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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8376 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. LF ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 68605/2017 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Circ.ne Trionfale n.1, presso lo studio degli avv.ti Alessia
RA e PE IA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata a margine dell'atto di opposizione;
OPPONENTE-CHIAMANTE IN CAUSA
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente, dall'avv. Marco Pesenti, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via Ombrone n.14;
OPPOSTO
NONCHÉ
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federica Bini (Foro di
Prato) in forza di procura generale alle liti per atto notaio recante la data del 14 Persona_1 ottobre 2015, unitamente e disgiuntamente all'avv. Ornella Manfredini, in forza di procura generale alle liti per atto del notaio , recante la data del 5 maggio 2005, nonché Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio della seconda, via Avezzana n.1;
TERZO Pt_2
OGGETTO: mutuo/finanziamento-opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 11 dicembre 2024, con la concessione dei termini, ex art.190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.12927/2017 del 30.5.2017 emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.33990/2017, con il quale era ingiunto a pagamento, in favore della dell'importo di euro 17.505,82, Controparte_3 Controparte_1 oltre interessi e spese del monitorio.
La somma ingiunta riguardava quanto dovuto dal in relazione al contratto di Pt_1 finanziamento da questi stipulato con la nel maggio 2014, credito di cui la Controparte_2 si era resa cessionaria. CP_1
La parte opponente chiedeva: di revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando la totale o, in subordine, parziale inesistenza del credito;
previo accertamento della nullità, per mancanza di forma, dei rapporti contrattuali relativi alle carte revolving nn.20077212251201, 20004634397101, 10041382606652, 10041303055206, ovvero previa declaratoria della nullità delle clausole che hanno consentito l'applicazione di interessi usurari, di accertare la nullità o inefficacia del contratto di finanziamento in discussione destinato a ristrutturare il debito derivante dai suddetti rapporti e, per l'effetto, di dichiarare, ex art.1815 II comma, la non debenza degli interessi e di ogni altra remunerazione accessoria, incluse le spese di polizza, condannando la parte opposta al diffalco delle maggiori somme illegittimamente percepite, con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, nonché al diffalco di quanto pagato da esso opponente, accertando che nulla è dovuto in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione. Chiedeva, in via riconvenzionale, per le medesime ragioni, di condannare la Controparte_2
terza chiamata in causa, alla restituzione dell'importo di euro 10.994,53, oltre interessi.
[...]
In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., la parte opponente riduceva la domanda riconvenzionale da € 10 994,53 ad € 7.283,28 in considerazione che la a linea revolving n.
20077212251201 era in effetti intestata alla moglie deceduta in data 12.11.2010, Persona_2 lasciando quali eredi oltre ad esso opponente, anche i figli e CP_4 Controparte_5
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte opponente, preso atto del sopravvenuto riacquisto del credito ingiunto da parte della riduceva l'importo richiesto in via Controparte_2 riconvenzionale alla parte chiamata in causa nella somma di € 2.462,60, come da saldi rideterminati dal CTU, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La dopo aver allegato la documentazione attestante il riacquisto del credito in Controparte_1 discussione ad opera della chiedeva, in sede di note scritte, l'estromissione dal Controparte_2 giudizio.
La costituitasi, chiedeva di dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_2 attiva dell'opponente quanto alle doglianze sollevate riguardo al presunto contratto stipulato dalla e di respingere tutte le domande formulate dall'attore nei propri riguardi, in quanto Persona_2 inammissibili ed infondate.
Faceva, inoltre, proprie le conclusioni precisate dalla parte opposta in comparsa e, quindi, per quanto ad essa attinente come nuova titolare del credito, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero di condannare l'opponente alla somma ingiunta od alla diversa somma accertata oltre interessi, nonché, in estremo subordine, di condannare l'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., al pagamento della residua somma capitale, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte ed effettuata perizia contabile con relative successive integrazioni e chiarimenti.
Preliminarmente, essendo documentato ed incontestato che la ha Controparte_2 riacquistato il credito ingiunto, va dichiarata l'estromissione della Controparte_1
Riguardo al contratto di finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo va ritenuta, innanzitutto, la sussistenza della prova del credito ingiunto in base alla documentazione contabile e contrattuale allegata.
Riguardo all'eccezione di nullità avanzata dalla parte opponente in considerazione dello scopo del finanziamento di ristrutturare i debiti inerenti alle dedotte linee di credito revolving ritenute nulle, va considerato, che la mera indicazione, nel contratto di finanziamento, che lo scopo del soggetto finanziato era quello di ristrutturare i propri debiti connessi alle linee revolving sussistenti con il medesimo istituto di credito, non è di per sé motivo per ritenere detto scopo inserito nella causa del contratto.
Sul punto, va considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte:
“il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (cfr. Cass., Sez.I, ordinan. 24699/2018);
“nel mutuo di scopo convenzionale si verifica una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c. che si configura quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. Ne deriva che l'inosservanza della destinazione delle somme indicata nel mutuo rileva, in tali casi, ai fini della validità o meno del contratto stesso” (cfr. Cass., Sez. I, ordinan. n.15929/2017).
Nel caso di specie si rileva come dal contenuto del contratto non risulta che l'interesse di utilizzare la somma a fini di ristrutturare i suddetti debiti fosse considerata dalle parti come finalità comune al finanziatore, rilevato che nello stesso contratto non risulta un preciso obbligo del soggetto finanziato ad utilizzare gli importo richiesti per il fine ivi indicato, né risulta un obbligo od un onere della banca a verificare l'effettivo utilizzo delle somme per lo scopo indicato (circostanza che sarebbe sintomatica di un coinvolgimento della banca alla realizzazione dello scopo medesimo;
CP al contrario risulta (doc. 2 ) che la richiesta di ristrutturazione del debito tramite la concessione di un finanziamento era stata frutto di un'autonoma iniziativa dell'opponente che ha ritenuto conveniente operare detta ristrutturazione.
Inoltre, premesso che le somme finanziate erano state effettivamente utilizzate per lo scopo dichiarato, si ritiene che la successiva contestazione dei debiti oggetto della ristrutturazione comporti la legittimazione ad avanzare una domanda restitutoria o risarcitoria, ma non faccia venir meno l'efficacia del contratto di finanziamento, essendosi comunque realizzata la causa tipica del finanziamento medesimo.
Pertanto, ritenuta la fondatezza del credito ingiunto, ai fini dell'eccezione di compensazione e della domanda di condanna avanzata dalla parte opponente nei confronti della Controparte_2 va rilevato, innanzitutto, come la parte opponente abbia ridotto la domanda riconvenzionale ai tre contratti intestati a sé, escludendo quello intestato alla moglie.
Va rilevato, poi, preliminarmente che tutte le linee revolving sono state utilizzate per lungo tempo -le linee …101, …206 e …652 sono state rispettivamente contratte nel 1997, nel 2099 e nel
2005- e che l'opponente era ben consapevole di detti contratti anche in considerazione della sua richiesta di estinzione dei medesimi al momento di richiedere il finanziamento in discussione e che in tutti i contratti vi era una disciplina del credito revolving da utilizzare tramite la carta di credito.
Ciò detto, va rilevato, innanzitutto, come dalla perizia, in base ai corretti criteri applicati ed alle condivisibili rilevazioni effettuate, risulti, innanzitutto, che non vi era stata nessuna capitalizzazione degli interessi per nessuna delle tre linee di credito revolving, in oggetto e che, riguardo agli interessi usurari sono risultati tali solo quelli corrispettivi relativi alla linea ...652, in relazione, alla quale, quindi, andranno applicati solo gli interessi moratori nella misura legale, oltre alla decurtazione delle spese non pattuite.
In proposito, va rilevato che condivisibilmente il c.t.u., nei calcoli, fa riferimento al T.A.N. annuale indicato in contratto e non all'offerta promozionale (tan 0,00% e Taeg 3,26%) in quanto dagli estratti allegati non risulta essere stata applicata detta promozione, ma il tasso contrattuale suddetto.
Rideterminato, quindi il saldo di detta linea di credito revolving, senza applicazione degli interessi corrispettivi e delle spese non pattuite, residua un saldo finale a credito del Consorti pari ad
€ 2.643,48.
Riguardo alla linea di credito revolving …101, non essendo indicati per iscritto in modo determinato gli interessi, oltre che le spese, il saldo, applicando l'art.117 T.U.B. per gli interessi e decurtando le spese non pattuite risulta un saldo finale pari ad € 3.034,45 a credito del Pt_1
Riguardo alla linea di credito revolving …206, va premesso che risulta dal contratto allegato che la linea revolving con uso di carta di credito oltre ad essere stata espressamente richiesta, per essa vi era il riferimento alle condizioni contrattuali indicate a margine nella stessa pagina.
Pertanto, si ritiene di non dover applicare l'art.117 T.U.B., conseguentemente il calcolo del perito riguardo detto conto porta ad un saldo finale a debito del di € 3.999,07 rispetto a Pt_1 quello ricavabile dagli estratti conto pari ad € 4.060,96 con una differenza di € 61,89 pagata in più dal in sede di estinzione del debito. Pt_1
Va rilevato, poi, in ordine all'eccezione di nullità avanzata dall'opponente in sede di comparsa conclusionale, che risulta assorbente la circostanza che il D.M. n. 485/2001, attuativo del d.lgs
374/1999, applicabile ratione temporis, prevede all'art. 2, comma 2, lettera a) che ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento.
Per quanto detto, a fronte del credito ingiunto di € 17.505,82 risulta un credito a favore dell'opponente, in relazione alle tre linee di credito revolving oggetto del procedimento (a seguito della riduzione della domanda sopra vista) di € 5.739,82 (2.643,48 + 3.034,45 + 61,89).
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, residua un credito in favore della parte opposta di euro 11.766,00, oltre gli interessi convenzionali dalla domanda al saldo.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, accertato un credito a favore di parte opponente, da opporre in compensazione, di euro 5.739,82, in relazione alle tre dedotte linee di credito revolving, per illegittima applicazione di spese non pattuite, interessi ultralegali e interessi usurari nei limiti sopra esposti, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va Parte_1 condannato al pagamento, in favore della dell'importo di euro 11.766,00, Controparte_2 oltre gli interessi convenzionali dalla domanda al saldo;
rigettando le residue domande avanzate dalle parti.
In considerazione del sopravvenuto riacquisto del credito da parte della e Controparte_2 della conseguente sopravvenuta carenza di titolarità in capo alla cessionaria del credito in CP_1 oggetto si ritiene di compensare tra la parte opposta e le altre parti le spese di lite.
In considerazione della reciproca soccombenza si ritiene di compensare le spese di lite tra la parte opponente e la parte chiamata in causa, ponendo definitivamente a carico di ciascuna di dette ultime parti le spese di perizia nella misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertato un credito a favore di parte opponente, da opporre in compensazione, di euro
5.739,82, in relazione alle linee di credito revolving nn. 20004634397101, 10041382606652,
10041303055206, per illegittima applicazione di spese non pattuite, interessi ultralegali e interessi usurari nei limiti sopra esposti, revoca il decreto ingiuntivo n.12927/2017 del 30.5.2017 emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.33990/2017; condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 dell'importo di euro 11.766,00, oltre gli interessi convenzionali dalla domanda al saldo;
rigetta le residue domande avanzate dalle parti e dichiara l'estromissione della Controparte_1 compensa le spese di lite tra la e le altre parti;
Controparte_1 compensa le spese di lite tra e la ponendo Parte_1 Controparte_2 definitivamente a carico di ciascuna di dette ultime parti le spese di perizia nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 3.6.2025 Il Giudice
LF ND