Ordinanza cautelare 28 luglio 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01669/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA NA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4FB355E5E, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Bonanni, Patrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
Comune di Milano - Area Gare Opere Pubbliche, non costituito in giudizio;
nei confronti
Edilcostruzioni Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Motta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Flavio Baracchini, 1;
per l'annullamento
− del provvedimento Prot. n. 09/04/2025.0195812.U. del 9.4.2025, comunicato in pari data, con cui il Comune di Milano ha comunicato l’esclusione, decisa nella seduta del 7.04.2025, della Soc. F.lli NA S.r.l dalla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto n. 43/2024 avente ad oggetto “novecentopiùcento” riconversione e annessione dell’edificio “secondo arengario” al museo del novecento” (CIG: B4FB355E5E);
− del verbale di gara della seduta del 07.04.2025, e delle operazioni svolte nella seduta medesima, con cui è stata decisa l’esclusione della Soc. RA NA S.r.l;
− della proposta di aggiudicazione del 28.04.2025 intervenuta in favore di Edilcostruzioni Group S.r.l.;
− dell’aggiudicazione dell’appalto in favore di Edilcostruzioni Group S.r.l. ove intervenuta;
− del disciplinare di gara, ove occorra, nella parte in cui ha precisato che “le lavorazioni di cui alle categorie OS30, OS2-A, OS18-A, OS28, OS4 e OS3, devono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in possesso delle relative qualificazioni. In alternativa, qualora per dette categorie scorporabili il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente, dovrà integralmente subappaltare le relative lavorazioni ad imprese con idonea qualificazione. Trattandosi di subappalto necessario-qualificatorio, la dichiarazione di subappalto non dovrà contenere espressioni che riconducano ad una “eventuale” volontà di ricorrere al subappalto, pena l’esclusione dalla procedura per mancanza del requisito di qualificazione” e che “considerato che nell’oggetto dell’appalto rientrano opere scorporabili di cui alle categorie OS30 (…) OS28, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni devono obbligatoriamente, pena l’esclusione, essere subappaltate ad imprese in possesso di idonea qualificazione”, laddove possa interpretarsi (in malam partem) nel senso di imporre al concorrente il subappalto totale dell’intera categoria scorporabile anche nei casi in cui lo stesso sia qualificato ai sensi di legge per eseguirne una parte;
− ove occorra, del chiarimento n. 14, con cui il Comune di Milano ha affermato che “come previsto dal disciplinare di gara, tutte le categorie scorporabili, e quindi anche le categorie OS18-A e OS4, sono interamente subappaltabili; il concorrente che non possiede le qualificazioni per le categorie OS18-A e OS4, deve possedere i relativi requisiti con riferimento alla cat. prevalente OG2 e, pena l’esclusione, trattandosi di subappalto necessario-qualificatorio, deve subappaltare interamente le predette categorie OS18-A e OS4, come previsto dal disciplinare di gara”, laddove possa interpretarsi (in malam partem) nel senso di imporre al concorrente il subappalto totale dell’intera categoria scorporabile anche nei casi in cui lo stesso sia qualificato ai sensi di legge per eseguirne una parte;
− ove occorra, della Determina Dirigenziale n. 11974 del 18.12.2024, con cui è stato autorizzato l’espletamento della procedura di gara di cui si discute, laddove possa interpretarsi (in malam partem) nel senso di imporre al concorrente il subappalto totale dell’intera categoria scorporabile anche nei casi in cui lo stesso sia qualificato ai sensi di legge per eseguirne una parte;
− ove occorra, di tutti gli atti di indizione della procedura, anche se ignoti, sconosciuti e non comunicati;
− di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;
NONCHÉ
per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, la piena disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 C.P.A),
e per la conseguente condanna dell’Ente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL AR S.R.L. il 4\7\2025:
- degli atti gravati con il ricorso introduttivo;
− del provvedimento di aggiudicazione adottato con DD 4653 del 10.06.2025, comunicata il successivo 11.06.2025;
− della nota Prot. 11/06/2025.0310259.I di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
− ove occorra, della nota del 5.06.2025- Prot. 06/06/2025.0299578.U. con cui il Comune di Milano ha disatteso la richiesta della soc. RA NA di soprassedere dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore di altro operatore economico sino alla conclusione del presente giudizio innanzi al TAR;
− di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;
NONCHÉ
per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, la piena disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 C.P.A),
e per la conseguente condanna dell’Ente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL AR S.R.L. il 29\9\2025 :
EL OR R.G. n. 1669/2025 PROPOSTO
“PER L’ANNULLAMENTO,
− del provvedimento Prot. n. 09/04/2025.0195812.U. del 9.4.2025, comunicato in pari data, con cui il Comune di Milano ha comunicato l’esclusione, decisa nella seduta del 7.04.2025, della Soc. F.lli NA S.r.l dalla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto n. 43/2024 avente
ad oggetto “novecentopiùcento” riconversione e annessione dell’edificio “secondo arengario” al museo del novecento” (CIG: B4FB355E5E) (doc. 6);
− del verbale di gara della seduta del 07.04.2025, e delle operazioni svolte nella seduta medesima, con cui è stata decisa l’esclusione della Soc. RA NA S.r.l (doc. 5);
− della proposta di aggiudicazione del 28.04.2025 intervenuta in favore di Edilcostruzioni Group S.r.l. (doc. 7);
− dell’aggiudicazione dell’appalto in favore di Edilcostruzioni Group S.r.l. ove intervenuta;
− del disciplinare di gara, ove occorra, nella parte in cui ha precisato che “le lavorazioni di cui alle categorie OS30, OS2-A, OS18-A, OS28, OS4 e OS3, devono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in possesso delle relative qualificazioni. In alternativa, qualora per dette categorie scorporabili il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente, dovrà integralmente subappaltare le relative lavorazioni ad imprese con idonea qualificazione. Trattandosi di subappalto necessario-qualificatorio, la dichiarazione di subappalto non dovrà contenere espressioni che riconducano ad una “eventuale” volontà di ricorrere al subappalto, pena l’esclusione dalla procedura per mancanza del requisito di qualificazione” (pag. 5) e che “considerato che nell’oggetto dell’appalto rientrano opere scorporabili di cui alle categorie OS30 (…) OS28, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni devono obbligatoriamente, pena l’esclusione, essere subappaltate ad imprese in possesso di idonea qualificazione” (pag. 19), laddove possa interpretarsi (in malam partem) nel senso di imporre al concorrente il subappalto totale dell’intera categoria scorporabile anche nei casi in cui lo stesso sia qualificato ai sensi di legge per eseguirne una parte (doc. 3);
− ove occorra, del chiarimento n. 14, con cui il Comune di Milano ha affermato che “come previsto dal disciplinare di gara, tutte le categorie scorporabili, e quindi anche le categorie OS18-A e OS4, sono interamente subappaltabili; il concorrente che non possiede le qualificazioni per le categorie OS18-A e OS4, deve possedere i relativi requisiti con riferimento alla cat. prevalente OG2 e, pena l’esclusione, trattandosi di subappalto necessario-qualificatorio, deve subappaltare interamente le predette categorie OS18-A e OS4, come previsto dal disciplinare di gara (pag. 5)”, laddove possa interpretarsi (in malam partem) nel senso di imporre al concorrente il subappalto totale dell’intera
categoria scorporabile anche nei casi in cui lo stesso sia qualificato ai sensi di legge per eseguirne una parte (doc. 4);
− ove occorra, della Determina Dirigenziale n. 11974 del 18.12.2024, con cui è stato autorizzato l’espletamento della procedura di gara di cui si discute, laddove possa interpretarsi (in malam partem) nel senso di imporre al concorrente il subappalto totale dell’intera categoria scorporabile anche nei casi in cui lo stesso sia qualificato ai sensi di legge per eseguirne una parte (doc. 1);
− ove occorra, di tutti gli atti di indizione della procedura, anche se ignoti, sconosciuti e non comunicati;
− di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;
nonché, in ragione del primo atto di motivi aggiunti, “per l’annullamento, previa sospensiva
− del provvedimento di aggiudicazione adottato con DD 4653 del 10.06.2025 (doc. 12), comunicata il successivo 11.06.2025;
della nota Prot. 11/06/2025.0310259.I di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (doc. 13);
