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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 20 febbraio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1321/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Conny Scalzi (C.F. - C.F._4
, presso lo studio della quale elettivamente domiciliano in Email_1
Portici, alla via Campitelli, 26, come da separate procure da intendersi apposte in calce all'atto di appello . Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni presso il seguente numero di fax 0817767844 o presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellanti
E
, in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro Controparte_1 tempore dom.to per la carica presso la Sede Legale in RE del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, C.F. e P. IVA nr. rapp.to e difeso, giusta P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Rosa Maria Siciliano (C.F.: ) e C.F._5
Avv.to Antonella Ferraro (C.F. con il medesimo dom.to C.F._6 presso la sede dell'Ente, U.O.C. Affari Legali, in RE del Greco, Via Marconi 66 – pec: Email_2 Email_3
Appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 3/2023, pubblicata in data 04.01.2023,resa dal Tribunale di RE NZ - Sezione Lavoro- nella causa recante numero di R.G. 370/2022 e non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc del 20/1/2022, gli odierni appellanti adivano il giudice del lavoro presso il Tribunale di RE NZ , esponendo di essere tutti dipendenti dell' con la qualifica di Dirigenti medici di I Controparte_1 livello, con orario di 38 ore settimanali;
di avere diritto al buono pasto ogni qualvolta la loro giornata lavorativa era composta da un minimo di 6 ore, indipendentemente dall'effettuazione della pausa pranzo anche per il periodo dal Cont 1°/4/2015 al 13/1/2019, nel quale l' convenuta - attraverso il sistema GOP – aveva provveduto alla modifica dei loro profili orari aumentandoli di 10 minuti per ogni giorno di effettiva percezione dei buoni pasto;
che la loro pretesa si fondava sul combinato disposto dell'articolo 24 del Contratto Collettivo di Lavoro integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'Area della Dirigenza Medico – Veterinaria e dell'art. 17, co. 5, Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Tanto esposto chiedevano che il supplemento orario prestato fosse considerato lavoro straordinario con conseguente diritto il pagamento della relativa retribuzione, come da conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio . Si costituiva l' , contestando le avverse pretese attoree di cui Controparte_2 chiedeva il rigetto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese.
A fondamento del decisum il Tribunale riteneva non provata e, ancor prima allegata, una dettagliata indicazione dei giorni in cui i ricorrenti avrebbero espletato la loro attività lavorativa per un numero di ore eccedenti a sei e turni di lavoro superiori a tale limite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 6.6.2023 deducendo, con un unico ed articolato motivo di gravame , la violazione dell'art.16 CCNL 1998 – 2001 per la , dell'art. 24 Parte_4 del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del cc.nl dell'8 giugno 2000 dell'Area della Dirigenza e dell'articolo 17 ,comma 5, decreto legislativo Parte_5
8 Aprile 2003 n. 66 nonché l'intervenuta prova dello svolgimento di attività lavorativa in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro con diritto al relativo riconoscimento economico come da buste paga e cartellini marcatempo in atti . Ha chiesto , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza ,di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituita l' che , CP_2 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto . Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
In punto di diritto va considerato che per consolidata giurisprudenza della S. C., (v. ex plurimis Cass. n. 5547/2021 e Cass. n. 15629/2021), il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985).
Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori… 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Anche il d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, prevede che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, anche nel testo legislativo, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.. A sua volta la circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro dispone che "I periodi di pausa, stante la definizione di orario di lavoro, non vanno computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata. I periodi di pausa non sono retribuiti, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi. Ai sensi di detta circolare, peraltro, sono nulle le clausole collettive che stabiliscono compensi o indennità per la mancata fruizione delle pause Dalle esposte previsioni contrattuali e normative risulta evidente, quindi, che la pausa si configura come elemento indispensabile per aver diritto al buono pasto.
Nella specie è avvenuto che, a partire dall'01.04.2015, ( ma la circostanza può Cont ritenersi pacifica ) l appellata , attraverso il sistema GOP, ha provveduto alla modifica dei profili orari degli odierni appellanti aumentandoli di 10 minuti per ogni giorno di effettiva percezione dei buoni pasto. Parimenti è pacifico che , con proprie note (n. 10035/2015, n. 1023/2015 del 02.02.2015, n. 14942/2015 del 05.02.2015 e n. 1333/2015 del 09.02.2015, doc. n. 6 in prod. ricorr.), l' ha disposto, per tutti i propri dipendenti, Controparte_1 la protrazione dell'orario di lavoro per pausa pranzo di 10 minuti “…rilevabile complessivamente mediante vidimazione giornaliera dell'orario come in uso”; Ciò posto , risulta evidente che la modifica di 10 minuti sulla piattaforma GOP (che corrispondeva alla durata minima della pausa pranzo) effettuata dall'Amministrazione, risulta in linea con l'applicazione letterale del dettato normativo contrattuale sopra menzionato,( e ciò certamente fino all'adozione del regolamento per la disciplina del contratto di lavoro effettuato con delibera n. 301 del 2018). Né parte ricorrente ha provato e ,ancor prima dedotto ,alla stregua della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio , di aver effettivamente svolto attività lavorativa nelle ore prestate in eccedenza come pausa pranzo ossia che l'aumento o il prolungamento orario sia stato in effetti e concretamente “lavorato”. Né soccorrono le buste paga in atti ovvero i cartellini marcatempo cui parte appellante pone richiamo in seno al gravame in quanto , come si è detto, ,il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Ed infatti la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, peraltro, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, sia pure con le integrazioni motivazionali qui svolte . Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo , reputata congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione ,in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.950,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa , se dovute.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 20.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 20 febbraio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1321/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Conny Scalzi (C.F. - C.F._4
, presso lo studio della quale elettivamente domiciliano in Email_1
Portici, alla via Campitelli, 26, come da separate procure da intendersi apposte in calce all'atto di appello . Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni presso il seguente numero di fax 0817767844 o presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellanti
E
, in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro Controparte_1 tempore dom.to per la carica presso la Sede Legale in RE del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, C.F. e P. IVA nr. rapp.to e difeso, giusta P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Rosa Maria Siciliano (C.F.: ) e C.F._5
Avv.to Antonella Ferraro (C.F. con il medesimo dom.to C.F._6 presso la sede dell'Ente, U.O.C. Affari Legali, in RE del Greco, Via Marconi 66 – pec: Email_2 Email_3
Appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 3/2023, pubblicata in data 04.01.2023,resa dal Tribunale di RE NZ - Sezione Lavoro- nella causa recante numero di R.G. 370/2022 e non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc del 20/1/2022, gli odierni appellanti adivano il giudice del lavoro presso il Tribunale di RE NZ , esponendo di essere tutti dipendenti dell' con la qualifica di Dirigenti medici di I Controparte_1 livello, con orario di 38 ore settimanali;
di avere diritto al buono pasto ogni qualvolta la loro giornata lavorativa era composta da un minimo di 6 ore, indipendentemente dall'effettuazione della pausa pranzo anche per il periodo dal Cont 1°/4/2015 al 13/1/2019, nel quale l' convenuta - attraverso il sistema GOP – aveva provveduto alla modifica dei loro profili orari aumentandoli di 10 minuti per ogni giorno di effettiva percezione dei buoni pasto;
che la loro pretesa si fondava sul combinato disposto dell'articolo 24 del Contratto Collettivo di Lavoro integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'Area della Dirigenza Medico – Veterinaria e dell'art. 17, co. 5, Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Tanto esposto chiedevano che il supplemento orario prestato fosse considerato lavoro straordinario con conseguente diritto il pagamento della relativa retribuzione, come da conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio . Si costituiva l' , contestando le avverse pretese attoree di cui Controparte_2 chiedeva il rigetto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese.
A fondamento del decisum il Tribunale riteneva non provata e, ancor prima allegata, una dettagliata indicazione dei giorni in cui i ricorrenti avrebbero espletato la loro attività lavorativa per un numero di ore eccedenti a sei e turni di lavoro superiori a tale limite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 6.6.2023 deducendo, con un unico ed articolato motivo di gravame , la violazione dell'art.16 CCNL 1998 – 2001 per la , dell'art. 24 Parte_4 del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del cc.nl dell'8 giugno 2000 dell'Area della Dirigenza e dell'articolo 17 ,comma 5, decreto legislativo Parte_5
8 Aprile 2003 n. 66 nonché l'intervenuta prova dello svolgimento di attività lavorativa in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro con diritto al relativo riconoscimento economico come da buste paga e cartellini marcatempo in atti . Ha chiesto , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza ,di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituita l' che , CP_2 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto . Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
In punto di diritto va considerato che per consolidata giurisprudenza della S. C., (v. ex plurimis Cass. n. 5547/2021 e Cass. n. 15629/2021), il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985).
Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori… 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Anche il d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, prevede che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, anche nel testo legislativo, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.. A sua volta la circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro dispone che "I periodi di pausa, stante la definizione di orario di lavoro, non vanno computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata. I periodi di pausa non sono retribuiti, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi. Ai sensi di detta circolare, peraltro, sono nulle le clausole collettive che stabiliscono compensi o indennità per la mancata fruizione delle pause Dalle esposte previsioni contrattuali e normative risulta evidente, quindi, che la pausa si configura come elemento indispensabile per aver diritto al buono pasto.
Nella specie è avvenuto che, a partire dall'01.04.2015, ( ma la circostanza può Cont ritenersi pacifica ) l appellata , attraverso il sistema GOP, ha provveduto alla modifica dei profili orari degli odierni appellanti aumentandoli di 10 minuti per ogni giorno di effettiva percezione dei buoni pasto. Parimenti è pacifico che , con proprie note (n. 10035/2015, n. 1023/2015 del 02.02.2015, n. 14942/2015 del 05.02.2015 e n. 1333/2015 del 09.02.2015, doc. n. 6 in prod. ricorr.), l' ha disposto, per tutti i propri dipendenti, Controparte_1 la protrazione dell'orario di lavoro per pausa pranzo di 10 minuti “…rilevabile complessivamente mediante vidimazione giornaliera dell'orario come in uso”; Ciò posto , risulta evidente che la modifica di 10 minuti sulla piattaforma GOP (che corrispondeva alla durata minima della pausa pranzo) effettuata dall'Amministrazione, risulta in linea con l'applicazione letterale del dettato normativo contrattuale sopra menzionato,( e ciò certamente fino all'adozione del regolamento per la disciplina del contratto di lavoro effettuato con delibera n. 301 del 2018). Né parte ricorrente ha provato e ,ancor prima dedotto ,alla stregua della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio , di aver effettivamente svolto attività lavorativa nelle ore prestate in eccedenza come pausa pranzo ossia che l'aumento o il prolungamento orario sia stato in effetti e concretamente “lavorato”. Né soccorrono le buste paga in atti ovvero i cartellini marcatempo cui parte appellante pone richiamo in seno al gravame in quanto , come si è detto, ,il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Ed infatti la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, peraltro, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, sia pure con le integrazioni motivazionali qui svolte . Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo , reputata congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione ,in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.950,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa , se dovute.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 20.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.