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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere rel.
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 451/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1
Balsamo, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Torino, al civico 74 di C.so Ferrucci, come da procura depositata in atti
Appellante
Contro
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Tommaso Parisi (posta cert t) giusta procura generale alle liti per Email_1
notaio di Roma del 22.3.2024 ed elettivamente domiciliato in Torino, al civico 9 Per_1 di Via dell'Arcivescovado, presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell'Istituto
Appellato
Oggetto: Assegno - pensione.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 25.9.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 26.3.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 12.4.2023 e ritualmente notificato in data 20.4.2023,
[...]
ha convenuto l in giudizio avanti il Tribunale di Torino, in funzione di Pt_1 CP_1 giudice del lavoro chiedendone la condanna all'erogazione in favore della ricorrente dell'assegno sociale ex art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori
1 instando, altresì, affinché l'adito giudice le riconoscesse i presupposti per la sussistenza di un danno non patrimoniale quale conseguenza dell'asserita illecita reiezione della domanda di prestazione, chiedendo la liquidazione della somma di €
10.000 ovvero quel differente importo ritenuto di giustizia.
A sostegno della domanda, la signora cittadina albanese, ha affermato di essere Pt_1 residente in Italia dall'agosto del 2012 e di aver richiesto l'erogazione del beneficio dell'assegno sociale con domanda in data 5.9.2022; ha lamentato che l'istanza è stata rigettata dall' , in ragione del fatto che l'Istituto ha ritenuto che la richiedente non CP_1
avesse dimostrato di avere avuto dimora effettiva e abituale in Italia per periodo ultradecennale.
All'udienza del 20.9.2023 si è costituito l il quale, in via principale, nel merito della CP_1
vertenza, contestava siccome assolutamente infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, l'avverso ricorso giurisdizionale richiamando altresì la normativa disciplinante l'istituto in questione.
In diritto, l ha ricordato che l'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 ha disciplinato, CP_1
con criteri innovativi, i trattamenti pensionistici in favore dei cittadini che abbiano compiuto i 65 anni (divenuti 65 anni e 3 mesi, a seguito dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge dalla L. n. 122/2010) e che versino in disagiate condizioni economiche, sostituendo, con effetto dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale di cui all'art. 26 della L. n. 153/1969, nonché il relativo aumento di cui all'art. 2 delle leggi n.
140/1985 e n. 544/1988, con la prestazione unica denominata, “assegno sociale” ed erogata sulla base di tredici mensilità.
In punto di fatto, l ha sostenuto che la aveva omesso di produrre idonea CP_1 Pt_1
documentazione diretta a dimostrare, al di là del possesso del titolo di soggiorno avente portata formale, il requisito della stabile permanenza ultradecennale sul territorio italiano;
-che, a fronte della carenza della suddetta documentazione, l'Ente di previdenza ha segnalato la necessità di acquisire la prova del requisito reddituale e di attestazione dell'ammontare dei redditi percepiti all'estero (e genericamente dichiarati nella domanda), mediante apposita certificazione redatta dallo stato estero di appartenenza;
-che, a riscontro dell'istanza, il 29.9.2022, presso gli sportelli dell'agenzia San Paolo di Torino, è comparsa che, qualificatasi CP_1 Persona_2
figlia della ricorrente, ha prodotto copia del passaporto della madre e nulla sul requisito reddituale estero;
-che dal passaporto emergeva la presenza di timbrature in ingresso e in uscita dall'Italia tali da palesare un periodo di 5 anni continuativi di assenza
2 dall'Italia; -che la stessa aveva verbalmente confermato il soggiorno Persona_2
della ricorrente in Albania in quel periodo, pur rifiutandosi di attestare formalmente la relativa circostanza;
-che le richieste dell' , dirette a ottenere attestazione della CP_1
dogana albanese di confutazione dei dati emergenti dal passaporto e certificazione del reddito della ricorrente da parte delle Autorità statali dell'Albania rimanevano senza esito.
Al decorso dei termini per la definizione in via amministrativa e in assenza di produzioni da parte della l ha emesso, in data 23.12.2022, provvedimento di reiezione Pt_1 CP_1
della domanda, avverso il quale la ricorrente ha proposto ricorso diretto al riesame del provvedimento, dichiarando di percepire una pensione erogata dallo Parte_2 per € 45,00 mensili e allegando copia della carta d'identità e di un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Torino.
La fase amministrativa del contenzioso è stata definita con provvedimento di reiezione in data 12.1.2023.
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata in data 18.4.2024 (n. 1022/2024) ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza la ha interposto appello, al quale ha resistito l' . Pt_1 CP_1
All'udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino ha respinto la domanda della ritenendo carente il requisito Pt_1
del radicamento sul territorio nazionale, posto quale elemento costitutivo ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani e anche a quelli extracomunitari che, in possesso degli altri requisiti (l'essere ultrasessantacinquenni e il versare in condizioni disagiate), di cui all'art. 20 del D.L. 112/2008.
Il primo giudice ha rilevato come, a fronte del certificato storico di residenza, rilasciato dal Comune di Torino in data 11.4.2023 (doc. 4), dal quale emergerebbe che la ricorrente sia stata residente in [...].
8.2012 alla data del rilascio, i dati risultanti dalla banca dati TI (in cui le Autorità Albanesi registrano tutti gli ingressi (nel) e le uscite dal territorio albanese1) e dai timbri apposti sul passaporto rilasciato alla ricorrente in data 12.5.2010 (prodotto in copia dall' , doc. 23, ed CP_1
3 esibito in originale all'udienza del 23.10.2023), conducano a ritenere che la signora
è rimasta assente dal territorio italiano per quasi cinque anni dal settembre 2012 Pt_1 all'agosto 2017.
Il Tribunale ha evidenziato che la ricorrente, in base ai dati forniti dal Parte_3
, risulta esser uscita dall'Albania mediante volo aereo il 29 giugno 2012 con
[...]
destinazione Milano ed esser rientrata in Albania il 16 settembre 2012, mediante viaggio in nave con partenza dal porto di Brindisi e arrivo a quello di Vlores e di essere quindi ripartita da quest'ultimo soltanto il 3 agosto 2017 e quindi quasi cinque anni dopo.
Ha poi osservato che i timbri, presenti sul passaporto, pur non essendo perfettamente leggibili, indicano date del tutto corrispondenti a quelle riportate dal Consolato.
Ha rilevato che la piena concordanza di tali elementi oggettivi e l'assenza completa di prova di ulteriori ingressi ed uscite intermedie -non registrati o sfuggiti alle Autorità
Italiane o Albanesi – non consentono dubbi sull'assenza della ricorrente, per un periodo di quasi cinque anni dal territorio italiano, dal settembre del 2012 all'agosto del
2017.
Ha escluso che possa ritenersi idonea a fornire elementi in senso contrario l'istanza formulata solo in sede di discussione dalla difesa della e diretta ad acquisire la Pt_1
“pratica di concessione e mantenimento della ricorrente con evidenza dei controlli all'uopo effettuati dall'ufficio”; il giudice ha ritenuto l'istanza tardiva ed esplorativa rispetto all'esistenza dei controlli, di cui non vi è traccia nel ricorso, né in atti.
Ha conclusivamente osservato che un'assenza prolungata per quasi cinque anni non possa qualificarsi come allontanamento temporaneo, tenuto conto del fatto che la stessa si è verificata solo dopo tre mesi dal primo ingresso in Italia della ricorrente - dopo un solo mese dall'attribuzione della residenza – e che il rientro in Italia, nell'agosto del 2017, non valga a configurare quel radicamento sul territorio che l'art. 20, co. 10, del D.L. 112/2008 richiede con la locuzione utilizzata, di soggiornare nel territorio “legalmente, in via continuativa”.
Ha ritenuto che l'assenza di una presenza concreta ed effettiva richiesta dalla legge sia in sé sufficiente a escludere il diritto alla percezione dell'assegno sociale e tale quindi da assorbire le ulteriori questioni concernenti il reddito mensile da pensione accertato tramite e il possesso di titolo legale di soggiorno. Parte_3
2.I motivi di doglianza.
4 Con il primo motivo la censura la sentenza sostenendo che il primo giudice Pt_1 avrebbe interpretato il requisito della continuità della residenza in violazione dell'art. 20, comma 10 del D.L. 112/2008, sul presupposto che la ricorrente, in base alle risultanze della banca dati TI (a mezzo della quale le Autorità Albanesi registrano le entrate e le uscite dal territorio albanese), sarebbe risultata assente nel periodo compreso tra il settembre e l'agosto del 2017.
Il giudice non avrebbe considerato che la normativa vigente non preclude brevi periodi di assenza, quando gli interessi vitali rimangono in Italia, dovendo intendersi la continuità non in termini assoluti, ma quale espressione di un radicamento nel territorio nazionale. Di qui la ricorrenza del presupposto per il riconoscimento dell'assegno sociale, rivendicato nella misura complessiva di € 13.224,47, a far tempo dalla domanda (settembre 2022) e poi per ogni mese successivo al settembre 2024 (per €
534,41 mensili), oltre gli aumenti di legge e gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia valutato tutte le prove disponibili (quali il certificato storico di residenza) ed abbia incentrato la disamina della vicenda solo sui movimenti di frontiera.
Con il terzo motivo, lamenta la violazione dei principi di proporzionalità ed equità, sul presupposto che il giudice abbia ignorato che la ricorrente, dal 2012 risiede in Italia, in
Torino, al civico 81 di C.so Trapani e con lei convivono la figlia, , il genero e il Per_2
nipote.
I primi due motivi, essendo logicamente connessi sono esaminati in via congiunta.
Le doglianze in essi esposte non hanno pregio in quanto non intaccano le argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza e devono quindi essere disattese.
Come già rammentato nell'impugnata sentenza, l'assegno sociale risulta disciplinato dall'art. 3, co. 6 della L. 335/1995, ai sensi del quale «Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile, fino ad un ammontare netto imponibile pari, per il 1996, a lire 6.240, denominato “assegno sociale”».
Essendo la ricorrente entrata in Italia nel 2012, è del tutto evidente come, nel caso di specie, trovi applicazione il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, convertito in L. n.
133 del 2008, a norma del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a
5 condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale", valendo tale requisito vale solo dal 1° gennaio 2009.
Nel caso di specie, non è in discussione la sussistenza del soggiorno legale (risultante dalla titolarità di certificato storico di residenza in Torino dal 16 agosto 2012, cfr. doc.
2 prod. ric.) ma, unicamente, il diverso requisito della permanenza effettiva in Italia in via continuativa per oltre dieci anni.
È ben vero che il requisito della continuità non deve essere inteso in senso assoluto e che, quindi, non possono essere ritenuti idonei a scalfirne la ricorrenza eventuali periodi di assenza tali da non mettere in dubbio il radicamento sul territorio nazionale.
Il Tribunale ha rimarcato, quanto alla sussistenza del requisito controverso, il difetto di allegazione e prova contraria da parte della elencando esemplificativamente Pt_1
documenti meritevoli di essere valorizzati, quali i timbri apposti sul passaporto della ricorrente e le conformi registrazioni della banca dati TI, nei quali è documentata l'assenza della Budo dal territorio nazionale nel periodo compreso tra il 16 settembre
2012 e il 3 agosto 2017 messi in luce dall a giustificazione del provvedimento di CP_1
diniego del beneficio richiesto.
Il giudice ha inoltre evidenziato come la ricorrente, dopo neanche tre mesi dall'ingresso in Italia (con volo aereo e scalo in Milano il 29.6.2012), sia ripartita e rientrata in Albania via nave, con scalo a Vlores il 16.9.2012, per poi rientrare in Italia soltanto il giorno
3.8.2017, ossia quasi cinque anni dopo il primo ingresso nel nostro Paese.
Tali elementi di fatto non sono minimamente scalfiti dalle doglianze dell'appellante.
Il voler sostenere che ricorra, in tal caso, un radicamento ultradecennale in una situazione come quella palesata dalla documentazione esaminata dal giudice di prime cure appare una forzatura e, al contempo, una distorsione del senso del radicamento richiesto da parte dell'art. 20, comma 10, del D.L. 112/2008 cit..
Il soggiorno legale e in via continuativa nel territorio nazionale è compatibile con periodi di assenza, ma non con una cesura della durata di quasi 5 anni come quella per cui è causa, posta in essere a distanza di un tempo inferiore a un trimestre dal primo ingresso in Italia.
Gli elementi di prova vagliati dal primo giudice sono quelli acquisiti in sede istruttoria e non avversati da altri, idonei a incrinarne la portata.
Il titolo legale di soggiorno, sotto tale profilo, appare irrilevante e non sposta i termini della questione. Le risultanze anagrafiche, pur debitamente introdotte in causa, integrano solamente il titolo legale di soggiorno, ma non valgono a comprovare il
6 radicamento e la permanenza sul territorio nazionale per la durata ultradecennale richiesta quale elemento costitutivo del diritto all'assegno sociale.
Il terzo motivo, in cui si lamenta la violazione dei principi di proporzionalità ed equità sul presupposto dell'ignoranza delle condizioni personali e familiari dell'appellante, oltre a introdurre una critica generica, non si confronta con la motivazione della sentenza che, proprio con riferimento alla situazione personale e familiare della ricorrente, evidenzia l'assenza della ricorrente presso l'indirizzo della famiglia della figlia per il quinquennio compreso tra il 2012 e il 2017.
Come osservato dall appellato, la critica sollevata risulta chiaramente in CP_1 contrasto con la ratio sottesa alla normativa che disciplina la liquidazione dell'assegno sociale, la quale, in ragione del principio di non esportabilità della prestazione diretta a soddisfare i bisogni primari, è intimamente connessa alla effettiva permanenza del percipiente sul territorio nazionale. In sintesi, le doglianze proposte sono palesemente infondate e devono essere respinte. Ne consegue la reiezione dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
3.Le spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e fanno quindi carico all'appellante rimasta totalmente soccombente. Tali spese, in applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e s.m.i., sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1, se dovuto
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellato in euro 3.966,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Patrizia Visaggi
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dati acquisiti in data 11.4.2024 per il tramite del in Roma. Parte_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere rel.
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 451/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1
Balsamo, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Torino, al civico 74 di C.so Ferrucci, come da procura depositata in atti
Appellante
Contro
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Tommaso Parisi (posta cert t) giusta procura generale alle liti per Email_1
notaio di Roma del 22.3.2024 ed elettivamente domiciliato in Torino, al civico 9 Per_1 di Via dell'Arcivescovado, presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell'Istituto
Appellato
Oggetto: Assegno - pensione.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 25.9.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 26.3.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 12.4.2023 e ritualmente notificato in data 20.4.2023,
[...]
ha convenuto l in giudizio avanti il Tribunale di Torino, in funzione di Pt_1 CP_1 giudice del lavoro chiedendone la condanna all'erogazione in favore della ricorrente dell'assegno sociale ex art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori
1 instando, altresì, affinché l'adito giudice le riconoscesse i presupposti per la sussistenza di un danno non patrimoniale quale conseguenza dell'asserita illecita reiezione della domanda di prestazione, chiedendo la liquidazione della somma di €
10.000 ovvero quel differente importo ritenuto di giustizia.
A sostegno della domanda, la signora cittadina albanese, ha affermato di essere Pt_1 residente in Italia dall'agosto del 2012 e di aver richiesto l'erogazione del beneficio dell'assegno sociale con domanda in data 5.9.2022; ha lamentato che l'istanza è stata rigettata dall' , in ragione del fatto che l'Istituto ha ritenuto che la richiedente non CP_1
avesse dimostrato di avere avuto dimora effettiva e abituale in Italia per periodo ultradecennale.
All'udienza del 20.9.2023 si è costituito l il quale, in via principale, nel merito della CP_1
vertenza, contestava siccome assolutamente infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, l'avverso ricorso giurisdizionale richiamando altresì la normativa disciplinante l'istituto in questione.
In diritto, l ha ricordato che l'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 ha disciplinato, CP_1
con criteri innovativi, i trattamenti pensionistici in favore dei cittadini che abbiano compiuto i 65 anni (divenuti 65 anni e 3 mesi, a seguito dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge dalla L. n. 122/2010) e che versino in disagiate condizioni economiche, sostituendo, con effetto dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale di cui all'art. 26 della L. n. 153/1969, nonché il relativo aumento di cui all'art. 2 delle leggi n.
140/1985 e n. 544/1988, con la prestazione unica denominata, “assegno sociale” ed erogata sulla base di tredici mensilità.
In punto di fatto, l ha sostenuto che la aveva omesso di produrre idonea CP_1 Pt_1
documentazione diretta a dimostrare, al di là del possesso del titolo di soggiorno avente portata formale, il requisito della stabile permanenza ultradecennale sul territorio italiano;
-che, a fronte della carenza della suddetta documentazione, l'Ente di previdenza ha segnalato la necessità di acquisire la prova del requisito reddituale e di attestazione dell'ammontare dei redditi percepiti all'estero (e genericamente dichiarati nella domanda), mediante apposita certificazione redatta dallo stato estero di appartenenza;
-che, a riscontro dell'istanza, il 29.9.2022, presso gli sportelli dell'agenzia San Paolo di Torino, è comparsa che, qualificatasi CP_1 Persona_2
figlia della ricorrente, ha prodotto copia del passaporto della madre e nulla sul requisito reddituale estero;
-che dal passaporto emergeva la presenza di timbrature in ingresso e in uscita dall'Italia tali da palesare un periodo di 5 anni continuativi di assenza
2 dall'Italia; -che la stessa aveva verbalmente confermato il soggiorno Persona_2
della ricorrente in Albania in quel periodo, pur rifiutandosi di attestare formalmente la relativa circostanza;
-che le richieste dell' , dirette a ottenere attestazione della CP_1
dogana albanese di confutazione dei dati emergenti dal passaporto e certificazione del reddito della ricorrente da parte delle Autorità statali dell'Albania rimanevano senza esito.
Al decorso dei termini per la definizione in via amministrativa e in assenza di produzioni da parte della l ha emesso, in data 23.12.2022, provvedimento di reiezione Pt_1 CP_1
della domanda, avverso il quale la ricorrente ha proposto ricorso diretto al riesame del provvedimento, dichiarando di percepire una pensione erogata dallo Parte_2 per € 45,00 mensili e allegando copia della carta d'identità e di un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Torino.
La fase amministrativa del contenzioso è stata definita con provvedimento di reiezione in data 12.1.2023.
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata in data 18.4.2024 (n. 1022/2024) ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza la ha interposto appello, al quale ha resistito l' . Pt_1 CP_1
All'udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino ha respinto la domanda della ritenendo carente il requisito Pt_1
del radicamento sul territorio nazionale, posto quale elemento costitutivo ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani e anche a quelli extracomunitari che, in possesso degli altri requisiti (l'essere ultrasessantacinquenni e il versare in condizioni disagiate), di cui all'art. 20 del D.L. 112/2008.
Il primo giudice ha rilevato come, a fronte del certificato storico di residenza, rilasciato dal Comune di Torino in data 11.4.2023 (doc. 4), dal quale emergerebbe che la ricorrente sia stata residente in [...].
8.2012 alla data del rilascio, i dati risultanti dalla banca dati TI (in cui le Autorità Albanesi registrano tutti gli ingressi (nel) e le uscite dal territorio albanese1) e dai timbri apposti sul passaporto rilasciato alla ricorrente in data 12.5.2010 (prodotto in copia dall' , doc. 23, ed CP_1
3 esibito in originale all'udienza del 23.10.2023), conducano a ritenere che la signora
è rimasta assente dal territorio italiano per quasi cinque anni dal settembre 2012 Pt_1 all'agosto 2017.
Il Tribunale ha evidenziato che la ricorrente, in base ai dati forniti dal Parte_3
, risulta esser uscita dall'Albania mediante volo aereo il 29 giugno 2012 con
[...]
destinazione Milano ed esser rientrata in Albania il 16 settembre 2012, mediante viaggio in nave con partenza dal porto di Brindisi e arrivo a quello di Vlores e di essere quindi ripartita da quest'ultimo soltanto il 3 agosto 2017 e quindi quasi cinque anni dopo.
