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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/09/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2359/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FIAMMETTA C.F._1
FILIPPO, presso il cui studio, in Enna, Corso Sicilia n. 117, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SCARDAVILLA ANTONELLA, presso il cui studio, in Catania, via Caronda n. 136, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato alla società “ Controparte_2
” ed ai fideiussori e in data
[...] Parte_1 Controparte_2
6 Aprile 2022 e 14 giugno .06.2022, la società e, Controparte_1 per essa, la mandataria ha intimato ai predetti debitori di CP_3 pagare, solidalmente, entro e non oltre il termine di giorni dieci dalla data di notifica dello stesso, la somma di €.15.460,04, per le causali indicate nel predetto atto, limitata ad euro 6.500,00 con riferimento ai due garanti, oltre interessi di mora al tasso liquidato in decreto ingiuntivo n. 646/2011 del Tribunale di Siracusa dal 31 luglio 2016 al soddisfo e, comunque, sempre entro i limiti del tasso soglia ai sensi della Legge n.108/1996, e quant'altro dovuto per contratto e per legge, oltre €.914,63 per spese di ingiunzione, oltre €.225,00 per compensi dell'atto di precetto, €.33,75 per spese generali, €.10,35 per CPA, €.59,20 per IVA, così per un totale di
€.16.702,97, con espressa avvertenza che, in mancanza di pagamento, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
L'atto di precetto è stato intimato in forza del decreto ingiuntivo n. 646/2011 (R.G. 2922/2011), concesso dal Tribunale di Siracusa il 13 settembre 2011, non opposto e dichiarato esecutivo il 2 aprile 2012, munito di formula esecutiva il 13 novembre 2014.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione all'atto di precetto, eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine decennale dalla data di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; in secondo luogo ha eccepito l'irregolarità dell'atto di precetto per inesatta indicazione dell'importo previsto dal decreto ingiuntivo n. 646/2011; infine, ha eccepito la violazione dell'art. 2304 c.c. per omessa preventiva escussione del patrimonio sociale.
Quindi ha formulato le seguenti conclusioni:
“− in via preliminare, ritenere e dichiarare la sussistenza nella fattispecie in esame dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, per l'effetto, adottare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. n. 646/2011, reso dal Tribunale di Siracusa in data 14/9/2011 nel procedimento R.G. n. 2922/2011;
− nel merito, in via preliminare, ritenere e dichiarare la inidoneità giuridica dell'atto di precetto di preannunciare nei confronti dei singoli soci l'esecuzione forzata, stante la mancata preventiva escussione del
pagina 2 di 5 patrimonio sociale da parte dell'Istituto di credito intimante;
− nel merito, definitivamente pronunciando, ritenere e dichiarare il mancato esperimento di azioni processuali rivolte ad ottenere in via coattiva la soddisfazione del credito nell'arco di tempo di dieci anni successivi al passaggio in giudicato del D.I. n. 646/2011, reso dal Tribunale di Siracusa in data 14/9/2011 nel procedimento R.G. n. 2922/2011, ovvero dal 9/11/2011 al 9/11/2021; indi, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto previsto dal D.I. n. 646/2011, reso dal Tribunale di Siracusa in data 14/9/2011 nel procedimento R.G. n. 2922/2011, per l'intervenuta prescrizione decennale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2946 e 2953 C.C.;
− per l'ulteriore effetto ritenere e dichiarare non dovuta nessuna somma all'Istituto di credito opposto;
− nella denegata ipotesi di dichiarata infondatezza della presente opposizione, ritenere e dichiarare, a carico dell'opponente, l'obbligazione di pagamento nella misura massima della prestata e indicata fideiussione, per l'importo complessivo di € 6.500,00, come previsto nell'atto di precetto e nella ingiunzione del Decreto Ingiuntivo n. 646/2011, reso dal Tribunale di Siracusa in data 14/9/2011 nel procedimento R.G. n. 2922/2011”.
Si è costituita in giudizio la e, per essa, la società Controparte_1 mandataria contestando tutto quanto dedotto, eccepito e CP_3 richiesto dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto avanzata dal debitore opponente e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata.
Prova di pregio è l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, risultando in atti che tale credito si fonda sul decreto ingiuntivo n. 646/2011 emesso dal Tribunale di Siracusa il 13 novembre 2011, regolarmente notificato ai debitori, dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 2 aprile 2012 e munito di formula esecutiva il 13 novembre 2014.
Risulta altresì documentato che in forza del predetto titolo esecutivo, la società creditrice, con atto del 1° agosto 2016, è intervenuta nella pagina 3 di 5 procedura esecutiva immobiliare n.202/2009 R.G.Es. del Tribunale di Siracusa, pendente a carico dell'opponente e di Parte_1 Parte_2
.
[...]
Orbene, va rilevato che nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla 'domanda proposta nel corso di un giudizio' idonea, ex art. 2943 c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (cfr. Cass. civ., Sezione Terza, sentenza del 19.12.2014, n.26929).
Anche l'eccezione di irregolarità del precetto per inesatta indicazione del credito nell'atto di precetto è da ritenersi priva di fondamento.
Infatti, nell'atto di precetto opposto, la società creditrice ha indicato l'ammontare della sorte capitale, pari ad €. 14.426,20, liquidata in decreto ingiuntivo alla data del 26 gennaio 2011, poi ha intimato il pagamento della maggior somma di €. 15.460,00, quale credito aggiornato alla data del 30 luglio 2016, maggiorato degli interessi maturati.
Ne consegue l'assoluta insussistenza del lamentato errore nel quantum intimato con l'atto di precetto, oggetto dell'odierna opposizione.
Infine, anche l'eccezione di violazione, da parte della società creditrice, della disciplina di cui all'art.2304 c.c. è priva di fondamento.
Come correttamente evidenziato dall'opposta, va rilevato che l'atto di precetto opposto è stato notificato anche alla società debitrice e, conseguentemente, non può, in via ipotetica, configurarsi alcuna violazione del principio di preventiva escussione del patrimonio sociale delle società di persone;
quindi, la ha agito nei Controparte_1 confronti del sig. nella sua qualità di fideiussore e non di Parte_1 socio della s.n.c.
Pertanto, è del tutto irrilevante la circostanza che il sig. Parte_1 sia socio della debitrice principale “ Controparte_2
”, atteso che lo stesso è, comunque, solidalmente obbligato nella sua
[...] qualità di fideiussore della debitrice principale. Infatti, come si evince da una semplice lettura del precetto opposto, l'atto è stato notificato all'odierno opponente in quanto obbligato in solido con gli altri debitori nella sua veste di fideiussore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata in pagina 4 di 5 quanto priva di fondamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna, altresì, a rimborsare alla parte opposta le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 5 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2359/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FIAMMETTA C.F._1
FILIPPO, presso il cui studio, in Enna, Corso Sicilia n. 117, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SCARDAVILLA ANTONELLA, presso il cui studio, in Catania, via Caronda n. 136, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato alla società “ Controparte_2
” ed ai fideiussori e in data
[...] Parte_1 Controparte_2
6 Aprile 2022 e 14 giugno .06.2022, la società e, Controparte_1 per essa, la mandataria ha intimato ai predetti debitori di CP_3 pagare, solidalmente, entro e non oltre il termine di giorni dieci dalla data di notifica dello stesso, la somma di €.15.460,04, per le causali indicate nel predetto atto, limitata ad euro 6.500,00 con riferimento ai due garanti, oltre interessi di mora al tasso liquidato in decreto ingiuntivo n. 646/2011 del Tribunale di Siracusa dal 31 luglio 2016 al soddisfo e, comunque, sempre entro i limiti del tasso soglia ai sensi della Legge n.108/1996, e quant'altro dovuto per contratto e per legge, oltre €.914,63 per spese di ingiunzione, oltre €.225,00 per compensi dell'atto di precetto, €.33,75 per spese generali, €.10,35 per CPA, €.59,20 per IVA, così per un totale di
€.16.702,97, con espressa avvertenza che, in mancanza di pagamento, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
L'atto di precetto è stato intimato in forza del decreto ingiuntivo n. 646/2011 (R.G. 2922/2011), concesso dal Tribunale di Siracusa il 13 settembre 2011, non opposto e dichiarato esecutivo il 2 aprile 2012, munito di formula esecutiva il 13 novembre 2014.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione all'atto di precetto, eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine decennale dalla data di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; in secondo luogo ha eccepito l'irregolarità dell'atto di precetto per inesatta indicazione dell'importo previsto dal decreto ingiuntivo n. 646/2011; infine, ha eccepito la violazione dell'art. 2304 c.c. per omessa preventiva escussione del patrimonio sociale.
Quindi ha formulato le seguenti conclusioni:
“− in via preliminare, ritenere e dichiarare la sussistenza nella fattispecie in esame dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, per l'effetto, adottare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. n. 646/2011, reso dal Tribunale di Siracusa in data 14/9/2011 nel procedimento R.G. n. 2922/2011;
− nel merito, in via preliminare, ritenere e dichiarare la inidoneità giuridica dell'atto di precetto di preannunciare nei confronti dei singoli soci l'esecuzione forzata, stante la mancata preventiva escussione del
pagina 2 di 5 patrimonio sociale da parte dell'Istituto di credito intimante;
− nel merito, definitivamente pronunciando, ritenere e dichiarare il mancato esperimento di azioni processuali rivolte ad ottenere in via coattiva la soddisfazione del credito nell'arco di tempo di dieci anni successivi al passaggio in giudicato del D.I. n. 646/2011, reso dal Tribunale di Siracusa in data 14/9/2011 nel procedimento R.G. n. 2922/2011, ovvero dal 9/11/2011 al 9/11/2021; indi, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto previsto dal D.I. n. 646/2011, reso dal Tribunale di Siracusa in data 14/9/2011 nel procedimento R.G. n. 2922/2011, per l'intervenuta prescrizione decennale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2946 e 2953 C.C.;
− per l'ulteriore effetto ritenere e dichiarare non dovuta nessuna somma all'Istituto di credito opposto;
− nella denegata ipotesi di dichiarata infondatezza della presente opposizione, ritenere e dichiarare, a carico dell'opponente, l'obbligazione di pagamento nella misura massima della prestata e indicata fideiussione, per l'importo complessivo di € 6.500,00, come previsto nell'atto di precetto e nella ingiunzione del Decreto Ingiuntivo n. 646/2011, reso dal Tribunale di Siracusa in data 14/9/2011 nel procedimento R.G. n. 2922/2011”.
Si è costituita in giudizio la e, per essa, la società Controparte_1 mandataria contestando tutto quanto dedotto, eccepito e CP_3 richiesto dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto avanzata dal debitore opponente e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata.
Prova di pregio è l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, risultando in atti che tale credito si fonda sul decreto ingiuntivo n. 646/2011 emesso dal Tribunale di Siracusa il 13 novembre 2011, regolarmente notificato ai debitori, dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 2 aprile 2012 e munito di formula esecutiva il 13 novembre 2014.
Risulta altresì documentato che in forza del predetto titolo esecutivo, la società creditrice, con atto del 1° agosto 2016, è intervenuta nella pagina 3 di 5 procedura esecutiva immobiliare n.202/2009 R.G.Es. del Tribunale di Siracusa, pendente a carico dell'opponente e di Parte_1 Parte_2
.
[...]
Orbene, va rilevato che nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla 'domanda proposta nel corso di un giudizio' idonea, ex art. 2943 c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (cfr. Cass. civ., Sezione Terza, sentenza del 19.12.2014, n.26929).
Anche l'eccezione di irregolarità del precetto per inesatta indicazione del credito nell'atto di precetto è da ritenersi priva di fondamento.
Infatti, nell'atto di precetto opposto, la società creditrice ha indicato l'ammontare della sorte capitale, pari ad €. 14.426,20, liquidata in decreto ingiuntivo alla data del 26 gennaio 2011, poi ha intimato il pagamento della maggior somma di €. 15.460,00, quale credito aggiornato alla data del 30 luglio 2016, maggiorato degli interessi maturati.
Ne consegue l'assoluta insussistenza del lamentato errore nel quantum intimato con l'atto di precetto, oggetto dell'odierna opposizione.
Infine, anche l'eccezione di violazione, da parte della società creditrice, della disciplina di cui all'art.2304 c.c. è priva di fondamento.
Come correttamente evidenziato dall'opposta, va rilevato che l'atto di precetto opposto è stato notificato anche alla società debitrice e, conseguentemente, non può, in via ipotetica, configurarsi alcuna violazione del principio di preventiva escussione del patrimonio sociale delle società di persone;
quindi, la ha agito nei Controparte_1 confronti del sig. nella sua qualità di fideiussore e non di Parte_1 socio della s.n.c.
Pertanto, è del tutto irrilevante la circostanza che il sig. Parte_1 sia socio della debitrice principale “ Controparte_2
”, atteso che lo stesso è, comunque, solidalmente obbligato nella sua
[...] qualità di fideiussore della debitrice principale. Infatti, come si evince da una semplice lettura del precetto opposto, l'atto è stato notificato all'odierno opponente in quanto obbligato in solido con gli altri debitori nella sua veste di fideiussore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata in pagina 4 di 5 quanto priva di fondamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna, altresì, a rimborsare alla parte opposta le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 5 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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