Versione
5 febbraio 1978
5 febbraio 1978
Art. 2.
Le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 , di cui al precedente articolo 1 hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.
Le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 , di cui al precedente articolo 1 hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-446/07, Sentenza della Corte, Alberto Severi contro Regione Emilia Romagna, 10/09/2009Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 10 settembre 2009 ( *1 ) «Direttiva 2000/13/CE — Etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale — Etichettatura atta ad indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare — Denominazioni generiche ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 — Rilevanza» Nel procedimento C-446/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale civile di Modena, con decisione 26 settembre 2007, pervenuta in cancelleria il 1o ottobre 2007, nella causa BE VE, in proprio nonché in qualità di legale …Leggi di più...
- denominazione di origine protetta·
- direttiva 2000/13/CE·
- inganno consumatore·
- marchio collettivo·
- giurisdizione nazionale·
- etichettatura prodotti alimentari·
- denominazione generica·
- regolamento n. 2081/92·
- indicazione geografica protetta·
- art. 2 decreto legislativo n. 109/92