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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/10/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1422/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1422/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA Avv. , nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1 Pt_2
- rappresentato e difeso dall'avv.to Rosellina Madeo domiciliato, come C.F._1 in atti
- Ricorrente - E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Limina, domiciliata come in atti
- Resistente in riconvenzionale - NONCHÈ
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Adamo, domiciliata come in atti
- Resistente –
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento contributi previdenziali CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.04.2019 il ricorrente ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199005446692000, per un importo di euro 19.577,38, notificata dal Concessionario per la riscossione in data 28.03.2019, per il mancato pagamento della cartella esattoriale n. 03420160038918669000, relativa a contributi previdenziali per gli anni dal 2007 al 2015, di pertinenza della Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo . Ha eccepito: a) l'inesigibilità del debito per CP_1 violazione dell'art. 1, commi 537 e ss. della L. 228/2012, per mancata risposta nel termine di 220 giorni;
b) il decorso del termine prescrizionale quinquennale del credito previdenziale per le
1 annualità dal 2007 al 2012. Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato;
di ordinare all' la cancellazione degli Controparte_3 estratti di ruolo del debito prescritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. La prima udienza fissata per il 24.06.2019, è stata differita – attesa la domanda riconvenzionale spiegata dalla - al 15 luglio 2019. CP_1
Si sono costituite, in data 12.06.2019, sia (d'ora in avanti solo Controparte_4
) sia Controparte_3 CP_1
La prima – in riferimento alla dedotta prescrizione – ha chiesto il rigetto dell'opposizione previo riconoscimento dell'eccepito difetto di legittimazione passiva;
la seconda ha chiesto il rigetto dell'opposizione stante la non applicabilità alla stessa del termine di 220 giorni di cui agli artt. 1 commi 537 e ss (nella specie ex art. 1 comma 540) della Legge 228/2012 e la mancata prescrizione dei crediti oggetto di causa. La inoltre, ha chiesto, in subordine, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento, in suo favore, degli importi iscritti a ruolo pari ad € 17.544,28 oltre interessi dalla data del dovuto al saldo nonché, sempre in riconvenzionale e in via ulteriormente subordinata, di condannare l'Agente della Riscossione al risarcimento dei danni, qualora la domanda del ricorrente fosse stata in tutto o in parte accolta a causa del mancato compimento di atti di competenza dell'agente stesso. Rigettata con ordinanza del 17.07.2019 l'istanza di sospensiva del ricorrente, la causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 09.09.2025. All'udienza cartolare del 25.09.2025 è stato autorizzato deposito di note scritte, depositate solo dal ricorrente e da e, quindi, in data odierna, la causa viene decisa con sentenza CP_1 sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte. In via preliminare si rileva che il ricorrente, alla prima udienza ha disconosciuto la propria firma sugli avvisi di ricevimento prodotti da Si tratta non solo di un disconoscimento CP_1 del tutto generico (del tutto tardiva è la specificazione contenuta solo nelle note scritte del 07.03.2022 e del 24.09.2025) ma anche irrilevante atteso che non è stata proposta querela di falso. Del tutto tardivo è anche il disconoscimento operato dal ricorrente solo nelle note del 07.03.2022 e del 24.09.2025 circa la non conformità degli avvisi di ricevimento agli originali. Al riguardo, si rileva in ogni caso, che il ricorrente, non ha specificamente indicato gli aspetti differenziali tra copia prodotta e originale. È pur vero che nella sentenza n. 4912 del 2017 è stato suggestivamente segnalato come l'onere di disconoscere espressamente la copia fotostatica di una scrittura, stabilito dall'art. 2719 c.c., richiede sicuramente un disconoscimento formale (senza il ricorso a formule sacramentali) e specifico - mediante una dichiarazione di non equivoca negazione della conformità dei documenti prodotti in copia all'originale (Cass. 20166/2013, 23174/2006, 16232/2004) - ma non impone anche la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità, poiché tale precisazione non risulta necessaria per integrare i requisiti della inequivocità e non genericità nei quali si risolve la prescrizione normativa veicolata dall'avverbio espressamente. Tuttavia, la successiva giurisprudenza di legittimità ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227/2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del
