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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2328/2023
Il giorno 05/06/2025, nella causa iscritta al n RG 2328 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2328/2023 promossa da:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Civitavecchia, in Via Borghese n. 2, con l'avv. C.F._2
FERSINI PIER ANGELO ), dal quale rappresentati e difesi giusta procura C.F._3 in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
), e per essa quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma P.IVA_3
Via del Corso n. 47 con l'avv. MASTRAPASQUA SILVIA ( ), dal quale C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 12 1. e hanno instaurato il giudizio di merito ex art. 616 Parte_1 Parte_2
c.p.c. relativo all'opposizione all'esecuzione immobiliare iscritta al n. RGE 100/2022 a loro carico, evidenziando che l'ordinanza del GE che aveva accolto l'istanza di sospensione della procedura ai sensi dell'art. 624 c.p.c. è stata riformata in sede di reclamo.
A fondamento dell'opposizione, hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire della mandataria del creditore procedente in quanto sfornita del potere di rappresentanza nel procedimento esecutivo nonché in difetto di prova che il mutuo azionato rientri nell'operazione di cartolarizzazione ex adverso dedotta;
inoltre, hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo per difetto della traditio e per difetto di causa, atteso che le somme erogate sono state destinate quasi esclusivamente al ripianamento della pregressa esposizione debitoria di quale Parte_1
CP_ fideiussore della Di.Gi.Star. secondo la prospettazione degli opponenti, quindi, il contratto di mutuo, lungi dal porre il mutuatario nella effettiva disponibilità della somma mutuata, costituisce una mera fictio juris posta in essere al fine della rimodulazione dell'obbligazione restitutoria, sussistente nei confronti dell'Istituto mutuante, con conseguente modifica (accessoria) della originaria obbligazione derivante dal rapporto fideiussorio ed indebita acquisizione di garanzie reali e personali da parte di il contratto integrerebbe al più la fattispecie di mutuo di scopo convenzionale Parte_2
(o mutuo solutorio), con conseguente invalidità della garanzia ipotecaria prestata da Parte_2
o ancora come mutuo condizionato, come tale non idoneo ad assumere l'efficacia di titolo
[...] esecutivo;
inoltre, hanno eccepito la nullità del mutuo anche per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
ulteriore conseguenza delle superiori eccezioni sarebbe poi la decadenza della disciplina di privilegio propria del mutuante ex art. 38 TUB, con conseguente invalidità dell'espropriazione forzata non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41 TUB;
hanno poi eccepito l'annullabilità della fideiussione e della garanzia ipotecaria rilasciate da
[...] per errore e/o per dolo e ne hanno chiesto la liberazione ai sensi degli artt. 1955, 1956 Parte_2
e 1957 c.c.; infine, hanno eccepito la nullità della fideiussione e/o delle singole sue clausole in quanto in contrasto con la normativa Antitrust.
Si è costituita e per essa, quale mandataria, (già Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del
[...] tentativo di mediazione e contestando nel merito le avverse deduzioni ed eccezioni.
L' è rimasta contumace. Controparte_1
3 di 12 La causa è stata assegnata al Giudice scrivente in ragione della incompatibilità del precedente assegnatario ed è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta è destituita di fondamento, stante la non applicabilità della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs.
28/2010 ai giudizi di opposizione all'esecuzione, come quello di cui si tratta, giusto il disposto del comma 4 lett. e) della medesima disposizione.
3. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Circa la legittimazione attiva del creditore procedente, devono essere richiamate le considerazioni, in punto di fatto e di diritto, già svolte dal Collegio in sede di reclamo di cui all'ordinanza del 9.6.2023.
Parte opponente ha contestato il difetto di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla mancanza di prova della inclusione del credito per cui è causa nell'ambito della cessione di crediti “in blocco” ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 stipulata tra Intesa San Paolo s.p.a., quale cedente, e quale cessionaria. Controparte_2
In proposito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/1993, in caso di cessione a
Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 cc", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione (costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i
4 di 12 rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004); a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268 /2018, "una cosa è l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione-, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima; in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass. 4116/2016).
