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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/06/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9049/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9049/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Mantova, via Frattini 7 presso lo studio dell'Avv. TEDIOLI ANDREA che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in P.ZZA BRA 1
37121 presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. MICHELON GIOVANNI e dall'avv. SQUADRONI
FULVIA;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del pagina 1 di 5 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass., n. 17145/06); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n.
642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs.
n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del
Presidente della Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di
Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
Richiamato per relationem il contenuto dell'atto di citazione con cui ha chiesto “1) Previo accertamento Parte_1 dell'inesistenza del credito di € 22.021,91 esposto dal CP_1 [...]
nell'avviso di accertamento n. 161232 del 2020, CP_1
pagina 2 di 5 dichiararsi nullo il predetto titolo ed illegittima l'intimazione di pagamento in oggetto. 2) Dichiararsi che il canone unico patrimoniale per l'anno 2021, di cui all'avviso di riscossione n.
2021-214531 di € 26.363, non è dovuto, per le ragioni di cui alla parte espositiva e che, comunque, quanto ad € 6.590,76 è già stato pagato. 3) Dichiararsi che il canone unico patrimoniale per
l'anno 2022, di cui all'avviso di riscossione n. 2022-21220 di €
26.363, è dovuto solo per il periodo 1 gennaio 2022 – 21 giugno
2022 o sino alla diversa data che il Tribunale vorrà accertare, così rideterminando il minor debito di 4) Parte_1
Compensarsi quanto eventualmente dovuto a titolo di COSAP
2020, CUP 2021, CUP 2022, con i seguenti crediti vantati da
a) € 1.018,88 pari alla differenza tra il canone Parte_1
OSAP 2020 versato e quello dovuto;
b) € 1.569,20 per le spese affrontate per mettere in sicurezza l'area di cantiere;
c) €
19.200,00 per mancato guadagno del punto vendita e per le spese di vigilanza dell'impianto, nel periodo febbraio 2020/febbraio
2021; d) € 51.072,00 spesi per riattivare l'impianto dopo un anno di chiusura forzata;
e) € 6.136,00 per competenze legali;
f) €
66.356,33 per spese di demolizione e rimozione edifici ed impianti sopra terra;
g) € 50.000,00 quale credito risarcitorio derivante dalla perdita di avviamento e per il tempo inutilmente speso dall'Ufficio amministrativo di e dal suo Parte_1 amministratore, per la gestione della chiusura, riapertura e cessazione del punto vendita”;
Richiamato per relationem il contenuto della comparsa di risposta, con cui il ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande attoree;
Dato atto che la causa è stata istruita solo documentalmente;
Si osserva quanto segue.
pagina 3 di 5 Va accolta la domanda con cui ha chiesto che Parte_1 venga accertata l'inesistenza del credito di euro 22.021,91 di cui all'avviso di accertamento 161232 del 9.12.2022.
La non debenza, da parte di del canone preteso Parte_1 dall'Amministrazione comunale per l'anno 2020 si fonda sul provvedimento di discarico emesso dal (cfr. doc. 15 di CP_1 parte ricorrente), il quale costituisce definitiva rinuncia alla riscossione del credito, avendo l'Ente riconosciuto l'erroneità dell'avviso per il canone Osap, richiamando per relationem le motivazioni di cui al provvedimento prot. n. 0197184/2020 (doc.
14), con cui è stato riconosciuto che, a causa dei lavori per la realizzazione della nuova filovia, iniziati il 17.2.2020, gli accessi al punto vendita di carburante sono stati chiusi, lo stesso è stato transennato con recinzioni metalliche e sulla carreggiata posta nella sua prossimità è stato posto il divieto di circolazione, con la conseguente chiusura dell'impianto.
Le restanti domande avanzate in giudizio da non Pt_1 possono, per contro, trovare accoglimento.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha natura di corrispettivo di una concessione di uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto in relazione all'utilizzazione particolare che ne trae il singolo concessionario (Cass.,
1435/18).
Ora, quanto alle domande di accertamento della non debenza del CUP (sostitutivo del COSAP) per gli anni 2021 e 2022
(relative, dunque, al periodo non interessato dal provvedimento di discarico), va rilevato che ha senz'altro avuto la Pt_1 disponibilità dell'area oggetto di concessione, avendo esercitato la rinuncia alla concessione medesima soltanto in data 25.5.2022
(doc. 45). Ciò posto, non può che condividersi la tesi sostenuta dall'Amministrazione comunale, secondo cui, una volta accertata la possibilità per il concessionario di godere del suolo pubblico e pagina 4 di 5 la sottrazione di quest'ultimo all'utilizzo collettivo, la debenza del
Canone non può dipendere dalla remuneratività (oppure non) dell'attività economica esercitata dall'utilizzatore.
Nemmeno le domande risarcitorie articolate da Pt_1 possono essere accolte, tenuto conto del fatto che a) anche a volere seguire la prospettazione attorea, i danni lamentati non sarebbero causalmente riconducibili ad una condotta del bensì – in ipotesi – alla esecuzione di lavori pubblici da CP_1 parte di che è soggetto distinto rispetto al CP_2 [...]
b) nemmeno sussiste una responsabilità CP_1 extracontrattuale dell'Amministrazione, non potendosi ravvisare una condotta contra ius del il quale, con Controparte_1
l'ordinanza 1245/2019 (doc. 9) ha legittimamente adottato i provvedimenti viabilistici resisi necessari dall'esecuzione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture del filobus;
I danni di cui chiede ristoro non sono, dunque, Parte_1 imputabili all'Amministrazione convenuta.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
In parziale accoglimento delle domande attoree, accerta l'inesistenza del credito di € 22.021,91 esposto dal CP_1
nell'avviso di accertamento n. 161232 del 2022, e dichiara
[...] nullo il predetto titolo ed illegittima l'intimazione di pagamento in oggetto;
Rigetta le restanti domande attoree;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 5 giugno 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9049/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Mantova, via Frattini 7 presso lo studio dell'Avv. TEDIOLI ANDREA che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in P.ZZA BRA 1
37121 presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. MICHELON GIOVANNI e dall'avv. SQUADRONI
FULVIA;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del pagina 1 di 5 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass., n. 17145/06); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n.
642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs.
n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del
Presidente della Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di
Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
Richiamato per relationem il contenuto dell'atto di citazione con cui ha chiesto “1) Previo accertamento Parte_1 dell'inesistenza del credito di € 22.021,91 esposto dal CP_1 [...]
nell'avviso di accertamento n. 161232 del 2020, CP_1
pagina 2 di 5 dichiararsi nullo il predetto titolo ed illegittima l'intimazione di pagamento in oggetto. 2) Dichiararsi che il canone unico patrimoniale per l'anno 2021, di cui all'avviso di riscossione n.
2021-214531 di € 26.363, non è dovuto, per le ragioni di cui alla parte espositiva e che, comunque, quanto ad € 6.590,76 è già stato pagato. 3) Dichiararsi che il canone unico patrimoniale per
l'anno 2022, di cui all'avviso di riscossione n. 2022-21220 di €
26.363, è dovuto solo per il periodo 1 gennaio 2022 – 21 giugno
2022 o sino alla diversa data che il Tribunale vorrà accertare, così rideterminando il minor debito di 4) Parte_1
Compensarsi quanto eventualmente dovuto a titolo di COSAP
2020, CUP 2021, CUP 2022, con i seguenti crediti vantati da
a) € 1.018,88 pari alla differenza tra il canone Parte_1
OSAP 2020 versato e quello dovuto;
b) € 1.569,20 per le spese affrontate per mettere in sicurezza l'area di cantiere;
c) €
19.200,00 per mancato guadagno del punto vendita e per le spese di vigilanza dell'impianto, nel periodo febbraio 2020/febbraio
2021; d) € 51.072,00 spesi per riattivare l'impianto dopo un anno di chiusura forzata;
e) € 6.136,00 per competenze legali;
f) €
66.356,33 per spese di demolizione e rimozione edifici ed impianti sopra terra;
g) € 50.000,00 quale credito risarcitorio derivante dalla perdita di avviamento e per il tempo inutilmente speso dall'Ufficio amministrativo di e dal suo Parte_1 amministratore, per la gestione della chiusura, riapertura e cessazione del punto vendita”;
Richiamato per relationem il contenuto della comparsa di risposta, con cui il ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande attoree;
Dato atto che la causa è stata istruita solo documentalmente;
Si osserva quanto segue.