Ha poi osservato che i timbri, presenti sul passaporto, pur non essendo perfettamente leggibili, indicano date del tutto corrispondenti a quelle riportate dal Consolato.
Ha rilevato che la piena concordanza di tali elementi oggettivi e l'assenza completa di prova di ulteriori ingressi ed uscite intermedie -non registrati o sfuggiti alle Autorità
Italiane o Albanesi – non consentono dubbi sull'assenza della ricorrente, per un periodo di quasi cinque anni dal territorio italiano, dal settembre del 2012 all'agosto del
2017.
Ha escluso che possa ritenersi idonea a fornire elementi in senso contrario l'istanza formulata solo in sede di discussione dalla difesa della e diretta ad acquisire la Pt_1
“pratica di concessione e mantenimento della ricorrente con evidenza dei controlli all'uopo effettuati dall'ufficio”; il giudice ha ritenuto l'istanza tardiva ed esplorativa rispetto all'esistenza dei controlli, di cui non vi è traccia nel ricorso, né in atti.
Ha conclusivamente osservato che un'assenza prolungata per quasi cinque anni non possa qualificarsi come allontanamento temporaneo, tenuto conto del fatto che la stessa si è verificata solo dopo tre mesi dal primo ingresso in Italia della ricorrente - dopo un solo mese dall'attribuzione della residenza – e che il rientro in Italia, nell'agosto del 2017, non valga a configurare quel radicamento sul territorio che l'art. 20, co. 10, del D.L. 112/2008 richiede con la locuzione utilizzata, di soggiornare nel territorio “legalmente, in via continuativa”.
Ha ritenuto che l'assenza di una presenza concreta ed effettiva richiesta dalla legge sia in sé sufficiente a escludere il diritto alla percezione dell'assegno sociale e tale quindi da assorbire le ulteriori questioni concernenti il reddito mensile da pensione accertato tramite e il possesso di titolo legale di soggiorno. Parte_3
2.I motivi di doglianza.
4 Con il primo motivo la censura la sentenza sostenendo che il primo giudice Pt_1 avrebbe interpretato il requisito della continuità della residenza in violazione dell'art. 20, comma 10 del D.L. 112/2008, sul presupposto che la ricorrente, in base alle risultanze della banca dati TI (a mezzo della quale le Autorità Albanesi registrano le entrate e le uscite dal territorio albanese), sarebbe risultata assente nel periodo compreso tra il settembre e l'agosto del 2017.
Il giudice non avrebbe considerato che la normativa vigente non preclude brevi periodi di assenza, quando gli interessi vitali rimangono in Italia, dovendo intendersi la continuità non in termini assoluti, ma quale espressione di un radicamento nel territorio nazionale. Di qui la ricorrenza del presupposto per il riconoscimento dell'assegno sociale, rivendicato nella misura complessiva di € 13.224,47, a far tempo dalla domanda (settembre 2022) e poi per ogni mese successivo al settembre 2024 (per €
534,41 mensili), oltre gli aumenti di legge e gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia valutato tutte le prove disponibili (quali il certificato storico di residenza) ed abbia incentrato la disamina della vicenda solo sui movimenti di frontiera.
Con il terzo motivo, lamenta la violazione dei principi di proporzionalità ed equità, sul presupposto che il giudice abbia ignorato che la ricorrente, dal 2012 risiede in Italia, in
Torino, al civico 81 di C.so Trapani e con lei convivono la figlia, , il genero e il Per_2
nipote.
I primi due motivi, essendo logicamente connessi sono esaminati in via congiunta.
Le doglianze in essi esposte non hanno pregio in quanto non intaccano le argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza e devono quindi essere disattese.
Come già rammentato nell'impugnata sentenza, l'assegno sociale risulta disciplinato dall'art. 3, co. 6 della L. 335/1995, ai sensi del quale «Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile, fino ad un ammontare netto imponibile pari, per il 1996, a lire 6.240, denominato “assegno sociale”».
Essendo la ricorrente entrata in Italia nel 2012, è del tutto evidente come, nel caso di specie, trovi applicazione il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, convertito in L. n.
133 del 2008, a norma del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a
5 condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale", valendo tale requisito vale solo dal 1° gennaio 2009.
Nel caso di specie, non è in discussione la sussistenza del soggiorno legale (risultante dalla titolarità di certificato storico di residenza in Torino dal 16 agosto 2012, cfr. doc.
2 prod. ric.) ma, unicamente, il diverso requisito della permanenza effettiva in Italia in via continuativa per oltre dieci anni.
È ben vero che il requisito della continuità non deve essere inteso in senso assoluto e che, quindi, non possono essere ritenuti idonei a scalfirne la ricorrenza eventuali periodi di assenza tali da non mettere in dubbio il radicamento sul territorio nazionale.
Il Tribunale ha rimarcato, quanto alla sussistenza del requisito controverso, il difetto di allegazione e prova contraria da parte della elencando esemplificativamente Pt_1
documenti meritevoli di essere valorizzati, quali i timbri apposti sul passaporto della ricorrente e le conformi registrazioni della banca dati TI, nei quali è documentata l'assenza della Budo dal territorio nazionale nel periodo compreso tra il 16 settembre
2012 e il 3 agosto 2017 messi in luce dall a giustificazione del provvedimento di CP_1
diniego del beneficio richiesto.
Il giudice ha inoltre evidenziato come la ricorrente, dopo neanche tre mesi dall'ingresso in Italia (con volo aereo e scalo in Milano il 29.6.2012), sia ripartita e rientrata in Albania via nave, con scalo a Vlores il 16.9.2012, per poi rientrare in Italia soltanto il giorno
3.8.2017, ossia quasi cinque anni dopo il primo ingresso nel nostro Paese.
Tali elementi di fatto non sono minimamente scalfiti dalle doglianze dell'appellante.
Il voler sostenere che ricorra, in tal caso, un radicamento ultradecennale in una situazione come quella palesata dalla documentazione esaminata dal giudice di prime cure appare una forzatura e, al contempo, una distorsione del senso del radicamento richiesto da parte dell'art. 20, comma 10, del D.L. 112/2008 cit..
Il soggiorno legale e in via continuativa nel territorio nazionale è compatibile con periodi di assenza, ma non con una cesura della durata di quasi 5 anni come quella per cui è causa, posta in essere a distanza di un tempo inferiore a un trimestre dal primo ingresso in Italia.
Gli elementi di prova vagliati dal primo giudice sono quelli acquisiti in sede istruttoria e non avversati da altri, idonei a incrinarne la portata.
Il titolo legale di soggiorno, sotto tale profilo, appare irrilevante e non sposta i termini della questione. Le risultanze anagrafiche, pur debitamente introdotte in causa, integrano solamente il titolo legale di soggiorno, ma non valgono a comprovare il
6 radicamento e la permanenza sul territorio nazionale per la durata ultradecennale richiesta quale elemento costitutivo del diritto all'assegno sociale.
Il terzo motivo, in cui si lamenta la violazione dei principi di proporzionalità ed equità sul presupposto dell'ignoranza delle condizioni personali e familiari dell'appellante, oltre a introdurre una critica generica, non si confronta con la motivazione della sentenza che, proprio con riferimento alla situazione personale e familiare della ricorrente, evidenzia l'assenza della ricorrente presso l'indirizzo della famiglia della figlia per il quinquennio compreso tra il 2012 e il 2017.
Come osservato dall appellato, la critica sollevata risulta chiaramente in CP_1 contrasto con la ratio sottesa alla normativa che disciplina la liquidazione dell'assegno sociale, la quale, in ragione del principio di non esportabilità della prestazione diretta a soddisfare i bisogni primari, è intimamente connessa alla effettiva permanenza del percipiente sul territorio nazionale. In sintesi, le doglianze proposte sono palesemente infondate e devono essere respinte. Ne consegue la reiezione dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
3.Le spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e fanno quindi carico all'appellante rimasta totalmente soccombente. Tali spese, in applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e s.m.i., sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1, se dovuto
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellato in euro 3.966,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Patrizia Visaggi
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dati acquisiti in data 11.4.2024 per il tramite del in Roma. Parte_3