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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/05/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. r.g. 122 - 1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA – CRISI – INSOLVENZA – PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, rubricato al n.r.g. 122-1/2024 PU; nell'interesse di (c.f. ) residente a CP_1 C.F._1
Modena, in Via Mario Bonacini, n. 74;
- ricorrente in proprio -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso in proprio depositato in data 30.4.2025, il ricorrente chiedeva di aprirsi la liquidazione controllata in proprio ex art. 268 CCII.
Allegava la relazione dell'OCC Dott. dell'ODCEC di Modena Persona_1
e la documentazione rilevante, idonea (anche ai sensi dell'art. 39 CCII) a dimostrare la sussistenza dei presupposti della liquidazione, come infra si dirà.
Occorre evidenziare che in data 2809.24 è entrato in vigore il Dlgs 136/24
(c.d. correttivo ter) che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale Dlgs (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati
o aperti successivamente”.
Con tale correttivo è stato modificato anche l'art. 269, c. 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore della crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. Ebbene nel caso di specie la relazione del gestore contiene una parte dedicata alle cause del sovraindebitamento (pag. 4), in cui sono illustrate la genesi del sovraindebitamento ed il ruolo avuto dal debitore rispetto a tale genesi. Nella relazione, inoltre, se per un verso si afferma che le entrate reddituali del ricorrente dovranno verosimilmente essere destinate al mantenimento familiare per l'intero arco della procedura, per altro verso si afferma – e quindi si attesta – la disponibilità a versare alla procedura € 1.183,33 mensili
(indicate in € 900,00 nel ricorso: sul punto provvederà il GD come infra).
La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art 269, c. 2 CCII di immediata applicazione nel presente procedimento. Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, c. 3 CCII, come modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta – appunto - che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”);
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla residenza anagrafica del ricorrente;
opera dunque l'art. 27, comma 3, lett. a) CCII.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 270, comma 1, CCII).
- Presupposti soggettivi.
Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
A prova di quanto detto, si consideri che allo stato svolge CP_1 attività di lavoro subordinato (per la quale percepisce reddito pari a circa €
1.700,00 mensili) e non risulta rivestire cariche imprenditoriali o sociali che possano determinare la sua assoggettabilità a liquidazione giudiziale. Si precisa a tal proposito che l'impresa individuale risulta CP_1 cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 4.3.20219 (cfr. visura camerale).
Egli non è titolare di beni immobili;
è titolare di beni mobili registrati, in particolare di un'autovettura TOYOTA modello Yaris che il chiede di CP_1
“trattenere” trattandosi di un bene di modico valore, utilizzato per recarsi a lavoro. Sul punto, occorre chiarire sin da subito che non potendo essere esclusa la liquidazione di beni che fanno parte del patrimonio del debitore, questi dovranno comunque essere liquidati (salvo la liquidazione non sia ritenuta conveniente dal liquidatore) prima della conclusione della procedura.
Il ricorrente risulta inoltre titolare di un conto corrente, con liquidità complessiva pari a circa € 3.000,00 (alla data di deposito della relazione dell'OCC).
Detto della esenzione del debitore da procedure liquidatorie “maggiori”, deve soggiungersi come, di converso, il ricorrente non possa dirsi assoggettabile alla procedura esdebitatoria diretta di cui all'art. 283 CCII: infatti, come anticipato, percepisce un reddito da lavoro dipendente, CP_1 superiore ai limiti di impignorabilità e tale da consentire l'attribuzione prospettica di utilità ai creditori.
Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il
CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla “meritevolezza” del debitore nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII.
Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.
- Presupposti oggettivi. La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, sussiste con riferimento al ricorrente.
Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato, è gravato da debiti verso erario, CP_1 banche e finanziarie per un importo pari a circa € 405.099,22.
Il come anticipato, non risulta proprietario di beni immobili, avendo CP_1 lo stesso fissato la propria residenza nell'immobile locato alla convivente
Parte_1
Ai debiti che fanno capo al ricorrente sovraindebitato devono essere ulteriormente aggiunti i costi della procedura di liquidazione controllata, classificati come crediti prededucibili.
É, perciò, del tutto evidente che il ricorrente con le sue sostanze non sia in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.
In merito al passivo indicato nel ricorso e nella relazione del Gestore, nel rammentare che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata compete all'organo liquidatore la formazione dello stato passivo a fronte di specifiche domande, anche da parte dei professionisti che hanno assistito la ricorrente nella predisposizione dell'odierna domanda, corre l'obbligo di precisare che il rango prededucibile è associabile ai soli crediti dei gestori
OCC per le attività dai medesimi svolte e non anche a quelle del legale e di altri consulenti (nel caso in esame, dott. , la cui attività, peraltro, Persona_2 non pare emergere in alcun modo dalla documentazione allegata).
Si invita il Liquidatore a tenere in debita considerazione quanto precede, in occasione della formazione dello stato passivo, rimandandosi per gli approfondimenti giuridici ai provvedimenti resi da: i) Tribunale di Arezzo
08.5.2024 (cap. 5) in www.dirittodellacrisi.it); ii) Tribunale di Verona
19.8.2024 (anche con riferimento ad an e quantum della pretesa dei consulenti), ibidem.
Scelta del Liquidatore.
Non sussistono motivi ostativi alla conferma dell'OCC incaricato, Dott.
dell'ODCEC di Modena. Persona_1
Considerazioni finali. La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, su istanza motivata del Liquidatore;
Ciò perché:
- l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra quelle elencate di appannaggio del Collegio;
- l'art. 268 comma 4, lett. b) CCII fa riferimento al “giudice” e non al
Tribunale;
- il provvedimento, come già quello di cui all'art. 46 l.f. in passato (oggi cfr. art. 146 CCII), è suscettibile di modifica e revisione al mutamento dei presupposti, caratteristica che mal si concilia con la stabilità di una sentenza collegiale, in materia concorsuale;
senza considerare che le eventuali doglianze dell'interessato avverso tale decisione, secondo la interpretazione qui avversata, dovrebbero essere rivolte alla Corte
d'appello, in sede di reclamo, ciò che pare oggettivamente incoerente e gravoso. quanto alla durata della procedura, considerato che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal correttivo ter (ed applicabili alla presente procedura per quanto in precedenza osservato): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3
CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
e successive modificazioni;
dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. CP_1
) residente a [...]; C.F._1 nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
nomina quale Liquidatore il Dott. dell'ODCEC di Modena, Persona_1
e, atteso il richiamo dell'art. 49 CCII ad opera dell'art. 275, comma 5, CCII;
precisa che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter: 1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il
Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora lo stesso, con le modalità di cui agli artt. 155 quater,
155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e 6 della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo, con l'eccezione dell'autovettura TOYOTA YARIS che il debitore è autorizzato ad utilizzare sino a che il liquidatore non avrà assunto le necessarie determinazioni in ordine alla cessione del bene;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del
Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
***
Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore (presso il Legale), al
Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 8.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA – CRISI – INSOLVENZA – PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, rubricato al n.r.g. 122-1/2024 PU; nell'interesse di (c.f. ) residente a CP_1 C.F._1
Modena, in Via Mario Bonacini, n. 74;
- ricorrente in proprio -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso in proprio depositato in data 30.4.2025, il ricorrente chiedeva di aprirsi la liquidazione controllata in proprio ex art. 268 CCII.
Allegava la relazione dell'OCC Dott. dell'ODCEC di Modena Persona_1
e la documentazione rilevante, idonea (anche ai sensi dell'art. 39 CCII) a dimostrare la sussistenza dei presupposti della liquidazione, come infra si dirà.
Occorre evidenziare che in data 2809.24 è entrato in vigore il Dlgs 136/24
(c.d. correttivo ter) che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale Dlgs (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati
o aperti successivamente”.
Con tale correttivo è stato modificato anche l'art. 269, c. 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore della crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. Ebbene nel caso di specie la relazione del gestore contiene una parte dedicata alle cause del sovraindebitamento (pag. 4), in cui sono illustrate la genesi del sovraindebitamento ed il ruolo avuto dal debitore rispetto a tale genesi. Nella relazione, inoltre, se per un verso si afferma che le entrate reddituali del ricorrente dovranno verosimilmente essere destinate al mantenimento familiare per l'intero arco della procedura, per altro verso si afferma – e quindi si attesta – la disponibilità a versare alla procedura € 1.183,33 mensili
(indicate in € 900,00 nel ricorso: sul punto provvederà il GD come infra).
La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art 269, c. 2 CCII di immediata applicazione nel presente procedimento. Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, c. 3 CCII, come modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta – appunto - che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”);
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla residenza anagrafica del ricorrente;
opera dunque l'art. 27, comma 3, lett. a) CCII.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 270, comma 1, CCII).
- Presupposti soggettivi.
Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
A prova di quanto detto, si consideri che allo stato svolge CP_1 attività di lavoro subordinato (per la quale percepisce reddito pari a circa €
1.700,00 mensili) e non risulta rivestire cariche imprenditoriali o sociali che possano determinare la sua assoggettabilità a liquidazione giudiziale. Si precisa a tal proposito che l'impresa individuale risulta CP_1 cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 4.3.20219 (cfr. visura camerale).
Egli non è titolare di beni immobili;
è titolare di beni mobili registrati, in particolare di un'autovettura TOYOTA modello Yaris che il chiede di CP_1
“trattenere” trattandosi di un bene di modico valore, utilizzato per recarsi a lavoro. Sul punto, occorre chiarire sin da subito che non potendo essere esclusa la liquidazione di beni che fanno parte del patrimonio del debitore, questi dovranno comunque essere liquidati (salvo la liquidazione non sia ritenuta conveniente dal liquidatore) prima della conclusione della procedura.
Il ricorrente risulta inoltre titolare di un conto corrente, con liquidità complessiva pari a circa € 3.000,00 (alla data di deposito della relazione dell'OCC).
Detto della esenzione del debitore da procedure liquidatorie “maggiori”, deve soggiungersi come, di converso, il ricorrente non possa dirsi assoggettabile alla procedura esdebitatoria diretta di cui all'art. 283 CCII: infatti, come anticipato, percepisce un reddito da lavoro dipendente, CP_1 superiore ai limiti di impignorabilità e tale da consentire l'attribuzione prospettica di utilità ai creditori.
Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il
CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla “meritevolezza” del debitore nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII.
Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.
- Presupposti oggettivi. La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, sussiste con riferimento al ricorrente.
Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato, è gravato da debiti verso erario, CP_1 banche e finanziarie per un importo pari a circa € 405.099,22.
Il come anticipato, non risulta proprietario di beni immobili, avendo CP_1 lo stesso fissato la propria residenza nell'immobile locato alla convivente
Parte_1
Ai debiti che fanno capo al ricorrente sovraindebitato devono essere ulteriormente aggiunti i costi della procedura di liquidazione controllata, classificati come crediti prededucibili.
É, perciò, del tutto evidente che il ricorrente con le sue sostanze non sia in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.
In merito al passivo indicato nel ricorso e nella relazione del Gestore, nel rammentare che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata compete all'organo liquidatore la formazione dello stato passivo a fronte di specifiche domande, anche da parte dei professionisti che hanno assistito la ricorrente nella predisposizione dell'odierna domanda, corre l'obbligo di precisare che il rango prededucibile è associabile ai soli crediti dei gestori
OCC per le attività dai medesimi svolte e non anche a quelle del legale e di altri consulenti (nel caso in esame, dott. , la cui attività, peraltro, Persona_2 non pare emergere in alcun modo dalla documentazione allegata).
Si invita il Liquidatore a tenere in debita considerazione quanto precede, in occasione della formazione dello stato passivo, rimandandosi per gli approfondimenti giuridici ai provvedimenti resi da: i) Tribunale di Arezzo
08.5.2024 (cap. 5) in www.dirittodellacrisi.it); ii) Tribunale di Verona
19.8.2024 (anche con riferimento ad an e quantum della pretesa dei consulenti), ibidem.
Scelta del Liquidatore.
Non sussistono motivi ostativi alla conferma dell'OCC incaricato, Dott.
dell'ODCEC di Modena. Persona_1
Considerazioni finali. La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, su istanza motivata del Liquidatore;
Ciò perché:
- l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra quelle elencate di appannaggio del Collegio;
- l'art. 268 comma 4, lett. b) CCII fa riferimento al “giudice” e non al
Tribunale;
- il provvedimento, come già quello di cui all'art. 46 l.f. in passato (oggi cfr. art. 146 CCII), è suscettibile di modifica e revisione al mutamento dei presupposti, caratteristica che mal si concilia con la stabilità di una sentenza collegiale, in materia concorsuale;
senza considerare che le eventuali doglianze dell'interessato avverso tale decisione, secondo la interpretazione qui avversata, dovrebbero essere rivolte alla Corte
d'appello, in sede di reclamo, ciò che pare oggettivamente incoerente e gravoso. quanto alla durata della procedura, considerato che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal correttivo ter (ed applicabili alla presente procedura per quanto in precedenza osservato): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3
CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
e successive modificazioni;
dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. CP_1
) residente a [...]; C.F._1 nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
nomina quale Liquidatore il Dott. dell'ODCEC di Modena, Persona_1
e, atteso il richiamo dell'art. 49 CCII ad opera dell'art. 275, comma 5, CCII;
precisa che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter: 1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il
Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora lo stesso, con le modalità di cui agli artt. 155 quater,
155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e 6 della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo, con l'eccezione dell'autovettura TOYOTA YARIS che il debitore è autorizzato ad utilizzare sino a che il liquidatore non avrà assunto le necessarie determinazioni in ordine alla cessione del bene;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del
Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal
30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
***
Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore (presso il Legale), al
Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 8.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo