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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/05/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 143/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 143/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AL Alessia, elettivamente domiciliato in CP_1
Cerignola via Taormina 37, presso il difensore avv. AL Alessia;
ATTORE
CONTRO
PROVINCIA DI FOGGIA, con il patrocinio dell'avv. Baldi Maria Antonietta, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Fortore n. 8/C presso il difensore avv. Baldi Maria Antonietta;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione per riassunzione di causa originariamente introdotta innanzi al G.d.P. di
Foggia, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Provincia di Foggia per CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice di Pace adito, previo accertamento del relativo obbligo, accertare e dichiarare la responsabilità della Provincia di
Foggia e, per l'effetto, condannare la Provincia di Foggia al pagamento della complessiva somma di € 22.757,65 dovuta a titolo di risarcimento del danno per i motivi meglio esposti in narrativa o di quella minore che sarà determinata nel corso del giudizio, nonché quella che vorrà stabilire ex art.96 c.p.c. per non aver parte convenuta risposto all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso del 15%, iva e cap come per legge”.
A sostegno della sua domanda l'attore ha dedotto che:
- egli è proprietario dell'autovettura FIAT 500 X, Tg FA438KP, garantita per la RCA dalla con polizza n. 30/163447395; Controparte_2
- in data 05.12.2018, verso le ore 18:20, nel mentre percorreva, con andatura moderata, la
S.P. 77 in corrispondenza del Km. 16,00, con direzione di marcia da Manfredonia a
Cerignola, all'altezza della rotatoria ivi presente, ritrovava improvvisamente il manto stradale della propria corsia di pertinenza occupato da una ingente quantità di pietrisco
(ghiaia), terra, arbusti e, soprattutto, da un palo in ferro della segnaletica verticale che ritrovandosi abbattuto e rovinato sulla corsia di marcia impegnata dalla FIAT 500 X si andava interamente a conficcare nella parte anteriore dell'autovettura FIAT 500 X, Tg
FA438KP, nell'occasione da lui condotta, che rimaneva gravemente danneggiata;
- la presenza del palo della segnaletica verticale nonché del materiale sopra indicato sulla carreggiata non risultava segnalato e, non essendo visibile, era impossibile da evitare;
- sul luogo dell'occorso intervenivano i Vigili Urbani di Cerignola che redigevano apposito verbale di incidente stradale;
- a causa dei danni subiti, l'autovettura Fiat 500 X di proprietà dell'attore non risultava circolante, motivo per cui veniva richiesto l'intervento di un carro attrezzi che conduceva l'auto presso il Concessionario autorizzato FIAT “Pirro s.a.s.”, con sede in Cerignola al C.so
Scuola Agraria n. 37, ove la stessa rimaneva ricoverata per diverse settimane;
- privo di riscontro rimaneva l'invito rivolto alla Provincia di Foggia – quale ente proprietario o gestore della strada -, con comunicazione PEC del 07.12.2018, a comunicare la propria compagnia assicurativa nonché a periziare l'autovettura di proprietà dell'attore.
- i danni materiali subiti dal veicolo a seguito dell'occorso erano stati quantificati nell'importo complessivo di € 22.757,65 (Euro ventiduemilasettecentocinquantasette/65);
- la richiesta risarcitoria inviata con comunicazione PEC del 02.04.2019 alla Provincia di
Foggia, nonché l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita erano rimasti inevasi.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Foggia contestando la domanda risarcitoria relativamente all'an e al quantum debeatur. In particolare l'ente ha contestato la storicità della dinamica del sinistro dedotta dall'attore nonché il nesso causale tra i danni lamentati ed il sinistro per cui è causa ed ha attribuito l'eziologia dell'evento alla condotta di guida del AL, deducendo che, se lo stesso avesse proceduto sullo specifico tratto di strada ad una velocità accorta, conforme a regole di condotta imperative, quest'ultima avrebbe consentito all'attore di evitare il sinistro de quo causato per certo dalla sua condotta di guida e/o dal caso fortuito.
La provincia ha concluso chiedendo “Rigettare la domanda proposta ex adverso perché infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum . Condannare l'attore alle spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 19.10.2020, il precedente Giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co VI c.p.c.
Ammessi i mezzi istruttori articolati, nei limiti di cui al provvedimento del 4.05.2021, all'udienza del 15.11.2021 è stato escusso il teste e, all'esito, il Giudice si è riservato in merito Testimone_1
alle richieste di CTU tecnico ricostruttiva e quantificativa avanzate da parte attrice.
A scioglimento della riserva assunta, lo scrivente Giudice, con provvedimento del 18.11.2021, ritenuto di dover disporre accertamento tecnico di Ufficio al fine di procedere alla ricostruzione del sinistro per cui e causa e alla quantificazione dei danni lamentati dall'attore, ha nominato l'ing.
, che ha depositato la relazione peritale in data 14.09.2022. Persona_1
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 24.02.2023 il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni al 27.01.2025, in cui, riservatasi a sentenza, ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
1. La domanda risarcitoria avanzata dall'attore è fondata e deve essere accolta.
La fattispecie de qua si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Al tradizionale insegnamento della giurisprudenza – che tendeva ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nel caso di beni facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra il demanio stradale), rispetto ai quali, a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non è possibile svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (Cass. n. 11366/2002) – si è andato recentemente contrapponendo e consolidando un diverso orientamento interpretativo, che appare preferibile, secondo il quale l'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio della pubblica amministrazione e il suo uso diretto da parte di un rilevante numero di utenti sono solo indici sintomatici dell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene, ma non la attestano in modo automatico, sicché l'art. 2051 c.c. trova applicazione ogniqualvolta nel caso concreto non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia, determinata appunto dal suo uso generale da parte dei terzi e dalla sua notevole estensione (Cass. n. 16770/2006; n. 15779/2006).
Per quanto attiene, poi, specificamente all'applicabilità dell'art. 2051 c.c., è stato anche affermato il principio secondo cui la responsabilità del custode richiede che l'evento sia stato cagionato dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (Cass. n.
4480/2001): nell'effettuare tale valutazione non si deve distinguere tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali, poiché l'art. 2051 c.c. – a differenza dell'art. 2043 c.c., il quale impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi – pone a carico di un soggetto ben individuato uno specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi.
In applicazione delle regole proprie del canone di imputazione della responsabilità proprio dell'articolo 2051 c.c., il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare l'avvenuto verificarsi dell'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 15042/2008, ha anche chiarito che le peculiarità dell'ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. vanno individuate piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode
(quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi); nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, mentre nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. L'impostazione risulta in linea con il principio giurisprudenziale per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. grava sull'ente pubblico (Cass. n. 19653/2004).
In merito al criterio di attribuzione dell'onere di fornire la prova del fatto idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente custode, la Suprema Corte si è specificamente espressa anche con la sentenza n. 20427/2008, affermando che la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. resta esclusa solo dalla prova, gravante sul custode, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.
2. Tanto premesso in chiave di sistema, va osservato che il fatto storico in sé risulta pacifico e testimoniato anche dal rapporto di incidente stradale allegato dall'attore, come anche la proprietà della strada teatro del sinistro in capo all'ente convenuto, risultando invece controverse le modalità dell'accadimento e le relative responsabilità.
L'attore ha dedotto, infatti, che il sinistro si è verificato per cause da sé indipendenti ed è stato diretta conseguenza delle condizioni del tratto stradale percorso. L'ente, dal canto suo, ha attribuito l'eziologia del sinistro alla condotta di guida del AL, asseritamente non idonea rispetto allo stato dei luoghi.
Dato atto delle rispettive posizioni delle parti deve rilevarsi che, in seguito all'evento, l'attore ha allertato la polizia municipale di Cerignola che risulta essere giunta sul luogo alle ore 19.40. La pattuglia, nella relazione di incidente stradale redatta in seguito all'intervento, ha precisato:
- che all'arrivo non era presente il veicolo perché già rimosso da carroattrezzi, pertanto, sullo stesso non veniva effettuato rilievo fotografico dei danni riportati;
- che sulla sede stradale della rotatoria teatro del sinistro era presente pietrisco e che la segnaletica verticale era danneggiata, presuntivamente, da altri eventi;
- che era stata recuperata una targa di un veicolo con combinazione alfanumerica BNS619;
- che era stata allertata la ditta al fine di provvedere alla pulizia e alla messa in Parte_1
sicurezza della sede stradale.
