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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1579/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1579/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Agrati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Castellanza, Viale Lombardia n. 59, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Arcore (MB), Viale Ventiquattro maggio n. 102;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale così stabilire:
1. Affido congiunto entrambi i genitori del figlio con collocamento prevalente del minore Per_1 presso la casa familiare sita in Arcore (Mb) via Ventiquattro maggio
п.102.
2. 11 sig. allo stato, corrisponderà il 50% delle spese scolastiche (tasse d'iscrizione, Parte_1 rette di frequenza a scuole statali o parificate, somme per l'acquisto dei libri di testo...), delle spese sanitarie prescritte dal pediatra o dal medico specialista coperte dal SSN, ovvero urgenti, senza previo accordo tra i genitori;
i genitori si accorderanno per iscritto invece per quanto concerne le spese mediche in regime privatistico, rette e tasse di istituti scolastici privati, ripetizioni, sport, gite con pernotto, attività ludiche..., all'uopo la OR consegnerà le pezze giustificative delle CP_1 suddette spese entro il giorno 30 di ogni mese;
il coniugo in debito verserà all'altro il 50% delle spese entro il giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione dei giustificativi. Comunque, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Monza.
3.Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo quanto stabilito in accordo Parte_1 con i Servizi Sociali territorialmente competenti che hanno già in carico il nucleo familiare. I SS con
l'evolversi degli eventi suggeriranno anche le modalità di visita durante le vacanze natalizie, estive... Si chiede che il Giudice incarichi i S5 anche di mutare le condizioni quando il ricorrente avrà una collocazione abitativa stabile.
4. L'assegno unico (non si conosce l'esatto importo) verrà percepito dalla mamma al 100% con espressa rinuncia di qualsivoglia richiesta da parte del padre di . Per_1
5. Nulla per la OR . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.03.2025 adiva l'intestato Tribunale affinchè Parte_2 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Desio (MB) con in data 24.05.2009, dal quale è nato il figlio , in data 12.04.2013. CP_1 Per_1
In particolare, il ricorrente domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori, che fossero regolamentati i diritti di visita paterni, che fosse posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e che fosse riconosciuta alla resistente l'intera percezione dell'assegno unico per il figlio a carico.
In data 07.04.2025, prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla resistente, depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio. Parte_1
Il Tribunale, preso atto della rinuncia agli atti del giudizio a cura della parte e debitamente sottoscritta dalla stessa nonché dal procuratore dello stesso, dichiara l'estinzione del giudizio con conseguente irripetibilità delle spese di lite attesa la mancata instaurazione del contraddittorio delle parti.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 04.03.2025, così provvede: CP_1
I. Dichiara l'estinzione del processo;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1579/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Agrati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Castellanza, Viale Lombardia n. 59, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Arcore (MB), Viale Ventiquattro maggio n. 102;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale così stabilire:
1. Affido congiunto entrambi i genitori del figlio con collocamento prevalente del minore Per_1 presso la casa familiare sita in Arcore (Mb) via Ventiquattro maggio
п.102.
2. 11 sig. allo stato, corrisponderà il 50% delle spese scolastiche (tasse d'iscrizione, Parte_1 rette di frequenza a scuole statali o parificate, somme per l'acquisto dei libri di testo...), delle spese sanitarie prescritte dal pediatra o dal medico specialista coperte dal SSN, ovvero urgenti, senza previo accordo tra i genitori;
i genitori si accorderanno per iscritto invece per quanto concerne le spese mediche in regime privatistico, rette e tasse di istituti scolastici privati, ripetizioni, sport, gite con pernotto, attività ludiche..., all'uopo la OR consegnerà le pezze giustificative delle CP_1 suddette spese entro il giorno 30 di ogni mese;
il coniugo in debito verserà all'altro il 50% delle spese entro il giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione dei giustificativi. Comunque, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Monza.
3.Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo quanto stabilito in accordo Parte_1 con i Servizi Sociali territorialmente competenti che hanno già in carico il nucleo familiare. I SS con
l'evolversi degli eventi suggeriranno anche le modalità di visita durante le vacanze natalizie, estive... Si chiede che il Giudice incarichi i S5 anche di mutare le condizioni quando il ricorrente avrà una collocazione abitativa stabile.
4. L'assegno unico (non si conosce l'esatto importo) verrà percepito dalla mamma al 100% con espressa rinuncia di qualsivoglia richiesta da parte del padre di . Per_1
5. Nulla per la OR . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.03.2025 adiva l'intestato Tribunale affinchè Parte_2 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Desio (MB) con in data 24.05.2009, dal quale è nato il figlio , in data 12.04.2013. CP_1 Per_1
In particolare, il ricorrente domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ai genitori, che fossero regolamentati i diritti di visita paterni, che fosse posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e che fosse riconosciuta alla resistente l'intera percezione dell'assegno unico per il figlio a carico.
In data 07.04.2025, prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla resistente, depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio. Parte_1
Il Tribunale, preso atto della rinuncia agli atti del giudizio a cura della parte e debitamente sottoscritta dalla stessa nonché dal procuratore dello stesso, dichiara l'estinzione del giudizio con conseguente irripetibilità delle spese di lite attesa la mancata instaurazione del contraddittorio delle parti.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 04.03.2025, così provvede: CP_1
I. Dichiara l'estinzione del processo;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi