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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2024, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 298/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 298/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
nata a [...] in data [...] (CF: Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LONGHITANO MARIA C.F._1
STELLA
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.02.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni, come da verbale in atti, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Belpasso (CT) il 16.05.1981, trascritto nei registri di matrimonio dello stato civile del medesimo Comune dell'anno 1981, parte II, serie A, atto n. 31.
Dall'unione coniugale sono nate tre figlie: (il 19.06.1982), Persona_1 Persona_2
(il 30.05.1992) e (l'01.11.1993), tutte maggiorenni ed economicamente Persona_3
indipendenti.
Con ricorso depositato il 09.01.2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio, nonché, il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore di € 200,00 mensili. A fondamento della domanda di assegno divorzile, la ricorrente ha dedotto l'esistenza di una disparità economica tra le parti, giacché lei percepisce CP_ una pensione di invalidità civile di circa € 280,00 mensili (cfr. allegato al ricorso) mentre il marito gode di una pensione € 1.000,00 mensili, (cfr. allegato pensione Marrone, in realtà sono €
950 mensili). La ricorrente ha, altresì, dedotto che nel corso della vita matrimoniale si è dedicata esclusivamente alla cura della famiglia anche perché il marito, per via delle sue condotte violente per le quali ha riportato condanne per il reato di cui art. 582 c.p. e l'applicazione di misure cautelari, non le ha consentito in passato di poter cercare lavoro.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 11.07.2023 è comparsa la sola parte ricorrente, sicché, non è stato possibile esperire il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi e la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
All'udienza del 14.02.2024, parte ricorrente, ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per rinuncia di parte.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
_____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_1
nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, non si è costituito in giudizio.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente
è fondata e va accolta.
Si rileva innanzitutto che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L.
n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di dodici mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale il 22.05.2019 nella procedura di separazione giudiziale definita dal Tribunale di Catania con sentenza n. 4400/2021 pubblicata il 29.10.2021, passata in giudicato. Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
____
La ricorrente ha chiesto l'attribuzione dell'assegno divorzile parti ad € 200,00 mensili;
a fondamento della domanda ha dedotto di essere invalida, e di percepire una pensione di invalidità CP_ civile di circa € 280,00 mensili (cfr. estratto all. al ricorso) mentre il marito percepisce pensione di circa 1.000,00 € (cfr. allegato al ricorso, dal quale emerge una pensione di € 950,00 mensili); inoltre, la stessa si è dovuta dedicare alla famiglia anche perché il marito non le ha consentito in passato di cercare un'occupazione. L'istanza di prevedere un assegno divorziale per la ricorrente non può essere accolta;
invero, anche tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, non è stata provata la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere nel caso di specie, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”
(SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018). Invero, l'assegno divorzile è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. n. 38362 del 03/12/2021).
Va, pertanto, rigettata la domanda di contribuzione avanzata dalla ricorrente.
____
In assenza di una parte soccombente e stante la mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 298/2023, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Belpasso (CT) il 16.05.1981, trascritto nei registri di
[...] Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di Belpasso (CT) dell'anno 1981, parte II, serie A, atto n.
31.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania il 6.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Vittorini Dott. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 298/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
nata a [...] in data [...] (CF: Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LONGHITANO MARIA C.F._1
STELLA
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.02.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni, come da verbale in atti, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Belpasso (CT) il 16.05.1981, trascritto nei registri di matrimonio dello stato civile del medesimo Comune dell'anno 1981, parte II, serie A, atto n. 31.
Dall'unione coniugale sono nate tre figlie: (il 19.06.1982), Persona_1 Persona_2
(il 30.05.1992) e (l'01.11.1993), tutte maggiorenni ed economicamente Persona_3
indipendenti.
Con ricorso depositato il 09.01.2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio, nonché, il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore di € 200,00 mensili. A fondamento della domanda di assegno divorzile, la ricorrente ha dedotto l'esistenza di una disparità economica tra le parti, giacché lei percepisce CP_ una pensione di invalidità civile di circa € 280,00 mensili (cfr. allegato al ricorso) mentre il marito gode di una pensione € 1.000,00 mensili, (cfr. allegato pensione Marrone, in realtà sono €
950 mensili). La ricorrente ha, altresì, dedotto che nel corso della vita matrimoniale si è dedicata esclusivamente alla cura della famiglia anche perché il marito, per via delle sue condotte violente per le quali ha riportato condanne per il reato di cui art. 582 c.p. e l'applicazione di misure cautelari, non le ha consentito in passato di poter cercare lavoro.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 11.07.2023 è comparsa la sola parte ricorrente, sicché, non è stato possibile esperire il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi e la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
All'udienza del 14.02.2024, parte ricorrente, ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per rinuncia di parte.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
_____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_1
nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, non si è costituito in giudizio.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente
è fondata e va accolta.
Si rileva innanzitutto che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L.
n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di dodici mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale il 22.05.2019 nella procedura di separazione giudiziale definita dal Tribunale di Catania con sentenza n. 4400/2021 pubblicata il 29.10.2021, passata in giudicato. Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
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La ricorrente ha chiesto l'attribuzione dell'assegno divorzile parti ad € 200,00 mensili;
a fondamento della domanda ha dedotto di essere invalida, e di percepire una pensione di invalidità CP_ civile di circa € 280,00 mensili (cfr. estratto all. al ricorso) mentre il marito percepisce pensione di circa 1.000,00 € (cfr. allegato al ricorso, dal quale emerge una pensione di € 950,00 mensili); inoltre, la stessa si è dovuta dedicare alla famiglia anche perché il marito non le ha consentito in passato di cercare un'occupazione. L'istanza di prevedere un assegno divorziale per la ricorrente non può essere accolta;
invero, anche tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, non è stata provata la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere nel caso di specie, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”
(SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018). Invero, l'assegno divorzile è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. n. 38362 del 03/12/2021).
Va, pertanto, rigettata la domanda di contribuzione avanzata dalla ricorrente.
____
In assenza di una parte soccombente e stante la mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 298/2023, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Belpasso (CT) il 16.05.1981, trascritto nei registri di
[...] Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di Belpasso (CT) dell'anno 1981, parte II, serie A, atto n.
31.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania il 6.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Vittorini Dott. Massimo Escher