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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2726/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.4.2025, assunto in decisione in data 3.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Luigi Diani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sesto San Giovanni, V.le Gramsci
212;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
I sottoscritti confermano la loro decisione di non volersi conciliare e Parte_1 Parte_3 di separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 18/04/2025 e che qui di seguito si riportano
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Desio - Via Pisacane n. 8, in comproprietà tra le parti viene assegnata al sig. con tutti gli arredi. La sig.ra provvederà ad asportare dalla casa Parte_1 Parte_2 coniugale i propri effetti personali entro la data del 30/09/2025.
3) I coniugi provvederanno al pagamento del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà tra di loro nella misura del 50% cadauno.
4) La figlia viene affidata congiuntamente ai genitori con collocazione principale presso il padre Per_1 nell'abitazione coniugale.
5) La sig.ra gestirà in accordo con la figlia i tempi e le modalità di visita tenuto Parte_2 Per_1 conto delle esigenze lavorative della madre e scolastiche della figlia
6) 1 coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e rinunziano quindi a qualsivoglia assegno a titolo di reciproco concorso nel loro mantenimento.
7) La sig.ra corrisponderà al marito a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_2 sino a quando quest'ultima non avrà una propria attività lavorativa la somma mensile di € 225,00 Per_1
(duecentoventicinque/00) da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT far data dal 01/07/2026.
8) Il sig. provvederà direttamente al pagamento delle spese ordinarie della casa coniugale Parte_1
a lui assegnata mentre le spese di manutenzione straordinaria e quelle di proprietà saranno divise in parti uguali tra i coniugi.
9) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della figlia così come disciplinato dal regolamento in uso c/o il Tribunale di Milano e più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale-
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pe/tablet) imposta dalla pagina 2 di 4 scuola avvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola: g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico:
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero, e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola: b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali):
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature sportive (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni): h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse dei figli, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta contenente le indicazioni della spesa all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 5 giorni;
nel caso di dissenso, l'altro genitore potrà, se del caso, a sue spese sostenere il costo;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come assenso e la spesa si intenderà concordata. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche a mezzo e- mail, sms, Whatsapp o altra chat concordata dalle parti. Per le spese che non richiedono la preventiva autorizzazione dell'altro genitore e per quelle debitamente concordate, il genitore anticipatario delle stesse dovrà inviare all'altro, a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione o altro mezzo equivalente (es.
Whatsapp), la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento: l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In caso di spese superiori ad
€ 500,00 il genitore che non effettua il pagamento al fornitore dovrà versare all'altro il 50% della provvista entro 7 giorni lavorativi prima dell'esborso.
10) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio
Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza dell'Ecc.mo
Tribunale entro il termine di legge.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 2.8.1993 a Parte_1 Parte_2
Sesto San Giovanni;
- Dall'unione sono nati in data 26.3.1994 e in data 12.4.2006. Per_2 Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.6.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 12.4.2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 17.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Sesto San Giovanni in data 2.8.1993 (Atto n. 75, Parte_2
Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.4.2025, assunto in decisione in data 3.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Luigi Diani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sesto San Giovanni, V.le Gramsci
212;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
I sottoscritti confermano la loro decisione di non volersi conciliare e Parte_1 Parte_3 di separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 18/04/2025 e che qui di seguito si riportano
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Desio - Via Pisacane n. 8, in comproprietà tra le parti viene assegnata al sig. con tutti gli arredi. La sig.ra provvederà ad asportare dalla casa Parte_1 Parte_2 coniugale i propri effetti personali entro la data del 30/09/2025.
3) I coniugi provvederanno al pagamento del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà tra di loro nella misura del 50% cadauno.
4) La figlia viene affidata congiuntamente ai genitori con collocazione principale presso il padre Per_1 nell'abitazione coniugale.
5) La sig.ra gestirà in accordo con la figlia i tempi e le modalità di visita tenuto Parte_2 Per_1 conto delle esigenze lavorative della madre e scolastiche della figlia
6) 1 coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e rinunziano quindi a qualsivoglia assegno a titolo di reciproco concorso nel loro mantenimento.
7) La sig.ra corrisponderà al marito a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_2 sino a quando quest'ultima non avrà una propria attività lavorativa la somma mensile di € 225,00 Per_1
(duecentoventicinque/00) da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT far data dal 01/07/2026.
8) Il sig. provvederà direttamente al pagamento delle spese ordinarie della casa coniugale Parte_1
a lui assegnata mentre le spese di manutenzione straordinaria e quelle di proprietà saranno divise in parti uguali tra i coniugi.
9) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della figlia così come disciplinato dal regolamento in uso c/o il Tribunale di Milano e più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale-
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pe/tablet) imposta dalla pagina 2 di 4 scuola avvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola: g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico:
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero, e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola: b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali):
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature sportive (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni): h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse dei figli, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta contenente le indicazioni della spesa all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 5 giorni;
nel caso di dissenso, l'altro genitore potrà, se del caso, a sue spese sostenere il costo;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come assenso e la spesa si intenderà concordata. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche a mezzo e- mail, sms, Whatsapp o altra chat concordata dalle parti. Per le spese che non richiedono la preventiva autorizzazione dell'altro genitore e per quelle debitamente concordate, il genitore anticipatario delle stesse dovrà inviare all'altro, a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione o altro mezzo equivalente (es.
Whatsapp), la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento: l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In caso di spese superiori ad
€ 500,00 il genitore che non effettua il pagamento al fornitore dovrà versare all'altro il 50% della provvista entro 7 giorni lavorativi prima dell'esborso.
10) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio
Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza dell'Ecc.mo
Tribunale entro il termine di legge.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 2.8.1993 a Parte_1 Parte_2
Sesto San Giovanni;
- Dall'unione sono nati in data 26.3.1994 e in data 12.4.2006. Per_2 Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.6.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 12.4.2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 17.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Sesto San Giovanni in data 2.8.1993 (Atto n. 75, Parte_2
Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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