TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7081 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 10482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.), e vertente
T R A
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cancello ed Arnone alla via Municipio n.40
presso lo studio dell'avv. Marialuisa Bertolino (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura allegata in atti
- OPPONENTE -
E 2
( ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in VIA A. C. DE MEIS, 131 80100 NAPOLI presso lo studio dell'avv. MOLISSO SIMONA ( ) che C.F._4
la rappresenta e difende in virtù di procura allegata agli atti
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 04.04.2023 con cui CP_1
ha intimato il pagamento della somma complessiva di
[...]
euro 13.349,98 comprensiva di spese legali in ragione del parziale versamento da parte dello stesso, da gennaio 2013
a dicembre 2019, dell'assegno di mantenimento dei figli minori e , stabilito dal Tribunale per i Per_1 Per_2
Minorenni di Napoli con decreto del 16.05.2012 nella misura di euro 500,00 mensili.
A sostegno della presente opposizione, il Pt_1
contestava la debenza delle somme precettate eccependo la prescrizione delle stesse in ordine alle annualità 2013, 3
decennale ex art. 2953 c.c. e per le annualità successive fino al 2019 indicando il relativo termine in quello quinquennale ex art. 2948 c.c., attesa la mancanza di qualsivoglia atto interruttivo della stessa. Specificando
altresì che in data 23.12.2019 aveva proposto ricorso per richiedere l'affidamento esclusivo del figlio minore
, conclusosi in data 25.02.2022 con la pronuncia del Per_1
Tribunale che statuiva l'affido condiviso e l'obbligo per la madre, la sig.ra , di corrispondere a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio la somma di euro
150,00 mensili con decorrenza dalla domanda (cfr.
allegato), e quindi di essere esonerato dal pagamento della annualità riferita all'anno 2019. Concludeva, pertanto,
chiedendo di disporre la riduzione delle somme precettate in euro 2.802,03 con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio. Si costituiva Controparte_1
eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni, dando prova della avvenuta interruzione del termine di prescrizione, assumendo di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica. Ha
chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione, con la 4
conseguente pronunzia di accertamento della legittimità
della pretesa creditoria azionata.
All'udienza del giorno 29.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
È noto che la qualificazione giuridica dell'opposizione
(come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi)
competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame. Costituisce
altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni,
laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così
affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra 5
l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an"
dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. sent. n.
496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, non può che addivenirsi alla qualificazione, in termini di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Così correttamente qualificata la domanda, questa è
risultata parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate. 6
In ordine all'eccezione di prescrizione risulta incontestato il termine decennale da applicare alle somme da corrispondere negli anni 2013, 2014 e 2015 e quindi la loro validità. A tal proposito, la Cassazione con sentenza n. 5397 del 2023 ha stabilito che è principio di diritto quello secondo cui “in tema di tutela delle situazioni giuridiche soggettive, relativamente alla prescrizione, ove il giudice penale si sia pronunciato sulla responsabilità
penale dell'imputato ai sensi dell'art. 570 c.p. e lo abbia condannato al risarcimento dei danni per l'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento, resta soggetto a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
anche il credito inadempiuto presupposto, perché anche codesto, integrando l'oggetto della statuizione, rimane definitivamente e irrevocabilmente accertato in conseguenza del passaggio in giudicato della statuizione medesima.” Nel
caso in esame la detta prescrizione decennale investe soltanto l'annualità 2012 per la quale nel precetto non vi
è richiesta.
Diversamente, per le somme relative agli anni 2016, 2017,
2018 e 2019 il termine di prescrizione da applicare risulta essere quello quinquennale. Orbene, sul punto, non può che 7
rilevare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento” (Cass. nn. 6975/2005, 23462/2009).
La ragione di tale principio risiede nel fatto che, in tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge,
così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che, di conseguenza, il principio dell'autonomia delle singole prestazioni trova fondamento proprio nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione. 8
Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono infatti caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione,
ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo;
le obbligazioni di durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura.
Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo, da identificarsi, nello specifico, nella situazione economica dell'avente diritto e dell'obbligato. Detti assegni formano quindi oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche,
collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia,
caratterizzate dall'essere le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili 9
complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.
Da tale impostazione deriva, in via diretta, la soggezione di tali obbligazioni al regime di cui all'art. 2948 n. 4)
c.c., e, quindi al termine quinquennale, a nulla rilevando a tal fine la fonte dell'obbligazione, ossia un provvedimento giudiziario che, laddove sentenza, è
suscettibile di passare in giudicato, senza tuttavia che all'obbligo, proprio per la sua evidenziata natura, possa applicarsi il termine decennale dell'actio iudicati (Cass.
n. 13414/2010).
Sotto diverso profilo, l'inquadramento giuridico dell'obbligo comporta che il termine di prescrizione non può decorrere unitariamente, proprio perché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi nel tempo in relazione ad ogni singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento non può semplicemente essere fatto valere. In tale ottica, quanto alla asserita interruzione della prescrizione a mezzo di raccomandata A/R
del 29.12.2017, questa non rileva in quanto notificata ad indirizzo diverso della residenza del (cfr. Pt_1 10
allegato relativo al certificato di residenza storica). Di
conseguenza la prescrizione quinquennale, considerando quale primo atto interruttivo il precetto notificato in data 23 dicembre 2022, giacché notificato allo stesso indirizzo e nelle mani della convivente cui è stato notificato l'atto di precetto impugnato nella fattispecie in esame (notificato in data 4 aprile 2023), rileva solo in ordine ai ratei non versati relativi alle annualità 2016,
2017 ad eccezione del mese di dicembre, mentre per il mese di dicembre 2019, data della domanda del ricorso per la modifica degli accordi e come da sentenza del 25 febbraio
2022, occorre considerare il debito di parte opposta di €
150,00.
Ne segue che, come da conteggi di cui all'atto di precetto,
nulla è dovuto per l'anno 2012, per l'anno 2013 deve €
972,00, per l'anno 2014 € 3.084,12, per l'anno 2015 €
2.202,00, per l'anno 2016 nulla, per l'anno 2017 solo il residuo della mensilità di dicembre pari ad € 211,56, per il 2018 € 2.356,28 e per il 2019 € 914,00, per un totale di
€ 9.739,96.
Pertanto, l'opposizione risulta parzialmente fondata,
laddove si è dedotta l'erroneità delle somme precettate. 11
Invero, ricordando che, con l'ordinanza n. 27032 del 19
dicembre 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
(Cass. civ. Sent. n. 5515/2008; Cass. civ. sent. n.
2123/1998 e Cass. civ. Sent. n. 2938/1992), secondo cui la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone, soltanto,
una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta, nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione, va dichiarata la nullità parziale del precetto de quo, restando valido ed efficace per l'importo di euro 9.739,96.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara dovuta da la somma Parte_1
di euro 9.739,96 in favore di oltre Controparte_1 12
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo, confermando l'atto di precetto limitatamente a detto importo;
c) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 14/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 e 2015 indicando il relativo termine in quello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 10482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.), e vertente
T R A
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cancello ed Arnone alla via Municipio n.40
presso lo studio dell'avv. Marialuisa Bertolino (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura allegata in atti
- OPPONENTE -
E 2
( ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in VIA A. C. DE MEIS, 131 80100 NAPOLI presso lo studio dell'avv. MOLISSO SIMONA ( ) che C.F._4
la rappresenta e difende in virtù di procura allegata agli atti
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 04.04.2023 con cui CP_1
ha intimato il pagamento della somma complessiva di
[...]
euro 13.349,98 comprensiva di spese legali in ragione del parziale versamento da parte dello stesso, da gennaio 2013
a dicembre 2019, dell'assegno di mantenimento dei figli minori e , stabilito dal Tribunale per i Per_1 Per_2
Minorenni di Napoli con decreto del 16.05.2012 nella misura di euro 500,00 mensili.
A sostegno della presente opposizione, il Pt_1
contestava la debenza delle somme precettate eccependo la prescrizione delle stesse in ordine alle annualità 2013, 3
decennale ex art. 2953 c.c. e per le annualità successive fino al 2019 indicando il relativo termine in quello quinquennale ex art. 2948 c.c., attesa la mancanza di qualsivoglia atto interruttivo della stessa. Specificando
altresì che in data 23.12.2019 aveva proposto ricorso per richiedere l'affidamento esclusivo del figlio minore
, conclusosi in data 25.02.2022 con la pronuncia del Per_1
Tribunale che statuiva l'affido condiviso e l'obbligo per la madre, la sig.ra , di corrispondere a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio la somma di euro
150,00 mensili con decorrenza dalla domanda (cfr.
allegato), e quindi di essere esonerato dal pagamento della annualità riferita all'anno 2019. Concludeva, pertanto,
chiedendo di disporre la riduzione delle somme precettate in euro 2.802,03 con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio. Si costituiva Controparte_1
eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni, dando prova della avvenuta interruzione del termine di prescrizione, assumendo di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica. Ha
chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione, con la 4
conseguente pronunzia di accertamento della legittimità
della pretesa creditoria azionata.
All'udienza del giorno 29.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
È noto che la qualificazione giuridica dell'opposizione
(come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi)
competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame. Costituisce
altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni,
laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così
affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra 5
l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an"
dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. sent. n.
496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, non può che addivenirsi alla qualificazione, in termini di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Così correttamente qualificata la domanda, questa è
risultata parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate. 6
In ordine all'eccezione di prescrizione risulta incontestato il termine decennale da applicare alle somme da corrispondere negli anni 2013, 2014 e 2015 e quindi la loro validità. A tal proposito, la Cassazione con sentenza n. 5397 del 2023 ha stabilito che è principio di diritto quello secondo cui “in tema di tutela delle situazioni giuridiche soggettive, relativamente alla prescrizione, ove il giudice penale si sia pronunciato sulla responsabilità
penale dell'imputato ai sensi dell'art. 570 c.p. e lo abbia condannato al risarcimento dei danni per l'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento, resta soggetto a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.
anche il credito inadempiuto presupposto, perché anche codesto, integrando l'oggetto della statuizione, rimane definitivamente e irrevocabilmente accertato in conseguenza del passaggio in giudicato della statuizione medesima.” Nel
caso in esame la detta prescrizione decennale investe soltanto l'annualità 2012 per la quale nel precetto non vi
è richiesta.
Diversamente, per le somme relative agli anni 2016, 2017,
2018 e 2019 il termine di prescrizione da applicare risulta essere quello quinquennale. Orbene, sul punto, non può che 7
rilevare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento” (Cass. nn. 6975/2005, 23462/2009).
La ragione di tale principio risiede nel fatto che, in tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge,
così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che, di conseguenza, il principio dell'autonomia delle singole prestazioni trova fondamento proprio nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione. 8
Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono infatti caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione,
ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo;
le obbligazioni di durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura.
Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo, da identificarsi, nello specifico, nella situazione economica dell'avente diritto e dell'obbligato. Detti assegni formano quindi oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche,
collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia,
caratterizzate dall'essere le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili 9
complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.
Da tale impostazione deriva, in via diretta, la soggezione di tali obbligazioni al regime di cui all'art. 2948 n. 4)
c.c., e, quindi al termine quinquennale, a nulla rilevando a tal fine la fonte dell'obbligazione, ossia un provvedimento giudiziario che, laddove sentenza, è
suscettibile di passare in giudicato, senza tuttavia che all'obbligo, proprio per la sua evidenziata natura, possa applicarsi il termine decennale dell'actio iudicati (Cass.
n. 13414/2010).
Sotto diverso profilo, l'inquadramento giuridico dell'obbligo comporta che il termine di prescrizione non può decorrere unitariamente, proprio perché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi nel tempo in relazione ad ogni singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento non può semplicemente essere fatto valere. In tale ottica, quanto alla asserita interruzione della prescrizione a mezzo di raccomandata A/R
del 29.12.2017, questa non rileva in quanto notificata ad indirizzo diverso della residenza del (cfr. Pt_1 10
allegato relativo al certificato di residenza storica). Di
conseguenza la prescrizione quinquennale, considerando quale primo atto interruttivo il precetto notificato in data 23 dicembre 2022, giacché notificato allo stesso indirizzo e nelle mani della convivente cui è stato notificato l'atto di precetto impugnato nella fattispecie in esame (notificato in data 4 aprile 2023), rileva solo in ordine ai ratei non versati relativi alle annualità 2016,
2017 ad eccezione del mese di dicembre, mentre per il mese di dicembre 2019, data della domanda del ricorso per la modifica degli accordi e come da sentenza del 25 febbraio
2022, occorre considerare il debito di parte opposta di €
150,00.
Ne segue che, come da conteggi di cui all'atto di precetto,
nulla è dovuto per l'anno 2012, per l'anno 2013 deve €
972,00, per l'anno 2014 € 3.084,12, per l'anno 2015 €
2.202,00, per l'anno 2016 nulla, per l'anno 2017 solo il residuo della mensilità di dicembre pari ad € 211,56, per il 2018 € 2.356,28 e per il 2019 € 914,00, per un totale di
€ 9.739,96.
Pertanto, l'opposizione risulta parzialmente fondata,
laddove si è dedotta l'erroneità delle somme precettate. 11
Invero, ricordando che, con l'ordinanza n. 27032 del 19
dicembre 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
(Cass. civ. Sent. n. 5515/2008; Cass. civ. sent. n.
2123/1998 e Cass. civ. Sent. n. 2938/1992), secondo cui la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art. 480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone, soltanto,
una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta, nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione, va dichiarata la nullità parziale del precetto de quo, restando valido ed efficace per l'importo di euro 9.739,96.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara dovuta da la somma Parte_1
di euro 9.739,96 in favore di oltre Controparte_1 12
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo, confermando l'atto di precetto limitatamente a detto importo;
c) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 14/07/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 e 2015 indicando il relativo termine in quello