2 2017). Nel caso in esame il ricorrente non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla resistente né ha indicato peculiarità di queste ultime CP_1
(ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi. Nel caso di specie, quindi, per le ragioni esposte, i disconoscimenti devono ritenersi privo di effetto. Tanto premesso, si rileva che il ricorrente si affida a due motivi di ricorso. Quanto alla prima doglianza egli allega di avere ricevuto in data 17.01.2017 la notifica della cartella esattoriale n. 03420160038918669000 relativa a contribuzione della per CP_1 gli anni dal 2007 al 2015 e di aver presentato in data 18.03.2017, nel rispetto dei 60 giorni prescritti, istanza ex Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) rimasta senza risposta. La nel costituirsi ha contestato l'applicabilità della norma alla stessa deducendo il mancato CP_1 invio da parte del . L nulla ha dedotto al riguardo. CP_5 CP_3 CP_3
Orbene, l'art. 1 comma 537 della l. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”. Il comma 538 prevede che “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione
o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159.”. Il comma 539 prevede che “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”. Il comma 540 prevede che “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal
3 comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”. Nel caso in esame è pacifico e non contestato, oltre che documentato, che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione inviata il 18.03.2017, dopo la notifica della cartella di pagamento, a cui non è seguito alcun provvedimento espresso da parte del Controparte_6
e dell'ente impositore. Né si ravvisano motivi per escludere la da tale
[...] CP_1 procedura. Infatti, la norma è di formulazione generale e non esclude alcun tipo di creditore dalla sua portata applicativa. Tale effetto “ex lege” non può essere escluso dalla “natura privatistica” della sia in ragione dello scopo previdenziale e, dunque, lato senso pubblicistico CP_1 dell'ente, sia del sistematico ricorso da parte dello stesso alla riscossione coatta alla quale è espressamente dedicata la previsione di cui all'art. 1, commi 538 e ss. legge 228/2012. Pertanto, in assenza di ulteriori indicazioni normative, la richiesta ex L. 228/2012 produce i suoi effetti anche nei confronti della con la conseguenza che – secondo il dettato normativo del CP_1 comma 540 - le partite debitorie sono annullate di diritto e il debitore è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Deve al riguardo rilevarsi che la disciplina de qua prevede, in sostanza, un caso di riconoscimento del diritto al discarico automatico, tale cioè che - decorso inutilmente il termine previsto - le somme comprese nella richiesta di sospensione trasmessa al concessionario della riscossione sono annullate di diritto, dovendosi però ritenere che tale “annullamento” riguardi solo l'iscrizione a ruolo e non il diritto di credito vantato dall'ente creditore: ciò vuol dire, in altri termini, che (solo) il procedimento di riscossione mediante iscrizione a ruolo e/o avviso di addebito viene annullato. Tuttavia, la ha avanzato in riconvenzionale domanda di condanna del ricorrente CP_1 al pagamento dell'importo iscritto a ruolo. Tale domanda è esaminabile in quanto riferita al merito della pretesa e a ciò non è di ostacolo l'avvenuto annullamento della cartella esattoriale essendo la sola modalità di riscossione utilizzata annullata con discarico del ruolo, ma non anche il credito. L'avvenuto annullamento di diritto della partita relativa alla cartella non determina, cioè, la perdita del credito vantato dall'ente impositore ma unicamente la perdita CP_1 di soddisfare il credito mediante la procedura di riscossione mediante ruolo. Invero, l'esito previsto dal succitato comma 540 per l'ipotesi, qui accertata, di superamento del termine di 220 giorni è riferito unicamente ai rapporti tra Agente della Riscossione ed ente impositore, mentre nulla autorizza ad affermare che il mancato rispetto di quel termine conduca addirittura alla radicale estinzione del credito che l'ente impositore vanti nei confronti del contribuente. Le espressioni utilizzate dalla norma non consentono una tale conclusione perché esse non fanno alcun riferimento a una totale estinzione del credito, ma solo al discarico che per l'Agente della Riscossione deriva dall'annullamento delle partite, da intendersi come iscrizioni a ruolo. In altre parole, la norma disciplina la cancellazione delle iscrizioni a ruolo dalle scritture contabili sia del concessionario per la riscossione, sia dell'ente impositore ma l'ipotesi di cui al comma 540, in
4 quanto riferita ad un mero vizio procedurale circa i termini da rispettare, può avere come unica conseguenza l'impossibilità di attivare o procedere nella riscossione mediante ruolo, con l'ulteriore conseguenza che l'ente impositore deve procurarsi altrimenti il titolo esecutivo, ad esempio con la domanda di condanna nell'ambito del giudizio in cui dell'iscrizione a ruolo si controverta, come avvenuto nella fattispecie. La domanda riconvenzionale è, del resto, tempestiva perché depositata entro il termine di 10 giorni dalla prima udienza. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza, la domanda riconvenzionale con cui chiede la condanna del ricorrente al pagamento CP_1 dell'importo iscritto a ruolo è superata in radice dal fatto che la domanda di condanna proposta nei suddetti termini non necessita di essere svolta in forma riconvenzionale. La giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo chiarito (vedi sentenze nn. 14149/12, 3486/16, 17858/18, 12025/19, 1558/20) che nell'ipotesi di illegittimità dell'iscrizione a ruolo, per causa originaria o, come nel caso di specie, sopravvenuta, l'ente impositore, pur non potendosi valere del titolo esecutivo, può comunque chiedere la condanna all'adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda. Inoltre il giudice non può esimersi, similmente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal verificare la fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum anche nel caso in cui l'ente si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella. Occorre allora verificare se davvero il credito è prescritto o meno, come sostenuto dal ricorrente. Questi si è limitato a eccepire l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10 della L. 335/95 per i credit dal 2007 al 2012 deducendo di non essere iscritto alla Cassa. È necessario chiarire che non è contestato e risulta documentalmente provato (vedi allegati alla memoria della : che il ricorrente risulta iscritto all'Albo professionale dal CP_1
28.07.2006; che egli è stato iscritto alla Cassa d'ufficio con decorrenza dall'anno 2008 (iscrizione d'ufficio mai contestata dal ricorrente il quale nulla ha eccepito nemmeno in riferimento alla documentazione depositata dalla . Né il ricorrente ha contestato gli anni né i titoli dei
CP_1 crediti iscritti a ruolo dalla ovvero di non essere obbligato al versamento della
CP_1 contribuzione. Quanto al regime prescrizionale si osserva quanto segue. L'art. 19 legge n. 576/1980 prevedeva per i crediti contributivi della la prescrizione
CP_1 decennale, ma a seguito dell'emanazione della legge n. 335/1995 e, in specie, dell'art. 3 con cui la prescrizione è stata ridotta a cinque anni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che detta legge ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali anche con riguardo alla (Cass. n. 16639/2019).
CP_1
Va precisato che nonostante l'operatività del ridotto termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Poiché la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi, non è incisa dalla predetta legge la previgente disposizione di cui all'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, la quale, per la previdenza forense, dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla
[...]
