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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 44799/2020 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 44799 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 16 ottobre 2024
TRA
nata a [...] in data [...] e ivi residente in [...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall' Avvocato Roberto Vergani ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sara Tassoni, in Roma, Via Cristoforo
Colombo nr. 440;
- attrice
E
con sede in Roma, Viale Cesare Pavese, 250, ( P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio
Carnevale del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale
Lazio n. 4;
- convenuta
1 nella quale le parti precisavano le conclusioni, come da note depositate per l'udienza del 16 ottobre
2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Roma la società, per sentir: “Respingere l'eccezione di Controparte_1
prescrizione ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto, e sussistendo comunque
[. valido atto interruttivo del termine prescrizionale. Accertato e dichiarato l'inadempimento de
2015 srl alle proprie obbligazioni contrattuali, in qualità di intermediario e CP_1
organizzatore del pacchetto turistico di causa, e altresì in qualità di intermediario assicurativo, secondo i profili complessivamente indicati, condannare la convenuta 2015 srl, … a CP_1 corrispondere alla Signora la somma di €105.753,96, a titolo di danno Parte_1
patrimoniale, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e/o a liquidare direttamente tale importo in valuta attuale quanto a $100.764,69 a favore del e quanto a $16.775,04 a favore Controparte_2 del nonché € 111.465,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre Controparte_3 rivalutazione ed interessi compensativi dall'evento lesivo al saldo ovvero quella diversa maggiore
e/o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
Accertata e dichiarata la responsabilità aggravata de 2015 srl, condannare l'impresa convenuta al CP_1 risarcimento ex art. 96 III comma c.p.c., da liquidarsi in via equitativa”.
Premetteva l'attrice di avere acquistato, in data 29 maggio 2017, unitamente ad altre sette persone,
I Viaggi di Giorgio', agenzia riconducibile alla Controparte_1 Controparte_1
un pacchetto turistico avente ad oggetto un viaggio negli Stati Uniti da svolgersi nel periodo dal
[...]
4 al 15 giugno 2017; che, nell'occasione, la convenuta aveva rivestito il ruolo di organizzatrice del viaggio ed anche di intermediario in relazione all'offerta dei prodotti assicurativi connessi al pacchetto turistico;
che, all'atto della prenotazione, le era stata rappresentata dalla convenuta la possibilità di stipulare polizza assicurativa con la MP , per la copertura di Controparte_4 eventuali costi da sostenere per l'assistenza sanitaria durante il viaggio, con un massimale di euro
10.000; che le era stata inoltre prospettata la possibilità di aderire ad una ulteriore copertura per il solo caso di annullamento del viaggio.
Riferiva che, durante il periodo di soggiorno negli USA, precisamente il 7 giugno 2017, mentre si trovava in albergo, aveva accusato un grave malessere, manifestatosi con forti dolori e blocco urinario;
di avere dato immediata comunicazione di quanto le stava accadendo all'accompagnatore del gruppo, affinché le indicasse il più vicino centro medico per sottoporsi alle cure più opportune e
2 all'eventuale ricovero ospedaliero;
che l'accompagnatore non le aveva fornito nell'immediatezza informazioni utili, bensì soltanto generiche rassicurazioni, consigliandole di attendere il giorno seguente. Perdurando il suo stato e i forti dolori, soltanto il giorno seguente la era stata Pt_1
accompagnata, dapprima presso il Moab Regional Hospital, e poi, considerata la gravità della situazione clinica accertata, su indicazione del personale medico ivi operante, presso il Saint Mary's
Hospital in Broomfield (Colorado), a mezzo elicottero, ove era stata ricoverata in terapia intensiva e le era stato diagnosticato coma metabolico (acidosi mista, lattica, chetonica e respiratoria), con edema polmonare acuto e quadro settico conseguente ad un grave squilibrio idro-elettrolitico ed insufficienza renale acuta. Durante il ricovero in terapia intensiva, che si era protratto sino al 14 giugno, l'attrice era stata poi sottoposta a cure dialitiche che le avevano permesso di riequilibrare il metabolismo idro-elettrolitico e di controllare il quadro settico.
Rientrata in Italia, l'attrice aveva successivamente ricevuto da parte gli enti ospedalieri statunitensi
(con note del 02 gennaio e 08 maggio 2018) richiesta di pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogatele, rispettivamente per USD 100.764,69 (il Saint Mary's Hospital) e per USD
16.775,04 (il Moab Regional Hospital), per un totale di USD 117.539,73, importo, quest'ultimo, di gran lunga superiore al massimale previsto dalla polizza a copertura delle spese sanitarie propostale in sede di acquisto del pacchetto turistico.
Tanto premesso in fatto, l'attrice lamentava l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni sulla medesima gravanti sotto plurimi profili: in primo luogo, si doleva della carenza delle informazioni resele da parte della convenuta sul contenuto della polizza assicurativa sottopostale per la sottoscrizione ed anche sulla possibilità di estendere la garanzia assicurativa ad importo maggiore, nonché della negligenza del personale dell'agenzia nel prestarle assistenza al momento della verificazione del fatto. Sosteneva di avere subito, in conseguenza dell'inadempimento della convenuta alle proprie obbligazioni, grave pregiudizio, chiedendo che fosse riconosciuto in questa sede il suo diritto al ristoro integrale del danno patrimoniale, da quantificare in relazione alle spese mediche sostenute (pari all'ammontare di $117.539,73), nonché del danno non patrimoniale, derivatole in conseguenza della vicenda occorsa, da stimare in relazione al pregiudizio permanente
(quantificabile nella misura di 24-25 punti percentuali e quindi da liquidare in €104.850,00) oltre che in relazione ai periodi invalidità temporanea (totale, di 20 giorni, trascorsi dapprima in regime di ricovero in ambiente ospedaliero e poi, in ossequio alla prescrizione di riposo assoluto, e parziale nella misura del 50%, di 60 giorni, da liquidare in € 6.615,00, per il totale di euro 111.465,00); oltre rivalutazione e interessi compensativi sulla somma, con decorrenza dalla data dell'evento lesivo al soddisfo.
3 Si costituiva la convenuta, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice di agire nei suoi confronti;
nel merito, contestava la propria responsabilità in relazione all'occorso, assumendo, in particolare, che fosse stata proposta all'attrice la possibilità di estendere la copertura per le eventuali spese sanitarie (fino ad un massimale di €100.000,00), e che fosse stata l'attrice a rifiutare la sottoscrizione di tale diverso prodotto assicurativo. Negava ogni ulteriore responsabilità quanto alla presunta mancata prestazione di adeguata assistenza all'attrice al momento di verificazione dell'evento e contestava, altresì, la pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti nel quantum.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare principale: ... dichiarare estinti per prescrizione i diritti e le domande azionate nel presente giudizio ed in particolare dichiarare estinti per prescrizione i diritti e le domande relativi al risarcimento dei danni materiali diversi da quelli alla persona, ai sensi dell'Art. 45 – Titolo VI - Capo I - del codice del turismo in vigore all'epoca dei fatti (ante D. Lgs. D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018), per decorrenza del termine prescrizionale annuale ivi previsto;
dichiarare estinti per prescrizione i diritti e le domande relativi al risarcimento alla persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 44 - Titolo VI - Capo I - del codice del turismo in vigore all'epoca dei fatti (ante D. Lgs. D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
62/2018) per decorrenza del termine prescrizionale triennale ivi previsto. In via preliminare subordinata: laddove si volesse ritenere applicabile il capo I – Titolo VI - del codice del turismo così come modificato dal D. Lgs. 62/2018, dichiarare estinti per prescrizione i diritti e le domande azionate nel presente giudizio ed in particolare dichiarare estinti per prescrizione i diritti e le domande relativi al risarcimento dei danni materiali diversi da quelli alla persona, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 51 quater del codice del turismo introdotto dal D. Lgs. 62/2018, per decorrenza del termine prescrizionale biennale ivi previsto;
il diritto e le domande relativi al risarcimento alla persona si sono prescritti, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 46 – Capo I –
Titolo VI – del codice del turismo introdotto dal D. Lgs. 62/2018, per decorrenza del termine prescrizionale triennale ivi previsto;
nel merito: rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti della società in quanto infondate in fatto ed in diritto. … Con Controparte_1 vittoria di spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed assunzione delle prove testimoniali ammesse.
4 Le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2024; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini loro assegnati.
***********
Le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta si ritengono parzialmente fondate, nei limiti che di seguito si espongono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte convenuta sul presupposto dell'intervenuto decorso del termine previsto dal d.lgs. n. 79/2011, applicabile nel caso in esame, perché vigente all'epoca dei fatti di causa. Sul punto la parte convenuta ha dedotto che l'atto con il quale l'attrice ha inteso interrompere il decorso del termine della prescrizione fosse stato inviato (in data 07/05/2018) ad indirizzo pec riferibile a società diversa Email_1
e non già al suo indirizzo pec ha poi negato ogni profilo di contiguità tra Email_2
le diverse società che potesse far ritenere parimenti efficace l'inoltro della missiva interruttiva del decorso del termine all'indirizzo dell'una invece che dell'altra. In tale prospettiva la convenuta ha dedotto che la richiesta di risarcimento del danno le fosse stata inoltrata per la prima volta con la notifica della citazione a comparire nel presente giudizio, avvenuta il 31 luglio 2020, cosicché il diritto dell'attrice dovesse ritenersi irrimediabilmente prescritto, sia avuto riguardo alla normativa vigente al momento del fatto che a quella successivamente entrata in vigore.
Si rileva sul punto che trova riscontro la circostanza che l'attrice avesse inoltrato la missiva
I contenente richiesta risarcitoria motivata in Controparte_1 Controparte_1
relazione alle vicende per cui è causa, ad indirizzo PEC non riconducibile alla società convenuta, bensì ad altra recante denominazione analoga;
ma è dato ritenere che la stessa fosse comunque pervenuta nella sfera di conoscenza dell'effettiva destinataria per il fatto stesso che la società cui la missiva era diretta ha prontamente dato riscontro ad essa, il 18 giugno 2018, tramite il suo procuratore, facendo riferimento alla ricezione della diffida il precedente 9 maggio;
quest'ultimo, esprimendosi per conto della società cui la missiva era indirizzata (che si ribadisce era la
[...]
ha peraltro risposto nel merito alle contestazioni sollevate dall'attrice Controparte_1 sull'operato della convenuta, così fugando ogni dubbio in ordine al fatto che l'invio della risposta fosse stato invero compiuto in nome e per conto della diversa società in primo Controparte_1
luogo, deve escludersi tale ultime ipotesi, per il fatto stesso che il mittente si è qualificato espressamente come procuratore della società destinataria della richiesta (che era appunto la società
, in secondo luogo perché l'assoluta estraneità dell'altra società al rapporto Controparte_1
5 contrattuale – ribadita con forza dalla stessa convenuta in questa sede - le avrebbe del tutto impedito di prendere posizione nel merito sulla vicenda, anche riferendo circostanze di dettaglio in ordine allo svolgimento di fatti ai quali era rimasta del tutto estranea.
