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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2188/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2188/2018 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIUME Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, presso il cui studio in Cerignola alla via Via Roma,18 71042 è elettivamente domiciliata
- ATTRICE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASIERE ANTONIO CP_1 P.IVA_1
SALVATORE, presso il cui studio in Foggia alla Via Trento n. 8 è elettivamente domiciliato
- CONVENUTO - OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 6/11/2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione notificato in data 09.03.2018, di cui si dà per noto il contenuto,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Foggia per ivi Parte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale: A) Accertare e Dichiarare che sin dall'inizio nel rapporto di conto corrente n. 11644 la ha ripetutamente superato il “tasso soglia usura” previsto dalla Legge 108/96, per cui vi è CP_2 us iginaria;
B) Conseguentemente, in applicazione dell'art. 1815-co.2 c.c. (“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), Dichiarare che nessun interesse /e/o costi vari) è dovuto da parte della sig.ra relativamente al predetto conto corrente;
C) Per Pt_1
l'effetto, Condannare in el legale rapp. P.t., al pagamento della somma di CP_1
€.37.402,97 in favore della sig.ra , così come risultante dall'effettivo saldo di c/c; Parte_1 ovvero della somma maggiore di corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria (intesa quale maggior danno - D) Accertare e Dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 11644, per mancanza di forma scritta, in violazione dell'art. 117-co. 1
pagina 1 di 5 e 3, D.lgs 385/93; E) Ad ogni modo, Accertare e Dichiarare che nel contratto di conto corrente la CP_2 ha omesso di indicare (pattuire) il tasso d'interesse debitore da applicare entro il limite d accordato, in violazione dell'art. 117-co. 4, D.lgs 385/93; In via Subordinata (ove non si ritenesse applicabile l'art. 1815-co. 2 c.c.): F) Condannare in persona del legale rapp. p.t., al CP_1 pagamento della somma di E. 29.636,56 in a a , così come Parte_1 risultante dall'effettivo saldo di c/c; ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria (intesa quale maggior danno - Cass. 1506/2014); G) In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Con comparsa memoria di risposta dell'11/6/2018 si costituiva il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6/11/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre.
3. In punto di onere della prova, va necessariamente premesso che, trattandosi di un ordinario giudizio di accertamento della pretesa nullità di alcune clausole contrattuali di un rapporto bancario di c/c finalizzato ad ottenere una ripetizione di indebito, incombeva senz'altro sugli attori l'onere di allegare e fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto da essi azionato. E' infatti principio giurisprudenziale pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass. 2012/n. 7501; Cass. 2011/n. 1734; Cass. 2008/n. 15162; Cass. 2006/n. 5896). In tema di ripetizione di indebito opera invero il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 2018/n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancari, cfr. Cass. 2017/n. 24948). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 2012/n. 7501). La diversa tesi secondo cui si tratterebbe di una mera azione di accertamento negativo del credito, con onere della prova incombente alla banca convenuta non è condivisibile perché viziata, sotto il profilo logico, nella parte in cui trascura completamente che l'accertamento dell'insussistenza della causa giustificativa del pagamento rappresenta un mero antecedente logico della domanda di restituzione formulata e non già l'oggetto di un'autonoma domanda di accertamento negativo (cfr., in tal senso, anche Cass. 2007/n. 2298). Ora, l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. presuppone naturalmente, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di dimostrare (cfr., tra le tante, Cass. 2013/n. 7290; Cass. 2012/n. 5056; Cass. 2011/n. 16182). pagina 2 di 5 Tale onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume una valenza imprescindibile all'interno di un sistema processuale come quello vigente che è, com'è noto, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione di cui al nuovo art. 115 c.p.c. 4. Nel caso di specie l'attrice non ha assolto all'onere di provare i fatti costituivi della pretesa azionata nei confronti dell'istituto di credito convenuto.
4.a) Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117 TUB, le relative doglianze – a) nullità del contratto di c/c n. 11664 ex art. 117 TUB per mancanza di forma scritta;
b) nullità delle Condizioni Economiche (mancanza del tasso debitore) - risultano categoricamente smentite dalla produzione documentale della convenuta, la quale ha tempestivamente depositato il contratto ordinario di c/c n. 11664 stipulato dall'attrice con l'allora Controparte_3 in data 9/12/2003. Tale contratto, a dispetto delle infondate allegazioni dell'attrice, risulta stipulato per iscritto ed è accompagnato dal documento contenente tutte le condizioni economiche di riferimento. In particolare, risultano puntualmente pattuiti il tasso di interesse convenzionale, le commissioni e le spese, nonché la capitalizzazione trimestrale per interessi creditori ed interessi debitori con previsione di identica periodicità per la regolazione dei rapporti dare avere fra le parti.
4.b) Allo stesso modo, risulta del tutto priva di pregio la specifica doglianza relativa alla natura usuraria dei tassi di interessi applicati. Se è certamente vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, essa non può dirsi del tutto svincolata dall'allegazione della parte, che nel caso di specie risulta del tutto generica, non avendo l'attrice indicato specificamente i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento, sicché la doglianza deve ritenersi una mera illazione dilatoria, come tale inaccoglibile. In proposito occorre rimarcare che nelle controversie bancarie è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando – in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità. Conseguentemente, il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte (CTP), non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa. La giurisprudenza è assolutamente consolidata in tale senso: è invalido il mero rinvio, per la individuazione degli atti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.), alla relazione peritale di parte (ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib. Napoli Nord 6.4.2018 e Trib. Napoli 13.1.2017; Trib. Roma 12.6.2016). Tale tecnica espositiva si pone in aperta violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 e (soprattutto) 4 c.p.c., dal momento che l'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma su richiamata, tra i quali, per quanto qui interessa, la determinazione dell'oggetto della domanda ma soprattutto l'esposizione dei pagina 3 di 5 fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice. Il mero rinvio alla relazione tecnica di parte sarebbe peraltro inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite – ossia le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi – devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale (per tutti Cass., Sez. Un., n. 8077/2012). E' quindi evidente l'attrice ha costruito un'azione giudiziaria in termini ipotetici e dubitativi, sostanzialmente affidando l'esito della causa ad una richiesta di ctu contabile che, alla luce delle considerazioni svolte, non poteva trovare accoglimento perché palesemente esplorativa. Alla stregua dell'insieme delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere, in definitiva, respinta. 5. Infine deve stigmatizzarsi il comportamento processuale dell'attrice la quale non ha aderito alla proposta conciliativa formulata da questo giudice ex art. 185 bis c.p.c. in data 13/3/2019, così ingiustificatamente determinando l'impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite. La mancata adesione all'accordo appare del tutto irragionevole alla luce del carattere pretestuoso della domanda ed anche perché l'attrice, in caso di accettazione, avrebbe beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa. Pertanto, oltre al pagamento delle spese processuali di cui appresso, l'attrice deve essere altresì condannata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, co. III c.p.c., a norma del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo a tale fattispecie, questo Giudice, aderendo alla tesi condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'art. 96, co. III c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23-1-2010 e 30-10-2009; Trib. Prato 6-11-2009; Trib. Milano 29-8-2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori della legge citata, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte vittoriosa e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Il dato letterale è inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno. Nel caso di specie, il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa, permette di rilevare il carattere pretestuoso della mancata adesione alla stessa, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno dell'altra parte.
pagina 4 di 5 Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo stata l'altra parte costretta ad ulteriore attività processuale. La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di € 2.237,66, pari ad 1/3 dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo 6. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 2014/n. 55 in relazione al valore della controversia ed all'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta ed a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. III, c.p.c., della somma di € 1.276,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidandole in € 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge. Foggia, 27 marzo 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2188/2018 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIUME Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, presso il cui studio in Cerignola alla via Via Roma,18 71042 è elettivamente domiciliata
- ATTRICE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASIERE ANTONIO CP_1 P.IVA_1
SALVATORE, presso il cui studio in Foggia alla Via Trento n. 8 è elettivamente domiciliato
- CONVENUTO - OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 6/11/2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione notificato in data 09.03.2018, di cui si dà per noto il contenuto,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Foggia per ivi Parte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale: A) Accertare e Dichiarare che sin dall'inizio nel rapporto di conto corrente n. 11644 la ha ripetutamente superato il “tasso soglia usura” previsto dalla Legge 108/96, per cui vi è CP_2 us iginaria;
B) Conseguentemente, in applicazione dell'art. 1815-co.2 c.c. (“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), Dichiarare che nessun interesse /e/o costi vari) è dovuto da parte della sig.ra relativamente al predetto conto corrente;
C) Per Pt_1
l'effetto, Condannare in el legale rapp. P.t., al pagamento della somma di CP_1
€.37.402,97 in favore della sig.ra , così come risultante dall'effettivo saldo di c/c; Parte_1 ovvero della somma maggiore di corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria (intesa quale maggior danno - D) Accertare e Dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 11644, per mancanza di forma scritta, in violazione dell'art. 117-co. 1
pagina 1 di 5 e 3, D.lgs 385/93; E) Ad ogni modo, Accertare e Dichiarare che nel contratto di conto corrente la CP_2 ha omesso di indicare (pattuire) il tasso d'interesse debitore da applicare entro il limite d accordato, in violazione dell'art. 117-co. 4, D.lgs 385/93; In via Subordinata (ove non si ritenesse applicabile l'art. 1815-co. 2 c.c.): F) Condannare in persona del legale rapp. p.t., al CP_1 pagamento della somma di E. 29.636,56 in a a , così come Parte_1 risultante dall'effettivo saldo di c/c; ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria (intesa quale maggior danno - Cass. 1506/2014); G) In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Con comparsa memoria di risposta dell'11/6/2018 si costituiva il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6/11/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre.
3. In punto di onere della prova, va necessariamente premesso che, trattandosi di un ordinario giudizio di accertamento della pretesa nullità di alcune clausole contrattuali di un rapporto bancario di c/c finalizzato ad ottenere una ripetizione di indebito, incombeva senz'altro sugli attori l'onere di allegare e fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto da essi azionato. E' infatti principio giurisprudenziale pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass. 2012/n. 7501; Cass. 2011/n. 1734; Cass. 2008/n. 15162; Cass. 2006/n. 5896). In tema di ripetizione di indebito opera invero il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 2018/n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancari, cfr. Cass. 2017/n. 24948). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 2012/n. 7501). La diversa tesi secondo cui si tratterebbe di una mera azione di accertamento negativo del credito, con onere della prova incombente alla banca convenuta non è condivisibile perché viziata, sotto il profilo logico, nella parte in cui trascura completamente che l'accertamento dell'insussistenza della causa giustificativa del pagamento rappresenta un mero antecedente logico della domanda di restituzione formulata e non già l'oggetto di un'autonoma domanda di accertamento negativo (cfr., in tal senso, anche Cass. 2007/n. 2298). Ora, l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. presuppone naturalmente, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di dimostrare (cfr., tra le tante, Cass. 2013/n. 7290; Cass. 2012/n. 5056; Cass. 2011/n. 16182). pagina 2 di 5 Tale onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume una valenza imprescindibile all'interno di un sistema processuale come quello vigente che è, com'è noto, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione di cui al nuovo art. 115 c.p.c. 4. Nel caso di specie l'attrice non ha assolto all'onere di provare i fatti costituivi della pretesa azionata nei confronti dell'istituto di credito convenuto.
4.a) Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117 TUB, le relative doglianze – a) nullità del contratto di c/c n. 11664 ex art. 117 TUB per mancanza di forma scritta;
b) nullità delle Condizioni Economiche (mancanza del tasso debitore) - risultano categoricamente smentite dalla produzione documentale della convenuta, la quale ha tempestivamente depositato il contratto ordinario di c/c n. 11664 stipulato dall'attrice con l'allora Controparte_3 in data 9/12/2003. Tale contratto, a dispetto delle infondate allegazioni dell'attrice, risulta stipulato per iscritto ed è accompagnato dal documento contenente tutte le condizioni economiche di riferimento. In particolare, risultano puntualmente pattuiti il tasso di interesse convenzionale, le commissioni e le spese, nonché la capitalizzazione trimestrale per interessi creditori ed interessi debitori con previsione di identica periodicità per la regolazione dei rapporti dare avere fra le parti.
4.b) Allo stesso modo, risulta del tutto priva di pregio la specifica doglianza relativa alla natura usuraria dei tassi di interessi applicati. Se è certamente vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, essa non può dirsi del tutto svincolata dall'allegazione della parte, che nel caso di specie risulta del tutto generica, non avendo l'attrice indicato specificamente i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento, sicché la doglianza deve ritenersi una mera illazione dilatoria, come tale inaccoglibile. In proposito occorre rimarcare che nelle controversie bancarie è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando – in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità. Conseguentemente, il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte (CTP), non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa. La giurisprudenza è assolutamente consolidata in tale senso: è invalido il mero rinvio, per la individuazione degli atti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.), alla relazione peritale di parte (ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib. Napoli Nord 6.4.2018 e Trib. Napoli 13.1.2017; Trib. Roma 12.6.2016). Tale tecnica espositiva si pone in aperta violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 e (soprattutto) 4 c.p.c., dal momento che l'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma su richiamata, tra i quali, per quanto qui interessa, la determinazione dell'oggetto della domanda ma soprattutto l'esposizione dei pagina 3 di 5 fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice. Il mero rinvio alla relazione tecnica di parte sarebbe peraltro inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite – ossia le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi – devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale (per tutti Cass., Sez. Un., n. 8077/2012). E' quindi evidente l'attrice ha costruito un'azione giudiziaria in termini ipotetici e dubitativi, sostanzialmente affidando l'esito della causa ad una richiesta di ctu contabile che, alla luce delle considerazioni svolte, non poteva trovare accoglimento perché palesemente esplorativa. Alla stregua dell'insieme delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere, in definitiva, respinta. 5. Infine deve stigmatizzarsi il comportamento processuale dell'attrice la quale non ha aderito alla proposta conciliativa formulata da questo giudice ex art. 185 bis c.p.c. in data 13/3/2019, così ingiustificatamente determinando l'impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite. La mancata adesione all'accordo appare del tutto irragionevole alla luce del carattere pretestuoso della domanda ed anche perché l'attrice, in caso di accettazione, avrebbe beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa. Pertanto, oltre al pagamento delle spese processuali di cui appresso, l'attrice deve essere altresì condannata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, co. III c.p.c., a norma del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo a tale fattispecie, questo Giudice, aderendo alla tesi condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'art. 96, co. III c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23-1-2010 e 30-10-2009; Trib. Prato 6-11-2009; Trib. Milano 29-8-2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori della legge citata, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte vittoriosa e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Il dato letterale è inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno. Nel caso di specie, il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto dalla proposta conciliativa, permette di rilevare il carattere pretestuoso della mancata adesione alla stessa, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno dell'altra parte.
pagina 4 di 5 Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo stata l'altra parte costretta ad ulteriore attività processuale. La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti;
con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di € 2.237,66, pari ad 1/3 dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo 6. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 2014/n. 55 in relazione al valore della controversia ed all'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta ed a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. III, c.p.c., della somma di € 1.276,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidandole in € 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge. Foggia, 27 marzo 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
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