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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al numero 7263 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R.G.A.C.) dell'anno 2016, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Sasso, Valerio Casilli, Emma Tortora, Lucia Fiorillo, elettivamente domiciliata in , via Nizza n. 146, presso la Funzione Affari Legali Dell Pt_1 CP_1
[... ;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura alla lite allegata agli atti, dall'Avv. Angelo Paletta e dall'Avv. Alessandro Paletta con studio in Roma, Viale della Grande Muraglia n. 2898, elettivamente domiciliata in Pt_1
(84126), Via Salvatore Calenda n.18, nello Studio dell'Avv. Giuseppina Speziga;
OPPOSTA
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 10.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 1326/2016, emesso in data 20/23.05.2016, il Tribunale di
Salerno ingiungeva alla , in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare Parte_2
in favore di la somma di Euro 1.271.789,74 oltre interessi ex d.lgs.231/2002 CP_2
e spese.
2. Avverso il predetto decreto proponeva tempestiva opposizione l'ingiunta.
1 A sostegno deduceva l'insussistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione e la nullità dei sottesi contratti per mancanza di forma scritta ad substantiam.
Evidenziava, inoltre, che dai riscontri contabili effettuati dal proprio servizio economico- finanziario, emergeva l'effettuazione di pagamenti per euro 226.926,98 a saldo di alcune delle fatture azionate dalla controparte. In via subordinata contestava la decorrenza degli interessi di mora.
Insisteva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
3. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio insistendo Controparte_2
per il rigetto delle avverse domande, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese di lite.
Ribadiva l'esigibilità dei crediti ceduti e vantati contro la , producendo i vari CP_1
contratti di fornitura intercorsi tra e la cedente tra e le CP_1 Controparte_3 CP_1
cedenti Alpha ER Italia spa, FO Italia spa.
Evidenziava, del resto, che il pagamento effettuato da parte opponente, direttamente alla cessionaria di alcune fatture portanti crediti oggetto delle cessioni, corroborava la validità dell'iniziativa processuale di . CP_2
Deduceva, infine, che anche nei confronti degli enti del SSN erano applicabili le disposizioni dettate in punto di interessi di mora dal D.Lgs 231/2002.
4. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza dell'11.09.2024 - sostituita mediante scambio di note scritte - le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti ed il Tribunale assegnava il processo a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata e vada, pertanto, accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza delle condizioni di emissione.
Il presente giudizio rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in
2 concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
3. Ciò posto, quanto all'insussistenza/nullità di idonea prova del credito azionato dalla cessionaria-opponente, va dato atto che costituendosi ha depositato – in Controparte_2
aggiunta alla documentazione prodotta sin dalla fase monitoria – i contratti di fornitura farmaci convenuti tra e la cedente o comunque le delibere esecutive di CP_1 Controparte_3
affidamento diretto degli incarichi (allegati da 6.1 a 6.15), i contratti di fornitura farmaci convenuti tra e le cedenti Alpha ER Italia spa, FO Italia spa, consistenti in CP_1
licitazioni, aggiudicazioni provvisorie esecutive, ordini (cft. all. da 7.1. a 7.13).
Trattasi di documentazione non disconosciuta dalla controparte, che si salda coerentemente con le fatture già azionate in sede monitoria.
Ad ulteriore corroborazione della prova del rapporto contrattuale va sottolineato che con le difese svolte dall'opponente non si contesta in alcun modo l'esecuzione della prestazione, anzi si riconosce la stessa, ritenendosi che le somme come richieste non siano dovute limitatamente solo ad una parte del credito, essendo stato pagato una parte del credito azionato.
È, dunque, evidente che con una siffatta difesa, la contestazione in ordine all'idoneità della prova sia priva di rilievo, avendo lo stesso ente riconosciuto l'esistenza delle prestazioni. Contr
4. Per quanto attiene, poi, ai pagamenti effettuati dall' dai riscontri contabili effettuati dal Servizio Economico Finanziario dell' e dai relativi mandati di pagamento, esibiti in CP_1 giudizio, risultano effettuati pagamenti in favore della parte opposta per € 244.181,84 (cft. in allegato alla citazione, n. 10 ricevute di pagamento Banca Popolare dell'Emilia Romagna).
5. Per quanto attiene agli interessi moratori spettanti alla banca opposta, l'applicabilità del d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. in tema di transazioni commerciali, in relazione agli accordi di
Contr fonte negoziale tra e strutture accreditate è stata recentemente ribadita anche dalle Sezioni
Unite della Cassazione, secondo cui : “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto,
accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto
3 a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002” (Cass.
S.U. 35092/2023).
6. In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, e l' va condannata al pagamento, a favore della Parte_2 CP_2 della somma di € 1.027.607,90 (1.271.789,74 – 244.181,84) oltre interessi moratori convenzionali come sopra determinati (ex d.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze al soddisfo).
7. Le spese vanno poste a carico dell'opponente, soccombente rispetto alla pretesa Contr creditoria fatta valere dall'opposta, con condanna dell' al pagamento come in dispositivo, secondo i parametri minimi, tenendo conto anche della serialità della causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria orale.