Per quanto concerne il merito della controversia è opportuno, in via preliminare, delineare il quadro normativo di riferimento: l'art. 33 del d.lgs. n. 79/2011 individua tre diversi soggetti nell'ambito della disciplina della vendita de c.d. pacchetti turistici: 1) l'organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
2) l'intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'arti colo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
3) il turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.
Per pacchetto turistico si intende un viaggio, una vacanza o un circuito “tutto compreso” che contenga la combinazione di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (ad esempio, visite guidate, attività ricreative, spettacoli ecc.). In base all'art. 19, l'organizzatore e l'intermediario stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. Gli artt. 37 e 38 prevedono, invece, che l'organizzatore e l'intermediario siano tenuti a fornire al turista diverse informazioni in forma scritta, sia nella fase delle trattative che successivamente alla conclusione del contratto, a causa della fisiologica asimmetria informativa tra le parti.
L'art. 50 prevede, altresì, che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico abbiano la facoltà di proporre al turista, per conto di una società di assicurazioni, un contratto di assistenza turistica, dietro pagamento di un premio;
con tale strumento l'assicuratore mette a disposizione del turista un aiuto per il caso che questi si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un avvenimento fortuito previsto nel contratto di assicurazione stesso come, ad esempio, il rimborso per le spese sanitarie sostenute durante il soggiorno. La possibilità di stipulare tale assicurazione facoltativa deve dunque essere fatta presente al cliente.
6 Dal quadro normativo illustrato è possibile desumere l'intenzione del legislatore di garantire, a fronte della progressiva standardizzazione dei beni e dei servizi offerti dagli operatori del settore mediante la proposta dei c.d. “pacchetti turistici”, un'intensificazione del grado di protezione dei viaggiatori sul piano dei diritti e delle garanzie contrattuali, anche attraverso la predisposizione di specifici strumenti assicurativi e di speculari obblighi informativi.
Una delle forme di copertura assicurativa è proprio quella che volta a garantire la corresponsione di un indennizzo, nei limiti dei massimali previsti in polizza, nel caso in cui l'assicurato subisca danni derivanti dall'insorgere di malattie o dal verificarsi di infortuni durante un viaggio o una vacanza.
L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie in viaggio è indicata in modo particolare se ci si reca in luoghi caratterizzati da condizioni sanitarie particolari o in luoghi in cui le prestazioni sanitarie risultano particolarmente costose, come è avvenuto nel caso di specie.
La parte attrice, nel proporre la presente azione nei confronti della convenuta, ha allegato l'inadempimento della convenuta ai suoi obblighi informativi con specifico riguardo alla polizza assicurativa destinata alla copertura del rischio di dover sostenere spese sanitarie durante il periodo di soggiorno all'estero.
A fronte dell'allegazione dell'attrice, la convenuta avrebbe avuto l'onere di fornire adeguata prova del corretto adempimento dell'obbligazione informativa: l'odierna convenuta ha invero rappresentato di aver proposto all'attrice di estendere la polizza assicurativa oltre al massimale previsto di euro 10.000,00 fino al maggiore massimale di euro 100.000,00 e che fosse stata l'attrice a rifiutare di accedere a tale estensione della copertura.
Tuttavia, l'assunto della convenuta, all'esito dell'istruttoria, è rimato sprovvisto di prova: si osserva sul punto che, nel programma di viaggio, alla voce “la quota comprende”, è indicata anche
“assicurazione medico bagaglio” dove il massimale è ricompreso tra 1.500 e 10.000 euro;
tali condizioni sono poi riportate nello specifico nelle condizioni contrattuali assicurative, in cui sono indicati diversi possibili massimali, per la copertura dei diversi rischi, tra i quali, il più alto per il rimborso delle eventuali spese sanitarie è pari a 10.000 euro. Non risulta invece alcun riferimento alla possibilità di estensione del massimale ad euro 100.000,00.
Invero, la società convenuta, nella sua qualità di intermediaria nella vendita del pacchetto turistico, oltre che nella veste di organizzatrice del viaggio, in quanto soggetto qualificato, era gravata dall'obbligo di fornire idonea informazione alla cliente già nella predisposizione del pacchetto turistico, anche con riferimento alle coperture assicurative accessorie che avrebbero dovuto ritenersi come utili per un viaggio negli USA, in cui notoriamente le spese sanitarie eventualmente da sostenere sono elevate.
7 La convenuta non ha prodotto alcuna prova documentale comprovante la proposta ai partecipanti al viaggio di una copertura assicurativa ulteriore ed alternativa a quella risultante dagli atti che prevedeva massimale di euro 10.00,00; né può dirsi che sia emerso riscontro dell'assolvimento da parte della convenuta ai suoi obblighi informativi all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali.
I testimoni escussi hanno reso, infatti, sul punto dichiarazioni non univoche: tra esse, si ritiene particolarmente significativa la deposizione del teste , il quale, nella sua qualità di Testimone_1
Presidente dell'Associazione Nastro Azzurro, è stato colui che ha curato i rapporti con l'agenzia ai fini dell'organizzazione del viaggio ed è stata anche individuato dalle parti quale referente degli altri. Il teste ha riferito, con specifico riguardo alla copertura assicurativa, che fosse stato proposta ai partecipanti la sottoscrizione delle polizze indicate nel programma di viaggio, in cui – come si è già rilevato – non era fatto alcun riferimento alla possibilità di estensione del massimale per le spese sanitarie.
L'attrice ha poi allegato che fosse significativa la circostanza (documentata) che la convenuta nella redazione del suo catalogo aggiornato avesse previsto invece espressamente la possibilità per i viaggiatori di sottoscrivere una polizza integrativa sanitaria con massimale di €100.000,00, indicando tale scelta come “CONSIGLIATA, per essere l'assistenza sanitaria negli USA a pagamento molto costosa, interpretando tale integrazione del programma come rimedio apprestato soltanto a posteriori alla carenza prima riscontrabile.
Alla luce di quanto sopra, va quindi accertato l'inadempimento della convenuta ai propri obblighi informativi sul punto e disposta condanna della medesima al risarcimento del danno derivato all'attrice in conseguenza di esso.
Ai fini della liquidazione del danno, deve aversi riguardo al pregiudizio effettivamente subito dall'attrice in conseguenza della mancata sottoscrizione del contratto assicurativo che le avrebbe garantito una maggiore copertura;
il risarcimento deve quindi essere parametrato al c.d. “danno differenziale”, consistente nella diversa convenienza che l'attrice avrebbe tratto dal contratto che avrebbe ragionevolmente concluso in assenza della violazione da parte della convenuta dei suoi obblighi informativi (Cass., sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188). Nel caso di specie, la stessa società convenuta, come è dimostrato in atti, dal 2018 ha proposto ai suoi clienti una copertura assicurativa con previsione di massimale di 100.000,00 € per il rimborso delle spese sanitarie negli USA: cosicché è ragionevole ritenere che qualora avesse assolto all'obbligo informativo sulla medesima incombente l'attrice avrebbe ricevuto copertura assicurativa non già per soli 10.000, ma fino alla concorrenza della maggior somma di 100.000 euro.
Ne consegue la liquidazione in favore della per tale titolo, dell'importo di euro 90.000; su Pt_1 tale somma sono altresì da riconoscere, data la natura dell'obbligazione, rivalutazione monetaria ed
8 interessi legali da computare sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dalla data dell'evento pregiudizievole (giugno 2017) fino al soddisfo.
Si ritiene invece infondata la pretesa risarcitoria dell'attrice fondata sul presupposto che nel momento in cui ella avvertì i sintomi di un grave malore non le fosse stata data idonea assistenza e che l'emergenza fosse stata gestita con negligenza ed imprudenza da parte dei rappresentanti dell'agenzia presenti sul posto.
Invero, sul punto, è stato riferito pressoché in modo univoco dai testi, che la richiesta di soccorso della avesse trovato immediato riscontro da parte dei presenti e che fu la stessa attrice, Pt_1
allorché le fu rappresentata la circostanza che il presidio medico più vicino benché raggiungibile non lo fosse agevolmente, a manifestare la volontà di recarvisi il giorno dopo.
Sul punto appaiono particolarmente significative le dichiarazioni rese da la quale Tes_2 risulta condividesse la stanza d'albergo con l'attrice, nonché (ancora una volta) da Testimone_1
il quale, per il ruolo ricoperto nel viaggio, riconosciutogli dagli altri partecipanti, ha dichiarato di essersi premurato di far rassicurare l'attrice sul fatto che fosse possibile trasportarla in ospedale anche nell'immediatezza e di essere stato informato del fatto che la stessa paziente volesse rinviare la visita medica al giorno successivo.
In ragione della parziale soccombenza reciproca e della soccombenza prevalente della parte convenuta, si ritiene equo disporre condanna di quest'ultima al pagamento delle spese in favore dell'attrice, che si liquidano nella misura di euro 786, per spese vive oltre ad euro 10.000, per compensi professionali (euro 2.000, per la fase di studio, euro 1.500, per la fase introduttiva, euro
3.000, per la fase istruttoria, euro 3.500, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA come per legge, nella misura della metà, con compensazione delle spese per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando;
- in accoglimento parziale delle domande, condanna la società 2015 s.r.l. al CP_1
pagamento nei confronti di della somma di euro 90.000, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma come liquidati in motivazione;
- respinge per il resto le domande formulate da Parte_1
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del procedimento nei confronti dell'attrice che liquida nella misura complessiva di euro 786 per spese vive ed euro 10.000, per
9 compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nella misura della metà, disponendo compensazione di esse per la restante parte.
