Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 143/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA LUIGI PETROSINO II TRAV. 3 (EX 80) NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. FERRENTINO RAFFAELINA (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a C.F._1 margine dell'atto di citazione OPPONENTE E (C.F , nato il [...] a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
Inferiore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MA LL (C.F.
, presso il cui studio in Pagani alla Via Trento, 64 elettivamente C.F._3 domicilia OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/2/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1802/2016 del 30/11/2016, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € CP_1
4000,00, oltre interessi e spese, per spettanze professionali non corrisposte. Parte opponente eccepiva preliminarmente l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti per la sua emissione, per mancanza della parcella delle spese e prestazioni corredata dal parere dell'associazione professionale degli architetti, essendo il credito posto a base del decreto ingiuntivo provato solo da fattura e da copia autentica del registro IVA. Nel merito evidenziava quanto segue: in data 25/01/2013, il Parte_1
indicava quale professionista di fiducia per la redazione delle tabelle millesimali
[...]
N.R.G. 143/2017 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 1
a seguito di ciò l'architetto non sottoscriveva un regolare contratto di opera professionale, nè presentava un preventivo di massima;
nell'assemblea del 05/06/2015, l'architetto depositava un elaborato tabellare dei millesimi che i condomini si riservavano di valutare ed approvare previa opportuna verifica;
nell'assemblea dell'8/10/2015, il professionista inviava mezzo mail diversi file relativi a nuovi elaborati di tabelle in cui si evincevano errori di calcolo, contestate all'architetto nella stessa seduta, ove lo stesso, riconosciuti gli errori, si rendeva disponibile alle dovute correzioni;
nell'assemblea del 03/12/2016, a seguito del deposito degli elaborati, si rilevavano ulteriori errori riguardanti le attribuzioni dei box, sottotetti e calcoli, con conseguente non approvazione delle stesse;
nell'assemblea del 20/08/2016 l'architetto ha portava le dovute correzioni ed i condomini approvavano le tabelle millesimali;
in data 27/01/2015 l'architetto inviava per la sua parcella la fattura numero 11 dell'importo di
€ 3786,00 e, in data 21/09/2015 un'altra fattura recante lo stesso numero, dell'importo di € 4000,00, fatture errate calcolo dell'IVA, sia nel numero degli appartamenti, che erano 19 e non rispettose dell'importo pattuito ed approvato dallo stesso in assemblea;
con missiva del 04/02/2016 l'amministratore impugnava le fatture, evidenziando la mancata sottoscrizione del contratto e la mancata presentazione di un preventivo di massima quindi l'infondatezza della parcella, chiedendo, in subordine, il rispetto delle condizioni pattuite ed il risarcimento dei danni per gli errori commessi a danno del
, che aveva dovuto far verificare gli elaborati errati da altro tecnico Parte_1 esterno. Concludeva dunque chiedendo: in via preliminare da assorbente accogliere la presente opposizione in virtù della violazione degli articoli 633 e 636 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inesistente, nullo, inefficace e comunque da revocare il decreto ingiuntivo n. 1802/2016 e conseguentemente dichiarare non dovuta dal Parte_1
la somma ad esso ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto;
nella denegata
[...] ipotesi in cui l'onorevole giudice adito non ritenesse fondata la sollevata eccezione si chiede di accogliere l'opposizione e dichiarare infondata la pretesa dell'architetto
[...] così come portata dal ricorso monitorio riconoscendo al condominio CP_1
il dovuto risarcimento dei danni valutati in € 2000,00 e virgola pertanto, Parte_1 ridimensionare la pretesa nella misura approvata dall'assemblea condominiale ove il aveva accettato con la decurtazione degli esborsi e danni subiti. CP_1
Conseguentemente condannare parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. In data 28/4/2017, si costituiva premettendo quanto segue: con la CP_1 delibera del 25 gennaio 2013 il di Nocera Inferiore Parte_1 conferiva incarico all'arch. di redigere le nuove tabelle millesimali del CP_1 condominio e il relativo regolamento offrendo il pagamento a titolo di compenso della somma di € 150,00 per ogni appartamento e di € 100,00 per ogni negozio o deposito, oltre Iva e Cassa;
in adempimento dell'incarico ricevuto il professionista ha provveduto
N.R.G. 143/2017 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 2 alla redazione delle tabelle e del regolamento e ha poi chiesto il compenso come pattuito oltre al rimborso delle spese non imponibili anticipate, iva e cassa;
