Art. 2.
Le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 , di cui al precedente articolo 1 hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.
Le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 , di cui al precedente articolo 1 hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.