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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/09/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4352/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4352/2021 promossa da:
, (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Galasso, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Carmine C.F._2
Barone, 3, ( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Italo Benigni, (C.F.: , C.F._3 elettivamente domiciliata in Avellino, Galleria di Via Mancini, 17,
( ; Email_2
APPELLATA
(C.F.: ), Cisterna di Latina (LT), 04012, alla via Don CP_2 C.F._4
Giuseppe Morosini;
APPELLATO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
687/2021 del Giudice di Pace di Avellino, non notificata, a definizione del procedimento di primo grado, avente R.G. 862/2019, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e, nello specifico, di: “a) accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o la nullità dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza dell'11/02/2021 per le motivazioni suesposte, e, per l'effetto, revocarla con conseguente conferma dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori articolati all'udienza del 31/10/2019, e contestuale fissazione di udienza per l'assunzione della prova testimoniale, nonché per l'eventuale nomina di CTU medico legale. Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare l'obbligo, ai sensi dell'art. 141 D.Lgls. 209/2005, della Controparte_3
a provvedere al risarcimento dei danni subiti dall'istante, e, per l'effetto, sentir condannare i
[...] convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'appellante di quella somma che, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e no, ovvero danno biologico, danno morale (da determinarsi in percentuale sul danno biologico accertato), nonché il danno conseguente al dolore – sofferenza soggettiva – cd. personalizzazione – dall'istante subito in seguito al sinistro de quo, risulterà dalle risultanze istruttorie, giusta documentazione in atti, e/o che sarà ritenuta in sua equità dall'adita giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto nei limiti di € 5.164,00. Con l'invito ai convenuti a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, con 'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167c.p.c.. Sin da ora si chiede nomina di C.T.U. medica per la valutazione dei danni subiti dall'appellante. b) accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata in riferimento all'unica motivazione esposta alle pagine 1 e 2, nonché del capo relativo alla condanna alle spese processuali in danno all'appellante, per le argomentazioni dedotte e per l'effetto annullarla con conseguente conferma dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori articolati all'udienza del 31/10/2019, e contestuale fissazione di udienza per l'assunzione della prova testimoniale, nonché per l'eventuale nomina di CTU medico legale. Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare l'obbligo, ai sensi dell'art. 141 D.Lgls. 209/2005, della Controparte_3
a provvedere al risarcimento dei danni subiti dall'istante, e, per l'effetto, sentir condannare i
[...] convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'appellante di quella somma che, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ovvero danno biologico, danno morale (da determinarsi in percentuale sul danno biologico accertato), nonché il danno conseguente al dolore – sofferenza soggettiva – cd. personalizzazione – dall'istante subito in seguito al sinistro de quo, pagina 2 di 7 risulterà dalle risultanze istruttorie, giusta documentazione in atti, e/o che sarà ritenuta in sua equità dall'adita giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto nei limiti di € 5.164,00. Con
l'invito ai convenuti a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167c.p.c.. Sin da ora si chiede nomina di C.T.U. medica per la valutazione dei danni subiti dall'appellante. c) In ogni caso si chiede la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre IVA CPA e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Con l'invito ai convenuti a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata col presente atto ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con
l'avvertimento che, in difetto, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 167, 38 c.p.c. e 343 c.p.c. e che la mancata costituzione comporterà, in ogni caso, la dichiarazione di contumacia”.
Costituitasi tempestivamente, la ha concluso per la infondatezza Controparte_1 dell'impugnazione in fatto ed in diritto, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
Assegnato all'appellante il termine perentorio per rinnovare la notificazione dell'atto di citazione all'appellato è stata denegata la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza CP_2 appellata e dichiarata la contumacia di . CP_4
Istruito il giudizio documentalmente ed acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione.
***
§ Occorre soffermarsi in rito sulla dedotta inammissibilità dell'appello e del procedimento per omessa notifica al litisconsorte necessario.
La ha rilevato il mancato perfezionamento della notifica all'appellato Controparte_3 CP_2 non avendo parte appellante ottemperato all'ordine di rinnovazione della notificazione dell'appello, impartito dal precedente Giudicante.
Invero, con il verbale di udienza del 29 Marzo 2022, è stata ritenuta non perfezionata la notificazione dell'atto di citazione in appello, in quanto il destinatario era risultato irreperibile nel luogo presso il quale era stata effettuata la consegna del plico.
L'appellante ha così provveduto a depositare l'avviso di ricevimento raccomandata C.A.D., con la quale è stata effettuata la notifica dell'atto n. 785082293066, dal quale si evince come la C.A.D. sia stata immessa nella cassetta postale (deposito di parte appellante del 07/05/2025).
Dall'avviso di ricevimento raccomandata C.A.D. è possibile riscontrare come l'atto giudiziario notificato corrispondente al destinatario dell'atto di citazione in appello (deposito parte appellante del pagina 3 di 7 24/03/2022), avvenuto in data 11/04/2022, ovvero successivamente all'ordine di rinnovazione della notifica contenuto nel predetto verbale.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite, sentenza n. 10012/2021, per dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi in tema di validità e notificazione dell'atto giudiziario così statuendo: “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito è idonea a garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell'atto notificando.
Diversamente, la mera prova della spedizione di tale comunicazione non è idonea a garantire la conoscibilità dell'atto notificando, in quanto ai sensi dell'art. 8, L. 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c. non si realizza alcuna consegna ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale.
Ed è per tale ragione che le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di irreperibilità del destinatario, per la validità della notifica occorrano due attività: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, cosiddetta CAD.
Avendo parte appellante depositato l'avviso di ricevimento raccomandata C.A.D. ed in applicazione dei suesposti principi, l'appello per come proposto si appalesa pertanto ammissibile e va pertanto esaminato nel merito in relazione ai motivi di appello proposti.
§ Nel merito
Con l'unico motivo di appello parte appellante censura la sentenza del giudice di pace nella parte in cui lo ha ritenuto decaduto dalla prova per violazione e la falsa applicazione degli artt. 250 c.p.c. e 103 disposizioni di attuazione c.p.c., nonché degli artt. 208 e 255 c.p.c. e 104 disposizioni di attuazione c.p.c..
Il motivo è infondato.
pagina 4 di 7 Parte appellante deduce la regolarità e la conformità delle due intimazioni al teste Tes_1 depositate in primo grado, rispettivamente alle udienze del 06/11/2020 e del'11/02/2021, censurando la dichiarata decadenza della prova testimoniale, emessa dal Giudice di prime cure.
Orbene, l'art. 250 c.p.c. prescrive gli adempimenti formali cui è tenuta la parte che abbia richiesto la prova testimoniale. La norma va coordinata con la previsione, ex artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att., della decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, ovvero per l'omessa citazione degli stessi.
L'art. 208 c.p.c. stabilisce che, se un testimone regolarmente citato non compaia all'udienza, il giudice può ordinare una nuova intimazione, disporre l'accompagnamento coattivo o condannare il testimone a una sanzione pecuniaria;
l'art. 104 Disposizioni di Attuazione del c.p.c. prevede altresì che l'intimazione ai testimoni debba essere effettuata almeno sette giorni prima dell'udienza. In caso di mancata intimazione, la parte che aveva chiesto l'ammissione della prova testimoniale può essere dichiarata decaduta dalla stessa e “Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.”.
Va menzionato, infine, l'art. 103 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale prescrive che: “L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire. Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza. L'intimazione a cura del difensore contiene: 1)
l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale
è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro
e non superiore a 1.000 euro”.
Questi essendo i principi regolatori della materia, si evince, dalla documentazione deposita da parte appellante, la regolarità formale della seconda intimazione al teste secondo quanto Tes_1 prescritto dalla normativa soprarichiamata, all'indirizzo corrispondente al certificato di residenza.
Tuttavia, l'indirizzo del teste destinatario dell'intimazione risultava sconosciuto, come si evince dalla seconda intimazione, datata 21/01/2021; in tali casi non può che accollarsi alla parte istante l'onere di esatta individuazione dell'indirizzo del teste.
Si veda il pronunciamento espresso da Cass. civ. n. 5265/1982: Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. dello stesso codice, non è sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia pagina 5 di 7 corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali”; più di recedente si veda Sez. 3 - , Ordinanza n.
12110 del 06/05/2024: “In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione”.
Nel caso di specie il giudice di prime cure all'udienza del 6.11.2020, considerato che il teste non era comparso e non era stato idoneamente identificato, disponeva ulteriori approfondimenti sui dati anagrafici del testimone, disponendo chiaramente che ove “all'udienza del 11.2.2022 non verrà depositata citazione a teste con data e luogo di nascita, il giudice revocherà l'ammissione del teste”.
Orbene, alla udienza così fissata, la parte ha chiesto ulteriore termine per effettuare ricerche necessarie per identificare la residenza del teste, termine che non è stato nuovamente concesso dal giudice di pace.
Non può non rilevarsi che la parte avrebbe dovuto attivarsi già alla prima udienza fissata per escutere il teste onde intimargli di presentarsi a rendere la testimonianza, non avendolo in precedenza neanche idoneamente identificato ed avendo spedito l'intimazione ad un indirizzo diverso da quello della seconda intimazione, dove pure il teste risultava sconosciuto.
Non risulta, infine, allegato nel foliario di primo grado insieme alle citazioni testimoniali anche il certificato di residenza, prodotto tardivamente solo in appello (trattasi di certificato rilasciato solo alla data del 24.3.2022, coincidente con il deposito in appello, e dunque non esibito al giudice di pace).
Nel caso di specie le ulteriori ricerche, necessarie per intimare al teste di presentarsi a rendere la testimonianza, non risultano adempiute dal procuratore di parte appellante, giacché risulta ben motivata la dichiarata decadenza dalla prova testimoniale, per non essere stata prodotta l'intimazione andata a buon fine, all'esito di fissazione di una nuova udienza per la corretta citazione testimoniale in ossequio all'art. 104 disp. Att. cit. Nonostante il termine assegnato per identificare il teste e rinnovare l'intimazione, le ricerche del soggetto destinatario non sono risultate utili a raggiungere il teste.
Pertanto, risulta correttamente assunta la decisione del Giudice di prime cure in merito alla dichiarata decadenza della prova testimoniale.
Ne discende che l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
§Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di legge, con riguardo alle fasi effettivamente svoltesi. pagina 6 di 7 L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata n. 687/2021;
- condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002; 3.
- condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare a parte appellata costituitasi le spese di lite, che si liquidano in € 962,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 6 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4352/2021 promossa da:
, (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Galasso, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Carmine C.F._2
Barone, 3, ( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Italo Benigni, (C.F.: , C.F._3 elettivamente domiciliata in Avellino, Galleria di Via Mancini, 17,
( ; Email_2
APPELLATA
(C.F.: ), Cisterna di Latina (LT), 04012, alla via Don CP_2 C.F._4
Giuseppe Morosini;
APPELLATO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
687/2021 del Giudice di Pace di Avellino, non notificata, a definizione del procedimento di primo grado, avente R.G. 862/2019, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e, nello specifico, di: “a) accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o la nullità dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza dell'11/02/2021 per le motivazioni suesposte, e, per l'effetto, revocarla con conseguente conferma dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori articolati all'udienza del 31/10/2019, e contestuale fissazione di udienza per l'assunzione della prova testimoniale, nonché per l'eventuale nomina di CTU medico legale. Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare l'obbligo, ai sensi dell'art. 141 D.Lgls. 209/2005, della Controparte_3
a provvedere al risarcimento dei danni subiti dall'istante, e, per l'effetto, sentir condannare i
[...] convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'appellante di quella somma che, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e no, ovvero danno biologico, danno morale (da determinarsi in percentuale sul danno biologico accertato), nonché il danno conseguente al dolore – sofferenza soggettiva – cd. personalizzazione – dall'istante subito in seguito al sinistro de quo, risulterà dalle risultanze istruttorie, giusta documentazione in atti, e/o che sarà ritenuta in sua equità dall'adita giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto nei limiti di € 5.164,00. Con l'invito ai convenuti a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, con 'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167c.p.c.. Sin da ora si chiede nomina di C.T.U. medica per la valutazione dei danni subiti dall'appellante. b) accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata in riferimento all'unica motivazione esposta alle pagine 1 e 2, nonché del capo relativo alla condanna alle spese processuali in danno all'appellante, per le argomentazioni dedotte e per l'effetto annullarla con conseguente conferma dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori articolati all'udienza del 31/10/2019, e contestuale fissazione di udienza per l'assunzione della prova testimoniale, nonché per l'eventuale nomina di CTU medico legale. Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare l'obbligo, ai sensi dell'art. 141 D.Lgls. 209/2005, della Controparte_3
a provvedere al risarcimento dei danni subiti dall'istante, e, per l'effetto, sentir condannare i
[...] convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'appellante di quella somma che, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ovvero danno biologico, danno morale (da determinarsi in percentuale sul danno biologico accertato), nonché il danno conseguente al dolore – sofferenza soggettiva – cd. personalizzazione – dall'istante subito in seguito al sinistro de quo, pagina 2 di 7 risulterà dalle risultanze istruttorie, giusta documentazione in atti, e/o che sarà ritenuta in sua equità dall'adita giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto nei limiti di € 5.164,00. Con
l'invito ai convenuti a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167c.p.c.. Sin da ora si chiede nomina di C.T.U. medica per la valutazione dei danni subiti dall'appellante. c) In ogni caso si chiede la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre IVA CPA e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Con l'invito ai convenuti a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata col presente atto ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con
l'avvertimento che, in difetto, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 167, 38 c.p.c. e 343 c.p.c. e che la mancata costituzione comporterà, in ogni caso, la dichiarazione di contumacia”.
Costituitasi tempestivamente, la ha concluso per la infondatezza Controparte_1 dell'impugnazione in fatto ed in diritto, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
Assegnato all'appellante il termine perentorio per rinnovare la notificazione dell'atto di citazione all'appellato è stata denegata la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza CP_2 appellata e dichiarata la contumacia di . CP_4
Istruito il giudizio documentalmente ed acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione.
***
§ Occorre soffermarsi in rito sulla dedotta inammissibilità dell'appello e del procedimento per omessa notifica al litisconsorte necessario.
La ha rilevato il mancato perfezionamento della notifica all'appellato Controparte_3 CP_2 non avendo parte appellante ottemperato all'ordine di rinnovazione della notificazione dell'appello, impartito dal precedente Giudicante.
Invero, con il verbale di udienza del 29 Marzo 2022, è stata ritenuta non perfezionata la notificazione dell'atto di citazione in appello, in quanto il destinatario era risultato irreperibile nel luogo presso il quale era stata effettuata la consegna del plico.
L'appellante ha così provveduto a depositare l'avviso di ricevimento raccomandata C.A.D., con la quale è stata effettuata la notifica dell'atto n. 785082293066, dal quale si evince come la C.A.D. sia stata immessa nella cassetta postale (deposito di parte appellante del 07/05/2025).
Dall'avviso di ricevimento raccomandata C.A.D. è possibile riscontrare come l'atto giudiziario notificato corrispondente al destinatario dell'atto di citazione in appello (deposito parte appellante del pagina 3 di 7 24/03/2022), avvenuto in data 11/04/2022, ovvero successivamente all'ordine di rinnovazione della notifica contenuto nel predetto verbale.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite, sentenza n. 10012/2021, per dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi in tema di validità e notificazione dell'atto giudiziario così statuendo: “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito è idonea a garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell'atto notificando.
Diversamente, la mera prova della spedizione di tale comunicazione non è idonea a garantire la conoscibilità dell'atto notificando, in quanto ai sensi dell'art. 8, L. 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c. non si realizza alcuna consegna ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale.
Ed è per tale ragione che le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di irreperibilità del destinatario, per la validità della notifica occorrano due attività: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, cosiddetta CAD.
Avendo parte appellante depositato l'avviso di ricevimento raccomandata C.A.D. ed in applicazione dei suesposti principi, l'appello per come proposto si appalesa pertanto ammissibile e va pertanto esaminato nel merito in relazione ai motivi di appello proposti.
§ Nel merito
Con l'unico motivo di appello parte appellante censura la sentenza del giudice di pace nella parte in cui lo ha ritenuto decaduto dalla prova per violazione e la falsa applicazione degli artt. 250 c.p.c. e 103 disposizioni di attuazione c.p.c., nonché degli artt. 208 e 255 c.p.c. e 104 disposizioni di attuazione c.p.c..
Il motivo è infondato.
pagina 4 di 7 Parte appellante deduce la regolarità e la conformità delle due intimazioni al teste Tes_1 depositate in primo grado, rispettivamente alle udienze del 06/11/2020 e del'11/02/2021, censurando la dichiarata decadenza della prova testimoniale, emessa dal Giudice di prime cure.
Orbene, l'art. 250 c.p.c. prescrive gli adempimenti formali cui è tenuta la parte che abbia richiesto la prova testimoniale. La norma va coordinata con la previsione, ex artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att., della decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, ovvero per l'omessa citazione degli stessi.
L'art. 208 c.p.c. stabilisce che, se un testimone regolarmente citato non compaia all'udienza, il giudice può ordinare una nuova intimazione, disporre l'accompagnamento coattivo o condannare il testimone a una sanzione pecuniaria;
l'art. 104 Disposizioni di Attuazione del c.p.c. prevede altresì che l'intimazione ai testimoni debba essere effettuata almeno sette giorni prima dell'udienza. In caso di mancata intimazione, la parte che aveva chiesto l'ammissione della prova testimoniale può essere dichiarata decaduta dalla stessa e “Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.”.
Va menzionato, infine, l'art. 103 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale prescrive che: “L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire. Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza. L'intimazione a cura del difensore contiene: 1)
l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale
è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro
e non superiore a 1.000 euro”.
Questi essendo i principi regolatori della materia, si evince, dalla documentazione deposita da parte appellante, la regolarità formale della seconda intimazione al teste secondo quanto Tes_1 prescritto dalla normativa soprarichiamata, all'indirizzo corrispondente al certificato di residenza.
Tuttavia, l'indirizzo del teste destinatario dell'intimazione risultava sconosciuto, come si evince dalla seconda intimazione, datata 21/01/2021; in tali casi non può che accollarsi alla parte istante l'onere di esatta individuazione dell'indirizzo del teste.
Si veda il pronunciamento espresso da Cass. civ. n. 5265/1982: Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. dello stesso codice, non è sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia pagina 5 di 7 corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali”; più di recedente si veda Sez. 3 - , Ordinanza n.
12110 del 06/05/2024: “In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione”.
Nel caso di specie il giudice di prime cure all'udienza del 6.11.2020, considerato che il teste non era comparso e non era stato idoneamente identificato, disponeva ulteriori approfondimenti sui dati anagrafici del testimone, disponendo chiaramente che ove “all'udienza del 11.2.2022 non verrà depositata citazione a teste con data e luogo di nascita, il giudice revocherà l'ammissione del teste”.
Orbene, alla udienza così fissata, la parte ha chiesto ulteriore termine per effettuare ricerche necessarie per identificare la residenza del teste, termine che non è stato nuovamente concesso dal giudice di pace.
Non può non rilevarsi che la parte avrebbe dovuto attivarsi già alla prima udienza fissata per escutere il teste onde intimargli di presentarsi a rendere la testimonianza, non avendolo in precedenza neanche idoneamente identificato ed avendo spedito l'intimazione ad un indirizzo diverso da quello della seconda intimazione, dove pure il teste risultava sconosciuto.
Non risulta, infine, allegato nel foliario di primo grado insieme alle citazioni testimoniali anche il certificato di residenza, prodotto tardivamente solo in appello (trattasi di certificato rilasciato solo alla data del 24.3.2022, coincidente con il deposito in appello, e dunque non esibito al giudice di pace).
Nel caso di specie le ulteriori ricerche, necessarie per intimare al teste di presentarsi a rendere la testimonianza, non risultano adempiute dal procuratore di parte appellante, giacché risulta ben motivata la dichiarata decadenza dalla prova testimoniale, per non essere stata prodotta l'intimazione andata a buon fine, all'esito di fissazione di una nuova udienza per la corretta citazione testimoniale in ossequio all'art. 104 disp. Att. cit. Nonostante il termine assegnato per identificare il teste e rinnovare l'intimazione, le ricerche del soggetto destinatario non sono risultate utili a raggiungere il teste.
Pertanto, risulta correttamente assunta la decisione del Giudice di prime cure in merito alla dichiarata decadenza della prova testimoniale.
Ne discende che l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
§Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di legge, con riguardo alle fasi effettivamente svoltesi. pagina 6 di 7 L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata n. 687/2021;
- condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002; 3.
- condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare a parte appellata costituitasi le spese di lite, che si liquidano in € 962,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 6 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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