sulla scorta della delibera d'incarico e dell'accettazione, anche implicita, da parte del professionista, non fosse necessaria né la redazione di una apposita scrittura, né tantomeno la vidimazione della parcella professionale da parte dell'Ordine professionale stante l'intervenuta pattuizione in merito al compenso professionale;
nella riunione del 28 aprile 2016 l'assemblea dei condomini abbia deliberato A) di approvare le tabelle millesimali (e il regolamento di condominio) redatte dall'arch. senza sollevare CP_1 alcuna contestazione in merito alle stesse e, anzi, prevedendone l'entrata in vigore retroattiva sin dal 1° gennaio 2016 e B) di pagare la fattura del professionista allegata alle tabelle stesse, come si legge nel verbale della riunione dell'assemblea condominiale, con all'Ordine del Giorno: 1. Discussione ed eventuale approvazione delle nuove tabelle millesimali con annesso regolamento di condominio redatte dall'arch. consegnate nella CP_1 sua versione definitiva nel mese di marzo 2016 . Pagamento competenze come da fattura allegata;
dopo l'inversione dell'ordine del giorno e la discussione in merito ad altro argomento all'ordine del giorno, si legge nel verbale che sul punto 1 dell'ordine del giorno (come sopra formulato) i condomini approvano all'unanimità, avendo dunque l'assemblea non solo approvato il lavoro presentato dall'arch. ma anche il pagamento delle CP_1 sue competenze come da fattura allegata;
la circostanza che, a seguito dei rilievi sollevati da un solo condomino, nell'assemblea dell'8 ottobre 2015 e Persona_1 del 3/12/15, le tabelle siano state rettificate, oltre che rientrare nella normalità dei casi, stante la complessità del calcolo numerico del lavoro in questione e la difficoltà spesso riscontrata di avere accesso alle singole unità immobiliari al fine di riscontrare la coincidenza dello stato dei luoghi con le planimetrie catastali, le stesse erano già nella sostanza corrette, tanto è vero che le successive modifiche si erano risolte in piccoli aggiustamenti contabili;
del tutto irrilevante è la circostanza, emersa peraltro solo in giudizio, che l'amministratore abbia ritenuto di far controllare la prima stesura delle tabelle da un altro consulente;
la circostanza che prima della fattura n. 11 del 3 novembre 2015, posta a base del monitorio, il ricorrente avesse spedito due prefetture di diverso importo era giustificata dal fatto che nella prima, quella del 27/01/15, l'arch. aveva erroneamente omesso di conteggiare il compenso per i dieci box/deposito CP_1 nel sottotetto;
nella seconda si era limitato a detrarre dall'importo la quota di € 150,00 dovuta dalla moglie, la signora , proprietaria di un appartamento facente CP_2 parte del condominio;
con la fattura azionata in monitorio, invece, aveva chiesto anche il compenso per i dieci box sottotetto (per i quali ha pure applicato una tariffa ridotta a € 35,00 ciascuno e non di € 100,00) detraendo sempre la quota dovuta dalla moglie, fatture nelle quali non vi è alcun errore nel calcolo dell'Iva per il motivo che il professionista si trova in regime di franchigia ex art. 1 comma 54/89 L. 190/14, e, cioè non incassa e non versa l'Iva; ugualmente ove gli appartamenti fossero pure 19 e non 18 come conteggiati ai fini della richiesta di pagamento, si tratterebbe di un errore che andrebbe a detrimento del creditore e a vantaggio del debitore che pagherebbe meno del dovuto e, cioè, 150,00 euro in meno di quanto in realtà dovuto. Eccepiva, dunque, che agli atti vi fosse prova documentale dell'incarico conferitogli,
N.R.G. 143/2017 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 3 della pattuizione del relativo compenso, dell'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini dell'operato del professionista e della fattura dallo stesso presentata, mentre, al contrario la domanda riconvenzionale spiegata, oltre che generica, non si fondava su prova scritta né di pronta soluzione. Concludeva, dunque, come segue:
1. rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1802/16 – rg. 4515/16; 2. in subordine, salvo gravame, condannare comunque il , in persona dell'amm.re Controparte_3
e legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'arch. della somma di € CP_1
4.000,00. Spese e compensi, oltre rimborso spese generali, cassa e iva, vinti e attribuiti al difensore. In data 4/4/2018 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei
N.R.G. 143/2017 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 4 beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie risulta documentalmente provato il conferimento dell'incarico all'arch. con la delibera assembleare del 25 gennaio 2013, con la quale CP_1 veniva determinato il compenso ad esso spettante spettante in € 150,00 per ogni appartamento ed in € 100,00 per ogni unità adibita a negozio o deposito al piano terra oltre iva e cassa. Si legge nella delibera del 25.01.2013.pdf “A questo punto i condomini conferiscono l'incarico di redazione delle nuove tabelle millesimali con annesso regolamento di condominio all'arch. CP_1 con studio in piazza Zanardelli, 20 84014 Nocera Inferiore, il costo sarà di € 150 oltre iva e
[...] cassa ad appartamento ed euro 100,00 oltre iva e cassa per unità adibita a negozio o deposito ubicati al piano terra. I condomini ne prendono atto e approvano all'unanimità”. Non sono dunque fondate le eccezioni sollevate dal condominio opponente dal momento che il contratto d'opera professionale non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem né era necessario un preventivo, avendo, la delibera assembleare del 25/01/13 indicato tutti gli elementi per la determinazione del compenso (“il compenso sarà di euro 150 oltre iva e cassa ad appartamento e di € 100 oltre iva e cassa per unità adibita a negozio o deposito”). Né è fondata l'eccezione di mancanza della parcella delle spese e prestazioni corredata dal parere dell'associazione professionale, essendo il compenso pattuito tra le parti. Parte opponente ha dunque adeguatamente provato il conferimento dell'incarico. Ha anche provato il regolare espletamento dello stesso, come si evince dalla delibera del 28/04/16, in cui l'assemblea ha approvato le nuove tabelle e il nuovo regolamento disponendo che le stesse fossero applicate retroattivamente dal 1° gennaio 2016. Risulta, pertanto, dovuto il pagamento delle competenze come determinate dalla delibera di assemblea di incarico (18 appartamenti x 150,00 € 2.700,00 - 7 negozi/box al piano terra x 100 euro 700,00 - 10 sottotetti x 35 euro 350,00 ), pari ad € 3.750,00 oltre la cassa e il rimborso delle spese anticipate (€ 250,00 per le visure e le planimetrie catastali e i diversi accessi al Catasto), per un totale complessivo di € 4.150,00, cui veniva detratta la quota di € 150,00 dovuta dalla moglie, proprietaria di CP_2 uno degli appartamenti facenti parte dello stabile condominiale, per un totale di € 4.000,00 come da fattura allegata già al verbale del 28 aprile 2016 in cui i condomini, approvando al punto 2 la proposta di delibera fatta dall'amministratore, hanno anche autorizzato il pagamento delle competenze del professionista incaricato. Né alcun rilievo ha la circostanza che prima della fattura n. 11 del 3 novembre 2015, posta a base del monitorio, il ricorrente avesse spedito due prefatture di diverso importo, dal momento che nella prima, quella del 27/01/15, l'arch. aveva CP_1 erroneamente omesso di conteggiare il compenso per i dieci box/deposito nel sottotetto;
nella seconda si era limitato a detrarre dall'importo la quota di € 150,00 dovuta dalla moglie, , proprietaria di un appartamento facente parte del CP_2 condominio.
N.R.G. 143/2017 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 5 Con la fattura azionata in monitorio, invece, aveva chiesto anche il compenso per i dieci box sottotetto (per i quali ha pure applicato una tariffa ridotta a € 35,00 ciascuno e non di € 100,00) detraendo sempre la quota dovuta dalla moglie. Né vi è alcun errore nel calcolo dell'Iva, dal momento che l'opposto si trova in regime di franchigia ex art. 1 comma 54/89 L. 190/14, e, cioè non incassa e non versa l'Iva. Il creditore ha dunque provato il titolo posto a base del decreto ingiuntivo ed ha dedotto l'inadempimento del che invece non ha provato Controparte_4
l'adempimento né altri fatti estintivi e/o impeditivi dello stesso, non rilevando in alcun modo, ai fini del pagamento del corrispettivo, che le tabelle siano state più volte corrette e rettificate. La puntuale indicazione dei compensi nella delibera assembleare sopra indicata E la piena prova dell'attività effettivamente espletata dall'opposto, rende irrilevante la richiesta di CTU, correttamente disattesa nel corso del giudizio. L'opposizione è dunque infondata e va rigettata. Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale, non avendo in alcun modo l'opponente provato di aver fatto visionare e correggere le tabelle ad altro professionista, né l'esborso per tale incarico, tra l'altro non risultante da alcuna delibera assembleare;
l'opponente non ha poi provato in alcun modo l'asserito danno subito, essendo irrilevante il fatto che le tabelle siano state approvate dopo tre anni, essendo state le stesse applicate retroattivamente e non avendo l'opponente dedotto né provato alcun danno che avrebbe subito dall'asserita ritardata approvazione. 3Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 143/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, ogni contraria istanza Parte_1 CP_1 disattesa così provvede:
1. rigetta per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e la domanda riconvenzionale e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1802/2016 del 30/11/2016, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna il , in persona dell'Amministratore Parte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di delle spese di giudizio CP_1 che si liquidano in € 2552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario
Così deciso in Nocera Inferiore, il 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 143/2017 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 6 N.R.G. 143/2017 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 7