pagina 3 di 5 Va accolta la domanda con cui ha chiesto che Parte_1 venga accertata l'inesistenza del credito di euro 22.021,91 di cui all'avviso di accertamento 161232 del 9.12.2022.
La non debenza, da parte di del canone preteso Parte_1 dall'Amministrazione comunale per l'anno 2020 si fonda sul provvedimento di discarico emesso dal (cfr. doc. 15 di CP_1 parte ricorrente), il quale costituisce definitiva rinuncia alla riscossione del credito, avendo l'Ente riconosciuto l'erroneità dell'avviso per il canone Osap, richiamando per relationem le motivazioni di cui al provvedimento prot. n. 0197184/2020 (doc.
14), con cui è stato riconosciuto che, a causa dei lavori per la realizzazione della nuova filovia, iniziati il 17.2.2020, gli accessi al punto vendita di carburante sono stati chiusi, lo stesso è stato transennato con recinzioni metalliche e sulla carreggiata posta nella sua prossimità è stato posto il divieto di circolazione, con la conseguente chiusura dell'impianto.
Le restanti domande avanzate in giudizio da non Pt_1 possono, per contro, trovare accoglimento.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha natura di corrispettivo di una concessione di uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto in relazione all'utilizzazione particolare che ne trae il singolo concessionario (Cass.,
1435/18).
Ora, quanto alle domande di accertamento della non debenza del CUP (sostitutivo del COSAP) per gli anni 2021 e 2022
(relative, dunque, al periodo non interessato dal provvedimento di discarico), va rilevato che ha senz'altro avuto la Pt_1 disponibilità dell'area oggetto di concessione, avendo esercitato la rinuncia alla concessione medesima soltanto in data 25.5.2022
(doc. 45). Ciò posto, non può che condividersi la tesi sostenuta dall'Amministrazione comunale, secondo cui, una volta accertata la possibilità per il concessionario di godere del suolo pubblico e pagina 4 di 5 la sottrazione di quest'ultimo all'utilizzo collettivo, la debenza del
Canone non può dipendere dalla remuneratività (oppure non) dell'attività economica esercitata dall'utilizzatore.
Nemmeno le domande risarcitorie articolate da Pt_1 possono essere accolte, tenuto conto del fatto che a) anche a volere seguire la prospettazione attorea, i danni lamentati non sarebbero causalmente riconducibili ad una condotta del bensì – in ipotesi – alla esecuzione di lavori pubblici da CP_1 parte di che è soggetto distinto rispetto al CP_2 [...]
b) nemmeno sussiste una responsabilità CP_1 extracontrattuale dell'Amministrazione, non potendosi ravvisare una condotta contra ius del il quale, con Controparte_1
l'ordinanza 1245/2019 (doc. 9) ha legittimamente adottato i provvedimenti viabilistici resisi necessari dall'esecuzione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture del filobus;
I danni di cui chiede ristoro non sono, dunque, Parte_1 imputabili all'Amministrazione convenuta.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
In parziale accoglimento delle domande attoree, accerta l'inesistenza del credito di € 22.021,91 esposto dal CP_1
nell'avviso di accertamento n. 161232 del 2022, e dichiara
[...] nullo il predetto titolo ed illegittima l'intimazione di pagamento in oggetto;
Rigetta le restanti domande attoree;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 5 giugno 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
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