TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RGEN N 1514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione all'esecuzione mobiliare”
TRA
, già Parte_1 Parte_2
(C.F./P.I. , in persona del rappresentante p.t. P.IVA_1
Avv. Giuseppe Panepinto
ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
(C.F. CodiceFiscale_1
Avv. Ivano Costa
RT
(C.F./P.I. , in persona del rappresentante p.t. P.IVA_2
Dr Nicola Parte_3
CONVENUTI
E nei confronti
NT
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, (C.I.: P.IVA_3
TERZO DEBITORE – CONTUMACE Conclusioni delle parti:
Si rinvia ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 10/10/2023, ritualmente notificato a controparte, l'
[...]
, evocava in giudizio, in sede di merito, l'Amministrazione finanziaria, Parte_1
quale ente impositore del tributo, nonché la Sig.ra quale debitrice Controparte_1
esecutata, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n.55/2023 RGEs. di questo
Tribunale.
Esponeva che a seguito della notifica del pignoramento esattoriale presso terzi, per la somma complessiva di Euro 915.240,38, la debitrice esecutata proponeva opposizione all'esecuzione, rilevando di non essere legittimata al pagamento ed instando per la sospensione cautelare della procedura.
Con ordinanza del 31/8/2023, emessa a conclusione della fase sommaria, il GE, da un lato, dichiarava improcedibile il pignoramento presso terzi per la somma di Euro 906.366,10, dall'altro, confermava la sospensione dell'esecuzione mobiliare promossa per la restante somma di Euro
7.791,61, rispetto alla quale la contribuente optava per le definizione agevolata.
In punto di spese legali, il GE disponeva la compensazione tra le parti nella misura di 1/3, condannando la sola al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di Euro 2.942,00, CP_4
oltre spese generali ed accessori di legge.
L'attrice insiste, in questa sede, per la riforma della superiore statuizione in punto di spese legali, in quanto estranea alle questioni attinenti al merito della pretesa impositiva, di esclusiva competenza dell'ADE, che provvedeva all'annullamento dell'avviso di accertamento in autotutela.
Con comparsa del 21/12/2023, si è costituita l' RT
, la quale ha negato ogni addebito, sostenendo di aver gestito al meglio la pratica della
[...] IG.ra , esaminata ed esitata nell'arco di appena 42 giorni dalla presentazione CP_1 dell'istanza di autotutela della contribuente.
Si è anche costituita la convenuta la quale ha depositato il piano di Controparte_1
rateizzazione concesso da per la definizione agevolata della debenza residua, nonché la CP_4 quietanza di pagamento della prima rata del piano, chiedendo, per l'effetto, declaratoria di estinzione della procedura esecutiva tuttora sospesa;
nel merito, la debitrice ha contestato l'atto di citazione introduttivo, ritenendo infondate le eccezioni di . CP_4
È rimasto contumace, benché regolarmente evocato in giudizio, il
[...]
NT
, terzo pignorato.
[...]
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 12/9/2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 cpc, termini venuti a scadere in data 9/12/2024.
OSSERVA
Nel presente giudizio si discorre sostanzialmente della liquidazione adottata dal GE in sede sommaria, liquidazione di cui l' si duole atteso il ruolo ricoperto di mero agente della CP_4
riscossione, tenuto - in quanto atto dovuto - alla escussione forzosa del contribuente debitore, non potendo sospendere proprio motu l'intrapresa azione coattiva.
L' evidenzia che l'improcedibilità statuita dal GE per la gran parte dell'importo preteso in CP_4
via esecutiva è dipesa, nello specifico, dall'annullamento in autotutela dell'ente impositore, effettuato solo dopo la notifica del ricorso in opposizione, sulla scorta di un errore nella individuazione del soggetto passivo del tributo.
Ragioni che risultano estranee al Concessionario, che infatti, in sede cautelare, ha chiesto di estendere il contraddittorio anche all'Amministrazione finanziaria, richiesta accolta del GE.
Ciò premesso, occorre rilevare che spetta al giudice del merito, in seguito alla regolare riassunzione dell'opposizione post-esecutiva, di esaminare la decisione provvisoria assunta dal GE anche in ordine alle spese legali liquidate nella fase sommaria (cfr. sul punto Cass. n.15082/2019
“nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga
l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito). Tra l'altro, qualora il GE non dovesse liquidare le spese della fase sommaria, la parte vittoriosa che ne abbia interesse, è onerata di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine per la riassunzione o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento, anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione (cfr. sul punto Cass. n.12977/2022).
Scrutinando, allora, il provvedimento del 31.08.2023, la decisione di compensare le spese legali nella misura di 1/3 e di condannare al pagamento della restante parte è stata motivata in CP_4 forza della fondatezza dell'opposizione promossa dalla esecutata, fondatezza che solo in minima parte è risultata tale, per ragioni sopravvenute alla notifica del pignoramento.
Di fatto, la debitrice, riconoscendo il proprio debito relativamente all'avviso di accertamento n.
TYQ02B200547/2019, ha optato per la definizione agevolata del carico di ruolo, presentando la relativa istanza in data successiva alla notifica del pignoramento ed anche all'iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione.
Il GE ha dunque ritenuto di condannare l' , quale parte processuale Controparte_5
opposta, al pagamento della restante parte, ciò in virtù del principio richiamato in seno alla stessa ordinanza cautelare, in base al quale, da un canto, l è il solo soggetto che, Controparte_5
iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è, quindi, giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso proposta (cfr. in tal senso Cass. nn.
3101/2017 e 15875/2019), dall'altro, tenuto conto della irrilevanza, nei confronti del contribuente vittorioso, dell'attribuibilità, se all'ente impositore o all'agente della riscossione, dei motivi di illegittimità dell'azione esecutiva.
Principi correttamente richiamati dal GE e condivisi anche dallo scrivente GU.
È stato al riguardo osservato, in un caso sovrapponibile al presente, di opposizione a cartella esattoriale viziata dalla omessa notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada con la correlativa sanzione amministrativa - vizio attribuibile all'ente creditore - che in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, l'esattore è tenuto a rispondere delle spese processuali nei confronti del contribuente vittorioso, atteso che la lite trae origine dalla notificazione di un atto dell'esattoria, ancorché posto in essere in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass.n.24678/2018).
È stato parimenti osservato che le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, entrambi soccombenti rispetto all'opponente vittorioso, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il concessionario ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo.
Ancora più di recente, il giudice di legittimità ha statuito che “in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre
l'integrazione del contraddittorio” (Cass. 30792/2024).
Passando alla disamina del caso specifico, ancorché l'Amministrazione finanziaria si fosse regolarmente costituita e il GE rilevasse, in seno all'ordinanza de qua, che “l'opposizione sarebbe risultata fondata con riguardo all'avviso di accertamento n. TYQ02B200547/2019 alla luce dell'impossibilità di un'azione diretta da parte del creditore della nei confronti del socio Pt_4 accomandante (cfr. da ultimo Cass. n. 13565/2021)”, ha poi conclusivamente condannato l' CP_4
alla refusione delle spese legali, sebbene compensandole in parte.
Di fatto, la pretesa tributaria è risultata non più dovuta a causa della formazione illegittima del titolo esecutivo con cui l'ente impositore aveva erroneamente individuato la IG.ra CP_1
quale coobbligata in solido con la in cui risultava socia accomandante.
[...] Pt_4
Titolo che è stato annullato dall'ente impositore in autotutela, che ha, a sua volta, determinato la improcedibilità dell'azione esecutiva in parte qua.
L'autotutela tributaria, istituto di natura amministrativa, è uno strumento attraverso il quale il contribuente può cercare di ridurre o annullare in toto la pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria e sebbene l'iniziativa è il più delle volte ad istanza del contribuente, tale istituto consente alla PA di riesaminare, anche d'ufficio, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, la propria attività senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, con la correzione o la rimozione degli atti risultati viziati sotto il profilo della legittimità o del merito (cfr. D.lgs n.219/2023). Occorre, quindi, dar conto dei motivi di illegittimità dell'atto di accertamento tributario – tanto più che la contribuente insiste per la conferma dell'ordinanza de qua e in subordine per la condanna dell'ADE.
Nella specie, vero che l'avviso di accertamento è stato rivolto illegittimamente ad un soggetto che per legge, a mente dell'art.2313 c.c., in materia di responsabilità dei soci di s.a.s. per i debiti sociali, risponde limitatamente alla quota conferita, e, però, il divieto di azione diretta nei confronti del socio accomandante, anche da parte dell'erario, non è sempre stato pacifico, tanto che la giurisprudenza richiamata in seno all'ordinanza impugnata, risalente al 2021, dà atto che tale interpretazione, che trova conforto nella dottrina maggioritaria e più recente, è confermata dalle deroghe contemplate dal codice civile, cosicché la norma, id est l'art.2313 c.c., si limita a fissare la responsabilità dell'accomandante nei confronti della società, a regolare cioè i rapporti interni alla compagine sociale.
Tanto basta, ad avviso dello scrivente GU, sotto il profilo della riforma della decisione del GE contenuta nell'ordinanza del 31/8/2023 sulle spese della fase cautelare del giudizio di opposizione introdotto dalla IG.ra e nel merito riassunto da , a determinare la CP_1 CP_4
compensabilità integrale delle spese di lite anche in riferimento alla parte dell'opposizione fondata sul vizio di legittimità del titolo esecutivo esclusivamente addebitabile all'ente impositore.
L'avviso di accertamento non era viziato, infatti, da una manifesta illegittimità tale da imporre, a carico dell'Amministrazione finanziaria, la condanna alle spese, ciò anche in applicazione del principio giurisprudenziale in base al quale «Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese» (cfr. Cass.8990/2019).
In virtù di quanto detto, a parziale riforma dell'ordinanza cautelare del 31.08.2023, pronunciata nell'ambito della esecuzione mobiliare n.55/2023 RGES, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti della fase sommaria. SULLA RICHIESTA DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
Deve essere valutata, inoltre, la richiesta di estinzione della procedura esecutiva n.55/2023 RGEs atteso che la contribuente, costituendosi, ha depositato, in uno con la comparsa di risposta, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, regolarmente approvata da e CP_4
contenente il piano di rateizzazione del debito residuo alla data del 21/7/2023, nonché la ricevuta di pagamento della prima rata del piano. Ciò giustifica, a mente dell'art.1 comma 240 L.197/2022
(A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: (…) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo), l'improseguibilità ulteriore della procedura esecutiva n.55/2023 RGEs.
Spese del procedimento
Tenuto conto dell'esito del giudizio, dei principi regolatori della materia, sussistono giustificate ragioni per compensare, anche qui integralmente, le spese tra le parti costituite e per dichiararle irripetibili nei confronti delle parti rimaste contumaci.
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni azione, eccezione e difesa:
- A parziale riforma dell'ordinanza cautelare del 31/8/2023, pronunciata nell'ambito della esecuzione mobiliare n.55/2023 RGES, compensa integralmente le spese di lite della fase sommaria.
- Dichiara la improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare n.55/2023 RGES - pendente dinanzi a questo Tribunale e già dichiarata improcedibile dal GE per la quasi totalità del credito iniziale - anche con riferimento alla somma di Euro 7.791,61, rispetto alla quale la contribuente ha optato per le definizione agevolata, già accolta e definita.
Compensa tra le parti le spese tra le parti costituite del presente giudizio e le dichiara irripetibili tra la parte attrice e le parti rimaste contumaci.
Così deciso in Caltanissetta in data 19/2/2025
IL GU
Dr Francesco LAURICELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione all'esecuzione mobiliare”
TRA
, già Parte_1 Parte_2
(C.F./P.I. , in persona del rappresentante p.t. P.IVA_1
Avv. Giuseppe Panepinto
ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
(C.F. CodiceFiscale_1
Avv. Ivano Costa
RT
(C.F./P.I. , in persona del rappresentante p.t. P.IVA_2
Dr Nicola Parte_3
CONVENUTI
E nei confronti
NT
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, (C.I.: P.IVA_3
TERZO DEBITORE – CONTUMACE Conclusioni delle parti:
Si rinvia ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 10/10/2023, ritualmente notificato a controparte, l'
[...]
, evocava in giudizio, in sede di merito, l'Amministrazione finanziaria, Parte_1
quale ente impositore del tributo, nonché la Sig.ra quale debitrice Controparte_1
esecutata, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n.55/2023 RGEs. di questo
Tribunale.
Esponeva che a seguito della notifica del pignoramento esattoriale presso terzi, per la somma complessiva di Euro 915.240,38, la debitrice esecutata proponeva opposizione all'esecuzione, rilevando di non essere legittimata al pagamento ed instando per la sospensione cautelare della procedura.
Con ordinanza del 31/8/2023, emessa a conclusione della fase sommaria, il GE, da un lato, dichiarava improcedibile il pignoramento presso terzi per la somma di Euro 906.366,10, dall'altro, confermava la sospensione dell'esecuzione mobiliare promossa per la restante somma di Euro
7.791,61, rispetto alla quale la contribuente optava per le definizione agevolata.
In punto di spese legali, il GE disponeva la compensazione tra le parti nella misura di 1/3, condannando la sola al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di Euro 2.942,00, CP_4
oltre spese generali ed accessori di legge.
L'attrice insiste, in questa sede, per la riforma della superiore statuizione in punto di spese legali, in quanto estranea alle questioni attinenti al merito della pretesa impositiva, di esclusiva competenza dell'ADE, che provvedeva all'annullamento dell'avviso di accertamento in autotutela.
Con comparsa del 21/12/2023, si è costituita l' RT
, la quale ha negato ogni addebito, sostenendo di aver gestito al meglio la pratica della
[...] IG.ra , esaminata ed esitata nell'arco di appena 42 giorni dalla presentazione CP_1 dell'istanza di autotutela della contribuente.
Si è anche costituita la convenuta la quale ha depositato il piano di Controparte_1
rateizzazione concesso da per la definizione agevolata della debenza residua, nonché la CP_4 quietanza di pagamento della prima rata del piano, chiedendo, per l'effetto, declaratoria di estinzione della procedura esecutiva tuttora sospesa;
nel merito, la debitrice ha contestato l'atto di citazione introduttivo, ritenendo infondate le eccezioni di . CP_4
È rimasto contumace, benché regolarmente evocato in giudizio, il
[...]
NT
, terzo pignorato.
[...]
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 12/9/2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 cpc, termini venuti a scadere in data 9/12/2024.
OSSERVA
Nel presente giudizio si discorre sostanzialmente della liquidazione adottata dal GE in sede sommaria, liquidazione di cui l' si duole atteso il ruolo ricoperto di mero agente della CP_4
riscossione, tenuto - in quanto atto dovuto - alla escussione forzosa del contribuente debitore, non potendo sospendere proprio motu l'intrapresa azione coattiva.
L' evidenzia che l'improcedibilità statuita dal GE per la gran parte dell'importo preteso in CP_4
via esecutiva è dipesa, nello specifico, dall'annullamento in autotutela dell'ente impositore, effettuato solo dopo la notifica del ricorso in opposizione, sulla scorta di un errore nella individuazione del soggetto passivo del tributo.
Ragioni che risultano estranee al Concessionario, che infatti, in sede cautelare, ha chiesto di estendere il contraddittorio anche all'Amministrazione finanziaria, richiesta accolta del GE.
Ciò premesso, occorre rilevare che spetta al giudice del merito, in seguito alla regolare riassunzione dell'opposizione post-esecutiva, di esaminare la decisione provvisoria assunta dal GE anche in ordine alle spese legali liquidate nella fase sommaria (cfr. sul punto Cass. n.15082/2019
“nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga
l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito). Tra l'altro, qualora il GE non dovesse liquidare le spese della fase sommaria, la parte vittoriosa che ne abbia interesse, è onerata di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine per la riassunzione o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento, anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione (cfr. sul punto Cass. n.12977/2022).
Scrutinando, allora, il provvedimento del 31.08.2023, la decisione di compensare le spese legali nella misura di 1/3 e di condannare al pagamento della restante parte è stata motivata in CP_4 forza della fondatezza dell'opposizione promossa dalla esecutata, fondatezza che solo in minima parte è risultata tale, per ragioni sopravvenute alla notifica del pignoramento.
Di fatto, la debitrice, riconoscendo il proprio debito relativamente all'avviso di accertamento n.
TYQ02B200547/2019, ha optato per la definizione agevolata del carico di ruolo, presentando la relativa istanza in data successiva alla notifica del pignoramento ed anche all'iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione.
Il GE ha dunque ritenuto di condannare l' , quale parte processuale Controparte_5
opposta, al pagamento della restante parte, ciò in virtù del principio richiamato in seno alla stessa ordinanza cautelare, in base al quale, da un canto, l è il solo soggetto che, Controparte_5
iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è, quindi, giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso proposta (cfr. in tal senso Cass. nn.
3101/2017 e 15875/2019), dall'altro, tenuto conto della irrilevanza, nei confronti del contribuente vittorioso, dell'attribuibilità, se all'ente impositore o all'agente della riscossione, dei motivi di illegittimità dell'azione esecutiva.
Principi correttamente richiamati dal GE e condivisi anche dallo scrivente GU.
È stato al riguardo osservato, in un caso sovrapponibile al presente, di opposizione a cartella esattoriale viziata dalla omessa notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada con la correlativa sanzione amministrativa - vizio attribuibile all'ente creditore - che in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, l'esattore è tenuto a rispondere delle spese processuali nei confronti del contribuente vittorioso, atteso che la lite trae origine dalla notificazione di un atto dell'esattoria, ancorché posto in essere in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass.n.24678/2018).
È stato parimenti osservato che le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, entrambi soccombenti rispetto all'opponente vittorioso, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il concessionario ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo.
Ancora più di recente, il giudice di legittimità ha statuito che “in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre
l'integrazione del contraddittorio” (Cass. 30792/2024).
Passando alla disamina del caso specifico, ancorché l'Amministrazione finanziaria si fosse regolarmente costituita e il GE rilevasse, in seno all'ordinanza de qua, che “l'opposizione sarebbe risultata fondata con riguardo all'avviso di accertamento n. TYQ02B200547/2019 alla luce dell'impossibilità di un'azione diretta da parte del creditore della nei confronti del socio Pt_4 accomandante (cfr. da ultimo Cass. n. 13565/2021)”, ha poi conclusivamente condannato l' CP_4
alla refusione delle spese legali, sebbene compensandole in parte.
Di fatto, la pretesa tributaria è risultata non più dovuta a causa della formazione illegittima del titolo esecutivo con cui l'ente impositore aveva erroneamente individuato la IG.ra CP_1
quale coobbligata in solido con la in cui risultava socia accomandante.
[...] Pt_4
Titolo che è stato annullato dall'ente impositore in autotutela, che ha, a sua volta, determinato la improcedibilità dell'azione esecutiva in parte qua.
L'autotutela tributaria, istituto di natura amministrativa, è uno strumento attraverso il quale il contribuente può cercare di ridurre o annullare in toto la pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria e sebbene l'iniziativa è il più delle volte ad istanza del contribuente, tale istituto consente alla PA di riesaminare, anche d'ufficio, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, la propria attività senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, con la correzione o la rimozione degli atti risultati viziati sotto il profilo della legittimità o del merito (cfr. D.lgs n.219/2023). Occorre, quindi, dar conto dei motivi di illegittimità dell'atto di accertamento tributario – tanto più che la contribuente insiste per la conferma dell'ordinanza de qua e in subordine per la condanna dell'ADE.
Nella specie, vero che l'avviso di accertamento è stato rivolto illegittimamente ad un soggetto che per legge, a mente dell'art.2313 c.c., in materia di responsabilità dei soci di s.a.s. per i debiti sociali, risponde limitatamente alla quota conferita, e, però, il divieto di azione diretta nei confronti del socio accomandante, anche da parte dell'erario, non è sempre stato pacifico, tanto che la giurisprudenza richiamata in seno all'ordinanza impugnata, risalente al 2021, dà atto che tale interpretazione, che trova conforto nella dottrina maggioritaria e più recente, è confermata dalle deroghe contemplate dal codice civile, cosicché la norma, id est l'art.2313 c.c., si limita a fissare la responsabilità dell'accomandante nei confronti della società, a regolare cioè i rapporti interni alla compagine sociale.
Tanto basta, ad avviso dello scrivente GU, sotto il profilo della riforma della decisione del GE contenuta nell'ordinanza del 31/8/2023 sulle spese della fase cautelare del giudizio di opposizione introdotto dalla IG.ra e nel merito riassunto da , a determinare la CP_1 CP_4
compensabilità integrale delle spese di lite anche in riferimento alla parte dell'opposizione fondata sul vizio di legittimità del titolo esecutivo esclusivamente addebitabile all'ente impositore.
L'avviso di accertamento non era viziato, infatti, da una manifesta illegittimità tale da imporre, a carico dell'Amministrazione finanziaria, la condanna alle spese, ciò anche in applicazione del principio giurisprudenziale in base al quale «Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese» (cfr. Cass.8990/2019).
In virtù di quanto detto, a parziale riforma dell'ordinanza cautelare del 31.08.2023, pronunciata nell'ambito della esecuzione mobiliare n.55/2023 RGES, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti della fase sommaria. SULLA RICHIESTA DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
Deve essere valutata, inoltre, la richiesta di estinzione della procedura esecutiva n.55/2023 RGEs atteso che la contribuente, costituendosi, ha depositato, in uno con la comparsa di risposta, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, regolarmente approvata da e CP_4
contenente il piano di rateizzazione del debito residuo alla data del 21/7/2023, nonché la ricevuta di pagamento della prima rata del piano. Ciò giustifica, a mente dell'art.1 comma 240 L.197/2022
(A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: (…) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo), l'improseguibilità ulteriore della procedura esecutiva n.55/2023 RGEs.
Spese del procedimento
Tenuto conto dell'esito del giudizio, dei principi regolatori della materia, sussistono giustificate ragioni per compensare, anche qui integralmente, le spese tra le parti costituite e per dichiararle irripetibili nei confronti delle parti rimaste contumaci.
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni azione, eccezione e difesa:
- A parziale riforma dell'ordinanza cautelare del 31/8/2023, pronunciata nell'ambito della esecuzione mobiliare n.55/2023 RGES, compensa integralmente le spese di lite della fase sommaria.
- Dichiara la improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare n.55/2023 RGES - pendente dinanzi a questo Tribunale e già dichiarata improcedibile dal GE per la quasi totalità del credito iniziale - anche con riferimento alla somma di Euro 7.791,61, rispetto alla quale la contribuente ha optato per le definizione agevolata, già accolta e definita.
Compensa tra le parti le spese tra le parti costituite del presente giudizio e le dichiara irripetibili tra la parte attrice e le parti rimaste contumaci.
Così deciso in Caltanissetta in data 19/2/2025
IL GU
Dr Francesco LAURICELLA