Roma 10.03.2025
Il Giudice
Laura Centofanti
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Massimo D'Andrea.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 44799 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 16 ottobre 2024
TRA
nata a [...] in data [...] e ivi residente in [...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall' Avvocato Roberto Vergani ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sara Tassoni, in Roma, Via Cristoforo
Colombo nr. 440;
- attrice
E
con sede in Roma, Viale Cesare Pavese, 250, ( P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio
Carnevale del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale
Lazio n. 4;
- convenuta
1 nella quale le parti precisavano le conclusioni, come da note depositate per l'udienza del 16 ottobre
2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Roma la società, per sentir: “Respingere l'eccezione di Controparte_1
prescrizione ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto, e sussistendo comunque
[. valido atto interruttivo del termine prescrizionale. Accertato e dichiarato l'inadempimento de
2015 srl alle proprie obbligazioni contrattuali, in qualità di intermediario e CP_1
organizzatore del pacchetto turistico di causa, e altresì in qualità di intermediario assicurativo, secondo i profili complessivamente indicati, condannare la convenuta 2015 srl, … a CP_1 corrispondere alla Signora la somma di €105.753,96, a titolo di danno Parte_1
patrimoniale, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e/o a liquidare direttamente tale importo in valuta attuale quanto a $100.764,69 a favore del e quanto a $16.775,04 a favore Controparte_2 del nonché € 111.465,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre Controparte_3 rivalutazione ed interessi compensativi dall'evento lesivo al saldo ovvero quella diversa maggiore
e/o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
Accertata e dichiarata la responsabilità aggravata de 2015 srl, condannare l'impresa convenuta al CP_1 risarcimento ex art. 96 III comma c.p.c., da liquidarsi in via equitativa”.
Premetteva l'attrice di avere acquistato, in data 29 maggio 2017, unitamente ad altre sette persone,
I Viaggi di Giorgio', agenzia riconducibile alla Controparte_1 Controparte_1
un pacchetto turistico avente ad oggetto un viaggio negli Stati Uniti da svolgersi nel periodo dal
[...]
4 al 15 giugno 2017; che, nell'occasione, la convenuta aveva rivestito il ruolo di organizzatrice del viaggio ed anche di intermediario in relazione all'offerta dei prodotti assicurativi connessi al pacchetto turistico;
che, all'atto della prenotazione, le era stata rappresentata dalla convenuta la possibilità di stipulare polizza assicurativa con la MP , per la copertura di Controparte_4 eventuali costi da sostenere per l'assistenza sanitaria durante il viaggio, con un massimale di euro
10.000; che le era stata inoltre prospettata la possibilità di aderire ad una ulteriore copertura per il solo caso di annullamento del viaggio.
Riferiva che, durante il periodo di soggiorno negli USA, precisamente il 7 giugno 2017, mentre si trovava in albergo, aveva accusato un grave malessere, manifestatosi con forti dolori e blocco urinario;
di avere dato immediata comunicazione di quanto le stava accadendo all'accompagnatore del gruppo, affinché le indicasse il più vicino centro medico per sottoporsi alle cure più opportune e
2 all'eventuale ricovero ospedaliero;
che l'accompagnatore non le aveva fornito nell'immediatezza informazioni utili, bensì soltanto generiche rassicurazioni, consigliandole di attendere il giorno seguente. Perdurando il suo stato e i forti dolori, soltanto il giorno seguente la era stata Pt_1
accompagnata, dapprima presso il Moab Regional Hospital, e poi, considerata la gravità della situazione clinica accertata, su indicazione del personale medico ivi operante, presso il Saint Mary's
Hospital in Broomfield (Colorado), a mezzo elicottero, ove era stata ricoverata in terapia intensiva e le era stato diagnosticato coma metabolico (acidosi mista, lattica, chetonica e respiratoria), con edema polmonare acuto e quadro settico conseguente ad un grave squilibrio idro-elettrolitico ed insufficienza renale acuta. Durante il ricovero in terapia intensiva, che si era protratto sino al 14 giugno, l'attrice era stata poi sottoposta a cure dialitiche che le avevano permesso di riequilibrare il metabolismo idro-elettrolitico e di controllare il quadro settico.
Rientrata in Italia, l'attrice aveva successivamente ricevuto da parte gli enti ospedalieri statunitensi
(con note del 02 gennaio e 08 maggio 2018) richiesta di pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogatele, rispettivamente per USD 100.764,69 (il Saint Mary's Hospital) e per USD
16.775,04 (il Moab Regional Hospital), per un totale di USD 117.539,73, importo, quest'ultimo, di gran lunga superiore al massimale previsto dalla polizza a copertura delle spese sanitarie propostale in sede di acquisto del pacchetto turistico.
Tanto premesso in fatto, l'attrice lamentava l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni sulla medesima gravanti sotto plurimi profili: in primo luogo, si doleva della carenza delle informazioni resele da parte della convenuta sul contenuto della polizza assicurativa sottopostale per la sottoscrizione ed anche sulla possibilità di estendere la garanzia assicurativa ad importo maggiore, nonché della negligenza del personale dell'agenzia nel prestarle assistenza al momento della verificazione del fatto. Sosteneva di avere subito, in conseguenza dell'inadempimento della convenuta alle proprie obbligazioni, grave pregiudizio, chiedendo che fosse riconosciuto in questa sede il suo diritto al ristoro integrale del danno patrimoniale, da quantificare in relazione alle spese mediche sostenute (pari all'ammontare di $117.539,73), nonché del danno non patrimoniale, derivatole in conseguenza della vicenda occorsa, da stimare in relazione al pregiudizio permanente
(quantificabile nella misura di 24-25 punti percentuali e quindi da liquidare in €104.850,00) oltre che in relazione ai periodi invalidità temporanea (totale, di 20 giorni, trascorsi dapprima in regime di ricovero in ambiente ospedaliero e poi, in ossequio alla prescrizione di riposo assoluto, e parziale nella misura del 50%, di 60 giorni, da liquidare in € 6.615,00, per il totale di euro 111.465,00); oltre rivalutazione e interessi compensativi sulla somma, con decorrenza dalla data dell'evento lesivo al soddisfo.
3 Si costituiva la convenuta, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice di agire nei suoi confronti;
nel merito, contestava la propria responsabilità in relazione all'occorso, assumendo, in particolare, che fosse stata proposta all'attrice la possibilità di estendere la copertura per le eventuali spese sanitarie (fino ad un massimale di €100.000,00), e che fosse stata l'attrice a rifiutare la sottoscrizione di tale diverso prodotto assicurativo. Negava ogni ulteriore responsabilità quanto alla presunta mancata prestazione di adeguata assistenza all'attrice al momento di verificazione dell'evento e contestava, altresì, la pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti nel quantum.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare principale: ... dichiarare estinti per prescrizione i diritti e le domande azionate nel presente giudizio ed in particolare dichiarare estinti per prescrizione i diritti e le domande relativi al risarcimento dei danni materiali diversi da quelli alla persona, ai sensi dell'Art. 45 – Titolo VI - Capo I - del codice del turismo in vigore all'epoca dei fatti (ante D. Lgs. D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018), per decorrenza del termine prescrizionale annuale ivi previsto;
dichiarare estinti per prescrizione i diritti e le domande relativi al risarcimento alla persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 44 - Titolo VI - Capo I - del codice del turismo in vigore all'epoca dei fatti (ante D. Lgs. D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
62/2018) per decorrenza del termine prescrizionale triennale ivi previsto. In via preliminare subordinata: laddove si volesse ritenere applicabile il capo I – Titolo VI - del codice del turismo così come modificato dal D. Lgs. 62/2018, dichiarare estinti per prescrizione i diritti e le domande azionate nel presente giudizio ed in particolare dichiarare estinti per prescrizione i diritti e le domande relativi al risarcimento dei danni materiali diversi da quelli alla persona, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 51 quater del codice del turismo introdotto dal D. Lgs. 62/2018, per decorrenza del termine prescrizionale biennale ivi previsto;
il diritto e le domande relativi al risarcimento alla persona si sono prescritti, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 46 – Capo I –
Titolo VI – del codice del turismo introdotto dal D. Lgs. 62/2018, per decorrenza del termine prescrizionale triennale ivi previsto;
nel merito: rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti della società in quanto infondate in fatto ed in diritto. … Con Controparte_1 vittoria di spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed assunzione delle prove testimoniali ammesse.
4 Le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2024; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini loro assegnati.
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Le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta si ritengono parzialmente fondate, nei limiti che di seguito si espongono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte convenuta sul presupposto dell'intervenuto decorso del termine previsto dal d.lgs. n. 79/2011, applicabile nel caso in esame, perché vigente all'epoca dei fatti di causa. Sul punto la parte convenuta ha dedotto che l'atto con il quale l'attrice ha inteso interrompere il decorso del termine della prescrizione fosse stato inviato (in data 07/05/2018) ad indirizzo pec riferibile a società diversa Email_1
e non già al suo indirizzo pec ha poi negato ogni profilo di contiguità tra Email_2
le diverse società che potesse far ritenere parimenti efficace l'inoltro della missiva interruttiva del decorso del termine all'indirizzo dell'una invece che dell'altra. In tale prospettiva la convenuta ha dedotto che la richiesta di risarcimento del danno le fosse stata inoltrata per la prima volta con la notifica della citazione a comparire nel presente giudizio, avvenuta il 31 luglio 2020, cosicché il diritto dell'attrice dovesse ritenersi irrimediabilmente prescritto, sia avuto riguardo alla normativa vigente al momento del fatto che a quella successivamente entrata in vigore.
Si rileva sul punto che trova riscontro la circostanza che l'attrice avesse inoltrato la missiva
I contenente richiesta risarcitoria motivata in Controparte_1 Controparte_1
relazione alle vicende per cui è causa, ad indirizzo PEC non riconducibile alla società convenuta, bensì ad altra recante denominazione analoga;
ma è dato ritenere che la stessa fosse comunque pervenuta nella sfera di conoscenza dell'effettiva destinataria per il fatto stesso che la società cui la missiva era diretta ha prontamente dato riscontro ad essa, il 18 giugno 2018, tramite il suo procuratore, facendo riferimento alla ricezione della diffida il precedente 9 maggio;
quest'ultimo, esprimendosi per conto della società cui la missiva era indirizzata (che si ribadisce era la
[...]
ha peraltro risposto nel merito alle contestazioni sollevate dall'attrice Controparte_1 sull'operato della convenuta, così fugando ogni dubbio in ordine al fatto che l'invio della risposta fosse stato invero compiuto in nome e per conto della diversa società in primo Controparte_1
luogo, deve escludersi tale ultime ipotesi, per il fatto stesso che il mittente si è qualificato espressamente come procuratore della società destinataria della richiesta (che era appunto la società
, in secondo luogo perché l'assoluta estraneità dell'altra società al rapporto Controparte_1
5 contrattuale – ribadita con forza dalla stessa convenuta in questa sede - le avrebbe del tutto impedito di prendere posizione nel merito sulla vicenda, anche riferendo circostanze di dettaglio in ordine allo svolgimento di fatti ai quali era rimasta del tutto estranea.
Per quanto concerne il merito della controversia è opportuno, in via preliminare, delineare il quadro normativo di riferimento: l'art. 33 del d.lgs. n. 79/2011 individua tre diversi soggetti nell'ambito della disciplina della vendita de c.d. pacchetti turistici: 1) l'organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
2) l'intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'arti colo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
3) il turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.
Per pacchetto turistico si intende un viaggio, una vacanza o un circuito “tutto compreso” che contenga la combinazione di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (ad esempio, visite guidate, attività ricreative, spettacoli ecc.). In base all'art. 19, l'organizzatore e l'intermediario stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. Gli artt. 37 e 38 prevedono, invece, che l'organizzatore e l'intermediario siano tenuti a fornire al turista diverse informazioni in forma scritta, sia nella fase delle trattative che successivamente alla conclusione del contratto, a causa della fisiologica asimmetria informativa tra le parti.
L'art. 50 prevede, altresì, che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico abbiano la facoltà di proporre al turista, per conto di una società di assicurazioni, un contratto di assistenza turistica, dietro pagamento di un premio;
con tale strumento l'assicuratore mette a disposizione del turista un aiuto per il caso che questi si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un avvenimento fortuito previsto nel contratto di assicurazione stesso come, ad esempio, il rimborso per le spese sanitarie sostenute durante il soggiorno. La possibilità di stipulare tale assicurazione facoltativa deve dunque essere fatta presente al cliente.
6 Dal quadro normativo illustrato è possibile desumere l'intenzione del legislatore di garantire, a fronte della progressiva standardizzazione dei beni e dei servizi offerti dagli operatori del settore mediante la proposta dei c.d. “pacchetti turistici”, un'intensificazione del grado di protezione dei viaggiatori sul piano dei diritti e delle garanzie contrattuali, anche attraverso la predisposizione di specifici strumenti assicurativi e di speculari obblighi informativi.
Una delle forme di copertura assicurativa è proprio quella che volta a garantire la corresponsione di un indennizzo, nei limiti dei massimali previsti in polizza, nel caso in cui l'assicurato subisca danni derivanti dall'insorgere di malattie o dal verificarsi di infortuni durante un viaggio o una vacanza.
L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie in viaggio è indicata in modo particolare se ci si reca in luoghi caratterizzati da condizioni sanitarie particolari o in luoghi in cui le prestazioni sanitarie risultano particolarmente costose, come è avvenuto nel caso di specie.
La parte attrice, nel proporre la presente azione nei confronti della convenuta, ha allegato l'inadempimento della convenuta ai suoi obblighi informativi con specifico riguardo alla polizza assicurativa destinata alla copertura del rischio di dover sostenere spese sanitarie durante il periodo di soggiorno all'estero.
A fronte dell'allegazione dell'attrice, la convenuta avrebbe avuto l'onere di fornire adeguata prova del corretto adempimento dell'obbligazione informativa: l'odierna convenuta ha invero rappresentato di aver proposto all'attrice di estendere la polizza assicurativa oltre al massimale previsto di euro 10.000,00 fino al maggiore massimale di euro 100.000,00 e che fosse stata l'attrice a rifiutare di accedere a tale estensione della copertura.
Tuttavia, l'assunto della convenuta, all'esito dell'istruttoria, è rimato sprovvisto di prova: si osserva sul punto che, nel programma di viaggio, alla voce “la quota comprende”, è indicata anche
“assicurazione medico bagaglio” dove il massimale è ricompreso tra 1.500 e 10.000 euro;
tali condizioni sono poi riportate nello specifico nelle condizioni contrattuali assicurative, in cui sono indicati diversi possibili massimali, per la copertura dei diversi rischi, tra i quali, il più alto per il rimborso delle eventuali spese sanitarie è pari a 10.000 euro. Non risulta invece alcun riferimento alla possibilità di estensione del massimale ad euro 100.000,00.
Invero, la società convenuta, nella sua qualità di intermediaria nella vendita del pacchetto turistico, oltre che nella veste di organizzatrice del viaggio, in quanto soggetto qualificato, era gravata dall'obbligo di fornire idonea informazione alla cliente già nella predisposizione del pacchetto turistico, anche con riferimento alle coperture assicurative accessorie che avrebbero dovuto ritenersi come utili per un viaggio negli USA, in cui notoriamente le spese sanitarie eventualmente da sostenere sono elevate.
7 La convenuta non ha prodotto alcuna prova documentale comprovante la proposta ai partecipanti al viaggio di una copertura assicurativa ulteriore ed alternativa a quella risultante dagli atti che prevedeva massimale di euro 10.00,00; né può dirsi che sia emerso riscontro dell'assolvimento da parte della convenuta ai suoi obblighi informativi all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali.
I testimoni escussi hanno reso, infatti, sul punto dichiarazioni non univoche: tra esse, si ritiene particolarmente significativa la deposizione del teste , il quale, nella sua qualità di Testimone_1
Presidente dell'Associazione Nastro Azzurro, è stato colui che ha curato i rapporti con l'agenzia ai fini dell'organizzazione del viaggio ed è stata anche individuato dalle parti quale referente degli altri. Il teste ha riferito, con specifico riguardo alla copertura assicurativa, che fosse stato proposta ai partecipanti la sottoscrizione delle polizze indicate nel programma di viaggio, in cui – come si è già rilevato – non era fatto alcun riferimento alla possibilità di estensione del massimale per le spese sanitarie.
L'attrice ha poi allegato che fosse significativa la circostanza (documentata) che la convenuta nella redazione del suo catalogo aggiornato avesse previsto invece espressamente la possibilità per i viaggiatori di sottoscrivere una polizza integrativa sanitaria con massimale di €100.000,00, indicando tale scelta come “CONSIGLIATA, per essere l'assistenza sanitaria negli USA a pagamento molto costosa, interpretando tale integrazione del programma come rimedio apprestato soltanto a posteriori alla carenza prima riscontrabile.
Alla luce di quanto sopra, va quindi accertato l'inadempimento della convenuta ai propri obblighi informativi sul punto e disposta condanna della medesima al risarcimento del danno derivato all'attrice in conseguenza di esso.
Ai fini della liquidazione del danno, deve aversi riguardo al pregiudizio effettivamente subito dall'attrice in conseguenza della mancata sottoscrizione del contratto assicurativo che le avrebbe garantito una maggiore copertura;
il risarcimento deve quindi essere parametrato al c.d. “danno differenziale”, consistente nella diversa convenienza che l'attrice avrebbe tratto dal contratto che avrebbe ragionevolmente concluso in assenza della violazione da parte della convenuta dei suoi obblighi informativi (Cass., sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188). Nel caso di specie, la stessa società convenuta, come è dimostrato in atti, dal 2018 ha proposto ai suoi clienti una copertura assicurativa con previsione di massimale di 100.000,00 € per il rimborso delle spese sanitarie negli USA: cosicché è ragionevole ritenere che qualora avesse assolto all'obbligo informativo sulla medesima incombente l'attrice avrebbe ricevuto copertura assicurativa non già per soli 10.000, ma fino alla concorrenza della maggior somma di 100.000 euro.
Ne consegue la liquidazione in favore della per tale titolo, dell'importo di euro 90.000; su Pt_1 tale somma sono altresì da riconoscere, data la natura dell'obbligazione, rivalutazione monetaria ed
8 interessi legali da computare sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dalla data dell'evento pregiudizievole (giugno 2017) fino al soddisfo.
Si ritiene invece infondata la pretesa risarcitoria dell'attrice fondata sul presupposto che nel momento in cui ella avvertì i sintomi di un grave malore non le fosse stata data idonea assistenza e che l'emergenza fosse stata gestita con negligenza ed imprudenza da parte dei rappresentanti dell'agenzia presenti sul posto.
Invero, sul punto, è stato riferito pressoché in modo univoco dai testi, che la richiesta di soccorso della avesse trovato immediato riscontro da parte dei presenti e che fu la stessa attrice, Pt_1
allorché le fu rappresentata la circostanza che il presidio medico più vicino benché raggiungibile non lo fosse agevolmente, a manifestare la volontà di recarvisi il giorno dopo.
Sul punto appaiono particolarmente significative le dichiarazioni rese da la quale Tes_2 risulta condividesse la stanza d'albergo con l'attrice, nonché (ancora una volta) da Testimone_1
il quale, per il ruolo ricoperto nel viaggio, riconosciutogli dagli altri partecipanti, ha dichiarato di essersi premurato di far rassicurare l'attrice sul fatto che fosse possibile trasportarla in ospedale anche nell'immediatezza e di essere stato informato del fatto che la stessa paziente volesse rinviare la visita medica al giorno successivo.
In ragione della parziale soccombenza reciproca e della soccombenza prevalente della parte convenuta, si ritiene equo disporre condanna di quest'ultima al pagamento delle spese in favore dell'attrice, che si liquidano nella misura di euro 786, per spese vive oltre ad euro 10.000, per compensi professionali (euro 2.000, per la fase di studio, euro 1.500, per la fase introduttiva, euro
3.000, per la fase istruttoria, euro 3.500, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA come per legge, nella misura della metà, con compensazione delle spese per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando;
- in accoglimento parziale delle domande, condanna la società 2015 s.r.l. al CP_1
pagamento nei confronti di della somma di euro 90.000, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma come liquidati in motivazione;
- respinge per il resto le domande formulate da Parte_1
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del procedimento nei confronti dell'attrice che liquida nella misura complessiva di euro 786 per spese vive ed euro 10.000, per
9 compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nella misura della metà, disponendo compensazione di esse per la restante parte.
Roma 10.03.2025
Il Giudice
Laura Centofanti
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Massimo D'Andrea.
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