della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della Controparte_1
5 stessa legge n. 576 (e, segnatamente, della cd. denuncia "Mod. 5", contenente l'indicazione del volume d'affari)” ex plurimis Cass. n. 18698/2017). L'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
Tale disposizione ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla CP_1 facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 19 della legge n. 576/1980 . Con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della nuova normativa (02.02.2013) la S.C. (Cass. n. 6729/2013) ha statuito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie deve ritenersi che, per le contribuzioni dovute negli anni 2007, 2008, 2009 e 2011 il termine quinquennale previsto dalla previgente disciplina (decorrente dalla data di trasmissione alla dei modelli 5) non era ancora decorso CP_1 alla data del 02.02.2013, di entrata in vigore della legge 247/2012. Invero, risulta documentato (vedi documenti allegati da alla memoria difensiva) CP_1 che: il modello 5/2008, relativo ai redditi 2007 è stato comunicato il 09.11.2008, per cui il termine quinquennale veniva a cadere il 09.11.2013; il modello 5/2009 per l'anno di imposta 2008 è stato comunicato il 26.11.2009 per cui il termine quinquennale veniva a cedere il 26.11.2014; il modello 5/2010 per l'anno di imposta 2009 è stato comunicato il 23.11.2010 per cui il termine quinquennale veniva a cadere il 23.11.2015; il modello 5/2012 per l'anno di imposta 2011 è stato comunicato il 25.10.2012 per cui il termine quinquennale veniva a cadere il 25.10.2017. Per tali anni (2007, 2008, 2009, 2011) quindi si applica il termine decennale di prescrizione (decorrente dalla data di trasmissione alla Cassa dei modelli 5) sicché, tornato ad operare il termine decennale, quello residuo andava a scadere a partire dal 2018, ossia successivamente alla notifica della cartella di pagamento avvenuta, per stessa ammissione del ricorrente (vedi pag. 1 ricorso), il 17.01.2017. Per le contribuzioni dovute negli anni 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015 si applica il termine decennale di prescrizione in ragione dell'intervenuta dichiarazione dei dati reddituali dopo l'entrata in vigore della detta legge. Invero, per l'anno di imposta 2010 il ricorrente ha provveduto a inviare: in sede di istruttoria di iscrizione, autodichiarazione solo il 19/09/2014; il modello 5/2013, relativo all'anno 2012, è stato comunicato il 31/07/2013; il modello 5/2014 è stato comunicato il 26/09/2014; il modello 5/2015 è stato comunicato il 09/09/2015; il modello 5/2016 è stato comunicato il 30/09/2016. Poiché, in definitiva, per tutti gli anni in questione si applica il termine decennale di prescrizione questo non era ancora decorso al momento della notifica della cartella di pagamento che, come detto, è avvenuta il 17.01.2017, senza considerare che la ha dimostrato documentalmente CP_1
l'esistenza di atto interruttivo della prescrizione, nella specie con l'invio della nota a/r del 30/03/2015, ricevuta dal ricorrente in data 08/04/2015. Pertanto, va disattesa anche l'eccezione di prescrizione con integrale rigetto dell'opposizione e, accertato il debito contributivo del ricorrente per le annualità dal 2007 al 2015, il ricorrente, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , deve essere condannato CP_1
6 a corrispondere a quest'ultima il complessivo importo di € 17.544,28 (non contestato), oltre interessi determinati ex art. 18 legge n. 576/1980, dal dovuto al saldo. Rimane all'evidenza assorbita ogni altra questione, compresa l'azione risarcitoria proposta dalla nei confronti di . CP_1 Controparte_3
La natura della controversia, la particolarità e complessità del tema d'indagine in uno alla natura degli interessi coinvolti e l'accoglimento solo parziale del ricorso rendono possibile la compensazione delle spese tra le parti, alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. IN PARZIALE ACCOGLIMENTO del ricorso principale annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 03420199005446692000 e il relativo ruolo, per la parte riferita alla cartella esattoriale n. 03420160038918669000, con riferimento alle annualità indicate per effetto dell'annullamento di diritto delle relative partite;
2. ACCOGLIE LA DOMANDA RICONVENZIONALE proposta da
[...]
e, per l'effetto condanna il ricorrente a versare alla predetta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., la somma di euro 17.544,28, oltre interessi di legge dal CP_1 dovuto al saldo, come da motivazione;
3. COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 07.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1422/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA Avv. , nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1 Pt_2
- rappresentato e difeso dall'avv.to Rosellina Madeo domiciliato, come C.F._1 in atti
- Ricorrente - E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Limina, domiciliata come in atti
- Resistente in riconvenzionale - NONCHÈ
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Adamo, domiciliata come in atti
- Resistente –
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento contributi previdenziali CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.04.2019 il ricorrente ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199005446692000, per un importo di euro 19.577,38, notificata dal Concessionario per la riscossione in data 28.03.2019, per il mancato pagamento della cartella esattoriale n. 03420160038918669000, relativa a contributi previdenziali per gli anni dal 2007 al 2015, di pertinenza della Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo . Ha eccepito: a) l'inesigibilità del debito per CP_1 violazione dell'art. 1, commi 537 e ss. della L. 228/2012, per mancata risposta nel termine di 220 giorni;
b) il decorso del termine prescrizionale quinquennale del credito previdenziale per le
1 annualità dal 2007 al 2012. Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato;
di ordinare all' la cancellazione degli Controparte_3 estratti di ruolo del debito prescritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. La prima udienza fissata per il 24.06.2019, è stata differita – attesa la domanda riconvenzionale spiegata dalla - al 15 luglio 2019. CP_1
Si sono costituite, in data 12.06.2019, sia (d'ora in avanti solo Controparte_4
) sia Controparte_3 CP_1
La prima – in riferimento alla dedotta prescrizione – ha chiesto il rigetto dell'opposizione previo riconoscimento dell'eccepito difetto di legittimazione passiva;
la seconda ha chiesto il rigetto dell'opposizione stante la non applicabilità alla stessa del termine di 220 giorni di cui agli artt. 1 commi 537 e ss (nella specie ex art. 1 comma 540) della Legge 228/2012 e la mancata prescrizione dei crediti oggetto di causa. La inoltre, ha chiesto, in subordine, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento, in suo favore, degli importi iscritti a ruolo pari ad € 17.544,28 oltre interessi dalla data del dovuto al saldo nonché, sempre in riconvenzionale e in via ulteriormente subordinata, di condannare l'Agente della Riscossione al risarcimento dei danni, qualora la domanda del ricorrente fosse stata in tutto o in parte accolta a causa del mancato compimento di atti di competenza dell'agente stesso. Rigettata con ordinanza del 17.07.2019 l'istanza di sospensiva del ricorrente, la causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 09.09.2025. All'udienza cartolare del 25.09.2025 è stato autorizzato deposito di note scritte, depositate solo dal ricorrente e da e, quindi, in data odierna, la causa viene decisa con sentenza CP_1 sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte. In via preliminare si rileva che il ricorrente, alla prima udienza ha disconosciuto la propria firma sugli avvisi di ricevimento prodotti da Si tratta non solo di un disconoscimento CP_1 del tutto generico (del tutto tardiva è la specificazione contenuta solo nelle note scritte del 07.03.2022 e del 24.09.2025) ma anche irrilevante atteso che non è stata proposta querela di falso. Del tutto tardivo è anche il disconoscimento operato dal ricorrente solo nelle note del 07.03.2022 e del 24.09.2025 circa la non conformità degli avvisi di ricevimento agli originali. Al riguardo, si rileva in ogni caso, che il ricorrente, non ha specificamente indicato gli aspetti differenziali tra copia prodotta e originale. È pur vero che nella sentenza n. 4912 del 2017 è stato suggestivamente segnalato come l'onere di disconoscere espressamente la copia fotostatica di una scrittura, stabilito dall'art. 2719 c.c., richiede sicuramente un disconoscimento formale (senza il ricorso a formule sacramentali) e specifico - mediante una dichiarazione di non equivoca negazione della conformità dei documenti prodotti in copia all'originale (Cass. 20166/2013, 23174/2006, 16232/2004) - ma non impone anche la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità, poiché tale precisazione non risulta necessaria per integrare i requisiti della inequivocità e non genericità nei quali si risolve la prescrizione normativa veicolata dall'avverbio espressamente. Tuttavia, la successiva giurisprudenza di legittimità ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227/2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del
2 2017). Nel caso in esame il ricorrente non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla resistente né ha indicato peculiarità di queste ultime CP_1
(ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi. Nel caso di specie, quindi, per le ragioni esposte, i disconoscimenti devono ritenersi privo di effetto. Tanto premesso, si rileva che il ricorrente si affida a due motivi di ricorso. Quanto alla prima doglianza egli allega di avere ricevuto in data 17.01.2017 la notifica della cartella esattoriale n. 03420160038918669000 relativa a contribuzione della per CP_1 gli anni dal 2007 al 2015 e di aver presentato in data 18.03.2017, nel rispetto dei 60 giorni prescritti, istanza ex Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) rimasta senza risposta. La nel costituirsi ha contestato l'applicabilità della norma alla stessa deducendo il mancato CP_1 invio da parte del . L nulla ha dedotto al riguardo. CP_5 CP_3 CP_3
Orbene, l'art. 1 comma 537 della l. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”. Il comma 538 prevede che “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione
o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159.”. Il comma 539 prevede che “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”. Il comma 540 prevede che “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal
3 comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”. Nel caso in esame è pacifico e non contestato, oltre che documentato, che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione inviata il 18.03.2017, dopo la notifica della cartella di pagamento, a cui non è seguito alcun provvedimento espresso da parte del Controparte_6
e dell'ente impositore. Né si ravvisano motivi per escludere la da tale
[...] CP_1 procedura. Infatti, la norma è di formulazione generale e non esclude alcun tipo di creditore dalla sua portata applicativa. Tale effetto “ex lege” non può essere escluso dalla “natura privatistica” della sia in ragione dello scopo previdenziale e, dunque, lato senso pubblicistico CP_1 dell'ente, sia del sistematico ricorso da parte dello stesso alla riscossione coatta alla quale è espressamente dedicata la previsione di cui all'art. 1, commi 538 e ss. legge 228/2012. Pertanto, in assenza di ulteriori indicazioni normative, la richiesta ex L. 228/2012 produce i suoi effetti anche nei confronti della con la conseguenza che – secondo il dettato normativo del CP_1 comma 540 - le partite debitorie sono annullate di diritto e il debitore è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Deve al riguardo rilevarsi che la disciplina de qua prevede, in sostanza, un caso di riconoscimento del diritto al discarico automatico, tale cioè che - decorso inutilmente il termine previsto - le somme comprese nella richiesta di sospensione trasmessa al concessionario della riscossione sono annullate di diritto, dovendosi però ritenere che tale “annullamento” riguardi solo l'iscrizione a ruolo e non il diritto di credito vantato dall'ente creditore: ciò vuol dire, in altri termini, che (solo) il procedimento di riscossione mediante iscrizione a ruolo e/o avviso di addebito viene annullato. Tuttavia, la ha avanzato in riconvenzionale domanda di condanna del ricorrente CP_1 al pagamento dell'importo iscritto a ruolo. Tale domanda è esaminabile in quanto riferita al merito della pretesa e a ciò non è di ostacolo l'avvenuto annullamento della cartella esattoriale essendo la sola modalità di riscossione utilizzata annullata con discarico del ruolo, ma non anche il credito. L'avvenuto annullamento di diritto della partita relativa alla cartella non determina, cioè, la