Rileva, dunque, il dato per cui la sede stradale fosse ingombrata da detriti e che in una condizione limitata di visibilità, considerato l'orario, ore 19.20 del mese di dicembre, di verificazione del sinistro e l'assenza di pubblica illuminazione sui luoghi, sia stato impossibile per l'attore sia scorgere in tempo utile i detriti in questione, sia poter porre in essere eventuali manovre di emergenza.
Che la situazione in cui versava il tratto stradale al momento del fatto fosse intrinsecamente pericolosa, è testimoniata dal fatto che la Polizia municipale intervenuta provvedesse nell'immediatezza a mettere i veicoli in sicurezza, rendendoli visibili, e a contattare la CP_3 incaricata di effettuare gli interventi di rimozione dei detriti, “che provvedeva alla pulizia della sede stradale apponendo segnaletica mobile e coni catarifrangenti come da allegato fotografico.
Venivano disposti i veicoli di servizio in modo visibili e con i dispositivi di segnalazione e di illuminazione accesi e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva e luminosa per la sicurexza degli operatori e degli utenti in transito” (cfr. verbale polizia municipale, in atti).
Di conforto alla ricostruzione avanzata dall'attore per cui l'evento di cui è causa sia stato determinato dalle condizioni della strada appare anche la prova testimoniale assunta a mezzo del teste che, escusso all'udienza del 15/11/2021, ha dichiarato: “io mi trovavo nella Testimone_1 mia macchina dietro la macchina guidata da mio figlio e ho visto l'accaduto (...) confermo che su quel tratto di strada non c'è illuminazione;
ancora oggi quel tratto di strada non è illuminato perché non sono presenti lampioni”
In merito alle contestazioni circa la parzialità del AL, padre dell'attore, giova ricordare che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi, comunque non offerti nella specie, dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (sul punto Cass. n. 25358/2015); nel caso che ci occupa la Provincia, convenuta, non ha contestato la presenza del teste al momento del sinistro, nè la ricostruzione da questi fornita.
In assenza di ulteriori allegazioni di segno contrario, risulta, dunque, provato il nesso causale, ossia che il veicolo dell'attore abbia riportato i lamentati danni in conseguenza dell'impatto della propria autovettura con i detriti e il palo presenti sulla carreggiata, non evitabili a causa della carenza di visibilità e non segnalati.
2.1 Ancora in relazione all'an e al quantum del risarcimento dei danni patiti dall'odierno attore, occorre tenere in considerazione le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Le conclusioni del perito nominato, in quanto coerenti con la documentazione in atti ed esenti da apparenti vizi logici, possono essere fatte proprie da questo Giudicante. Dalle risultanze peritali, si evince: - la perfetta compatibilità dei danni subiti dall'attore con la dinamica del sinistro (“stabilisco che è del tutto evidente che i danni riportati dall'autovettura del , tg. FA438KP, e CP_1 riportati in Atti presso il Tribunale, sono compatibili con l'urto contro un paletto urtato nella sua sezione trasversale circolare, come mostra la foto che ho eseguito ponendo il paletto su uno scavo semicircolare effettuato dallo stesso all'atto dell'impatto contro la mascherina anteriore di plastica della predetta FIAT 500X tg.FA438KP”; cfr. relazione c.t.u.);
- l'assenza di comportamenti negligenti o imprudenti in capo all'attore (“In relazione alle
Responsabilità del conducente e proprietario dell'auto FIAT 500X , sig. , come ho CP_1
già detto in precedenza al Capitolo 9, pag 8, la velocita tenuta dal CIFALDI era, al momento dell impatto contro il paletto della segnaletica stradale verticale divelto da un precedente incidente stradale, di circa 68km/h , inferiore a quella massima di 70km/h consentita sulla SP77 ¢ “normale” in relazione alla percorrenza della corsia per Cerignola dopo la Rotatoria (Rotatoria indicata dalla Polizia Municipale quale 5 luogo del sinistro) e, purtroppo, detta velocita era idonea a provocare il danno accertato sulla sua auto FIAT 500X. Inoltre, ritengo che il non CP_1 abbia responsabilità nell'aver “attinto” il paletto di che trattasi, poiché lo stesso, elemento intrinseco della e divelto da incidente stradale avvenuto in precedenza, era disposto Parte_2 sull'asfalto della corsia verso Cerignola parallelamente all'asse stradale e, quindi, in posizione
“non percettibile” ad una “normale attenzione di un conducente di autovettura” , perché il conducente pone la pro12 pria attenzione verso veicoli o pedoni o animali che possano porsi quali ostacoli davanti al proprio percorso e perché il paletto si presentava con la sua dimensione minima, sezione trasversale con diametro 5cm”);
- l'accertamento della non conformità del tratto stradale de quo in relazione alle specifiche prescrizioni imposte dalle norme (“incongruenze delle installazioni della segnaletica stradale sulla
SP77” (ved. in dettaglio Capitolo 12) ed alcune “incongruenze delle installazioni della segnaletica stradale sulla Rotatoria presso del luogo del sinistro” (ved. in dettaglio Capitolo 14) in relazione delle Leggi che devono essere applicate nella costruzione ed installazione delle strade,
“incongruenze” che hanno causato incidenti pregressi sulla stessa Rotatoria”).
Quanto ai danni materiali relativi all'autovettura, il perito nominato ha stimato in € 24.180,96, IVA compresa, la somma risarcibile, superiore alla domanda formulata dall'attore con atto di citazione €
22.757,65 giustificando tale importo maggiorato con l'aumento dei prezzi di alcune componenti da sostituire.
Non sono state avanzate osservazioni dalle parti alla relazione.
Conclusivamente, va affermata l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, quest'ultimo va condannato a risarcire in favore dell'attore la somma complessiva di € 24.180,96, IVA compresa, come meglio specificato dalla relazione tecnica che qui si richiama (cfr. pag 11 relazione c.t.u.).
Sul punto, si dà atto che l'attore, in sede di note di precisazione delle conclusioni, ha precisato la propria domanda richiedendo “previo accertamento del relativo obbligo, accertare e dichiarare la responsabilità della Provincia di Foggia, in persona del Prefetto pro-tempore e, per l'effetto, condannare la Provincia di Foggia al pagamento della complessiva somma di 24.180,96 così come accertata dal CTU in corso di causa, dovuta a titolo di risarcimento del danno…”, dovendosi pertanto accogliere la domanda in questi termini. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2534/2015), “la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 c.p.c.” (Cass. n. 14961/2006; cfr. Cass. n.
9266/2010 e Cass. n. 4828/2006), cosicchè, “in tema di risarcimento danni, la circostanza che
l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (Cass. n. 1083/2011; cfr. Cass. n. 17977/2007)”.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre non vi spazio per condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c., non risultando determinante il solo rifiuto a partecipare alla procedura di negoziazione assistita.
Alla soccombenza della Provincia di Foggia consegue la condanna della medesima alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte del AL, che si liquidano come specificato in dispositivo secondo i parametri medi stabiliti dalle tabelle attualmente vigenti per lo scaglione corrispondente in base al decisum, in € 5.077,00 per compenso e € 264,00 per spese.
3.1 Le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto (Decreto di liquidazione ctu n. cronol.
13013/2022 del 02/11/2022), ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta Provincia di Foggia, soccombente, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla predetta le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda spiegata da nei confronti della Provincia di Foggia e dichiara CP_1
l'esclusiva responsabilità della Provincia di Foggia in ordine al sinistro di cui è rimasto vittima l'attore, per le ragioni di cui in parte motiva;
- per l'effetto, condanna la Provincia di Foggia al pagamento della somma di € 24.180,96, IVA compresa, a titolo di risarcimento del danno materiale subito da;
CP_1
- condanna la Provincia di Foggia alla refusione delle spese di lite sostenute da che CP_1
liquida in € 5.077,00 per compenso per compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%),
IVA e CAP come per legge e € 264,00 per spese;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto (Decreto di liquidazione ctu n. cronol.
13013/2022 del 02/11/2022), ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio nei confronti del CTU, nei rapporti interni definitivamente a carico della Provincia di Foggia, con il conseguente diritto dell'attore AL di ripetere le somme eventualmente già versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
Così deciso in Foggia, in data 15 maggio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 143/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AL Alessia, elettivamente domiciliato in CP_1
Cerignola via Taormina 37, presso il difensore avv. AL Alessia;
ATTORE
CONTRO
PROVINCIA DI FOGGIA, con il patrocinio dell'avv. Baldi Maria Antonietta, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Fortore n. 8/C presso il difensore avv. Baldi Maria Antonietta;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione per riassunzione di causa originariamente introdotta innanzi al G.d.P. di
Foggia, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Provincia di Foggia per CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice di Pace adito, previo accertamento del relativo obbligo, accertare e dichiarare la responsabilità della Provincia di
Foggia e, per l'effetto, condannare la Provincia di Foggia al pagamento della complessiva somma di € 22.757,65 dovuta a titolo di risarcimento del danno per i motivi meglio esposti in narrativa o di quella minore che sarà determinata nel corso del giudizio, nonché quella che vorrà stabilire ex art.96 c.p.c. per non aver parte convenuta risposto all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso del 15%, iva e cap come per legge”.
A sostegno della sua domanda l'attore ha dedotto che:
- egli è proprietario dell'autovettura FIAT 500 X, Tg FA438KP, garantita per la RCA dalla con polizza n. 30/163447395; Controparte_2
- in data 05.12.2018, verso le ore 18:20, nel mentre percorreva, con andatura moderata, la
S.P. 77 in corrispondenza del Km. 16,00, con direzione di marcia da Manfredonia a
Cerignola, all'altezza della rotatoria ivi presente, ritrovava improvvisamente il manto stradale della propria corsia di pertinenza occupato da una ingente quantità di pietrisco
(ghiaia), terra, arbusti e, soprattutto, da un palo in ferro della segnaletica verticale che ritrovandosi abbattuto e rovinato sulla corsia di marcia impegnata dalla FIAT 500 X si andava interamente a conficcare nella parte anteriore dell'autovettura FIAT 500 X, Tg
FA438KP, nell'occasione da lui condotta, che rimaneva gravemente danneggiata;
- la presenza del palo della segnaletica verticale nonché del materiale sopra indicato sulla carreggiata non risultava segnalato e, non essendo visibile, era impossibile da evitare;
- sul luogo dell'occorso intervenivano i Vigili Urbani di Cerignola che redigevano apposito verbale di incidente stradale;
- a causa dei danni subiti, l'autovettura Fiat 500 X di proprietà dell'attore non risultava circolante, motivo per cui veniva richiesto l'intervento di un carro attrezzi che conduceva l'auto presso il Concessionario autorizzato FIAT “Pirro s.a.s.”, con sede in Cerignola al C.so
Scuola Agraria n. 37, ove la stessa rimaneva ricoverata per diverse settimane;
- privo di riscontro rimaneva l'invito rivolto alla Provincia di Foggia – quale ente proprietario o gestore della strada -, con comunicazione PEC del 07.12.2018, a comunicare la propria compagnia assicurativa nonché a periziare l'autovettura di proprietà dell'attore.
- i danni materiali subiti dal veicolo a seguito dell'occorso erano stati quantificati nell'importo complessivo di € 22.757,65 (Euro ventiduemilasettecentocinquantasette/65);
- la richiesta risarcitoria inviata con comunicazione PEC del 02.04.2019 alla Provincia di
Foggia, nonché l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita erano rimasti inevasi.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Foggia contestando la domanda risarcitoria relativamente all'an e al quantum debeatur. In particolare l'ente ha contestato la storicità della dinamica del sinistro dedotta dall'attore nonché il nesso causale tra i danni lamentati ed il sinistro per cui è causa ed ha attribuito l'eziologia dell'evento alla condotta di guida del AL, deducendo che, se lo stesso avesse proceduto sullo specifico tratto di strada ad una velocità accorta, conforme a regole di condotta imperative, quest'ultima avrebbe consentito all'attore di evitare il sinistro de quo causato per certo dalla sua condotta di guida e/o dal caso fortuito.
La provincia ha concluso chiedendo “Rigettare la domanda proposta ex adverso perché infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum . Condannare l'attore alle spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 19.10.2020, il precedente Giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co VI c.p.c.
Ammessi i mezzi istruttori articolati, nei limiti di cui al provvedimento del 4.05.2021, all'udienza del 15.11.2021 è stato escusso il teste e, all'esito, il Giudice si è riservato in merito Testimone_1
alle richieste di CTU tecnico ricostruttiva e quantificativa avanzate da parte attrice.
A scioglimento della riserva assunta, lo scrivente Giudice, con provvedimento del 18.11.2021, ritenuto di dover disporre accertamento tecnico di Ufficio al fine di procedere alla ricostruzione del sinistro per cui e causa e alla quantificazione dei danni lamentati dall'attore, ha nominato l'ing.
, che ha depositato la relazione peritale in data 14.09.2022. Persona_1
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 24.02.2023 il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni al 27.01.2025, in cui, riservatasi a sentenza, ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
1. La domanda risarcitoria avanzata dall'attore è fondata e deve essere accolta.
La fattispecie de qua si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Al tradizionale insegnamento della giurisprudenza – che tendeva ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nel caso di beni facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra il demanio stradale), rispetto ai quali, a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non è possibile svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode (Cass. n. 11366/2002) – si è andato recentemente contrapponendo e consolidando un diverso orientamento interpretativo, che appare preferibile, secondo il quale l'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio della pubblica amministrazione e il suo uso diretto da parte di un rilevante numero di utenti sono solo indici sintomatici dell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene, ma non la attestano in modo automatico, sicché l'art. 2051 c.c. trova applicazione ogniqualvolta nel caso concreto non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia, determinata appunto dal suo uso generale da parte dei terzi e dalla sua notevole estensione (Cass. n. 16770/2006; n. 15779/2006).
Per quanto attiene, poi, specificamente all'applicabilità dell'art. 2051 c.c., è stato anche affermato il principio secondo cui la responsabilità del custode richiede che l'evento sia stato cagionato dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (Cass. n.
4480/2001): nell'effettuare tale valutazione non si deve distinguere tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali, poiché l'art. 2051 c.c. – a differenza dell'art. 2043 c.c., il quale impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi – pone a carico di un soggetto ben individuato uno specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi.
In applicazione delle regole proprie del canone di imputazione della responsabilità proprio dell'articolo 2051 c.c., il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare l'avvenuto verificarsi dell'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 15042/2008, ha anche chiarito che le peculiarità dell'ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. vanno individuate piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode
(quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi); nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, mentre nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. L'impostazione risulta in linea con il principio giurisprudenziale per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. grava sull'ente pubblico (Cass. n. 19653/2004).
In merito al criterio di attribuzione dell'onere di fornire la prova del fatto idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente custode, la Suprema Corte si è specificamente espressa anche con la sentenza n. 20427/2008, affermando che la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. resta esclusa solo dalla prova, gravante sul custode, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.
2. Tanto premesso in chiave di sistema, va osservato che il fatto storico in sé risulta pacifico e testimoniato anche dal rapporto di incidente stradale allegato dall'attore, come anche la proprietà della strada teatro del sinistro in capo all'ente convenuto, risultando invece controverse le modalità dell'accadimento e le relative responsabilità.
L'attore ha dedotto, infatti, che il sinistro si è verificato per cause da sé indipendenti ed è stato diretta conseguenza delle condizioni del tratto stradale percorso. L'ente, dal canto suo, ha attribuito l'eziologia del sinistro alla condotta di guida del AL, asseritamente non idonea rispetto allo stato dei luoghi.
Dato atto delle rispettive posizioni delle parti deve rilevarsi che, in seguito all'evento, l'attore ha allertato la polizia municipale di Cerignola che risulta essere giunta sul luogo alle ore 19.40. La pattuglia, nella relazione di incidente stradale redatta in seguito all'intervento, ha precisato:
- che all'arrivo non era presente il veicolo perché già rimosso da carroattrezzi, pertanto, sullo stesso non veniva effettuato rilievo fotografico dei danni riportati;
- che sulla sede stradale della rotatoria teatro del sinistro era presente pietrisco e che la segnaletica verticale era danneggiata, presuntivamente, da altri eventi;
- che era stata recuperata una targa di un veicolo con combinazione alfanumerica BNS619;
- che era stata allertata la ditta al fine di provvedere alla pulizia e alla messa in Parte_1
sicurezza della sede stradale.
Rileva, dunque, il dato per cui la sede stradale fosse ingombrata da detriti e che in una condizione limitata di visibilità, considerato l'orario, ore 19.20 del mese di dicembre, di verificazione del sinistro e l'assenza di pubblica illuminazione sui luoghi, sia stato impossibile per l'attore sia scorgere in tempo utile i detriti in questione, sia poter porre in essere eventuali manovre di emergenza.
Che la situazione in cui versava il tratto stradale al momento del fatto fosse intrinsecamente pericolosa, è testimoniata dal fatto che la Polizia municipale intervenuta provvedesse nell'immediatezza a mettere i veicoli in sicurezza, rendendoli visibili, e a contattare la CP_3 incaricata di effettuare gli interventi di rimozione dei detriti, “che provvedeva alla pulizia della sede stradale apponendo segnaletica mobile e coni catarifrangenti come da allegato fotografico.
Venivano disposti i veicoli di servizio in modo visibili e con i dispositivi di segnalazione e di illuminazione accesi e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva e luminosa per la sicurexza degli operatori e degli utenti in transito” (cfr. verbale polizia municipale, in atti).
Di conforto alla ricostruzione avanzata dall'attore per cui l'evento di cui è causa sia stato determinato dalle condizioni della strada appare anche la prova testimoniale assunta a mezzo del teste che, escusso all'udienza del 15/11/2021, ha dichiarato: “io mi trovavo nella Testimone_1 mia macchina dietro la macchina guidata da mio figlio e ho visto l'accaduto (...) confermo che su quel tratto di strada non c'è illuminazione;
ancora oggi quel tratto di strada non è illuminato perché non sono presenti lampioni”
In merito alle contestazioni circa la parzialità del AL, padre dell'attore, giova ricordare che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi, comunque non offerti nella specie, dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (sul punto Cass. n. 25358/2015); nel caso che ci occupa la Provincia, convenuta, non ha contestato la presenza del teste al momento del sinistro, nè la ricostruzione da questi fornita.
In assenza di ulteriori allegazioni di segno contrario, risulta, dunque, provato il nesso causale, ossia che il veicolo dell'attore abbia riportato i lamentati danni in conseguenza dell'impatto della propria autovettura con i detriti e il palo presenti sulla carreggiata, non evitabili a causa della carenza di visibilità e non segnalati.
2.1 Ancora in relazione all'an e al quantum del risarcimento dei danni patiti dall'odierno attore, occorre tenere in considerazione le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Le conclusioni del perito nominato, in quanto coerenti con la documentazione in atti ed esenti da apparenti vizi logici, possono essere fatte proprie da questo Giudicante. Dalle risultanze peritali, si evince: - la perfetta compatibilità dei danni subiti dall'attore con la dinamica del sinistro (“stabilisco che è del tutto evidente che i danni riportati dall'autovettura del , tg. FA438KP, e CP_1 riportati in Atti presso il Tribunale, sono compatibili con l'urto contro un paletto urtato nella sua sezione trasversale circolare, come mostra la foto che ho eseguito ponendo il paletto su uno scavo semicircolare effettuato dallo stesso all'atto dell'impatto contro la mascherina anteriore di plastica della predetta FIAT 500X tg.FA438KP”; cfr. relazione c.t.u.);
- l'assenza di comportamenti negligenti o imprudenti in capo all'attore (“In relazione alle
Responsabilità del conducente e proprietario dell'auto FIAT 500X , sig. , come ho CP_1
già detto in precedenza al Capitolo 9, pag 8, la velocita tenuta dal CIFALDI era, al momento dell impatto contro il paletto della segnaletica stradale verticale divelto da un precedente incidente stradale, di circa 68km/h , inferiore a quella massima di 70km/h consentita sulla SP77 ¢ “normale” in relazione alla percorrenza della corsia per Cerignola dopo la Rotatoria (Rotatoria indicata dalla Polizia Municipale quale 5 luogo del sinistro) e, purtroppo, detta velocita era idonea a provocare il danno accertato sulla sua auto FIAT 500X. Inoltre, ritengo che il non CP_1 abbia responsabilità nell'aver “attinto” il paletto di che trattasi, poiché lo stesso, elemento intrinseco della e divelto da incidente stradale avvenuto in precedenza, era disposto Parte_2 sull'asfalto della corsia verso Cerignola parallelamente all'asse stradale e, quindi, in posizione
“non percettibile” ad una “normale attenzione di un conducente di autovettura” , perché il conducente pone la pro12 pria attenzione verso veicoli o pedoni o animali che possano porsi quali ostacoli davanti al proprio percorso e perché il paletto si presentava con la sua dimensione minima, sezione trasversale con diametro 5cm”);
- l'accertamento della non conformità del tratto stradale de quo in relazione alle specifiche prescrizioni imposte dalle norme (“incongruenze delle installazioni della segnaletica stradale sulla
SP77” (ved. in dettaglio Capitolo 12) ed alcune “incongruenze delle installazioni della segnaletica stradale sulla Rotatoria presso del luogo del sinistro” (ved. in dettaglio Capitolo 14) in relazione delle Leggi che devono essere applicate nella costruzione ed installazione delle strade,
“incongruenze” che hanno causato incidenti pregressi sulla stessa Rotatoria”).
Quanto ai danni materiali relativi all'autovettura, il perito nominato ha stimato in € 24.180,96, IVA compresa, la somma risarcibile, superiore alla domanda formulata dall'attore con atto di citazione €
22.757,65 giustificando tale importo maggiorato con l'aumento dei prezzi di alcune componenti da sostituire.
Non sono state avanzate osservazioni dalle parti alla relazione.
Conclusivamente, va affermata l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, quest'ultimo va condannato a risarcire in favore dell'attore la somma complessiva di € 24.180,96, IVA compresa, come meglio specificato dalla relazione tecnica che qui si richiama (cfr. pag 11 relazione c.t.u.).
Sul punto, si dà atto che l'attore, in sede di note di precisazione delle conclusioni, ha precisato la propria domanda richiedendo “previo accertamento del relativo obbligo, accertare e dichiarare la responsabilità della Provincia di Foggia, in persona del Prefetto pro-tempore e, per l'effetto, condannare la Provincia di Foggia al pagamento della complessiva somma di 24.180,96 così come accertata dal CTU in corso di causa, dovuta a titolo di risarcimento del danno…”, dovendosi pertanto accogliere la domanda in questi termini. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2534/2015), “la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 c.p.c.” (Cass. n. 14961/2006; cfr. Cass. n.
9266/2010 e Cass. n. 4828/2006), cosicchè, “in tema di risarcimento danni, la circostanza che
l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (Cass. n. 1083/2011; cfr. Cass. n. 17977/2007)”.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre non vi spazio per condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c., non risultando determinante il solo rifiuto a partecipare alla procedura di negoziazione assistita.
Alla soccombenza della Provincia di Foggia consegue la condanna della medesima alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte del AL, che si liquidano come specificato in dispositivo secondo i parametri medi stabiliti dalle tabelle attualmente vigenti per lo scaglione corrispondente in base al decisum, in € 5.077,00 per compenso e € 264,00 per spese.
3.1 Le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto (Decreto di liquidazione ctu n. cronol.
13013/2022 del 02/11/2022), ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta Provincia di Foggia, soccombente, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dalla predetta le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda spiegata da nei confronti della Provincia di Foggia e dichiara CP_1
l'esclusiva responsabilità della Provincia di Foggia in ordine al sinistro di cui è rimasto vittima l'attore, per le ragioni di cui in parte motiva;
- per l'effetto, condanna la Provincia di Foggia al pagamento della somma di € 24.180,96, IVA compresa, a titolo di risarcimento del danno materiale subito da;
CP_1
- condanna la Provincia di Foggia alla refusione delle spese di lite sostenute da che CP_1
liquida in € 5.077,00 per compenso per compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%),
IVA e CAP come per legge e € 264,00 per spese;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto (Decreto di liquidazione ctu n. cronol.
13013/2022 del 02/11/2022), ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio nei confronti del CTU, nei rapporti interni definitivamente a carico della Provincia di Foggia, con il conseguente diritto dell'attore AL di ripetere le somme eventualmente già versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
Così deciso in Foggia, in data 15 maggio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura