Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 2105/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2105/25 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Boldrini Parte_1
e dall'avv. Giacomo Lesca parte ricorrente C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Roberta Pellerino
parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 25 maggio 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Con atto depositato in data 6 marzo 2025, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento della pensione di vecchiaia in cumulo a far data CP_1 dal 01/02/2021.
Costituendosi in giudizio l' ha dichiarato di aver provveduto a liquidare CP_1 la prestazione richiesta con la decorrenza come da domanda.
All'odierna udienza parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, in corso di causa, dell'importo richiesto.
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Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, pronuncia che va adottata qualora siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Civ. Sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553). II
Quindi, essendo cessata la materia del contendere sulla domanda principale l'onere delle spese processuali, deve essere ripartito secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 1990, n. 46; Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1999, n. 2937).
Pertanto, agli esclusivi fini di determinare la parte virtualmente soccombente, si osserva che:
➢ il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti è stato determinato dal pagamento da parte dell' dell'importo CP_1 richiesto, in un momento successivo al deposito e alla notificazione del ricorso (Cfr. nota in data 11 aprile CP_1
2025);
➢ non è stato provato, che tale adempimento sia stato effettuato in forza di elementi precedentemente non conosciuti dall' ; CP_1
➢ alla luce delle circostanze ora illustrate si ritiene che parte convenuta sia virtualmente soccombente nel presente giudizio che è stato proposto e coltivato proprio a causa della sua condotta;
➢ quindi, in applicazione del principio di causalità posto dall'art. 91 cpc, si deve ritenere che la convenuta, con la sua condotta, abbia provocato l'inutile svolgimento dell'attività processuale che, pertanto, deve esserle addebitato.
In conclusione, accertata la soccombenza virtuale di parte convenuta, in applicazione dell'art. 91 cpc le spese vanno poste a carico dell' . CP_1
La quantificazione delle spese è disposta in base al valore della causa ma nello scaglione minimo in considerazione dell'unicità della questione trattata e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione.
2 RGL 2105/25
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dato atto dall'avvenuto pagamento dell'importo richiesto, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda formulata da parte ricorrente nei confronti dell' ; CP_1 dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente, dell'importo di €. 3.291,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA, se dovuta e CPA a titolo di rifusione delle spese processuali del presente giudizio.
Torino, 27 maggio 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
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