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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Roberto Eustacchio SIVILLA giudice ausiliario a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto depositato in data 6.2.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 18.2.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Roberto Eustacchio SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 488/23, vertente
TRA
Parte_1
, (P.I. in persona del suo commissario liquidatore
[...] P.IVA_1
avv. (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_2 C.F._1
Mercorella
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: , e la ditta Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(P.I. )
[...] P.IVA_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 18.2.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: Riassunzione dopo parziale annullamento della Cassazione/ azione revocatoria ex art. 2901
c.c.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione del 19.4.2008 la società Parte_1
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, e la ditta
[...] Controparte_1
esponendo: Controparte_3
-che, con atto notarile del 23.4.2003, la vendeva a un compendio di terreni Parte_1 Controparte_1 in agro di Ginosa e che tale compravendita era stata oggetto di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. da parte di alcuni soci della società ; Parte_1
-che la società alienante, in seguito all'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, invocava a sua volta la revoca dell'atto ai sensi degli artt. 203 e 67 l. fall.;
-che, con un ulteriore atto di compravendita, cedeva il complesso acquistato dalla Controparte_1
alla ditta Parte_1 CP_2
e chiedendo di: - ottenere la nullità della compravendita di cui all'atto pubblico in data 4.7.2006 con il quale CP_1
cedeva alla società il complesso aziendale ed immobiliare sito nel comune di
[...] CP_2
Ginosa;
- dichiarare l'inefficacia nei confronti della attrice soc. coop. Agricola del Parte_3 contratto di compravendita di cui all'atto pubblico in data 4.7.2006.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.01.2010, si costituivano e la Controparte_1 ditta impugnando e contestando il contenuto della citazione Controparte_3 introduttiva e chiedendo: - di dichiarare improponibile e/o inammissibile e, comunque, rigettare tutti i capi della domanda attrice;
- sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio in attesa della definizione di quello promosso dinanzi all'intestato commissario liquidatore della soc. coop. Fiumicello in confronto di;
- di condannare l'attore al pagamento delle spese processuali. Controparte_1
2. Con sentenza n. 629/2015 pubblicata il 7.7.2015 il Tribunale di Matera:
• rigettava la domanda principale;
• accoglieva la domanda subordinata e, per l'effetto, dichiarava inefficace, nei confronti di parte attrice il contratto di compravendita di cui all'atto pubblico in data 4.7.2006;
• autorizzava la trascrizione della sentenza nei Registri Immobiliari presso il competente ufficio del territorio;
• condannava i convenuti in solido al pagamento in favore della parte attrice dei 2/3 delle spese di giudizio.
3. Con atto di citazione notificato in data 21.9.14, proponevano appello , in proprio Controparte_1 ed in qualità di amministratore/ legale rappresentante della ditta Controparte_3 sostenendo in sintesi:
3.1. che il Tribunale errava mancando di adottare un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, in quanto, l'azione revocatoria veniva proposta quando risultavano già pendenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria sia l'omologa domanda conservativa proposta dai singoli creditori della cooperativa, sia l'azione revocatoria fallimentare;
pertanto, il giudice doveva sospendere il giudizio ed attendere la definizione di quelli proposti in precedenza. Inoltre, il
Tribunale non considerava l'istanza di sospensione, e di conseguenza si verificava una sostanziale duplicazione dell'iniziativa conservativa della società, tenuto conto che l'intero compendio di beni risultava ipotecato in favore della a fronte del mutuo agrario Controparte_4 concesso a e che il mancato esercizio della facoltà riconosciuta in favore degli organi CP_2 fallimentari, consolidava definitivamente il privilegio ipotecario concesso all'istituto bancario mutuante;
3.2. che il primo atto dispositivo impugnato in revocatoria si risolveva nell'adempimento di un debito scaduto, giacché mediante tale atto la cooperativa non faceva altro che Parte_1 estinguere le esposizioni bancarie gravanti sul sodalizio a quella data, e che il Tribunale aveva errato, in quanto nell'azione revocatoria esercitata dagli organi fallimentari nei confronti della società terza avente causa dal primo acquirente del fallito, il curatore doveva provare che il terzo sub-acquirente aveva consapevolezza che l'atto di acquisto intervenuto tra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile, e che per tanto l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art 2901 c.c. veniva introdotta per negare la sussistenza del presupposto richiesto per la declaratoria di inefficacia dello stesso atto;
3.3. che il Tribunale errava sulla regolamentazione delle spese processuali, in quanto la soccombenza reciproca vi era anche quando veniva accolta anche solo una delle molteplici domande proposte dall'attore;
Si costituiva la società agricola chiedendo: - di rigettare ogni istanza di inibitoria Parte_1 della sentenza gravata;
- di dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero per l'evidente carenza degli elementi essenziali imposti dalla norma all'atto d'appello; - ancora in limine ed immediatamente, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. essendo lo stesso infondato;
- in subordine, nel merito, di rigettarlo.
4. All'udienza del 2.4.19 la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
5. La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza n. 726/19 pubblicata il 18.10.2019, rigettava l'appello e condannava in solido gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della decisione il Giudice d'appello rilevava che:
• riguardo al primo motivo d'appello, esso perdeva valenza dopo che nelle more del giudizio, con sentenza n. 344/2017, la stessa Corte rigettava l'appello proposto da nei CP_1
confronti della contro la sentenza n. 722/2014, Parte_4 con la quale veniva dichiarata inefficace la compravendita conclusa il 23.3.2003, avendo parte appellata affermato il passaggio della sentenza impugnata in autorità di cosa giudicata e non avendo, parte appellante, confutato tale assunto;
• riguardo al secondo motivo, esso era inammissibile in quanto alla eccezione di tardività di parte appellata, seppur parte appellante non riprendeva posizioni a riguardo nel giudizio d'appello, ma dimostrava di averla già eccepita nel giudizio di primo grado, riguardava statuizioni già coperte dal giudicato e che pertanto non potevano più essere dedotte in giudizio.
• rispetto al terzo motivo, anch'esso era infondato in quanto, seppur vero che il Tribunale affermava di compensare nella misura di un terzo a causa del rigetto della domanda principale, senza altra aggiunta quanto alla misura della compensazione, era altresì vero, che la valutazione andava rapportata in funzione della importanza della domanda respinta, ed era questa la ragione che confortava la scelta del Tribunale;
• le spese di lite erano disciplinate sulla scorta del principio della soccombenza e poste a totale carico delle parti appellanti.
6. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello, e Controparte_1 Controparte_3
proponevano ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
[...]
Resisteva con controricorso la società cooperativa agricola in liquidazione coatta Parte_1 Pt_1
amministrativa.
7. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19963/2023, rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo;
cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte
d'Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte, riguardo al motivo accolto, affermava: che il giudice d'appello aveva effettuato la liquidazione delle spese del giudizio ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 28 D.M. 55/2014, “tenuto conto dei valori medi dello scaglione da 2 a 4 milioni di euro, con esclusione del compenso dovuto per la fase istruttoria”, e prendendo come parametro di riferimento, ai fini dell'individuazione del valore della controversia, il valore del compendio immobiliare oggetto di revocatoria-; che il giudice d'appello era quindi incorso nella violazione dell'art. 5 del D.M. 155/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, applicabile ratione temporis, in forza del quale, con specifico riferimento alle azioni surrogatorie e revocatorie, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente doveva aversi riguardo “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”; che, inoltre, il giudice d'appello non si era uniformato all'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, in forza del quale il valore della causa relativa ad azione revocatoria doveva essere determinato in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale veniva proposta l'azione revocatoria stessa;
che la decisione del giudice d'appello doveva, sul punto, essere cassata con rinvio, essendo necessari accertamenti di fatto al fine della nuova liquidazione.
8. Con atto di citazione in riassunzione notificato l'11.10.23, la Parte_5
adiva la Corte di Appello di Potenza, in funzione di giudice di rinvio, al fine
[...]
di provvedere alla liquidazione delle spese di causa da porre a carico dei soccombenti, nei termini indicati dalla Suprema Corte, anche relativamente al giudizio di legittimità e alla fase di riassunzione, in integrale accoglimento della domanda attrice ed in applicazione del principio enunciato dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, e per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido fra loro, al relativo pagamento.
Non si costituivano e la ditta Controparte_1 Controparte_3
9. All'udienza del 12.2.2024, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter
c.p.c., la Corte invitava parte attrice in riassunzione a fornire prova dell'avvenuta notifica dell'atto di riassunzione eseguita a mezzo pec nei confronti delle controparti e rinviava per la verifica all'udienza del 9.4.2024.
10. All'udienza del 9.4.2024, preso atto della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di riassunzione alle controparti, la Corte, rinviava per la discussione orale all'udienza del 18.2.2025 con termine per il deposito di note sino a trenta giorni prima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente la Corte:
dichiara la contumacia di e della ditta che non si Controparte_1 Controparte_3 sono costituiti, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione, eseguita nei loro confronti, a mezzo pec dell'11.10.2023;
dà atto di giudicare in composizione integralmente diversa da quella che ha pronunciato la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione.
12. Quanto al merito del giudizio di riassunzione, si evidenzia che la Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 726/2019, pubblicata il 18.10.2019, ha rigettato l'appello proposto da Controparte_1
e e ha condannato gli appellanti in solido, al pagamento delle spese Controparte_3 del grado di appello, sostenute dall'appellata , Controparte_5
liquidate -ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 28 del d.m. 55/2014, scaglione di valore compreso tra €
2.000.000,00 ed € 4.000.000,00, parametri medi, esclusa la fase istruttoria- in € 34.260,80 (di cui €
4.468,80 per spese generali), oltre IVA e CA.
Alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 19963/2023, occorre rideterminare l'importo dei compensi spettanti alla parte vittoriosa per il grado di appello, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2015, come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto dell'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria era diretta e, quindi, considerando, ai fini della determinazione del valore della causa, il valore del credito tutelato con l'azione revocatoria proposta dalla soc. . Parte_1
Ne consegue che -trattandosi di azione revocatoria esercitata dal commissario liquidatore della soc. coop. Agricola la liquidazione delle spese Parte_1
deve essere effettuata tenuto conto del valore dei crediti ammessi allo stato passivo della detta società in liquidazione coatta amministrativa -come risultanti dallo stato passivo presente in atti-; di conseguenza, occorre utilizzare i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, scaglione di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
Pertanto, il compenso liquidabile per il secondo grado è pari a € 17.628,00, oltre spese generali, iva e ca come per legge.
13. Spese di lite.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, con la conseguenza che -tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto vittoriosa la società agricola Parte_1
amministrativa- devono essere poste a carico di e di
[...] Controparte_1 [...]
e sono liquidate a norma del D.M 55/14 e successive modifiche del 2022 -tenuto Controparte_3 conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 2.000.000,00 ed €
4.000.000,00) e dei parametri medi- in € 14.005,80 per compensi, oltre spese generali, iva e ca.
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza con la conseguenza che - tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto vittoriosi la società CP_3 [...]
coatta amministrativa- devono essere poste a carico di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
e sono liquidate come in dispositivo a norma del D.M 55/14 e Controparte_3 successive modifiche del 2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00) e dei parametri medi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata- in € 18.511,00 per compensi, oltre spese generali, iva e ca.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di riassunzione promosso da società CP_3
coatta amministrativa nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_3
a) dichiara la contumacia di e di Controparte_1 Controparte_3
b) in parziale riforma della sentenza n. 726/2019 della Corte di Appello di Potenza, condanna in solido e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_3 [...]
amministrativa, delle spese di lite, liquidate in € 17.628,00 Parte_6 per compensi, oltre spese generali, iva e ca come per legge;
c) condanna in solido e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_3 società coatta amministrativa, delle spese di lite sostenute CP_3 Parte_1 per il giudizio in Cassazione e per il procedimento di rinvio innanzi alla Corte di appello, così liquidate:
• per il giudizio in Cassazione: € 14.005,80 per compensi, oltre spese generali, iva e ca come per legge;
• per il procedimento di rinvio innanzi alla Corte di appello: € 18.511,00 per compensi, oltre spese generali, iva e ca come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Roberto Eustacchio SIVILLA giudice ausiliario a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto depositato in data 6.2.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 18.2.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Roberto Eustacchio SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 488/23, vertente
TRA
Parte_1
, (P.I. in persona del suo commissario liquidatore
[...] P.IVA_1
avv. (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_2 C.F._1
Mercorella
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: , e la ditta Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(P.I. )
[...] P.IVA_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 18.2.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: Riassunzione dopo parziale annullamento della Cassazione/ azione revocatoria ex art. 2901
c.c.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione del 19.4.2008 la società Parte_1
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, e la ditta
[...] Controparte_1
esponendo: Controparte_3
-che, con atto notarile del 23.4.2003, la vendeva a un compendio di terreni Parte_1 Controparte_1 in agro di Ginosa e che tale compravendita era stata oggetto di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. da parte di alcuni soci della società ; Parte_1
-che la società alienante, in seguito all'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, invocava a sua volta la revoca dell'atto ai sensi degli artt. 203 e 67 l. fall.;
-che, con un ulteriore atto di compravendita, cedeva il complesso acquistato dalla Controparte_1
alla ditta Parte_1 CP_2
e chiedendo di: - ottenere la nullità della compravendita di cui all'atto pubblico in data 4.7.2006 con il quale CP_1
cedeva alla società il complesso aziendale ed immobiliare sito nel comune di
[...] CP_2
Ginosa;
- dichiarare l'inefficacia nei confronti della attrice soc. coop. Agricola del Parte_3 contratto di compravendita di cui all'atto pubblico in data 4.7.2006.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.01.2010, si costituivano e la Controparte_1 ditta impugnando e contestando il contenuto della citazione Controparte_3 introduttiva e chiedendo: - di dichiarare improponibile e/o inammissibile e, comunque, rigettare tutti i capi della domanda attrice;
- sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio in attesa della definizione di quello promosso dinanzi all'intestato commissario liquidatore della soc. coop. Fiumicello in confronto di;
- di condannare l'attore al pagamento delle spese processuali. Controparte_1
2. Con sentenza n. 629/2015 pubblicata il 7.7.2015 il Tribunale di Matera:
• rigettava la domanda principale;
• accoglieva la domanda subordinata e, per l'effetto, dichiarava inefficace, nei confronti di parte attrice il contratto di compravendita di cui all'atto pubblico in data 4.7.2006;
• autorizzava la trascrizione della sentenza nei Registri Immobiliari presso il competente ufficio del territorio;
• condannava i convenuti in solido al pagamento in favore della parte attrice dei 2/3 delle spese di giudizio.
3. Con atto di citazione notificato in data 21.9.14, proponevano appello , in proprio Controparte_1 ed in qualità di amministratore/ legale rappresentante della ditta Controparte_3 sostenendo in sintesi:
3.1. che il Tribunale errava mancando di adottare un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, in quanto, l'azione revocatoria veniva proposta quando risultavano già pendenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria sia l'omologa domanda conservativa proposta dai singoli creditori della cooperativa, sia l'azione revocatoria fallimentare;
pertanto, il giudice doveva sospendere il giudizio ed attendere la definizione di quelli proposti in precedenza. Inoltre, il
Tribunale non considerava l'istanza di sospensione, e di conseguenza si verificava una sostanziale duplicazione dell'iniziativa conservativa della società, tenuto conto che l'intero compendio di beni risultava ipotecato in favore della a fronte del mutuo agrario Controparte_4 concesso a e che il mancato esercizio della facoltà riconosciuta in favore degli organi CP_2 fallimentari, consolidava definitivamente il privilegio ipotecario concesso all'istituto bancario mutuante;
3.2. che il primo atto dispositivo impugnato in revocatoria si risolveva nell'adempimento di un debito scaduto, giacché mediante tale atto la cooperativa non faceva altro che Parte_1 estinguere le esposizioni bancarie gravanti sul sodalizio a quella data, e che il Tribunale aveva errato, in quanto nell'azione revocatoria esercitata dagli organi fallimentari nei confronti della società terza avente causa dal primo acquirente del fallito, il curatore doveva provare che il terzo sub-acquirente aveva consapevolezza che l'atto di acquisto intervenuto tra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile, e che per tanto l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art 2901 c.c. veniva introdotta per negare la sussistenza del presupposto richiesto per la declaratoria di inefficacia dello stesso atto;
3.3. che il Tribunale errava sulla regolamentazione delle spese processuali, in quanto la soccombenza reciproca vi era anche quando veniva accolta anche solo una delle molteplici domande proposte dall'attore;
Si costituiva la società agricola chiedendo: - di rigettare ogni istanza di inibitoria Parte_1 della sentenza gravata;
- di dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero per l'evidente carenza degli elementi essenziali imposti dalla norma all'atto d'appello; - ancora in limine ed immediatamente, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. essendo lo stesso infondato;
- in subordine, nel merito, di rigettarlo.
4. All'udienza del 2.4.19 la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
5. La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza n. 726/19 pubblicata il 18.10.2019, rigettava l'appello e condannava in solido gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della decisione il Giudice d'appello rilevava che:
• riguardo al primo motivo d'appello, esso perdeva valenza dopo che nelle more del giudizio, con sentenza n. 344/2017, la stessa Corte rigettava l'appello proposto da nei CP_1
confronti della contro la sentenza n. 722/2014, Parte_4 con la quale veniva dichiarata inefficace la compravendita conclusa il 23.3.2003, avendo parte appellata affermato il passaggio della sentenza impugnata in autorità di cosa giudicata e non avendo, parte appellante, confutato tale assunto;
• riguardo al secondo motivo, esso era inammissibile in quanto alla eccezione di tardività di parte appellata, seppur parte appellante non riprendeva posizioni a riguardo nel giudizio d'appello, ma dimostrava di averla già eccepita nel giudizio di primo grado, riguardava statuizioni già coperte dal giudicato e che pertanto non potevano più essere dedotte in giudizio.
• rispetto al terzo motivo, anch'esso era infondato in quanto, seppur vero che il Tribunale affermava di compensare nella misura di un terzo a causa del rigetto della domanda principale, senza altra aggiunta quanto alla misura della compensazione, era altresì vero, che la valutazione andava rapportata in funzione della importanza della domanda respinta, ed era questa la ragione che confortava la scelta del Tribunale;
• le spese di lite erano disciplinate sulla scorta del principio della soccombenza e poste a totale carico delle parti appellanti.
6. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello, e Controparte_1 Controparte_3
proponevano ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
[...]
Resisteva con controricorso la società cooperativa agricola in liquidazione coatta Parte_1 Pt_1
amministrativa.
7. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19963/2023, rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo;
cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte
d'Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte, riguardo al motivo accolto, affermava: che il giudice d'appello aveva effettuato la liquidazione delle spese del giudizio ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 28 D.M. 55/2014, “tenuto conto dei valori medi dello scaglione da 2 a 4 milioni di euro, con esclusione del compenso dovuto per la fase istruttoria”, e prendendo come parametro di riferimento, ai fini dell'individuazione del valore della controversia, il valore del compendio immobiliare oggetto di revocatoria-; che il giudice d'appello era quindi incorso nella violazione dell'art. 5 del D.M. 155/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, applicabile ratione temporis, in forza del quale, con specifico riferimento alle azioni surrogatorie e revocatorie, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente doveva aversi riguardo “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”; che, inoltre, il giudice d'appello non si era uniformato all'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, in forza del quale il valore della causa relativa ad azione revocatoria doveva essere determinato in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale veniva proposta l'azione revocatoria stessa;
che la decisione del giudice d'appello doveva, sul punto, essere cassata con rinvio, essendo necessari accertamenti di fatto al fine della nuova liquidazione.
8. Con atto di citazione in riassunzione notificato l'11.10.23, la Parte_5
adiva la Corte di Appello di Potenza, in funzione di giudice di rinvio, al fine
[...]
di provvedere alla liquidazione delle spese di causa da porre a carico dei soccombenti, nei termini indicati dalla Suprema Corte, anche relativamente al giudizio di legittimità e alla fase di riassunzione, in integrale accoglimento della domanda attrice ed in applicazione del principio enunciato dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, e per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido fra loro, al relativo pagamento.
