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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria SS Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1795/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Matteo Massimo D'Argenio
contro
:
Controparte_1
Avv. Maria Paola Marro
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, conveniva Controparte_1 [...]
(di seguito, solo dinanzi al Parte_1 Parte_1
Tribunale di Piacenza chiedendone la condanna, per quanto ancora rileva, all'adempimento del contratto di assicurazione sulla vita stipulato in data 24.6.2013 dal proprio marito, paracadutista incursore dell'Aereonautica Militare, a copertura del mutuo concessogli da essendo questi CP_2 deceduto a causa di una tragica fatalità occorsa durante un'operazione di addestramento, consistita nel lancio con il paracadute.
La compagnia assicuratrice si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, dato che l'evento accaduto non rientrava nell'alveo del rischio assicurato. Nello specifico, richiamava l'art. 6 delle condizioni di assicurazione rubricato “Esclusioni”, secondo cui “le coperture sono escluse nei seguenti casi: […]; i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche;
della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere” (doc. 5). pagina 1 di 11 L'adito Tribunale con sentenza n. 567/2023 accoglieva la domanda e condannava al Parte_1 pagamento dell'indennizzo assicurativo a favore dell'attrice pari ad euro 152.560,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ritenendo tale somma un debito di valore e quindi suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. proponeva appello alla sentenza affidandolo a due motivi, cui resisteva la Parte_1 CP_1
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 23.9.2025.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) la sentenza è errata nella parte in cui il giudice interpreta l'invocata clausola contrattuale di cui all'art. 6, lett. i) delle condizioni di assicurazione in senso restrittivo, limitando l'esclusione alle sole pratiche sportive di paracadutismo e non anche all'attività di paracadutismo svolta per motivi professionali, come nel caso in esame.
Al contrario di quanto afferma il giudice, la polizza assicurativa de qua, non copre i rischi derivanti dall'esercizio di attività pericolose ove l'evento si ponga in relazione causale con lo svolgimento di tali attività, a prescindere che le stesse siano di carattere sportivo o professionale, ed il paracadutismo è connotato da un elevato rischio che altera il sinallagma contrattuale e dunque non può essere ricompreso nella polizza, a prescindere dal fatto che sia praticato in ambito lavorativo o semplicemente ludico.
L'appellante lamenta che il criterio letterale e sistematico di interpretazione del contratto sia stato disatteso dal giudice di primo grado, al punto da attribuire alla clausola in questione un contenuto diverso e ristretto rispetto al suo significato testuale, limitando il significato di “pratica del paracadutismo” al solo ramo sportivo.
Critica, poi, il passaggio motivazionale della sentenza laddove inutilmente tratta delle “espressioni polisense”, in quanto, ad avviso dell'appellante, la clausola in esame non dà adito ad alcun dubbio interpretativo, essendo chiaro dal tenore letterale che siano intesi tutti gli ambiti in cui può essere praticata l'attività di paracadutismo;
pertanto, è errato il richiamo operato dal giudice di prime cure agli artt. 1362 e ss. c.c.;
2) in via subordinata, l'appellante censura la sentenza laddove la condanna alla corresponsione della rivalutazione monetaria configurandosi, secondo il giudice, un debito di valore, in quanto il debito di indennizzo dell'assicuratore “assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio
pagina 2 di 11 dell'assicurato e pertanto è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria”.
In realtà, il Tribunale ha confuso la polizza di cui è causa con altri tipi di assicurazione (responsabilità civile, ecc.) nei quali l'indennizzo ha una funzione di reintegrazione di un danno. In questo caso, invece, la polizza è espressamente collegata al contratto di mutuo, prevedendo l'art. 5 lett. a) delle condizioni contrattuali che, in caso di decesso, la somma dovuta sarebbe stata pari alla quota del debito residuo. Pertanto, la prestazione, avendo ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro, è da qualificarsi come obbligazione di valuta e non di valore, e quindi deve essere esclusa la conseguente automatica rivalutazione monetaria della somma dovuta.
Inoltre, la sentenza è viziata da ultrapetizione, posto che la ha chiesto la rivalutazione CP_1 monetaria solo come conseguenza della domanda subordinata di risoluzione contrattuale, rimasta assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
***
La Corte ritiene il primo motivo infondato.
Per la chiarezza espositiva e la completezza delle argomentazioni, conviene riportare il passo della motivazione nel quale il Tribunale interpreta la clausola di cui all'art. 6 delle condizioni di assicurazione rubricato “Esclusioni”:
“Ora, dal momento che ciascuna parte attribuisce alla medesima clausola un senso diverso (più favorevole a sé) rispetto a quello affermato dalla controparte ed in base alle rispettive interpretazioni,
l'Attrice pretende il pagamento dell'indennizzo e la Convenuta rifiuta di eseguire tale prestazione, occorre accertare la volontà comune delle parti, facendo applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362-1370 c.c., con la precisazione che le regole interpretative vincolano anche il terzo a favore del quale le parti hanno contrattato ex art. 1411 c.c.. In particolare, in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, non può essere considerato decisivo ai fini della ricostruzione della volontà dei contraenti, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo alla fine del processo interpretativo che non può fermarsi al tenore letterale delle parole ma deve prendere in considerazione tutti gli ulteriori elementi testuali ed extratestuali indicati dal legislatore, anche qualora le espressioni sembrano di per sé chiare, stante che un'espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella medesima dichiarazione o posta in relazione al contegno complessivo dei contraenti;
ne discende che l'interpretazione del negozio, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che obbliga l'interprete--dopo aver compiuto l'esegesi del testo -- di ricostruire sulla scorta della medesima le intenzioni dei contraenti e quindi, di verificare se queste siano coerenti pagina 3 di 11 con le restanti disposizioni del negozio e con il contegno dei medesimi contraenti. Pertanto, nell'interpretare una clausola negoziale, la comune intenzione delle parti deve essere individuata tanto esaminando il senso letterale delle parole alla luce dell'integrale contesto negoziale, ex art. 1363 c.c. quanto ricorrendo ai criteri di interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente finalizzati a permettere l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, attraverso un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano voluto proteggere con la stipulazione dell'atto negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver effettuato l'esegesi del testo, di ricostruire in base a questa l'intenzione delle parti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con il comportamento posto in essere dai contraenti stessi (Cassazione civile sez. III,
17/11/2021, n. 34795).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che l'art. 6, lett. i) del Contratto, il quale esclude l'operatività della polizza in caso di “attività sportive professionistiche;
dalla pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere” debba essere interpretato includendo nella clausole escludente solo le attività di paracadutismo sportivo e non anche il paracadutismo praticato in ambito lavorativo, in particolare, per quanto riguarda il caso che ci occupa, nel corso di un addestramento militare. A tale conclusione si giunge, in primo luogo, facendo applicazione del criterio testuale, il quale si basa sul significato espresso dalle parole del testo e dalle loro connessioni sintattiche, posto che l'espressione “pratica del paracadutismo” è preceduta dal riferimento alle attività sportive professionistiche e seguita dal riferimento agli sport aerei in genere e pertanto, non può che riferirsi anche essa al paracadutismo sportivo;
ciò è confermato, altresì, dalla circostanza che la locuzione in esame è collegata dalla congiunzione “o” alla “pratica … di sport aerei in genere” in funzione esplicativa, proprio per significare che l'indennizzo viene escluso allorquando la morte sia conseguenza di sport aerei in genere che ricomprendono anche la pratica del paracadutismo sportivo. Diversamente opinando si finirebbe per includere, in maniera poco coerente dal punto di vista sistematico, nella predetta clausola - la quale ha la finalità di raggruppare attività che hanno in comune l'elemento dello sport - la pratica del paracadutismo svolta nell'ambito dell'addestramento militare che nulla ha a che vedere con le finalità proprie delle attività sportive di natura hobbystica, trattandosi di attività imprescindibile per l'attività lavorativa che il militare svolge. Segnatamente, l'art. 1362, co. 1 c.c., allorché prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza pagina 4 di 11 ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass. (ord.) 22.8.2019, n. 21576; Cass.
4.5.2005, n. 9284); inoltre, con riferimento al canone sistematico l'art. 1363 c.c. prescrive che il giudice non può, nell'interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass. (ord.) 30.1.2018, n. 2267). Il predetto significato letterale trova conferma anche in taluni elementi extratestuali, come ad esempio l'attività lavorativa svolta dal sig. SS, di cui la Compagnia assicurativa era pacificamente a conoscenza, come risulta dalla documentazione versata in atti (ad esempio le buste paga dell'assicurato) e che porta a concludere che la comune intenzione delle parti era quella di escludere dalla copertura assicurativa l'evento morte verificatosi in conseguenza della pratica di attività sportive professionistiche e di pratiche sportive pericolose come quella del paracadutismo e degli sport aerei in genere ma non anche il paracadutismo praticato nel corso di addestramenti militari.
Assume rilievo, pertanto, anche il criterio comportamentale ex art. 1362, co. 2 c.c. nella misura in cui l'interesse del sig. SS e noto alla controparte, di ricevere - in caso di morte - la liquidazione in favore dei propri eredi di una somma, pari ad una quota del debito residuo calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e l'intero importo di capitale finanziato del mutuo oppure tra la somma assicurata e l'importo del debito residuo, in modo da non far di fatto ricadere il debito sugli eredi, risulterebbe gravemente compromesso nel caso in cui si dovesse finire per escludere dalla garanzia la pratica del paracadutismo militare e la Compagnia avendo offerto al Militare la polizza assicurativa di cui si discute ha inteso, consapevolmente, attribuire alla clausola in esame l'unico significato possibile, alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto e dell'utilità perseguita dall'assicurato.