7.1. Non può essere accolta l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. stante l'accoglimento seppur parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla , ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede: Parte_2
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1326/2016, emesso in data 20/23.05.2016 dal Tribunale di Salerno;
b) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 1.027.607,90, oltre interessi moratori CP_2
di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif., dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna l' , in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento delle spese di lite in Parte_2 favore dell'opposta, che si liquidano in € 18.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno il 7.01.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al numero 7263 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R.G.A.C.) dell'anno 2016, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Sasso, Valerio Casilli, Emma Tortora, Lucia Fiorillo, elettivamente domiciliata in , via Nizza n. 146, presso la Funzione Affari Legali Dell Pt_1 CP_1
[... ;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura alla lite allegata agli atti, dall'Avv. Angelo Paletta e dall'Avv. Alessandro Paletta con studio in Roma, Viale della Grande Muraglia n. 2898, elettivamente domiciliata in Pt_1
(84126), Via Salvatore Calenda n.18, nello Studio dell'Avv. Giuseppina Speziga;
OPPOSTA
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 10.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 1326/2016, emesso in data 20/23.05.2016, il Tribunale di
Salerno ingiungeva alla , in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare Parte_2
in favore di la somma di Euro 1.271.789,74 oltre interessi ex d.lgs.231/2002 CP_2
e spese.
2. Avverso il predetto decreto proponeva tempestiva opposizione l'ingiunta.
1 A sostegno deduceva l'insussistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione e la nullità dei sottesi contratti per mancanza di forma scritta ad substantiam.
Evidenziava, inoltre, che dai riscontri contabili effettuati dal proprio servizio economico- finanziario, emergeva l'effettuazione di pagamenti per euro 226.926,98 a saldo di alcune delle fatture azionate dalla controparte. In via subordinata contestava la decorrenza degli interessi di mora.
Insisteva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
3. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio insistendo Controparte_2
per il rigetto delle avverse domande, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese di lite.
Ribadiva l'esigibilità dei crediti ceduti e vantati contro la , producendo i vari CP_1
contratti di fornitura intercorsi tra e la cedente tra e le CP_1 Controparte_3 CP_1
cedenti Alpha ER Italia spa, FO Italia spa.
Evidenziava, del resto, che il pagamento effettuato da parte opponente, direttamente alla cessionaria di alcune fatture portanti crediti oggetto delle cessioni, corroborava la validità dell'iniziativa processuale di . CP_2
Deduceva, infine, che anche nei confronti degli enti del SSN erano applicabili le disposizioni dettate in punto di interessi di mora dal D.Lgs 231/2002.
4. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza dell'11.09.2024 - sostituita mediante scambio di note scritte - le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti ed il Tribunale assegnava il processo a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata e vada, pertanto, accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza delle condizioni di emissione.
Il presente giudizio rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in
2 concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
3. Ciò posto, quanto all'insussistenza/nullità di idonea prova del credito azionato dalla cessionaria-opponente, va dato atto che costituendosi ha depositato – in Controparte_2
aggiunta alla documentazione prodotta sin dalla fase monitoria – i contratti di fornitura farmaci convenuti tra e la cedente o comunque le delibere esecutive di CP_1 Controparte_3
affidamento diretto degli incarichi (allegati da 6.1 a 6.15), i contratti di fornitura farmaci convenuti tra e le cedenti Alpha ER Italia spa, FO Italia spa, consistenti in CP_1
licitazioni, aggiudicazioni provvisorie esecutive, ordini (cft. all. da 7.1. a 7.13).
Trattasi di documentazione non disconosciuta dalla controparte, che si salda coerentemente con le fatture già azionate in sede monitoria.
Ad ulteriore corroborazione della prova del rapporto contrattuale va sottolineato che con le difese svolte dall'opponente non si contesta in alcun modo l'esecuzione della prestazione, anzi si riconosce la stessa, ritenendosi che le somme come richieste non siano dovute limitatamente solo ad una parte del credito, essendo stato pagato una parte del credito azionato.
È, dunque, evidente che con una siffatta difesa, la contestazione in ordine all'idoneità della prova sia priva di rilievo, avendo lo stesso ente riconosciuto l'esistenza delle prestazioni. Contr
4. Per quanto attiene, poi, ai pagamenti effettuati dall' dai riscontri contabili effettuati dal Servizio Economico Finanziario dell' e dai relativi mandati di pagamento, esibiti in CP_1 giudizio, risultano effettuati pagamenti in favore della parte opposta per € 244.181,84 (cft. in allegato alla citazione, n. 10 ricevute di pagamento Banca Popolare dell'Emilia Romagna).
5. Per quanto attiene agli interessi moratori spettanti alla banca opposta, l'applicabilità del d.lgs. n. 231/02 e succ. modif. in tema di transazioni commerciali, in relazione agli accordi di
Contr fonte negoziale tra e strutture accreditate è stata recentemente ribadita anche dalle Sezioni
Unite della Cassazione, secondo cui : “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto,
accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto
3 a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002” (Cass.
S.U. 35092/2023).
6. In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, e l' va condannata al pagamento, a favore della Parte_2 CP_2 della somma di € 1.027.607,90 (1.271.789,74 – 244.181,84) oltre interessi moratori convenzionali come sopra determinati (ex d.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze al soddisfo).
7. Le spese vanno poste a carico dell'opponente, soccombente rispetto alla pretesa Contr creditoria fatta valere dall'opposta, con condanna dell' al pagamento come in dispositivo, secondo i parametri minimi, tenendo conto anche della serialità della causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria orale.
7.1. Non può essere accolta l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. stante l'accoglimento seppur parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla , ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede: Parte_2
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1326/2016, emesso in data 20/23.05.2016 dal Tribunale di Salerno;
b) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 1.027.607,90, oltre interessi moratori CP_2
di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif., dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna l' , in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento delle spese di lite in Parte_2 favore dell'opposta, che si liquidano in € 18.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno il 7.01.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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