Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.4907/2022
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello, iscritta al n.4907 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del
22.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento, Piazza Cota n. 8 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Stefano Liguori che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
rappresentata da in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 CP_2
Milano alla Piazza Tre Torri n.3, giusto mandato irrevocabile di rappresentanza processuale e sostanziale del 23.09.2020 autenticato in pari data da notaio del distretto notarile Persona_1 di Bologna, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti come in atti, dall'Avv. Ivan Gargiulo
APPELLATA
E
in persona del l.r.p.t., in proprio con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n.3, , CP_2 rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti come in atti, dall'Avv. Ivan Gargiulo
INTERVENTRICE VOLONTARIA
con sede legale in Napoli, Corso Garibaldi n. 387 CP_3
APPELLATA CONTUMACE
E
in persona dei Curatori Prof. con studio Controparte_4 CP_3 Persona_2 in Napoli, Piazza della Repubblica n. 2, Prof. , con studio in Napoli, Via D. Morelli Persona_3
n. 24 e Prof. con studio in Napoli, Via Francesco Crispi n. 26 Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 294/22 del Giudice di Pace di Sorrento, depositata il
23.02.2022, pubblicata il 23.02.2022 e non notificata.
Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dal 7.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno appellante come in epigrafe indicato conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, l' in Controparte_6 persona del legale rapp.te p.t., il in persona dei curatori p.t., e l' Controparte_7 CP_3 in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di comproprietarie dell'autobus Irisbus tg. EC475HS e relativa compagnia di assicurazione, al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del relativo conducente in ordine alla produzione del sinistro per cui vi è causa e, per l'effetto, sentir condannare, ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 209/2005 la sola al risarcimento Controparte_1 integrale dei danni materiali subiti al motociclo Yamaha T-Max tg. DZ06111 di sua proprietà, per come quantificati nell'atto di citazione di primo grado, scaturiti dal sinistro verificatosi in data
14.08.2018, alle ore 11.15 circa, nel Comune di Vico Equense, segnatamente alla Via Raffaele Bosco.
A tal fine l'attore premetteva che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, il motociclo di sua proprietà, assicurato con la e condotto nell'occasione da Controparte_8 Persona_4 riportava danni a causa dell'urto provocato dall'autobus IrisBus tg. EC475HS, in comproprietà tra la soc. e la soc. ed assicurato per la RCA con la Più CP_3 CP_7 Controparte_1 precisamente, l'istante assumeva che il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del conducente dell'autobus testé menzionato che, provenendo dall'opposto senso di marcia in prossimità di una curva su lato sinistro, nei pressi del civico n. 400 violentemente impattava, invadendo la relativa corsia di pertinenza, il motociclo di proprietà attorea, mentre quest'ultimo procedeva in direzione monte-mare regolarmente ed a velocità commisurata al tipo di strada percorsa.
In particolare, il individuava in modo specifico i punti di collisione tra i veicoli provocati Pt_1 dall'impatto, che, nonostante una “disperata” frenata, il conducente del motoveicolo non riusciva ad evitare stante le ridotte dimensioni del tratto stradale (delimitato da muretti da entrambi i lati e privo
“di vie di fuga”), nella parte anteriore-sinistra dell'autobus e nelle parti anteriore e laterale dal lato sinistro dello Yamaha T-Max, all'altezza della gamba del conducente. Dichiarava, poi, che, in conseguenza del violento urto e della rovinosa caduta al suolo, il motoveicolo attoreo riportava irreparabili danni allo scudo, alle scocche, al telaio, alla forcella, al manubrio, al faro, alla strumentazione, danni talmente ingenti da rendere del tutto antieconomica la riparazione, sicché richiedeva, in aggiunta al valore commerciale del veicolo, la liquidazione dei costi di rottamazione e le spese di immatricolazione di altro veicolo, come stimati dal c.t.p. (euro 7.200,00, oltre spese di immatricolazione). Inoltre, evidenziava come, nonostante avesse messo regolarmente a disposizione il proprio veicolo per gli opportuni accertamenti peritali, il rituale invito finalizzato ad un bonario componimento della vertenza, inoltrato alla convenuta con p.e.c. del 16.01.2019, non sortiva alcun effetto di talché si vedeva costretto ad agire in giudizio contro la in persona dei CP_7 curatori, nominati in virtù della dichiarazione di fallimento contenuta nella sentenza n. 308/2012 del
13.11.2012 del Tribunale di Napoli, nonché contro la e la Compagnia assicuratrice CP_3 al fine di ottenere il risarcimento dovuto ex art. 148 d.lgs. 209/2005. Controparte_1
Si costituiva ritualmente con propria comparsa di costituzione e risposta la in proprio CP_2 nonché nella qualità di mandataria di ai sensi dell'art. 77 c.p.c., in forza di CP_9 CP_1 mandato di rappresentanza processuale e sostanziale in atti, la quale, resistendo alle avverse difese, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per la genericità dello stesso, nonché l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per carenza dei prescritti presupposti ex artt. 145 e 148 del D.lgs.
209/2005 e art. 6 del DPR 254/2006; instava poi, nel merito, per il rigetto della domanda, stante la sua infondatezza.
Restavano, invece, contumaci le società ed comproprietarie dell'autobus CP_3 CP_7 tg. EC475HS. CP_10 La causa veniva istruita con l'escussione di testi, ed in presenza di due c.t.p. sostanzialmente convergenti , il giudice di prime cure faceva precisare le conclusioni e depositare le memorie conclusionali, e la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 27.10.2021.
Il Giudice di Pace di Sorrento con sentenza n. 294/2022, emessa in data 21/02/2022 e depositata in data 23/02/2022, nell'ambito del procedimento civile recante RG. n. 2691/2019, dichiarata l'estromissione della per carenza d'interesse e la contumacia della CP_2 Controparte_1 nonché delle altre due società convenute, rigettava la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Avverso la suddetta sentenza con atto ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 denunciando la nullità della sentenza per erronea, insufficiente e/o contraddittoria motivazione resa da parte del giudice di prime cure.
Eccepiva, segnatamente, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva posto a base della decisione un rapporto redatto, in occasione del sinistro de quo, dagli agenti di Polizia Municipale di
Vico Equense prodotto dalla sebbene con il medesimo provvedimento avesse CP_2 estromesso quest'ultima parte, rendendo il relativo materiale probatorio inutilizzabile. Si doleva, quindi, di come il GdP avesse, ciononostante, posto a sostegno della propria decisione il suddetto documento, segnatamente laddove in tal senso il Giudice di prime cure si pronunciava: “Rilevante ai fini del decidere è l'esibito rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Vico Equense” […] “il tratto di strada R. Bosco ove si è avuto il sinistro stradale, dalle foto allegate appare rettilineo e non con curve” […], “in sostanza, a giudizio del Decidente la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti intervenuti sul posto, dopo il sinistro, appare non solo convincente, ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi: la detta ricostruzione appare sorretta da elementi logici coerenti”.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autobus tg. EC 475 HS di proprietà CP_11 delle convenute in relazione al sinistro oggetto di lite ed, in via gradata, ove dalle risultanze di causa il Tribunale non dovesse ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., dichiararsi la pari concorrente responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 209/2005, condannarsi la sola
[...] al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni riportati Controparte_6 Parte_1 dallo stesso a seguito dell'evento dannoso de quo, nella misura precisata in prime cure e ribadita nella parte motiva dell'appello, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio ed attribuzione al difensore antistatario. Si costituiva tardivamente solo il 16 gennaio 2023 con propria comparsa di costituzione e risposta, la in persona del l.r.p.t., in proprio ed in qualità di mandataria della CP_2 CP_1
la quale, depositato il mandato irrevocabile di rappresentanza, resistendo alle avverse difese,
[...] contestava, nel merito, i fatti ex adverso dedotti, chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite;
in via subordinata, chiedeva una riduzione del quantum risarcibile, da liquidarsi nei limiti del sofferto e del provato.
Alla pria udienza tenutasi il 17 gennaio 2023 , nonostante la regolarità delle notifiche, come già in primo grado, restavano contumaci la nonché la CP_3 Controparte_7
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza cartolare del 22.10.2024, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dal 7.11.2024.
2. In rito.
2. 1. Sul giudicato interno.
In limine litis va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1.1 Sulla mancata proposizione di appello incidentale da parte di in proprio CP_2 estromessa dal giudizio di primo grado e di n. q. di mandataria . CP_2 CP_12
La pronuncia del giudice di primo grado di estromissione di una parte dal giudizio ( in proprio) CP_2 non è stata, nel caso in esame, censurata sul punto dalla appellante, né dalla stessa appellata con appello incidentale , e pertanto il giudicato formatosi al riguardo preclude che la questione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello (Cfr. Cass. n. 1741 del 1987; Cass. n. 5656 del 1998).
