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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da: 1) dott.ssa Maria G. Di RC Presidente
2) dott.ssa Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 965/2022, promossa in grado di appello
D A
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
C. Elio Guarnaccia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Riccardo Rotigliano, sito in Palermo, in via F. Cordova n. 95.
- APPELLANTI -
CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, e domiciliato ex lege presso i suoi uffici siti in Palermo, via Mariano Stabile
n. 184.
- APPELLATO -
All'udienza di discussione del 19/12/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/05/2019, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
medici veterinari, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo G.L. l'
[...] [...]
, riferendo di aver lavorato per quest'ultimo Controparte_1 prima in forza di borse di studio quindi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di essere stati infine assunti, con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dall'1.4.2012, lamentavano la violazione, da parte della suddetta amministrazione, degli artt. 2 e 4 del Decreto
Assessoriale nr.1799 del 4 settembre 2009, in relazione alla determinazione del loro trattamento retributivo e contributivo e del numero di ore mensili oggetto degli incarichi a tempo indeterminato e per l'effetto chiedevano accertarsi il loro diritto ad un maggior compenso che tenesse conto “della retribuzione lorda mensile in godimento alla data del 31 dicembre 2008”, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle relative differenze retributive (anche a titolo di TFR) dalla data di presentazione del ricorso sino all'effettivo soddisfo, oltre accessori.
Chiedevano altresì la condanna dell'Ente datoriale all'inserimento delle somme accantonate a titolo di TFR “sia nei CUD già predisposti, sia nei successivi”, nonché al versamento delle differenze contributive conseguenti al domandato mantenimento della retribuzione in godimento al 31.12.2008.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.750/2022, rigettava il ricorso, ritenendo, previa dettagliata esegesi del Decreto dell'Assessorato della Sanità della Regione Siciliana n.1799 del 4 settembre 2009, che i ricorrenti non rientrassero fra i destinatari del suddetto provvedimento - perché alla data del 07/03/2007, indicata dall'art.1 del Decreto, non prestavano la loro attività per l'Istituto appellato in forza di contratti di diritto privato stipulati per le esigenze della Convenzionata, bensì di contratti di collaborazione coordinata e continuativa Parte_4 finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute - non potendo essi invocare un'applicazione estensiva delle previsioni di cui articoli 2 (“Le
[...] provvederanno alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a far data Parte_5 dal 1 gennaio 2010 senza aggravio di spesa ai sensi della norma finale n.6 dell' 3.03.2005, CP_2 con mantenimento della retribuzione lorda mensile in godimento alla data del 31.12.2008, utilizzando le somme spese nell'anno 2008 per il finanziamento dei rapporti di lavoro di diritto privato di cui sopra”) e 4 (“Le che provvederanno alla Parte_5 trasformazione attribuiranno al medico veterinario convenzionato un numero di ore di incarico proporzionato alla retribuzione in godimento alla data del 31.12.2008, determinato applicando i compensi previsti dall'art.42 dell' 29 luglio 2009”). CP_2
Per la riforma di detta sentenza hanno proposto appello , Di RC e con ricorso Pt_1 Pt_3 depositato il 12/09/2022, lamentando:
- la violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la violazione dei limiti della domanda di primo grado, per essersi l'adito magistrato erroneamente pronunciato sulla legittimità della stabilizzazione operata dall' , circostanza non oggetto di CP_1 domanda attorea;
- il difetto di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto inapplicabile alla vicenda in esame il D.A. 1799/2009 (“non trattandosi”, si legge in sentenza, “di medici veterinari legati da un rapporto convenzionale con un'Azienda Sanitaria Locale, i ricorrenti non potevano essere inclusi fra i destinatari del decreto assessoriale del 4 settembre 2009”), non considerando, a loro dire, che il D.A., già dalle premesse, si rivolgeva a tutti quei medici che avevano contribuito all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A) e che l'amministrazione regionale con nota dell'8.11.2011 aveva precisato come la procedura di stabilizzazione dovesse riguardare tutti coloro che avevano comunque svolto “attività finalizzata a soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, contribuendo all'erogazione dei L.E.A.”;
- l'errata applicazione degli artt. 2 e 4 del D.A. n.1799/2009 da parte dell'
[...]
per non avere loro garantito un trattamento retributivo pari a quello Controparte_1 goduto alla data del 31/12/2008, non assegnando agli stessi un numero di ore di incarico proporzionato alla retribuzione già goduta;
- l'omesso esame del loro diritto a conseguire le differenze retributive maturate dalla stabilizzazione, in applicazione degli artt. 2 e 4 del D.A. 1799/2009, oltre alla redistribuzione delle ore di servizio resesi disponibili all'interno dell' in applicazione dell'art.18 dell' del CP_3 CP_2
17 dicembre 2015.
Ha resistito al gravame, con memoria dell'8.02.2024, Controparte_1
(d'ora in avanti anche l' ) variamente contestando la fondatezza degli
[...] CP_1 avversi assunti e chiedendo la conferma della sentenza.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 19.12.2024, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Il primo motivo di gravame non coglie nel segno per non essersi l'adito magistrato, diversamente da quanto dedotto dagli istanti, “pronunciato sulla legittimità della stabilizzazione operata dall'Istituto”. Egli non ha sindacato la correttezza della scelta datoriale ma si è limitato ad affermare, condivisibilmente a parte di questa Corte per quanto di seguito esposto, che la sopravvenuta stabilizzazione dei ricorrenti non consentiva “di superare i limiti testuali del succitato decreto e quindi di giustificarne l'applicazione in loro favore”.
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello.
Conduce a tale determinazione l'esame di alcuni passaggi del Decreto Assessoriale nr.1799 del 4 settembre 2009, già in atti, nello specifico nella parte dedicata alle premesse:
- “CONSIDERATO che in atto operano nell'ambito del S.S.R., ivi compreso l'
[...]
, in virtù di rapporti di lavoro disciplinati da contratti di diritto privato, Parte_6 medici veterinari la cui attività contribuisce all'erogazione dei livelli essenziali di CP_4 assistenza (L.E.A.)”;
- “RITENUTO alla luce della normativa sopra richiamata e della necessità di garantire
l'erogazione dei predetti L.E.A. procedere alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro disciplinati da contratti di diritto di privato, vigenti alla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. –
Serie Generale – n.55 del 07.03.2007 del citato Accordo Collettivo Nazionale 01.03.06 per
l'attuazione della norma finale n.6 dell' 3.03.2005, in incarichi a tempo indeterminato ...”; CP_2
- “ATTESO che con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Siciliana intercorrono contratti di lavoro atipici (co.co.co., progetti di ricerca …) non riconducibili alla fattispecie sopra descritta”. Un'interpretazione letterale e sistemica del dato normativo induce, dunque, ad escludere tra i beneficiari del decreto in parola tutti quei soggetti che all'epoca collaboravano con l' in CP_1 ragione di contratti di lavoro atipici (in particolare co.co.co. e progetti di ricerca) in quanto titolari di rapporti non riconducibili alle ipotesi ricomprese dalla disciplina dettata dall'Assessorato Regionale.
Ne consegue che le previsioni di cui agli art.2 e 4 del medesimo decreto non possono trovare applicazione nei riguardi degli odierni appellanti perché all'epoca (07/03/2007 secondo la delimitazione temporale trascritta all'art.1 del Decreto Assessoriale) legati all'Istituto (cfr. convenzioni allegate alle rispettive memorie e relativi attestati di servizio) da contratti “di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli artt.2222-2223 e seguenti del C.C.”:
- per già vincitore di borse di studio dal 2002 al 2004, negli anni dal 2006 dal Parte_1
2009, con un solo contratto a tempo determinato dal 01/02/2004 al 31/12/2005; - per , già vincitrice di borse di studio dal 2002 al 2004, negli anni dal 2006 al Parte_2
2012, con un solo contratto a tempo determinato dal 01/02/2004 al 31/12/2005;
- per già vincitrice di borse di studio dal 2004 al 2006, negli anni dal 2007 al Parte_3
2012.
L'Assessorato regionale - avvalendosi di distinte formulazioni descrittive - sceglieva di diversificare, all'interno della generale categoria dei medici veterinari LL.PP. che operavano “in virtù di rapporti disciplinati da contratti di diritto privato” (anche presso l'Istituto appellato) il sottoinsieme dei soggetti chiamati a prestare servizio in ragione di “ contratti di lavoro atipici (co.co.co., progetti di ricerca, …)“ non riconducibili ai predetti incarichi e, dunque, sottratti alla disciplina di stabilizzazione dettata dal Decreto in parola.
In estrema sintesi l'elemento di discernimento ai fini dell'operativa degli artt. 2 e 4 cit. non era l'impegno dei medici veterinari in servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Siciliana in attività destinate a contribuire “all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza”, ma la natura del contratto all'epoca vigente, per essersi l'Assessorato determinato nel senso di escludere i “contratti di lavoro atipici (co.co.co., progetti di ricerca)” dal beneficio della trasformazione dei preesistenti rapporti a termine in incarichi a tempo indeterminato.
In tale direzione deve essere, dunque, correttamente letto il contenuto della nota dell'8.11.2011, con la quale l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, su sollecitazione scritta del Direttore dell'Istituito, chiariva testualmente che la constatazione “Atteso che con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Regione Siciliana intercorrono contratti di lavoro atipici
(co.co.co., progetti di ricerca, …) non riconducibili alla fattispecie sopra descritta” contenuta nella premessa al D.A. 29 settembre 2009 “non esclude l'applicazione delle previsioni di tale decreto … a tutti i rapporti di codesto con i veterinari con contratti da trasformare in CP_1 incarichi a tempo indeterminato” ma “si riferisce soltanto a quei contratti non riconducibili alla fattispecie sopra descritta”. Così confermando che il “divieto di trasformazione” non operava indistintamente nei riguardi di tutte le convenzioni a termine illo tempore vigenti tra l' e i propri dipendenti, ma CP_1 esclusivamente con riferimento ad alcuni contratti di lavoro atipici, tra i quali proprio i co.co.co. che nel 2009/2010 legavano gli odierni appellanti all' . CP_1
Nulla osta, precisava infatti l'Assessorato alla “trasformazione di rapporti convenzionati di codesto ove, invece, siano riconducibili effettivamente alla fattispecie riguardate dal CP_1 decreto stesso”; sarà, pertanto, onere del medesimo “l'individuazione di quei rapporti CP_1 convenzionali per i quali sia possibile la trasformazione a tempo indeterminato”. In altri termini non era preclusa all' la possibilità di procedere alla rivendicata CP_1
“trasformazione”, ma perché a ciò facesse seguito l'integrale applicazione del Decreto Assessoriale in parola (con conseguente sostanziale conservazione dell'orario di lavoro e della retribuzione già in godimento) era necessario che il contratto non rientrasse in nessuna de lle elencate fattispecie convenzionali atipiche.
E' sintomatico in tal senso l'incipit, di identico contenuto, dei provvedimenti dirigenziali di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato (sottoscritti il 30.03.2012 e con decorrenza dall'1.01.2012) a ciascuno dei tre appellanti: “Si comunica che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale nr.1060 del 29/12/2011, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie del 23/03/2005 e s.m.i., è conferito alla S.V. un incarico a tempo indeterminato di n.7 ore settimanali”. Nessuno riferimento è ictu oculi rinvenibile né al Decreto Assessoriale 1799/09, né al preventivo espletamento da parte dei neoassunti di attività destinate a contribuire all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, né all'eventuale “trasformazione” di precedenti convenzioni a termine nei conferiti incarichi a tempo indeterminato.
Consapevole opzione lessicale che concorre, unitamente alla già illustrata interpretazione letterale del dato provvedimentale, ad escludere l'estensibilità agli incarichi conferiti ai ricorrenti della disciplina dettata dal Decreto Assessoriale n.1799/09.
Il rigetto dei primi due motivi di appello assorbe l'esame delle ulteriori ragioni di gravame.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.750/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. l'11 marzo 2022. Condanna gli appellanti, in via solidale fra loro, a rifondere a controparte le spese del presente grado, che liquida in euro 2.975,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 19 dicembre 2024
Il Consigliere est.
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di RC