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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena CO Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
4.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2390/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come procura in atti, dagli avv.ti Luigi Taffuri e Parte_1
Maria Raffaella Cassandro
APPELLANTE
E
in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura CP_1
in atti, dagli avv.ti Vincenzo Di Maio e Alfonsino Imparato
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 5.10.2018, , premesso di aver inviato in data 3.7.2017 all' domanda Parte_1 CP_1
amministrativa volta ad ottenere la pensione di vecchiaia in via anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 del d. lgs. 503/92, poi respinta dall'istituto per insussistenza del requisito sanitario, dedotta la sussistenza di tale requisito con decorrenza 10.6.2015 e di quello contributivo già alla data dell'8.5.2015 e richiamate le disposizioni normative di cui all'art. 12 della legge 122/2010 in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi delle aspettative di vita, chiedeva al giudice adito l'accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dall'1.7.16
(in considerazione della cd. finestra mobile di dodici mesi dalla maturazione dell'ultimo requisito), con conseguente condanna dell'istituto convenuto al pagamento della prestazione invocata.
Costituitosi l' , disposta ed espletata CTU medico legale, con sentenza n. 1778/2022, il CP_1
Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'art.1, comma 1, della legge n. 222/1984 la sussistenza del requisito sanitario, dichiarava il diritto di al pagamento della pensione di vecchiaia a far data dal gennaio 2021 e Parte_1 conseguentemente condannava l' al pagamento della pensione di vecchiaia in favore del CP_1
ricorrente a decorrere dal mese di gennaio 2021; quanto alle spese di lite, ne disponeva la compensazione tra le parti.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 30.9.2022,
. Parte_1
Dolendosi della decorrenza del requisito sanitario come individuata dal CTU, censurava la pronuncia per avere il consulente, sulla scorta del quesito affidatogli dal giudice, utilizzato il criterio di accertamento della invalidità ordinaria ex L. 222/84 anziché quello dell'invalidità civile ex L. 118/71 e L. 509/88; contestata la sentenza anche in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite, ne invocava la riforma.
Ricostituito il contraddittorio e conferito incarico ad altro CTU, all'udienza del 4.6.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è fondato e va accolto nei termini di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare.
Occorre premettere che nel giudizio intentato da risulta incontestata tra le parti Parte_1 la sussistenza del requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui alla legge 503/92 .
E', altresì, pacifico che trovi applicazione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente in primo grado,
l'art. 12, 1° comma, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, laddove ha stabilito che “I soggetti che
a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo
22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti …”.
Si discute, piuttosto, della decorrenza del requisito sanitario e del criterio per il calcolo della percentuale di invalidità rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in via anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/92.
Tanto premesso, reputa la Corte, quanto al criterio di calcolo, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto applicabile quello delineato dalla legge 222/84.
Ritiene, invero, questo Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dalla Suprema
Corte con arresto n. 13495/2003 e reiterato con sentenza n. 9081/2013, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 1 della legge n.
222/84, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. ln altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata), senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini”
(capacità di lavoro specifica) rilevante a mente dell'art. 1 legge n. 222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80% (cfr. Cass., sentenza n.
9081/2013).
Tanto osservato in punto di diritto, va rilevato che il CTU, cui è stato conferito nel corso di questo grado di giudizio l'incarico di accertare la sussistenza del requisito sanitario per la percezione della pensione di vecchiaia anticipata di cui al d. lgs 503 del 1992 da valutarsi secondo i criteri dell'invalidità civile, premesso che il è affetto dalle patologie analiticamente indicate nel Parte_1
corpo della relazione, ha concluso che, applicando i parametri di cui al DM 5.2.1992, il predetto deve ritenersi invalido all'80% a decorrere dal giugno 2015, come da pregresso verbale del Centro
Medico legale di Caserta. CP_1
Alcuna censura è stata sollevata dalle parti alle conclusioni rassegnate dal CTU.
Deve, pertanto, concludersi che al momento della presentazione della domanda amministrativa del
3.7.2017 per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, comma 8, del d. lgs. 503/1991, l'istante fosse in possesso del relativo requisito sanitario e, in tali termini, la sentenza di primo grado deve esser riformata.
La richiesta di parte appellante di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dal
10.6.2015 con conseguente diritto alla pensione a far data dall'1.7.2016 (epoca antecedente alla domanda amministrativa) non può essere accolta.
Occorre, infatti, tener conto della previsione normativa di cui all'art. 7 legge 11 agosto 1973, n.
533, e di quanto costantemente affermato dai giudici di legittimità.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema “Corte (ord. n.11438/17), la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore ex art. 7 legge n. 533 del 1973 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria “avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (Cass. n. 732 del
2007)”. Alla presentazione della domanda amministrativa corrisponde altresì l'insorgenza del diritto del privato a esercitare tutela in sede giudiziaria, e la sua mancata presentazione si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice
l'accertamento (arg. da ord. n. 17281/2024): in sintesi, la previa domanda amministrativa assurge
a “elemento costitutivo del corrispondente diritto” (cfr. Cass. 30283/2018, ivi richiamate anche ord. n.11574/15 e sent. n.732/07), e non integra una mera condizione dell'azione, divenendo irrilevante ove sopravvenuta in corso di causa: donde la necessità di presentarla prima dell'instaurazione della lite (Cass., sez. lav., 29/10/2018, n. 27384)” (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 34943/2024).
Ed ancora, “In termini generali, va osservato che il principio della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad una determinata prestazione previdenziale o ad un determinato beneficio consistente nella riduzione dell'ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali, costituisce principio generale dell'ordinamento, coerente con l'evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis in termini di status actívus processualis, avente come contenuto il potere di avvalersi dei procedimenti stabiliti dalla legge per rendere effettive le posizioni giuridiche soggettive che vi si ricollegano. Si tratta di un principio positivamente stabilito non soltanto nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze, ma altresì - ed in termini generali - nell'art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto dei privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso
Cass. n. 732 del 2007)” (cfr. Cass , sentenza 5318 /2016).
3. In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado deve essere dichiarata la sussistenza alla data della domanda amministrativa del 3.7.2017 del requisito sanitario per il godimento della pensione anticipata VO 80% ex l. 503/92.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Vanno, altresì, poste a carico dell' quelle di CTU, da liquidarsi con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
la Corte così decide: in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la sussistenza in capo a alla data della domanda amministrativa del 3.7.2017 del requisito sanitario Parte_1
per il godimento della pensione anticipata VO 80% ex l. 503/92; condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di CP_1
giudizio che liquida in euro 2.600,00 per il primo grado e in euro 2.910,00 per il secondo, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione;
pone a carico dell' le spese di CTU da liquidarsi con separato decreto. CP_1
Così deciso in Napoli, il 4.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena CO Dott.ssa Carmen Lombardi
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena CO Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
4.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2390/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come procura in atti, dagli avv.ti Luigi Taffuri e Parte_1
Maria Raffaella Cassandro
APPELLANTE
E
in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura CP_1
in atti, dagli avv.ti Vincenzo Di Maio e Alfonsino Imparato
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 5.10.2018, , premesso di aver inviato in data 3.7.2017 all' domanda Parte_1 CP_1
amministrativa volta ad ottenere la pensione di vecchiaia in via anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 del d. lgs. 503/92, poi respinta dall'istituto per insussistenza del requisito sanitario, dedotta la sussistenza di tale requisito con decorrenza 10.6.2015 e di quello contributivo già alla data dell'8.5.2015 e richiamate le disposizioni normative di cui all'art. 12 della legge 122/2010 in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi delle aspettative di vita, chiedeva al giudice adito l'accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dall'1.7.16
(in considerazione della cd. finestra mobile di dodici mesi dalla maturazione dell'ultimo requisito), con conseguente condanna dell'istituto convenuto al pagamento della prestazione invocata.
Costituitosi l' , disposta ed espletata CTU medico legale, con sentenza n. 1778/2022, il CP_1
Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'art.1, comma 1, della legge n. 222/1984 la sussistenza del requisito sanitario, dichiarava il diritto di al pagamento della pensione di vecchiaia a far data dal gennaio 2021 e Parte_1 conseguentemente condannava l' al pagamento della pensione di vecchiaia in favore del CP_1
ricorrente a decorrere dal mese di gennaio 2021; quanto alle spese di lite, ne disponeva la compensazione tra le parti.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 30.9.2022,
. Parte_1
Dolendosi della decorrenza del requisito sanitario come individuata dal CTU, censurava la pronuncia per avere il consulente, sulla scorta del quesito affidatogli dal giudice, utilizzato il criterio di accertamento della invalidità ordinaria ex L. 222/84 anziché quello dell'invalidità civile ex L. 118/71 e L. 509/88; contestata la sentenza anche in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite, ne invocava la riforma.
Ricostituito il contraddittorio e conferito incarico ad altro CTU, all'udienza del 4.6.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è fondato e va accolto nei termini di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare.
Occorre premettere che nel giudizio intentato da risulta incontestata tra le parti Parte_1 la sussistenza del requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui alla legge 503/92 .
E', altresì, pacifico che trovi applicazione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente in primo grado,
l'art. 12, 1° comma, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, laddove ha stabilito che “I soggetti che
a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo
22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti …”.
Si discute, piuttosto, della decorrenza del requisito sanitario e del criterio per il calcolo della percentuale di invalidità rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in via anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/92.
Tanto premesso, reputa la Corte, quanto al criterio di calcolo, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto applicabile quello delineato dalla legge 222/84.
Ritiene, invero, questo Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dalla Suprema
Corte con arresto n. 13495/2003 e reiterato con sentenza n. 9081/2013, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 1 della legge n.
222/84, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. ln altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata), senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini”
(capacità di lavoro specifica) rilevante a mente dell'art. 1 legge n. 222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80% (cfr. Cass., sentenza n.
9081/2013).
Tanto osservato in punto di diritto, va rilevato che il CTU, cui è stato conferito nel corso di questo grado di giudizio l'incarico di accertare la sussistenza del requisito sanitario per la percezione della pensione di vecchiaia anticipata di cui al d. lgs 503 del 1992 da valutarsi secondo i criteri dell'invalidità civile, premesso che il è affetto dalle patologie analiticamente indicate nel Parte_1
corpo della relazione, ha concluso che, applicando i parametri di cui al DM 5.2.1992, il predetto deve ritenersi invalido all'80% a decorrere dal giugno 2015, come da pregresso verbale del Centro
Medico legale di Caserta. CP_1
Alcuna censura è stata sollevata dalle parti alle conclusioni rassegnate dal CTU.
Deve, pertanto, concludersi che al momento della presentazione della domanda amministrativa del
3.7.2017 per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, comma 8, del d. lgs. 503/1991, l'istante fosse in possesso del relativo requisito sanitario e, in tali termini, la sentenza di primo grado deve esser riformata.
La richiesta di parte appellante di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dal
10.6.2015 con conseguente diritto alla pensione a far data dall'1.7.2016 (epoca antecedente alla domanda amministrativa) non può essere accolta.
Occorre, infatti, tener conto della previsione normativa di cui all'art. 7 legge 11 agosto 1973, n.
533, e di quanto costantemente affermato dai giudici di legittimità.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema “Corte (ord. n.11438/17), la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore ex art. 7 legge n. 533 del 1973 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria “avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (Cass. n. 732 del
2007)”. Alla presentazione della domanda amministrativa corrisponde altresì l'insorgenza del diritto del privato a esercitare tutela in sede giudiziaria, e la sua mancata presentazione si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice
l'accertamento (arg. da ord. n. 17281/2024): in sintesi, la previa domanda amministrativa assurge
a “elemento costitutivo del corrispondente diritto” (cfr. Cass. 30283/2018, ivi richiamate anche ord. n.11574/15 e sent. n.732/07), e non integra una mera condizione dell'azione, divenendo irrilevante ove sopravvenuta in corso di causa: donde la necessità di presentarla prima dell'instaurazione della lite (Cass., sez. lav., 29/10/2018, n. 27384)” (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 34943/2024).
Ed ancora, “In termini generali, va osservato che il principio della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad una determinata prestazione previdenziale o ad un determinato beneficio consistente nella riduzione dell'ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali, costituisce principio generale dell'ordinamento, coerente con l'evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis in termini di status actívus processualis, avente come contenuto il potere di avvalersi dei procedimenti stabiliti dalla legge per rendere effettive le posizioni giuridiche soggettive che vi si ricollegano. Si tratta di un principio positivamente stabilito non soltanto nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze, ma altresì - ed in termini generali - nell'art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto dei privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso
Cass. n. 732 del 2007)” (cfr. Cass , sentenza 5318 /2016).
3. In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado deve essere dichiarata la sussistenza alla data della domanda amministrativa del 3.7.2017 del requisito sanitario per il godimento della pensione anticipata VO 80% ex l. 503/92.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Vanno, altresì, poste a carico dell' quelle di CTU, da liquidarsi con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
la Corte così decide: in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la sussistenza in capo a alla data della domanda amministrativa del 3.7.2017 del requisito sanitario Parte_1
per il godimento della pensione anticipata VO 80% ex l. 503/92; condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di CP_1
giudizio che liquida in euro 2.600,00 per il primo grado e in euro 2.910,00 per il secondo, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione;
pone a carico dell' le spese di CTU da liquidarsi con separato decreto. CP_1
Così deciso in Napoli, il 4.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena CO Dott.ssa Carmen Lombardi