Non si costituivano e la ditta Controparte_1 Controparte_3
9. All'udienza del 12.2.2024, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter
c.p.c., la Corte invitava parte attrice in riassunzione a fornire prova dell'avvenuta notifica dell'atto di riassunzione eseguita a mezzo pec nei confronti delle controparti e rinviava per la verifica all'udienza del 9.4.2024.
10. All'udienza del 9.4.2024, preso atto della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di riassunzione alle controparti, la Corte, rinviava per la discussione orale all'udienza del 18.2.2025 con termine per il deposito di note sino a trenta giorni prima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente la Corte:
dichiara la contumacia di e della ditta che non si Controparte_1 Controparte_3 sono costituiti, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione, eseguita nei loro confronti, a mezzo pec dell'11.10.2023;
dà atto di giudicare in composizione integralmente diversa da quella che ha pronunciato la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione.
12. Quanto al merito del giudizio di riassunzione, si evidenzia che la Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 726/2019, pubblicata il 18.10.2019, ha rigettato l'appello proposto da Controparte_1
e e ha condannato gli appellanti in solido, al pagamento delle spese Controparte_3 del grado di appello, sostenute dall'appellata , Controparte_5
liquidate -ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 28 del d.m. 55/2014, scaglione di valore compreso tra €
2.000.000,00 ed € 4.000.000,00, parametri medi, esclusa la fase istruttoria- in € 34.260,80 (di cui €
4.468,80 per spese generali), oltre IVA e CA.
Alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 19963/2023, occorre rideterminare l'importo dei compensi spettanti alla parte vittoriosa per il grado di appello, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2015, come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto dell'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria era diretta e, quindi, considerando, ai fini della determinazione del valore della causa, il valore del credito tutelato con l'azione revocatoria proposta dalla soc. . Parte_1
Ne consegue che -trattandosi di azione revocatoria esercitata dal commissario liquidatore della soc. coop. Agricola la liquidazione delle spese Parte_1
deve essere effettuata tenuto conto del valore dei crediti ammessi allo stato passivo della detta società in liquidazione coatta amministrativa -come risultanti dallo stato passivo presente in atti-; di conseguenza, occorre utilizzare i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, scaglione di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
Pertanto, il compenso liquidabile per il secondo grado è pari a € 17.628,00, oltre spese generali, iva e ca come per legge.
13. Spese di lite.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, con la conseguenza che -tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto vittoriosa la società agricola Parte_1
amministrativa- devono essere poste a carico di e di
[...] Controparte_1 [...]
e sono liquidate a norma del D.M 55/14 e successive modifiche del 2022 -tenuto Controparte_3 conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 2.000.000,00 ed €
4.000.000,00) e dei parametri medi- in € 14.005,80 per compensi, oltre spese generali, iva e ca.
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza con la conseguenza che - tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto vittoriosi la società CP_3 [...]
coatta amministrativa- devono essere poste a carico di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
e sono liquidate come in dispositivo a norma del D.M 55/14 e Controparte_3 successive modifiche del 2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00) e dei parametri medi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata- in € 18.511,00 per compensi, oltre spese generali, iva e ca.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di riassunzione promosso da società CP_3
coatta amministrativa nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_3
a) dichiara la contumacia di e di Controparte_1 Controparte_3
b) in parziale riforma della sentenza n. 726/2019 della Corte di Appello di Potenza, condanna in solido e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_3 [...]
amministrativa, delle spese di lite, liquidate in € 17.628,00 Parte_6 per compensi, oltre spese generali, iva e ca come per legge;
c) condanna in solido e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_3 società coatta amministrativa, delle spese di lite sostenute CP_3 Parte_1 per il giudizio in Cassazione e per il procedimento di rinvio innanzi alla Corte di appello, così liquidate:
• per il giudizio in Cassazione: € 14.005,80 per compensi, oltre spese generali, iva e ca come per legge;
• per il procedimento di rinvio innanzi alla Corte di appello: € 18.511,00 per compensi, oltre spese generali, iva e ca come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria