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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2024, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2659/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2659/2021 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Toschi Marco presso il cui Parte_1 C.F._1
studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Imola, Via Emilia n. 16/A, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Ravenna del 5/7/2021
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Alfieri Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Castel San Pietro n. 13, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “in via istruttoria ammettersi prova per testimoni, indicando a testi: e Parte_1 Testimone_1
, responsabili del “Servizio Vulnerabilità Sociale”, presso Servizi Sociali Lugo, sui Testimone_2 seguenti capitoli:
pagina 1 di 8 -1) Vero che il Servizio Sociale di Lugo ha collocato in struttura di emergenza, a seguito di Parte_1 Org_ intervento del di Bologna, su segnalazione dei Carabinieri di Fontanelice;
-2) Vero che il Servizio Sociale di Lugo sta accompagnando in un processo di Parte_1 autonomizzazione e reinserimento lavorativo ed è seguita personalmente dalla Assistente Sociale
, per problemi psicologici derivanti dalla elevata conflittualità con la famiglia Testimone_2
d'origine e con l'ex coniuge.
Disporsi l'acquisizione d'ufficio di relazione del Servizio Sociale di Lugo, in merito alla situazione attuale fisica/psicologica e lavorativa di e sui rapporti tra la madre ed i figli e Parte_1 PE
, ovvero tramite apposita CTU medico-legale. Per_2
Nel Merito ci si riporta alle conclusioni già rassegnate nella prima memoria ex art. 183 cpc, che qui si riportano.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1. Dichiarare tenuto a versare a , un assegno mensile, di “divorzio”, (a Controparte_1 Parte_1 titolo anche assistenziale), per i motivi indicati, di euro 500,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, con anticipo della decorrenza, dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori presidenziali, in relazione alle motivazioni sopra esposte, ex art. 4, co. 13° Legge 898/70;
2. Dichiararsi tenuto al mantenimento dei figli e e al pagamento del Controparte_1 PE Per_2
100% delle spese straordinarie, finché la madre non avrà una capacità economica per Parte_1 contribuirvi, con revoca del contributo posto attualmente a carico della madre;
3. Stabilirsi che la madre potrà vedere e frequentare la GL ancora minorenne , secondo le Per_2 modalità che la medesima minore riterrà più opportune, data la sua età attuale;
4. Con vittoria di spese legali di assistenza nella presente procedura ed accessori, in base al gratuito patrocinio, giusta delibera del Consiglio Ordine Avvocati di Ravenna in data 7.7.021”; per “
1. pronunciata, con sentenza parziale n. 549/2022 pubblicata il 12.10.2022, lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio contratto fra i NOi ed , celebrato a Controparte_1 Parte_1
Mordano (Bo), in data 07.09.2003 trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di Mordano (BO) dell'anno 2003, atto n. 5, parte I, Serie Ufficio I;
2. dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio da una parte in favore dell'altra, in quanto assolutamente insussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento di detto assegno;
3. respingere la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere la cessazione del contributo al mantenimento in favore dei figli e , stante l'insussistenza di alcun Persona_3 Persona_4 presupposto, per le motivazioni sopra esposte;
per l'effetto, confermare che la NOa continui a Pt_1 versare la somma annuale di € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) mediante versamenti mensili anticipati ciascuno di € 200,00 (euro duecento/00) - € 100,00 per ogni figlio - rivalutabile annualmente secondo gli indici nazionali di aumento del costo della vita, entro il giorno 15 di ogni mese, Org_2 mediante versamento su conto corrente intestato al NO;
Controparte_1
4. disporre, per quanto concerne gli assegni a qualunque titolo corrisposti per il sostegno del nucleo familiare, che questi vengano percepiti dal NO;
Controparte_1
5 . dichiarare, altresì, che la stessa sia tenuta al rimborso mensile, in favore NO , Controparte_1 dei costi per far fronte alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, in misura pari al 50% secondo le disposizioni contenute nel protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna in data 16.07.2015;
6. La GL , che risiede con il padre presso l'abitazione sita in Massa Lombarda (RA) - Persona_4
Via della Costituzione n. 52, viene affidata ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso. pagina 2 di 8 Entrambi i genitori, eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla GL e assumeranno le decisioni separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della GL saranno assunte di comune accordo tra i Per_2 coniugi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Per quanto concerne i tempi di permanenza della GL presso la madre, disporre che la Persona_4 NOa potrà vederla e tenerla con sè secondo i propositi della stessa che deciderà Parte_1 Per_2 autonomamente le modalità con cui intrattenere i rapporti con la madre, stante la sua età;
7. Dichiarare tenuti il NO e la NOa a prestarsi reciproco assenso Controparte_1 Parte_1 per l'espatrio, il rilascio di passaporto e di carta d'identità valida per l'estero, così come per
l'espletamento delle formalità burocratiche per il rilascio di documenti validi per l'espatrio della GL minorenne. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
1) Vero che e , sin dalla separazione personale dei propri genitori, Persona_4 Persona_3 omologata in data 06.10.2020, vede e frequenta la madre, , saltuariamente? Parte_1
2) Vero che, in costanza di matrimonio la NOa decideva di rimanere a casa senza espletare Pt_1 alcun tipo di attività lavorativa, nonostante il NO insistesse affinchè ella reperisse una CP_1 occupazione?
3) Vero che la NOa , mensilmente, con decorrenza dal mese di gennaio 2022 percepisce Parte_1 il reddito di cittadinanza per un importo mensile di circa euro 400,00?
Si indicano quali testi:
- , residente in [...], sui capitoli di prova Persona_3 da 1 a 3.
Sempre in via istruttoria: Si chiede che venga disposta l'audizione della minorenne , in Persona_4 considerazione della sua età.
In ogni caso, si richiede fin da ora che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare alla NOa Pt_1
, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre
[...] anni e disporre l'esibizione del certificato dei carichi pendenti della stessa tenuto conto delle circostanze meglio descritte in atti.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfetario per le spese generali di studio, IVA e
CPA, come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/9/2021 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con celebrato a Mordano (BO), il 7/9/2003, iscritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 5, p. I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli , in data 10.10.03 e , in data PE Per_2
22.8.06.
Con memoria difensiva depositata in data 18/1/2022 si è costituito che non si è Controparte_1
opposto alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
pagina 3 di 8 All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti con sentenza non definitiva n. 549/2022, pubblicata il 12/10/2022, concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 25/10/2023, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
1. Con riferimento all'affidamento ed al collocamento della GL minore, va premesso in diritto che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e, di per sé, la conflittualità tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Nel caso di specie, in conformità alla domanda di entrambe le parti, non v'è ragione di derogare all'applicazione del regime ordinario di affido della GL minore ad entrambi i genitori. Pertanto la GL sarà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_2
separatamente per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione.
La GL minore sarà collocata presso il padre, come è avvenuto fin dalla separazione consensuale tra i coniugi e, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità, la GL vedrà e dimorerà presso la madre liberamente, previo accordo con la stessa.
2. Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli minori da porre a carico della va CP_2
premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
pagina 4 di 8 Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, salvo comprovata incapacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Nel caso di specie in sede di separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 4372/2020 del 9/10/20020, e concordarono che, tenuto conto del collocamento dei Parte_1 Controparte_1
figli presso il padre, avrebbe corrisposto per il mantenimento dei figli la somma annuale di Parte_1
euro 600,00 mediante versamenti mensili anticipati di euro 50,00 (25,00 euro per ogni figlio), rivalutabili, da corrispondersi ad entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 20 % delle Controparte_1
spese straordinarie, sino a quando non avesse reperito un'occupazione lavorativa;
a decorrere da tale momento, le parti concordarono che la madre avrebbe corrisposto, per il mantenimento dei figli, la somma annua di euro 2400,00, mediante versamenti mensili di euro 200,00, oltre al 40 % delle spese straordinarie. Le parti in causa concordarono allora, altresì, che gli assegni a sostegno del nucleo familiare sarebbero stati percepiti, per l'intero, da Controparte_1
non ha allegato nel presente giudizio circostanze sopravvenute utili a fondare la domanda di Parte_1
“revoca del contributo posto attualmente a carico della madre”, risultando anzi dagli atti di causa che nell'anno 2022 ella abbia svolto un “tirocinio lavorativo” retribuito che, peraltro, presumibilmente ha aumentato oggettivamente le sue chances di reperire successivamente un'occupazione lavorativa nel relativo settore lavorativo.
In ogni caso, tenuto conto: a) delle analoghe condizioni reddituali delle parti rispetto al tempo della separazione consensuale, b) degli accordi allora intercorsi tra le parti, c) delle presumibilmente (art. 2729 c.c.) aumentate attuali esigenze di vita dei figli e della loro immutata collocazione prevalente presso il padre, d) dell'obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei figli in una misura almeno minima e utile a soddisfare le fondamentali esigenze di vita dei figli, in mancanza di prova dell'incapacità lavorativa della parte), e) della percezione dell'assegno unico universale per i figli per l'intero da parte del padre, come di seguito disposto, il Collegio stima equo porre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli, versando ad entro il Controparte_1
giorno 15 del mese, la somma di € 200,00 mensili complessivi (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati pagina 5 di 8 elaborati dall'ISTAT, oltre al 20 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli quale Controparte_1
genitore collocatario in via prevalente.
3. Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente, va premesso in diritto che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate
(cfr. Cass. S.U. sent. n. 18287/2018).
In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, dunque, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. ord. n. 23583/2022).
In assenza della prova di questo spostamento patrimoniale ingiustificato (i.e.: nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali) l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n.
10614/2023).
Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che versi in una condizione di disoccupazione, Parte_1
avendo la parte svolto un tirocinio lavorativo nel corso dell'anno 2022 ed avendo poi beneficiato, fino al 2023, del c.d. reddito di cittadinanza.
L'odierna parte resistente non ha, tuttavia, innanzitutto allegato le realistiche occasioni professionali reddituali perse e non ha assolto l'onere di provare, neppure per presunzioni (art. 2729 c.c.), il nesso causale tra il contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e pagina 6 di 8 personale dell'altro coniuge e la sperequazione dei mezzi economici dei coniugi al momento del divorzio.
In secondo luogo neppure ha offerto prova dell'impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi Parte_1
sufficienti per vivere dignitosamente, anche tenuto conto della sua giovane età, dell'assenza di una sua documentata incapacità lavorativa, dello svolgimento da parte sua di un tirocinio lavorativo nel 2022 che dovrebbe presumibilmente aver anche aumentato le sue chances di reperire successivamente una regolare occupazione lavorativa e, infine, della mancata prova di un'attivazione concreta della parte finalizzata alla ricerca di un lavoro.
Le prove orali articolate sul punto da (vero che il Servizio Sociale di Lugo ha collocato Parte_1
Org_
in struttura di emergenza, a seguito di intervento del di Bologna, su segnalazione dei Parte_1
Carabinieri di Fontanelice?; vero che il Servizio Sociale di Lugo sta accompagnando in un Parte_1
processo di autonomizzazione e reinserimento lavorativo ed è seguita personalmente dalla Assistente
Sociale , per problemi psicologici derivanti dalla elevata conflittualità con la famiglia Testimone_2
d'origine e con l'ex coniuge) non risultano conferenti, atteso che l'ausilio offerto alla parte dal servizio sociale non esonera la stessa dall'onere di attivarsi per provvedere al proprio mantenimento, in ragione del principio di autoresponsabilità che vieta di porre a carico dell'ex coniuge l'obbligo di corrispondere, in favore dell'altro, una somma di denaro, a titolo di assegno divorzile, che il coniuge economicamente più debole sia in grado di procurarsi da sé, con il proprio lavoro, salvo comprovata incapacità lavorativa che, allo stato degli atti, non sussiste in relazione alla persona di . Parte_1
Pertanto la domanda di pagamento di un assegno divorzile da porre a carico dell'ex coniuge, proposta da , deve essere rigettata perché infondata. Parte_1
4. Le spese di lite, tenuto conto della prevalente soccombenza di - in punto di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli ed assegno divorzile -, vanno compensate per 1/3 con condanna di al Parte_1
pagamento, in favore di dei restanti 2/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a Controparte_1
dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo, in virtù dei parametri del DM
55/2014 e succ. mod. (scaglione indeterminabile, valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2659/2021, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) affida in via condivisa la GL minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_2
responsabilità genitoriale separatamente per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 7 di 8 b) dispone che la GL minore sia collocata presso il padre e veda e dimori presso la madre liberamente, previo accordo con la stessa;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli, versando ad Parte_1
entro il giorno 15 del mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 200,00 mensili Controparte_1
complessivi (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 20 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà per l'intero Controparte_1
l'assegno unico universale per i figli quale genitore collocatario in via prevalente;
.
d) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dei restanti 2/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, in euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iv.a., se dovuta, come per legge.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 13/5/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2659/2021 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Toschi Marco presso il cui Parte_1 C.F._1
studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Imola, Via Emilia n. 16/A, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Ravenna del 5/7/2021
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Alfieri Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Castel San Pietro n. 13, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “in via istruttoria ammettersi prova per testimoni, indicando a testi: e Parte_1 Testimone_1
, responsabili del “Servizio Vulnerabilità Sociale”, presso Servizi Sociali Lugo, sui Testimone_2 seguenti capitoli:
pagina 1 di 8 -1) Vero che il Servizio Sociale di Lugo ha collocato in struttura di emergenza, a seguito di Parte_1 Org_ intervento del di Bologna, su segnalazione dei Carabinieri di Fontanelice;
-2) Vero che il Servizio Sociale di Lugo sta accompagnando in un processo di Parte_1 autonomizzazione e reinserimento lavorativo ed è seguita personalmente dalla Assistente Sociale
, per problemi psicologici derivanti dalla elevata conflittualità con la famiglia Testimone_2
d'origine e con l'ex coniuge.
Disporsi l'acquisizione d'ufficio di relazione del Servizio Sociale di Lugo, in merito alla situazione attuale fisica/psicologica e lavorativa di e sui rapporti tra la madre ed i figli e Parte_1 PE
, ovvero tramite apposita CTU medico-legale. Per_2
Nel Merito ci si riporta alle conclusioni già rassegnate nella prima memoria ex art. 183 cpc, che qui si riportano.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1. Dichiarare tenuto a versare a , un assegno mensile, di “divorzio”, (a Controparte_1 Parte_1 titolo anche assistenziale), per i motivi indicati, di euro 500,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, con anticipo della decorrenza, dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori presidenziali, in relazione alle motivazioni sopra esposte, ex art. 4, co. 13° Legge 898/70;
2. Dichiararsi tenuto al mantenimento dei figli e e al pagamento del Controparte_1 PE Per_2
100% delle spese straordinarie, finché la madre non avrà una capacità economica per Parte_1 contribuirvi, con revoca del contributo posto attualmente a carico della madre;
3. Stabilirsi che la madre potrà vedere e frequentare la GL ancora minorenne , secondo le Per_2 modalità che la medesima minore riterrà più opportune, data la sua età attuale;
4. Con vittoria di spese legali di assistenza nella presente procedura ed accessori, in base al gratuito patrocinio, giusta delibera del Consiglio Ordine Avvocati di Ravenna in data 7.7.021”; per “
1. pronunciata, con sentenza parziale n. 549/2022 pubblicata il 12.10.2022, lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio contratto fra i NOi ed , celebrato a Controparte_1 Parte_1
Mordano (Bo), in data 07.09.2003 trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di Mordano (BO) dell'anno 2003, atto n. 5, parte I, Serie Ufficio I;
2. dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio da una parte in favore dell'altra, in quanto assolutamente insussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento di detto assegno;
3. respingere la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere la cessazione del contributo al mantenimento in favore dei figli e , stante l'insussistenza di alcun Persona_3 Persona_4 presupposto, per le motivazioni sopra esposte;
per l'effetto, confermare che la NOa continui a Pt_1 versare la somma annuale di € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) mediante versamenti mensili anticipati ciascuno di € 200,00 (euro duecento/00) - € 100,00 per ogni figlio - rivalutabile annualmente secondo gli indici nazionali di aumento del costo della vita, entro il giorno 15 di ogni mese, Org_2 mediante versamento su conto corrente intestato al NO;
Controparte_1
4. disporre, per quanto concerne gli assegni a qualunque titolo corrisposti per il sostegno del nucleo familiare, che questi vengano percepiti dal NO;
Controparte_1
5 . dichiarare, altresì, che la stessa sia tenuta al rimborso mensile, in favore NO , Controparte_1 dei costi per far fronte alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, in misura pari al 50% secondo le disposizioni contenute nel protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna in data 16.07.2015;
6. La GL , che risiede con il padre presso l'abitazione sita in Massa Lombarda (RA) - Persona_4
Via della Costituzione n. 52, viene affidata ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso. pagina 2 di 8 Entrambi i genitori, eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla GL e assumeranno le decisioni separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della GL saranno assunte di comune accordo tra i Per_2 coniugi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Per quanto concerne i tempi di permanenza della GL presso la madre, disporre che la Persona_4 NOa potrà vederla e tenerla con sè secondo i propositi della stessa che deciderà Parte_1 Per_2 autonomamente le modalità con cui intrattenere i rapporti con la madre, stante la sua età;
7. Dichiarare tenuti il NO e la NOa a prestarsi reciproco assenso Controparte_1 Parte_1 per l'espatrio, il rilascio di passaporto e di carta d'identità valida per l'estero, così come per
l'espletamento delle formalità burocratiche per il rilascio di documenti validi per l'espatrio della GL minorenne. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
1) Vero che e , sin dalla separazione personale dei propri genitori, Persona_4 Persona_3 omologata in data 06.10.2020, vede e frequenta la madre, , saltuariamente? Parte_1
2) Vero che, in costanza di matrimonio la NOa decideva di rimanere a casa senza espletare Pt_1 alcun tipo di attività lavorativa, nonostante il NO insistesse affinchè ella reperisse una CP_1 occupazione?
3) Vero che la NOa , mensilmente, con decorrenza dal mese di gennaio 2022 percepisce Parte_1 il reddito di cittadinanza per un importo mensile di circa euro 400,00?
Si indicano quali testi:
- , residente in [...], sui capitoli di prova Persona_3 da 1 a 3.
Sempre in via istruttoria: Si chiede che venga disposta l'audizione della minorenne , in Persona_4 considerazione della sua età.
In ogni caso, si richiede fin da ora che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare alla NOa Pt_1
, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre
[...] anni e disporre l'esibizione del certificato dei carichi pendenti della stessa tenuto conto delle circostanze meglio descritte in atti.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfetario per le spese generali di studio, IVA e
CPA, come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/9/2021 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con celebrato a Mordano (BO), il 7/9/2003, iscritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 5, p. I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero i figli , in data 10.10.03 e , in data PE Per_2
22.8.06.
Con memoria difensiva depositata in data 18/1/2022 si è costituito che non si è Controparte_1
opposto alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
pagina 3 di 8 All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti con sentenza non definitiva n. 549/2022, pubblicata il 12/10/2022, concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 25/10/2023, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
1. Con riferimento all'affidamento ed al collocamento della GL minore, va premesso in diritto che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e, di per sé, la conflittualità tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Nel caso di specie, in conformità alla domanda di entrambe le parti, non v'è ragione di derogare all'applicazione del regime ordinario di affido della GL minore ad entrambi i genitori. Pertanto la GL sarà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_2
separatamente per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione.
La GL minore sarà collocata presso il padre, come è avvenuto fin dalla separazione consensuale tra i coniugi e, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità, la GL vedrà e dimorerà presso la madre liberamente, previo accordo con la stessa.
2. Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli minori da porre a carico della va CP_2
premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
pagina 4 di 8 Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, salvo comprovata incapacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Nel caso di specie in sede di separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 4372/2020 del 9/10/20020, e concordarono che, tenuto conto del collocamento dei Parte_1 Controparte_1
figli presso il padre, avrebbe corrisposto per il mantenimento dei figli la somma annuale di Parte_1
euro 600,00 mediante versamenti mensili anticipati di euro 50,00 (25,00 euro per ogni figlio), rivalutabili, da corrispondersi ad entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 20 % delle Controparte_1
spese straordinarie, sino a quando non avesse reperito un'occupazione lavorativa;
a decorrere da tale momento, le parti concordarono che la madre avrebbe corrisposto, per il mantenimento dei figli, la somma annua di euro 2400,00, mediante versamenti mensili di euro 200,00, oltre al 40 % delle spese straordinarie. Le parti in causa concordarono allora, altresì, che gli assegni a sostegno del nucleo familiare sarebbero stati percepiti, per l'intero, da Controparte_1
non ha allegato nel presente giudizio circostanze sopravvenute utili a fondare la domanda di Parte_1
“revoca del contributo posto attualmente a carico della madre”, risultando anzi dagli atti di causa che nell'anno 2022 ella abbia svolto un “tirocinio lavorativo” retribuito che, peraltro, presumibilmente ha aumentato oggettivamente le sue chances di reperire successivamente un'occupazione lavorativa nel relativo settore lavorativo.
In ogni caso, tenuto conto: a) delle analoghe condizioni reddituali delle parti rispetto al tempo della separazione consensuale, b) degli accordi allora intercorsi tra le parti, c) delle presumibilmente (art. 2729 c.c.) aumentate attuali esigenze di vita dei figli e della loro immutata collocazione prevalente presso il padre, d) dell'obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei figli in una misura almeno minima e utile a soddisfare le fondamentali esigenze di vita dei figli, in mancanza di prova dell'incapacità lavorativa della parte), e) della percezione dell'assegno unico universale per i figli per l'intero da parte del padre, come di seguito disposto, il Collegio stima equo porre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli, versando ad entro il Controparte_1
giorno 15 del mese, la somma di € 200,00 mensili complessivi (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati pagina 5 di 8 elaborati dall'ISTAT, oltre al 20 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli quale Controparte_1
genitore collocatario in via prevalente.
3. Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente, va premesso in diritto che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate
(cfr. Cass. S.U. sent. n. 18287/2018).
In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, dunque, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. ord. n. 23583/2022).
In assenza della prova di questo spostamento patrimoniale ingiustificato (i.e.: nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali) l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n.
10614/2023).
Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che versi in una condizione di disoccupazione, Parte_1
avendo la parte svolto un tirocinio lavorativo nel corso dell'anno 2022 ed avendo poi beneficiato, fino al 2023, del c.d. reddito di cittadinanza.
L'odierna parte resistente non ha, tuttavia, innanzitutto allegato le realistiche occasioni professionali reddituali perse e non ha assolto l'onere di provare, neppure per presunzioni (art. 2729 c.c.), il nesso causale tra il contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e pagina 6 di 8 personale dell'altro coniuge e la sperequazione dei mezzi economici dei coniugi al momento del divorzio.
In secondo luogo neppure ha offerto prova dell'impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi Parte_1
sufficienti per vivere dignitosamente, anche tenuto conto della sua giovane età, dell'assenza di una sua documentata incapacità lavorativa, dello svolgimento da parte sua di un tirocinio lavorativo nel 2022 che dovrebbe presumibilmente aver anche aumentato le sue chances di reperire successivamente una regolare occupazione lavorativa e, infine, della mancata prova di un'attivazione concreta della parte finalizzata alla ricerca di un lavoro.
Le prove orali articolate sul punto da (vero che il Servizio Sociale di Lugo ha collocato Parte_1
Org_
in struttura di emergenza, a seguito di intervento del di Bologna, su segnalazione dei Parte_1
Carabinieri di Fontanelice?; vero che il Servizio Sociale di Lugo sta accompagnando in un Parte_1
processo di autonomizzazione e reinserimento lavorativo ed è seguita personalmente dalla Assistente
Sociale , per problemi psicologici derivanti dalla elevata conflittualità con la famiglia Testimone_2
d'origine e con l'ex coniuge) non risultano conferenti, atteso che l'ausilio offerto alla parte dal servizio sociale non esonera la stessa dall'onere di attivarsi per provvedere al proprio mantenimento, in ragione del principio di autoresponsabilità che vieta di porre a carico dell'ex coniuge l'obbligo di corrispondere, in favore dell'altro, una somma di denaro, a titolo di assegno divorzile, che il coniuge economicamente più debole sia in grado di procurarsi da sé, con il proprio lavoro, salvo comprovata incapacità lavorativa che, allo stato degli atti, non sussiste in relazione alla persona di . Parte_1
Pertanto la domanda di pagamento di un assegno divorzile da porre a carico dell'ex coniuge, proposta da , deve essere rigettata perché infondata. Parte_1
4. Le spese di lite, tenuto conto della prevalente soccombenza di - in punto di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli ed assegno divorzile -, vanno compensate per 1/3 con condanna di al Parte_1
pagamento, in favore di dei restanti 2/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a Controparte_1
dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo, in virtù dei parametri del DM
55/2014 e succ. mod. (scaglione indeterminabile, valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2659/2021, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) affida in via condivisa la GL minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_2
responsabilità genitoriale separatamente per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 7 di 8 b) dispone che la GL minore sia collocata presso il padre e veda e dimori presso la madre liberamente, previo accordo con la stessa;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli, versando ad Parte_1
entro il giorno 15 del mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 200,00 mensili Controparte_1
complessivi (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 20 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà per l'intero Controparte_1
l'assegno unico universale per i figli quale genitore collocatario in via prevalente;
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d) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dei restanti 2/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, in euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iv.a., se dovuta, come per legge.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 13/5/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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