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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6382 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 69084/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 29.4.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per il ricorrente è presente l'Avvocato Roberto Arcese il quale si riporta agli atti di parte ed alle note conclusive depositate.
Per il resistente è presente l'Avvocata Maria Santoro la quale si riporta agli atti di parte ed alle note conclusive depositate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,42.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 69084/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
69084/2021, tra il Sig. (Avvocato Roberto Arcese ed Avvocato Lorenzo Di Stefano); Parte_1
- ricorrente -
ed il Sig. (Avvocata Maria Santoro); Parte_2
- resistente -
ai sensi del combinato disposto degli artt.281 sexies e 429 c.p.c., ha emesso e pubblicato,
all'udienza del 29.4.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Il ricorrente agisce per la risoluzione di un contratto di comodato – con scadenza 31.7.2038 (cfr.
doc.2 del fascicolo del ricorrente) – avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma a Via
Germanico n.55, scala C, IV piano, interno n.11, per inadempimento del comodatario resistente ovvero, in subordine, per la declaratoria di avvenuta cessazione del rapporto, chiedendo, in ogni caso, la condanna del Sig. al rilascio del bene in esame. Pt_2
Al riguardo, il Sig. allega l'avvenuto mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, Pt_1
avendo il resistente adibito lo stesso a struttura ricettiva extra alberghiera, nonché – in relazione alla richiesta subordinata – l'esigenza di rientrare nella disponibilità dell'unità immobiliare per proprie necessità lavorative e familiari.
2. Costituitosi, il resistente deduce come l'attività ricettiva sia stata, in realtà, intrapresa proprio dal
Sig. come estensione di quella esercitata, nel medesimo stabile, dalla Sig.ra Pt_1 Persona_1
madre del ricorrente e nonna del resistente, nonché la carenza di prova in ordine alla
[...]
necessità, da parte dell'istante, di rientrare nella disponibilità dell'immobile.
3. Ora, ai fini della definizione della presente controversia, appare opportuno riportare il testo dell'ordinanza resa in data 23.1.2024, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
“- considerato che, in ordine all'asserito inadempimento del resistente – che, secondo la tesi del
ricorrente, avrebbe ceduto a terzi l'immobile – non risulta dimostrata in alcun modo l'esistenza di
una cessione;
- rilevato che, con riferimento all'attività ricettiva svolta dal Sig. , sussistono elementi tali Pt_2
da indurre a ritenere che il Sig. sia quanto meno partecipe della predetta attività (docc.6, 8, Pt_1
9, 11, 12 e 13 del fascicolo del resistente);
- ritenuto, pertanto, che – allo stato e salva ogni diversa valutazione in sede di decisione definitiva
– non sembrano emergere indizi relativi ad un'inadempienza del resistente;
- considerato che, con riferimento al termine previsto nella scrittura di comodato (doc.2 del
fascicolo del ricorrente), non sembrano sussistere gli estremi di un bisogno urgente ed imprevisto, tenuto conto della proprietà di altre unità immobiliari in capo al ricorrente, tali da poter soddisfare
le esigenze abitative del Sig. (cfr. doc.14 del fascicolo del resistente); Pt_1
p.q.m.
- rinvia, ai sensi del combinato disposto degli artt.281 sexies e 429 c.p.c., all'udienza del 21
gennaio 2025, ore 10,30, per la discussione e la decisione, con termine fino al 30.9.2024 per il
deposito tempestivo – necessario ai fini della pronuncia della sentenza per la suindicata udienza –
di note conclusive”.
4. Ciò posto, deve confermarsi il contenuto del richiamato provvedimento, non essendo emersi elementi di novità.
5. Ed infatti, le stampe relative alla messaggistica (docc.6, 8, 9, 11, 12 e 13 del fascicolo del resistente) – non contestate dal ricorrente – attestano una partecipazione del Sig. nell'attività Pt_1
ricettiva de qua.
E' evidente, dunque, come non si possa in alcun modo delineare un'inadempienza ad opera del Sig.
, atteso che la destinazione d'uso che il ricorrente afferma essere stata conferita Pt_2
all'immobile dal ricorrente trae origine, in realtà, da una precisa volontà dell'istante.
6. Con riferimento, poi, alle esigenze lavorative e familiari alla base della richiesta – svolta in via subordinata – di declaratoria della legittimità del recesso del ricorrente dal contatto di comodato, il resistente ha dimostrato documentalmente la disponibilità, in capo al Sig. di un'altra unità Pt_1
immobiliare (doc.14 del fascicolo del resistente).
Non sembra, dunque, che sussistano le rappresentate esigenze tali da giustificare uno scioglimento anticipato del contratto.
7. Deve, infine, rigettarsi anche la richiesta risarcitoria avanzata dal Sig. non ravvisandosi – Pt_1
come sopra esposto – alcun comportamento illegittimo da parte del Sig. ed attesa la Pt_2
persistente efficacia del rapporto di comodato tra le parti.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta sul punto,
così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dal Sig. Parte_1
- condanna, infine, il Sig. al pagamento, in favore del Sig. , Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 5.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 29 aprile 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 29.4.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per il ricorrente è presente l'Avvocato Roberto Arcese il quale si riporta agli atti di parte ed alle note conclusive depositate.
Per il resistente è presente l'Avvocata Maria Santoro la quale si riporta agli atti di parte ed alle note conclusive depositate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,42.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 69084/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
69084/2021, tra il Sig. (Avvocato Roberto Arcese ed Avvocato Lorenzo Di Stefano); Parte_1
- ricorrente -
ed il Sig. (Avvocata Maria Santoro); Parte_2
- resistente -
ai sensi del combinato disposto degli artt.281 sexies e 429 c.p.c., ha emesso e pubblicato,
all'udienza del 29.4.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Il ricorrente agisce per la risoluzione di un contratto di comodato – con scadenza 31.7.2038 (cfr.
doc.2 del fascicolo del ricorrente) – avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma a Via
Germanico n.55, scala C, IV piano, interno n.11, per inadempimento del comodatario resistente ovvero, in subordine, per la declaratoria di avvenuta cessazione del rapporto, chiedendo, in ogni caso, la condanna del Sig. al rilascio del bene in esame. Pt_2
Al riguardo, il Sig. allega l'avvenuto mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, Pt_1
avendo il resistente adibito lo stesso a struttura ricettiva extra alberghiera, nonché – in relazione alla richiesta subordinata – l'esigenza di rientrare nella disponibilità dell'unità immobiliare per proprie necessità lavorative e familiari.
2. Costituitosi, il resistente deduce come l'attività ricettiva sia stata, in realtà, intrapresa proprio dal
Sig. come estensione di quella esercitata, nel medesimo stabile, dalla Sig.ra Pt_1 Persona_1
madre del ricorrente e nonna del resistente, nonché la carenza di prova in ordine alla
[...]
necessità, da parte dell'istante, di rientrare nella disponibilità dell'immobile.
3. Ora, ai fini della definizione della presente controversia, appare opportuno riportare il testo dell'ordinanza resa in data 23.1.2024, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
“- considerato che, in ordine all'asserito inadempimento del resistente – che, secondo la tesi del
ricorrente, avrebbe ceduto a terzi l'immobile – non risulta dimostrata in alcun modo l'esistenza di
una cessione;
- rilevato che, con riferimento all'attività ricettiva svolta dal Sig. , sussistono elementi tali Pt_2
da indurre a ritenere che il Sig. sia quanto meno partecipe della predetta attività (docc.6, 8, Pt_1
9, 11, 12 e 13 del fascicolo del resistente);
- ritenuto, pertanto, che – allo stato e salva ogni diversa valutazione in sede di decisione definitiva
– non sembrano emergere indizi relativi ad un'inadempienza del resistente;
- considerato che, con riferimento al termine previsto nella scrittura di comodato (doc.2 del
fascicolo del ricorrente), non sembrano sussistere gli estremi di un bisogno urgente ed imprevisto, tenuto conto della proprietà di altre unità immobiliari in capo al ricorrente, tali da poter soddisfare
le esigenze abitative del Sig. (cfr. doc.14 del fascicolo del resistente); Pt_1
p.q.m.
- rinvia, ai sensi del combinato disposto degli artt.281 sexies e 429 c.p.c., all'udienza del 21
gennaio 2025, ore 10,30, per la discussione e la decisione, con termine fino al 30.9.2024 per il
deposito tempestivo – necessario ai fini della pronuncia della sentenza per la suindicata udienza –
di note conclusive”.
4. Ciò posto, deve confermarsi il contenuto del richiamato provvedimento, non essendo emersi elementi di novità.
5. Ed infatti, le stampe relative alla messaggistica (docc.6, 8, 9, 11, 12 e 13 del fascicolo del resistente) – non contestate dal ricorrente – attestano una partecipazione del Sig. nell'attività Pt_1
ricettiva de qua.
E' evidente, dunque, come non si possa in alcun modo delineare un'inadempienza ad opera del Sig.
, atteso che la destinazione d'uso che il ricorrente afferma essere stata conferita Pt_2
all'immobile dal ricorrente trae origine, in realtà, da una precisa volontà dell'istante.
6. Con riferimento, poi, alle esigenze lavorative e familiari alla base della richiesta – svolta in via subordinata – di declaratoria della legittimità del recesso del ricorrente dal contatto di comodato, il resistente ha dimostrato documentalmente la disponibilità, in capo al Sig. di un'altra unità Pt_1
immobiliare (doc.14 del fascicolo del resistente).
Non sembra, dunque, che sussistano le rappresentate esigenze tali da giustificare uno scioglimento anticipato del contratto.
7. Deve, infine, rigettarsi anche la richiesta risarcitoria avanzata dal Sig. non ravvisandosi – Pt_1
come sopra esposto – alcun comportamento illegittimo da parte del Sig. ed attesa la Pt_2
persistente efficacia del rapporto di comodato tra le parti.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta sul punto,
così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dal Sig. Parte_1
- condanna, infine, il Sig. al pagamento, in favore del Sig. , Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 5.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 29 aprile 2025
Il G.O.P. Simone Tablò