− ove occorra, della nota del 5.06.2025- Prot. 06/06/2025.0299578.U. con cui il Comune di Milano ha disatteso la richiesta della soc. RA NA di soprassedere dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore di altro operatore economico sino alla conclusione del presente giudizio innanzi al TAR (doc. 11);
− di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente”;
nonché, in ragione del presente atto di motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensiva
− del provvedimento di esclusione assunto della Commissione di Gara nella seduta del 10.09.2025 in cui “Il Presidente di gara, visto l’Atto di Valutazione Prot. 08/09/2025.0457467.I., dichiara che a carico dell’operatore economico LL AR SR, già escluso dalla presente procedura per le ragioni indicate nel verbale di gara
del 07/04/2025, sussiste un ulteriore motivo di esclusione in quanto, a seguito della verifica dell’offerta anomala del suddetto operatore economico, non risulta dimostrata l’attendibilità dell’offerta presentata per le motivazioni di cui in premessa” (cfr. Verbale seduta del 10.09.2025, doc. 23);
− della nota Prot. 10/09/2025.0463093.U. del 10.09.2025 con cui il Comune di Milano ha comunicato il suddetto provvedimento di esclusione (doc. 24);
− dell’“atto di valutazione finale relativo all’offerta dichiarata anomala dell’operatore economico RA NA S.r.l.” Prot. 08/09/2025.0457467.I del 8.9.2025, richiamato nel provvedimento di esclusione, con cui il RUP ha concluso che “non risulta dimostrata l’attendibilità dell’offerta” (doc. 22);
− delle operazioni di verifica di congruità svolte dall’Ente, con i relativi verbali successivamente conosciuti (verbale n. 1 del 31.07.2025; doc. 20; verbale n. 2 del 3.09.2025 con cui “il Responsabile Unico del Progetto ritiene conclusa con esito negativo la verifica dell’offerta presentata dall’operatore economico LL AR SR per l’appalto in oggetto”; doc. 21);
− ove occorra, della nota Prot. 08/07/2025.0366527.U. con cui il Comune di Milano ha avviato la verifica di congruità dell’offerta della RA NA S.r.l. (doc. 16);
− ove occorra, della nota Prot. 01/08/2025.0412266.U. con cui il Comune di Milano ha richiesto integrazioni alle spiegazioni fornite dalla RA NA S.r.l. (doc. 18);
− di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;
nonché
per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, la piena disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 C.P.A),
e per la conseguente condanna
dell’Ente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Edilcostruzioni Group S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. RT Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è stata esclusa dal Comune di Milano dalla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto n. 43/2024 avente ad oggetto “novecentopiùcento” riconversione e annessione dell’edificio “secondo arengario” al museo del novecento” (CIG: B4FB355E5E), sul presupposto che “ non risulta qualificato nella misura prevista dal disciplinare; infatti, essendo in possesso dei requisiti di partecipazione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS30 e OS28 con riferimento alla categoria prevalente, non ha dichiarato il subappalto necessario-qualificatorio in misura integrale, avendo indicato di voler subappaltare una percentuale dei lavori pari all’ 80%, contrariamente a quanto previsto dal disciplinare di gara (pag.5 e pag. 19 punto 9) in applicazione dell’art. 12, comma 2, lett. b) del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni con legge n. 80/2014 ”.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Illegittimità dell’esclusione per erronea interpretazione del regime normativo in materia di subappalto – violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, 2, 3, 5, 10 e 100 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt.1, 2 e 30 dell’allegato ii.12 al d.lgs. n. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione dell’art.12, co. 2 del d.l. n. 47/2014; violazione e/o falsa applicazione delle pertinenti disposizioni del disciplinare di gara (pag. 5 e 19); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 cost. (irragionevolezza) e dell’art. 41 cost. (libertà dell’iniziativa economica). violazione dell’art. 1655 del cod. civ.(organizzazione dell’appalto a cura e responsabilità dell’appaltatore). violazione del principio di concorrenza, proporzionalità e risultato. contraddittorietà e violazione dell’auto-vincolo; violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; eccesso di potere.
II. Violazione e/o falsa applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, cost. irragionevolezza e perplessità dell’istruttoria svolta.
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5 e 10 del d.lgs. n. 36/2023. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, cost. violazione e/o falsa applicazione dei principi del clare loqui, del favor partecipationis e della par condicio competitorum.
IV. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5 e 119 del d.lgs. n. 36/2023. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, cost. violazione e/o falsa applicazione dell’auto-vincolo assunto in sede di determina a contrarre n. 11974 del 18.12.2024.
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5 e 119 del d.lgs. n. 36/2023. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, cost. violazione e/o falsa applicazione dell’auto-vincolo assunto in sede di determina a contrarre n. 11974 del 18.12.2024.
V. Violazione del contraddittorio e del soccorso istruttorio – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5 e 10 e 119 del d.lgs. n. 36/2023. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, cost. violazione e/o falsa applicazione del principio del contraddittorio.
VI. In via subordinata: illegittimità della lex specialis ove in ipotesi interpretabile nel senso fatto proprio dall’ente – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 10 e 119 del d.lgs. n. 36/2023. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, cost. violazione e/o falsa applicazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, del favor partecipationis e della par condicio competitorum.
VII. In via ulteriormente subordinata – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63 e 61 della direttiva ue 2014/24 e degli artt. 49 e 56 del tfue. richiesta di rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’unione europea.
VIII. Chiede quindi il risarcimento del danno nel caso in cui non sia possibile l’esecuzione diretta.
2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione adottato con DD 4653 del 10.06.2025 (doc.12), comunicata il successivo 11.06.2025, sollevando i seguenti motivi di impugnazione.
I. Illegittimità propria e derivata per i motivi già esposti con il ricorso introduttivo.
3. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione assunto della Commissione di Gara nella seduta del 10.09.2025 in cui “Il Presidente di gara, visto l’Atto di Valutazione Prot. 08/09/2025.0457467.I., dichiara che a carico dell’operatore economico LL AR SR, già escluso dalla presente procedura per le ragioni indicate nel verbale di gara del 07/04/2025, sussiste un ulteriore motivo di esclusione in quanto, a seguito della verifica dell’offerta anomala del suddetto operatore economico, non risulta dimostrata l’attendibilità dell’offerta presentata per le motivazioni di cui in premessa”, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
I. Superficialità della verifica e grave travisamento del contenuto dei giustificativi. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 5 e 110 del d.lgs. n. 36/2023. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 della direttiva 2014/24/ue; violazione e/o falsa applicazione delle clausole del disciplinare di gara riguardanti la verifica di congruità. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 cost. difetto di istruttoria. travisamento dei fatti; difetto di contraddittorio. arbitrarietà dell’azione amministrativa; sviamento di potere.
II. Mancanza del dovuto contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 cost., degli artt. 2, 5 e 110 del d.lgs. n. 36/2023. dell’art. 69 della direttiva 2014/24/ue; violazione e/o falsa applicazione delle clausole del disciplinare di gara riguardanti la verifica di congruità. violazione del principio del contraddittorio positivizzato nella l. 241/90; eccesso di potere per difetto di contraddittorio, difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; sviamento di potere.
La difesa del Comune di Milano ha chiesto il ricorso sia prioritariamente dichiarato irricevibile per tardività, in quanto le censure ivi svolte avverso l’atto di esclusione presuppongono, in tesi, una
pretesa difforme applicazione della legge di gara relativamente all’istituto del subappalto
necessario (integrale) che avrebbe dovuto essere impugnata in via diretta. In subordine chiede la reiezione nel merito del ricorso in quanto trattandosi di subappalto qualificante -come espressamente e chiaramente disposto dal disciplinare in conformità alla normativa vigente all’epoca di pubblicazione del bando (cfr. art. 12, comma 2, lett. b) DL n. 47/2014)- il subappalto avrebbe dovuto essere integrale. Chiede inoltre la reiezione del secondo ricorso per motivi aggiunti in quanto l’anomalia dell’offerta sarebbe stata correttamente valutata.
La difesa della controinteressata Edilcostruzioni Group S.r.l. chiede la reiezione di tutti i ricorsi.
All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
4.1 Il ricorso introduttivo è irricevibile nella parte in cui impugna la clausola del disciplinare di gara, nella parte in cui ha precisato che “ le lavorazioni di cui alle categorie OS30, OS2-A, OS18-A, OS28, OS4 e OS3, devono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in possesso delle relative qualificazioni. In alternativa, qualora per dette categorie scorporabili il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente, dovrà integralmente subappaltare le relative lavorazioni ad imprese con idonea qualificazione ”, insieme all’esclusione.
Infatti, come chiarito nell’atto di esclusione, ai fini della qualificazione non è possibile l’utilizzo della categoria OG11 posseduta in SOA dal concorrente, in quanto la stessa risulta di classifica insufficiente (OG11 class. IV-bis anziché V) a coprire gli importi indicati nella legge di gara (OS30 € 3.685.457,10 + OS28 € 1.260.496,66= € 4.945.953,76).
Ne consegue che la clausola del disciplinare di gara è immediatamente escludente, trattandosi di subappalto necessario-qualificatorio per il quale la suddetta clausola prevede il subappalto in misura integrale.
Si tratta di clausola riguardante requisiti di partecipazione legati a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento (cfr. già Cons. St., Ad. Plen. 29 gennaio 2003, n. 1 e id., Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4; art. 44 della legge 07.07.2009 n. 88 (c.d. Comunitaria 2008)).
In materia la giurisprudenza (CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 23 settembre 2025, n. 722) ha chiarito che in materia di appalti pubblici, qualora il disciplinare di gara sia chiaro, inequivoco e abbia l’effetto di escludere immediatamente dalla gara tutte le imprese che abbiano l’intenzione di subappaltare integralmente una categoria di lavori, le stesse hanno l’onere di impugnare tempestivamente la clausola immediatamente escludente (v. anche Cons. Stato, Sez. III, n. 5050 del 2024; C.g.a.r.s., sez. giur., n. 283 del 2024).
In merito alla chiarezza della clausola non è possibile interpretare la clausola nel senso che essa “si
riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui il concorrente sia sprovvisto totalmente di ogni qualificazione nelle categorie a qualificazione obbligatoria” come pretende il ricorrente, in quanto ritenere che la clausola si applichi solo al caso in cui il partecipante alla gara non abbia alcuna qualificazione nelle categorie a qualificazione obbligatoria significa privarla di qualsiasi significato, trattandosi, evidentemente, di un’ipotesi che non richiede una previsione espressa del bando in quanto chi non ha per nulla il requisito deve per natura subappaltare integralmente.
Neppure può ritenersi che la clausola debba disapplicarsi per violazione del diritto comunitario in quanto il Consiglio di Stato, Sez. V,(sentenza n. 321 del 10 gennaio 2024) ha chiarito che “ 6.2.2. Più nel dettaglio, va affermato che va impugnato, e non può essere soltanto “disapplicato”, il bando di una procedura ad evidenza pubblica contenente una clausola escludente che, applicando una norma di legge nazionale ritenuta dalla Corte di Giustizia in contrasto col diritto dell’Unione, ne impone l’osservanza nella singola gara; qualora poi si tratti, come nel caso di specie, di una clausola immediatamente escludente, l’impugnazione del bando deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a…..La Corte di Giustizia si è pronunciata diverse volte su norme nazionali che prevedono termini di decadenza per le impugnazioni avverso decisioni delle autorità aggiudicatrici dei pubblici appalti, affermandone la compatibilità con la direttiva 89/665 a condizione che il termine sia ragionevole e non determini discriminazioni tra violazioni di diritto interno e di diritto comunitario, sempreché nessun ulteriore ostacolo impedisca l’effettiva applicazione del diritto comunitario (cfr. già Corte di Giustizia, 12 dicembre 2002, C-470/99).
Nella sentenza Santex su citata, la Corte UE, è stata chiamata a pronunciarsi in un caso in cui i motivi addotti dal ricorrente erano basati sull'incompatibilità del bando di gara con il diritto comunitario ed era chiesto di disapplicare le norme nazionali di decadenza in forza delle quali, decorso il termine per impugnare il bando di gara, non era più possibile invocare una tale incompatibilità.
In tale situazione, analoga alla presente, la CGUE ha constatato che «sebbene spetti all'ordinamento nazionale di ogni Stato membro definire le modalità relative al termine di ricorso destinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto comunitario ai candidati e agli offerenti lesi da decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici, tali modalità non devono mettere in pericolo l'effetto utile della direttiva, la quale è intesa a garantire che le decisioni illegittime di tali amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile».
La Corte ne ha fatto conseguire la valutazione di ragionevolezza del termine (decorrente dalla notifica dell’atto o dalla data in cui l’interessato ne ha avuto piena conoscenza), all’epoca, di sessanta giorni ed ha ritenuto la fissazione del termine di decadenza rispondente all’esigenza di effettività derivante dalla direttiva c.d. ricorsi ed al principio di certezza del diritto, salva la verifica in concreto – a salvaguardia della detta effettività – che nel singolo caso la norma processuale non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di diritti eventualmente riconosciuti all’interessato nel diritto comunitario.
In linea con la giurisprudenza della Corte UE, è quella del Consiglio di Stato, secondo cui “in via generale, il rispetto dei princìpi di parità di trattamento ed effettività non osta a che lo Stato membro assoggetti la tutela di una posizione giuridica di diritto comunitario derivato ad un termine di decadenza, a condizione che la fissazione di tale termine sia equivalente a quella prevista per posizioni giuridiche di diritto interno, e che il termine non sia di esiguità tale da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio effettivo della tutela delle posizioni giuridiche di matrice comunitaria” (Cons. Stato, VI, 31 marzo 2011, n. 1983). ”
Nel caso di specie il termine di decadenza di trenta giorni, oltre a valere anche per l’impugnazione degli atti contrari al diritto interno, non è di per sé idoneo a rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti (cfr. CGUE, IV, 14 febbraio 2019, C-54/18, in riferimento al termine di trenta giorni all’epoca fissato dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a.) in quanto la clausola era chiara ed il suo contenuto era stato ribadito con nota di chiarimenti della stazione appaltante.
4.2 La tardività dell’impugnazione del bando di gara comporta l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di esclusione in quanto il provvedimento di esclusione riproduce meramente le citate previsioni della lex specialis.
5. Il primo ricorso per motivi aggiunti, diretto contro l’aggiudicazione deve quindi dichiararsi inammissibile in quanto la definitiva esclusione di un concorrente conclude, per lui, il procedimento di gara e la sua posizione rispetto al bene della vita su cui verte la procedura non assume altra configurazione che quella di interesse di fatto, del tutto privo di rilevanza e tutela giuridica, atteso che è la partecipazione alla gara che costituisce il fatto legittimante che radica nel concorrente l’interesse ad impugnarne l’esito.
6. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, diretto contro il giudizio di anomalia dell’offerta prodotta in gara, è a sua volta inammissibile per carenza originaria di interesse all’impugnazione in quanto la definitività dell’esclusione non permette al ricorrente di ottenere qualsiasi vantaggio dal suo accoglimento.
7. In definitiva quindi il ricorso introduttivo va dichiarato in parte irricevibile per tardività ed in parte inammissibile. Sono invece inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara in parte irricevibile per tardività ed in parte inammissibile il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI NC, Presidente
RT Di IO, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT Di IO | NI NC |
IL SEGRETARIO