Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' MB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2025, proposto da
Elle 2013 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.a. – Struttura Territoriale MB, non costituita in giudizio;
nei confronti
Consorzio Stabile Vitruvio S.C. a R.L., P.Q. Edilizia e Strade S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del tacito provvedimento di rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 24/02/2025 e protocollata al n. CDG-0165798-1 del 25/02/2025, relativa alla pratica numero 1144422 concernente i lavori di sostituzione appoggi e ritegni sismici del Viadotto "Marinata" al km 21+951 della S.S. 675 Umbro-Laziale – contratto di subappalto tra Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. e ELLE 2013 S.R.L.;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso e dell’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso ha ad oggetto il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso, presentata dalla società ricorrente in data 24 febbraio 2025, concernente documenti relativi ai lavori di sostituzione appoggi e ritegni sismici del viadotto “Marinata” al km 21+951 della s.s. 675 Umbro-laziale.
2. In data 22 aprile 2025, la società ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti prima che si costituissero in giudizio (a quanto sembra, il riscontro via pec da parte di ANAS s.p.a. all’istanza di accesso era finito nella posta indesiderata).
3. Ciò stante, non resta al Collegio che darne atto, con conseguente pronuncia di estinzione del ricorso, in applicazione dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.. In assenza di costituzione di controparte, non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’MB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO