TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 6.11.2025, letti gli atti della causa n. 757/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...] in Parte_1 C.F._1
via San Pietro n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Di Renzo del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
NI RM (PE), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lacioppa del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: dichiarazione di separazione coniugale alle condizioni tra essi concordate, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
Con il suo ricorso introduttivo la sig.ra ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dal Parte_1
coniuge sig. , con il quale ha contratto matrimonio concordatario in PA IN Controparte_1 (CH) il 24.4.2022 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 3, Parte II, Serie
C, Ufficio 1, anno 2022), dando atto della nascita del figlio (a Pescara il 15.1.2021). Per_1
Ha chiesto, altresì, l'affidamento condiviso, il collocamento paritetico ed il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore, l'assegnazione a sé della casa familiare, l'attribuzione a sé dell'intero importo dell'assegno unico, la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , degli sgravi e delle agevolazioni spettanti e la previsione dell'obbligo, a carico del sig. Per_1 [...]
di estinguere i debiti contratti per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia. CP_1
Ha dichiarato che dopo un iniziale periodo di serenità della vita matrimoniale, a causa di una irreversibile incompatibilità tra i loro caratteri, il loro rapporto si era progressivamente deteriorato.
Il sig. costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, dichiarando di aver CP_1
raggiunto un accordo con la sig.ra Pt_1
All'udienza del 22.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte, le parti, con note congiunte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto al Tribunale di fare proprio l'accordo tra esse concluso,
con compensazione delle spese di lite;
il giudice, quindi, ha trattenuto il procedimento in decisione collegiale.
L'accordo concluso dalle parti prevede testualmente quanto segue: “1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
E CASA CONIUGALE
I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
Nella casa in locazione in Tollo (CH) resta a vivere la sig.ra fintanto che la donna non reperirà sistemazione più Pt_1
economica.
2) AFFIDAMENTO IN
Il minore resta affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori che adotteranno di comune accordo - raggiunto di persona o telefonicamente, mantenendosi sempre reperibili l'una nei confronti dell'altra - le decisioni più importanti che lo riguardano, mentre per le questioni ordinarie e di sbrigativa necessità si occuperà il genitore presso cui il minore si trova al momento, in base ai turni di frequentazione di seguito indicati.
3) COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE IN
Il minore resta collocato in maniera paritetica, secondo il regime dell'alternanza di seguito declinato di base, presso entrambi i genitori:
Ad es.: Lunedi-martedi-mercoledi-giovedi presso la mamma;
venerdi-sabato e Domenica (salvo impegni di lavoro con la squadra, riunioni o ricevimenti scuola da comunicare alla genitrice preventivamente e da recuperare) presso il papà;
e così via di nuovo. Va da sé che, nel caso di accordo, i giorni possono essere scambiati e/o prolungati.
Per le festività natalizie, Pasquali e le altre festività, sarà rispettato il criterio dell'alternanza di anno in anno (per esempio: dalla Vigilia di Natale al 26 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro, alternandolo di anno in anno;
25 aprile con un genitore, 1 maggio con l'altro, sempre alternandolo).
Nel corso del periodo estivo, ciascun genitore avrà possibilità di trascorrere con il figlio quattro/sette giorni consecutivi in via esclusiva, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre di ogni anno solare, così da consentire di organizzare con lui un viaggio. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro la data di definizione dei rispettivi piani ferie di lavoro di ogni anno e comunque entro il 30 maggio di ciascun anno. Durante il periodo di vacanza sono autorizzate per ciascun genitore due videochiamate al giorno, nonché la possibilità di vedersi se non è
prevista la partenza in località turistica. Sul punto, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo delle località di vacanza dove condurranno il minore e favoriranno una eventuale visita dell'altro genitore a metà
periodo.
In occasione dei compleanni dei genitori o feste delle rispettive famiglie di origine (compleanno zii o cugini, comunioni,
ecc.), il minore passerà la giornata con il genitore festeggiato o parente del festeggiato, mentre il compleanno e le feste che riguardano direttamente il bambino saranno festeggiate insieme ove possibile o secondo il piano dell'alternanza del collocamento paritetico, consentendo comunque al genitore non turnista di fare visita al figlio.
Nei giorni in cui il bambino è con un genitore, l'altro conserva il diritto di sentirsi con lui e mandarsi messaggi anche all'utenza dell'altro genitore, nei limiti del rispetto e senza esagerazioni, estromettendo dal rapporto fra le parti con il figlio terzi e soggetti che non hanno rapporti familiari/di parentela diretta con il minore.
4) MANTENIMENTO IN, ASSEGNO UNICO, SPESE STRAORDINARIE, ECC..
Stante il regime di collocamento paritetico, ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze del figlio nel periodo di spettanza, costituendo all'uopo una cameretta e spazi ad hoc con ogni utilità, dalla cancelleria al vestiario, dal gioco allo sport.
L' Assegno Unico di euro 235,00 circa spetterà alla genitrice Parte_1
Sgravi e agevolazioni al 50%.
Spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate se non necessarie e comunque saranno disciplinate come da protocollo CNF, con rimborso entro e non oltre 10 giorni dall'esborso. I doni in denaro ricevuti dal bimbo in occasione di battesimo e altre ricorrenze passate e future saranno vincolati fino alla maggiore età del beneficiario in apposito/i libretto/i acceso/i in Poste o altro istituto di credito, intestato/i al minore con le firme di entrambi i genitori, a disposizione delle future esigenze del figlio, con rendiconto reciproco entro dicembre-gennaio di ogni anno.
Ciascun genitore tutelerà il minore, senza frastornarlo con la presenza temporanea di terzi con i quali si stia intrattenendo una relazione affettiva almeno fintanto che non divenga stabile, si impegnano altresì a non fargli frequentare amicizie e luoghi non confacenti con l'età del piccolo.
Entrambi i genitori dovranno interessarsi del percorso didattico ed extrascolastico del figlio anche mediante partecipazioni ai relativi incontri, saggi, prove ed eventi.
Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro genitore ogni variazione dei propri recapiti (anche telefonici) e, nel periodo in cui il genitore avrà il bimbo con sé, si impegna a comunicare preventivamente eventuali spostamenti in altre località per un periodo superiore alle 48 ore.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, senza interferenze di terzi e estranei nei loro rapporti e per le questioni del minore;
ciascun genitore si impegna altresì a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere, in presenza del minore, giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore.
I genitori esprimono sin d'ora reciproco consenso al rinnovo dei documenti del minore e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio di breve periodo.
5) ULTERIORI QUESTIONI.
Il sig. provvederà a estinguere i debiti contratti per l'acquisto dell'auto AN IL tg. GH426GH a lui CP_1
intestata e che resta alla sig.ra procedendo a saldare mensilmente l'importo di euro 214,00 mensili fino al 2028. Pt_1
Per quanto riguarda l'assicurazione della predetta auto e ogni spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria, esse resteranno a carico della sig.ra che ha in uso la vettura. Pt_1
La sig.ra si occuperà di saldare i debiti contratti per il matrimonio con la Compass – ex Caripe pari ad euro 77,00 Pt_1
mensili fino al 2027.
Gli arretrati d'affitto pari ad euro 3.000,00 resteranno da saldare al 50% fra le parti.
Parimenti, vanno al 50% onorati gli arretrati per l'asilo privato del bimbo pari ad euro 1.750,00.
Le rate della Tari anno 2025 dell'abitazione di Tollo saranno saldate dal sig. . CP_1 1.1 Osserva il collegio che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i signori e Pt_1 [...]
è pacifica, come emerge in maniera evidente dalla concorde richiesta di separazione da essi CP_1
formulata. Ricorrono pertanto i presupposti stabiliti dall'art. 151 c.c., e deve essere dichiarata la separazione coniugale dei signori e . Parte_1 Controparte_1
1.2 Il collegio ritiene inoltre che le condizioni stabilite dalle parti siano integralmente condivisibili dato che:
• la regolamentazione delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale è conforme all'interesse del figlio minore;
• i rapporti economici e patrimoniali tra le parti risultano adeguati alle rispettive condizioni economiche.
2 Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come esse stesse hanno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1
confronti del sig. , con ricorso depositato in data 1.7.2025, così decide: Controparte_1
• dichiara la separazione coniugale dei signori e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in PA IN (CH) in data 24.4.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 3, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2022, alle condizioni concordate tra essi e testualmente riportate in motivazione;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come concordemente richiesto dalle stesse;
• liquida con separato decreto i compensi del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 6.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 6.11.2025, letti gli atti della causa n. 757/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...] in Parte_1 C.F._1
via San Pietro n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Di Renzo del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
NI RM (PE), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lacioppa del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: dichiarazione di separazione coniugale alle condizioni tra essi concordate, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
Con il suo ricorso introduttivo la sig.ra ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dal Parte_1
coniuge sig. , con il quale ha contratto matrimonio concordatario in PA IN Controparte_1 (CH) il 24.4.2022 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 3, Parte II, Serie
C, Ufficio 1, anno 2022), dando atto della nascita del figlio (a Pescara il 15.1.2021). Per_1
Ha chiesto, altresì, l'affidamento condiviso, il collocamento paritetico ed il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore, l'assegnazione a sé della casa familiare, l'attribuzione a sé dell'intero importo dell'assegno unico, la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , degli sgravi e delle agevolazioni spettanti e la previsione dell'obbligo, a carico del sig. Per_1 [...]
di estinguere i debiti contratti per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia. CP_1
Ha dichiarato che dopo un iniziale periodo di serenità della vita matrimoniale, a causa di una irreversibile incompatibilità tra i loro caratteri, il loro rapporto si era progressivamente deteriorato.
Il sig. costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, dichiarando di aver CP_1
raggiunto un accordo con la sig.ra Pt_1
All'udienza del 22.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte, le parti, con note congiunte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto al Tribunale di fare proprio l'accordo tra esse concluso,
con compensazione delle spese di lite;
il giudice, quindi, ha trattenuto il procedimento in decisione collegiale.
L'accordo concluso dalle parti prevede testualmente quanto segue: “1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
E CASA CONIUGALE
I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
Nella casa in locazione in Tollo (CH) resta a vivere la sig.ra fintanto che la donna non reperirà sistemazione più Pt_1
economica.
2) AFFIDAMENTO IN
Il minore resta affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori che adotteranno di comune accordo - raggiunto di persona o telefonicamente, mantenendosi sempre reperibili l'una nei confronti dell'altra - le decisioni più importanti che lo riguardano, mentre per le questioni ordinarie e di sbrigativa necessità si occuperà il genitore presso cui il minore si trova al momento, in base ai turni di frequentazione di seguito indicati.
3) COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE IN
Il minore resta collocato in maniera paritetica, secondo il regime dell'alternanza di seguito declinato di base, presso entrambi i genitori:
Ad es.: Lunedi-martedi-mercoledi-giovedi presso la mamma;
venerdi-sabato e Domenica (salvo impegni di lavoro con la squadra, riunioni o ricevimenti scuola da comunicare alla genitrice preventivamente e da recuperare) presso il papà;
e così via di nuovo. Va da sé che, nel caso di accordo, i giorni possono essere scambiati e/o prolungati.
Per le festività natalizie, Pasquali e le altre festività, sarà rispettato il criterio dell'alternanza di anno in anno (per esempio: dalla Vigilia di Natale al 26 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro, alternandolo di anno in anno;
25 aprile con un genitore, 1 maggio con l'altro, sempre alternandolo).
Nel corso del periodo estivo, ciascun genitore avrà possibilità di trascorrere con il figlio quattro/sette giorni consecutivi in via esclusiva, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre di ogni anno solare, così da consentire di organizzare con lui un viaggio. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro la data di definizione dei rispettivi piani ferie di lavoro di ogni anno e comunque entro il 30 maggio di ciascun anno. Durante il periodo di vacanza sono autorizzate per ciascun genitore due videochiamate al giorno, nonché la possibilità di vedersi se non è
prevista la partenza in località turistica. Sul punto, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo delle località di vacanza dove condurranno il minore e favoriranno una eventuale visita dell'altro genitore a metà
periodo.
In occasione dei compleanni dei genitori o feste delle rispettive famiglie di origine (compleanno zii o cugini, comunioni,
ecc.), il minore passerà la giornata con il genitore festeggiato o parente del festeggiato, mentre il compleanno e le feste che riguardano direttamente il bambino saranno festeggiate insieme ove possibile o secondo il piano dell'alternanza del collocamento paritetico, consentendo comunque al genitore non turnista di fare visita al figlio.