Nel caso di specie, come già evidenziato dal Collegio in sede di reclamo, l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. n. 52 DEL 5.05.2018 (doc. 3 memoria di costituzione ) indica CP_2 che ha acquistato pro soluto da Intesa San Paolo Spa tutti i crediti (per capitale, CP_2 interessi, anche di mora, accessori , spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti per ciascuno di essi da contratti di mutuo, di aperture di credito, o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e giuridiche e sorti nel periodo compreso per ciascuno dei cedenti tra il 1.01.1955 e il 31.12.2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
Il credito per cui è causa, originato dal contratto di mutuo fondiario del 2005 per il quale risultano insoluti i ratei sin dal 31.12.2013, deve quindi ritenersi incluso nella cessione in applicazione dell'enunciato criterio.
5 di 12 L'inclusione del credito nella cessione si deduce anche dall'elenco dei crediti ceduti consultabile mediante collegamento virtuale contenuto nella memoria al sito internet della cedente richiamato nell'avviso di cessione, nonché dalla dichiarazione della cedente, prodotta da parte convenuta al doc. 8 del proprio fascicolo.
Quanto alla contestata sussistenza dei poteri di rappresentanza processuale in capo ad
[...]
la questione va agevolmente superata in base alla procura speciale notarile prodotta da CP_3 parte convenuta, rilasciata da in favore di ora denominata Controparte_2 CP_4 [...]
(cfr. visura camerale in atti), con cui sono stati conferiti poteri di rappresentanza CP_3 sostanziale e processuale in riferimento all'attività, anche giudiziale, di riscossione di crediti.
L'ampiezza dei poteri conferiti deve far ritenere sussistente il potere di rappresentanza processuale in capo alla mandataria anche per la fase esecutiva di cui si tratta.
4. Nel merito, la principale questione sollevata dagli opponenti attiene alla dedotta inesistenza e/o nullità e/o invalidità/inefficacia del contratto di mutuo in quanto la Banca mutuante ha utilizzato Co la somma indicata in contratto per ripianare il debito della correntista DI.GI.STAR. acquisendo indebitamente garanzie reali e personali da parte di un terzo ( , con Parte_2 conseguente difetto della causa tipica dei mutui fondiari e difetto di traditio, dovendosi piuttosto configurare l'operazione alla stregua di un mutuo di scopo convenzionale o mutuo solutorio.
Sul punto, si è delineato un contrasto giurisprudenziale, recentemente composto dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con sentenza n. 5841 del 05/03/2025, con cui si è affermato che “È valido
e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Invero, in merito alla possibilità di configurare una effettiva traditio delle somme date in mutuo quando le stesse siano contestualmente destinate a ripianare debiti pregressi, si era formato un primo orientamento, tradizionale e prevalente (già affermato da Cass. n. 5193 del 09/05/1991; Cass.
n. 11116 del 12/10/1992; Cass. n. 1945 del 08/03/1999; più recentemente ribadito, con maggiore dovizia di argomenti, da Cass. n. 23149 del 25/07/2022; Cass. n. 37654 del 30/11/2021; Cass. n. 724 del 18/01/2021; Cass. n. 16377 del 09/06/2023; Cass. n. 31560/2023; Cass. n. 5151/2024; Cass. n.
2779/2024), secondo cui il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita
6 di 12 dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante, in quanto l'effettività della traditio è in tal caso dimostrata dal fatto che l'impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa, che costituisce una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata.
Un secondo orientamento, emerso in anni più recenti (Cass. n. 20896 del 05/08/2019; Cass.
n. 7740 del 08/04/2020; Cass. n. 1517 del 25/1/2021), ha sostenuto all'opposto che il mutuo solutorio configura un'operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario;
esso determina dunque, di regola, i soli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista e senza che tale contratto sia idoneo a costituire titolo esecutivo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno inteso dare continuità al primo dei due orientamenti, evidenziando che l'accredito della somma mutuata, sebbene finalizzato all'immediato utilizzo da parte della Banca mutuante per l'estinzione della pregressa esposizione debitoria, non può essere qualificato giuridicamente come un'operazione fittizia o apparente, essendo idoneo a far conseguire al mutuatario la disponibilità giuridica della somma stessa. È stato altresì affermato che il cd. “mutuo solutorio” non integra un mutuo di scopo – che si ha allorquando una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista
(Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n.
24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale – in quanto in esso l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma si colloca su di un piano ulteriore e distinto in senso logico e giuridico, dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
Giova rilevare che con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha altresì espressamente escluso che la finalizzazione del mutuo fondiario al ripianamento di debiti pregressi dia luogo alla
7 di 12 nullità del contratto per mancanza di causa, dovendosi escludere che, nel mutuo fondiario, lo scopo del finanziamento rilevi quale causa del contratto. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo “poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria” (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n.
4792 del 2012; n. 9511 del 2007).
Ne deriva il rigetto della questione principale prospettata dagli opponenti.
Pertanto, dovendosi qualificare il contratto di mutuo azionato quale mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 TUB, ne deriva l'esonero del creditore procedente dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo al debitore ai sensi di legge.
Inoltre, non potendosi ritenere integrata una fattispecie di nullità o inesistenza del contratto di mutuo, deve essere respinta anche l'eccezione di annullabilità della fideiussione e della garanzia ipotecaria rilasciate da che era appunto motivata in base alla deduzione che “se Parte_2 fossero state conosciute le circostanze sopra riferite in ordine all'inesistenza del contratto di mutuo, l'opponente SI.ra non avrebbe certo sottoscritto le fideiussioni” (pag. 19 della citazione). Parte_2
Parimenti infondata si rivela altresì la questione relativa alla eccepita liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c., che risulta argomentata dagli opponenti sempre con riferimento alla questione della illiceità del mutuo fondiario già esaminata (pagg. 20-21 della citazione).
5. Parte opponente ha altresì dedotto la nullità del contratto di mutuo fondiario per cui è causa, in quanto concesso per un importo eccedente il limite massimo finanziabile ‒ fissato dalla
Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) – nell'ottanta per cento del valore dell'immobile.
Orbene, deve escludersi che la violazione del limite di finanziabilità dia luogo ad una ipotesi di nullità contrattuale, per le ragioni di seguito esposte.
La citata disposizione dispone che “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” e, al secondo comma, che “la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
8 di 12 Sulla base di tale norma il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'Italia con aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» in G.U. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
Ciò posto, va sin d'ora rilevato che, come dedotto dagli stessi opponenti, nel caso di specie il contratto di mutuo era assistito da ulteriori garanzie, di natura personale, in aggiunta a quella ipotecaria e, pertanto, ai sensi della disposizione citata, era consentito aumentare l'importo finanziabile al cento per cento del valore del bene.
In ogni caso, la questione di nullità prospettata da parte opponente è infondata anche in astratto.
L'orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza n. 26672/2013 della Suprema
Corte (conformi sentenze successive: cfr. Cass. n. 27380/2013, Cass. n. 22446/2015, Cass. n.
13164/2016) ha escluso che la previsione del limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, TUB costituisca una ipotesi rientrante nell'ambito applicativo dell'articolo 117 TUB e, pertanto, ha escluso la configurabilità di una fattispecie di nullità testuale in quanto non prevista dalla legge;
inoltre, ha altresì escluso la configurabilità nella violazione del limite di finanziamento di una nullità virtuale per contrarietà a norme imperative.
L'orientamento sin qui riassunto è stato sottoposto a critica con la sentenza della Suprema
Corte n. 17352/2017 della prima sezione (seguita da sentenze successive conformi: cfr. Cass. n.
19016/2017, Cass. n. 6586, 11201, 13286 e 29745 del 2018, Cass. n. 10788/2022) che, pur condividendo l'affermazione circa la non riconducibilità della fattispecie in esame alla nullità di cui all'articolo 117, ottavo comma, TUB ed escludendo la ricorrenza di una nullità testuale, ha tuttavia ritenuto che la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca d'Italia ex articolo 38, secondo comma, TUB “si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi 'fondiario'” ed ha ravvisato nella sua violazione un'ipotesi di nullità virtuale per contrarietà a norma imperativa.
Il contrasto giurisprudenziale è stato di recente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, con sentenza n. 33719 del 16/11/2022, nella quale, dopo aver dato atto che va in ogni caso
9 di 12 esclusa la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'articolo 117, ottavo comma, TUB, è stata risolta in senso negativo la questione controversa circa la possibilità di qualificare in termini di nullità virtuale il contratto di mutuo fondiario viziato per superamento del limite di finanziamento, mediante la seguente enunciazione di principio: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Pertanto, l'opposizione è infondata anche sotto tale profilo.
6. In merito all'obbligazione fideiussoria assunta da gli opponenti Parte_2 hanno poi eccepito la liberazione del fideiussore ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c..
Sotto il primo profilo, va ricordato che il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche
(Cass. civ. n. 2524 del 07/02/2006).
Peraltro, in tema di liberazione del fideiussore, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta "ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. (cfr. Cass. civ.
n. 4112 del 02/03/2016: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva considerato irrilevante la mancata richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiussore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e dello stato di loro convivenza).
10 di 12 Ciò posto, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova dell'assunto posto alla base della doglianza in esame, che pertanto non può trovare accoglimento.
Sotto il secondo profilo, va rilevato che tra le condizioni contrattuali relativi alla fideiussione in esame vi è anche l'espressa rinuncia al beneficio dei termini di cui all'art. 1957 c.c. che quindi deve intendersi convenzionalmente derogato.
In proposito, assume quindi rilievo l'ulteriore eccezione formulata dagli opponenti di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa Antitrust.
Gli opponenti hanno dedotto la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990, in quanto contenenti clausole sostanzialmente conformi allo schema predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, relativamente alle seguenti clausole (nn. 2-6-8 dello schema ABI): a) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd.
«clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Secondo quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. Un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che incombeva sugli odierni opponenti la dimostrazione rigorosa della conformità delle clausole sottoscritte con quelle contenute nello schema
ABI censurato dalla Banca d'Italia. Tale onere non è stato adempiuto anzitutto su un piano assertivo,
11 di 12 atteso che gli odierni opponenti non hanno neppure indicato quali clausole dei contratti dagli stessi rispettivamente sottoscritti siano da ritenersi conformi allo schema ABI.
Sul punto, si rileva che la fideiussione in questione non è conforme allo schema ABI anzitutto quanto all'oggetto dell'obbligazione, che è di natura specifica e non generica, e in secondo luogo anche con riferimento alla formulazione letterale delle condizioni contrattuali della fideiussione, che non ricalcano pedissequamente quelle contenute nello schema ABI sanzionato.
Peraltro, trattasi di fideiussione incorporata nell'atto di mutuo redatto dal Notaio e non invece di un modello ad uso generalizzato della Banca.
Inoltre, deve rilevarsi che, anche in caso di accoglimento della eccepita questione di nullità delle fideiussioni, non ne deriverebbe l'invalidità dell'intero contratto, che resterebbe valido con la sola esclusione delle clausole conformi allo schema ABI (il cui contenuto è stato sopra riportato).
Pertanto, era onere degli opponenti argomentare l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1957
c.c. con specifiche allegazioni, in riferimento a concrete circostanze di carattere temporale che invece non sono state fornite.
In conclusione, l'opposizione è infondata anche sotto tale profilo e merita di essere integralmente respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna gli opponenti al pagamento in favore della società convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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