Dunque, la domanda contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente il
16 gennaio 23 dalla in proprio , nel giudizio di appello, non può che essere dichiarata CP_2 inammissibile stante come detto la sussistenza del giudicato interno.
In buona sostanza non può ritenersi ammissibile l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. spiegato in appello dalla in proprio, considerato il mancato esperimento dell'appello incidentale in CP_2 ordine all'estromissione della medesima pronunciata nella sentenza oggetto di gravame.
A titolo di mera riflessione occorre, poi, evidenziare che in astratto sarebbe stato ammissibile l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. spiegato in proprio nel presente giudizio dalla CP_2 essendo il soggetto concretamente tenuto, in caso di eventuale condanna, all'esborso dovuto ai danneggiati a titolo di risarcimento, alla luce della regolamentazione contenuta nella Convenzione
CARD (cfr. infra). In giurisprudenza, difatti, la questione circa l'ammissibilità dell'intervento dell'impresa di assicurazione del danneggiato nell'ambito dell'azione risarcitoria da quest'ultimo proposta nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione si è posta soprattutto a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 180 del 2009 con la quale l'azione diretta prevista dall'art. 149 C.D.A. contro il proprio assicuratore è stata configurata “come una facoltà” e non un obbligo e, dunque, “un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno”, nell'ottica della finalità del legislatore di “rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”.
Orbene, mentre nell'ambito della procedura di cui all'art. 149 C.D.A. allorquando il danneggiato abbia agito nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, è espressamente consentito e disciplinato l'intervento dell'assicuratore del responsabile al fine di estromettere la compagnia del danneggiato, nel caso in cui l'azione sia stata esperita nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa, pur sussistendo i presupposti applicativi di cui all'art. 149 C.D.A., conformemente a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la richiamata pronuncia, l'intervento dell'assicuratore del danneggiato non è espressamente previsto, ragione per la quale si è posto il problema dell'ammissibilità di detto intervento, risolto dalla giurisprudenza nettamente prevalente in senso favorevole, ai sensi della quale, riconducendo lo schema giuridico creato per effetto delle disposizioni della CARD alla figura della delegazione cumulativa, disciplinata dagli artt. 1268 e ss. c.c., “l'intervento dell'impresa assicuratrice del danneggiato va qualificato come intervento adesivo autonomo che non danneggia la posizione processuale o sostanziale del danneggiato perché per effetto della delegazione il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.” (Trib.
Milano sez. VI, 26/11/2021, n. 522).
2.1.2 Sulla mancata proposizione di appello incidentale da parte di n. q. di mandataria CP_2
. CP_12
La comparsa di costituzione e risposta depositata dalla quale mandataria dell'appellata CP_2 ha effetto quale valida costituzione dell'appellata stante Controparte_1 Controparte_1
l'applicabilità del disposto dell'art. 293 c.p.c. anche al giudizio di appello. Deve darsi, atto tuttavia, che in assenza di impugnazione incidentale sulla dichiarazione di contumacia in primo grado della , la costituzione della predetta società non può che CP_12 operare nel presente grado di giudizio .
Tanto premesso occorre esaminare la questione relativa all'ammissibilità della costituzione della in qualità di mandataria della in forza della Convenzione CARD - CP_2 Controparte_1
Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
Si osserva che la si è costituita nel presente giudizio in qualità di mandataria della CP_2 in forza di mandato di rappresentanza, allegato agli atti, alla stessa conferito per Controparte_1 effetto “dell'adesione alla Convenzione tra imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati – CARD, prevista dagli articoli 141 e 149 del d.lgs. 7 settembre
2055 n. 209 e dal DPR n. 254 del 18 luglio 2006”.
Come condivisibilmente già evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Tribunale
Napoli sez. IX, 24/06/2021, n. 5913; Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739), la convenzione
CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un accordo stipulato tra agenzie assicuratrici al fine di gestire il sistema del risarcimento diretto del danno e trova una specifica disciplina nell'art. 13 D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, il quale, al comma primo, prevede che: “Le imprese di assicurazione stipulano tra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto”.
In particolare, la suddetta convenzione riveste un ruolo rilevante in relazione alla procedura di risarcimento diretto in quanto trattasi di un accordo al quale aderiscono obbligatoriamente le imprese assicuratrici con sede legale in Italia allo scopo di “definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006” (Cfr. Art. 1 CARD). L'impresa assicuratrice aderente a tale convenzione assume, pertanto, una duplice veste: è definita
”, quando risarcisce il danneggiato in tutto o in parte per conto dell'impresa assicuratrice CP_13 del veicolo civilmente responsabile del sinistro;
è, invece, definita ” nell'ipotesi in cui i CP_14 danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto dall'impresa del danneggiato.
I poteri di rappresentanza dell'impresa assicuratrice che assume la veste di Gestionaria sono regolati dall'art. 1 bis CARD, ai sensi del quale “Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorché inviatale soltanto per conoscenza, è obbligata, ai sensi dell'art. 149 comma 3 ed in presenza dei presupposti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro in veste di Gestionaria. Specularmente ciascuna impresa assicuratrice del responsabile civile deve astenersi, in veste di , dalla CP_14 trattazione del sinistro medesimo. Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice”.
Al fine di consentire alle imprese assicurative Gestionarie di assumere la gestione del sinistro nei casi indicati, la disposizione prevede che “le imprese aderenti conferiscono, sin d'ora, le une alle altre, con reciproca accettazione, il mandato irrevocabile di cui all'allegato riportato in calce al presente articolo”.
In ordine ai poteri di rappresentanza processuale della Gestionaria, l'art. 1 bis CARD specifica che
“Per le stesse ipotesi e alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale, ogni impresa aderente conferisce sin d'ora, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verrà correlativamente ad acquistare il ruolo di
Gestionaria il potere di rappresentarla in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti e arbitri, revocarli e sostituirli. Ciascuna impresa accetta sin d'ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga a costituirsi in giudizio in nome e per conto della
.” CP_14
Per effetto di tale accordo, dunque, la Gestionaria si impegna a compiere ogni attività necessaria alla gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno in forza di un mandato irrevocabile conferito da ciascuna impresa alle altre al momento dell'adesione alla convenzione CARD, il quale attribuisce alla Gestionaria sia la rappresentanza sostanziale, sia quella processuale della . CP_14
Ciò posto, si osserva che in relazione alla natura di tale mandato ed ai poteri che esso conferisce alla
, in giurisprudenza si sono registrati diversi orientamenti. CP_13
La questione assume particolare rilevanza nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui il danneggiato abbia deciso di agire in giudizio nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e l'impresa assicuratrice del danneggiato si costituisca in giudizio quale sua rappresentante. Infatti, come evidenziato nella giurisprudenza di merito citata, per un verso, vi è la necessità di tutelare l'interesse del danneggiato ad avere in giudizio la compagnia di assicurazione effettivamente convenuta, per un altro quello delle compagnie di assicurazione firmatarie della convenzione in discorso di vedersi riconosciuto il diritto sancito nell'art. 1 bis della stessa.
Parte della giurisprudenza ha escluso che la Gestionaria abbia la facoltà di intervenire nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile sulla base di considerazioni di carattere sostanziale, quale la nullità del mandato ai sensi degli artt. 1343, 1344 e
1418 c.c. per illiceità della causa, e di carattere processuale, in quanto il mandato sarebbe nullo per contrasto con l'art. 81 c.p.c. (Cfr. ex multis Trib. Genova, 10 giugno 2011, n. 2415, Trib. Bologna 16 aprile 2014, n. 20653; Trib. Torre Annunziata, 10 novembre 2016, n. 2830).
Tuttavia, questo giudice ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario e di recente condiviso altresì dal giudice di legittimità, il quale, invece, riconosce l'ammissibilità della costituzione della in nome e per conto della compagnia di assicurazione del danneggiante CP_13
(Cfr. ex multis Cass. Civ., 28/08/2019, n. 21761; Cass. Civ., 14/02/2019, n. 4035; Cass. Civ.,
11/12/2018, n. 31965; Cass. Civ., 01/08/2017, n. 20383; Cass. Civ., ord. 01/03/2017, n. 5267; Cass.
Civ., 11/10/2016, n. 20408).
Sul punto la S.C. ha chiarito come la Compagnia mandataria agisca a tutela di un diritto della mandante e non in proprio e, pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante. Né si può ritenere, prosegue la S.C., che “la costituzione nel processo della mandataria, compagnia del danneggiato, pregiudichi il diritto del medesimo (individuato dalla Corte Cost. con la sent. N. 180/2009) di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiega comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato”.
È stato, inoltre, “escluso che un mandato di questo tipo possa essere ritenuto nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., in quanto volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile civile. Infatti, nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti far valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante” (Cfr. già cit.
Cass. N. 21761/2019 richiamatasi a Cass. Civ. Sez. III, ord. 11/12/2018, n. 31965). In ordine al potere di rappresentanza processuale della , sulla base del presupposto per cui CP_13 tale potere può essere riconosciuto soltanto in capo a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio, la Suprema Corte ha chiarito che:
“La norma processuale in forza della quale si costituisce la compagnia in nome e per conto della debitrice deve essere individuata nell'art. 77 c.p.c.” (Cass. civ. sez. III, 11/10/2016, n. 20408). Tale disposizione è, infatti, espressamente richiamata dall'art. 1 bis della CARD in virtù del quale le imprese firmatarie si attribuiscono reciprocamente il potere di rappresentanza sostanziale e, quindi, legittimamente, anche quella processuale in merito ai sinistri per i quali è prevista la procedura di indennizzo diretto. Alla luce di tale regolamentazione, la mandataria deve, dunque, ritenersi legittimata a resistere all'azione proposta dal danneggiato in nome e per conto della debitrice, facendo valere tutte le eccezioni relative al rapporto risarcitorio dedotto in giudizio.
Peraltro, il Giudice di Legittimità ha, ancora, chiarito che la può svolgere una difesa che CP_13 sia in contrasto con le pretese avanzate dal danneggiato, pur essendo essa l'impresa con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione relativo al veicolo utilizzato, in quanto tale possibilità non
è estranea al sistema: “nella procedura di risarcimento diretto, infatti, la possibilità riconosciuta al danneggiato di promuovere in giudizio contro la propria assicurazione non significa affatto che questa sia obbligata a pagare senza contestare alcunché o che non sia immaginabile una situazione di contrasto tra le due parti. Né i termini del problema vengono a mutare per il fatto che, avviata la consueta procedura risarcitoria nei confronti del conducente antagonista e del suo assicuratore, quest'ultimo decida di delegare l'assicurazione del danneggiato per la gestione della lite (com'è avvenuto nella specie).” (Cfr. Cass. civ. sez. VI, ord. 1/08/2018, n. 20383)
Quanto all'ammissibilità della costituzione della compagnia del danneggiato quale ON
, compagnia assicurativa del responsabile civile, anche nei giudizi azionati ex art. 148 CDA,
[...] in linea con l'orientamento maggioritario seguito nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Ferrara,
20.03.2018, n. 193; Trib. Torino, 24.11.2017 n. 5739), si ritiene che il mandato conferito dalla sia valido ed operante in qualsiasi caso in cui si sia verificato un sinistro tra due veicoli a CP_14 motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria (art. 149 CDA), essendo irrilevante in quest'ultimo caso il fatto che l'attore agisca ai sensi della procedura prevista dagli artt.
144 e 148 ovvero dell'art. 149 CDA. Tale conclusione, aderente alla lettera dell'art. 1 bis CARD sopra richiamato, risulta avvalorata da quanto precisato nel mandato irrevocabile di rappresentanza da cui si evince che oggetto del potere di rappresentanza non sia la gestione delle controversie ex art. 149 CDA, quanto piuttosto la gestione dei sinistri che, qualsiasi sia l'azione scelta dal danneggiato, comunque potrebbero rientrare nell'alveo di applicabilità di tale disposizione, il cui richiamo non fa, quindi, riferimento al tipo di azione prescelto, ma al tipo di sinistro che dovrà essere gestito. (cfr. già cit. Trib. Torino, 24.11.2017 n. 5739)
Pertanto, alla luce delle considerazioni testé esposte, questo Giudice ritiene che il mandato conferito dalla ad sia valido ed esteso altresì alle ipotesi di azione per il Controparte_1 CP_2 risarcimento ordinario, astrattamente rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 149 CDA.
In definitiva, tali considerazioni consentono di ritenere senz'altro ammissibile la costituzione di
, quale mandataria di nel presente giudizio promosso dal danneggiato CP_2 Controparte_1 ex art. 148 CDA;
alla luce del giudicato interno tuttavia non può essere revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta el giudizio di primo grado. Controparte_1
3. Nel merito.
3.1. Preliminarmente in punto di diritto, giova ribadire che l'azione proposta va inquadrata nell'ambito dell'art.2054 c.c. il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
È necessario quindi avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio.
3.2. Ciò posto, nella fattispecie dedotta in lite, non può considerarsi assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice diretto a vincere la presunzione del concorso di colpa operante ex lege
(2054 cc) , ed anzi dalla documentazione in atti emerge la colpa esclusiva dell'appellante nella causazione del sinistro, con la conseguenza che l'impugnazione spiegata da risulta Parte_1 infondata e va, pertanto, rigettata.
In primo luogo occorre rilevare la ritualità dell'acquisizione del rapporto dei VV.UU. di Vico Equense
e la possibilità di utilizzazione ai fini della decisione e tanto atteso che sebbene il documento sia stato materialmente versato in atti dalla appellata in proprio e nella qualità (con rispettiva CP_2 estromissione della in proprio e contumacia dell' n.q. in primo grado con conseguente CP_2 CP_2 giudicato interno cfr. sopra), tuttavia lo stesso è stato fatto proprio dal difensore di controparte allorché questi, ritenendolo non integro, ha inteso produrre e allegare al proprio fascicolo copia di una dichiarazione di rettifica resa al riguardo dal suo assistito (cf. foliario primo grado appellante).
Peraltro, occorre sottolineare, che il predetto verbale , provenendo da pubblica amministrazione, ben poteva e ben può, anche in appello, essere acquisito se ritenuto utile ai fini della decisione (soprattutto in considerazione della rettifica prodotta di cui sopra), ai sensi dell'art. 213 c.p.c. Invero dal contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nella immediatezza del fatto (e la minore attendibilità della successiva rettifica a suo favore operata da ) , dall'esame Persona_4 dei testi escussi in primo grado ( in particolare il teste riferisce che la moto rientrava nella Tes_1 propria corsia da un sorpasso) , nonché dai documenti prodotti (foto dei luoghi di causa e dei veicoli coinvolti subito dopo il verificarsi dell'incidente), può ritenersi provato l'effettivo accadimento del sinistro, purtuttavia non può parimenti ritenersi comprovata la ricostruzione dei fatti operata nell'atto introduttivo, bensì risulta accertata la responsabilità esclusiva del conducente della moto di proprietà di . Parte_1
Segnatamente, il dato di fatto inconfutabile, ricavabile sia dalle foto allegate al rapporto dei VV.UU. sia dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi indotti da controparte, è che lo spazio alla sinistra dell'autobus era sufficientemente ampio da consentire agevolmente al conducente dello scooter attoreo di passare.
Se a ciò si aggiunge che l'autobus era “fermo” ovvero, al più, come riferito dai testi avversi, in lentissimo movimento, che la strada in quel tratto ha un andamento rettilineo (cfr. foto e dichiarazioni teste e che la fila di auto che lo scooter stava sorpassando procedeva a velocità molto Tes_2 contenuta per la presenza poco più avanti di un corteo funebre (cfr. dichiarazioni teste Tes_3
) non è conseguentemente possibile accreditare una versione dei fatti diversa da quella
[...] secondo cui la responsabilità del sinistro è interamente da addebitare alla condotta imprudente del conducente dello scooter di proprietà dell'odierno appellante nell'effettuare un sorpasso a velocità inappropriata ai luoghi percorsi, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento per i danni arrecati alla moto di parte appellante.
Nel caso di specie - si ripete- la dinamica del sinistro , così come prospettata dall'attore nell'atto di citazione, non può dirsi provata, dovendosi dare sicuramente prevalenza sia alle dichiarazioni rese dal conducente della moto nell'imminenza del fatto , che alle foto depositate in atti da cui emerge la assenza di responsabilità a carico del conducente del bus e la colpa esclusiva a carico del conducente della moto di proprietà di . Parte_1
Alla luce di tutto quanto esposto , e con le integrazioni sopra rese appare giustificato il rigetto della domanda operato dal giudice di prime cure.
4. Sulle spese di lite.
4.1. Al rigetto dell'appello consegue l'imposizione delle spese di lite di questo grado a carico della parte appellante e si liquidano in favore della nella qualità di mandataria come da dispositivo, CP_2 applicando – in assenza di nota spese depositata- i parametri minimi tenuto conto del valore della causa più prossimo allo scaglione inferiore.
4.2. Stante l'inammissibilità della costituzione della convenuta in proprio, il regolamento CP_2 delle spese del presente grado di giudizio in considerazione della soccombenza reciproca va compensato;
4.3. Nulla per le spese quanto alle parti contumaci;
4.4. Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione,
deduzione disattese, così provvede:
-1- dichiara inammissibile l'intervento di in proprio;
Controparte_8
-2- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-3- compensa le spese di lite fra e in proprio;
Parte_1 Controparte_8
-4- condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore, Parte_1 della in p.l.r.p.t. nella qualità di mandataria della che CP_2 Controparte_1 liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%;
- 5- dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Torre Annunziata, il 29 gennaio 2024
Il Giudice dott.ssa Luisa Zicari
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