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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 25908/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 15.07.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 12.02.2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], AR C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Caterina Barbieri e Nicolò Mario Pistone, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Milano, via Podgora n. 4,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Lesino, presso il cui studio sito in Assago (MI) al Viale
MilanoFiori, Strada 1, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.09.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per : AR
“1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, previa autorizzazione a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinare all'Ufficio competente di effettuare le annotazioni di legge. PE 2. Disporre che il figlio OR sia affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Buccinasco (MI) Via Francesco Petrarca PE 12, ove la stessa continuerà ad abitare unitamente al figlio OR ed alla figlia maggiorenne
. Il Sig. ha già provveduto a trasferirsi, a far data dal 1 agosto 2023, presso PE2 P_
l'abitazione della di lui sorella sita in Muggiano (MI), ove attualmente dimora, avendo già asportato dalla casa coniugale tutti i beni ed effetti di sua proprietà, eccetto alcuni beni mobili allocati momentaneamente nel solaio della casa coniugale. PE
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio OR presso la propria dimora, a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì senza pernotto – a fronte delle asserite precarie condizioni di salute che gli impedirebbero di poter occuparsi del figlio PE con maggiore frequenza. trascorrerà con il padre il pomeriggio di tutti i mercoledì, con riaccompagno presso la dimora materna alle ore 21.30. PE
4. Nelle settimane in cui il fine settimana sarà di spettanza paterna, trascorrerà, altresì, tutti i giovedì pomeriggio con il padre dall'uscita da scuola sino alle 21.30 con riaccompagnamento al domicilio materno.
5. Per quanto riguarda il mese di agosto i genitori si alterneranno i periodi 1- 16/16-31 agosto con PE il OR . Per il periodo luglio/settembre i genitori concordano di trascorrere una settimana PE con il figlio OR da concordare tra loro entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
6. Tutte le ulteriori festività e ricorrenze saranno alternate di anno in anno tra i genitori. Per il PE periodo natalizio, i genitori alternativamente terranno il figlio OR la settimana di Natale uno e la settimana di capodanno l'altro (dalla sospensione delle attività scolastiche al 30/12 ore serali e dal 30 dicembre alla riapertura delle attività scolastiche). Per l'anno in corso, 2024, il PE padre terrà dal 30 dicembre sino all'inizio delle attività scolastiche, avendo già trascorso con il figlio la settimana di Natale del 2023.
7. Per quanto riguarda il mese di agosto i genitori si alterneranno i periodi 1- 16/16-31 agosto con PE il OR . Per il periodo luglio/settembre i genitori concordano di trascorrere una settimana PE con il figlio OR da concordare tra loro entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. PE
8. Nei periodi in cui sarà presso un genitore, l'altro potrà contattarlo quotidianamente la sera PE sul telefono di quest'ultimo, attesa l'inopportunità – data l'età del OR - di dotare di un telefonino proprio.
9. Disporre che il padre si obblighi a versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio PE OR , la somma non inferiore ad € 350,00 mensili, rivalutata secondo indici ST (prima rivalutazione luglio 2024), o quella maggiore o OR meglio ritenuta a seguito dell'esame della documentazione e della valutazione delle effettive condizioni economico/patrimoniali/finanziarie del padre.
10.Disporre che il padre si obblighi alla refusione delle spese straordinarie per il figlio OR PE
nella misura del 50%, secondo Protocollo Tribunale di Milano.
11.Disporre che la casa coniugale venga assegnata alla madre che la occuperà con il figlio OR PE
e la figlia già maggiorenne . PE2 In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge”
Per : Controparte_1
“In via principale 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con AR Controparte_1 l'obbligo del reciproco rispetto, ed ordinare all'Ufficio competente di effettuare le annotazioni di pagina 2 di 9 PE legge. 2) Affidare il figlio OR a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, per consentire allo stesso di mantenere con il padre e la madre un rapporto continuativo ed equilibrato, e di ricevere da essi cura, educazione e istruzione, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, stabilendo che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per il OR relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo dai PE genitori, tenendo conto della capacità e delle aspirazioni del figlio. La residenza abituale di sarà presso la madre, nella casa coniugale sita in Buccinasco (MI) alla via Petrarca n 12.
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Buccinasco (MI) alla Via Petrarca n. 12 alla signora PE
, ove la stessa continuerà ad abitare unitamente al figlio OR e alla figlia AR PE maggiorenne , con tutto quanto li arreda fino all'indipendenza economica di . PE2
4) Il Signor propone la vendita della propria quota della casa coniugale alla GN P_
, con accollo di quest'ultima del mutuo residuo. Nel caso in cui non dovesse essere AR d'accordo nell'acquisto, stabilire che il conto corrente attualmente cointestato tra le parti rimanga attivo e che le parti vi versino mensilmente – in via anticipata – la quota del 50% della rata del mutuo di propria competenza. PE 5) Stabilire che , ferma restando la possibilità per i Signori e di AR P_ concordare diversi tempi e modi delle visite e delle vacanze nell'interesse dei figli minori, trascorra con il padre, compatibilmente anche con i turni di lavoro di quest'ultimo:
• Un fine settimana alternato. Il padre può avere come giornata di riposo dal lavoro il sabato o la domanda, a seconda dei turni lavorativi che gli vengono comunicati di settimana in settimana.
- In caso di turno di sabato: dal sabato dopo l'orario lavorativo sino alla domenica sera, quando il PE OR sarà riaccompagnato a casa entro le ore 21:30 (con pernottamento). Fino a quando non desidererà pernottare dal padre, si auspica presto, il Signor riaccompagnerà a casa P_ il OR il sabato sera entro le ore 21:30 e andrà a riprenderlo la domenica mattina alle ore
11:30.
- In caso di turno di domenica: dal sabato dalle ore 11:30. Se il turno domenicale è di mattina, il padre riaccompagnerà il figlio il sabato sera entro le ore 21:30 e lo andrà a riprendere alla fine del turno domenicale;
altrimenti lo accompagnerà la domenica prima di iniziare il turno PE lavorativo. Fino a quando non desidererà pernottare dal padre, si auspica presto, nel caso di turno domenicale pomeridiano, il Signor riaccompagnerà a casa il OR il sabato P_ sera entro le ore 21:30 e andrà a riprenderlo la domenica mattina alle ore 11:30.
• Per il momento, purtroppo, non è possibile prevedere anche dei pomeriggi infrasettimanali in PE quanto esce da scuola alle ore 14:00 e il padre inizia i turni di lavoro tra le ore 15:00 e le ore 17:00; inoltre, non c'è nessuno che possa aiutarlo nella gestione del figlio. 6) Disporre, altresì, quanto segue.
• Per quanto riguarda le ferie estive, salvo migliore accordo, i genitori trascorreranno con il figlio due settimane anche non consecutive a testa, da concordare tra loro entro il 30 aprile di ogni anno.
• In merito alle vacanze natalizie, invece, il Signor al momento non è ancora a P_ conoscenza della situazione lavorativa nel periodo natalizio, perciò chiede che la decisione possa essere rimandata a quando sarà a conoscenza dell'eventuale rinnovo del contratto e dei turni lavorativi.
• Le vacanze di Pasqua saranno regolate con il criterio dell'alternanza annuale. Pertanto, il OR trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta. Per il PE 2025, trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta.
• Le ulteriori festività e ponti scolastici non ricompresi nei punti precedenti, resteranno assorbiti nei giorni di collocamento ordinario (per esempio: vacanze carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ponte Immacolata, etc.).
pagina 3 di 9 PE
• Inoltre, trascorrerà con la madre la festa della mamma e il compleanno di quest'ultima, e con il padre la festa del papà e il compleanno dello stesso. PE 7) Stabilire che nei periodi in cui sarà presso un genitore, l'altro potrà contattarlo quotidianamente sul telefono cellulare del OR, fornito di un vecchio cellulare della sorella
le cui spese vengono suddivise tra i due genitori. PE2
8) Stabilire che ciascun genitore sia sempre obbligato a comunicare all'altro indirizzo e recapito telefonico del luogo in cui il OR trascorrerà periodi di vacanza o soggiorni con sé, ciò anche se durante i consueti periodi di spettanza di uno o dell'altro genitore come da calendario stabilito PE
non dovesse pernottare presso le dimore abituali.
9) Disporre che il Signor – viste le sue documentate difficoltà economiche – corrisponda P_ PE a titolo di contributo al mantenimento del figlio , fino alla sua indipendenza economica, l'importo mensile di Euro 150,00, da versare alla GN entro il giorno 5 di ogni mese AR mediante bonifico bancario sul cc della medesima. Somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ST. Nel caso in cui, invece, si decidesse per la vendita da parte del resistente della propria quota del 50% della casa coniugale alla GN , con l'accollo del mutuo AR da parte di quest'ultima, stabilire un assegno di mantenimento di Euro 250,00 mensili.
10) Disporre che le parti contribuiscano in misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano. PE
11) Stabilire che gli assegni familiari per vengano percepiti dalla GN nella AR misura del 100%.
12) Disporre che le parti concedano sin da ora il nulla osta al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
13) Respingere ogni altra richiesta o domanda ex adverso formulata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Con riserva di meglio articolare, precisare ed integrare le domande e/o richieste istruttorie negli assegnandi termini di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in AR Controparte_1
data 5 luglio 2003 in Buccinasco (MI) iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Buccinasco al N. 19, Parte I Anno 2003.
Dall'unione nascevano due figli: nata a [...] il [...], e nato a [...] PE2 PE1
il 14.12.2013.
Con ricorso depositato il 15.07.2024, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione dal marito, l'affido condiviso del figlio OR con collocamento prevalente presso la madre, PE1
assegnazione della casa coniugale sita in Buccinasco (MI) Via Francesco Petrarca 12 alla madre, regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento di di importo pari a € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. PE1
In data 29.10.2024 si costituiva il convenuto, il quale si associava alla domanda di separazione dalla moglie, chiedeva all'affido condiviso del figlio OR con collocamento pagina 4 di 9 prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la regolamentazione delle visite paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo mensile di Euro 150,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.12.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, recepiva l'accordo parziale raggiunto dalle parti (“affido condiviso, collocamento materno, viste a week end alternati, allo stato senza pernottamento e compatibilmente con i turni di lavoro paterni che verranno comunicate alla madre almeno una settimana prima. In mancanza di comunicazione preventiva la madre sarà libera
PE PE di organizzare il week end con . In estate il padre starà per quindici giorni con anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio. A natale e pasqua verrà applicato il calendario
PE PE ordinario. Per quest'anno passerà il Natale con la madre. Il giorno 28 andrà al circo con il padre.”) e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori relativamente alle questioni economiche.
Con ordinanza del 16.12.2024, il G.D. autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermava l'accordo di cui al verbale del 16 dicembre 2024, assegnava la casa coniugale alla madre, poneva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23 gennaio 2025 il Giudice delegato, dichiarate inammissibili le memorie del 16 e 21 gennaio depositate dalle parti, dava la parola alle parti;
la difesa del ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate, la difesa resistente chiedeva di depositare gli estratti conto di cui alla irrituale memoria del 16 gennaio 2025 e insisteva nelle sue richieste. Il GD, all'esito, rimetteva la causa al collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, il tenore delle rispettive allegazioni e il fallimento del tentativo di conciliazione, sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le istanze istruttorie
Il resistente ha domandato di poter depositare gli estratti conto di cui alla memoria irrituale del 16.01.2025. Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Le memorie e i contestuali allegati sono già
pagina 5 di 9 stati valutati irrituali e questo Collegio ritiene di poter assumere una motivata decisione sulle questioni di causa alla luce della documentazione già agli atti.
La responsabilità genitoriale e le frequentazioni con il genitore non collocatario
Il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso del OR a PE1
entrambi i genitori, il collocamento materno del OR e il calendario di frequentazioni paterne come concordato tra le parti all'udienza del 16.12.2024 e recepito dal Giudice delegato in sede di provvedimenti provvisori, in quanto conformi all'interesse di e tutelanti del diritto alla PE1
bigenitorialità. I genitori hanno infatti dimostrato buone capacità comunicative riuscendo a pervenire ad un accordo quantomeno in punto di genitorialità. Il padre starà con il figlio a fine PE1
settimana alternati senza pernottamento, tenuto conto dei propri turni lavorativi.
Si deve confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Buccinasco, via Petrarca n. 12, alla madre, unica collocataria del figlio sin dall'uscita di casa del marito nell'agosto 2023.
Contributo al mantenimento del figlio OR
Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori anche in punto economico, non essendo state allegate sopravvenienze nelle condizioni economiche delle parti, per la cui ricostruzione si richiama integralmente l'ordinanza del 16.12.2024. Gli estratti conto depositati dal resistente non possono essere valutati in quanto allegati oltre le preclusioni temporali del processo.
Per la figlia convivente con la madre, che lavora ed è autonoma economicamente, le PE2
parti non hanno chiesto alcun contributo paterno al suo mantenimento e pertanto nulla si dispone.
Le parti sostengono in quote del 50% ciascuna il mutuo per la casa coniugale la cui rata mensile ammonta a 623,00 euro (doc. 13 ricorrente).
La signora lavora presso un supermercato e lo stipendio attuale è di circa 1.700 euro su dodici mensilità (CU 2023 relativo al 2022, ultimo dato disponibile, riporta un reddito annuo netto di 20.826,00 euro).
Il resistente, dopo aver perso il lavoro, ha percepito la Naspi fino a Maggio 2024 e successivamente, in data 2.09.2024, è stato assunto a tempo determinato presso un centro sportivo comunale, con contratto in scadenza il 22.12.2024. La retribuzione lorda mensile è di 1.283,49
(doc. 8 resistente) e il netto mensile è pari a circa 1.166 euro (doc. 9, busta paga settembre 2024).
La parte sostiene 600 euro di spese locative al mese (doc.10). Egli ha venduto, in ottobre, un terreno di famiglia per il corrispettivo di euro 45.000,00 suddiviso al 50% con la sorella (doc.12). Nel settembre del 2021 la parte ha venduto altri beni ereditari per i quali aveva percepito 99 mila euro.
pagina 6 di 9 Nel 2022 di questo importo rimanevano ancora 96.504 euro. A ottobre 2024 questo importo era ridotto a 29.091 euro (doc. 18).
Le spese sostenute in questi anni, che hanno ridotto considerevolmente il patrimonio acquisito dal sig. per successione, dimostrano, al di là della lettura analitica degli estratti P_
conto non ammessi, un tenore di vita tale da consentire, senza difficoltà, il versamento di un contributo al mantenimento del figlio OR di importo pari a 300,00 euro mensili. Va inoltre PE1
osservato che, se il predetto ha consumato la provvista in questione per spese voluttuarie e non necessarie, questo non può andare a detrimento della prole che deve essere mantenuta.
Il quantum del contributo al mantenimento è determinato tenuto conto dei ristretti tempi paterni di mantenimento diretto di limitati a 2/3 giorni mensili senza pernottamento. PE1
Come concordemente richiesto da entrambe le parti, le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le stesse.
L'assegno unico per continuerà ad essere percepito integralmente dalla GN PE1
, unica collocataria del OR. AR
Le spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio civile in Parte_2 Controparte_1
data 5 luglio 2003 in Buccinasco (MI) iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Buccinasco al N. 19, Parte I Anno 2003;
2. Affida il figlio OR in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, PE1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre in Buccinasco, via Petrarca n. 12, dove avrà residenza anagrafica.
3. Dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: a week end alternati, senza pernottamento e compatibilmente con i turni di lavoro paterni che verranno comunicati alla madre almeno una settimana prima. In mancanza di comunicazione preventiva la madre sarà libera di organizzare il week end pagina 7 di 9 con In estate il padre starà per quindici giorni con anche non consecutivi da PE1 PE1
concordare entro il 30 maggio. A natale e pasqua verrà applicato il calendario ordinario;
4. Assegna la casa coniugale sita in Buccinasco, via Petrarca n. 12 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
5. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di luglio 2024;
6. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 8 di 9 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Buccinasco (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 15.07.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 12.02.2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], AR C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Caterina Barbieri e Nicolò Mario Pistone, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Milano, via Podgora n. 4,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Lesino, presso il cui studio sito in Assago (MI) al Viale
MilanoFiori, Strada 1, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.09.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per : AR
“1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, previa autorizzazione a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinare all'Ufficio competente di effettuare le annotazioni di legge. PE 2. Disporre che il figlio OR sia affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Buccinasco (MI) Via Francesco Petrarca PE 12, ove la stessa continuerà ad abitare unitamente al figlio OR ed alla figlia maggiorenne
. Il Sig. ha già provveduto a trasferirsi, a far data dal 1 agosto 2023, presso PE2 P_
l'abitazione della di lui sorella sita in Muggiano (MI), ove attualmente dimora, avendo già asportato dalla casa coniugale tutti i beni ed effetti di sua proprietà, eccetto alcuni beni mobili allocati momentaneamente nel solaio della casa coniugale. PE
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio OR presso la propria dimora, a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì senza pernotto – a fronte delle asserite precarie condizioni di salute che gli impedirebbero di poter occuparsi del figlio PE con maggiore frequenza. trascorrerà con il padre il pomeriggio di tutti i mercoledì, con riaccompagno presso la dimora materna alle ore 21.30. PE
4. Nelle settimane in cui il fine settimana sarà di spettanza paterna, trascorrerà, altresì, tutti i giovedì pomeriggio con il padre dall'uscita da scuola sino alle 21.30 con riaccompagnamento al domicilio materno.
5. Per quanto riguarda il mese di agosto i genitori si alterneranno i periodi 1- 16/16-31 agosto con PE il OR . Per il periodo luglio/settembre i genitori concordano di trascorrere una settimana PE con il figlio OR da concordare tra loro entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
6. Tutte le ulteriori festività e ricorrenze saranno alternate di anno in anno tra i genitori. Per il PE periodo natalizio, i genitori alternativamente terranno il figlio OR la settimana di Natale uno e la settimana di capodanno l'altro (dalla sospensione delle attività scolastiche al 30/12 ore serali e dal 30 dicembre alla riapertura delle attività scolastiche). Per l'anno in corso, 2024, il PE padre terrà dal 30 dicembre sino all'inizio delle attività scolastiche, avendo già trascorso con il figlio la settimana di Natale del 2023.
7. Per quanto riguarda il mese di agosto i genitori si alterneranno i periodi 1- 16/16-31 agosto con PE il OR . Per il periodo luglio/settembre i genitori concordano di trascorrere una settimana PE con il figlio OR da concordare tra loro entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. PE
8. Nei periodi in cui sarà presso un genitore, l'altro potrà contattarlo quotidianamente la sera PE sul telefono di quest'ultimo, attesa l'inopportunità – data l'età del OR - di dotare di un telefonino proprio.
9. Disporre che il padre si obblighi a versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio PE OR , la somma non inferiore ad € 350,00 mensili, rivalutata secondo indici ST (prima rivalutazione luglio 2024), o quella maggiore o OR meglio ritenuta a seguito dell'esame della documentazione e della valutazione delle effettive condizioni economico/patrimoniali/finanziarie del padre.
10.Disporre che il padre si obblighi alla refusione delle spese straordinarie per il figlio OR PE
nella misura del 50%, secondo Protocollo Tribunale di Milano.
11.Disporre che la casa coniugale venga assegnata alla madre che la occuperà con il figlio OR PE
e la figlia già maggiorenne . PE2 In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge”
Per : Controparte_1
“In via principale 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con AR Controparte_1 l'obbligo del reciproco rispetto, ed ordinare all'Ufficio competente di effettuare le annotazioni di pagina 2 di 9 PE legge. 2) Affidare il figlio OR a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, per consentire allo stesso di mantenere con il padre e la madre un rapporto continuativo ed equilibrato, e di ricevere da essi cura, educazione e istruzione, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, stabilendo che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per il OR relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo dai PE genitori, tenendo conto della capacità e delle aspirazioni del figlio. La residenza abituale di sarà presso la madre, nella casa coniugale sita in Buccinasco (MI) alla via Petrarca n 12.
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Buccinasco (MI) alla Via Petrarca n. 12 alla signora PE
, ove la stessa continuerà ad abitare unitamente al figlio OR e alla figlia AR PE maggiorenne , con tutto quanto li arreda fino all'indipendenza economica di . PE2
4) Il Signor propone la vendita della propria quota della casa coniugale alla GN P_
, con accollo di quest'ultima del mutuo residuo. Nel caso in cui non dovesse essere AR d'accordo nell'acquisto, stabilire che il conto corrente attualmente cointestato tra le parti rimanga attivo e che le parti vi versino mensilmente – in via anticipata – la quota del 50% della rata del mutuo di propria competenza. PE 5) Stabilire che , ferma restando la possibilità per i Signori e di AR P_ concordare diversi tempi e modi delle visite e delle vacanze nell'interesse dei figli minori, trascorra con il padre, compatibilmente anche con i turni di lavoro di quest'ultimo:
• Un fine settimana alternato. Il padre può avere come giornata di riposo dal lavoro il sabato o la domanda, a seconda dei turni lavorativi che gli vengono comunicati di settimana in settimana.
- In caso di turno di sabato: dal sabato dopo l'orario lavorativo sino alla domenica sera, quando il PE OR sarà riaccompagnato a casa entro le ore 21:30 (con pernottamento). Fino a quando non desidererà pernottare dal padre, si auspica presto, il Signor riaccompagnerà a casa P_ il OR il sabato sera entro le ore 21:30 e andrà a riprenderlo la domenica mattina alle ore
11:30.
- In caso di turno di domenica: dal sabato dalle ore 11:30. Se il turno domenicale è di mattina, il padre riaccompagnerà il figlio il sabato sera entro le ore 21:30 e lo andrà a riprendere alla fine del turno domenicale;
altrimenti lo accompagnerà la domenica prima di iniziare il turno PE lavorativo. Fino a quando non desidererà pernottare dal padre, si auspica presto, nel caso di turno domenicale pomeridiano, il Signor riaccompagnerà a casa il OR il sabato P_ sera entro le ore 21:30 e andrà a riprenderlo la domenica mattina alle ore 11:30.
• Per il momento, purtroppo, non è possibile prevedere anche dei pomeriggi infrasettimanali in PE quanto esce da scuola alle ore 14:00 e il padre inizia i turni di lavoro tra le ore 15:00 e le ore 17:00; inoltre, non c'è nessuno che possa aiutarlo nella gestione del figlio. 6) Disporre, altresì, quanto segue.
• Per quanto riguarda le ferie estive, salvo migliore accordo, i genitori trascorreranno con il figlio due settimane anche non consecutive a testa, da concordare tra loro entro il 30 aprile di ogni anno.
• In merito alle vacanze natalizie, invece, il Signor al momento non è ancora a P_ conoscenza della situazione lavorativa nel periodo natalizio, perciò chiede che la decisione possa essere rimandata a quando sarà a conoscenza dell'eventuale rinnovo del contratto e dei turni lavorativi.
• Le vacanze di Pasqua saranno regolate con il criterio dell'alternanza annuale. Pertanto, il OR trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta. Per il PE 2025, trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta.
• Le ulteriori festività e ponti scolastici non ricompresi nei punti precedenti, resteranno assorbiti nei giorni di collocamento ordinario (per esempio: vacanze carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ponte Immacolata, etc.).
pagina 3 di 9 PE
• Inoltre, trascorrerà con la madre la festa della mamma e il compleanno di quest'ultima, e con il padre la festa del papà e il compleanno dello stesso. PE 7) Stabilire che nei periodi in cui sarà presso un genitore, l'altro potrà contattarlo quotidianamente sul telefono cellulare del OR, fornito di un vecchio cellulare della sorella
le cui spese vengono suddivise tra i due genitori. PE2
8) Stabilire che ciascun genitore sia sempre obbligato a comunicare all'altro indirizzo e recapito telefonico del luogo in cui il OR trascorrerà periodi di vacanza o soggiorni con sé, ciò anche se durante i consueti periodi di spettanza di uno o dell'altro genitore come da calendario stabilito PE
non dovesse pernottare presso le dimore abituali.
9) Disporre che il Signor – viste le sue documentate difficoltà economiche – corrisponda P_ PE a titolo di contributo al mantenimento del figlio , fino alla sua indipendenza economica, l'importo mensile di Euro 150,00, da versare alla GN entro il giorno 5 di ogni mese AR mediante bonifico bancario sul cc della medesima. Somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ST. Nel caso in cui, invece, si decidesse per la vendita da parte del resistente della propria quota del 50% della casa coniugale alla GN , con l'accollo del mutuo AR da parte di quest'ultima, stabilire un assegno di mantenimento di Euro 250,00 mensili.
10) Disporre che le parti contribuiscano in misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano. PE
11) Stabilire che gli assegni familiari per vengano percepiti dalla GN nella AR misura del 100%.
12) Disporre che le parti concedano sin da ora il nulla osta al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
13) Respingere ogni altra richiesta o domanda ex adverso formulata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Con riserva di meglio articolare, precisare ed integrare le domande e/o richieste istruttorie negli assegnandi termini di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in AR Controparte_1
data 5 luglio 2003 in Buccinasco (MI) iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Buccinasco al N. 19, Parte I Anno 2003.
Dall'unione nascevano due figli: nata a [...] il [...], e nato a [...] PE2 PE1
il 14.12.2013.
Con ricorso depositato il 15.07.2024, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione dal marito, l'affido condiviso del figlio OR con collocamento prevalente presso la madre, PE1
assegnazione della casa coniugale sita in Buccinasco (MI) Via Francesco Petrarca 12 alla madre, regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento di di importo pari a € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. PE1
In data 29.10.2024 si costituiva il convenuto, il quale si associava alla domanda di separazione dalla moglie, chiedeva all'affido condiviso del figlio OR con collocamento pagina 4 di 9 prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la regolamentazione delle visite paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo mensile di Euro 150,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.12.2024, il Giudice delegato, sentite le parti, recepiva l'accordo parziale raggiunto dalle parti (“affido condiviso, collocamento materno, viste a week end alternati, allo stato senza pernottamento e compatibilmente con i turni di lavoro paterni che verranno comunicate alla madre almeno una settimana prima. In mancanza di comunicazione preventiva la madre sarà libera
PE PE di organizzare il week end con . In estate il padre starà per quindici giorni con anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio. A natale e pasqua verrà applicato il calendario
PE PE ordinario. Per quest'anno passerà il Natale con la madre. Il giorno 28 andrà al circo con il padre.”) e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori relativamente alle questioni economiche.
Con ordinanza del 16.12.2024, il G.D. autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermava l'accordo di cui al verbale del 16 dicembre 2024, assegnava la casa coniugale alla madre, poneva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23 gennaio 2025 il Giudice delegato, dichiarate inammissibili le memorie del 16 e 21 gennaio depositate dalle parti, dava la parola alle parti;
la difesa del ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate, la difesa resistente chiedeva di depositare gli estratti conto di cui alla irrituale memoria del 16 gennaio 2025 e insisteva nelle sue richieste. Il GD, all'esito, rimetteva la causa al collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, il tenore delle rispettive allegazioni e il fallimento del tentativo di conciliazione, sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le istanze istruttorie
Il resistente ha domandato di poter depositare gli estratti conto di cui alla memoria irrituale del 16.01.2025. Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Le memorie e i contestuali allegati sono già
pagina 5 di 9 stati valutati irrituali e questo Collegio ritiene di poter assumere una motivata decisione sulle questioni di causa alla luce della documentazione già agli atti.
La responsabilità genitoriale e le frequentazioni con il genitore non collocatario
Il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso del OR a PE1
entrambi i genitori, il collocamento materno del OR e il calendario di frequentazioni paterne come concordato tra le parti all'udienza del 16.12.2024 e recepito dal Giudice delegato in sede di provvedimenti provvisori, in quanto conformi all'interesse di e tutelanti del diritto alla PE1
bigenitorialità. I genitori hanno infatti dimostrato buone capacità comunicative riuscendo a pervenire ad un accordo quantomeno in punto di genitorialità. Il padre starà con il figlio a fine PE1
settimana alternati senza pernottamento, tenuto conto dei propri turni lavorativi.
Si deve confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Buccinasco, via Petrarca n. 12, alla madre, unica collocataria del figlio sin dall'uscita di casa del marito nell'agosto 2023.
Contributo al mantenimento del figlio OR
Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori anche in punto economico, non essendo state allegate sopravvenienze nelle condizioni economiche delle parti, per la cui ricostruzione si richiama integralmente l'ordinanza del 16.12.2024. Gli estratti conto depositati dal resistente non possono essere valutati in quanto allegati oltre le preclusioni temporali del processo.
Per la figlia convivente con la madre, che lavora ed è autonoma economicamente, le PE2
parti non hanno chiesto alcun contributo paterno al suo mantenimento e pertanto nulla si dispone.
Le parti sostengono in quote del 50% ciascuna il mutuo per la casa coniugale la cui rata mensile ammonta a 623,00 euro (doc. 13 ricorrente).
La signora lavora presso un supermercato e lo stipendio attuale è di circa 1.700 euro su dodici mensilità (CU 2023 relativo al 2022, ultimo dato disponibile, riporta un reddito annuo netto di 20.826,00 euro).
Il resistente, dopo aver perso il lavoro, ha percepito la Naspi fino a Maggio 2024 e successivamente, in data 2.09.2024, è stato assunto a tempo determinato presso un centro sportivo comunale, con contratto in scadenza il 22.12.2024. La retribuzione lorda mensile è di 1.283,49
(doc. 8 resistente) e il netto mensile è pari a circa 1.166 euro (doc. 9, busta paga settembre 2024).
La parte sostiene 600 euro di spese locative al mese (doc.10). Egli ha venduto, in ottobre, un terreno di famiglia per il corrispettivo di euro 45.000,00 suddiviso al 50% con la sorella (doc.12). Nel settembre del 2021 la parte ha venduto altri beni ereditari per i quali aveva percepito 99 mila euro.
pagina 6 di 9 Nel 2022 di questo importo rimanevano ancora 96.504 euro. A ottobre 2024 questo importo era ridotto a 29.091 euro (doc. 18).
Le spese sostenute in questi anni, che hanno ridotto considerevolmente il patrimonio acquisito dal sig. per successione, dimostrano, al di là della lettura analitica degli estratti P_
conto non ammessi, un tenore di vita tale da consentire, senza difficoltà, il versamento di un contributo al mantenimento del figlio OR di importo pari a 300,00 euro mensili. Va inoltre PE1
osservato che, se il predetto ha consumato la provvista in questione per spese voluttuarie e non necessarie, questo non può andare a detrimento della prole che deve essere mantenuta.
Il quantum del contributo al mantenimento è determinato tenuto conto dei ristretti tempi paterni di mantenimento diretto di limitati a 2/3 giorni mensili senza pernottamento. PE1
Come concordemente richiesto da entrambe le parti, le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le stesse.
L'assegno unico per continuerà ad essere percepito integralmente dalla GN PE1
, unica collocataria del OR. AR
Le spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio civile in Parte_2 Controparte_1
data 5 luglio 2003 in Buccinasco (MI) iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Buccinasco al N. 19, Parte I Anno 2003;
2. Affida il figlio OR in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, PE1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre in Buccinasco, via Petrarca n. 12, dove avrà residenza anagrafica.
3. Dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: a week end alternati, senza pernottamento e compatibilmente con i turni di lavoro paterni che verranno comunicati alla madre almeno una settimana prima. In mancanza di comunicazione preventiva la madre sarà libera di organizzare il week end pagina 7 di 9 con In estate il padre starà per quindici giorni con anche non consecutivi da PE1 PE1
concordare entro il 30 maggio. A natale e pasqua verrà applicato il calendario ordinario;
4. Assegna la casa coniugale sita in Buccinasco, via Petrarca n. 12 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
5. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di luglio 2024;
6. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 8 di 9 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Buccinasco (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni
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