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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 9502/2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
GiudiceDott.ssa Chiara Delmonte
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte 1
Nata a Rho (MI) il 9/4/1975 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] a Rho (MI) con l'Avv. Stefania Perillo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il giorno 25 febbraio 1977 cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], Rho (MI) con l'Avv. Stefania Perillo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 22 giugno 2011 presso il Comune di Rho (MI) atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rho (MI) al n. 27 - atto di
-
matrimonio parte II serie A - anno 2011
separati consensualmente con sentenza del TRIBUNALE DI MILANO in data 04/12/2024 n.
2292/2024 pubblicata in data 13/12/2024 con l'unica figlia Persona 1 cittadina italiana, nata a [...], il [...], codice fiscale C.F. 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA STELLA
La figlia minore Per 1 viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, signori Pt 1 e
Parte 2 con collocazione prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica presso l'appartamento sito in Rho (MI), via Gorizia n. 30.
2) DIRITTO E DOVERE DI VISITA
Il padre potrà fare visita alla figlia un giorno a settimana (indicativamente mercoledì) e a week-end alternati.
La minore trascorrerà la notte (pernottamento) presso la madre potendo col tempo, sulla base delle proprie esigenze e richieste, pernottare anche con il padre.
Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, con il criterio dell'alternanza di anno in anno, il
24.12 con un genitore ed il 25.12 con l'altro genitore, così come il 31.12 con un genitore ed il giorno
01.01 con l'altro genitore.
Durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta la minore starà un anno con un genitore ed un anno con l'altro genitore.
Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà 10 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, il periodo di vacanza di ciascun genitore verrà deciso e comunicato all'altro entro il 31.5 di ogni anno.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
Il tutto dovrà avvenire, nello specifico, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, signor
Parte 2 il quale non può essere messo a conoscenza dei propri turni di lavoro/orari con regolarità ed anticipo e con le esigenze della madre e della figlia minore
3)MANTENIMENTO
Il padre, sig. Parte 2 verserà alla signora Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento
,
della figlia, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, somma che sarà versata a mezzo
Parte 1 anticipatamente entro il giorno 20 di bonifico bancario sul conto intestato alla signora
,
ogni mese.
Detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
4) SPESE IN
Il padre, signor Parte 2 si farà carico altresì di corrispondere le somme e importi a titolo di spese straordinarie per la figlia, nella misura del 30% e la madre, signora Parte 1 contribuirà alle stesse nella misura del 70%, secondo le Linee guida del Tribunale di Milano e dunque come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale oppure previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
spese extra - scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extra - scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta.
A cadenze mensili, il genitore anticipatario delle spese dovrà conservarne le ricevute ed esibirle in originale all'altro ed inviargliene copia tramite e-mail, unitamente alla richiesta di rimborso della quota di spettanza.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Solo in mancanza di e-mail, le ricevute potranno essere esibite in originale e consegnate in fotocopia e la richiesta di rimborso potrà avvenire a mezzo SMS o messaggistica.
5) ASSEGNO UNICO
L'assegno unico rimarrà a carico esclusivamente della signora Parte 1 che rimarrà unica percettrice e beneficiaria dello stesso.
6) CONSENSO AL RI SS
I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore. 7) PUBBLICAZIONE IMMAGINI E SOCIAL
I coniugi si impegnano a non pubblicare, condividere con terzi e/o diffondere a terzi le foto e immagini della figlia Per_1, se non previo consenso scritto dell'altro genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 22 giugno 2011 presso il Comune di Rho (MI) e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rho
(MI) al n. 27 atto di matrimonio parte II serie A anno 2011 Comune di Rho tra
Cod. Fisc. Parte 1 C.F. 1 e Parte 3
[...] isc. C.F. 2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rho (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
GiudiceDott.ssa Chiara Delmonte
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte 1
Nata a Rho (MI) il 9/4/1975 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] a Rho (MI) con l'Avv. Stefania Perillo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il giorno 25 febbraio 1977 cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], Rho (MI) con l'Avv. Stefania Perillo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 22 giugno 2011 presso il Comune di Rho (MI) atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rho (MI) al n. 27 - atto di
-
matrimonio parte II serie A - anno 2011
separati consensualmente con sentenza del TRIBUNALE DI MILANO in data 04/12/2024 n.
2292/2024 pubblicata in data 13/12/2024 con l'unica figlia Persona 1 cittadina italiana, nata a [...], il [...], codice fiscale C.F. 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA STELLA
La figlia minore Per 1 viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, signori Pt 1 e
Parte 2 con collocazione prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica presso l'appartamento sito in Rho (MI), via Gorizia n. 30.
2) DIRITTO E DOVERE DI VISITA
Il padre potrà fare visita alla figlia un giorno a settimana (indicativamente mercoledì) e a week-end alternati.
La minore trascorrerà la notte (pernottamento) presso la madre potendo col tempo, sulla base delle proprie esigenze e richieste, pernottare anche con il padre.
Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, con il criterio dell'alternanza di anno in anno, il
24.12 con un genitore ed il 25.12 con l'altro genitore, così come il 31.12 con un genitore ed il giorno
01.01 con l'altro genitore.
Durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta la minore starà un anno con un genitore ed un anno con l'altro genitore.
Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà 10 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, il periodo di vacanza di ciascun genitore verrà deciso e comunicato all'altro entro il 31.5 di ogni anno.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
Il tutto dovrà avvenire, nello specifico, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, signor
Parte 2 il quale non può essere messo a conoscenza dei propri turni di lavoro/orari con regolarità ed anticipo e con le esigenze della madre e della figlia minore
3)MANTENIMENTO
Il padre, sig. Parte 2 verserà alla signora Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento
,
della figlia, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, somma che sarà versata a mezzo
Parte 1 anticipatamente entro il giorno 20 di bonifico bancario sul conto intestato alla signora
,
ogni mese.
Detto importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
4) SPESE IN
Il padre, signor Parte 2 si farà carico altresì di corrispondere le somme e importi a titolo di spese straordinarie per la figlia, nella misura del 30% e la madre, signora Parte 1 contribuirà alle stesse nella misura del 70%, secondo le Linee guida del Tribunale di Milano e dunque come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale oppure previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
spese extra - scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extra - scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta.
A cadenze mensili, il genitore anticipatario delle spese dovrà conservarne le ricevute ed esibirle in originale all'altro ed inviargliene copia tramite e-mail, unitamente alla richiesta di rimborso della quota di spettanza.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Solo in mancanza di e-mail, le ricevute potranno essere esibite in originale e consegnate in fotocopia e la richiesta di rimborso potrà avvenire a mezzo SMS o messaggistica.
5) ASSEGNO UNICO
L'assegno unico rimarrà a carico esclusivamente della signora Parte 1 che rimarrà unica percettrice e beneficiaria dello stesso.
6) CONSENSO AL RI SS
I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore. 7) PUBBLICAZIONE IMMAGINI E SOCIAL
I coniugi si impegnano a non pubblicare, condividere con terzi e/o diffondere a terzi le foto e immagini della figlia Per_1, se non previo consenso scritto dell'altro genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 22 giugno 2011 presso il Comune di Rho (MI) e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rho
(MI) al n. 27 atto di matrimonio parte II serie A anno 2011 Comune di Rho tra
Cod. Fisc. Parte 1 C.F. 1 e Parte 3
[...] isc. C.F. 2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rho (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato