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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 382 2021
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CORTESE NINO MARIA e DI C.F._1
ROSA ALESSANDRO;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. VIGILANTI LUCIO CP_1 P.IVA_1
CORNELIO e GALEANO MANLIO;
resistente avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 8 ha proposto opposizione avverso gli avvisi di Parte_1
addebito aventi ad oggetto i crediti vantati dall'Istituto a titolo di CP_1
restituzione delle prestazioni di disoccupazione agricola negli anni da
2009 al 2015. Si tratta in particolare dei seguenti avvisi di addebito:
59720210000009727000 (2009) n. 59720210000009828000 (2010)
59720210000009929000 (2011) 59720210000010030000 (2012)
59720210000010131000 (2013) 59720210000010232000 (2014)
59720210000010333000 (2015).
In particolare, la pretesa dell' scaturisce da un'indagine ispettiva CP_1
sull'impresa individuale Piazza Paolo che ha portato al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro da questo denunciati, tra cui quelli intrattenuti col ricorrente nel predetto periodo e su cui si era fondata l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione agricola.
A seguito di tale indagine, il ricorrente è stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per tutte le predette annualità, con elenco di variazione del IV trimestre del 2019 e l' gli ha comunicato la CP_1
conseguente revoca delle prestazioni erogate, per poi emettere gli avvisi di addebito oggi opposti.
Col proprio ricorso il ricorrente lamenta il difetto di motivazione degli avvisi opposti e delle preventive comunicazioni di cancellazione e revoca;
di aver invero lavorato alle dipendenze del sig. Piazza per le giornate regolarmente denunciate;
di aver percepito in buona fede le prestazioni di cui l' pretende la restituzione. CP_1
Ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità degli avvisi di addebito opposti, la legittimità della percezione da parte sua delle prestazioni e l'infondatezza della pretesa restitutoria dell . CP_1
L' ha, preliminarmente, eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. CP_1
7/1970 dal diritto di ricorrere contro la cancellazione dai suddetti elenchi e, quindi, dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e,
Pagina 2 di 8 nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso contestando l'effettività delle prestazioni lavorative denunciate dall'azienda agricola presunta datrice.
***
L'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, formulata dall' CP_1
ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, convertito in l. n. 83/1970, è fondata.
Infatti, relativamente alle annualità dal 2009 al 2015, i provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole dagli elenchi dei braccianti sono divenuti definitivi.
Il ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni dalla conoscenza di detti provvedimenti, né ricorso giudiziario nei
120 giorni immediatamente successivi.
Premesso che la normativa applicabile ratione temporis è quella previgente alla riforma apportata dal D.L. n. 76/2020, il previgente 38, comma 7, del D.L n. 98/2011 statuisce “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
L'articolo 11 del D.Lgs. n. 375/1993 dispone che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni”.
L'articolo 22 del D.L. 7/1970 stabilisce che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria
Pagina 3 di 8 davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Quanto alla decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970, che fa riferimento ai “provvedimenti definitivi” adottati ai sensi del medesimo decreto, giova rilevare che la definitività dell'atto impugnato può discendere, alternativamente, dalla definizione, nei termini di legge, del procedimento instaurato a seguito di ricorso alla competente autorità amministrativa ovvero dalla mancata contestazione in sede amministrativa del provvedimento medesimo con conseguente inutile spirare del termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, il riferimento contenuto nel d.l. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi “va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato” (Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2014, n. 2898). Con riferimento a questa seconda ipotesi, deve considerarsi che la disciplina dettata dall'art. 17 del menzionato d.l. n. 7/1970, concernente i ricorsi amministrativi presentati avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi, pur non abrogata formalmente, è stata integralmente sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993, come ritenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., 15 dicembre 2016, n. 25925)
e reso evidente dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 3. Il richiamato art. 11 d.lgs. n. 375/1993 ha previsto la possibilità di proporre, contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento
Pagina 4 di 8 degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e contro la non iscrizione, entro il termine di trenta giorni, ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il comma secondo dello stesso articolo stabilisce, poi, che, contro le decisioni della commissione provinciale, può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al Servizio contributi agricoli unificati, che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
Va, peraltro, evidenziato, che, per effetto dell'art. 19 della l. 23 dicembre
1994, n. 724, a decorrere dal 1° luglio 1995, il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso e le relative funzioni e il personale sono stati trasferiti all' e all' secondo le CP_1 CP_2
rispettive competenze. Orbene, con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai invalso nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7180) è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., in senso conforme, Cass. n.
2898 del 2014, cit.; Cass. 27.12.2011, n. 29070; Cass. 16.1.2007, n.
813). Nell'ipotesi in cui, invece, l'interessato non si sia attivato nel
Pagina 5 di 8 prescritto termine di trenta giorni per proporre tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli
(CISOA) avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il provvedimento medesimo diverrà “definitivo” e l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo di 30 giorni, stabilito per la presentazione del primo dei due ricorsi amministrativi, dovendosi escludere, invece, che alla presentazione di un ricorso tardivo consegua la possibilità di uno spostamento in avanti del dies a quo del suddetto termine di decadenza
(cfr. Cass. civ., 29 maggio 2007, n. 12603).
Nella fattispecie concreta, l ha prodotto un certificato di avvenuta CP_1
pubblicazione dal 10 al 25 marzo 2020 dell'elenco di variazione del quarto trimestre 2019; e una schermata dei propri sistemi informatici da cui risulta che col medesimo elenco di variazione sono state cancellate tutte le giornate denunciate per il ricorrente negli anni 2009-2015.
Tale documentazione, su cui il ricorrente nulla ha dedotto, deve ritenersi sufficiente a provare l'avvenuta notifica con le modalità telematiche di cui sopra della cancellazione disposta a carico del ricorrente.
Ma anche prescindendo da tale documentazione, va rilevato che le comunicazioni datate 31.3.2020, con cui l' ha comunicato al CP_1
ricorrente l'indebito, riportano la seguente motivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Si tratta quindi di atti idonei a portare a conoscenza dell'assicurato l'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Tali atti sono stati certamente ricevuti dal ricorrente non più tardi del
26.5.2020, data riportata in calce ai ricorsi amministrativi presentati avverso le medesime comunicazioni. Da tale momento può quindi in ogni caso farsi decorrere il termine di decadenza in esame.
Pagina 6 di 8 Va rilevato che tali ricorsi sono rivolti al Comitato Provinciale dell' CP_1
anziché al competente CISOA, e non contengono alcuna contestazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
Di talché il dies a quo del termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria va individuato nel 31° giorno successivo alla notificazione (ossia nel primo giorno successivo allo spirare del termine utile per proporre ricorso in sede amministrativa), avvenuta, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, il 26.5.2020.
In tal quadro, il ricorso che ha introdotto il presente giudizio, depositato in data 25.02.2021, va ritenuto tardivo, con conseguente definitività del provvedimento di cancellazione da cui deriva la natura indebita delle prestazioni di cui l' pretende la restituzione. CP_1
Vanno comunque esaminate le eccezioni relative al difetto di motivazione, alla buona fede del ricorrente ed alla prescrizione del credito restitutorio.
La prima è irrilevante perché il presente giudizio ha ad oggetto il merito della pretesa restitutoria dell' e non la regolarità formale del CP_3
provvedimento con cui tale pretesa è stata esercitata;
l'eccezione è comunque infondata emergendo dagli atti di contestazione d'indebito le relative ragioni, ossia il riesame e conseguente rigetto delle domande di disoccupazione agricola per cancellazione delle giornate denunciate dal presunto datore di lavoro.
Quanto alle deduzioni relative alla buona fede, deve ritenersi che con esse il ricorrente abbia inteso invocare la disciplina dell'art. 52 co. 2 l.
88/1989 che sancisce il principio di irripetibilità dell'indebito salvo che lo stesso sia dipeso dal dolo dell'accipiens. Tuttavia tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, tra cui non rientra l'indennità di discoccupazione agricola oggetto del presente giudizio
(cfr. con riferimento alla Naspi, C. 11659/2024).
Pagina 7 di 8 L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata. Anzitutto il termine
è quello ordinario non trattandosi dei contributi ma della restituzione di prestazione indebita. I primi atti interruttivi devono individuarsi negli avvisi di addebito (dato che le comunicazioni di indebito non contengono alcuna richiesta di restituzione). Manca la prova della data di notifica di tali avvisi, che quindi deve individuarsi nella data di deposito del ricorso, ossia nel 25.2.2021. Nemmeno è dato sapere quando le prestazioni siano state erogate, dovendosi quindi fare riferimento alle date delle domande amministrative risultanti dalle comunicazioni di indebito. Sono quindi prescritti i crediti relativi al 2009 (domanda
23.2.2010) e al 2010 (domanda 31.1.2011): devono quindi dichiararsi nulli gli avvisi di addebito n. 59720210000009727000 (relativo al 2009)
e n. 59720210000009828000 (relativo al 2010).
Per il resto il ricorso va respinto e le spese vanno compensate nella misura di un terzo, coi restanti due terzi a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara nulli gli avvisi di addebito n. CP_1
59720210000009727000 e n. 59720210000009828000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere all' i due terzi delle spese CP_1
di lite, liquidate in € 6.000,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, compensando il restante terzo.
15/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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