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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. N. 1921 per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
delega in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Alessio Bianchini, del Foro di Grosseto, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Arcidosso (GR), Parco del Pero n. 8;
ATTORE contro
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, Controparte_1
P.I. , in persona di un procuratore–legale rappresentante pro tempore, Dott. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Siena, strada Massetana Romana n. 54, Controparte_2
presso e nello Studio dell'Avv. Paolo Saracini, che la rappresenta e difende come per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e pagina 1 di 8
, C.F. ; CP_3 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16.07.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni nei seguenti termini: parte attrice: “precisa le conclusioni come da atto di citazione”:
“Voglia l'adito Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertata e dichiarata la qualità di terzo trasportato del sig.
[...]
nel sinistro di cui è causa, condannare la convenuta Pt_1 Controparte_1
ed il sig. in solido fra loro, a risarcire tutti i danni sofferti dal
[...] CP_3
sig. in seguito ed a causa del sinistro sopra descritto, che si Parte_1
quantificano nella somma complessiva di euro 44.407,25 (comprensiva di danno biologico, inabilità temporanea, personalizzazione del danno, danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale e spese mediche, e già decurtato l'importo di euro
2.939,00, corrisposto dalla convenuta e trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere), o in quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o che risulterà provata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del fatto a quello del saldo, oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, arrecato dalla società al Controparte_1
sig. a causa del comportamento tenuto dalla stessa nella gestione del relativo Pt_1
sinistro, ed oltre alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., di cui si chiede a questo Giudice la quantificazione in via equitativa.
pagina 2 di 8 Con vittoria delle spese, compensi professionali, rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara sin
d'ora antistatario”; convenuta “precisa le conclusioni come in atti”. Controparte_1
Si riportano di seguito le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia al Tribunale di Siena, contrariis reiectis, tenuto preliminarmente conto delle somme già corrisposte dalla Compagnia esponente in favore dell'odierno attore, nonché degli importi dallo stesso percepiti e percepiendi dall'INAIL, limitare eventuali ulteriori
e residui obblighi risarcitori ancora gravanti su nella misura del giusto Controparte_1
e dell'equo.
Con vittoria e/o compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto il 31.08.2022, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Compagnia Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ed il Sig. al fine di
[...] CP_3
sentir accogliere le conclusioni sopra riportate.
Premetteva in fatto l'attore: che il 20.05.2020, alle ore 8,20 circa, viaggiava, in qualità di trasportato, nel veicolo Fiat Ducato targato CK 325 GL, di proprietà del Sig. CP_3
e condotto nell'occasione dal Sig. mezzo assicurato con
[...] Persona_1
che detto mezzo, nel percorrere la S.P. 14, con direzione di marcia Controparte_1
Montalcino-Grosseto, nel territorio del Comune di Montalcino, giunto al KM 37+300 circa, dopo una curva destrorsa fuoriusciva dalla carreggiata, ribaltandosi poi sul lato sinistro;
che, a causa di tale sinistro, riportava gravi lesioni per le quali veniva trasportato, con i mezzi di soccorso, all'Ospedale Le Scotte di Siena, dal quale veniva poi dimesso con una prognosi iniziale di giorni 30 s.c.; che sul posto intervenivano i
Carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile di Montalcino per i rilievi del caso;
che,
pagina 3 di 8 sottopostosi poi a visita medico-legale per la quantificazione dei postumi, avanzava richiesta risarcitoria alla Compagnia la quale, istruita la pratica, liquidava ad CP_1
esso attore la somma di euro 2.939,00 a totale ristoro dei danni riportati a seguito del sinistro in oggetto;
che, trattenuta tale somma in conto del maggior avere, non avendo avuto esito positivo l'ipotesi di definizione stragiudiziale, provvedeva ad inoltrare alla
Compagnia l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, rimasta, però, priva di riscontro;
che, pertanto, si determinava ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di conseguire l'integrale ristoro dei danni subìti a seguito del sinistro stradale.
Si assumeva, poi, in diritto, in atto di citazione, come risultassero di tutta evidenza la dinamica del sinistro e la qualità di terzo trasportato dell'attore, con conseguente diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni per le lesioni riportate, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del conducente dell'uno o dell'altro veicolo coinvolti.
L'attore contestava inoltre la mala gestio da parte della Compagnia convenuta nella gestione del sinistro de quo, avendo essa formulato un'offerta risarcitoria assolutamente incongrua rispetto a quanto effettivamente spettantegli, così costringendolo ad intraprendere il giudizio.
Il sig. chiedeva, quindi, liquidarsi in suo favore anche la voce di danno derivante Pt_1
dalla suddetta condotta della Compagnia, oltre che per non avere questa fornito riscontro all'invito alla negoziazione assistita, e ciò ai sensi dell'art. 96.c.p.c.
In ordine al quantum risarcitorio, si deduceva nell'atto introduttivo come fossero dovute all'attore le voci di danno ivi specificate, per i titoli descritti, oltre il rimborso delle spese mediche documentate in atti, sostenute in ragione dei postumi derivanti dal sinistro.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 23.06.2022, la Compagnia
[...]
nel precisare di limitare le proprie difese al solo quantum debeatur, Controparte_1
deduceva come quanto ex adverso richiesto risultasse non dovuto, né provato, e comunque eccessivo;
che, più precisamente, il sinistro occorso all'attore doveva pagina 4 di 8 considerarsi infortunio sul lavoro in itinere, con conseguente diritto dell'attore medesimo a vedersi riconosciuto da essa Compagnia soltanto il c.d. danno differenziale, ovvero gli importi di quei nocumenti non coperti dall'INAIL; che, inoltre, doveva aversi riguardo, nella quantificazione, alle preesistenze a carico dell'attore, scollegate ed indipendenti dal sinistro;
che, altresì, le tre distinte voci di danno richieste in citazione costituivano, in realtà, mere componenti del c.d. danno non patrimoniale, da considerarsi e liquidarsi nella sua accezione unitaria, anche considerato il difetto di prova su effettivi danni personali, tali da poter giustificare una personalizzazione del danno;
che, infine, doveva comunque tenersi conto della somma già corrisposta da essa convenuta all'attore pari ad euro 2.939,00.
Concludeva quindi la Compagnia convenuta nei termini sopra riportati.
Il Giudice, all'udienza di prima comparizione delle parti del 24.01.2023, dichiarata la contumacia del convenuto disponeva contestualmente CTU medico- CP_3
legale, con nomina, all'uopo, del dott. cui veniva conferito Persona_2
l'incarico all'udienza del 13.06.2023. All'udienza del 13.02.2024, fissata a seguito di rinvio richiesto all'udienza del 18.12.2023 per riferite trattative pendenti, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Si perveniva quindi all'udienza del 16.07.2024, alla quale le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e può pertanto trovare accoglimento nei termini e limiti quantitativi in appresso specificati.
Deve, anzitutto, ritenersi pacifica la dinamica del sinistro per cui è causa, come descritta in atto di citazione e risultante dagli accertamenti e rilievi eseguiti dai Carabinieri di
Montalcino intervenuti sul posto (v. allegato 2 all'atto di citazione).
Così come risulta incontestato l'an debeatur, in considerazione della veste di trasportato dell'attore, come, peraltro, espressamente riconosciuto dalla stessa Compagnia
pagina 5 di 8 convenuta, la quale, nella propria comparsa di costituzione, ha preliminarmente precisato di voler limitare le contestazioni al solo profilo del quantum.
Accertata, quindi, la riconducibilità causale dei danni subìti dall'attore al sinistro stradale de quo in cui egli è rimasto coinvolto, e dunque il nesso eziologico tra evento e danno, può procedersi alla liquidazione sulla base delle risultanze della CTU disposta nel corso del giudizio e svolta dal Dott. Persona_2
Prendendosi dunque a riferimento le valutazioni medico-legali espresse nella relazione tecnica del 22.11.2023, e dovendosi applicare, ad avviso del giudicante, i parametri liquidatori adottati per le lesioni c.d. micropermanenti, come affermato anche dalla convenuta, e dunque le Tabelle di cui al Codice delle Assicurazioni (art. 139 D.lgs. n.
209/2005), si procede al seguente calcolo, tenuto conto dell'età dell'attore (anni 52) all'epoca del sinistro (20.05.2020): 1) inabilità temporanea assoluta 100% per 30 giorni, quindi euro 55,24 (indennità giornaliera) x 30= euro 1.657,20, parziale al 75% per giorni
10, quindi euro 41,43 x 10= euro 414,30, parziale al 50% per 20 giorni, quindi euro
27,62 x 20 = € 552,40, parziale al 25% per 30 giorni, quindi euro 13,81 x 30 = 414,30, così per un totale di euro 3.038,20; invalidità permanente da riconoscersi, ad avviso del giudicante, nella percentuale del 6%, quindi euro 7.633,34, così per complessivi euro
10.671,54.
Va poi riconosciuto il danno morale, quale autonoma voce risarcitoria, danno che può quantificarsi nella misura del 33,33%, e quindi in € 3.556,82.
Vanno poi rimborsate all'attore le spese mediche dallo stesso sostenute, che si ritiene di quantificare nell'importo di euro 618,00 (di cui euro 366,00 per relazione medico legale di parte ed euro 252,00 per esami strumentali di cui alla fattura n. 3057 del 5.08.2020, il tutto come documentato in atti, allegato 11 alla citazione), per un totale di euro
14.846,36.
Da tale importo va poi detratto quello di euro 2.939,00, quale somma già ricevuta dall'attore da parte della Compagnia convenuta (v. allegato 7 alla citazione), nonché quello di euro 904,80, indicato dallo stesso attore in atti quale importo già riconosciuto pagina 6 di 8 dall'INAIL, essendosi trattato di infortunio sul lavoro in itinere, come pacificamente riconosciuto dalle parti.
Risulta, così, complessivamente dovuta al Sig. dalla Compagnia convenuta e dal Pt_1
Sig. in solido fra loro, la complessiva somma di euro 11.002,56, oltre CP_3
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Ritiene, infine, il Giudicante non sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per il riconoscimento in favore dell'attore di una ulteriore somma, a titolo di risarcimento in via equitativa, per l'asserita mala gestio della Compagnia assicurativa nella gestione del sinistro de quo, oltre che per mancato riscontro della stessa all'invito alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Deve, invero, osservarsi, sul punto, come non siano stati forniti a sostegno della suddetta richiesta sufficienti elementi di prova tali da poter configurare la contestata condotta della Compagnia.
Al riguardo, va poi comunque rilevato, relativamente a quanto lamentato dall'attore circa la formulazione da parte della Compagnia di un'offerta risarcitoria non congrua rispetto a quanto spettantegli, con conseguente sua necessità di intraprendere il giudizio
(pag. 4 della citazione), come, in generale, sia nella discrezionalità della Compagnia assicurativa, in esito a propria valutazione dopo l'istruttoria del sinistro, avanzare l'offerta risarcitoria che ritenga più opportuna in relazione alla fattispecie, essendo poi rimesso al destinatario dell'offerta accettarla o meno.
Passando, in conclusione, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta in solido, e sono liquidate, come da dispositivo che segue, ex D.M.
n. 55/2014.
Deve, pertanto, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, con applicazione dei valori medi in esse indicati in relazione al valore della controversia, come individuato, quest'ultimo, in base al noto criterio del “decisum” (Cass. nn.
19014/2007, 3996/2010, 226/2011).
pagina 7 di 8 Parimenti, le spese di CTU, che qui si liquidano in favore del Dott. nel richiesto Per_2
importo di euro 1.000,00, oltre IVA al 22%, così per euro 1.220,00, come da progetto di notula del 24.11.2023, in atti, devono porsi interamente a carico della parte convenuta in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede: condanna la Compagnia in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ed il Sig. contumace, in solido fra loro, al CP_3
pagamento in favore dell'attore, Sig. , della complessiva somma di euro Parte_1
11.002,56, come sopra determinata, a titolo di risarcimento dei danni subìti in dipendenza del sinistro stradale de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Condanna i suddetti convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 5.077,00 per compenso di
Avvocato, ed euro 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione, come richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di CTU, come sopra liquidate, interamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
Così deciso in Siena, lì 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 8 di 8
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. N. 1921 per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
delega in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Alessio Bianchini, del Foro di Grosseto, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Arcidosso (GR), Parco del Pero n. 8;
ATTORE contro
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, Controparte_1
P.I. , in persona di un procuratore–legale rappresentante pro tempore, Dott. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Siena, strada Massetana Romana n. 54, Controparte_2
presso e nello Studio dell'Avv. Paolo Saracini, che la rappresenta e difende come per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e pagina 1 di 8
, C.F. ; CP_3 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16.07.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni nei seguenti termini: parte attrice: “precisa le conclusioni come da atto di citazione”:
“Voglia l'adito Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertata e dichiarata la qualità di terzo trasportato del sig.
[...]
nel sinistro di cui è causa, condannare la convenuta Pt_1 Controparte_1
ed il sig. in solido fra loro, a risarcire tutti i danni sofferti dal
[...] CP_3
sig. in seguito ed a causa del sinistro sopra descritto, che si Parte_1
quantificano nella somma complessiva di euro 44.407,25 (comprensiva di danno biologico, inabilità temporanea, personalizzazione del danno, danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale e spese mediche, e già decurtato l'importo di euro
2.939,00, corrisposto dalla convenuta e trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere), o in quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o che risulterà provata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del fatto a quello del saldo, oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, arrecato dalla società al Controparte_1
sig. a causa del comportamento tenuto dalla stessa nella gestione del relativo Pt_1
sinistro, ed oltre alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., di cui si chiede a questo Giudice la quantificazione in via equitativa.
pagina 2 di 8 Con vittoria delle spese, compensi professionali, rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara sin
d'ora antistatario”; convenuta “precisa le conclusioni come in atti”. Controparte_1
Si riportano di seguito le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia al Tribunale di Siena, contrariis reiectis, tenuto preliminarmente conto delle somme già corrisposte dalla Compagnia esponente in favore dell'odierno attore, nonché degli importi dallo stesso percepiti e percepiendi dall'INAIL, limitare eventuali ulteriori
e residui obblighi risarcitori ancora gravanti su nella misura del giusto Controparte_1
e dell'equo.
Con vittoria e/o compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. , con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto il 31.08.2022, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Compagnia Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ed il Sig. al fine di
[...] CP_3
sentir accogliere le conclusioni sopra riportate.
Premetteva in fatto l'attore: che il 20.05.2020, alle ore 8,20 circa, viaggiava, in qualità di trasportato, nel veicolo Fiat Ducato targato CK 325 GL, di proprietà del Sig. CP_3
e condotto nell'occasione dal Sig. mezzo assicurato con
[...] Persona_1
che detto mezzo, nel percorrere la S.P. 14, con direzione di marcia Controparte_1
Montalcino-Grosseto, nel territorio del Comune di Montalcino, giunto al KM 37+300 circa, dopo una curva destrorsa fuoriusciva dalla carreggiata, ribaltandosi poi sul lato sinistro;
che, a causa di tale sinistro, riportava gravi lesioni per le quali veniva trasportato, con i mezzi di soccorso, all'Ospedale Le Scotte di Siena, dal quale veniva poi dimesso con una prognosi iniziale di giorni 30 s.c.; che sul posto intervenivano i
Carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile di Montalcino per i rilievi del caso;
che,
pagina 3 di 8 sottopostosi poi a visita medico-legale per la quantificazione dei postumi, avanzava richiesta risarcitoria alla Compagnia la quale, istruita la pratica, liquidava ad CP_1
esso attore la somma di euro 2.939,00 a totale ristoro dei danni riportati a seguito del sinistro in oggetto;
che, trattenuta tale somma in conto del maggior avere, non avendo avuto esito positivo l'ipotesi di definizione stragiudiziale, provvedeva ad inoltrare alla
Compagnia l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, rimasta, però, priva di riscontro;
che, pertanto, si determinava ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di conseguire l'integrale ristoro dei danni subìti a seguito del sinistro stradale.
Si assumeva, poi, in diritto, in atto di citazione, come risultassero di tutta evidenza la dinamica del sinistro e la qualità di terzo trasportato dell'attore, con conseguente diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni per le lesioni riportate, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità del conducente dell'uno o dell'altro veicolo coinvolti.
L'attore contestava inoltre la mala gestio da parte della Compagnia convenuta nella gestione del sinistro de quo, avendo essa formulato un'offerta risarcitoria assolutamente incongrua rispetto a quanto effettivamente spettantegli, così costringendolo ad intraprendere il giudizio.
Il sig. chiedeva, quindi, liquidarsi in suo favore anche la voce di danno derivante Pt_1
dalla suddetta condotta della Compagnia, oltre che per non avere questa fornito riscontro all'invito alla negoziazione assistita, e ciò ai sensi dell'art. 96.c.p.c.
In ordine al quantum risarcitorio, si deduceva nell'atto introduttivo come fossero dovute all'attore le voci di danno ivi specificate, per i titoli descritti, oltre il rimborso delle spese mediche documentate in atti, sostenute in ragione dei postumi derivanti dal sinistro.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 23.06.2022, la Compagnia
[...]
nel precisare di limitare le proprie difese al solo quantum debeatur, Controparte_1
deduceva come quanto ex adverso richiesto risultasse non dovuto, né provato, e comunque eccessivo;
che, più precisamente, il sinistro occorso all'attore doveva pagina 4 di 8 considerarsi infortunio sul lavoro in itinere, con conseguente diritto dell'attore medesimo a vedersi riconosciuto da essa Compagnia soltanto il c.d. danno differenziale, ovvero gli importi di quei nocumenti non coperti dall'INAIL; che, inoltre, doveva aversi riguardo, nella quantificazione, alle preesistenze a carico dell'attore, scollegate ed indipendenti dal sinistro;
che, altresì, le tre distinte voci di danno richieste in citazione costituivano, in realtà, mere componenti del c.d. danno non patrimoniale, da considerarsi e liquidarsi nella sua accezione unitaria, anche considerato il difetto di prova su effettivi danni personali, tali da poter giustificare una personalizzazione del danno;
che, infine, doveva comunque tenersi conto della somma già corrisposta da essa convenuta all'attore pari ad euro 2.939,00.
Concludeva quindi la Compagnia convenuta nei termini sopra riportati.
Il Giudice, all'udienza di prima comparizione delle parti del 24.01.2023, dichiarata la contumacia del convenuto disponeva contestualmente CTU medico- CP_3
legale, con nomina, all'uopo, del dott. cui veniva conferito Persona_2
l'incarico all'udienza del 13.06.2023. All'udienza del 13.02.2024, fissata a seguito di rinvio richiesto all'udienza del 18.12.2023 per riferite trattative pendenti, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Si perveniva quindi all'udienza del 16.07.2024, alla quale le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e può pertanto trovare accoglimento nei termini e limiti quantitativi in appresso specificati.
Deve, anzitutto, ritenersi pacifica la dinamica del sinistro per cui è causa, come descritta in atto di citazione e risultante dagli accertamenti e rilievi eseguiti dai Carabinieri di
Montalcino intervenuti sul posto (v. allegato 2 all'atto di citazione).
Così come risulta incontestato l'an debeatur, in considerazione della veste di trasportato dell'attore, come, peraltro, espressamente riconosciuto dalla stessa Compagnia
pagina 5 di 8 convenuta, la quale, nella propria comparsa di costituzione, ha preliminarmente precisato di voler limitare le contestazioni al solo profilo del quantum.
Accertata, quindi, la riconducibilità causale dei danni subìti dall'attore al sinistro stradale de quo in cui egli è rimasto coinvolto, e dunque il nesso eziologico tra evento e danno, può procedersi alla liquidazione sulla base delle risultanze della CTU disposta nel corso del giudizio e svolta dal Dott. Persona_2
Prendendosi dunque a riferimento le valutazioni medico-legali espresse nella relazione tecnica del 22.11.2023, e dovendosi applicare, ad avviso del giudicante, i parametri liquidatori adottati per le lesioni c.d. micropermanenti, come affermato anche dalla convenuta, e dunque le Tabelle di cui al Codice delle Assicurazioni (art. 139 D.lgs. n.
209/2005), si procede al seguente calcolo, tenuto conto dell'età dell'attore (anni 52) all'epoca del sinistro (20.05.2020): 1) inabilità temporanea assoluta 100% per 30 giorni, quindi euro 55,24 (indennità giornaliera) x 30= euro 1.657,20, parziale al 75% per giorni
10, quindi euro 41,43 x 10= euro 414,30, parziale al 50% per 20 giorni, quindi euro
27,62 x 20 = € 552,40, parziale al 25% per 30 giorni, quindi euro 13,81 x 30 = 414,30, così per un totale di euro 3.038,20; invalidità permanente da riconoscersi, ad avviso del giudicante, nella percentuale del 6%, quindi euro 7.633,34, così per complessivi euro
10.671,54.
Va poi riconosciuto il danno morale, quale autonoma voce risarcitoria, danno che può quantificarsi nella misura del 33,33%, e quindi in € 3.556,82.
Vanno poi rimborsate all'attore le spese mediche dallo stesso sostenute, che si ritiene di quantificare nell'importo di euro 618,00 (di cui euro 366,00 per relazione medico legale di parte ed euro 252,00 per esami strumentali di cui alla fattura n. 3057 del 5.08.2020, il tutto come documentato in atti, allegato 11 alla citazione), per un totale di euro
14.846,36.
Da tale importo va poi detratto quello di euro 2.939,00, quale somma già ricevuta dall'attore da parte della Compagnia convenuta (v. allegato 7 alla citazione), nonché quello di euro 904,80, indicato dallo stesso attore in atti quale importo già riconosciuto pagina 6 di 8 dall'INAIL, essendosi trattato di infortunio sul lavoro in itinere, come pacificamente riconosciuto dalle parti.
Risulta, così, complessivamente dovuta al Sig. dalla Compagnia convenuta e dal Pt_1
Sig. in solido fra loro, la complessiva somma di euro 11.002,56, oltre CP_3
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Ritiene, infine, il Giudicante non sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per il riconoscimento in favore dell'attore di una ulteriore somma, a titolo di risarcimento in via equitativa, per l'asserita mala gestio della Compagnia assicurativa nella gestione del sinistro de quo, oltre che per mancato riscontro della stessa all'invito alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Deve, invero, osservarsi, sul punto, come non siano stati forniti a sostegno della suddetta richiesta sufficienti elementi di prova tali da poter configurare la contestata condotta della Compagnia.
Al riguardo, va poi comunque rilevato, relativamente a quanto lamentato dall'attore circa la formulazione da parte della Compagnia di un'offerta risarcitoria non congrua rispetto a quanto spettantegli, con conseguente sua necessità di intraprendere il giudizio
(pag. 4 della citazione), come, in generale, sia nella discrezionalità della Compagnia assicurativa, in esito a propria valutazione dopo l'istruttoria del sinistro, avanzare l'offerta risarcitoria che ritenga più opportuna in relazione alla fattispecie, essendo poi rimesso al destinatario dell'offerta accettarla o meno.
Passando, in conclusione, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta in solido, e sono liquidate, come da dispositivo che segue, ex D.M.
n. 55/2014.
Deve, pertanto, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, con applicazione dei valori medi in esse indicati in relazione al valore della controversia, come individuato, quest'ultimo, in base al noto criterio del “decisum” (Cass. nn.
19014/2007, 3996/2010, 226/2011).
pagina 7 di 8 Parimenti, le spese di CTU, che qui si liquidano in favore del Dott. nel richiesto Per_2
importo di euro 1.000,00, oltre IVA al 22%, così per euro 1.220,00, come da progetto di notula del 24.11.2023, in atti, devono porsi interamente a carico della parte convenuta in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede: condanna la Compagnia in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ed il Sig. contumace, in solido fra loro, al CP_3
pagamento in favore dell'attore, Sig. , della complessiva somma di euro Parte_1
11.002,56, come sopra determinata, a titolo di risarcimento dei danni subìti in dipendenza del sinistro stradale de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Condanna i suddetti convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 5.077,00 per compenso di
Avvocato, ed euro 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione, come richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di CTU, come sopra liquidate, interamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
Così deciso in Siena, lì 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
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