Tale conclusione è anche coerente con il criterio della buona fede di cui all'art. 1366 c.c., dal momento che coincide con il significato su cui l'assicurato aveva fatto legittimo affidamento;
sicché la pretesa di far valere una interpretazione diversa risulterebbe scorretta e sleale. Alla medesima conclusione si giunge anche applicando la regola della coerenza di cui all'art. 1369 c.c., la quale dice che le espressioni polisense vanno intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto che, nel caso di specie, è la copertura per il caso di morte da qualunque causa;
di talché, devono essere interpretate in maniera rigorosa le clausole che escludono dalla copertura assicurativa il rischio morte, limitando l'operatività delle stesse alla morte avvenuta in conseguenza di pratiche pericolose a cui pagina 5 di 11 l'assicurato si espone volontariamente per semplice diletto e non certo perché tenuto all'obbligo di addestramento militare in ragione della peculiare attività lavorativa svolta. Infine, le clausole di una polizza che delimitano il rischio assicurato, ove inserite come nel caso di specie in condizioni generali sul modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., di talché, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo, e non all'assicurato, contraente debole che ha solo aderito senza partecipare alla redazione del testo;
ne consegue che anche in applicazione della regola dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c. non può che giungersi alla medesima conclusione. Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che la causa del decesso del sig. SS non possa integrare una condizione di esclusioni dell'indennizzo”.
Orbene, le censure proposte dall'appellante non scalfiscono minimamente né l'esaustiva analisi dei criteri legali di interpretazione del contratto compiuta dal Tribunale, né le argomentazioni con le quali il giudice, rigorosamente applicando i descritti criteri, interpreta la clausola pattizia oggetto di controversia.
Infatti, come precisa il primo giudice, nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare nel momento storico di riferimento mediante la stipulazione negoziale (Cass. Civ. 31811/2024
e 2173/2022).
Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve quindi essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. Civ. 11475/2024).
Ancora, “Il giudice deve fare applicazione altresì agli ulteriori criteri dell'interpretazione funzionale
(art. 1369 c.c.) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.), quali primari criteri di interpretazione soggettiva (e non già oggettiva) del contratto, il primo essendo volto a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e il secondo consentendo di escludere – mediante comportamento improntato a lealtà e a salvaguardia dell'altrui interesse – interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle pagina 6 di 11 clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale” (Cass. Civ., 22343/2014).
Centrale nell'ambito di questa indagine risulta essere il criterio dell'affidamento: l'art. 1366 c.c. impone di interpretare il contratto secondo buona fede, tenendo conto non solo del significato che colui dal quale proviene la dichiarazione ha attribuito alle parole usate, ma anche di quello che può ragionevolmente dare ad esse chi la riceve.
Nel caso in esame, è pacifico che la compagnia assicuratrice al momento della stipula fosse a conoscenza dell'attività lavorativa dell'assicurando – circostanza prospettata nell'atto di citazione di primo grado, non contestata dalla società assicuratrice ed affermata dal Tribunale a pag. 6 con motivazione non specificamente censurata con l'appello – e, dunque, risulta contrario al canone ermeneutico della buona fede estendere la limitazione prevista nella clausola di cui all'art. 6, lett. i) per il paracadutismo sportivo alla pratica del paracadutismo esercitata nell'espletamento dell'attività lavorativa;
ancor più se si considera che la predetta lettera i) dell'art. 6 cit. prevede attività esclusivamente di natura sportiva. Come correttamente osserva il Tribunale, “diversamente opinando si finirebbe per includere, in maniera poco coerente dal punto di vista sistematico, nella predetta clausola, la quale ha la finalità di raggruppare attività che hanno in comune l'elemento dello sport – la pratica del paracadutismo svolta nell'ambito dell'addestramento militare che nulla ha a che vedere con le finalità proprie delle attività sportive di natura hobbistica, trattandosi di attività imprescindibile per l'attività lavorativa che il militare svolge”.
A conferma della corretta interpretazione data alla clausola dal primo giudice, si osserva che ciascuna delle ulteriori esclusioni della copertura assicurativa elencati nell'art. 6 dalla lettera “a” alla lettera “j”, riguarda ambiti omogenei accomunati dallo stesso settore semantico: “Art. 6 Esclusioni. Le coperture sono escluse nei seguenti casi: a) dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero del Beneficiario;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, se e in quanto l'assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell'Assicurato quali: suicidio dell'Assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio;
gli atti autolesivi, la mutilazione volontaria;
i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico,
o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) pagina 7 di 11 partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) Infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla Data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
g) sinistri conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive
Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate”.
La circostanza che ciascuna lettera tratti specificamente eventi riconducibili ad un'area omogenea
(dolo, guerra, intenzionalità dell'assicurato, incidenti aerei, corse di velocità, infortuni e malattie …) testimonia il fatto che la lett. i) sia stata voluta per escludere dalla copertura assicurativa le attività sportive pericolose, tra cui senz'altro quella di paracadutismo, esplicitata tra gli altri “sport aerei in genere” a titolo esemplificativo. Un'interpretazione di segno diverso sarebbe contraria al canone di buona fede in materia di interpretazione del contratto e non si comprenderebbe il motivo per il quale, accanto a “sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche” da un lato, e “di sport aerei in genere” dall'altro, vi sarebbe ricompresa in mezzo la pratica del paracadutismo disgiunta all'ambito sportivo. Se la volontà dell'assicuratore fosse stata escludere l'attività di paracadutismo tout court, questa sarebbe stata inserita in una clausola a parte, non all'interno della lettera i) che si occupa del campo sportivo.