Nei giorni in cui il bambino è con un genitore, l'altro conserva il diritto di sentirsi con lui e mandarsi messaggi anche all'utenza dell'altro genitore, nei limiti del rispetto e senza esagerazioni, estromettendo dal rapporto fra le parti con il figlio terzi e soggetti che non hanno rapporti familiari/di parentela diretta con il minore.
4) MANTENIMENTO IN, ASSEGNO UNICO, SPESE STRAORDINARIE, ECC..
Stante il regime di collocamento paritetico, ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze del figlio nel periodo di spettanza, costituendo all'uopo una cameretta e spazi ad hoc con ogni utilità, dalla cancelleria al vestiario, dal gioco allo sport.
L' Assegno Unico di euro 235,00 circa spetterà alla genitrice Parte_1
Sgravi e agevolazioni al 50%.
Spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate se non necessarie e comunque saranno disciplinate come da protocollo CNF, con rimborso entro e non oltre 10 giorni dall'esborso. I doni in denaro ricevuti dal bimbo in occasione di battesimo e altre ricorrenze passate e future saranno vincolati fino alla maggiore età del beneficiario in apposito/i libretto/i acceso/i in Poste o altro istituto di credito, intestato/i al minore con le firme di entrambi i genitori, a disposizione delle future esigenze del figlio, con rendiconto reciproco entro dicembre-gennaio di ogni anno.
Ciascun genitore tutelerà il minore, senza frastornarlo con la presenza temporanea di terzi con i quali si stia intrattenendo una relazione affettiva almeno fintanto che non divenga stabile, si impegnano altresì a non fargli frequentare amicizie e luoghi non confacenti con l'età del piccolo.
Entrambi i genitori dovranno interessarsi del percorso didattico ed extrascolastico del figlio anche mediante partecipazioni ai relativi incontri, saggi, prove ed eventi.
Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro genitore ogni variazione dei propri recapiti (anche telefonici) e, nel periodo in cui il genitore avrà il bimbo con sé, si impegna a comunicare preventivamente eventuali spostamenti in altre località per un periodo superiore alle 48 ore.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, senza interferenze di terzi e estranei nei loro rapporti e per le questioni del minore;
ciascun genitore si impegna altresì a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere, in presenza del minore, giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore.
I genitori esprimono sin d'ora reciproco consenso al rinnovo dei documenti del minore e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio di breve periodo.
5) ULTERIORI QUESTIONI.
Il sig. provvederà a estinguere i debiti contratti per l'acquisto dell'auto AN IL tg. GH426GH a lui CP_1
intestata e che resta alla sig.ra procedendo a saldare mensilmente l'importo di euro 214,00 mensili fino al 2028. Pt_1
Per quanto riguarda l'assicurazione della predetta auto e ogni spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria, esse resteranno a carico della sig.ra che ha in uso la vettura. Pt_1
La sig.ra si occuperà di saldare i debiti contratti per il matrimonio con la Compass – ex Caripe pari ad euro 77,00 Pt_1
mensili fino al 2027.
Gli arretrati d'affitto pari ad euro 3.000,00 resteranno da saldare al 50% fra le parti.
Parimenti, vanno al 50% onorati gli arretrati per l'asilo privato del bimbo pari ad euro 1.750,00.
Le rate della Tari anno 2025 dell'abitazione di Tollo saranno saldate dal sig. . CP_1 1.1 Osserva il collegio che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i signori e Pt_1 [...]
è pacifica, come emerge in maniera evidente dalla concorde richiesta di separazione da essi CP_1
formulata. Ricorrono pertanto i presupposti stabiliti dall'art. 151 c.c., e deve essere dichiarata la separazione coniugale dei signori e . Parte_1 Controparte_1
1.2 Il collegio ritiene inoltre che le condizioni stabilite dalle parti siano integralmente condivisibili dato che:
• la regolamentazione delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale è conforme all'interesse del figlio minore;
• i rapporti economici e patrimoniali tra le parti risultano adeguati alle rispettive condizioni economiche.
2 Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come esse stesse hanno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1
confronti del sig. , con ricorso depositato in data 1.7.2025, così decide: Controparte_1
• dichiara la separazione coniugale dei signori e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in PA IN (CH) in data 24.4.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 3, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2022, alle condizioni concordate tra essi e testualmente riportate in motivazione;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come concordemente richiesto dalle stesse;
• liquida con separato decreto i compensi del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 6.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco