciata frode.
Seguiva in data 13.10.2022 provvedimento di sequestro n. 13740/22 da parte dell'
[...]
tanto premesso in fatto, deduceva di aver informato la del blocco della Controparte_5 Pt_1 carta per intervenute operazioni anomale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 11 del
2010 e dall'art. 9 comma 8 delle Condizioni generali di contratto, con conseguente impossibilità di procedere allo sblocco senza previa autorizzazione delle Autorità competenti.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“in via istruttoria ordinare/autorizzare la odierna comparente a produrre la denuncia sporta dal titolare del conto ordinante.
In ogni caso nel merito rigettare le domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto.
Vinte le spese.”.
Autorizzate le parti al deposito di note ex art. 281 duodecies co 4 c.p.c, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.4.2025, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., autorizzando al deposito della querela dalla quale erano scaturite le Controparte_2
4 indagini che avevano portato al provvedimento di sequestro, nonché lo stesso provvedimento di sequestro.
Sul merito della domanda
La domanda è infondata e va disattesa.
Le resistenti e per quanto di relativa competenza riguardo Controparte_3 Controparte_1 rispettivamente ai conti Banco posta e alle carte PostePay Evolution, hanno dato prova di aver agito in ottemperanza ai provvedimenti dell'A.G. penale.
Risulta documentalmente provato che il blocco cautelativo dei conti e delle carte di cui i ricorrenti sono titolari, è da ricondursi a indagini dell'A.G. per presunte attività fraudolente.
In tal senso è chiara tanto la produzione documentale di (cfr. doc. 4 comparsa Controparte_3 di costituzione che quella di (cfr. doc. all.ti a nota di deposito Controparte_3 Controparte_1 del 14.3.2025 di . Controparte_1
I suddetti documenti, inerenti al procedimento penale n. 064228/22b, provano la disposizione da parte dell' el sequestro probatorio dei conti intestati ai ricorrenti a seguito di denuncia. CP_5
Ciò chiarito, è in discussione tra le parti dell'esistenza di un obbligo informativo da parte dell'intermediario finanziario, già in fase stragiudiziale, sì da evitare l'instaurazione stessa della lite, considerato che i ricorrenti hanno dedotto di aver avuto conoscenza delle vicende penali solo nel corso del presente giudizio, in seguito alle difese spiegate dai resistenti.
Orbene, non sembra possibile rinvenire profili di responsabilità in capo a e Controparte_3
Controparte_1
La Suprema Corte, sebbene in tempi risalenti, ha difatti chiarito che l'istituto di credito - nel caso di ordine o richiesta del giudice che comporti deroga all'obbligo del segreto bancario - non è tenuto ad informarne il cliente, non rientrando un tale adempimento negli obblighi del mandatario di cui all'art
1710 cod civ, ed essendo, inoltre, vietato per il vincolo del segreto istruttorio imposto dall'art 307 cod. proc. pen. (oggi art. 329 c.p.p.) (Cass. Civ., Sez. 1, 18 luglio 1974, Sent. n. 2147).
Tale pronuncia ha trovato negli anni conferma in una sentenza resa dal Tribunale di Roma, Sez. X,
n. 16590 del 3 settembre 2012, secondo cui “Quanto alla prima condotta contestata (pur prescindendo dal rilievo circa il fatto che il segreto istruttorio viene, salvo i casi di segretazione ex art. 329 c.p.p., nel momento in cui il sequestro è eseguito), va rilevato l'obbligo informativo a carico della banca non può estendersi alla comunicazioni di circostanze incidenti sulla gestione del conto corrente bancario per le quali è prevista una particolare e qualificata disciplina finalizzata, appunto, a garantire la conoscenza delle stesse. Il sequestro è un atto che entra nella sfera di conoscenza dell'interessato secondo la specifica procedura descritta dagli artt. 365, 366, c.p.p.. Non
5 può, quindi, configurarsi in capo all'istituto di credito-terzo destinatario del provvedimento di sequestro (ex art. 255 c.p.c.) un onere informativo a favore del cliente dell'avvenuto sequestro, atteso che la comunicazione dello stesso è, nel rispetto del diritto di difesa, rimesso ad altri organi. Né può sostenersi che la banca avrebbe, per lo meno, dovuto mettere al corrente il cliente dell'indisponibilità del conto. Infatti, non si comprende in che termini la banca avrebbe dovuto avvertirlo del vincolo di indisponibilità gravante sul proprio conto, senza riferire la causa dello stesso.”.
Ai sensi dell'art. 329 c.p.p., difatti, gli atti di indagine compiuti da P.M. e p.g. sono coperti da segreto sino a quando l'imputato non ne possa venire a conoscenza;
in ogni caso il segreto decade con la chiusura delle indagini preliminari, che si ha allorché il P.M. notifica l'avviso di chiusura indagini, ex art. 415 bis cpp, prodromico al vero e proprio esercizio dell'azione penale, che si ha con l'atto con cui si dispone o si chiede il rinvio a giudizio. Inoltre, anche quando il segreto non vi sia più (es. chiusura indagini preliminari) residua il potere di cd. “segretazione” del P.M., in caso di necessità, per la prosecuzione delle indagini.
Pertanto, l'intermediario finanziario non può avvertire il cliente dell'avvenuto sequestro, in quanto, a contrario, soggiacerebbe al disposto dell'art. 379 bis c.p., secondo cui “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale”.
Tirando le fila di quanto finora rilevato, deve concludersi che non sussiste un onere a carico dell'intermediario finanziario di rendere edotto il cliente dell'esistenza del provvedimento stesso dell'Autorità Giudiziaria, la cui comunicazione spetta appunto alle autorità competenti.
Anche nel caso di specie è lo stesso decreto di sequestro a contenere l'ordine di consegna del provvedimento all'istituto di credito “e ai titolari, se noti”.
Provata la comunicazione del sequestro a non sussistendo un obbligo di Controparte_3 comunicazione del provvedimento a carico dell'intermediario finanziario, la omessa comunicazione di questo ai ricorrenti, dichiaratisi ignari delle circostanze attinenti al sequestro, non integra condotta inadempiente sotto alcun profilo a carico della prima.
In altre parole, e hanno ottemperato agli ordini impartiti Controparte_3 Controparte_1 dall' senza essere in alcun modo tenute a rendere edotti i ricorrenti dei provvedimenti emanati CP_5 dalla stessa in suo luogo, rispondendo gli oneri comunicativi in materia ad esigenze di tutela del diritto alla difesa dei ricorrenti disciplinati nei modi e tempi dalla normativa di cui al c.p.p.
6 Per le superiori considerazioni la domanda proposta dai ricorrente va disattesa.
Sulle spese di lite
Stante la peculiarità della questione sottoposta al Tribunale e l'assenza di precedenti giurisprudenziali in merito, così come carente è la prova che i ricorrenti fossero a conoscenza delle vicende inerenti al sequestro, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Spese compensate.
Aversa, 10/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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