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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/11/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 670/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 19/06/2025 da
C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1969 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Cocchieri del Foro di Ascoli Piceno, e , C.F. Parte_2
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gelsomini n. 97, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Annibali del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 26/05/1996 avevano contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: , a San Benedetto del Tronto Persona_1
il 27/07/1998 e , a San Benedetto del Tronto il 6/6/2001, entrambi Persona_2
maggiorenni e non economicamente indipendenti. , in particolare, è affetto da Per_2
disabilità (Autismo di tipo 2) per la quale gli è stata riconosciuta l'invalidità civile al
100% e le misure di cui alla L. 104/92 ex art 3 c. 3, come da certificazioni mediche acquisite agli atti;
- i coniugi dal novembre 2004 hanno stabilito quale residenza familiare l'abitazione sita in Ascoli Piceno, Via dei Gelsomini n. 97;
- il sig. aveva sempre lavorato fuori città, tornando a casa solo nei weekend e nei Pt_2
giorni festivi: nello specifico, egli aveva lavorato dal 1993 al 2003 a Celano (AQ) presso la Sadam Abruzzo Spa;
successivamente, dopo un breve periodo come capo ufficio agricolo presso la di Fermo, aveva iniziato il suo lavoro di CP_1
responsabile acquisti tabacco presso la con sede in Foiano Parte_3
della Chiana (AR), ove lavora attualmente e dove di fatto è domiciliato dal lunedì al venerdì;
- la signora è dipendente dal 1996 del , per il quale Pt_1 Controparte_2
presta servizio con rapporto a tempo indeterminato come Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi, presso l'Istituto di Istruzione superiore “Mazzocchi – Umberto I” di
Ascoli Piceno;
- dopo un periodo iniziale in cui il matrimonio era stato felice e improntato al reciproco rispetto, gravi incomprensioni avevano minato il rapporto, facendo progressivamente venir meno ogni forma di comunione spirituale e materiale tra i coniugi e rendendo la convivenza non più tollerabile;
- con decreto di omologazione del 29/04/2021 emesso all'esito del procedimento n.
388/2021 R.G., il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni da essi indicate nel ricorso introduttivo;
- dalla data della separazione non vi era stata riconciliazione tra i ricorrenti e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno;
tutto ciò premesso, i sig.ri e chiedevano, previa nomina del Giudice Pt_2 Pt_1
relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati pur con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita ad Ascoli Piceno in Via dei Gelsomini, 97 e distinta al NCEU di detto Comune al Foglio74, P.lle 1410/6 -1410/16 composta da 8 vani e mq 44 di garage - di piena proprietà di entrambi i coniugi - verrà assegnata alla Sig.ra Pt_1
he vi abiterà con i due figli e , fino al raggiungimento della
[...] Per_1 Per_2
piena autonomia economica ed all'indipendenza di questi ultimi, rammentando che
è affetto da disabilità grave e permanente, ma salva comunque ogni diversa Per_2
futura libera determinazione espressa da uno o da entrambi i figli per una differente collocazione abitativa;
3. In considerazione dell'assegnazione della casa coniugale di cui al punto 2) che precede in via esclusiva alla sig.ra la stessa sarà libera di decidere di Parte_1
cambiare la serratura del predetto immobile, salvo l'obbligo di consegna delle chiavi al sig. una volta cessata l'assegnazione; Pt_2
4. Le sole spese straordinarie aventi ad oggetto l'immobile di cui al punto 2), che dovranno comunque essere preventivamente concordate, salvo casi di urgenza e comunque come per legge, saranno sostenute dai comproprietari al 50% ciascuno;
5. La sig.ra sarà obbligata in via esclusiva a provvedere al pagamento Parte_1
delle utenze di acqua, luce, gas, telefono/internet, passo carrabile, nonché TARI afferenti la casa coniugale di Via dei Gelsomini n. 97 di Ascoli Piceno;
6. Il figlio maggiorenne portatore di handicap ex art. 3 c. 3 L. 104/92 e invalido al
100%, , avrà diritto di vedere i genitori quando lo vorrà; avrà altresì diritto di Per_2
frequentare entrambi i genitori ad anni alterni la Vigilia o il giorno di Natale;
il 31 dicembre o il 1° gennaio;
la Domenica o il lunedì di Pasqua, nonché un mese delle sue vacanze estive, anche non consecutivo, nel periodo da concordarsi preventivamente tra i genitori;
il tutto tenendo conto comunque della sua volontà nonché delle sue necessità
e degli impegni di tutti, fatti salvi diversi accordi. Stante l'età della figlia maggiore la stessa e il padre potranno vedersi ogni volta che lo vorranno;
Per_1
7. Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2
e , l'importo mensile di € 300,00 per ciascun figlio, da Per_1 Per_2
corrispondersi sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul seguente Iban: [...] e da indicizzarsi annualmente al tasso Istat in vigore, finché i figli non saranno autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie come qualificate dal protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno;
ciascun genitore provvederà a comunicare all'altro con cadenza mensile l'elenco delle spese straordinarie anticipate, corredate da documentazione contabile, che dovranno essere rimborsate all'altro entro i successivi
15 gg. Si precisa che le spese che, da protocollo, richiedono il preventivo consenso nonché quelle superiori ad € 250,00 dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori. In tal caso il genitore dovrà provvedere ad inviare per iscritto all'altro (via sms, whatsapp o email) la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto e delle modalità di pagamento. Entro 10 giorni l'altra parte dovrà quindi esprimere il proprio consenso o motivare il proprio diniego. Decorso tale termine, la mancata risposta sarà considerata come adesione alla spesa da affrontare indicata nella richiesta, sia per la modalità che per l'importo. Entrambi potranno dedurre le spese fiscali sostenute a nome del figlio. A tal fine ciascun genitore dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto.
8. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi Parte_2
nell'interesse dei figli e , fintanto che gli stessi non saranno Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, salvo modifiche sopravvenute che dovranno sempre essere valutate dall'ill.mo Giudice adito;
9. I coniugi provvederanno a chiudere il libretto postale cointestato, suddividendo gli importi ivi giacenti nella misura del 50% ciascuno;
10. I sigg.ri e si dichiarano e si riconoscono Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, ad ogni forma di contributo al proprio mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
11. Ciascuno dei coniugi rimarrà intestatario esclusivo dei mezzi di cui è attualmente proprietario.
Il giorno 15/07/2025, le parti comparivano virtualmente davanti al Giudice delegato, poiché detta udienza era stata sostituita con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e , maggiorenne Per_2
portatore di disabilità ex art. 3 c. 3 L. 104/92 e invalido al 100%. Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 26/05/1996 ad Ascoli Piceno, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996 Parte 2 Serie A N. 45, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 6/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 670/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 19/06/2025 da
C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1969 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Cocchieri del Foro di Ascoli Piceno, e , C.F. Parte_2
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gelsomini n. 97, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Annibali del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 26/05/1996 avevano contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: , a San Benedetto del Tronto Persona_1
il 27/07/1998 e , a San Benedetto del Tronto il 6/6/2001, entrambi Persona_2
maggiorenni e non economicamente indipendenti. , in particolare, è affetto da Per_2
disabilità (Autismo di tipo 2) per la quale gli è stata riconosciuta l'invalidità civile al
100% e le misure di cui alla L. 104/92 ex art 3 c. 3, come da certificazioni mediche acquisite agli atti;
- i coniugi dal novembre 2004 hanno stabilito quale residenza familiare l'abitazione sita in Ascoli Piceno, Via dei Gelsomini n. 97;
- il sig. aveva sempre lavorato fuori città, tornando a casa solo nei weekend e nei Pt_2
giorni festivi: nello specifico, egli aveva lavorato dal 1993 al 2003 a Celano (AQ) presso la Sadam Abruzzo Spa;
successivamente, dopo un breve periodo come capo ufficio agricolo presso la di Fermo, aveva iniziato il suo lavoro di CP_1
responsabile acquisti tabacco presso la con sede in Foiano Parte_3
della Chiana (AR), ove lavora attualmente e dove di fatto è domiciliato dal lunedì al venerdì;
- la signora è dipendente dal 1996 del , per il quale Pt_1 Controparte_2
presta servizio con rapporto a tempo indeterminato come Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi, presso l'Istituto di Istruzione superiore “Mazzocchi – Umberto I” di
Ascoli Piceno;
- dopo un periodo iniziale in cui il matrimonio era stato felice e improntato al reciproco rispetto, gravi incomprensioni avevano minato il rapporto, facendo progressivamente venir meno ogni forma di comunione spirituale e materiale tra i coniugi e rendendo la convivenza non più tollerabile;
- con decreto di omologazione del 29/04/2021 emesso all'esito del procedimento n.
388/2021 R.G., il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni da essi indicate nel ricorso introduttivo;
- dalla data della separazione non vi era stata riconciliazione tra i ricorrenti e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno;
tutto ciò premesso, i sig.ri e chiedevano, previa nomina del Giudice Pt_2 Pt_1
relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati pur con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita ad Ascoli Piceno in Via dei Gelsomini, 97 e distinta al NCEU di detto Comune al Foglio74, P.lle 1410/6 -1410/16 composta da 8 vani e mq 44 di garage - di piena proprietà di entrambi i coniugi - verrà assegnata alla Sig.ra Pt_1
he vi abiterà con i due figli e , fino al raggiungimento della
[...] Per_1 Per_2
piena autonomia economica ed all'indipendenza di questi ultimi, rammentando che
è affetto da disabilità grave e permanente, ma salva comunque ogni diversa Per_2
futura libera determinazione espressa da uno o da entrambi i figli per una differente collocazione abitativa;
3. In considerazione dell'assegnazione della casa coniugale di cui al punto 2) che precede in via esclusiva alla sig.ra la stessa sarà libera di decidere di Parte_1
cambiare la serratura del predetto immobile, salvo l'obbligo di consegna delle chiavi al sig. una volta cessata l'assegnazione; Pt_2
4. Le sole spese straordinarie aventi ad oggetto l'immobile di cui al punto 2), che dovranno comunque essere preventivamente concordate, salvo casi di urgenza e comunque come per legge, saranno sostenute dai comproprietari al 50% ciascuno;
5. La sig.ra sarà obbligata in via esclusiva a provvedere al pagamento Parte_1
delle utenze di acqua, luce, gas, telefono/internet, passo carrabile, nonché TARI afferenti la casa coniugale di Via dei Gelsomini n. 97 di Ascoli Piceno;
6. Il figlio maggiorenne portatore di handicap ex art. 3 c. 3 L. 104/92 e invalido al
100%, , avrà diritto di vedere i genitori quando lo vorrà; avrà altresì diritto di Per_2
frequentare entrambi i genitori ad anni alterni la Vigilia o il giorno di Natale;
il 31 dicembre o il 1° gennaio;
la Domenica o il lunedì di Pasqua, nonché un mese delle sue vacanze estive, anche non consecutivo, nel periodo da concordarsi preventivamente tra i genitori;
il tutto tenendo conto comunque della sua volontà nonché delle sue necessità
e degli impegni di tutti, fatti salvi diversi accordi. Stante l'età della figlia maggiore la stessa e il padre potranno vedersi ogni volta che lo vorranno;
Per_1
7. Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2
e , l'importo mensile di € 300,00 per ciascun figlio, da Per_1 Per_2
corrispondersi sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul seguente Iban: [...] e da indicizzarsi annualmente al tasso Istat in vigore, finché i figli non saranno autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie come qualificate dal protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno;
ciascun genitore provvederà a comunicare all'altro con cadenza mensile l'elenco delle spese straordinarie anticipate, corredate da documentazione contabile, che dovranno essere rimborsate all'altro entro i successivi
15 gg. Si precisa che le spese che, da protocollo, richiedono il preventivo consenso nonché quelle superiori ad € 250,00 dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori. In tal caso il genitore dovrà provvedere ad inviare per iscritto all'altro (via sms, whatsapp o email) la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto e delle modalità di pagamento. Entro 10 giorni l'altra parte dovrà quindi esprimere il proprio consenso o motivare il proprio diniego. Decorso tale termine, la mancata risposta sarà considerata come adesione alla spesa da affrontare indicata nella richiesta, sia per la modalità che per l'importo. Entrambi potranno dedurre le spese fiscali sostenute a nome del figlio. A tal fine ciascun genitore dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto.
8. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi Parte_2
nell'interesse dei figli e , fintanto che gli stessi non saranno Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, salvo modifiche sopravvenute che dovranno sempre essere valutate dall'ill.mo Giudice adito;
9. I coniugi provvederanno a chiudere il libretto postale cointestato, suddividendo gli importi ivi giacenti nella misura del 50% ciascuno;
10. I sigg.ri e si dichiarano e si riconoscono Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, ad ogni forma di contributo al proprio mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
11. Ciascuno dei coniugi rimarrà intestatario esclusivo dei mezzi di cui è attualmente proprietario.
Il giorno 15/07/2025, le parti comparivano virtualmente davanti al Giudice delegato, poiché detta udienza era stata sostituita con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e , maggiorenne Per_2
portatore di disabilità ex art. 3 c. 3 L. 104/92 e invalido al 100%. Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 26/05/1996 ad Ascoli Piceno, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996 Parte 2 Serie A N. 45, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 6/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi