Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/10/2023, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 05487/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02337/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2337 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, al Viale Gramsci, 19;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, -OMISSIS- Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla piazza Municipio, palazzo San Giacomo;
per l’annullamento
a) della Disposizione Dirigenziale n.-OMISSIS-, con cui il Comune di Napoli ha ordinato anche ai ricorrenti, quali nudo proprietario il sig.-OMISSIS-, e quali usufruttuari, i sig.ri -OMISSIS- e-OMISSIS-, dell’immobile sito in Napoli alla Via -OMISSIS-, “la demolizione delle opere abusivamente eseguite e il ripristino allo stato dei luoghi”;
b) d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Con ricorso notificato l’1/07/2020 e depositato il 13/07/2020, i ricorrenti agivano in giudizio per chiedere l’annullamento della disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Napoli ordinava ad-OMISSIS- (in qualità di nudo proprietario) e ad -OMISSIS- e-OMISSIS- (in qualità di usufruttuari) la demolizione delle opere abusivamente costruite sull’immobile sito in Napoli, via -OMISSIS-, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
Segnalavano che, in data 7/02/2005, insieme ad -OMISSIS-, avevano acquistato l’immobile, sito in via -OMISSIS-, zona -OMISSIS-, in Napoli, costituendosi rispettivamente-OMISSIS- e-OMISSIS-, quali usufruttuari (con diritto all’accrescimento reciproco) e -OMISSIS- e -OMISSIS- quali nudi proprietari. La nuda proprietà poi veniva trasferita interamente (e per la sua parte) da -OMISSIS- al fratello -OMISSIS-, in data 24.10.2017.
I proprietari tutti, nel 2012, davano avvio a lavori sull’immobile, rispetto ai quali era emanata, in data-OMISSIS-, l’ordinanza di sospensione lavori, prot. -OMISSIS-, del Genio Civile di Napoli.
In data 9.11.2012, -OMISSIS- presentava denuncia in sanatoria di lavori per autorizzazione sismica, prot. n.-OMISSIS-, avente ad oggetto interventi di sopraelevazione ed ampliamento della costruzione esistente, cui faceva seguito il rilascio dell’autorizzazione sismica, n. -OMISSIS-, da parte del Genio Civile di Napoli.
Il Comune di Napoli, successivamente, con la gravata disposizione dirigenziale, prot. n. -OMISSIS-, ordinava “ai responsabili dei lavori e usufruttuari, ai nudi proprietari, la demolizione delle opere abusivamente eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi”.
A sostegno del gravame, i ricorrenti articolavano i seguenti profili di censura:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 E SS. DEL D.P.R. 380/2001; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA, ILLOGICITÀ MANIFESTA: l’ordine di riduzione in pristino delle opere abusive sarebbe stato emanato indistintamente, nei confronti di tutti i nudi proprietari e usufruttuari, “prescindendosi dall’accertamento del reale responsabile degli abusi contestati” nonché in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale l’ordinanza di demolizione, pur potendo prescindere dall’individuazione del responsabile dell’illecito, impone la precisa individuazione, quanto meno, del proprietario dell’opera stessa (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 11/01/2017, n.289; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 09/06/2016, n.2970; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 8 gennaio 2016 n.14); in altri termini, sarebbe mancata la puntuale identificazione delle porzioni proprietarie e/o relative a diritti reali di godimento, di ciascuno degli intimati. Si contestava, inoltre, l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, in ordine all’interesse pubblico, sotteso all’ordine di ripristino de quo, essendo lo stesso stato emanato a distanza di molto tempo rispetto al momento in cui erano stati accertati gli abusi (anno 2012);
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. L. 241/90 COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA LEGGE 15/2005. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. PRETESTUOSITÀ DELLA MOTIVAZIONE E SVIAMENTO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA: il provvedimento impugnato era da considerarsi illegittimo, avendo l’Amministrazione omesso di comunicare l’avvio del procedimento, finalizzato all’emanazione dell’atto impugnato, di cui all’art. 7 l. 241/1990;
III), IV) E V) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE 241/90 E DELL’ART. 31 D.P.R. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE: si contestava che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato con una motivazione superficiale e generica, essendosi limitata la P.A., nella specie, a richiamare il verbale di sopralluogo del 6 febbraio 2012, senza indicare quale fosse il concreto interesse pubblico alla demolizione dell’opera abusiva, né verificando la possibilità di concedere un titolo in sanatoria;
VI) VIOLAZIONE DELL’ART. 34 D.P.R. 380/01: perché il Comune non avrebbe accertato se l’ordine di demolizione oggetto del contendere poteva comportare pregiudizi alla stabilità dell’edificio e se, quindi, era opportuno applicare esclusivamente la sanzione pecuniaria, ex art. 34 T. U. Ed.
I ricorrenti presentavano, inoltre, istanza istruttoria, al fine di ottenere dall’Amministrazione ogni atto e/o provvedimento, che aveva condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati.
In data 16/07/2020 si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, con atto meramente formale.
Seguiva il deposito, per l’Amministrazione, di documentazione e di una memoria difensiva, nella quale era eccepita l’inammissibilità del ricorso, per violazione del ne bis in idem, in quanto, sulla medesima vicenda, la Sezione s’era già pronunciata, con sentenza n. -OMISSIS- – definitiva in quanto non impugnata – con la quale era stato rigettato il ricorso R. G. -OMISSIS-, prodotto da -OMISSIS-, figlia dei ricorrenti -OMISSIS- ed -OMISSIS-, avverso la disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-; e, nel merito, s’argomentava per il rigetto del gravame, replicando alle doglianze, ivi sollevate.
Era, quindi, prodotta memoria riepilogativa, per i ricorrenti.
All’udienza pubblica del 4.10.2023, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, rileva il Tribunale che – pur mancando, in atti, la copia dell’atto d’acquisto dell’immobile del 2005 – è verosimile ritenere che i ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- fossero usufruttuari dell’immobile con diritto all’acccrescimento reciproco, e che i loro figli,-OMISSIS- e -OMISSIS-, ne fossero i nudi proprietari, contrariamente a quanto, evidentemente per errore materiale, è indicato nella narrativa del ricorso.
Tanto si desume, del resto, con chiarezza, dalla memoria difensiva dell’Amministrazione Comunale, la quale così ricostruiva il profilo fattuale della vicenda controversa: “Con il ricorso cui si resiste, il ricorrente ha adito codesto T.A.R. per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata in data 1.02.2020, con la quale è stato ordinato anche al medesimo ricorrente, quale usufruttuario dell'immobile sito in Napoli, alla via -OMISSIS-, la demolizione delle opere, abusivamente eseguite, ed il ripristino dello stato dei luoghi.
In particolare, come risulta dal verbale del sopralluogo eseguito in data 6.02.2012 dagli agenti dell’Unità Antibusivismo Edilizio del Servizio Autonomo Polizia Locale, su un appartamento ubicato all’ultimo piano, con sovrastante terrazzo di copertura, cui s’accede dalla cassa scale dell’edificio, era realizzato, proprio sul detto lastrico di copertura, un piano in sopraelevazione, occupante una superficie di mq. 100 x m. 3,00 di altezza, strutturato in vetro-legno e muratura, con copertura in lamiere termoisolanti, suddiviso in tre ambienti, angolo cottura e wc. Come risulta dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, nel 2005 -OMISSIS- e-OMISSIS- acquistavano la nuda proprietà di un immobile, sito in Napoli alla Via -OMISSIS-, terzo piano, int. 4, composto da 5 vani ed accessori, compresi il corrispondente terrazzo di copertura al piano quarto e la cantinola al piano scantinato, mentre ai genitori -OMISSIS- e -OMISSIS- era riservato l’usufrutto vitalizio.
Deve evidenziarsi che, né nel contratto di compravendita del 2005, né in quello del 2017 (con il quale -OMISSIS- trasferiva la sua quota di nuda proprietà al germano-OMISSIS-), viene mai menzionata la presenza di un manufatto preesistente, sul terrazzo di copertura dell’immobile.
Viceversa, nel verbale -OMISSIS-, compilato dalla Guardia di Finanza, a seguito della delega di indagini della Procura della Repubblica, riguardante il manufatto di circa 100 mq., oggetto dell’ordinanza impugnata,-OMISSIS- dichiarava che la struttura sul terrazzo di copertura era già esistente al momento dell’acquisto dell’appartamento sottostante e precisava che la stessa consisteva in una “tettoia in legno di circa 25 mq., removibile, con due lati in vetrata”, utilizzata per ricoverare dalle intemperie gli arredi da giardino, posizionati sul terrazzo.
Inoltre, nella denunzia di lavori per autorizzazione sismica in sanatoria, presentata da -OMISSIS-, lo stesso dichiarava, barrando la relativa casella, che si trattava di opera eseguita senza titolo autorizzativo, quindi in assenza di permesso di costruire o dia.
Da quanto premesso consegue che, sebbene l’immobile abbia ricevuto regolare autorizzazione sismica per i lavori di sopraelevazione, lo stesso rimane tuttavia privo di titolo abilitativo, per cui il Comune di Napoli emanava la disposizione dirigenziale n.-OMISSIS-”.
Ciò posto, s’osserva che, sulla vicenda, come segnalato dalla difesa del Comune, è stata già pronunciata sentenza della Sezione, n. -OMISSIS-, su ricorso proposto da -OMISSIS-, figlia dei ricorrenti -OMISSIS- ed -OMISSIS- e sorella del ricorrente-OMISSIS-, sentenza che ha respinto il gravame, sulla base delle seguenti considerazioni:
“In data 7.2.2005 i signori -OMISSIS- e-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- acquistavano un immobile sito in Napoli alla Via -OMISSIS-, i primi due per l’usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento tra loro e gli altri due per la nuda proprietà.
L’immobile in questione è situato nel rione -OMISSIS- di Napoli, in una zona sottoposta al Piano di Recupero della città di Napoli e a particolare interesse archeologico.
Nel 2012 venivano avviati lavori rispetto ai quali il Genio Civile di Napoli emanava ordinanza di sospensione, prot. -OMISSIS-. In data 9.11.2012 l’usufruttuario -OMISSIS- presentava regolare denuncia, in sanatoria, di lavori per autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 2 della L.R. 9/83 e dell’art. 93 D.P.R. 380/01, prot. n.-OMISSIS-, dichiarando l’inizio di lavori su una costruzione esistente con interventi di sopraelevazione e ampliamento dell’ultimo piano di essa, al fine di ottenere l’autorizzazione sismica.
All’esito della denuncia di inizio lavori, il Genio Civile di Napoli rilasciava autorizzazione sismica n. -OMISSIS-.
In data 24.10.2017 la ricorrente -OMISSIS- trasferiva al germano-OMISSIS- la giusta metà della nuda proprietà dell’immobile ut supra, così spogliandosi definitivamente di ogni diritto reale sul bene.
In data 8.10.2019, il Comune di Napoli, ritenendo violate le norme urbanistico-edilizie, emanava la disposizione dirigenziale n.-OMISSIS- con cui ordinava “ai responsabili dei lavori e usufruttuari, […], ai nudi proprietari […] la demolizione delle opere abusivamente eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi”. Detta determina si riferisce a opere abusive individuate in una “sopraelevazione, occupante una superficie di mq. 100 x 3,00 di H media; opera ad uso residenziale, strutturata in vetro-legno e muratura, con copertura in lamiere termoisolanti e suddivisa in n. 3 ambienti, angolo cottura e w.c.”.
Avverso il detto provvedimento è proposto ricorso a sostegno del quale si deduce:
1)- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. del d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta.
Lamenta la ricorrente che l’ordine di riduzione in pristino è rivolto in maniera indistinta e cumulativa ai due fratelli -OMISSIS-, quali nudi proprietari, oltreché ai genitori usufruttuari, prescindendosi così dall’accertamento del reale responsabile degli abusi contestati.
L’ordine impugnato, dunque, fa riferimento ad un abuso accertato nel 2012, ingiungendo ai destinatari, ritenuti genericamente responsabili, la demolizione di tutte le opere abusive specificate nella premessa della disposizione dirigenziale contro cui si ricorre. L’atto impugnato sarebbe, quindi, viziato per la mancata identificazione dei soggetti titolari del bene e di quelli dell’abuso.
Inoltre, sul piano motivazionale, poiché si tratta di abusi risalenti nel tempo (accertati nel 2012), la ricorrente lamenta che nell’ordine impugnato non si rinviene una adeguata specificazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione del provvedimento.
2) - Violazione e falsa applicazione dell’art.7 e ss. l. 241/90 così come modificato ed integrato dalla legge 15/2005, violazione del giusto procedimento di legge, pretestuosità della motivazione e sviamento della funzione amministrativa.
L’ingiunzione risulta illegittima poiché, in aperto contrasto con la normativa vigente, il Comune avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento finalizzato all’emanazione dell’atto demolitorio.
3) - Violazione dell’art.3 legge 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione.
L’atto impugnato sarebbe privo di approfondite e puntuali motivazioni sulle ragioni e sui presupposti che hanno portato all’adozione dell’ordinanza di demolizione che appare, quindi, generica e superficiale.
4)- Violazione degli artt. 3 e 4 della l. 15 marzo 1997 n. 59, violazione ed errata applicazione dell’art. 30 d.P.R. 380/01, eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti, sviamento per errata percezione della dimensione degli interessi sottesi, violazione del principio di proporzionalità, violazione art. 97 Cost. Il Comune non avrebbe considerato che, in presenza di interventi edilizi di tal genere, il potere coerente era quello pianificatorio e non repressivo.
5) - Violazione dell’art.3 legge 241/90 e dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione. Il Comune non avrebbe valutato la possibilità del rilascio di un atto ampliativo in sanatoria, anche a prescindere dalla presentazione della relativa istanza.
6) - Violazione e falsa applicazione art.31 d.P.R. 380/01, carenza di interesse pubblico alla demolizione, eccesso di potere per difetto di motivazione e per omessa comparizione tra interesse pubblico e privato. Nel provvedimento impugnato l’amministrazione si limita ad affermare che il manufatto sarebbe stato realizzato in violazione delle norme urbanistico-edilizie senza valutare la sussistenza di un concreto e specifico interesse pubblico, da valutarsi caso per caso in relazione alla fattispecie in esame tenuto anche conto che l’ordine a demolire è intervenuto a distanza di un assai notevole lasso di tempo dalla effettiva messa in atto dei lavori e dall’autorizzazione sismica del Genio Civile del Comune di Napoli.
7)- Violazione dell’art. 34 d.P.R. 380/01, violazione del giusto procedimento di legge, eccesso di potere, illogicità dell’azione amministrativa, carenza di istruttoria, difetto di motivazione.
In applicazione dell’art. 34 co. 2 del d.P.R. 380/01, l’amministrazione comunale, preso atto degli atti ampliativi rilasciati al dante causa del ricorrente nell’anno 1997 e delle conseguenziali attività edilizie intraprese in conformità a detti titoli, prima della comminazione della demolizione, avrebbe dovuto accertare se detta sanzione poteva comportare gravi pregiudizi alla stabilità dell’assentito e, per l’effetto, applicare esclusivamente la sanzione pecuniaria di cui al citato art. 34.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 34 d.P.R. 380/01 e 44 L. 47/85, in altri termini, il Comune avrebbe dovuto compiere una valutazione rigorosa in relazione al pregiudizio statico ed edilizio dell’intero edificio.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato affermando la infondatezza del ricorso. In particolare chiarisce che nel 2005 -OMISSIS- e-OMISSIS-, acquistavano la nuda proprietà di un immobile sito in Napoli alla Via -OMISSIS-, terzo piano, int. 4, composto da 5 vani ed accessori, compresi il corrispondente terrazzo di copertura al piano quarto e la cantinola al piano scantinato, mentre ai genitori -OMISSIS- e -OMISSIS- veniva riservato l'usufrutto vitalizio. Né nel contratto di compravendita del 2005, né in quello del 2017 con il quale la ricorrente ha trasferito la sua quota di nuda proprietà al germano-OMISSIS-, viene mai menzionata la presenza di un manufatto preesistente sul terrazzo di copertura dell'immobile.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Per quanto concerne il primo morivo di ricorso la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato è rivolto sia ai nudi proprietari che ai genitori usufruttuari, senza individuazione del responsabile dell'abuso.
Il detto motivo deve essere respinto tenuto conto che il provvedimento impugnato è indirizzato a tutti e quattro i soggetti coinvolti. Inoltre per consolidata giurisprudenza “La demolizione, quale misura volta a garantire il ripristino della legalità violata, non opera solo quale sanzione rivolta contro il responsabile dell'abuso, ma può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario dell'immobile, anche se non responsabile dell'abuso, atteso che egli in tale veste si trova in una relazione giuridica qualificata con l'immobile oggetto di abuso, che gli consente di attivarsi onde renderlo conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente. La qualificazione di nuda proprietà potrà costituire oggetto di analisi e qualificazione da parte dell'amministrazione nella successiva eventuale fase conseguente all'inottemperanza dell'ordine demolitorio” (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 29/01/2013, n. 217).
Deve infatti anche considerarsi che l’esecuzione di opere in assenza di titolo comporta che al proprietario e al responsabile deve essere ingiunta la demolizione (art. 31, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001), alla quale si provvede d’ufficio in caso di opere realizzate in aree assoggettate a vincolo di inedificabilità (art. 27 d.P.R. cit.). L’ordine è dunque rivolto in ogni caso al responsabile e al proprietario, i quali non possono pretendere (non ottemperandovi) di evitare le conseguenze necessariamente derivanti dall’esecuzione di opere in assenza di titolo, le quali si riflettono nella sfera giuridica del proprietario per la natura reale della sanzione, non essendo evidentemente ammissibile che il trasferimento del bene o qualsiasi altra vicenda ad esso relativa ponga nel nulla l’attività di repressione degli abusi. In altri termini, non rileva quindi che l’abuso possa essere stato realizzato da altro soggetto, trattandosi di un illecito di tipo permanente, destinato ineluttabilmente a ripercuotere i suoi effetti nella sfera del proprietario, in ragione del rapporto di questi con il bene (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. III, n. 2333/2019).
Per quanto concerne la censura con cui parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione in merito alle ragioni di interesse pubblico che avrebbero indotto il Comune a ordinare la demolizione delle opere in questione nonostante si trattasse di abusi risalenti nel tempo e per non essere stato considerato l’affidamento del privato in presenza di un lungo lasso di tempo trascorso, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino.” (Consiglio di Stato, sez. II, 12/02/2020, n. 1088). Ciò anche quando sia intercorso un rilevante intervallo di tempo fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non potendosi riconoscere un legittimo affidamento in capo al privato (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 03/02/2020, n. 516).
Anche per quanto concerne la lamentata violazione delle garanzie procedimentali, in disparte la circostanza per cui il verbale di sopralluogo, (quale atto di comunicazione ai sensi dell'art. 7 L. 241/90) risulta sottoscritto dall'usufruttuario -OMISSIS-, padre della ricorrente, si richiama sul punto la costante e consolidata giurisprudenza formatasi con riferimento ai provvedimenti repressivi di abusi edilizi secondo cui “In tema di partecipazione al procedimento amministrativo, gli atti sanzionatori in materia edilizia, fra i quali rientra l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, in virtù del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, non devono essere preceduti da comunicazione d'avvio del relativo procedimento” (Consiglio di Stato, sez. VI, 22/04/2020, n. 2557).
Quanto al preteso difetto di motivazione, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che in caso di abuso edilizio l'ordinanza di demolizione non richiede in linea generale alcuna specifica motivazione, l'abusività costituisce di per sé motivo sufficiente per l'adozione della misura repressiva e non sussiste il difetto di motivazione, essendo sufficiente l’oggettivo riscontro dell’abusività dell’opera. Va allora osservato, trattandosi peraltro di arresti giurisprudenziali consolidati nell’orientamento di questo Tribunale che l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (TAR. Campania, Napoli, sez. VI, 9 dicembre 2020, n. 5953).
Per quanto concerne l’asserito obbligo in capo al Comune di valutare la possibilità del rilascio di un atto ampliativo in sanatoria, anche a prescindere dalla presentazione della relativa istanza il Collegio richiama il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui “… in presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001. Tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 6 maggio 2019, n. 2436). Analogamente, va evidenziato che, una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza o in difformità dal permesso di costruire, non costituisce onere dell'amministrazione comunale verificare la sanabilità delle stesse in sede di vigilanza sull'attività edilizia, essendo per legge rimessa ogni iniziativa al riguardo all'impulso del privato interessato.
Infine va considerato che correttamente l'ordinanza impugnata definisce l'intervento abusivamente eseguito alla stregua di opere di nuova costruzione, come tali soggette alla sanzione demolitoria, senza che sia lasciato alcuno spazio alla possibilità di applicare sanzioni di carattere alternativo, quale quella pecuniaria.
In ogni caso, l'alternativa tra demolizione ed irrogazione di una sanzione pecuniaria, attiene ad una fase, del tutto eventuale, successiva all'ordinanza di demolizione: “La valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria può essere effettuata solo dopo che, disposta l'ingiunzione ad abbattere, il destinatario che si mostri disponibile ad eseguirla presenti istanza, rappresentando i pregiudizi che la rimozione può provocare sulle parti non abusive del manufatto.” (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 05/05/2020, n. 1644). Spetterà all'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, valutare la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria; in tale fase, peraltro, le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, senza che ciò abbia effetti sulla legittimità del presupposto provvedimento di demolizione.” (Consiglio di Stato, sez. II, 30/03/2020, n. 2160).
Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso va respinto siccome infondato.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a pagare le spese di lite da attribuirsi al Comune di Napoli che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti”.
Come può agevolmente notarsi, la suddetta sentenza affronta tutti i punti, ribaditi poi, in forma di doglianza, anche nel presente gravame, ed essendo passata in giudicato, come dedotto dal Comune di Napoli e non contestato da parte ricorrente, è tale da poter regolare la presente fattispecie, pur indipendentemente dalla rilevanza del principio del ne bis in idem, la cui piena applicazione, nella specie, è inibita dalla diversità delle persone dei ricorrenti (argomenta ex T.A.R. Trieste (Friuli –Venezia Giulia), 27/10/2004, n. 642).
Se non è quindi a parlarsi d’inammissibilità delle doglianze sollevate nel presente gravame, ciò non toglie che le argomentazioni, su cui la precedente sentenza della Sezione si fonda, in quanto condivise dal Collegio, ben possono essere richiamate, per confutare le doglianze in questione.
Per di più, nel merito, s’osserva, ulteriormente, quanto segue.
Quanto al primo motivo di gravame, la giurisprudenza prevalente ritiene, ormai, che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo abbia “natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso, con la conseguenza che tali caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU”.
In particolare, “l'ordine di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato. Del resto, la misura repressiva della demolizione mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, cioè l'avvenuta abusiva realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica e ha lo scopo di ripristinare l'ordine urbanistico violato, attraverso la demolizione dell'opera stessa (cfr. Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 27/09/2018, n. 917; T.A.R. Napoli, Campania, sez. II, 02/01/2023, n.8; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540; Cassazione penale, sez. III, 17/02/2022, n. 7631).
Deve ritenersi, pertanto, che ben può l’amministrazione competente emanare un ordine di demolizione delle opere abusive in disparte l’accertamento dell’autore delle stesse, posto che la ratio sottesa alla sanzione (amministrativa) de qua è quella di tutelare e garantire il corretto governo del territorio.
Si ritiene altrettanto infondata l’ulteriore censura, relativa all’eccessivo lasso temporale, intercorrente tra la data di accertamento dell’abuso edilizio (2012) e la data in cui è stato emanato l’ordine di ripristino (2020), posto che vi è un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui “la repressione degli abusi edilizi costituisce espressione di attività strettamente vincolata, potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall'epoca della commissione dell'abuso. Non sussiste quindi alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato contra legem" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3/10/2017, n. 4580; Consiglio di Stato, sez. VI, 6/09/2017, n. 4243).
Quanto al contestato difetto di motivazione, di cui al punto III), è altrettanto pacifico che, rispetto agli abusi edilizi, non sussiste l’obbligo di motivazione dei provvedimenti, aventi a oggetto l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi e di demolizione delle opere abusive, in quanto trattasi di attività vincolata della pubblica amministrazione.
Invero, “in caso di abusi edilizi, l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né — ancora — una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare. Deve, infatti, riconoscersi all'illecito edilizio natura di illecito permanente in quanto un immobile interessato da un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura abusiva tale per cui l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata è “in re ipsa”, quindi l'interesse del privato deve intendersi necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio” (Consiglio di Stato sez. VI, 4/06/2018, n. 3351).
In definitiva, s’osserva come il ricorso proponga una serie di censure, circa ognuna delle quali si sono peraltro consolidati, nel tempo, specifici indirizzi ermeneutici che conducono, nella gran parte dei casi, al loro rigetto.
Tra essi, si registrano, oltre quelli testé riferiti, altrettanto uniformi orientamenti pretori, che vengono in rilievo nella specie, vale a dire gli indirizzi (del resto già richiamati nella citata sentenza della Sezione, n.-OMISSIS-):
che, assegnando natura di atto vincolato alla sanzione ripristinatoria in materia edilizia, negano l’utilità di qualsivoglia apporto del privato, attinto dalla stessa, in sede procedimentale, e pertanto escludono che debba essergli comunicato l’avvio del procedimento;
che riferiscono la valutazione, circa la possibilità d’eseguire la demolizione senza pregiudizio alla stabilità dell’immobile (il che potrebbe condurre, nei congrui casi, a sostituire la sanzione demolitoria, con quella pecuniaria) esclusivamente alla fase esecutiva dell’ordinanza di demolizione, la quale quindi conserva, intatta, la sua legittimità;
che escludono che l’Amministrazione Comunale debba motivare circa l’astratta, o meno, sanabilità delle opere abusive, essendo piuttosto i privati ad essere facultati a presentare istanza d’accertamento di conformità, ove lo ritengano.
Conformemente a tutte le suddette considerazioni, il ricorso va, in definitiva, respinto.
Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Comune di Napoli, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio ed ogni altra persona in esso citata.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Rita Luce, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.