perdita del credito vantato dall'ente impositore ma unicamente la perdita CP_1 di soddisfare il credito mediante la procedura di riscossione mediante ruolo. Invero, l'esito previsto dal succitato comma 540 per l'ipotesi, qui accertata, di superamento del termine di 220 giorni è riferito unicamente ai rapporti tra Agente della Riscossione ed ente impositore, mentre nulla autorizza ad affermare che il mancato rispetto di quel termine conduca addirittura alla radicale estinzione del credito che l'ente impositore vanti nei confronti del contribuente. Le espressioni utilizzate dalla norma non consentono una tale conclusione perché esse non fanno alcun riferimento a una totale estinzione del credito, ma solo al discarico che per l'Agente della Riscossione deriva dall'annullamento delle partite, da intendersi come iscrizioni a ruolo. In altre parole, la norma disciplina la cancellazione delle iscrizioni a ruolo dalle scritture contabili sia del concessionario per la riscossione, sia dell'ente impositore ma l'ipotesi di cui al comma 540, in
4 quanto riferita ad un mero vizio procedurale circa i termini da rispettare, può avere come unica conseguenza l'impossibilità di attivare o procedere nella riscossione mediante ruolo, con l'ulteriore conseguenza che l'ente impositore deve procurarsi altrimenti il titolo esecutivo, ad esempio con la domanda di condanna nell'ambito del giudizio in cui dell'iscrizione a ruolo si controverta, come avvenuto nella fattispecie. La domanda riconvenzionale è, del resto, tempestiva perché depositata entro il termine di 10 giorni dalla prima udienza. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza, la domanda riconvenzionale con cui chiede la condanna del ricorrente al pagamento CP_1 dell'importo iscritto a ruolo è superata in radice dal fatto che la domanda di condanna proposta nei suddetti termini non necessita di essere svolta in forma riconvenzionale. La giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo chiarito (vedi sentenze nn. 14149/12, 3486/16, 17858/18, 12025/19, 1558/20) che nell'ipotesi di illegittimità dell'iscrizione a ruolo, per causa originaria o, come nel caso di specie, sopravvenuta, l'ente impositore, pur non potendosi valere del titolo esecutivo, può comunque chiedere la condanna all'adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda. Inoltre il giudice non può esimersi, similmente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal verificare la fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum anche nel caso in cui l'ente si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella. Occorre allora verificare se davvero il credito è prescritto o meno, come sostenuto dal ricorrente. Questi si è limitato a eccepire l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10 della L. 335/95 per i credit dal 2007 al 2012 deducendo di non essere iscritto alla Cassa. È necessario chiarire che non è contestato e risulta documentalmente provato (vedi allegati alla memoria della : che il ricorrente risulta iscritto all'Albo professionale dal CP_1
28.07.2006; che egli è stato iscritto alla Cassa d'ufficio con decorrenza dall'anno 2008 (iscrizione d'ufficio mai contestata dal ricorrente il quale nulla ha eccepito nemmeno in riferimento alla documentazione depositata dalla . Né il ricorrente ha contestato gli anni né i titoli dei
CP_1 crediti iscritti a ruolo dalla ovvero di non essere obbligato al versamento della
CP_1 contribuzione. Quanto al regime prescrizionale si osserva quanto segue. L'art. 19 legge n. 576/1980 prevedeva per i crediti contributivi della la prescrizione
CP_1 decennale, ma a seguito dell'emanazione della legge n. 335/1995 e, in specie, dell'art. 3 con cui la prescrizione è stata ridotta a cinque anni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che detta legge ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali anche con riguardo alla (Cass. n. 16639/2019).
CP_1
Va precisato che nonostante l'operatività del ridotto termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Poiché la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi, non è incisa dalla predetta legge la previgente disposizione di cui all'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, la quale, per la previdenza forense, dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla
[...]
della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della Controparte_1
5 stessa legge n. 576 (e, segnatamente, della cd. denuncia "Mod. 5", contenente l'indicazione del volume d'affari)” ex plurimis Cass. n. 18698/2017). L'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
Tale disposizione ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla CP_1 facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 19 della legge n. 576/1980 . Con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della nuova normativa (02.02.2013) la S.C. (Cass. n. 6729/2013) ha statuito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie deve ritenersi che, per le contribuzioni dovute negli anni 2007, 2008, 2009 e 2011 il termine quinquennale previsto dalla previgente disciplina (decorrente dalla data di trasmissione alla dei modelli 5) non era ancora decorso CP_1 alla data del 02.02.2013, di entrata in vigore della legge 247/2012. Invero, risulta documentato (vedi documenti allegati da alla memoria difensiva) CP_1 che: il modello 5/2008, relativo ai redditi 2007 è stato comunicato il 09.11.2008, per cui il termine quinquennale veniva a cadere il 09.11.2013; il modello 5/2009 per l'anno di imposta 2008 è stato comunicato il 26.11.2009 per cui il termine quinquennale veniva a cedere il 26.11.2014; il modello 5/2010 per l'anno di imposta 2009 è stato comunicato il 23.11.2010 per cui il termine quinquennale veniva a cadere il 23.11.2015; il modello 5/2012 per l'anno di imposta 2011 è stato comunicato il 25.10.2012 per cui il termine quinquennale veniva a cadere il 25.10.2017. Per tali anni (2007, 2008, 2009, 2011) quindi si applica il termine decennale di prescrizione (decorrente dalla data di trasmissione alla Cassa dei modelli 5) sicché, tornato ad operare il termine decennale, quello residuo andava a scadere a partire dal 2018, ossia successivamente alla notifica della cartella di pagamento avvenuta, per stessa ammissione del ricorrente (vedi pag. 1 ricorso), il 17.01.2017. Per le contribuzioni dovute negli anni 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015 si applica il termine decennale di prescrizione in ragione dell'intervenuta dichiarazione dei dati reddituali dopo l'entrata in vigore della detta legge. Invero, per l'anno di imposta 2010 il ricorrente ha provveduto a inviare: in sede di istruttoria di iscrizione, autodichiarazione solo il 19/09/2014; il modello 5/2013, relativo all'anno 2012, è stato comunicato il 31/07/2013; il modello 5/2014 è stato comunicato il 26/09/2014; il modello 5/2015 è stato comunicato il 09/09/2015; il modello 5/2016 è stato comunicato il 30/09/2016. Poiché, in definitiva, per tutti gli anni in questione si applica il termine decennale di prescrizione questo non era ancora decorso al momento della notifica della cartella di pagamento che, come detto, è avvenuta il 17.01.2017, senza considerare che la ha dimostrato documentalmente CP_1
l'esistenza di atto interruttivo della prescrizione, nella specie con l'invio della nota a/r del 30/03/2015, ricevuta dal ricorrente in data 08/04/2015. Pertanto, va disattesa anche l'eccezione di prescrizione con integrale rigetto dell'opposizione e, accertato il debito contributivo del ricorrente per le annualità dal 2007 al 2015, il ricorrente, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , deve essere condannato CP_1
6 a corrispondere a quest'ultima il complessivo importo di € 17.544,28 (non contestato), oltre interessi determinati ex art. 18 legge n. 576/1980, dal dovuto al saldo. Rimane all'evidenza assorbita ogni altra questione, compresa l'azione risarcitoria proposta dalla nei confronti di . CP_1 Controparte_3
La natura della controversia, la particolarità e complessità del tema d'indagine in uno alla natura degli interessi coinvolti e l'accoglimento solo parziale del ricorso rendono possibile la compensazione delle spese tra le parti, alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. IN PARZIALE ACCOGLIMENTO del ricorso principale annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 03420199005446692000 e il relativo ruolo, per la parte riferita alla cartella esattoriale n. 03420160038918669000, con riferimento alle annualità indicate per effetto dell'annullamento di diritto delle relative partite;
2. ACCOGLIE LA DOMANDA RICONVENZIONALE proposta da
[...]
e, per l'effetto condanna il ricorrente a versare alla predetta Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., la somma di euro 17.544,28, oltre interessi di legge dal CP_1 dovuto al saldo, come da motivazione;
3. COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 07.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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