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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
1
n. 552/2020 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 552/2020 r.g.
Oggi 15 maggio 2025 ad ore 12.00 innanzi al giudice Federico Pani, sono comparsi:
- l'avv. Marcello Stanganini, anche in sostituzione dell'avv. Niki Rappuoli, per l'attore MA
NI;
- l'avv. Simona Dolenti, in sostituzione dell'avv. Tiberio Baroni, per la parte convenuta.
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 552/2020
Riaperto il verbale alle ore 18.400, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice Federico Pani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 552/2020 r.g.
promossa da
GR RC (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Niki Rappuoli e C.F._1
dall'avv. Marcello Stanganini
ATTORE
nei confronti di
(C.F. ), succeduta all'originario convenuto Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiberio Baroni
[...]
CONVENUTA
OGGETTO
Petizione ereditaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 18.2.2020, MA NI ha adito l'intestato
Tribunale per ottenere, in qualità di erede testamentario del padre la restituzione di CP_3
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tutti i beni mobili oggetto dell'inventario redatto dal notaio e indicati nel verbale Persona_1
del 19.3.2010 rep. N. 57.202 (raccolta n. 21.288) e presenti nell'abitazione attribuita per successione allo zio A sostegno della propria domanda ha dedotto: - che, in virtù di testamento Controparte_2
olografo, l'eredità del padre veniva devoluta in proprio favore, quale erede universale, CP_3
e in favore della sorella del cuius quale legataria dell'appartamento sito in Monte San Persona_2
Savino (AR), via della Pace nn. 43-49; - che dopo l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario,
si era proceduto all'erezione di inventario, reperendo presso l'abitazione sita in Monte San Savino (AR),
via della Pace nn. 43-49, una serie di mobili, quadri e suppellettili;
- di essere quindi il legittimo proprietario dei beni mobili reperiti ed inventariati in virtù di acquisto per successione ereditaria e di avere diritto a rientrarne nel possesso;
- che, nel frattempo, venuta a mancare l'immobile Persona_2
veniva trasferito per causa di morte al di lei fratello il quale veniva nominato custode Controparte_2
dei beni mobili.
Ha concluso quindi nei seguenti termini:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, accertata nel sig. MA NI la qualità di erede
del defunto condannare il sig. nato a [...] il [...] e ivi residente CP_3 Controparte_2
in Via della Pace n. 43 cod. fisc. a rilasciare e restituire in favore del ricorrente tutti i beni C.F._3 mobili oggetto di inventario del Notaio indicati nel relativo verbale del 19/3/2010 rep. n. 57.202 Persona_1
(raccolta n. 21.288) come riportati in premessa. Con vittoria di competenze e spese del giudizio».
Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex Controparte_2
art. 702-bis c.p.c. per mancanza dei requisiti di legge e chiedendo il mutamento del rito. Nel merito non ha contestato la qualità di erede dell'attore rispetto al defunto ma ha sostenuto che ogni CP_3
bene e arredo collocato nell'immobile era appartenuto alla sorella alcuni per successione dalla Per_2
madre altri per acquisiti personali avendo la stessa convissuto con il fratello Persona_3 CP_3
sin dal 1968. Per tali motivi ha affermato la propria titolarità sui beni mobili inventariati in quanto unico erede testamentario di specificando di aver indicato tali circostanze anche al momento Persona_2
delle operazioni notarili di inventario. In ipotesi, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, stante il fatto che tali beni erano comunque stati posseduti dalla sig.ra da Persona_2
oltre venti anni e dallo stesso sin dal 2009.
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Ha quindi concluso nei termini che seguono:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, Giudice designato, per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, in via preliminare accertata e dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis per
mancanza dei requisiti di legge, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma c.p.c., con ordinanza non impugnabile,
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito dichiarare infondata in fatto e in diritto
la pretesa di rilascio e restituzione dei beni mobili di NI MA per tutte le motivazioni di cui in narrativa, sempre
nel merito e in via subordinata dichiarare l'intervenuto usucapione ex art. 1161 c.c. sui beni oggetto di inventario per
Con vittoria di competenze e spese del giudizio. Salvis Juribus». Controparte_2
La causa, mutato il rito, è proseguita con il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.. Con note del
27.6.2023 la difesa di parte convenuta ha dato atto dell'avvenuto decesso di e, Controparte_2
conseguentemente, il processo è stato interrotto. Il giudizio è stato poi riassunto da MA NI,
tramite ricorso ritualmente notificato agli eredi del defunto collettivamente ed Controparte_2
impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, sia a in qualità di chiamata Controparte_1
all'eredità in virtù di testamento.
si è costituita in giudizio dichiarando di non essere nel possesso dei beni ereditari e di Controparte_1
non aver ancora accettato l'eredità del defunto così eccependo la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio. A seguito della proposizione di un'actio
interrogatoria da parte dell'attore, è stato incardinato il relativo sub-procedimento n. 527/2024 VG. Con
successive note per l'udienza del 19.6.2024, ha dato atto di aver accettato l'eredità di Controparte_1
riportandosi ai precedenti scritti difensivi da questo presentati. A fronte di tale Controparte_2
accettazione, il procedimento è proseguito nei confronti di divenuta legittimo Controparte_1
contraddittore.
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di prova orale. All'esito della prova, la causa è stata, quindi, rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al
15.5.2025, con assegnazione alle parti di termini per note conclusionali e per note in replica. In data odierna le parti hanno discusso la causa e, all'esito, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
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1. Giova innanzitutto rammentare che l'art. 533 c.c. prevede che «l'erede può chiedere il riconoscimento della
sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo,
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allo scopo di ottenere la restituzione dei medesimi». La petitio hereditatis ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio di beni ereditari da colui che li possegga vantando un titolo successorio che non compete (possessor pro herede) ovvero senza alcun titolo (possessor pro possessore) e presuppone l'accertamento della qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis e che siano contestati dalla controparte.
La petizione ereditaria si differenzia, poi, dall'azione di rivendicazione, malgrado l'affinità del petitum,
in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso, indipendentemente dalla considerazione dello specifico titolo in base al quale il de cuius ne aveva il possesso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio,
che mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredità può
invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass. n. 11813/1992; Cass. n. 10557/2001, n.
13785/2004, n. 1074/2009). Né vale a mutare la qualificazione dell'azione in azione di rivendicazione il fatto che il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, sia in quanto, ai fini della configurabilità di tale azione, è sufficiente che sia contestato anche uno solo dei suoi necessari presupposti, ossia la qualità di erede dell'attore o la sussistenza di diritti che a lui spettano jure hereditario
(Cass. n. 2211/1979), sia in quanto la mancata contestazione della qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria (Cass. n. 1074/2009). Da ciò consegue che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, fermo restando l'onere - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (Cass. n. 14732/2012).
2. Nel caso in esame, è pacifica, in quanto documentalmente provata e comunque non contestata, la qualità in capo all'attore di erede del de cuius in virtù di testamento olografo (doc. 1, 2 CP_3
e 3 di parte attrice). Esonerato, quindi, l'attore dalla prova della sua qualità di erede, resta fermo l'onere della dimostrazione, nei limiti relativi alla difesa della controparte, dell'appartenenza dei diversi beni all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
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Sotto tale profilo, l'attore ha allegato che il padre , divenuto proprietario di tutto il palazzo sito CP_3
in via della Pace 43-49 a seguito del lascito della precedente proprietaria andò a vivere in uno CP_4
degli appartamenti posti al primo piano e vi abitò con la moglie e poi, dopo la morte di Persona_4
quest'ultima (avvenuta il 6.11.1968), da solo con la sola presenza costante di colf prima, e badanti poi a causa dell'avanzare dell'età. Per volontà dello stesso gli altri due fratelli e CP_3 CP_2
con la madre sarebbero andati a vivere nell'altro appartamento posto nell'altra Per_2 Persona_3
ala del primo piano del palazzo, per poi, la sorella trasferirsi al piano superiore, salvo ritornare Per_2
nel suddetto appartamento posto al primo piano per trascorrervi l'ultimo breve ultimo periodo della sua vita (dal 2006 al 2009) maggiormente vicina al fratello , quando le condizioni di salute di CP_3
quest'ultimo e le proprie peggiorarono. Secondo la prospettazione di parte attrice non vi fu mai commistione ed i mobili presenti all'interno dell'abitazione di ovvero quelli oggetto CP_3
del presente giudizio, erano quelli già presenti e provenienti dall'eredità ed altri erano stati CP_4
successivamente acquistati dai coniugi – CP_2 Per_4
Tale versione dei fatti è stata contestata da parte convenuta, la quale ha sostenuto che nell'immobile sin dal 1968 vi aveva sempre abitato non solo ma anche la sorella ed in seguito anche CP_3 Per_2
il fratello con la di lui moglie per cui non potrebbe nemmeno operare la CP_2 Persona_5
presunzione dell'appartenenza di tali beni al solo o distinguere eventuali beni di CP_3
appartenenza a con quelli di proprietà degli altri fratelli. CP_3
3. Per comprendere quale delle due prospettazioni corrisponda al vero occorre esaminare le risultanze istruttorie di causa, sotto il lume della distribuzione dell'onus probandi.
Anzitutto, può dirsi che la versione dei fatti prospettata dall'attore concernente la divisione degli appartamenti e dunque la “non commistione” dei beni mobili non è stata provata in giudizio.
MA NI ha infatti fatto leva su un documento di provenienza unilaterale (doc. 9),
necessariamente privo di pregnanza probatoria se isolatamente preso, e perciò ha articolato un capitolo di prova testimoniale teso a ottenere conferma della bontà di quanto ivi raffigurato. Sennonché l'unico teste escusso, sig. (il quale ha dichiarato di aver frequentato l'abitazione dove viveva Tes_1
con la sorella in qualità di medico curante degli stessi fino alla loro morte avvenuta nel CP_3 Per_2
2009) ha rammentato che «l'appartamento di si trovava al primo piano dell'edificio. Guardando la CP_3
cartina, riconosco le scale, terminate le quali vi era una specie di ampia sala d'attesa, dalla quale si accedeva a varie
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stanze dove dormivano. In una c'era in un'altra la sorella e in un'altra ancora la sig.ra CP_3 Per_2 Per_3
la mamma di Con c'erano la moglie e il figlio» specificando che «si trattava di stanze separate, CP_3 CP_3
non di appartamenti separati. L'appartamento era sempre lo stesso, viveva in una stanza diversa. CP_3
L'appartamento sarà stato 200mq in tutto. C'era una cucina, un soggiorno unico e più stanze collegate».
Inoltre, dalla stessa lettura del testamento di si ricava l'unicità dell'appartamento sito CP_3
al primo piano del palazzo nel quale i due fratelli avevano abitato insieme (almeno al momento della redazione del testamento) atteso che lo stesso disponeva che «a titolo di legato ed in segno di gratitudine
per l'assistenza materiale e morale che mi ha dato lascio a mia sorella l'appartamento dove Persona_2
attualmente abito insieme alla stessa mia sorella Tale appartamento si trova a primo piano dello stabile di Per_2
mia proprietà posto in Monte San Savino ed ha duplice ingresso dai civici numero 43 e 49 di Via della Pace» (doc.
1 di parte attrice).
Ne deriva che, non essendo stata dimostrato l'uso esclusivo dell'immobile da parte del de cuius, ed anzi risultando provato che almeno per gli ultimi anni di vita lo stesso abitò nell'appartamento insieme alla sorella è evidente come non possa operare una presunzione di proprietà dei beni inventariati Per_2
in capo al solo , almeno per quanto riguarda le stanze comuni (cucina, salotto, disimpegno). CP_3
Può invece operare una simile presunzione per quanto concerne i beni rinvenuti nella camera da letto ed elencati alle pagine 8 e 9 del verbale al «punto E) SALOTTO ADIBITO A CAMERA» (doc. 6 di parte attrice). Tale elemento presuntivo risulta corroborato da quanto dichiarato dallo stesso convenuto in sede di operazioni di inventario laddove ha affermato che tutti i beni inventariati Controparte_2
sarebbero stati di proprietà della sorella ma con l'eccezione «della camera da letto matrimoniale e di Per_2
alcuni mobili di cucina di proprietà del compianto signor (cfr. pag. 10 doc. 6 di parte CP_3
attrice), affermazione questa che ha valenza di confessione stragiudiziale, liberamente apprezzabile dal giudicante (art. 2735 c.c.). Tanto è sufficiente per ritenere l'inclusione tra i beni del de cuius all'apertura della successione dei beni rinvenuti nella camera da letto.
