Art. 2.
La Direzione generale procede alla ricognizione ed identificazione di detti depositi, alla ricostruzione dei fascicoli e delle scritture sulla base degli atti e dei documenti pervenuti dalle predette Intendenze o che vengano prodotti dagli interessati.
La Direzione generale procede alla ricognizione ed identificazione di detti depositi, alla ricostruzione dei fascicoli e delle scritture sulla base degli atti e dei documenti pervenuti dalle predette Intendenze o che vengano prodotti dagli interessati.