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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14710/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] - Brasile, di Controparte_1 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 175 [C.F. ]; C.F._1
nata il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_1 ivi residente in [...]dos Peixes n. 375 [C.F. ] C.F._2
nata il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_2 ivi residente in [...]de Limeira. 1370 [C.F. ] C.F._3
nato il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi Parte_3 residente AN Alves Castelo n. 568 [C.F. ] C.F._4
nato il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_4 ivi residente AN Alves Castelo n. 568 [C.F. ]; C.F._5
nata il [...] a [...] – Brasile, di Parte_5 cittadinanza brasiliana, ivi residente AN Alves Castelo n. 568 [C.F. ] C.F._6
nato il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_6 brasiliana, ivi residente in [...]dos Peixes n. 375 [C.F. ] C.F._7
nato il [...] a [...] – Brasile, di Parte_7 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]de Andrade n. 700 [C.F. ] C.F._8
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_8 brasiliana, ivi residente in [...]de Limeira n.1370 [C.F. ] C.F._9
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_9 brasiliana, ivi residente in [...]de Mileira [C.F. ] C.F._10
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_10 brasiliana, ivi residente in [...]n.206 [C.F. ; C.F._11 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi COLOMBINO (C.F. ) con studio in C.F._12 Torino, corso Francesco Ferrucci n. 46,
RICORRENTI pagina 1 di 6 contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti, come precisate nelle note depositate il 18/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata, ex art. 127 ter c.p.c., nel giorno 02/12/25:
«Tanto premesso e considerato lo scrivente difensore, riportandosi al contenuto del Ricorso, nonché alla documentazione depositata, richiamando le conclusioni ivi formulate chiede che la causa venga trattenuta in decisione, insistendo per l'accoglimento del Ricorso, contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito ex adverso»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21/10/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. (anche Parte_11 noto come , cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il [...] a Persona_1
Borgo Val di Taro (PR) Italia.
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa era differita, sempre ex art. 127 ter cpc, prima al giorno 08/07/25, poi al 25/11/25, venendo altresì medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del
Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Con ordinanza 10/11/25 è stato rilevato da questo giudice <che le procure in atti non consentono di ritenere soddisfatto il requisito dell'autenticità, essendo state dichiarate elettroniche, ma senza specificazione degli standard per la loro validità in Italia e, inoltre, trattandosi di procure alle liti rilasciate all'estero, non risulta che siano state apposte dinanzi ad un ufficiale dotato di potere di autentica (da quello che è dato comprendere senza traduzione, vi sarebbe unicamente l'attestazione di conformità della stampa delle firme elettroniche all'originale informatico); tali sottoscrizioni, quindi, non rispettano il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015); in ultimo, le apostille non
pagina 2 di 6 risultano tradotte>> ed è stato conseguentemente disposto il rinvio dell'udienza del 25/11/25 al
26/02/2026, con concessione ai ricorrenti di termine perentorio ex art. 182 c.p.c. fino a tale udienza per il deposito di valide procure alle liti.
Con istanza depositata il 12/11/25 i ricorrenti, svolte considerazioni sui rilievi di nullità delle procure, hanno ribadito <la regolarità formale della Procura alle liti già in atti – che si rideposita contestualmente per agevolarne la consultazioni - lo scrivente difensore insta affinché la S.V.Ill ma
Voglia revocare il Decreto di differimento dell'udienza e confermare l'udienza precedentemente fissata per il giorno 25/11/2025>>.
Con ordinanza 17/11/25, questo giudice valutata la richiesta dei ricorrenti di vedersi confermata l'udienza precedentemente fissata nel 25/11/25, quindi di non volersi avvalere del tempo in più loro inizialmente concesso per il deposito di valide procure, ha nuovamente rifissato l'udienza nella data del
25/11/2025, disponendo per il suo svolgimento nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e per gli incombenti di precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con note scritte del 18/11/25 i ricorrenti hanno svolto difese, precisato le conclusioni e prodotto <in sostituzione della Procura alle liti in atti, nr. 1 Procura alle liti conferita dai ricorrenti, nella versione in portoghese, munita delle dovute apostille, autentica notarile e traduzione in lingua italiana>>.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_2 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 06/03/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 11/02/2025, ma non ha assunto conclusioni.
MOTIVI
Deve preliminarmente essere esaminato il profilo dell'ammissibilità o dell'inammissibilità del ricorso, in relazione alla presenza o, al contrario, alla mancanza nel fascicolo di valide procure al difensore.
La procura al difensore è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio e, poiché come dispone l'art. 12 della L. 218/1995 il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, ne consegue che la procura, quale atto prodromico, necessario e imprescindibile per l'esercizio dell'azione – salvi i limitati casi, espressamente previsti per legge, in cui la parte può stare in giudizio personalmente - deve rispondere ai requisiti di validità previsti dalla legge italiana.
Infatti, se è vero che l'art. 83 c.p.c., nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, non va dimenticato che resta pur sempre necessario che il diritto straniero conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, quanto alla scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il pagina 3 di 6 documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore (Cass.S.U., 13 febbraio 2008, n. 3410; Cass. civ. 14 novembre 2008, n. 27282; Cass. civ.29 maggio 2015, n. 11165).
È stato, quindi, ritenuto che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n.
8174/2018, Cass. n. 11165/2015); tanto è stato affermato anche avuto riguardo all'art. 1 del Regio
Decreto-legge n. 1796 del 15/10/1925 convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, a norma del quale
<In tutti gli affari civili e penali che si trattano negli uffici giudiziari del Regno, deve usarsi esclusivamente la lingua italiana. La presentazione di istanze, atti, ricorsi e scritture in genere compilati in lingua diversa dalla italiana, si ha come non avvenuta, e non giova neppure a impedire la decorrenza dei termini. I verbali, le perizie, le requisitorie, le decisioni e tutti gli atti e provvedimenti in genere, che comunque abbiano attinenza alla giustizia civile e penale redatti in lingua diversa dalla italiana, sono nulli. Non saranno iscritti nelle liste dei giurati coloro che non sono in grado di comprendere l'italiano>>.
Alla luce di quanto precede, si deve procedere all'esame dell'atto di procura depositato in questo giudizio a seguito del rilievo del giudice e della concessione del termine ex art. 182 c.p.c..
Si tratta del documento allegato alle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data
18/11/2025.
Il documento è stato prodotto in formato immagine e riporta nella porzione di testo destinata alle firme l'indicazione che si tratta di firme elettroniche. In particolare, dalla pagina 14 del formato pdf immagine prodotto, oltre a vedersi le etichette recanti le firme che sarebbero state apposte dai conferenti con loro segno grafico ma in modalità elettronica, traspaiono anche le modalità di acquisizione delle suddette firme, avvenute, per quanto è possibile intendere, tramite un sistema di conferma via email (si riporta, a titolo di esempio, l'iter di una di queste firme, così descritto: «
[...]
(dineyteixeira@gmail.com), CPF visualizou este documento Controparte_1 C.F._13 pelo IP 189.96.24.170» e poi « ( ), CPF Controparte_1 Email_1
assinou este documento pelo IP 189.96.24.170»). C.F._13
Le principali disposizioni da cui muovere per l'analisi della disciplina della scrittura privata autenticata
«con modalità informatiche» sono l'art. 47-bis, comma 2, Legge notarile (L.89/1913), secondo cui
<L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82>> e l'art. 25 del C.A.D. del quale si riportano qui i primi 3 commi, a tenore dei quali <Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica pagina 4 di 6 avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2>>
Quindi, nel nostro ordinamento giuridico l'autenticazione delle firme digitali e delle altre firme elettroniche qualificate, ai sensi dell'art. 2703 c.c., consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, che sussiste la validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato al momento dell'apposizione della firma digitale e che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
Orbene, di tali attestazioni notarili non vi è traccia nel documento depositato.
Innanzitutto, iniziando da quanto topograficamente è posto prima, a pagina 6 del documento depositato il 18/11/25 si legge semplicemente che «Risulta bollo di autenticazione del documento con sigillo n.
– Risulta timbro 1° Ufficio di Note e Protesto di Brasilia – Ufficio JK». NumeroDiCartaIdentit_1
Confrontando la stringa alfanumerica con l'etichetta posta a pagina 13, si verifica che non si tratta di traduzione, bensì di annotazione del traduttore. Ad ogni modo, il testo non tradotto di quella che sarebbe attesa quale autentica notarile e che, invece, come si dirà meglio infra, non lo è affatto, è il seguente: «Autenticacao digital. Certifico que o documento e autenticacao de copia impressa de documento digital assinado aletronicamente ou com codigo de confirmacao (Lei 14756/2023) verificado por asta serventia».
Da quanto si riesce a comprendere in assenza di traduzione, si tratta unicamente di un'attestazione della conformità della stampa presentata al pubblico ufficiale ad un documento digitale da lui pure visionato.
Questa attestazione riguarda la mera conformità della copia analogica all'originale informatico, ma nulla è in grado di certificare in merito proprio all'originale informatico, tanto che neppure viene attestato se si tratti di documento firmato digitalmente (quindi da soggetto munito di certificato di firma digitale) o di mero documento firmato elettronicamente attraverso l'apposizione di un codice di conferma, essendo stata lasciata l'alternativa.
Insomma, non solo manca la traduzione dell'autentica notarile, ma quest'ultima, per quello che è comunque dato comprendere, non di presenta neppure come autentica delle firme, bensì solo come attestazione della conformità di una stampa ad un documento sottoscritto con modalità informatica, non si sa neppure quale, da persone non identificate dal soggetto autenticante e che non si sono presentate davanti a lui per sottoscrivere.
pagina 5 di 6 Inoltre, nel caso di specie è anche evidente che non si tratti di sottoscrizioni digitali, bensì di firme elettronicamente apposte tramite apertura di una casella di posta elettronica ordinaria, per cui l'identificazione del soggetto sottoscrittore non può darsi per avvenuta, né a monte (come nel caso di firma apposta con dispositivo di firma digitale) né a valle con la verifica dell'identità del soggetto sottoscrittore, contestualmente all'apposizione da parte sua della firma, ad opera del soggetto autenticante (identificazione, peraltro, sempre richiesta nel nostro ordinamento per poter ritenere la procura come rilasciata con scrittura privata autenticata).
Si deve, pertanto, concludere che l'atto depositato a valere quale procura in questo giudizio non possiede i requisiti richiesti dall'art. 83 c.p.c. e che alla mancanza di valida procura non è stato supplito nel termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182 c.p.c., dovendone discendere la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Non essendosi costituito il convenuto, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
Bologna, 27/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14710/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] - Brasile, di Controparte_1 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 175 [C.F. ]; C.F._1
nata il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_1 ivi residente in [...]dos Peixes n. 375 [C.F. ] C.F._2
nata il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_2 ivi residente in [...]de Limeira. 1370 [C.F. ] C.F._3
nato il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi Parte_3 residente AN Alves Castelo n. 568 [C.F. ] C.F._4
nato il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_4 ivi residente AN Alves Castelo n. 568 [C.F. ]; C.F._5
nata il [...] a [...] – Brasile, di Parte_5 cittadinanza brasiliana, ivi residente AN Alves Castelo n. 568 [C.F. ] C.F._6
nato il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_6 brasiliana, ivi residente in [...]dos Peixes n. 375 [C.F. ] C.F._7
nato il [...] a [...] – Brasile, di Parte_7 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]de Andrade n. 700 [C.F. ] C.F._8
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_8 brasiliana, ivi residente in [...]de Limeira n.1370 [C.F. ] C.F._9
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_9 brasiliana, ivi residente in [...]de Mileira [C.F. ] C.F._10
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_10 brasiliana, ivi residente in [...]n.206 [C.F. ; C.F._11 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi COLOMBINO (C.F. ) con studio in C.F._12 Torino, corso Francesco Ferrucci n. 46,
RICORRENTI pagina 1 di 6 contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti, come precisate nelle note depositate il 18/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata, ex art. 127 ter c.p.c., nel giorno 02/12/25:
«Tanto premesso e considerato lo scrivente difensore, riportandosi al contenuto del Ricorso, nonché alla documentazione depositata, richiamando le conclusioni ivi formulate chiede che la causa venga trattenuta in decisione, insistendo per l'accoglimento del Ricorso, contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito ex adverso»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21/10/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. (anche Parte_11 noto come , cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, nato il [...] a Persona_1
Borgo Val di Taro (PR) Italia.
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa era differita, sempre ex art. 127 ter cpc, prima al giorno 08/07/25, poi al 25/11/25, venendo altresì medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del
Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Con ordinanza 10/11/25 è stato rilevato da questo giudice <che le procure in atti non consentono di ritenere soddisfatto il requisito dell'autenticità, essendo state dichiarate elettroniche, ma senza specificazione degli standard per la loro validità in Italia e, inoltre, trattandosi di procure alle liti rilasciate all'estero, non risulta che siano state apposte dinanzi ad un ufficiale dotato di potere di autentica (da quello che è dato comprendere senza traduzione, vi sarebbe unicamente l'attestazione di conformità della stampa delle firme elettroniche all'originale informatico); tali sottoscrizioni, quindi, non rispettano il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015); in ultimo, le apostille non
pagina 2 di 6 risultano tradotte>> ed è stato conseguentemente disposto il rinvio dell'udienza del 25/11/25 al
26/02/2026, con concessione ai ricorrenti di termine perentorio ex art. 182 c.p.c. fino a tale udienza per il deposito di valide procure alle liti.
Con istanza depositata il 12/11/25 i ricorrenti, svolte considerazioni sui rilievi di nullità delle procure, hanno ribadito <la regolarità formale della Procura alle liti già in atti – che si rideposita contestualmente per agevolarne la consultazioni - lo scrivente difensore insta affinché la S.V.Ill ma
Voglia revocare il Decreto di differimento dell'udienza e confermare l'udienza precedentemente fissata per il giorno 25/11/2025>>.
Con ordinanza 17/11/25, questo giudice valutata la richiesta dei ricorrenti di vedersi confermata l'udienza precedentemente fissata nel 25/11/25, quindi di non volersi avvalere del tempo in più loro inizialmente concesso per il deposito di valide procure, ha nuovamente rifissato l'udienza nella data del
25/11/2025, disponendo per il suo svolgimento nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e per gli incombenti di precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con note scritte del 18/11/25 i ricorrenti hanno svolto difese, precisato le conclusioni e prodotto <in sostituzione della Procura alle liti in atti, nr. 1 Procura alle liti conferita dai ricorrenti, nella versione in portoghese, munita delle dovute apostille, autentica notarile e traduzione in lingua italiana>>.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_2 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 06/03/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 11/02/2025, ma non ha assunto conclusioni.
MOTIVI
Deve preliminarmente essere esaminato il profilo dell'ammissibilità o dell'inammissibilità del ricorso, in relazione alla presenza o, al contrario, alla mancanza nel fascicolo di valide procure al difensore.
La procura al difensore è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio e, poiché come dispone l'art. 12 della L. 218/1995 il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, ne consegue che la procura, quale atto prodromico, necessario e imprescindibile per l'esercizio dell'azione – salvi i limitati casi, espressamente previsti per legge, in cui la parte può stare in giudizio personalmente - deve rispondere ai requisiti di validità previsti dalla legge italiana.
Infatti, se è vero che l'art. 83 c.p.c., nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, non va dimenticato che resta pur sempre necessario che il diritto straniero conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, quanto alla scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il pagina 3 di 6 documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore (Cass.S.U., 13 febbraio 2008, n. 3410; Cass. civ. 14 novembre 2008, n. 27282; Cass. civ.29 maggio 2015, n. 11165).
È stato, quindi, ritenuto che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n.
8174/2018, Cass. n. 11165/2015); tanto è stato affermato anche avuto riguardo all'art. 1 del Regio
Decreto-legge n. 1796 del 15/10/1925 convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, a norma del quale
<In tutti gli affari civili e penali che si trattano negli uffici giudiziari del Regno, deve usarsi esclusivamente la lingua italiana. La presentazione di istanze, atti, ricorsi e scritture in genere compilati in lingua diversa dalla italiana, si ha come non avvenuta, e non giova neppure a impedire la decorrenza dei termini. I verbali, le perizie, le requisitorie, le decisioni e tutti gli atti e provvedimenti in genere, che comunque abbiano attinenza alla giustizia civile e penale redatti in lingua diversa dalla italiana, sono nulli. Non saranno iscritti nelle liste dei giurati coloro che non sono in grado di comprendere l'italiano>>.
Alla luce di quanto precede, si deve procedere all'esame dell'atto di procura depositato in questo giudizio a seguito del rilievo del giudice e della concessione del termine ex art. 182 c.p.c..
Si tratta del documento allegato alle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data
18/11/2025.
Il documento è stato prodotto in formato immagine e riporta nella porzione di testo destinata alle firme l'indicazione che si tratta di firme elettroniche. In particolare, dalla pagina 14 del formato pdf immagine prodotto, oltre a vedersi le etichette recanti le firme che sarebbero state apposte dai conferenti con loro segno grafico ma in modalità elettronica, traspaiono anche le modalità di acquisizione delle suddette firme, avvenute, per quanto è possibile intendere, tramite un sistema di conferma via email (si riporta, a titolo di esempio, l'iter di una di queste firme, così descritto: «
[...]
(dineyteixeira@gmail.com), CPF visualizou este documento Controparte_1 C.F._13 pelo IP 189.96.24.170» e poi « ( ), CPF Controparte_1 Email_1
assinou este documento pelo IP 189.96.24.170»). C.F._13
Le principali disposizioni da cui muovere per l'analisi della disciplina della scrittura privata autenticata
«con modalità informatiche» sono l'art. 47-bis, comma 2, Legge notarile (L.89/1913), secondo cui
<L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82>> e l'art. 25 del C.A.D. del quale si riportano qui i primi 3 commi, a tenore dei quali <Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica pagina 4 di 6 avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2>>
Quindi, nel nostro ordinamento giuridico l'autenticazione delle firme digitali e delle altre firme elettroniche qualificate, ai sensi dell'art. 2703 c.c., consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, che sussiste la validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato al momento dell'apposizione della firma digitale e che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
Orbene, di tali attestazioni notarili non vi è traccia nel documento depositato.
Innanzitutto, iniziando da quanto topograficamente è posto prima, a pagina 6 del documento depositato il 18/11/25 si legge semplicemente che «Risulta bollo di autenticazione del documento con sigillo n.
– Risulta timbro 1° Ufficio di Note e Protesto di Brasilia – Ufficio JK». NumeroDiCartaIdentit_1
Confrontando la stringa alfanumerica con l'etichetta posta a pagina 13, si verifica che non si tratta di traduzione, bensì di annotazione del traduttore. Ad ogni modo, il testo non tradotto di quella che sarebbe attesa quale autentica notarile e che, invece, come si dirà meglio infra, non lo è affatto, è il seguente: «Autenticacao digital. Certifico que o documento e autenticacao de copia impressa de documento digital assinado aletronicamente ou com codigo de confirmacao (Lei 14756/2023) verificado por asta serventia».
Da quanto si riesce a comprendere in assenza di traduzione, si tratta unicamente di un'attestazione della conformità della stampa presentata al pubblico ufficiale ad un documento digitale da lui pure visionato.
Questa attestazione riguarda la mera conformità della copia analogica all'originale informatico, ma nulla è in grado di certificare in merito proprio all'originale informatico, tanto che neppure viene attestato se si tratti di documento firmato digitalmente (quindi da soggetto munito di certificato di firma digitale) o di mero documento firmato elettronicamente attraverso l'apposizione di un codice di conferma, essendo stata lasciata l'alternativa.
Insomma, non solo manca la traduzione dell'autentica notarile, ma quest'ultima, per quello che è comunque dato comprendere, non di presenta neppure come autentica delle firme, bensì solo come attestazione della conformità di una stampa ad un documento sottoscritto con modalità informatica, non si sa neppure quale, da persone non identificate dal soggetto autenticante e che non si sono presentate davanti a lui per sottoscrivere.
pagina 5 di 6 Inoltre, nel caso di specie è anche evidente che non si tratti di sottoscrizioni digitali, bensì di firme elettronicamente apposte tramite apertura di una casella di posta elettronica ordinaria, per cui l'identificazione del soggetto sottoscrittore non può darsi per avvenuta, né a monte (come nel caso di firma apposta con dispositivo di firma digitale) né a valle con la verifica dell'identità del soggetto sottoscrittore, contestualmente all'apposizione da parte sua della firma, ad opera del soggetto autenticante (identificazione, peraltro, sempre richiesta nel nostro ordinamento per poter ritenere la procura come rilasciata con scrittura privata autenticata).
Si deve, pertanto, concludere che l'atto depositato a valere quale procura in questo giudizio non possiede i requisiti richiesti dall'art. 83 c.p.c. e che alla mancanza di valida procura non è stato supplito nel termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182 c.p.c., dovendone discendere la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Non essendosi costituito il convenuto, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
Bologna, 27/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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