Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. SALVATO LUCIANO del Foro di Venezia e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Fiesso d'Artico (VE), via Riviera del Brenta nr. 197
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LEONE STEFANO del Foro di Bologna e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Bologna, Galleria Ugo Bassi nr. 1
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Nel merito e in via principale: b) accertare e dichiarare non dovuta all'intimante rag. la somma a titolo di I.V.A. sui compensi Controparte_1 pagina 1 di 6
c) ridurre la somma intimata dalla rag. alla signora Controparte_1 Pt_1
per effetto delle contestazioni svolte ad € 2.553,46- o quella Parte_1
diversa che sarà accertata in corso di causa;
d) condannare in ogni caso alla rifusione delle spese e compensi di lite, oltre accessori di legge;
e) si dichiara che il presente procedimento di opposizione al precetto è escluso ex art. 5, comma 4, D.Lgvo n. 28/2010 dall'obbligo di esercitare preventivamente il procedimento di mediazione.
In via istruttoria: I°) ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla convenuta rag.
[...]
e all'Avv. Stefano Leone la produzione delle fatture rispettivamente CP_1
ricevute ed emesse e i rispettivi registri IVA, relative alla controversia tra la signora e l'opposta (causa di lavoro rubricata al n. Parte_1
949/2017 R.G. Tribunale di Bologna, Giudice del Lavoro, causa d'appello n.
318/2020 R.G. Corte d'Appello di Bologna, Giudice del Lavoro), quindi a far data dal 29.03.2017 ad oggi. Tale istanza istruttoria, come evidenziato nelle decisioni richiamate dalla giurisprudenza, trova fondamento nella circostanza che la debenza o meno dell'IVA può essere accertata solo in sede esecutiva.
Con ogni riserva
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill. mo sig. Giudice Unico del Tribunale di Vicenza, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 2 di 6 • rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra nei confronti dell'atto di Pt_1
precetto notificatole dalla Dott.ssa , in quanto totalmente infondata;
CP_1
• con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre il 15%, C.P.A. e
I.V.A.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato,
opponeva il precetto notificatole in data 02.03.23 da Parte_1
con il quale le era stato intimato il pagamento delle somme ivi Controparte_1
esposte in forza della sentenza della Corte di Appello di Bologna, sez. Lavoro,
n. 777/2021, pubblicata il 12.10.21, ove l'opponente veniva condannata alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000 a favore della appellata, odierna opposta.
A fondamento della propria opposizione la sig.ra deduceva: Pt_1
- che la somma intimata nel precetto includeva l'IVA con aliquota al 22%
sulle spese imponibili, sui compensi indicati in precetto, sul rimborso delle spese forfettizzate e sul contributo previdenziale avvocati al 4% per la somma di € 561,76;
- che tale importo non era dovuto in quanto la sig.ra poteva CP_1
detrarre l'imposta, ex art. 19 DPR 633/1972, attesa la natura professionale dell'attività da quest'ultima esercitata, ex art. 5 DPR 633/1972, per cui per l'opposta tale somma non costituiva un costo;
- che, in sede di opposizione all'esecuzione, il debitore poteva far valere la non debenza del pagamento dell'IVA in quanto la parte vittoriosa, nel caso pagina 3 di 6 l'opposta, aveva la possibilità di portare in detrazione l'IVA dovuta al suo difensore ex lege;
- che l'opposta esercitava abitualmente attività professionale ex art. 5
DPR 633/1972, così come il suo difensore e in ragione di ciò trattasi di due soggetti tenuti ad applicare l'IVA sui corrispettivi ricevuti e tenuti a versare allo Stato l'imposta riscossa.
Ciò premesso, l'opponente concludeva come in atti, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma oggetto di opposizione.
II. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo come formulata e il rigetto della opposizione, siccome infondata, tenuto conto che la stessa, nella vertenza che aveva portato all'emissione della sentenza sulla base della quale era stato notificato il precetto, non era stata convenuta a titolo professionale,
ovvero per fatti attinenti alla sua attività professionale di commercialista, ma come soggetto privato o comunque a titolo personale, non potendo, pertanto,
portare a detrazione l'IVA che, quindi, costituiva un costo.
III. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa era fissata all'udienza del 04.07.24, poi rinviata al 11.02.25 per la rimessione in decisione e all'esito trattenuta per la decisione.
IV. L'opposizione è infondata e deve quindi essere respinta.
IV.
1. Ai sensi del DPR 633/1972 (art. 19) è consentito al soggetto passivo dell'IVA di detrarre dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dallo stesso o a lui addebitata a pagina 4 di 6 titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi.. acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Come già esposto dal precedente g.i. in sede di rigetto della chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo intimato con il precetto opposto, la sig.ra era stata convenuta nella causa avanti alla CP_1
Corte di Appello di Bologna, sez. lavoro, non nella sua qualità personale di commercialista, bensì come socia e amministratrice di fatto della Til Italia s.r.l.,
quindi a titolo personale. E' irrilevante che poi la sentenza abbia accertato che la stessa non aveva agito in tale qualità, in quanto, comunque, in tale qualità
era stata convenuta ed aveva conferito l'incarico professionale al legale,
incarico da cui scaturiva in capo alla medesima l'obbligazione di pagamento del compenso al proprio legale e quindi l'obbligo, da parte della opponente, di rimborso delle spese legali previsto nella sentenza oggetto del precetto opposto.
In pratica, per semplificare, il soggetto passivo IVA ha diritto di detrarre dall'imposta di cui è debitore, l'IVA dovuta o assolta per i beni e per i servizi acquistati da un altro soggetto passivo nella misura in cui detti beni o servizi sono impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta, circostanza non verificatosi nel caso di specie per le motivazioni sopra dette. Pertanto, non potendo detrarre l'IVA sulle somme imponibili come da precetto, la stessa per la convenuta rappresenta un costo che ha diritto di vedersi rifuso dalla odierna opponente, come peraltro risulta dalla giurisprudenza indicata in atto di citazione dalla stessa sig.ra (cfr. Cass. 2529/2006). Pt_1
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attrice opponente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il pagina 5 di 6 valore di causa (€ 561,76) al parametro minimo, stante la semplicità dell'unica questione oggetto di causa e per tutte le fasi previste dal citato D.M..
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite del presente procedimento che liquida in € 332 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 11/03/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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