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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/09/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 663/2021
Tribunale Ordinario di Trani
Verbale di udienza del 9.9.2025
Alle ore 12.03, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del
Funzionario Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per l'avv. Leo Amoruso in sostituzione degli avv.ti Matteo Parte_1
Giarratana e Calogero Lanza.
(parte contumace). Controparte_1
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Amoruso, per parte ricorrente, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e alle eccezioni ivi contenute, chiedendo l'accoglimento della domanda.
La Giudice riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 9.9.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udito il procuratore di parte attrice il quale ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 663/2021 R.G.A.C.C.
TRA
già in persona dei suoi procuratori Parte_1 Parte_2 speciali, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Lanza e dall'avv. Matteo Giarrattana, virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale allegata alla citazione
- ATTORE–
CONTRO
Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 9.2.2021 ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per sentirlo Controparte_1 condannare alla restituzione della somma di € 47.503,19 a titolo di rimborso del finanziamento erogato. Ha premesso la società attrice che in data 23.6.2017 la società
, concedeva al , sulla scorta della documentazione dallo stesso esibita, Parte_2 CP_1 un contratto di prestito personale con cessione del quinto dello stipendio di € 37.220,92.
Tale somma era accreditata sul conto del in data 17.7.2017. Il non CP_1 CP_1 provvedeva al versamento delle rate dovute tanto che con missiva ricevuta il 20.5.2020 la società creditrice gli comunicava la decadenza dal beneficio del termine. Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la debenza del signor nei confronti di (già ) e per Controparte_1 Parte_1 Parte_2
l'effetto condannare lo stesso al pagamento a favore di (già Parte_1 Pt_2
della somma di Euro 47.503,19 in virtù del predetto contratto, o quella diversa
[...] maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola rata al saldo. In via subordinata si chiede all'Autorità adita, una volta accertato l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e/o
2033 c.c. del signor ai danni di (già ), Controparte_1 Parte_1 Parte_2 la condanna del medesimo al pagamento dell'importo di euro 37.220,92 pari alla somma dei due importi erogati.In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre
a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il convenuto non si è costituito nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e, all'udienza del 18.6.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
Disposto il mutamento del rito, assunte le prove orali, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Va, infatti, rilevato come parte attrice abbia prodotto in giudizio: copia del contratto di prestito personale con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto dal , copia CP_1 della contabile di pagamento del 17.7.2017 da cui risulta l'accredito in favore del debitore della complessiva somma di € 37.220,92, nonchè copia della lettera di decadenza dal beneficio del termine ricevuta in data 20.5.2020.
Va rammentato in diritto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. ex multis Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito idonea prova dell'esistenza del proprio credito avendo provato, l'esistenza del contratto e ha altresì allegato l'inadempimento del convenuto, mediante la produzione in giudizio della quietanza di pagamento in favore del
, il quale, rimanendo contumace, ha omesso di sollevare contestazioni di sorta ed CP_1
è quindi incorso in tutte le decadenze di legge, comprese quelle relative alle istanze istruttorie.
Ne consegue che parte convenuta non ha dimostrato di aver restituito quanto dovuto e, dunque, la sussistenza di un fatto impeditivo o estintivo del credito rivendicato dagli attori.
è, quindi, risultato inadempiente all'obbligo di restituzione della Controparte_1 somma dovuta.
Alla luce di quanto sinora esposto, si accoglie la domanda di parte attrice di condanna di alla restituzione della somma di € 37.220,92 oltre interessi al tasso di Controparte_1 mora contrattualmente pattuito decorrenti dal 22.5.2020 sino al soddisfo.
L'accoglimento della domanda principale di condanna preclude l'esame della domanda subordinata ex art. 2041 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa, dell'attività espletata e delle tariffe vigenti secondo i valori minimi stante l'assenza di questioni, in fatto e diritto, di particolare complessità.
PQM
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1
restituzione in favore di della complessiva somma Parte_1
di € 37.220,92 oltre interessi di mora decorrenti dal 22.5.2020 sino al saldo;
2) condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 293,60 per esborsi ed € 2.400,00
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CNAP se dovuti.
Così deciso in Trani, 9 settembre 2025
La Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Tribunale Ordinario di Trani
Verbale di udienza del 9.9.2025
Alle ore 12.03, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del
Funzionario Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per l'avv. Leo Amoruso in sostituzione degli avv.ti Matteo Parte_1
Giarratana e Calogero Lanza.
(parte contumace). Controparte_1
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Amoruso, per parte ricorrente, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e alle eccezioni ivi contenute, chiedendo l'accoglimento della domanda.
La Giudice riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 9.9.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udito il procuratore di parte attrice il quale ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 663/2021 R.G.A.C.C.
TRA
già in persona dei suoi procuratori Parte_1 Parte_2 speciali, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Lanza e dall'avv. Matteo Giarrattana, virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale allegata alla citazione
- ATTORE–
CONTRO
Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 9.2.2021 ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per sentirlo Controparte_1 condannare alla restituzione della somma di € 47.503,19 a titolo di rimborso del finanziamento erogato. Ha premesso la società attrice che in data 23.6.2017 la società
, concedeva al , sulla scorta della documentazione dallo stesso esibita, Parte_2 CP_1 un contratto di prestito personale con cessione del quinto dello stipendio di € 37.220,92.
Tale somma era accreditata sul conto del in data 17.7.2017. Il non CP_1 CP_1 provvedeva al versamento delle rate dovute tanto che con missiva ricevuta il 20.5.2020 la società creditrice gli comunicava la decadenza dal beneficio del termine. Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la debenza del signor nei confronti di (già ) e per Controparte_1 Parte_1 Parte_2
l'effetto condannare lo stesso al pagamento a favore di (già Parte_1 Pt_2
della somma di Euro 47.503,19 in virtù del predetto contratto, o quella diversa
[...] maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola rata al saldo. In via subordinata si chiede all'Autorità adita, una volta accertato l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e/o
2033 c.c. del signor ai danni di (già ), Controparte_1 Parte_1 Parte_2 la condanna del medesimo al pagamento dell'importo di euro 37.220,92 pari alla somma dei due importi erogati.In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre
a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il convenuto non si è costituito nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e, all'udienza del 18.6.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
Disposto il mutamento del rito, assunte le prove orali, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Va, infatti, rilevato come parte attrice abbia prodotto in giudizio: copia del contratto di prestito personale con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto dal , copia CP_1 della contabile di pagamento del 17.7.2017 da cui risulta l'accredito in favore del debitore della complessiva somma di € 37.220,92, nonchè copia della lettera di decadenza dal beneficio del termine ricevuta in data 20.5.2020.
Va rammentato in diritto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. ex multis Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito idonea prova dell'esistenza del proprio credito avendo provato, l'esistenza del contratto e ha altresì allegato l'inadempimento del convenuto, mediante la produzione in giudizio della quietanza di pagamento in favore del
, il quale, rimanendo contumace, ha omesso di sollevare contestazioni di sorta ed CP_1
è quindi incorso in tutte le decadenze di legge, comprese quelle relative alle istanze istruttorie.
Ne consegue che parte convenuta non ha dimostrato di aver restituito quanto dovuto e, dunque, la sussistenza di un fatto impeditivo o estintivo del credito rivendicato dagli attori.
è, quindi, risultato inadempiente all'obbligo di restituzione della Controparte_1 somma dovuta.
Alla luce di quanto sinora esposto, si accoglie la domanda di parte attrice di condanna di alla restituzione della somma di € 37.220,92 oltre interessi al tasso di Controparte_1 mora contrattualmente pattuito decorrenti dal 22.5.2020 sino al soddisfo.
L'accoglimento della domanda principale di condanna preclude l'esame della domanda subordinata ex art. 2041 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa, dell'attività espletata e delle tariffe vigenti secondo i valori minimi stante l'assenza di questioni, in fatto e diritto, di particolare complessità.
PQM
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1
restituzione in favore di della complessiva somma Parte_1
di € 37.220,92 oltre interessi di mora decorrenti dal 22.5.2020 sino al saldo;
2) condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 293,60 per esborsi ed € 2.400,00
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CNAP se dovuti.
Così deciso in Trani, 9 settembre 2025
La Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra