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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4869 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40773/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel
Dott.ssa. Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40773/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNA MENICHINO (C.F. - PEC: C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO MICCA, 8 Email_1
SARONNO (VA), presso lo studio del difensore
QUERELANTE contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO (C.F. ), presso i cui uffici, in Via P.IVA_1
FREGUGLIA, n. 1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC Email_2
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale di Milano QUERELATE PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL QUERELANTE CONCETTO Pt_1
Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in composizione Collegiale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) Ordinare l'acquisizione dell'originale del verbale n. 7000 14554829 del 5/10/17 redatto dalla Polizia stradale di Milano
2) Accogliere la querela di falso e per l'effetto accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della firma apposta in calce al verbale n. 7000 14554829 emesso dalla Polizia Stradale di
Milano, in data 5.10.2017, attribuita a . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso spese generali, C.p.a e Iva ai sensi di legge.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA QUERELATA MINISTERO DELL'INTERNO UTG
In via preliminare
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per querela di falso per patente violazione dell'art. 163 n.3 e
4 c.p.c
- Dichiarare inammissibile l'azione così come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c e comunque il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
Nel merito
- Rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c. In via istruttoria: nella non creduta ipotesi di superamento della valutazione di ammissibilità della querela di falso si formula espressa riserva di richiedere la concessione dei termini di cui art.183 VI comma c.p.c e di prodromico e congruo termine per il deposito dell'originale del documento oggetto del procedimento de quo
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLE QUERELATA
[...]
[...]
[...]
chiede il rigetto delle domande in quanto destituite di fondamento e Controparte_2 comunque la declaratoria di inammissibilità dell'azione ed il difetto di legittimazione passiva e contestuale condanna alle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13 ottobre 2022 il sig. Parte_1 ha promosso querela di falso in corso di causa nei confronti della (a cui ci si Controparte_3 riferirà di seguito anche come “Ufficio Territoriale Ministero dell'Interno”) per fare CP_1 accertare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al verbale n. 7000 14554829 della Polizia
Stradale di Milano emesso in data 5.10.2017. In particolare il querelante ha dedotto che pagina 2 di 7 • nel corso del procedimento n.r.g. 1692/2022 proposto davanti al Giudice di Pace di Milano avverso alcune cartelle di pagamento emesse da su incarico Controparte_2 della (docc. 1A,1B,1C, querelante), quest'ultima, al fine di superare le Controparte_3 contestazioni sollevate in giudizio dall'odierno querelante, aveva prodotto il verbale n. 7000
14554829 del 5.10.2017 (doc. 4, querelante), atto presupposto alla cartella di pagamento n. 068 2019 00685366 36 001(1), sul quale era apposta una sottoscrizione apocrifa riferibile al sig.
(2); Parte_1
• il verbale della polizia stradale di Milano n. 7000 14554829 del 5.10.2017 denunciava la violazione da parte di dell'art. 116, comma 14 del Codice della Strada (D. Lgs Parte_1 Nu 285/1992) per aver consentito al sig. , sprovvisto della patente , l'uso e la Parte_2 guida di un ciclomotore che si trovava nella sua materiale disponibilità;
• dopo il disconoscimento della firma da parte di il Giudice di Pace, su Parte_1 richiesta di quest'ultimo, ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del procedimento per querela di falso (doc. 5, querelante);
• la falsità materiale della firma era chiaramente evincibile confrontandola con quella apposta sugli altri verbali prodotti nel giudizio davanti al Giudice di pace (n. 7000 14579918 del
4.9.2018 e 7000 14579919 del 4.9.2018, docc. 2 e 3), nonché con la sottoscrizione contenuta nel documento d'identità (doc. 6, querelante) e nelle procure alle liti rilasciate al difensore (doc. 7).
La (o ) si è costituita il Controparte_3 Controparte_1
03.04.2023 per l'udienza del 21.04.2023, chiedendo il rigetto della domanda del querelante. In particolare l'Ente ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, per vizi attinenti alla editio actionis (art. 163 comma 1, n.4, cpc), alla luce della carente allegazione della causa petendi. Ha rilevato, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che il soggetto che intendeva avvalersi del documento impugnato era l' . La convenuta ha eccepito, Controparte_2 inoltre, l'inammissibilità della querela sulla base della considerazione per cui “non ogni falsità ideologica [sia] sindacabile mediante introduzione di azione civilisticamente intesa di querela di falso” (cfr. p. 2, comparsa di risposta). 2 pagina 3 di 7 In data 21.04.2023 si è svolta l'udienza di prima trattazione nella quale la difesa della querelante, alla luce dell'eccezione della di Milano, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa CP_3
; il GI ha dunque autorizzato a chiamare in causa Controparte_2 Pt_1 [...]
per la successiva udienza del 26.9.2023. Controparte_2
Nell'udienza del 26.09.2023 il GI, dopo aver verificato l'avvenuta notifica della querela ad
[...]
ne ha dichiarato la contumacia e assegnato i termini per il deposito delle Controparte_2 memorie intermedie, rinviando all'udienza del 9 gennaio 2024 ore per il deposito in originale del verbale n. 7000 14554829 e per decidere sulle prove.
In data 11.10.2023 si è costituita (d'ora in avanti anche “ ) Controparte_2 CP_4 deducendo, a sua volta, il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che il soggetto con un interesse ad avvalersi del documento era la , in quanto Ente Impositore, CP_3 concludendo per il rigetto delle domande del querelante, in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate.
Dopo il deposito delle memorie intermedie all'udienza del 9.01.2024 è avvenuto il deposito dell'originale del verbale contenente la firma oggetto di querela. Il GI, dopo aver disposto la custodia del documento nella cassaforte della cancelleria, ha ordinato l'espletamento di CTU grafologica sull'autenticità della firma a nome apposta sull'ultimo rigo della pagina Parte_1 frontale del verbale, nominando quale consulente la dott.ssa che ha Persona_1 prestato giuramento alla successiva udienza del 9.04.2024.
Dopo il deposito della relazione del CTU in data 29.08.2024, all'udienza del 8.10.2024 le convenute e hanno contestato le risultanze peritali e Controparte_3 Controparte_2 chiesto, unitamente al querelante, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine nell'udienza del 21.01.2025, dopo la precisazione delle conclusioni da parte dei difensori delle parti, il GI ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio e assegnato i termini per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica.
***
Nell'odierno procedimento il Collegio è chiamato a valutare la veridicità della sottoscrizione apposta al verbale della polizia stradale di Milano n. 7000 14554829 del 5.10.2017 agli atti del procedimento n.r.g. 1692/2022 innanzi al Giudice di Pace di Milano e denunciata dal querelante come apocrifa;
si tratta della firma attribuita a e apposta su quel verbale della Polizia Stradale Parte_1 sul rigo in fondo alla prima pagina accanto alla scritta stampata “L'obbligo in solido” .
La querela di falso proposta da non è principale ma in corso di causa, Parte_1 proposta nel corso del giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali n 06820200037954979001,
06820200037954474000, 06820190068536636001 pendente dinanzi al Giudice di pace di Milano, proposto da nei confronti della . Pt_1 Controparte_5
Le cartelle di pagamento ha dedotto il querelante in citazione emesse da Controparte_2
gli sono state notificate quale coobbligato in solido con trasgressore delle
[...] Parte_2 contravvenzioni al Codice della Strada.
Le parti del giudizio di querela coincidono con le parti della causa di merito nel cui ambito la querela è stata promossa e ritenuta rilevante ed ammissibile.
Le questioni processuali
pagina 4 di 7 Deve, innanzi tutto, rilevarsi come prive di pregio risultino le contestazioni delle convenute in merito alla loro carenza di legittimazione passiva (cfr. p. 2 comparsa di e p. 1, comparsa Controparte_3
. CP_4
Va posto in evidenza che oggetto della presente querela di falso in via incidentale è solo la questione se sia o non sia di la firma (non leggibile ma a questi attribuita) apposta sul Parte_1 verbale della Polizia di Milano n. 7000 14554829 del 5.10.2017 nello spazio in calce contraddistinto con la scritta “L'obbligo in solido”; non è oggetto della querela stabilire se il sig sia obbligato Pt_1 in solido per le contravvenzioni che discendono da quel verbale, essendo tale questione oggetto del giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Milano, giudice a quo.
Quanto al , esso è legittimato passivo avendo mostrato di volersi avvalere Controparte_6 del documento producendolo agli atti della causa a quo promossa avverso le cartelle pagamento nn.
068 2020 00379549 79 001, 068 2020 0037954474 000 e 068 2019 00685366 36 001 (cfr. p. 3, atto di citazione), quale presupposto per l'emissione di una di queste (la n. 068 2019 00685366 36 001).
Del pari passivamente legittimata deve considerarsi che, secondo quanto sostiene lo stesso CP_4
, è “Ente Riscossore” che avrebbe interesse a utilizzare il verbale nella Controparte_6 causa da cui origina il presente procedimento “controvertendosi” – in quel procedimento – “sugli effetti della invalidità derivata o meno della cartella esattoriale” (cfr. pagina 2, comparsa di risposta,
). Controparte_6
Per altro sia il , sia sono parti del giudizio a quo dove è stata presentata la querela CP_6 CP_4 di falso. Contr Il ministero dell'interno di Milano opina, inoltre, nel suo atto introduttivo, sulla nullità della citazione del querelante, per carente allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. pp.1- 2, comparsa di risposta). Anche questo rilievo risulta infondato, avendo il querelante esposto, seppure sinteticamente, gli elementi a fondamento della querela (cfr. pp. 1-3, atto di citazione), avendo così integrato i requisiti dettati dall'art.163, comma 3, n. 4, cpc sulla validità della citazione nell'ottica dell'aeditio actionis;
ha inoltre prodotto deu documenti, il n. 6 eil n. 7) a dimostrazione della non riconducibilità alle sue firme di quella che si trova sul verbale della Polizia stradale (doc. 4)..
Non condivisibili, infine, le considerazioni dell'Avvocatura dello Stato in merito all'inammissibilità della querela. La querela è stata reputata ammissibile dal Giudice di Pace di Milano di fronte al quale pende il procedimento, attualmente sospeso, avverso le cartelle esattoriali, e pur convenendo sul rilievo in base al quale “non ogni falsità ideologica è sindacabile mediante (…) querela di falso” (cfr. p. 2-3, comparsa di risposta), si evidenzia come sia certamente ammissibile la querela di falso avente ad oggetto la denunciata falsità materiale della sottoscrizione attribuita ad un soggetto che ne neghi la autenticità, apposta su un verbale redatto dagli agenti accertatori della polizia stradale avente la validità di atto pubblico di cui agli artt. 2699 c.c. e 2700 c.c..
L'Avvocatura non ha mai dedotto che la firma poco leggibile apposta nello spazio identificato con la scritta “l'obbligo in solido” non è attribuita a , dato che rende rilevante e Parte_1 ammissibile la querela da parte di quest'ultimo che assume non sua la firma.
Per altro spetta al Giudice di Pace di Milano, dinanzi al quale le querela è stata proposta, il potere di valutare previamente la rilevanza ai fini della decisione del documento denunciato di falso e di assegnare un termine per la proposizione della querela davanti al giudice competente, sospendendo il processo.
Le querela di falso nel merito
Ciò posto in ordine all'ammissibilità della querela in corso di causa (valutata dal giudice a quo), nel merito, va ritenuta la falsità della firma impugnata, la cui riferibilità alla mano dell'attore va esclusa pagina 5 di 7 alla luce delle risultanze della CTU grafologica eseguita dalla dottoressa Persona_1 sull'originale del documento, le cui conclusioni all'esito di un'indagine approfondita e completa si condividono in ragione del convincente percorso argomentativo contenuto nella consulenza e non essendo emersi elementi che possano contrastare le conclusioni dell'analisi della consulente..
La consulente d'ufficio ha compiuto la propria analisi confrontando la sottoscrizione apposta sul documento originale con numerose firme di comparazione, tra cui alcune apposte dal sig. Parte_1
nel corso delle operazioni peritali, prendendo in considerazione caratteristiche tipiche, quali
[...] ductus, pressione, forma delle aste e andamento sul rigo, giungendo infine ad affermare la natura apocrifa della sottoscrizione.
Per quanto fin qui detto deve dunque ritenersi dimostrato che la firma apposta nel riquadro riservato all'”obbligo in solido” sul verbale n. 7000 14554829 del 5.10.2017 non è autografa di
[...]
. Parte_1
Il comando giudiziale
Va accolta la querela di falso proposta da e dichiarata la falsità della Parte_1 sottoscrizione a nome di apposta sul verbale della polizia stradale di Milano Parte_1 n. 7000 14554829 datato 5.10.2017 nella riga finale nello spazio accanto alla scritta “L'obbligo in solido”.
Consegue l'annotazione della sentenza una volta passata in giudicato sull'originale ex art 226 co 2 cpc
Le spese di Lite
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. cpc. Nel caso di specie, le parti convenute in solido, e Controparte_6 Controparte_2
, sono condannate al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice
[...] [...]
; le spese si liquidano in dispositivo, in applicazione delle disposizioni del D.M. n. 55 Parte_1 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022, considerando la causa di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate in corso di causa con decreto 8.10.2024 stanno pure a carico esclusivo delle parti querelate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della querela di falso proposta da , accerta e dichiara Parte_1 la non riferibilità a e quindi la falsità della firma apposta nel Parte_1 riquadro “l'obbligo in solido” sul verbale della Polizia stradale di Milano n. 7000 14554829 del 5/10/17 e conseguentemente
2. ordina che, ai sensi dell'art. 537 cpp e secondo le modalità previste dall'art.675 secondo comma cpp, la firma di cui al punto che precede sia cancellata dal verbale della Polizia stradale di
Milano n. 7000 14554829 del 5/10/17 attualmente custodito in originale presso la Cancelleria di questa sezione del Tribunale, il tutto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3. condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'attore , che si liquidano in euro 3.809,00 per onorari oltre al Parte_1 rimborso delle spese generali, delle spese non ripetibili eventualmente sostenute, cpa e iva di legge.
4. Pone definitivamente il costo della consulenza d'ufficio liquidato in corso di causa in euro pagina 6 di 7 1.849,50 di cui euro 50,00 per spese oltre accessori a carico delle parti querelate soccombenti.
Milano, 3 aprile 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La cartella, dell'importo di euro 20.570,58, era stata emessa a seguito di infrazioni al codice della strada commesse dai sigg. e e notificata al querelante in qualità di coobbligato in solido Parte_2 Parte_1