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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio distinto al RG n. 2220/20 vertente
TRA
codice fiscale , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore avv. Gianvincenzo Esposito, rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Anastasio, codice fiscale
, p.e.c.: presso il quale C.F._1 Email_1 elettivamente domicilia in Meta alla via Caracciolo 110, giusta procura in atti;
- Appellante-
CONTRO
, codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
, codice fiscale CP_2 C.F._3
rappresentate e difese dall' avv. Aniello Persico, codice fiscale
, n.ro di fax 0818089680 e p.e.c. e C.F._4 Email_2 con esso elettivamente domiciliate in Napoli alla Via Francesco Giordani, 23, presso lo studio dell' avv. Stefano Liguori, n.ro di fax 0818089680 e p.e.c.
giusta procura in atti;
-Appellate- Email_3
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 594/2020 del Tribunale di Torre
Annunziata, II Sezione Civile, pubblicata il 10.03.2020, notificata il 20.05.2020;
CONCLUSIONI
- per il “- rigettare la domanda di Parte_1 risarcimento danni riportati dall'immobile delle attrici in conseguenza delle lamentate
1 infiltrazioni, in quanto il nelle more del giudizio, ha provveduto ad eseguire Parte_1 tutti i lavori all'uopo necessari, come indicati dal C.t.u. nella sua relazione, sopportandone interamente i costi;
- dichiarare che i costi di manutenzione del solaio di copertura del locale delle attrici vanno ripartiti tra le parti ai sensi dell'art. 1125 c.c.;
- rigettare la domanda proposta da di risarcimento danni da mancato CP_2 godimento dell'immobile, in quanto carente di prova;
- confermare nel resto la impugnata sentenza;
- vinte le spese del doppio grado di giudizio, o, in subordine, compensare almeno in parte le spese di primo grado e condannare le appellate alle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria, se del caso, disporre la rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado, per le verifiche ed accertamenti del caso”.
- Per le appellate ed : Controparte_1 CP_2
“1) dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.; 2) dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. i nuovi documenti prodotti in giudizio dall'appellante Parte_1 irrilevanti ai fini del decidere;
3) rigettare l'appello perché infondato e
[...] confermare la gravata sentenza;
4) emettere ogni altro consequenziale provvedimento;
5) condannare la ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo equità; 6) vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato il 21.11.2016 e convenivano Controparte_1 CP_2
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata il in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t. per ivi sentirlo condannare ex art. 2043 c.c. e/o
2051 c.c. per i danni dalle medesime subiti premettendo che : giusto atto di compravendita per Notar del 5.3.2010, rep. n. 23, Persona_1 racc. n. 14, erano comproprietarie del locale deposito sito nel centro residenziale di
Piano di Sorrento (NA), costituito da due porzioni contraddistinte rispettivamente dai numeri 21 e 20, posto al piano seminterrato dell'edificio facente parte del con ingresso dal Corso Italia, 275, in Piano di Parte_1
2 Sorrento, riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 738, sub. 90, consistenza catastale di 154 metri quadrati, posto al servizio, come deposito, della prospiciente attività commerciale di mobilificio sita al civico 283 della medesima via della quale era titolare;
Controparte_1
che nei primi giorni del gennaio 2014 avevano constatato che i locali deposito erano stati oggetto di infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante viale condominiale nonché da una tubatura condominiale nascosta dalla controsoffittatura in cartongesso che ivi sversava;
comunicavano tempestivamente l'accaduto all'amministratore dello stabile ed a mezzo di un proprio tecnico di fiducia accertavano che citate infiltrazioni erano addebitabili alla cattiva esecuzione di un intervento edilizio eseguito pochi mesi prima dal convenuto (danneggiamento del manto stradale per Parte_1
l'apposizione lungo il viale sovrastante il deposito delle attrici, di CP_3
pesanti colonne di delimitazione in cemento armato); la ditta non provvedeva a ripristinare a regola d'arte lo strato di impermeabilizzazione dismesso, con infiltrazione delle acque ed allagamento dei locali né venivano eliminate le infiltrazioni provenienti dalla tubatura condominiale sovrastante il cartongesso posto a copertura dei locali deposito;
che tali infiltrazioni avevano danneggiato l'intero mobilio, i materassi e le suppellettili d'arredo ricoverati nel deposito;
il solaio di copertura con conseguente corrosione delle armature in ferro;
la controsoffittatura in cartongesso con parziale crollo della stessa ed ammaloramento della parte restante;
l'impianto elettrico nonché i faretti ad incasso sistemati nella struttura in cartongesso;
la pavimentazione in gres porcellanato lesionata dal crollo della struttura in cartongesso e delle pignatte del solaio e rovinata da macchie indelebili provocate dallo scioglimento di vernici e collanti degli arredi danneggiati dall'acqua; le strutture murarie ed agli intonaci;
che le infiltrazioni rendevano i locali in parola umidi, insalubri e del tutto inidonei ad assolvere alla destinazione di deposito delle merci vendute nel latistante mobilificio;
3 chiedevano pertanto di essere risarcite per tutti i danni subiti in occasione dell'evento del gennaio 2014 da quantificarsi in almeno € 50.000,00.
La richiesta di risarcimento danni formulata con nota a.r. di costituzione in mora del 29.01.2014, non sortiva l'esito, sicché erano costrette ad adire le vie legali;
il giudizio veniva iscritto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata al n.r.g.
7113/2016.
Si costituiva il che impugnava l'avverso atto Parte_1
introduttivo; eccepiva il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto; l'eccessivo e sproporzionato danno asseritamente patito.
Ammessa, espletata e depositata la CTU all'udienza del 10.12.2019, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con sentenza n. 594/2020 pubblicata il 10.03.2020 il Tribunale di Torre
Annunziata, così provvedeva:
"1) condanna il sito in Piano di Sorrento al corso Italia Parte_1
317-357 al pagamento, salvo riparto interno tra i condomini, in favore di CP_1
e di € 14.574,99, oltre iva, se dovuta, ed oltre interessi e rivalutazione
[...] CP_2 come in motivazione;
2) condanna il sito in Piano di Parte_1
Sorrento al corso Italia 317-357 al pagamento, salvo riparto interno tra i condomini, in favore di di € 21.450,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
CP_2
3) condanna il sito in Piano di Sorrento al corso Italia Parte_1
Con 317-357 al pagamento a favore di e delle spese di lite, CP_1 CP_2
(oltre ad oneri per CTU già liquidati dal giudice istruttore), con attribuzione in favore dell'avv. Aniello Persico antistatario”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 18.06.2020 il in persona del Parte_1
l.r.p.t. impugnava la prefata sentenza chiedendone l' integrale riforma.
La causa veniva iscritta al n.r.g.c. 2220/2020.
4 Si costituivano in giudizio ed eccependo Controparte_1 CP_2
l'infondatezza del gravame, la sua inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.;
l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei nuovi documenti depositati in secondo grado;
chiedevano il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Svolta la prima udienza, la causa veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni fino a pervenire all'udienza del 17.01.2025, all'esito della quale, la
Corte, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza. Le parti depositavano comparsa conclusionale e relativa memoria di replica.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 18.06.2020 a fronte della sentenza n. 594/2020, pubblicata il
10.03.2020 e notificata il 20.05.2020, il cui termine utile per proporre gravame sarebbe spirato il 19/06/2020 nel rispetto dell'art 325 cpc.
Preliminarmente non è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Passando ora al merito dei singoli
MOTIVI DI APPELLO con il primo l'appellante censura la sentenza in parola laddove ha accolto la domanda di risarcimento dei danni riportati dall'immobile delle attrici in conseguenza delle infiltrazioni lamentate in citazione, quantificandoli, come da computo metrico
5 allegato alla CTU, in complessivi € 14.574,99, pari al costo dei lavori necessari per ripristinare l'immobile danneggiato.
Eccepiva che il aveva effettuato tutti i lavori previsti ed indicati nella Parte_1
perizia di c.t.u., ovvero l'impermeabilizzazione del viale condominiale ed il risanamento del solaio, per cui null'altro era dovuto alle attrici a tale titolo di ristoro.
Con il secondo censura l'erroneità della decisione laddove ha posto interamente a carico del i costi di manutenzione e riparazione del solaio di copertura del Parte_1 locale delle attrici, che invece vanno ripartiti ai sensi dell'art. 1125 c.c.
Le parti appellate sul punto eccepivano l'inammissibilità delle censure perché inerenti circostanze che non hanno costituito oggetto della statuizione di primo grado perché estranee al thema decidendum.
I motivi sono inammissibili, atteso che quanto al primo, alla pagina 2, punto 4, 4° cpv, della sentenza gravata è precisato che: “con la citazione la parte attrice ha chiesto solo risarcirsi i danni all'unità immobiliare in propria disponibilità, non anche la condanna del alla rimozione della causali, onde, da un canto, non rileva, se non ai fini Parte_1 dell'affermazione della responsabilità, l'individuazione del processo causativo dei danni e,
d'altro canto, la convenuta non va condannata all'esecuzione delle opere necessarie al fine di eliminare la causa delle infiltrazioni”; ed ancora a pag. 2, punto 6 sentenza in parola si legge :
6. Il va, pertanto, condannato a risarcire il danno Parte_1
riportato dall'immobile dell'istante in conseguenza dei fenomeni sopra descritti.
Sul punto, il perito officiato ha indicato nel dettaglio le opere necessarie onde ripristinare lo status quo ante dell'immobile danneggiato nel computo metrico allegato alla CTU. Ne discende che i danni riportati dall'immobile dell'istante sono stati quantificati, sulla scorta del costo dei lavori necessari per ripristinare l'immobile danneggiato, in € 14.574,99, oltre iva, se dovuta.
Pertanto, i lavori di ripristino (anche con riferimento all'originaria consistenza/resistenza dei travetti in calcestruzzo armato ammalorati e nel rifacimento degli elementi di finimento che, a causa delle infiltrazioni, sono stati danneggiati
6 (controsoffitto, tratto superiore intonaco alle pareti, impianto elettrico) (cfr. pag. 8 ult. cpv risposta al quesito n. 4 CTU) lungi dal costituire oggetto di statuizione hanno rappresentato soltanto l'unità di misura utilizzata dal Giudicante per determinare il danno patito dalle appellanti quali comproprietarie del locale deposito in parola.
I motivi comunque sono infondati perché l'appellante non ha prodotto ed allegato alcuna documentazione, neppure fotografica, tale da suffragare la dedotta esecuzione dei lavori di ripristino dello status quo ante limitandosi a depositare in appello una relazione tecnica ed un mero computo metrico, di per sé inidonei a dimostrare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
Con il terzo il eccepisce l'erroneità della sentenza laddove ha accolto la Parte_1
domanda di risarcimento danni da mancato godimento dell'immobile sulla base di un contratto di locazione nullo in quanto non registrato e non provato.
Il motivo è fondato.
Invero, il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il danno patito dalla sola
(non anche a quello occorso a ma manca sul CP_2 Controparte_1
punto appello incidentale) in ragione dell'esistenza di un contratto di locazione non registrato.
A tal proposito il deduce che (al)la nullità del contratto di locazione per Parte_1 violazione dell'obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del
2004, consegue il diritto del proprietario del bene alla corresponsione dell'indennità di occupazione, la cui quantificazione soggiace alla predeterminazione legale di cui all'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015 nel solo caso in cui, ricorrendone gli altri presupposti, il rapporto sia sorto dopo l'entrata in vigore della norma. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare nullo ex art. 1, comma 346, della l. n. 311 del
2004, un contratto di locazione del 2010 - che era stato successivamente denunziato, nel
2012, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 -, aveva condannato gli occupanti dell'immobile al pagamento di un'indennità parametrata al canone convenuto tra le parti, ritenendo inapplicabile, ratione temporis, la disciplina di cui all'art. 1, comma
59, della l. n. 208 del 2015). (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19808 del 17/07/2024).
Orbene, nel caso in esame, anche a voler liquidare il danno da mancato godimento 7 dell'immobile patito da parametrandolo all'indennità di occupazione CP_2
quantificata in relazione al canone di locazione versato dalla conduttrice, la domanda andava rigettata non risultando provato l'effettivo esborso dei canoni mensili, né depositate (quale prova principe) le relative ricevute, né il Giudice di prime cure in sentenza ha dato atto della loro allegazione alla produzione di parte.
Sotto tale profilo la domanda merita il rigetto.
L'accoglimento parziale del gravame porta al rigetto della domanda prevista dall'art 96 com. 3 cpc.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, vanno compensate in ragione di 1/3 tra le parti ponendole per il resto a carico del che liquida in favore delle Parte_1
appellate e per esse del procuratore Aniello Persico antistatario per il primo grado: in € 4.400,10 (considerato la maggiorazione per il numero di parti) oltre € 176 per spese vive, nonché spese generali iva e cpa come per legge che;
per il secondo grado (esclusa la fase istruttoria assente in appello e tenuto conto del numero delle parti ) in € 5.708,700 oltre € 267,00 per spese vive nonché spese generali iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza
n. 594/2020, pubblicata il 10.03.2020 pronunciata dal Tribunale di Torre
Annunziata, tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) in riforma parziale della sentenza gravata rigetta la domanda risarcitoria introdotta da con riguardo al mancato godimento CP_2 dell'immobile cui è causa;
2) compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite ponendole per il resto a carico del che liquida in favore delle appellate e per Parte_1
esse del procuratore Aniello Persico antistatario per il primo grado: in €
4.400,10 (considerato la maggiorazione per il numero di parti) oltre € 176 per spese vive, nonché spese generali iva e cpa come per legge;
per il
8 secondi grado (esclusa la fase istruttoria assente in appello e tenuto conto del numero delle parti ) in € 5.708,700 oltre € 267,00 per spese vive nonché spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
UPP dott.ssa Anna Mascia.
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