4. Tutto ciò posto, ritiene questo giudicante che l'istruttoria orale svolta abbia confermato che effettivamente alcuni dei beni inventariati fossero di proprietà esclusiva del defunto CP_3
A tal riguardo, infatti, il teste , a cui sono state mostrate le fotografie di cui agli allegati 11, Tes_1
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- la credenza con la collezione di tazzine e bicchieri, la pendola e la stampa rivenuti nel locale cucina
(«ALL. 11, fotografia alle pagina 1 (qui c'erano le tazzine), pagina 4;»; «Il quadretto a pagina 9 dell'ALL. 11 era
nella stanza di ); Per_3
- l'angoliera a due corpi con la collezione di tazzine, bicchieri e suppellettili contenute [«ALL. 12,
fotografie alle pagina 1 (si trovava in salottino, mi ricordo che chiesi a di poter acquistare la collezione di Per_2
tazzine e mi rispose che erano di , pagine 2, 3 e 4 (sono le tazzine di cui ho parlato poco fa)»]; la credenza CP_3
a due sportelli e due cassetti [«- pagina 6 (anche questa era nel salottino»; per il vero la credenza si trova a pagina 8, ma è evidente l'errore materiale nel quale è incorso questo giudicante in sede di redazione del verbale atteso che a pagina 6, così come a pagina 7, risultano illustrate le tazzine;
che vi sia stato un errore nel conteggio della progressione delle pagine è resto evidente anche dal fatto che tutte le numerazioni di pagina successive sono evidentemente sbagliate in difetto di due unità]; il tavolo centrale con unica gamba a quattro piedi in stile e le seggiole in legno di noce in stile LU PO
(moderne) [«pagine 7 e 8 (questo tavolo si trovava nell'anticucina, di fronte alla stanza di »; in realtà il CP_3
riferimento è alle pagine 9 e 10, come reso evidente dal confronto tra la descrizione fatta dal teste e le foto]; e tre quadri raffiguranti un gentiluomo, una donna e un IU [«pagina 12, 13 e 14 (questi quadro
era nel soggiorno: quello ritratto a pagina 12 era il padre di quello a pagina 13 è forse la piccolina»; CP_3 Per_2
anche qui si ripropone l'errore di conteggio: i quadri infatti si trovano nelle pagine da 13 a 15]; tutti beni rinvenuti nel locale salotto;
- il divano a tre posti, il piccolo mobilino in legno di noce a piedi torniti, la stampa raffigurante due donne, il piccolo tavolo rotondo a tre piedi con una luce con portalume in stoffa e base tornita argentata e la serie di quadretti di argomento venatorio rinvenuti nel locale disimpegno («All. 13, tutti i beni che
vedo erano in soggiorno»).
Infatti, con riferimento ai suddetti beni, il teste ha dichiarato che «a me dicevano che erano di CP_3 Per_2
e mi dicevano che erano di Ero interessato di antiquariato e quindi questi beni mi interessavano CP_2 CP_3
e avevo fatto domande sul punto». Deve, quindi, ritenersi provata l'appartenenza all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione anche dei beni riconosciuti in sede di istruttoria testimoniale.
Tanto accertato, appare opportuno rilevare la manifesta irrilevanza della questione relativa al parallelo giudizio avviato innanzi al giudice dell'esecuzione, giacché il profilo attinente alle
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argomentazioni spese in tale sede si rivela giuridicamente ininfluente nel momento in cui risulta provata l'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
In definitiva, la domanda di parte attrice risulta parzialmente fondata e merita di essere accolta limitatamente ai seguenti beni, non risultando provata l'esistenza di altri beni facenti parte dell'asse ereditario in possesso di parte convenuta:
i. credenza con alzata e due ripiani in legno di noce e piano di marmo (punto 1 del locale A.
, pag. 4 dell'inventario raffigurata a pag. 1 all. 11 parte attrice); Pt_1
ii. pendola in stile antico sormontata da scultura raffigurante cavallo rampante, con datario (punto
12 del locale A. , pag. 4 dell'inventario raffigurata a pag. 4 all. 11 parte attrice); Pt_1
iii. angoliera a due corpi con la collezione di tazzine, bicchieri e suppellettili contenute (punto 1 del locale , pag. 5 dell'inventario raffigurata a pag. 1, 2, 3, 4,6 e 7 all. 12 parte attrice); Parte_2
iv. credenza a due sportelli e due cassetti con alzata a ripiani e piano di marmo bianco (punto 2 del locale , pag. 5 dell'inventario raffigurata a pag. 8 all. 12 parte attrice); Parte_2
v. tavolo centrale con unica gamba a quattro piedi in stile (punto 4 del locale , pag. 5 Parte_2
dell'inventario raffigurata a pag. 9 all. 12 parte attrice);
[... vi. serie di seggiole in legno di noce in stile LU PO (moderne) (punto 6 del locale
, pag. 5 dell'inventario raffigurata a pag. 10 all. 12 parte attrice); Pt_2
vii. ritratto virile in cornice datato 1930 a firma raffigurante gentiluomo, seduto con Per_6
bastone (punto 9 del locale , pag. 6 dell'inventario raffigurata a pag. 13 all. 12 parte Parte_2
attrice);
Pa viii. ritratto muliebre in cornice datato 1930 a firma (punto 10 del locale , pag. Per_6 Pt_2
6 dell'inventario raffigurata a pag. 14 all. 12 parte attrice);
ix. ritratto di IU a firma datato 1932 (punto 16 del locale , pag. 6 Per_6 Parte_2
dell'inventario raffigurata a pag. 15 all. 12 parte attrice);
x. grande divano a tre posti in legno di noce, braccioli scolpiti con colonne (punto 1 del locale
[...]
, pag. 7 dell'inventario raffigurata a pag. 1 all. 13 parte attrice); Parte_3
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xi. piccolo mobilino in legno di noce a piedi torniti due cassetti, vano centrale, modanature ai fianchi (punto 3 del locale , pag. 7 dell'inventario raffigurata a pag. 2 all. 13 Parte_3
parte attrice);
xii. stampa raffigurante due donne (punto 5 del locale C. , pag. 7 dell'inventario Parte_3
raffigurata a pag. 3 all. 13 parte attrice);
xiii. piccolo tavolo rotondo a tre piedi che sostiene una luce, con portalume in stoffa e base tornita argentata (punto 13 del locale , pag. 7 dell'inventario raffigurata a pagg. 4 e 5 Parte_3
all. 13 parte attrice);
xiv. serie di quadretti di argomento venatorio, tre raffiguranti GI morta (punto 14 del locale
C. DISIMPEGNO, pag. 7 dell'inventario raffigurati a pagg. 6, 7, 8, 9 all. 13 parte attrice);
xv. stampa in cornice raffigurante la DO (punto 20 del locale A. CUCINA, pag. 5
dell'inventario raffigurata a pag. 9 all. 11 parte attrice);
xvi. tutti i beni contenuti nel locale E) (letto matrimoniale, baule Controparte_5
in legno contenente biancheria, comodino in noce, specchiera in legno di noce, divano tipo
“Agrippina”, enciclopedia italiana in dieci volumi, orologio con campana in vetro) (punti da 1 a
7 del locale E) , pag. 9 dell'inventario). Controparte_5
5. Passando alla domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da parte convenuta in via subordinata, essa è infondata e va rigettata.
In via preliminare si rammenta che l'istituto dell'usucapione, disciplinato dagli artt. 1158 e ss. c.c.,
configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario che si compie mediante il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto;
possesso che deve corrispondere all'esercizio del diritto reale in corso di usucapione, che deve protrarsi per un arco di tempo che varia in relazione al bene ed al tipo di usucapione (ordinaria o abbreviata).
Inoltre, il possesso non deve essere posto in essere in forza di mera tolleranza del titolare del diritto usucapito. Ai fini dell'usucapione, dottrina e giurisprudenza unanimemente individuano tre requisiti necessari: l'animus possidendi, ovvero la volontà di possedere un bene come se si fosse titolari del diritto di proprietà o dell'altro diritto corrispondente;
l'animus rem sibi habendi, cioè la volontà di tenere un
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bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale;
il corpus possessionis, lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente. L'attore, sul piano processuale, affinché possa vedersi riconosciuta l'attribuzione del diritto reale sul bene, giusto usucapione, è onerato di dimostrare la totalità degli elementi costitutivi richiamati e, dunque, sia l'animus che il corpus. Pertanto, l'usucapente è tenuto a provare in giudizio la reale occorrenza della fattispecie tale da aver legittimamente e correttamente manifestato, in via esclusiva, l'attività potestativa sul bene, in assoluta discrasia giuridica e fattuale con qualsivoglia possesso altrui (ex plurimis, Cass. n. 4863/2010).
Invero, parte convenuta non ha affatto fornito la dimostrazione del possesso utile ad usucapire i beni rivenuti nell'appartamento.
Quanto al possesso da parte di parte convenuta avrebbe dovuto fornire la prova che tale Persona_2
esercizio sugli arredamenti e la mobilia fosse stato esercitato in termini di esclusività. Tale prova non è
stata fornita;
al contrario la difesa di parte convenuta ha fin dall'inizio fatto leva sul fatto che i due fratelli e abitavano insieme nell'appartamento, dividendo così il potere di fatto sulle cose, CP_3 Per_2
tanto da non poter nemmeno distinguere eventuali beni di appartenenza a con quelli di CP_3
proprietà di o di . Per_2 CP_2
Quanto invece al possesso da parte di giova rammentare che ai fini del termine Controparte_2
di usucapione, se dieci o venti anni, in tema di beni mobili (art. 1161 c.c.), è elemento discriminante lo stato di buona o mala fede del possessore al tempo dell'acquisto del possesso. La buona fede possessoria
è definita dall'art. 1147 c.c. come «l'ignoranza di ledere l'altrui diritto» e interpretata dalla giurisprudenza come «ragionevole convincimento di poter esercitare sulla cosa
posseduta il diritto di proprietà o altro diritto reale senza ledere la sfera altrui» (cfr. Cass. n.
8918/1991; Cass. n. 3097/1988).
Nel caso di specie l'esercizio di un possesso in buona fede al fine del termine decennale dell'usucapione breve (decorrente dalla pubblicazione del testamento di nel novembre 2009) è smentito Persona_2
dalle stesse argomentazioni di parte convenuta già sopra riportate concernenti l'impossibilità di distinguere l'appartenenza dei beni ai singoli fratelli e dunque di possedere in buona fede i soli beni provenienti dall'eredità di nonché dalle stesse prove documentali prodotte in atti;
si fa Per_2
riferimento in particolare, al valore confessorio delle dichiarazioni di riportate nel verbale CP_2
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relativo alle operazioni di inventario, già esaminate, in cui ha affermato che tutti i beni inventariati sarebbero stati di proprietà della sorella ma con l'eccezione «della camera da letto matrimoniale e di Per_2
alcuni mobili di cucina di proprietà del compianto signor (cfr. pag. 10 doc. 6 parte attrice). CP_3
Inoltre, val la pena osservare che, al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e,
pertanto, specie a fronte di atti del proprietario, che, pur se privi di efficacia interruttiva, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale (come nel caso in esame la presentazione di denuncia di successione e le operazioni di inventario dei beni di cui lo stesso è stato nominato custode), CP_2
il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto. In difetto di tale prova non è dato accertare il possesso come presupposto per la domanda di usucapione.
6. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, da un lato, e il rigetto della domanda di usucapione, dall'altro, integrano la fattispecie della soccombenza reciproca, ragion per cui le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
▪ accoglie parzialmente la domanda proposta da RC GR e per l'effetto accerta l'inclusione nella massa ereditaria dei seguenti beni:
Con i. credenza con alzata e due ripiani in legno di noce e piano di marmo (punto 1 del locale
, pag. 4 dell'inventario raffigurata a pag. 1 all. 11 parte attrice); Pt_1
ii. pendola in stile antico sormontata da scultura raffigurante cavallo rampante, con datario (punto
12 del locale A. , pag. 4 dell'inventario raffigurata a pag. 4 all. 11 parte attrice); Pt_1
iii. angoliera a due corpi con la collezione di tazzine, bicchieri e suppellettili contenute (punto 1 del locale , pag. 5 dell'inventario raffigurata a pag. 1, 2, 3, 4,6 e 7 all. 12 parte attrice); Parte_2
iv. credenza a due sportelli e due cassetti con alzata a ripiani e piano di marmo bianco (punto 2 del locale , pag. 5 dell'inventario raffigurata a pag. 8 all. 12 parte attrice); Parte_2
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v. tavolo centrale con unica gamba a quattro piedi in stile (punto 4 del locale , pag. 5 Parte_2
dell'inventario raffigurata a pag. 9 all. 12 parte attrice);
[... vi. serie di seggiole in legno di noce in stile LU PO (moderne) (punto 6 del locale
, pag. 5 dell'inventario raffigurata a pag. 10 all. 12 parte attrice); Pt_2
vii. ritratto virile in cornice datato 1930 a firma raffigurante gentiluomo, seduto con Per_6
bastone (punto 9 del locale , pag. 6 dell'inventario raffigurata a pag. 13 all. 12 parte Parte_2
attrice);
Pa viii. ritratto muliebre in cornice datato 1930 a firma (punto 10 del locale , pag. Per_6 Pt_2
6 dell'inventario raffigurata a pag. 14 all. 12 parte attrice);
ix. ritratto di IU a firma datato 1932 (punto 16 del locale , pag. 6 Per_6 Parte_2
dell'inventario raffigurata a pag. 15 all. 12 parte attrice);
x. grande divano a tre posti in legno di noce, braccioli scolpiti con colonne (punto 1 del locale
[...]
, pag. 7 dell'inventario raffigurata a pag. 1 all. 13 parte attrice); Parte_3
xi. piccolo mobilino in legno di noce a piedi torniti due cassetti, vano centrale, modanature ai fianchi (punto 3 del locale , pag. 7 dell'inventario raffigurata a pag. 2 all. 13 Parte_3
parte attrice);
xii. stampa raffigurante due donne (punto 5 del locale C. , pag. 7 dell'inventario Parte_3
raffigurata a pag. 3 all. 13 parte attrice);
xiii. piccolo tavolo rotondo a tre piedi che sostiene una luce, con portalume in stoffa e base tornita argentata (punto 13 del locale , pag. 7 dell'inventario raffigurata a pagg. 4 e 5 Parte_3
all. 13 parte attrice);
xiv. serie di quadretti di argomento venatorio, tre raffiguranti GI morta (punto 14 del locale
C. DISIMPEGNO, pag. 7 dell'inventario raffigurati a pagg. 6, 7, 8, 9 all. 13 parte attrice);
xv. stampa in cornice raffigurante la DO (punto 20 del locale A. CUCINA, pag. 5
dell'inventario raffigurata a pag. 9 all. 11 parte attrice);
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tutti i beni contenuti nel locale E) (letto matrimoniale, baule Controparte_5
in legno contenente biancheria, comodino in noce, specchiera in legno di noce, divano tipo
“Agrippina”, enciclopedia italiana in dieci volumi, orologio con campana in vetro) (punti da 1 a
7 del locale E) SALOTTO ADIBITO A CAMERA, pag. 9 dell'inventario).
▪ condanna la parte convenuta alla restituzione in favore della massa ereditaria dei predetti beni;
▪ rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
▪ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, 15 maggio 2025
Il giudice
Dott. Federico Pani
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 e 13 di parte attrice, ha riconosciuto alcuni arredi e suppellettili e nello specifico: