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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2024, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 04.06.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 413/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MARONE GUIDO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2023 la parte in epigrafe indicata, docente supplente della scuola dell'infanzia, adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinataria di incarico di supplenza annuale per l'anno scolastico 2022/2023 di percepire per la suddetta annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
B) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per la suddetta annualità effettivamente
1 svolta per complessivi € 500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la CP_2 nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni CP_2 per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di distrazione.
A sostegno delle domande deduceva di essere una docente precaria dell'Amministrazione scolastica statale e di aver maturato anzianità di servizio pre- ruolo in quanto reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza in scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Deduceva altresì che le era stato conferito per l'a.s. 2022/2023 un incarico di supplenza per la Scuola dell'Infanzia, per un posto sostegno psicofisico, presso l'
[...] di Chiusano di San Domenico (AV), per n. 25 ore Organizzazione_1 settimanali, anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, producendo documentazione a supporto e che non aveva fruito della carta docente.
Soggiungeva che aveva richiesto all'Amministrazione resistente, mediante formale diffida inoltrata dal sottoscritto procuratore, il pagamento dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, senza ricevere, tuttavia, alcun riscontro.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di
2 euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni chiedendo la condanna del CP_1 resistente all'erogazione dell'importo spettante alla parte ricorrente tramite la “Carta elettronica” prevista dalla normativa per i docenti di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva l'Amministrazione resistente sebbene ritualmente convenuta in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da sentenza.
2.Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
3. Va dichiarata preliminarmente la contumacia del convenuto, non CP_1 costituito sebbene ritualmente citato in giudizio (notifica del 05.5.2023).
La ricorrente agisce per sentir accertare il suo diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
4. Nel merito, vale richiamare la normativa istitutiva della Carta Docente, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
3 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di formazione, di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
4 testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico,
5 anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto–dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso.
È evidente che escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché CP_2 il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Nelle more del giudizio poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del
24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica
e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio,
6 la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”; “L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico”.
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Pertanto, in applicazione dei su richiamati principi, va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della carta elettronica per l'anno scolastico richiesto come da ricorso, poiché dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente è stata titolare di incarico annuale per l'anno scolastico 2022/2023 ed è attualmente ancora inserita nel sistema scolastico (vedasi il contratto a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 prodotto con le note autorizzate depositate il
21.05.2024) e ha diritto, pertanto di fruire per il detto anno del beneficio della cosiddetta Carta Docente.
5. In conclusione, la domanda va, quindi, accolta accertando e dichiarando il diritto di all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per l'anno scolastico scolastico 2022/2023, con condanna del resistente ad accreditarvi CP_1 la somma complessiva di €#500,00# (eurocinquecento/00), con la precisazione che l'importo di € 500 per ciascun anno scolastico non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
6. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della sopravvenienza della pronuncia della Corte di legittimità rispetto all'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
7 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 413/2023 R.G
Lavoro, proposto da NS nei confronti di Pt_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie la domanda, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023;
3) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma CP_1 di €#500# (eurocinquecento/00);
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 04.06.2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 04.06.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 413/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MARONE GUIDO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2023 la parte in epigrafe indicata, docente supplente della scuola dell'infanzia, adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinataria di incarico di supplenza annuale per l'anno scolastico 2022/2023 di percepire per la suddetta annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
B) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per la suddetta annualità effettivamente
1 svolta per complessivi € 500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la CP_2 nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni CP_2 per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di distrazione.
A sostegno delle domande deduceva di essere una docente precaria dell'Amministrazione scolastica statale e di aver maturato anzianità di servizio pre- ruolo in quanto reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza in scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Deduceva altresì che le era stato conferito per l'a.s. 2022/2023 un incarico di supplenza per la Scuola dell'Infanzia, per un posto sostegno psicofisico, presso l'
[...] di Chiusano di San Domenico (AV), per n. 25 ore Organizzazione_1 settimanali, anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, producendo documentazione a supporto e che non aveva fruito della carta docente.
Soggiungeva che aveva richiesto all'Amministrazione resistente, mediante formale diffida inoltrata dal sottoscritto procuratore, il pagamento dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, senza ricevere, tuttavia, alcun riscontro.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di
2 euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni chiedendo la condanna del CP_1 resistente all'erogazione dell'importo spettante alla parte ricorrente tramite la “Carta elettronica” prevista dalla normativa per i docenti di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva l'Amministrazione resistente sebbene ritualmente convenuta in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da sentenza.
2.Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
3. Va dichiarata preliminarmente la contumacia del convenuto, non CP_1 costituito sebbene ritualmente citato in giudizio (notifica del 05.5.2023).
La ricorrente agisce per sentir accertare il suo diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
4. Nel merito, vale richiamare la normativa istitutiva della Carta Docente, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
3 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di formazione, di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
4 testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico,
5 anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto–dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso.
È evidente che escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché CP_2 il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Nelle more del giudizio poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del
24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica
e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio,
6 la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”; “L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico”.
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Pertanto, in applicazione dei su richiamati principi, va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della carta elettronica per l'anno scolastico richiesto come da ricorso, poiché dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente è stata titolare di incarico annuale per l'anno scolastico 2022/2023 ed è attualmente ancora inserita nel sistema scolastico (vedasi il contratto a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 prodotto con le note autorizzate depositate il
21.05.2024) e ha diritto, pertanto di fruire per il detto anno del beneficio della cosiddetta Carta Docente.
5. In conclusione, la domanda va, quindi, accolta accertando e dichiarando il diritto di all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per l'anno scolastico scolastico 2022/2023, con condanna del resistente ad accreditarvi CP_1 la somma complessiva di €#500,00# (eurocinquecento/00), con la precisazione che l'importo di € 500 per ciascun anno scolastico non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
6. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della sopravvenienza della pronuncia della Corte di legittimità rispetto all'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
7 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 413/2023 R.G
Lavoro, proposto da NS nei confronti di Pt_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie la domanda, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023;
3) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma CP_1 di €#500# (eurocinquecento/00);
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 04.06.2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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