Anche ammettendo – e questa Corte lo esclude – che l'art. 6, lett. i) ponga un dubbio interpretativo su ciò che le parti abbiano inteso escludere dalla polizza, soccorre l'art. 1370 c.c. il quale postula che “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, in caso di dubbio, a favore dell'altro”. Risulta evidente come, nel caso in esame, il regolamento contrattuale predisposto unilateralmente dall'ente assicuratore e accettato dal contraente debole renda applicabile l'art. 1370 c.c.
Ancora, si condividono le argomentazioni del giudice di prime cure con riguardo alla rilevanza del criterio comportamentale delle parti ex art. 1362, co. 2 c.c.: di professione paracadutista CP_3 incursore dell'Aereonautica Militare, stipulò il contratto assicurativo a favore della moglie, qui parte appellata, con l'interesse di farle ricevere, in caso di morte, la liquidazione di una somma che le permettesse di estinguere il mutuo e di non essere gravata da tale debito, interesse che risulterebbe completamente disatteso qualora si escludesse dalla garanzia la pratica del paracadutismo esercitata nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Considerate le circostanze del caso concreto, tenuto conto dell'utilità perseguita con la stipula del contratto e della professione che l'assicurato già svolgeva al momento della conclusione del negozio, pagina 8 di 11 ben nota all'assicuratore, risulta evidente la comune volontà di escludere dalla garanzia l'evento mortale in conseguenza della pratica di sport pericolosi e quindi del solo paracadutismo sportivo.
Il secondo motivo d'appello censura il capo della sentenza concernente la rivalutazione monetaria dell'indennizzo dovuto. Infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto che “il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato e pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria”.
Il principio richiamato dal Tribunale è stato da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ. 15868/2015, 16229/2023 e, di recente, 7216/2025), ma in materia di assicurazione contro i danni, considerata la funzione di reintegra del patrimonio dell'assicurato nei limiti del danno subito.
L'assicurazione stipulata dal marito di parte appellata, invece, non è contro i danni, bensì funzionalmente collegata al contratto di mutuo erogato dalla banca come espressamente CP_2 indicato al punto B3 della nota informativa ove si legge “Il contratto è abbinato al Mutuo ovvero al
Finanziamento Energia erogato dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.” (pag. 2 doc. 5 fascicolo
[...]
e l'art. 5 sulle “Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative” per il caso di Pt_1 decesso prevede:
“…
(II) Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all'art. 6, il rischio coperto è il decesso qualunque possa esserne la causa.
(III) Prestazione assicurativa
Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito
Residuo, esclusi eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento, calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e:
- l'intero importo di capitale finanziato del Mutuo oppure del Finanziamento Energia, in caso di Mutuo
o di Finanziamento Energia di nuova erogazione;
- l'importo del debito residuo del Mutuo oppure del Finanziamento Energia calcolato al momento dell'adesione, in caso di Mutuo o di Finanziamento Energia già in essere al momento dell'adesione.
Nel caso descritto nell'art. 3.2.2 l'Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito
Residuo, esclusi eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento, calcolata sulla base di un piano di ammortamento francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla durata di ammortamento indicate nel Modulo di Adesione e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 5,50%”. pagina 9 di 11 Emerge quindi che l'evento morte coperto dalla polizza assicurativa in esame, pur intrinsecamente dannoso, viene considerato non per tale carattere, ma per la sua idoneità ad incidere su interessi fondamentali della persona – e segnatamente dei congiunti del defunto – senza margini di operatività del principio indennitario, ma assolvendo una funzione prettamente previdenziale in favore degli eredi dell'assicurato. Pertanto, l'obbligazione della compagnia assicurativa è un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, avendo ad oggetto la quota di capitale residuo al verificarsi dell'evento morte, con l'effetto che pare indubbio che la stessa abbia natura di debito di valuta e non di valore. Conseguentemente, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. civ., Sez. Un., n. 5743/2015).
Non avendo parte appellata allegato e dimostrato di aver subito un maggior danno da svalutazione monetaria dell'indennizzo, la rivalutazione monetaria della somma non può essere riconosciuta.
Pertanto, assorbita la censura riguardante l'ultrapetizione, è fondata la censura sub 2) dell'appello.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza va riformata per quanto di ragione, come da dispositivo.
L'appellata deve essere condannata a restituire, come richiesto, le somme ricevute in eccesso rispetto a quanto dovuto, oltre interessi dal pagamento al saldo (fra le tante, Cass. Civ. 28646/2021).
In una valutazione complessiva dell'esito della lite, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura di un quarto delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che, per l'intero, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta, sono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014 e sono poste a carico dell'appellante in forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
567/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza e in parziale modifica della stessa:
- condanna al Parte_1 pagamento in favore di di € 152.560,32 oltre interessi legali dalla domanda al saldo Controparte_1 ed alla rifusione del 75% delle spese processuali che, per l'intero, liquida in € 7.052 per compensi ed €
785 per rimborsi per il primo grado di giudizio ed in € 7.160 per compensi per il presente grado, oltre,
pagina 10 di 11 su ciascun importo, a spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, compensandole per la rimanente parte;
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 le somme ricevute in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
[...] interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.11.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria SS Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1795/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Matteo Massimo D'Argenio
contro
:
Controparte_1
Avv. Maria Paola Marro
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, conveniva Controparte_1 [...]
(di seguito, solo dinanzi al Parte_1 Parte_1
Tribunale di Piacenza chiedendone la condanna, per quanto ancora rileva, all'adempimento del contratto di assicurazione sulla vita stipulato in data 24.6.2013 dal proprio marito, paracadutista incursore dell'Aereonautica Militare, a copertura del mutuo concessogli da essendo questi CP_2 deceduto a causa di una tragica fatalità occorsa durante un'operazione di addestramento, consistita nel lancio con il paracadute.
La compagnia assicuratrice si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, dato che l'evento accaduto non rientrava nell'alveo del rischio assicurato. Nello specifico, richiamava l'art. 6 delle condizioni di assicurazione rubricato “Esclusioni”, secondo cui “le coperture sono escluse nei seguenti casi: […]; i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche;
della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere” (doc. 5). pagina 1 di 11 L'adito Tribunale con sentenza n. 567/2023 accoglieva la domanda e condannava al Parte_1 pagamento dell'indennizzo assicurativo a favore dell'attrice pari ad euro 152.560,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ritenendo tale somma un debito di valore e quindi suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. proponeva appello alla sentenza affidandolo a due motivi, cui resisteva la Parte_1 CP_1
Il Consigliere Istruttore, esperiti gli incombenti della prima udienza, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 23.9.2025.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) la sentenza è errata nella parte in cui il giudice interpreta l'invocata clausola contrattuale di cui all'art. 6, lett. i) delle condizioni di assicurazione in senso restrittivo, limitando l'esclusione alle sole pratiche sportive di paracadutismo e non anche all'attività di paracadutismo svolta per motivi professionali, come nel caso in esame.
Al contrario di quanto afferma il giudice, la polizza assicurativa de qua, non copre i rischi derivanti dall'esercizio di attività pericolose ove l'evento si ponga in relazione causale con lo svolgimento di tali attività, a prescindere che le stesse siano di carattere sportivo o professionale, ed il paracadutismo è connotato da un elevato rischio che altera il sinallagma contrattuale e dunque non può essere ricompreso nella polizza, a prescindere dal fatto che sia praticato in ambito lavorativo o semplicemente ludico.
L'appellante lamenta che il criterio letterale e sistematico di interpretazione del contratto sia stato disatteso dal giudice di primo grado, al punto da attribuire alla clausola in questione un contenuto diverso e ristretto rispetto al suo significato testuale, limitando il significato di “pratica del paracadutismo” al solo ramo sportivo.
Critica, poi, il passaggio motivazionale della sentenza laddove inutilmente tratta delle “espressioni polisense”, in quanto, ad avviso dell'appellante, la clausola in esame non dà adito ad alcun dubbio interpretativo, essendo chiaro dal tenore letterale che siano intesi tutti gli ambiti in cui può essere praticata l'attività di paracadutismo;
pertanto, è errato il richiamo operato dal giudice di prime cure agli artt. 1362 e ss. c.c.;
2) in via subordinata, l'appellante censura la sentenza laddove la condanna alla corresponsione della rivalutazione monetaria configurandosi, secondo il giudice, un debito di valore, in quanto il debito di indennizzo dell'assicuratore “assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio
pagina 2 di 11 dell'assicurato e pertanto è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria”.
In realtà, il Tribunale ha confuso la polizza di cui è causa con altri tipi di assicurazione (responsabilità civile, ecc.) nei quali l'indennizzo ha una funzione di reintegrazione di un danno. In questo caso, invece, la polizza è espressamente collegata al contratto di mutuo, prevedendo l'art. 5 lett. a) delle condizioni contrattuali che, in caso di decesso, la somma dovuta sarebbe stata pari alla quota del debito residuo. Pertanto, la prestazione, avendo ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro, è da qualificarsi come obbligazione di valuta e non di valore, e quindi deve essere esclusa la conseguente automatica rivalutazione monetaria della somma dovuta.
Inoltre, la sentenza è viziata da ultrapetizione, posto che la ha chiesto la rivalutazione CP_1 monetaria solo come conseguenza della domanda subordinata di risoluzione contrattuale, rimasta assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
***
La Corte ritiene il primo motivo infondato.
Per la chiarezza espositiva e la completezza delle argomentazioni, conviene riportare il passo della motivazione nel quale il Tribunale interpreta la clausola di cui all'art. 6 delle condizioni di assicurazione rubricato “Esclusioni”:
“Ora, dal momento che ciascuna parte attribuisce alla medesima clausola un senso diverso (più favorevole a sé) rispetto a quello affermato dalla controparte ed in base alle rispettive interpretazioni,
l'Attrice pretende il pagamento dell'indennizzo e la Convenuta rifiuta di eseguire tale prestazione, occorre accertare la volontà comune delle parti, facendo applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362-1370 c.c., con la precisazione che le regole interpretative vincolano anche il terzo a favore del quale le parti hanno contrattato ex art. 1411 c.c.. In particolare, in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, non può essere considerato decisivo ai fini della ricostruzione della volontà dei contraenti, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo alla fine del processo interpretativo che non può fermarsi al tenore letterale delle parole ma deve prendere in considerazione tutti gli ulteriori elementi testuali ed extratestuali indicati dal legislatore, anche qualora le espressioni sembrano di per sé chiare, stante che un'espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella medesima dichiarazione o posta in relazione al contegno complessivo dei contraenti;
ne discende che l'interpretazione del negozio, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che obbliga l'interprete--dopo aver compiuto l'esegesi del testo -- di ricostruire sulla scorta della medesima le intenzioni dei contraenti e quindi, di verificare se queste siano coerenti pagina 3 di 11 con le restanti disposizioni del negozio e con il contegno dei medesimi contraenti. Pertanto, nell'interpretare una clausola negoziale, la comune intenzione delle parti deve essere individuata tanto esaminando il senso letterale delle parole alla luce dell'integrale contesto negoziale, ex art. 1363 c.c. quanto ricorrendo ai criteri di interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente finalizzati a permettere l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, attraverso un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano voluto proteggere con la stipulazione dell'atto negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver effettuato l'esegesi del testo, di ricostruire in base a questa l'intenzione delle parti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con il comportamento posto in essere dai contraenti stessi (Cassazione civile sez. III,
17/11/2021, n. 34795).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che l'art. 6, lett. i) del Contratto, il quale esclude l'operatività della polizza in caso di “attività sportive professionistiche;
dalla pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere” debba essere interpretato includendo nella clausole escludente solo le attività di paracadutismo sportivo e non anche il paracadutismo praticato in ambito lavorativo, in particolare, per quanto riguarda il caso che ci occupa, nel corso di un addestramento militare. A tale conclusione si giunge, in primo luogo, facendo applicazione del criterio testuale, il quale si basa sul significato espresso dalle parole del testo e dalle loro connessioni sintattiche, posto che l'espressione “pratica del paracadutismo” è preceduta dal riferimento alle attività sportive professionistiche e seguita dal riferimento agli sport aerei in genere e pertanto, non può che riferirsi anche essa al paracadutismo sportivo;
ciò è confermato, altresì, dalla circostanza che la locuzione in esame è collegata dalla congiunzione “o” alla “pratica … di sport aerei in genere” in funzione esplicativa, proprio per significare che l'indennizzo viene escluso allorquando la morte sia conseguenza di sport aerei in genere che ricomprendono anche la pratica del paracadutismo sportivo. Diversamente opinando si finirebbe per includere, in maniera poco coerente dal punto di vista sistematico, nella predetta clausola - la quale ha la finalità di raggruppare attività che hanno in comune l'elemento dello sport - la pratica del paracadutismo svolta nell'ambito dell'addestramento militare che nulla ha a che vedere con le finalità proprie delle attività sportive di natura hobbystica, trattandosi di attività imprescindibile per l'attività lavorativa che il militare svolge. Segnatamente, l'art. 1362, co. 1 c.c., allorché prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza pagina 4 di 11 ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass. (ord.) 22.8.2019, n. 21576; Cass.
4.5.2005, n. 9284); inoltre, con riferimento al canone sistematico l'art. 1363 c.c. prescrive che il giudice non può, nell'interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass. (ord.) 30.1.2018, n. 2267). Il predetto significato letterale trova conferma anche in taluni elementi extratestuali, come ad esempio l'attività lavorativa svolta dal sig. SS, di cui la Compagnia assicurativa era pacificamente a conoscenza, come risulta dalla documentazione versata in atti (ad esempio le buste paga dell'assicurato) e che porta a concludere che la comune intenzione delle parti era quella di escludere dalla copertura assicurativa l'evento morte verificatosi in conseguenza della pratica di attività sportive professionistiche e di pratiche sportive pericolose come quella del paracadutismo e degli sport aerei in genere ma non anche il paracadutismo praticato nel corso di addestramenti militari.
Assume rilievo, pertanto, anche il criterio comportamentale ex art. 1362, co. 2 c.c. nella misura in cui l'interesse del sig. SS e noto alla controparte, di ricevere - in caso di morte - la liquidazione in favore dei propri eredi di una somma, pari ad una quota del debito residuo calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e l'intero importo di capitale finanziato del mutuo oppure tra la somma assicurata e l'importo del debito residuo, in modo da non far di fatto ricadere il debito sugli eredi, risulterebbe gravemente compromesso nel caso in cui si dovesse finire per escludere dalla garanzia la pratica del paracadutismo militare e la Compagnia avendo offerto al Militare la polizza assicurativa di cui si discute ha inteso, consapevolmente, attribuire alla clausola in esame l'unico significato possibile, alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto e dell'utilità perseguita dall'assicurato.
Tale conclusione è anche coerente con il criterio della buona fede di cui all'art. 1366 c.c., dal momento che coincide con il significato su cui l'assicurato aveva fatto legittimo affidamento;
sicché la pretesa di far valere una interpretazione diversa risulterebbe scorretta e sleale. Alla medesima conclusione si giunge anche applicando la regola della coerenza di cui all'art. 1369 c.c., la quale dice che le espressioni polisense vanno intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto che, nel caso di specie, è la copertura per il caso di morte da qualunque causa;
di talché, devono essere interpretate in maniera rigorosa le clausole che escludono dalla copertura assicurativa il rischio morte, limitando l'operatività delle stesse alla morte avvenuta in conseguenza di pratiche pericolose a cui pagina 5 di 11 l'assicurato si espone volontariamente per semplice diletto e non certo perché tenuto all'obbligo di addestramento militare in ragione della peculiare attività lavorativa svolta. Infine, le clausole di una polizza che delimitano il rischio assicurato, ove inserite come nel caso di specie in condizioni generali sul modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., di talché, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo, e non all'assicurato, contraente debole che ha solo aderito senza partecipare alla redazione del testo;
ne consegue che anche in applicazione della regola dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c. non può che giungersi alla medesima conclusione. Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che la causa del decesso del sig. SS non possa integrare una condizione di esclusioni dell'indennizzo”.
Orbene, le censure proposte dall'appellante non scalfiscono minimamente né l'esaustiva analisi dei criteri legali di interpretazione del contratto compiuta dal Tribunale, né le argomentazioni con le quali il giudice, rigorosamente applicando i descritti criteri, interpreta la clausola pattizia oggetto di controversia.
Infatti, come precisa il primo giudice, nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare nel momento storico di riferimento mediante la stipulazione negoziale (Cass. Civ. 31811/2024
e 2173/2022).
Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve quindi essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. Civ. 11475/2024).
Ancora, “Il giudice deve fare applicazione altresì agli ulteriori criteri dell'interpretazione funzionale
(art. 1369 c.c.) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.), quali primari criteri di interpretazione soggettiva (e non già oggettiva) del contratto, il primo essendo volto a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e il secondo consentendo di escludere – mediante comportamento improntato a lealtà e a salvaguardia dell'altrui interesse – interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle pagina 6 di 11 clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale” (Cass. Civ., 22343/2014).
Centrale nell'ambito di questa indagine risulta essere il criterio dell'affidamento: l'art. 1366 c.c. impone di interpretare il contratto secondo buona fede, tenendo conto non solo del significato che colui dal quale proviene la dichiarazione ha attribuito alle parole usate, ma anche di quello che può ragionevolmente dare ad esse chi la riceve.
Nel caso in esame, è pacifico che la compagnia assicuratrice al momento della stipula fosse a conoscenza dell'attività lavorativa dell'assicurando – circostanza prospettata nell'atto di citazione di primo grado, non contestata dalla società assicuratrice ed affermata dal Tribunale a pag. 6 con motivazione non specificamente censurata con l'appello – e, dunque, risulta contrario al canone ermeneutico della buona fede estendere la limitazione prevista nella clausola di cui all'art. 6, lett. i) per il paracadutismo sportivo alla pratica del paracadutismo esercitata nell'espletamento dell'attività lavorativa;
ancor più se si considera che la predetta lettera i) dell'art. 6 cit. prevede attività esclusivamente di natura sportiva. Come correttamente osserva il Tribunale, “diversamente opinando si finirebbe per includere, in maniera poco coerente dal punto di vista sistematico, nella predetta clausola, la quale ha la finalità di raggruppare attività che hanno in comune l'elemento dello sport – la pratica del paracadutismo svolta nell'ambito dell'addestramento militare che nulla ha a che vedere con le finalità proprie delle attività sportive di natura hobbistica, trattandosi di attività imprescindibile per l'attività lavorativa che il militare svolge”.
A conferma della corretta interpretazione data alla clausola dal primo giudice, si osserva che ciascuna delle ulteriori esclusioni della copertura assicurativa elencati nell'art. 6 dalla lettera “a” alla lettera “j”, riguarda ambiti omogenei accomunati dallo stesso settore semantico: “Art. 6 Esclusioni. Le coperture sono escluse nei seguenti casi: a) dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero del Beneficiario;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, se e in quanto l'assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell'Assicurato quali: suicidio dell'Assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio;
gli atti autolesivi, la mutilazione volontaria;
i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico,
o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) pagina 7 di 11 partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) Infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla Data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
g) sinistri conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive
Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate”.
La circostanza che ciascuna lettera tratti specificamente eventi riconducibili ad un'area omogenea
(dolo, guerra, intenzionalità dell'assicurato, incidenti aerei, corse di velocità, infortuni e malattie …) testimonia il fatto che la lett. i) sia stata voluta per escludere dalla copertura assicurativa le attività sportive pericolose, tra cui senz'altro quella di paracadutismo, esplicitata tra gli altri “sport aerei in genere” a titolo esemplificativo. Un'interpretazione di segno diverso sarebbe contraria al canone di buona fede in materia di interpretazione del contratto e non si comprenderebbe il motivo per il quale, accanto a “sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche” da un lato, e “di sport aerei in genere” dall'altro, vi sarebbe ricompresa in mezzo la pratica del paracadutismo disgiunta all'ambito sportivo. Se la volontà dell'assicuratore fosse stata escludere l'attività di paracadutismo tout court, questa sarebbe stata inserita in una clausola a parte, non all'interno della lettera i) che si occupa del campo sportivo.
Anche ammettendo – e questa Corte lo esclude – che l'art. 6, lett. i) ponga un dubbio interpretativo su ciò che le parti abbiano inteso escludere dalla polizza, soccorre l'art. 1370 c.c. il quale postula che “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, in caso di dubbio, a favore dell'altro”. Risulta evidente come, nel caso in esame, il regolamento contrattuale predisposto unilateralmente dall'ente assicuratore e accettato dal contraente debole renda applicabile l'art. 1370 c.c.
Ancora, si condividono le argomentazioni del giudice di prime cure con riguardo alla rilevanza del criterio comportamentale delle parti ex art. 1362, co. 2 c.c.: di professione paracadutista CP_3 incursore dell'Aereonautica Militare, stipulò il contratto assicurativo a favore della moglie, qui parte appellata, con l'interesse di farle ricevere, in caso di morte, la liquidazione di una somma che le permettesse di estinguere il mutuo e di non essere gravata da tale debito, interesse che risulterebbe completamente disatteso qualora si escludesse dalla garanzia la pratica del paracadutismo esercitata nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Considerate le circostanze del caso concreto, tenuto conto dell'utilità perseguita con la stipula del contratto e della professione che l'assicurato già svolgeva al momento della conclusione del negozio, pagina 8 di 11 ben nota all'assicuratore, risulta evidente la comune volontà di escludere dalla garanzia l'evento mortale in conseguenza della pratica di sport pericolosi e quindi del solo paracadutismo sportivo.
Il secondo motivo d'appello censura il capo della sentenza concernente la rivalutazione monetaria dell'indennizzo dovuto. Infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto che “il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato e pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria”.
Il principio richiamato dal Tribunale è stato da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ. 15868/2015, 16229/2023 e, di recente, 7216/2025), ma in materia di assicurazione contro i danni, considerata la funzione di reintegra del patrimonio dell'assicurato nei limiti del danno subito.
L'assicurazione stipulata dal marito di parte appellata, invece, non è contro i danni, bensì funzionalmente collegata al contratto di mutuo erogato dalla banca come espressamente CP_2 indicato al punto B3 della nota informativa ove si legge “Il contratto è abbinato al Mutuo ovvero al
Finanziamento Energia erogato dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.” (pag. 2 doc. 5 fascicolo
[...]
e l'art. 5 sulle “Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative” per il caso di Pt_1 decesso prevede:
“…
(II) Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all'art. 6, il rischio coperto è il decesso qualunque possa esserne la causa.
(III) Prestazione assicurativa
Fermi i massimali di cui all'art. 9, l'Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito
Residuo, esclusi eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento, calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e:
- l'intero importo di capitale finanziato del Mutuo oppure del Finanziamento Energia, in caso di Mutuo
o di Finanziamento Energia di nuova erogazione;
- l'importo del debito residuo del Mutuo oppure del Finanziamento Energia calcolato al momento dell'adesione, in caso di Mutuo o di Finanziamento Energia già in essere al momento dell'adesione.
Nel caso descritto nell'art. 3.2.2 l'Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito
Residuo, esclusi eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento, calcolata sulla base di un piano di ammortamento francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla durata di ammortamento indicate nel Modulo di Adesione e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 5,50%”. pagina 9 di 11 Emerge quindi che l'evento morte coperto dalla polizza assicurativa in esame, pur intrinsecamente dannoso, viene considerato non per tale carattere, ma per la sua idoneità ad incidere su interessi fondamentali della persona – e segnatamente dei congiunti del defunto – senza margini di operatività del principio indennitario, ma assolvendo una funzione prettamente previdenziale in favore degli eredi dell'assicurato. Pertanto, l'obbligazione della compagnia assicurativa è un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, avendo ad oggetto la quota di capitale residuo al verificarsi dell'evento morte, con l'effetto che pare indubbio che la stessa abbia natura di debito di valuta e non di valore. Conseguentemente, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. civ., Sez. Un., n. 5743/2015).
Non avendo parte appellata allegato e dimostrato di aver subito un maggior danno da svalutazione monetaria dell'indennizzo, la rivalutazione monetaria della somma non può essere riconosciuta.
Pertanto, assorbita la censura riguardante l'ultrapetizione, è fondata la censura sub 2) dell'appello.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza va riformata per quanto di ragione, come da dispositivo.
L'appellata deve essere condannata a restituire, come richiesto, le somme ricevute in eccesso rispetto a quanto dovuto, oltre interessi dal pagamento al saldo (fra le tante, Cass. Civ. 28646/2021).
In una valutazione complessiva dell'esito della lite, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura di un quarto delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che, per l'intero, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta, sono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014 e sono poste a carico dell'appellante in forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
567/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza e in parziale modifica della stessa:
- condanna al Parte_1 pagamento in favore di di € 152.560,32 oltre interessi legali dalla domanda al saldo Controparte_1 ed alla rifusione del 75% delle spese processuali che, per l'intero, liquida in € 7.052 per compensi ed €
785 per rimborsi per il primo grado di giudizio ed in € 7.160 per compensi per il presente grado, oltre,
pagina 10 di 11 su ciascun importo, a spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, compensandole per la rimanente parte;
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 le somme ricevute in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
[...] interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.11.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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